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Contenuti: Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (BUR n. 9/1973)

Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (BUR n. 9/1973) [sommario] [RTF]

DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA SANITARIA, DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. (1)(2)

Titolo I
Assistenza sanitaria

Art. 1

I Consiglieri Regionali ed i loro familiari a carico, che non usufruiscono per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, hanno diritto, a decorrere dal 1 aprile 1972, all’assistenza sanitaria. (3)

Art. 2

La relativa convenzione con un Ente mutualistico di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione dell’Ufficio di Presidenza. (4)

Art. 3

I contributi da corrispondere all’Ente sono posti a carico per il 30 per cento dei singoli Consiglieri e per il 70 per cento del Bilancio del Consiglio. (5)

Titolo II
Assicurazione infortuni

Art. 4

E' istituita l’assicurazione obbligatoria in favore dei Consiglieri Regionali contro i rischi da infortunio, con decorrenza dal 31 aprile 1971.
L’assicurazione anzidetta copre gli infortuni che i Consiglieri possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

Art. 5

La relativa convenzione con l’Istituto assicurativo di diritto pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio, previa approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza.

Art. 6

I contributi da corrispondere all’Istituto assicurativo sono posti a carico per il 40 per cento dei singoli Consiglieri e per il 60 per cento del Bilancio del Consiglio.

Art. 6 bis

omissis (6)

Titolo III
Trattamento indennitario differito(7)
Sezione I
Assegno vitalizio

Art. 7

1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza. (8)
2. L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della struttura regionale competente. (9)
3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.
4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione “Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche e integrazioni.”. (10)

Art. 8

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario differito si provvede con:
a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 , al netto delle ritenute fiscali erariali riferibili alla stessa, con ciò intendendosi quelle determinate esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri redditi, deduzioni e detrazioni d’imposta, anche se conosciute dal sostituto d’imposta;
b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall’esercizio 1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale a norma dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;
c) eventuali altre elargizioni.
2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 è dovuta anche dai consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in aspettativa a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza. (11)

Art. 9

1. Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;
b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all’ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava legislatura;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;
c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.
2. Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;
b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;
c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.
3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.
4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:
a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento Coefficiente di riduzione
55 0,7604
56 0,8016
57 0,8460
58 0,8936
59 0,9448
b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento Coefficiente di riduzione
60 0,7604
61 0,8016
62 0,8460
63 0,8936
64 0,9448
5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.
6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l’ottenimento dell’assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio. (12)

Art. 10

1. L’assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell’indennità consiliare lorda.
2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare.
3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.
4. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.
5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.
6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero. (13)
6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d) dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato. (14)

Art. 11

Qualora, successivamente alla liquidazione dell’assegno, sia vitalizio che di reversibilità, l’indennità consiliare avesse a subire variazioni, la misura dell’assegno sarà rideterminata per essere adeguata al nuovo importo dell’indennità.

Art. 12

1. Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.
4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l’ottenimento dell’assegno vitalizio fino alla misura massima. (15)

Art. 13

Il Consigliere che subentri nel mandato nel corso della legislatura, ha la facoltà di versare i contributi afferenti il periodo precedente la data d' inizio del proprio mandato, con decorrenza dall’inizio della legislatura medesima.

Art. 14

1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.
2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l’assegno di fine mandato. (16)

Art. 15

La corresponsione dell’assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto.
Alla scadenza del mandato, l’assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata.
L’assegno vitalizio è altresí sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l’assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell’esercizio dei relativi mandati. (17)
L’assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L’assegno è ripristinato con la cessazione dall’incarico. (18)

Sezione II
Assegno di reversibilità

Art. 16

Il diritto all’assegno di reversibilità si consegue alla morte dell’iscritto, sempre che siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione. (19)
Si prescinde da detto limite allorchè la morte sia intervenuta nel corso del mandato consiliare.
In tal caso, qualora il Consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, l’assegno di reversibilità viene commisurato all’importo minimo dell’assegno vitalizio.
Si consegue altresí il diritto all’assegno di reversibilità alla morte dell’iscritto nei cui confronti si fossero già verificate le condizioni previste dall’art. 9 per la concessione dell’assegno vitalizio.

Art. 17

Hanno diritto a conseguire l’assegno di reversibilità:
a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano nello stato libero; (20)
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, finchè minorenni o fino al compimento del ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o ad istituti universitari;
c) i genitori, in mancanza del coniuge o del convivente more uxorio (21) e dei figli, se abbiano oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del Consigliere deceduto.
Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro in modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della morte del Consigliere convivevano a suo carico.
Sono altresí equiparati i figli legittimi minorenni del figlio premorto, se conviventi ed a carico del Consigliere defunto.

