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Contenuti:
Legge 22 maggio 1971, n. 340
Legge 22 maggio 1971, n. 340 [sommario] [RTF]
STATUTO DELLA REGIONE VENETO (1)
Titolo I
Principi fondamentali
Articolo 1
Il Veneto è Regione autonoma, nell'unità della Repubblica
italiana, secondo i principi e nei limiti della Costituzione, e si dà
il presente Statuto.
La Regione è costituita dalle comunità della popolazione e dai
territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia,
Verona e Vicenza. Capoluogo è Venezia.
Articolo 2
L'autogoverno del popolo veneto si attua in
forme rispondenti alle caratteristiche e tradizioni della sua storia.
La Regione concorre alla valorizzazione del patrimonio culturale e
linguistico delle singole comunità.
Articolo 3
La Regione ha per fine l'affermazione della persona umana e la
partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica
e sociale della Repubblica.
La Regione per rendere effettive la libertà e l'uguaglianza, promuove
lo sviluppo sociale ed economico con riforme idonee ad affermare il ruolo
dei lavoratori nella società, a favorire le libere attività delle
comunità, ad eliminare gli squilibri territoriali e settoriali.
Articolo 4
A questi fini la Regione veneta esercita i
propri poteri:
- per rendere effettivo l'esercizio del diritto allo studio, al lavoro e
alla sicurezza sociale, e dei diritti della famiglia;
- per rendere effettiva la parità sociale della donna;
- per determinare l'assetto sociale ed economico del territorio,
rispettandone le caratteristiche naturali e promuovendone la piena
valorizzazione, con particolare riguardo alle aree depresse, alle zone e
comunità montane, e per eliminare le cause dell'emigrazione;
- per predisporre e attuare piani per la difesa del suolo, la regolazione
delle acque, la loro razionale distribuzione e la bonifica delle terre;
- per risanare e salvaguardare gli ambienti naturali e umani nel loro
insieme, con una politica ecologica intesa a prevenire ed eliminare le
cause di inquinamento dell'aria, delle acque e del suolo;
- per garantire la conservazione e il ripristino del patrimonio ambientale,
storico e artistico del Veneto e di Venezia;
- per promuovere la piena occupazione dei lavoratori, nella tutela
dell'esercizio dei loro diritti, e assicurarne la formazione e la
riqualificazione professionale;
- per realizzare lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca,
dell'artigianato, delle attività industriali, commerciali e
turistiche;
- per promuovere nei vari settori dell'economia il metodo della
cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione;
- per instaurare equi rapporti economici e sociali nelle campagne,
favorendo l'azienda familiare, la proprietà coltivatrice diretta
singola e associata, e la professionalità agricola;
- per garantire a tutti i cittadini i servizi sociali, con particolare
riguardo all'abitazione, alla scuola, alla tutela della salute, ai
trasporti, alle attrezzature sportive;
- per assicurare la funzione sociale della proprietà privata nello
spirito degli articoli 42 e 43 della Costituzione;
- per svolgere una politica intesa a promuovere le attività culturali
e la ricerca scientifica e tecnologica.
Articolo 5
Per il conseguimento delle sue finalità la Regione veneta assume la
programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa
partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce
gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi,
generali e settoriali.
A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica,
sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni
sindacali e sociali ed enti economici.
La partecipazione democratica è momento importante nella formazione e
nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani e
programmi sono stabiliti con leggi regionali che devono contenere norme le
quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonché
l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali.
Nell'esercizio delle proprie attività e competenze realizza il
più ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative
agli enti locali.
La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni
d'Italia.
Titolo II
Gli organi della Regione
Capo I
Il Consiglio regionale
Articolo 6
Sono organi della Regione il Consiglio regionale, la Giunta e il suo
Presidente.
Articolo 7
Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti [ con legge
della Repubblica]. ( 2)
Articolo 8
Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo
della Regione e ne controlla l'attuazione; esercita tutte le potestà
legislative e regolamentari attribuite alla Regione e adempie le altre
funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi e dallo Statuto;
opera le scelte fondamentali della programmazione regionale e ne stabilisce
gli indirizzi; disciplina con legge generale il procedimento di formazione
e i modi di approvazione degli atti di programmazione; approva i piani e
programmi, generali e particolari, economici e territoriali.
Articolo 9
Il Consiglio regionale:
a) approva i pareri di cui all'articolo 133 della Costituzione e ogni altro
parere formalmente richiesto alla Regione dagli organi costituzionali della
Repubblica;
b) designa i tre delegati per la elezione del Presidente della Repubblica a
termini dell'articolo 83 della Costituzione;
c) fa le proposte e approva gli atti con i quali la Regione partecipa alla
programmazione nazionale;
d) nomina i rappresentanti della Regione in enti od organi statali,
regionali o locali, salvi i casi in cui la stessa potestà sia
attribuita dalle leggi della Repubblica ad altri organi della Regione;
e) istituisce enti dipendenti dalla Regione e ne approva gli statuti;
istituisce aziende e agenzie regionali;
[f) riesamina gli atti amministrativi regionali rinviati a norma
dell'articolo 125 della Costituzione;] ( 3)
g) delibera l'assunzione e la cessione di partecipazioni regionali;
h) istituisce e disciplina i tributi propri della Regione; emette prestiti
e contrae mutui; concede fideiussioni o altre garanzie;
i) approva il bilancio di previsione, le note di variazione al bilancio, il
rendiconto generale;
l) delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge
stabiliscono la generica attribuzione alla Regione.