Art. 18

L’assegno di reversibilità è commisurato all’assegno vitalizio liquidato o pertinente al Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:
a) al coniuge avente diritto o al convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento; (22)
b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente diritto , l’80 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con due figli aventi diritto, l’85 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con tre o più figli aventi diritto, il 90 per cento; (23)
c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto l’80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;
d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all’unico genitore superstite avente diritto il 50 per cento.
In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il suo diritto all’assegno, la misura dell’assegno viene adeguata alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.
L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest’ultimo il diritto a beneficiarne. (24)

Art. 19

omissis (25)

Sezione III
Assegno di fine mandato (26)

Art. 19 bis

1. Il dirigente della struttura regionale competente (27) è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero. (28)

Titolo IV
Norme finanziarie e di applicazione

Art. 20

omissis (29)

Art. 21

Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti in L. 8.200.000 per gli anni 1971- 1972, si fa fronte con i fondi stanziati al Cap. I - Rubrica I - Sez. I - Titolo I - Bilancio di spesa della Regione 1972.
Per gli esercizi 1973 e successivi, la spesa prevista in L. 6.700.000 annue, graverà sui corrispondenti capitoli di Bilancio.



Note

(1) Titolo sostituito da comma 1 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , sostituzione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28
(2) I commi 2 e 4 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 come modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’articolo 35 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 detta disposizioni particolari a decorrere dall’anno 2006 in relazione alla contribuzione a carico dei consiglieri di cui all’articolo 8 al contributo di cui all’articolo 19 e agli assegni vitalizi e di reversibilità.
(3) Gli articoli 1, 2 e 3 devono ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale
(4) Gli articoli 1, 2 e 3 devono ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale
(5) Gli articoli 1, 2 e 3 devono ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale
(6) Articolo abrogato da comma 1 art. 95 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 . Il comma 2 dell’art. 95 della medesima legge regionale 1/2008 dispone che i contratti stipulati ai sensi dell’art. 6 bis cessano di avere efficacia al 30 giugno 2008.
(7) Rubrica del Titolo III sostituita da comma 2 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , sostituzione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28
(8) Comma così modificato dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 , che ha sostituito le parole “dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 ” con le parole “disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza”; l’articolo 7, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 che al comma 1, lettera b), ha abrogato il regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4 ha disposto al comma 2 che “2. In attesa delle disposizioni attuative dell’Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 così come modificato dall’articolo 3 comma 1 della presente legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del regolamento regionale 30 giugno 1973 continuano ad applicarsi.”.
(9) Comma così sostituito dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 .
(10) Articolo così sostituito comma 1 art. 3 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 in precedenza sostituito da comma 3 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .
(11) Articolo così sostituito da comma 4 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , sostituizione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 . In precedenza per quanto riguarda la quota a carico dei consiglieri l’originaria previsione del 10 per cento era stata elevata al 15% dall’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 , al 20 per cento dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 e rispettivamente al 23 per cento dal 1° gennaio 1994 e al 25 per cento dal 1° gennaio 1995 dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , inoltre ai sensi della legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 dal 1° luglio 1993 la quota era calcolata sull’indennità consiliare al netto delle ritenute fiscali.
(12) Articolo così sostituito da comma 1 art. 4 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 , in precedenza sostituito da comma 5 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .
(13) Articolo così sostituito da comma 1 art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 , ai sensi del successivo comma 2 dell’art. 5 le disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. In precedenza sostituito da comma 6 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 . ed era stato integrato dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 come novellato dalla lettera a) comma 5 dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 , dagli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 , dall’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 e dall’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 .
(14) Comma aggiunto dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 .
(15) Articolo così sostituito da comma 1 art. 6 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 , in precedenza sostituito da comma 9 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 ed era già stato integrato dall’articolo 5 legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55 come novellato dall’articolo 36 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 e da articolo 39 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
(16) Articolo così sostituito da comma 1 art. 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 in precedenza modificato da comma 10 art. 1 della legge regionale 21 dicemnre 2006, n. 28 .
(17) Comma così sostituito dall’art. 1, legge regionale 16 agosto 1984, n. 45 .
(18) Comma aggiunto da art. 1 comma 1 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 . Le disposizioni hanno effetto per coloro che alla data di entrata in vigore della legge regionale 5 settembre 1997, n. 33 ricoprono gli incarichi ivi previsti, dal primo giorno del mese successivo all’entrata in vigore della medesima legge.
(19) Comma così novellato da comma 11 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 che ha soppresso alla fine le parole “alla Cassa”, novellazione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28
(20) Lettera così sostituita da comma 1 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19
(21) Lettera così modificata da comma 2 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha aggiunto la parola “o al convivente more uxorio” dopo “coniuge”
(22) Lettera così modificata da lett. a) comma 3 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha aggiunto la parola “o al convivente more uxorio” dopo “coniuge avente diritto”
(23) Lettera così modificata da lett. b) comma 3 art. 8 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha aggiunto la parola “o al convivente more uxorio” dopo “coniuge”
(24) Comma aggiunto dall’articolo 5, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 .
(25) Articolo abrogato da comma 1 art. 9 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19
(26) Sezione inserita da comma 13 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 , novellazione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che ha abrogato la legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28
(27) Comma così modificato dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 , che ha sostituito le parole “l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale” con le parole “Il dirigente della struttura regionale competente”.
(28) Articolo così sostituito da comma 1 art. 10 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 , ai sensi del successivo comma 2 le disposizioni hanno effetto a decorrere dalle cessazioni a qualsiasi titolo che si verificano dopo il 1° gennaio 2007. In precedenza inserito da comma 14 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 .
(29) Articolo abrogato dall’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 .


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