Le attribuzioni di cui al presente articolo non possono essere delegate ad
altri organi della Regione.
Articolo 10
Il Consiglio regionale si riunisce in prima
seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla
data della proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del
Consiglio regionale scaduto. Assume la presidenza il consigliere eletto con
il più alto numero di voti preferenziali; fungono da Segretari i due
consiglieri più giovani.
Nella prima riunione il Consiglio procede alla elezione dell'Ufficio di
Presidenza, costituito dal Presidente, da due Vice Presidenti e da due
Segretari, in modo che venga assicurata la presenza della minoranza.
Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto e a
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione. I Vice Presidenti e i
Segretari sono eletti a scrutinio segreto e a maggioranza relativa con due
separate votazioni, votando ogni consigliere per un solo nome.
I componenti l'Ufficio di Presidenza durano in carica per l'intera
legislatura, e fino alla prima riunione del nuovo Consiglio.
Articolo 11
Il Presidente del Consiglio regionale
convoca e presiede il Consiglio, assicura il buon andamento dei lavori
consiliari, nell'osservanza del Regolamento, provvede all'insediamento
delle Commissioni e ne coordina i lavori con quelli del Consiglio.
[Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni dalla prima
riunione del Consiglio o dalla revoca, dimissioni o decadenza del
Presidente della Giunta e della Giunta, convoca i Presidenti dei Gruppi
consiliari per una consultazione in ordine all'elezione del nuovo
Presidente e della nuova Giunta.] ( 4)
Il Presidente esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o
dal Regolamento.
Articolo 12
L'Ufficio di Presidenza garantisce e tutela
le prerogative e i diritti dei consiglieri, tiene i rapporti con i Gruppi
consiliari, amministra i fondi deliberati per il funzionamento del
Consiglio ed esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto o dal
Regolamento.
Articolo 13
Il Consiglio regionale si riunisce di
diritto nei mesi di febbraio, giugno e ottobre di ogni anno.
Il Consiglio regionale è inoltre convocato per iniziativa del
Presidente, o su richiesta del Presidente della Giunta, o di un quarto dei
consiglieri assegnati alla Regione.
La convocazione è disposta dal Presidente del Consiglio, con preavviso
di almeno cinque giorni. L'atto di convocazione deve contenere l'ordine del
giorno della riunione. In caso di assoluta urgenza, la convocazione
può essere disposta con preavviso di quarantotto ore.
Qualora il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri ne abbiano
presentato richiesta al Presidente del Consiglio, la convocazione deve
essere disposta entro dieci giorni e il Consiglio deve essere riunito nei
dieci giorni successivi.
Ove il Presidente del Consiglio non provveda alla convocazione nei termini
previsti dal comma precedente, o non vi provveda nei casi di cui al primo
comma, il Consiglio è convocato da uno dei Vice Presidenti, con le
modalità e nei termini previsti dal Regolamento.
Articolo 14
Alla convalida della elezione dei
consiglieri regionali provvede il Consiglio regionale, a norma del
Regolamento.
Il Consiglio delibera su relazione della Giunta delle elezioni, eletta
nella prima seduta e composta con riguardo alla consistenza numerica dei
Gruppi consiliari.
Articolo 15
I consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le loro funzioni
senza vincolo di mandato.
I consiglieri non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni
espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Ogni consigliere ha potere di iniziativa e potere di interrogazione,
interpellanza e mozione.
Ogni consigliere ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare
gli atti e i documenti concernenti l'attività della Regione e degli
enti, aziende e agenzie regionali, l'esercizio di tale diritto è
disciplinato dal Regolamento.
Articolo 16
Il Consiglio regionale adotta e modifica il proprio Regolamento a
maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
Il Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio
e dei suoi organi interni, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
Articolo 17
Il Consiglio regionale ha autonomia organizzativa e, nell'ambito dello
stanziamento assegnato in bilancio, autonomia amministrativa e contabile,
che esercita a norma dello Statuto e del Regolamento.
Il Consiglio regionale ha propri uffici, dei quali si avvalgono l'Ufficio
di Presidenza, le Commissioni e i Gruppi consiliari, nei modi stabiliti da
apposito regolamento.
Articolo 18
Per garantire il libero esercizio del loro mandato, spetta ai consiglieri
regionali una indennità stabilita, in relazione alle rispettive
funzioni, con legge regionale.
Articolo 19
Le sedute del Consiglio regionale sono
pubbliche.
Il Regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta
segreta.
Per la validità delle deliberazioni è richiesta, salva diversa
disposizione dello Statuto, la presenza in aula della maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Regione, che non abbiano ottenuto congedo a
norma del Regolamento, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Agli effetti di cui al comma precedente, i consiglieri sono considerati in
congedo entro il numero massimo di un quinto, con le modalità
stabilite dal Regolamento.
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre
consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le
votazioni concernenti persone si fanno a scrutinio segreto, salva diversa
disposizione dello Statuto.
Articolo 20
I consiglieri regionali si costituiscono in
Gruppi.
L'ufficio di Presidenza assegna ai Gruppi consiliari, per l'esercizio delle
loro funzioni, contributi a carico dei fondi deliberati per il
funzionamento del Consiglio.
Articolo 21
Il Consiglio regionale istituisce proprie
Commissioni permanenti, competenti per gruppi di materie affini.
Il Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento delle
Commissioni garantendo la partecipazione o la presenza di tutti i Gruppi
consiliari.
Le Commissioni esaminano preventivamente i progetti di legge e di
regolamento e gli altri provvedimenti di competenza del Consiglio,
avvalendosi eventualmente, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza, della
collaborazione di esperti, o, previa intesa con la Giunta regionale, della
collaborazione degli uffici competenti.
Il Consiglio istituisce anche Commissioni temporanee per lo studio di
problemi speciali.
Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno il diritto e, se
richiesti, l'obbligo di partecipare ai lavori delle Commissioni, senza
diritto di voto.
Articolo 22
Al fine di garantire la più ampia
partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione e
di acquisire tutti gli elementi utili al proprio funzionamento, le
Commissioni possono procedere alla consultazione diretta di enti locali, di
cittadini, di organizzazioni sindacali, sociali, economiche e
professionali; il Regolamento stabilisce adeguate forme di pubblicità
dell'ordine del giorno e dei lavori delle Commissioni.
Le leggi possono prevedere consultazioni obbligatorie da parte delle
Commissioni.
Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni possono
disporre lo svolgimento di indagini conoscitive, allo scopo di acquisire
informazioni, dati, documenti o altro materiale comunque utile alla loro
attività.
Alle Commissioni non possono essere attribuiti poteri deliberativi di leggi
di regolamenti o di altri provvedimenti spettanti al Consiglio.
Articolo 23
Nell'ambito delle materie di loro
competenza, le Commissioni consiliari hanno facoltà di ordinare
l'esibizione di atti e documenti e di convocare, previa comunicazione alla
Giunta, i dirigenti delle Segreterie regionali e gli amministratori o,
previo avviso a questi ultimi, i dirigenti di enti, aziende e agenzie
regionali: i convocati sono tenuti a fornire alle Commissioni tutti i dati
e le informazioni da esse richiesti, e comunque relativi all'esercizio
delle loro funzioni. Alle richieste delle Commissioni non può essere
opposto il segreto d'ufficio.
I componenti le Commissioni sono tenuti al segreto sulle informazioni di
cui siano venuti a conoscenza a motivo del loro ufficio, e che siano da
ritenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti, ovvero a
giudizio della maggioranza della Commissione.
Articolo 24
Il Consiglio regionale può disporre
inchieste sulla gestione amministrativa di competenza regionale mediante la
costituzione di una speciale Commissione.
La Commissione viene istituita con legge della Regione che ne fissa i
compiti, le materie, la composizione in relazione alla consistenza numerica
dei Gruppi, e le modalità di funzionamento.
Gli amministratori e i dipendenti della Regione e degli enti, aziende e
agenzie regionali hanno l'obbligo di rispondere alle richieste della
Commissione e di esibire tutti gli atti e i documenti di cui siano in
possesso per ragioni d'ufficio, anche in esenzione del segreto d'ufficio.
I Commissari sono tenuti al vincolo del segreto istruttorio.
Capo II
Il Presidente e la Giunta regionale
Articolo 25
La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di membri non
superiore a un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione [ ed è
eletta dal Consiglio fra i suoi membri, con le modalità stabilite
dall'articolo seguente.] ( 5)
Articolo 26
[L'elezione del Presidente e della Giunta avviene sulla base di
documenti programmatici, presentati da uno o più Gruppi consiliari, e
collegati a liste bloccate recanti il nome del Presidente e degli altri
membri della Giunta.
Il Consiglio procede, dopo la discussione sui documenti programmatici,
alla elezione del Presidente e della Giunta, con voto per appello nominale
e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
Se, dopo due votazioni, nessuna lista ha ottenuto la maggioranza
assoluta, si procede a una votazione di ballottaggio tra le due liste che
abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
E' eletta la lista che ottiene il maggior numero di voti.] ( 6)
Articolo 27
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo
Presidente [ e della nuova Giunta.] ( 7)
[Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della mozione di revoca
del Presidente e della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle
dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica per
l'ordinaria amministrazione.] ( 8)
Articolo 28
[Il Consiglio regionale revoca congiuntamente il Presidente e la Giunta
regionale, a seguito dell'approvazione di una mozione che deve essere
sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri assegnati alla Regione. La
mozione deve essere discussa dal Consiglio regionale non prima di dieci e
non oltre quindici giorni dalla data di presentazione, e votata per appello
nominale, a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati alla
Regione.
Le dimissioni e la cessazione dalla carica del Presidente o di un terzo
dei membri della Giunta comportano la decadenza della Giunta.
In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della Giunta,
questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per appello
nominale.] ( 9)
Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non ne
comporta la decadenza.
Articolo 29
Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e
presentate al suo Presidente.
Le dimissioni e la cessazione di singoli membri della Giunta sono
comunicate dal Presidente della Giunta entro dieci giorni al Presidente del
Consiglio, che le presenta immediatamente al Consiglio per le decisioni
conseguenti.
In caso di cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta, il
Presidente del Consiglio, osservati gli adempimenti previsti all' articolo 11, secondo comma, convoca
il Consiglio entro trenta giorni per l'elezione del Presidente e della
Giunta.
Articolo 30
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; promulga le leggi e i
regolamenti ( 10) regionali;
dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione.
Convoca la Giunta regionale, la presiede e ne coordina l'azione
amministrativa; sovraintende agli uffici e ai servizi regionali; presenta
al Consiglio il bilancio e il rendiconto generale, unitamente alla
relazione generale sull'attività svolta dall'amministrazione
regionale; esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione,
dallo Statuto e dalle leggi.
Il Presidente designa tra i membri della Giunta il Vice Presidente, che lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
La designazione è comunicata alla Giunta, al Consiglio regionale [e
al Commissario del Governo.] ( 11)
Articolo 31
L'ufficio di Presidente o di membro della Giunta regionale è
incompatibile con quello di amministratore di altro ente pubblico economico
o di interesse pubblico, che operi nella Regione.
Non possono contemporaneamente far parte della Giunta regionale ascendenti
e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottante e
adottato.
Articolo 32
La Giunta è l'organo esecutivo della Regione e, in conformità con
gli indirizzi politici e amministrativi determinati dal Consiglio, esercita
funzioni di promozione, di iniziativa e attuazione.
La Giunta regionale:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) esercita l'attività amministrativa di sua competenza;
c) predispone e presenta alle Commissioni consiliari competenti i documenti
delle diverse fasi di elaborazione dei piani e programmi, generali e
particolari, economici e territoriali, e quindi al Consiglio i relativi
documenti finali;
d) redige annualmente una relazione sull'attività dell'amministrazione
regionale;
e) predispone il bilancio, adotta i provvedimenti di attuazione del
bilancio e dei programmi approvati dal Consiglio e redige il rendiconto
generale della Regione;
f) delibera in materia di contratti, nei limiti di spesa previsti dal
bilancio e di liti attive e passive, e transazioni;
g) emana disposizioni esecutive di attuazione di leggi regionali;
h) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei modi stabiliti
dalla legge regionale;
i) delibera, sentito il Consiglio, sulla impugnazione di leggi e sulla
promozione dei conflitti di attribuzione avanti la Corte costituzionale; in
caso di urgenza provvede direttamente dandone comunicazione al Consiglio
nella prima seduta;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione,
dallo Statuto, e dalle leggi.
Articolo 33
La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni e delibera con
l'intervento della maggioranza dei suoi membri e a maggioranza dei voti.
Il Presidente può attribuire, per affari determinati, incarichi
temporanei a singoli membri della Giunta; questa, su proposta del
Presidente, può affidare a singoli o più membri compiti
permanenti di istruzione per gruppi di materie affini.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della
Giunta stessa.
Articolo 34
Al Presidente e ai membri della Giunta è attribuita con legge
regionale una indennità di carica.
Titolo III
Le funzioni regionali
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 35
La Regione promuove la partecipazione
democratica alla determinazione delle proprie scelte legislative e
amministrative mediante il concorso dei cittadini e degli enti locali, e
gli apporti autonomi dei sindacati, delle organizzazioni sociali,
economiche e professionali.
A tale scopo, la Regione riconosce il diritto dei cittadini, degli enti
locali, delle organizzazioni sindacali, sociali, economiche e professionali
alla informazione sulla attività legislativa e amministrativa
regionale come condizione indispensabile per una completa partecipazione.
Il dovere di informazione è assolto secondo quanto previsto dalla
legge regionale, anche mediante l'impiego di speciali strumenti di
comunicazione e con diretti incontri degli organi regionali con le
rappresentanze degli enti e organismi di cui al primo comma.
La Regione consulta le predette rappresentanze sulle questioni di interesse
generale promuovendo conferenze regionali su specifici problemi e in
particolare per quanto attiene la programmazione regionale.
Le Province, i Comuni e gli altri enti locali e i direttivi regionali dei
sindacati e delle organizzazioni sociali, economiche e professionali,
quando ne facciano richiesta, sono sentiti dalla Giunta e dalle Commissioni
consiliari.
Articolo 36
Ogni cittadino, associazione o ente ha
diritto di far pervenire al Consiglio, nei termini stabiliti dal
Regolamento, osservazioni e proposte sui progetti di legge in discussione.
Tali osservazioni e proposte sono esaminate dalla Commissione competente
che ne fa adeguata menzione nella relazione al Consiglio.
Su richiesta di un quarto dei componenti, la Commissione, prima di riferire
sul progetto, è tenuta a procedere all'audizione dei cittadini,
associazioni o enti che si siano avvalsi del diritto di cui al primo comma.
Capo II
La funzione legislativa
Articolo 37
La potestà legislativa e regolamentare spetta al Consiglio regionale.
Non è ammessa l'adozione di decreti legislativi o di decreti-legge.
Articolo 38
L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti
regionali spetta alla Giunta, a ogni consigliere, a ogni Consiglio
provinciale, a ogni Consiglio di Comune capoluogo di Provincia, ai Consigli
comunali in numero non inferiore a cinque.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi e dei regolamenti mediante
presentazione di progetti, redatti in articoli e sottoscritti da almeno
cinquemila elettori.
Il Regolamento e la legge regionale disciplinano le modalità di
esercizio del potere di iniziativa legislativa e regolamentare.
Le proposte di legge di iniziativa popolare non decadono con la fine della
legislatura.
Articolo 39
I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla
Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per
articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.
Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate,
deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Articolo 40
La Giunta e ogni consigliere possono
chiedere l'esame con procedura d'urgenza di ogni progetto di legge o di
regolamento. Spetta al Consiglio decidere sulla richiesta.
[La procedura d'urgenza è in ogni caso adottata per il riesame
delle leggi rinviate dal Governo ai sensi dell'articolo 127, terzo comma,
della Costituzione.] ( 12)
Articolo 41
I soggetti legittimati a presentare proposte
di legge o di regolamento possono richiedere l'assistenza dell'ufficio
legislativo regionale.
Le Commissioni consiliari ammettono alla discussione delle proposte il
primo firmatario, con le modalità stabilite dal Regolamento.
Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna
decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto è iscritto
di diritto all'ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella
prima seduta con precedenza su ogni altro argomento.
Articolo 42
[Le leggi sono comunicate dal Presidente del Consiglio al Commissario
del Governo entro cinque giorni dalla approvazione.
I regolamenti approvati dal Consiglio regionale sono comunicati dal
Presidente del Consiglio all'organo di controllo di cui all'Articolo 125
della Costituzione entro cinque giorni dall'approvazione.] ( 13)
Articolo 43
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Giunta regionale [ entro
dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine
fissato dall'articolo 127 della Costituzione per il rinvio della legge al
Consiglio regionale in caso di mancata apposizione del visto.]
( 14)
Il testo è preceduto dalla formula: «il Consiglio regionale ha
approvato . [Il Commissario del Governo ha apposto il visto.]
( 15) Il Presidente della Giunta
regionale promulga», [ ovvero: «Il Consiglio regionale ha
approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per
decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta regionale
promulga».] ( 16)
Al testo della legge segue la formula: «La presente legge sarà
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta».
[I regolamenti regionali sono promulgati dal Presidente della Giunta
regionale nei dieci giorni dalla scadenza del termine previsto dalla legge
per l'esercizio del controllo da parte dell'organo di cui all'articolo 125
della Costituzione.
Il testo del regolamento è preceduto dalla formula: «Il
Consiglio regionale ha approvato. Il Presidente della Giunta regionale
promulga».
Al testo del regolamento segue la formula: «Il presente regolamento
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come
regolamento della Regione».] ( 17)
Articolo 44
Le leggi regionali sono pubblicate entro
cinque giorni dalla promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione, salvo termine maggiore stabilito
dalle leggi stesse.
La legge regionale prevede termini più brevi per l'entrata in vigore
delle sue disposizioni, qualora il Consiglio regionale ne abbia dichiarato
l'urgenza [ e il Governo della Repubblica dia il suo consenso.]
( 18)
La deliberazione della procedura d'urgenza per l'esame e l'approvazione
della legge ai sensi dell' articolo 40 dello Statuto comportano la dichiarazione d'urgenza
della legge ai fini di cui al comma precedente.
I regolamenti regionali sono pubblicati nei cinque giorni dalla
promulgazione ed entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione, salva diversa disposizione di legge.
Articolo 45
Il Presidente della Giunta regionale indice referendum popolare per
deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un
provvedimento amministrativo, quando lo richiedono trentamila elettori.
La legge regionale stabilisce le modalità di attuazione del
referendum.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini
iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione
ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ed è stata
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Articolo 46
Non è ammesso referendum per l'abrogazione di leggi di
bilancio, di leggi tributarie e relativi provvedimenti di esecuzione;
sull'esistenza di motivi di inammissibilità decide il Consiglio.
Articolo 47
Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum
consultivi delle popolazioni interessate a provvedimenti determinati.
Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni
interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi Comuni
e i mutamenti delle circoscrizioni o delle denominazioni comunali.
Capo III
La funzione amministrativa
Articolo 48
La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle
Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.
L'organizzazione amministrativa regionale è stabilita con legge della
Regione.
Articolo 49
L'organizzazione amministrativa della
Regione si articola in una Segreteria generale della programmazione e in
Segreterie regionali.
La Segreteria generale della programmazione assiste gli organi della
Regione nella preparazione dei documenti e degli atti della programmazione
regionale, coordina l'attività delle altre Segreterie e assicura
l'espletamento degli affari generali della Regione.
Le Segreterie regionali curano l'esecuzione dei provvedimenti inerenti alle
funzioni amministrative esercitate direttamente dalla Regione, assistono il
Presidente e la Giunta nell'esercizio delle funzioni di loro competenza.
L'attività di tutte le Segreterie è diretta dalla Giunta
regionale.
I dirigenti delle Segreterie regionali, in conformità con le
disposizioni della Giunta, provvedono all'organizzazione e dirigono il
funzionamento dei servizi da essi dipendenti e sono responsabili del buon
andamento di questi.
Articolo 50
La Regione, per attività e servizi
inerenti allo sviluppo economico e sociale che, per loro natura, non
possano essere delegati a enti locali o espletati avvalendosi dei loro
uffici, può con legge istituire enti e aziende o partecipare a
consorzi di enti pubblici o a società, e, in ordine a compiti
operativi a carattere temporaneo, può istituire agenzie.
Il Consiglio regionale provvede alla determinazione degli indirizzi
generali dell'attività, alla nomina degli amministratori, alla
disciplina generale degli enti, aziende e agenzie di cui al primo comma.
La Giunta vigila sulla rispondenza dell'attività degli enti, aziende e
agenzie alle decisioni del Consiglio.
Nella nomina degli amministratori degli enti e aziende dipendenti dalla
Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi
statali, regionali e locali, è assicurata, nei modi stabiliti dalla
legge, la rappresentanza della minoranza consiliare.
La legge istitutiva determina le modalità di partecipazione dei
soggetti direttamente interessati all'attività svolta dagli enti e
dalle aziende regionali.
Articolo 51
La legge regionale stabilisce lo stato giuridico ed economico e la pianta
organica del personale in conformità ai principi fissati nello Statuto
e sentite le organizzazioni sindacali; determina le norme per
l'inquadramento nella Regione degli uffici e del personale trasferiti dallo
Stato.
Il personale della Regione è inserito in un unico ruolo regionale e si
distingue esclusivamente per qualifiche, corrispondenti alle attribuzioni e
responsabilità ricoperte, ed è assunto mediante concorso, salvi i
casi stabiliti dalla legge.
A parità o equivalenza di mansioni corrisponde uguale trattamento
economico.
Il personale degli enti e aziende istituiti dalla Regione è equiparato
al personale regionale, salve diverse disposizioni delle leggi istitutive.
Articolo 52
Il Presidente, su proposta della Giunta, approvata dal Consiglio,
conferisce l'incarico di dirigente di ciascuna Segreteria di cui al primo
comma dell' articolo 49 a
persona scelta, anche fra esperti e professionisti estranei
all'Amministrazione regionale, con rapporto a tempo determinato, risolto di
diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura,
secondo i criteri fissati dalla legge regionale.
Il dirigente di ciascun ente, azienda e agenzia regionale è nominato
dai rispettivi organi di amministrazione con gli stessi criteri.
I dirigenti possono essere altresì revocati con il medesimo
procedimento prima della scadenza del termine di nomina.
Il trattamento economico dei dirigenti è determinato con delibera
della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente.
Articolo 53
La legge regionale disciplina, al fine del
buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa, il
procedimento di formazione degli atti amministrativi della Regione.
La Regione promuove la partecipazione effettiva dei cittadini e dei gruppi
alla formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale e
garantisce il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati in
tutte le fasi dei procedimenti amministrativi.
L'inizio del procedimento è comunicato agli interessati, i quali
possono prendere visione degli atti del procedimento anche nella fase
istruttoria, salvi i casi previsti dalla legge.
I provvedimenti amministrativi della Regione devono sempre essere motivati
anche con riferimento ai piani e programmi nazionali, regionali e
comprensoriali. Il silenzio dell’amministrazione ha valore di rigetto
della istanza.
I provvedimenti adottati dagli organi regionali sono definitivi.
Capo IV
I rapporti con gli enti locali
Articolo 54
In armonia con i principi dell'autonomia e del decentramento la Regione
instaura un rapporto di collaborazione con le Province, i Comuni e gli
altri enti locali e ne coordina la partecipazione alla programmazione
regionale, ai fini di un equilibrato sviluppo economico e sociale,
favorendo la formazione di istituzioni comprensoriali su basi associative.
Articolo 55
La delega delle funzioni amministrative alle Province, ai Comuni e agli
altri enti locali, a norma dell'articolo 118, ultimo comma, della
Costituzione, è conferita, consultati gli enti interessati, con legge
che ne stabilisce i criteri direttivi, le condizioni, la durata e le
modalità di esercizio, e disciplina i conseguenti rapporti finanziari
con i soggetti delegati e l'eventuale trasferimento di personale.
L'esercizio della delega si uniforma ai principi di cui all' articolo 53.
La delega è conferita a tutti gli enti della medesima specie che
abbiano i requisiti previsti dalla legge.
La Giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in
ordine all'esercizio delle funzioni delegate agli enti locali; promuove
l'adozione del provvedimento di revoca della delega in caso di accertato
inadempimento.
La legge regionale determina i casi in cui la Giunta si avvale degli uffici
degli enti locali; stabilisce le modalità di utilizzazione; disciplina
i conseguenti rapporti finanziari e l'eventuale trasferimento di personale,
d'intesa con gli enti interessati.
Articolo 56
[Il controllo, a norma dell'articolo 130 della Costituzione, sugli atti
delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali, è esercitato in
forma decentrata secondo le modalità stabilite dalla legge
regionale.] ( 19)
Capo V
Il bilancio
Articolo 57
La Regione ha un proprio bilancio e istituisce, nei limiti delle leggi
della Repubblica, i tributi propri, le relative procedure amministrative di
contenzioso, e le sanzioni.
La Regione ha demanio e patrimonio propri.
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione,
nell'ambito dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi della
Repubblica.
Articolo 58
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Il bilancio di previsione è presentato al Consiglio entro il 30
settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale
entro il 21 dicembre.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con apposita
legge, in via eccezionale, per periodi complessivamente non superiori a
quattro mesi.
Gli enti, le aziende e le agenzie regionali presentano al Consiglio
regionale, per l'approvazione, il loro bilancio contemporaneamente al
bilancio della Regione.
Articolo 59
La Giunta regionale predispone e presenta ogni anno al Consiglio una
relazione sullo stato di attuazione del piano o dei piani regionali, con
indicazioni di previsione, non oltre il 15 settembre.
Il Consiglio regionale sottopone questa relazione all'esame dell'assemblea
dei rappresentanti dei Consigli provinciali e comunali e dei comprensori
della Regione.
L'Assemblea può esprimere voti o mozioni con valore consultivo.
La legge regionale regola le modalità di convocazione e di formazione
delle rappresentanze in detta assemblea.
Articolo 60
Il bilancio di previsione evidenzia gli impegni finanziari di ciascun
servizio e attività regionale in relazione agli obiettivi della
programmazione regionale.
Il Presidente della Giunta presenta al Consiglio il progetto di bilancio
accompagnato da:
a) una relazione illustrativa del rapporto tra le previsioni di bilancio e
lo stato di attuazione del piano economico regionale;
b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle
funzioni ad essi delegate, o per le quali la Regione si avvalga dei loro
uffici;
c) un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti.
Articolo 61
Il Consiglio, attraverso la competente Commissione permanente, esercita il
controllo sull'attuazione dei piani e dei programmi regionali,
sull'attività amministrativa della Regione e degli enti, aziende e
agenzie dipendenti, e sulla gestione del bilancio e del patrimonio.
La Commissione deve essere sentita su tutti i progetti di legge, per
consentire di verificarne la conformità con la programmazione
regionale, prima che i progetti vengano sottoposti all'esame della
Commissione competente per materia.
Articolo 62
Il rendiconto generale della Regione, comprensivo anche del conto degli
enti, aziende e agenzie dipendenti dalla Regione, è presentato dal
Presidente della Giunta al Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno
successivo e assegnato alla Commissione competente che ne effettua il
controllo.
La Commissione presenta, entro novanta giorni, una relazione al Consiglio
per l'approvazione; il Consiglio approva il rendiconto generale con legge
entro il 21 dicembre.
Articolo 63
La Regione, per la riscossione delle entrate e per il pagamento delle spese
di sua competenza, si avvale di un proprio servizio di tesoreria.
Titolo IV
La revisione dello Statuto
Articolo 64
[La revisione dello Statuto avviene con il procedimento previsto per la
formazione delle leggi regionali; è deliberata a maggioranza dei
consiglieri assegnati alla Regione; è approvata a norma del secondo
comma dell'articolo 123 della Costituzione.
Le proposte di revisione dello Statuto sono poste all'ordine del giorno
della prima seduta del Consiglio regionale di ogni anno.] ( 20)
Note
( 1) Lo Statuto è riprodotto
nel testo approvato con legge 22 maggio 1971, n. 340. Nella lettura vanno
peraltro tenuti presenti gli effetti derivanti dalle modifiche recate al
Titolo V della parte seconda della Costituzione dalle leggi costituzionali
22 novembre 1999, n. 1 e 18 ottobre 2001, n. 3.
( 2) Il primo comma dell’art.
122 della Costituzione come sostituito dall’art. 2 della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 prevede che “il sistema di
elezione e i casi di ineleggibilità e incompatibilità del
Presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti
dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che
stabilisce anche la durata degli organi elettivi”. L’art. 5
della legge costituzionale 1/1999 reca disposizioni transitorie, per le
quali si rinvia alla nota dell’articolo 25.
( 3) La disposizione deve ritenersi
abrogata in conseguenza della abrogazione del primo comma dell’art.
125 della Costituzione disposta dall’art. 9, secondo comma della
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
( 4) La disposizione deve ritenersi
abrogata in conseguenza della disposizione transitoria recata
dall’art. 5 della legge costituzionale n. 1/1999 concernente il
sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale sino alla data di
entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi
elettorali ai sensi del primo comma dell’art. 122 della Costituzione,
come sostituito dall’art. 2 della medesima legge costituzionale
1/1999.
( 5) La parte in corsivo deve
ritenersi superata dall’art. 5 della legge costituzionale 1/1999
secondo cui: “1. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi
statuti regionali e delle nuove leggi elettorali ai sensi del primo comma
dell'articolo 122 della Costituzione, come sostituito dall'articolo 2 della
presente legge costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e
si effettua con le modalità previste dalle disposizioni di legge
ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali. Sono
candidati alla Presidenza della Giunta regionale i capilista delle liste
regionali. È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il
candidato che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito
regionale. Il Presidente della Giunta regionale fa parte del Consiglio
regionale. È eletto alla carica di consigliere il candidato alla
carica di Presidente della Giunta regionale che ha conseguito un numero di
voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato
eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tal fine,
l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali
collegate con il capolista della lista regionale proclamato alla carica di
consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma
dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dal comma
2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o, altrimenti, il
seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli
delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione
dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle
liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede
circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di
un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione
della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di
maggioranza in seno al Consiglio regionale.
2. Fino alla data di entrata in vigore dei nuovi statuti regionali si
osservano le seguenti disposizioni:
a) entro dieci giorni dalla proclamazione, il Presidente della
Giunta regionale nomina i componenti della Giunta, fra i quali un
Vicepresidente, e può successivamente revocarli;
b) nel caso in cui il Consiglio regionale approvi a maggioranza
assoluta una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente
della Giunta regionale, presentata da almeno un quinto dei suoi componenti
e messa in discussione non prima di tre giorni dalla presentazione, entro
tre mesi si procede all'indizione di nuove elezioni del Consiglio e del
Presidente della Giunta. Si procede parimenti a nuove elezioni del
Consiglio e del Presidente della Giunta in caso di dimissioni volontarie,
impedimento permanente o morte del Presidente.
( 6) La parte in corsivo deve
ritenersi superata dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
( 7) La parte in corsivo deve
ritenersi superata dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
( 8) La parte in corsivo deve
ritenersi superata dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
( 9) La parte in corsivo deve
ritenersi superata dall'art. 5 della legge costituzionale 1/1999 il cui
testo è riportato nella nota all'articolo 25.
( 10) Ai sensi del quarto comma
dell'art. 121 della Costituzione come modificato dall'art. 1 della legge
costituzionale 1/1999 i regolamenti regionali sono emanati dal Presidente
della Giunta regionale.
( 11) La parte in corsivo deve
intendersi abrogata a seguito della abrogazione dell'art. 124 della
Costituzione operata dall'art. 9, secondo comma della legge costituzionale
n. 3/2001.
( 12) Il comma deve ritenersi
abrogato a seguito della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione
disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
( 13) Articolo abrogato a seguito
della abrogazione dell'art. 125 comma primo e della sostituzione dell'art.
127 della Costituzione disposta rispettivamente dall'art. 9 secondo comma e
dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
( 14) La parte in corsivo deve
ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
( 15) La parte in corsivo deve
ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
( 16) La parte in corsivo deve
ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
( 17) La parte in corsivo deve
ritenersi abrogata a seguito della abrogazione dell'art. 125 comma primo e
della sostituzione dell'art. 127 della Costituzione disposta
rispettivamente dall'art. 9 secondo comma e dall'art. 8 della legge
costituzionale 3/2001.
( 18) La parte in corsivo deve
ritenersi superata in conseguenza della sostituzione dell'art. 127 della
Costituzione disposta dall'art. 8 della legge costituzionale 3/2001.
( 19) L'articolo deve ritenersi
abrogato in conseguenza dell'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione
disposta dall'art. 9 secondo comma della legge costituzionale 3/2001.
( 20) L'articolo deve ritenersi
superato in conseguenza della sostituzione dell'art. 123 della Costituzione
disposta dall'art. 3 della legge costituzionale 1/1999 che ha
ridisciplinato la procedura di approvazione degli statuti regionali. In
materia vedi la legge
regionale 7 novembre 2003, n. 28 .
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