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Contenuti:
Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (BUR n. 9/1973)
Legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 (BUR n. 9/1973) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DELL’ASSISTENZA SANITARIA,
DELL’ASSICURAZIONE INFORTUNI E DEL TRATTAMENTO INDENNITARIO DIFFERITO
IN FAVORE DEI CONSIGLIERI REGIONALI. (1)(2)
Titolo I
Assistenza sanitaria
Art. 1
I Consiglieri Regionali ed i loro familiari a carico, che non usufruiscono
per altro titolo di alcun trattamento assistenziale obbligatorio, hanno
diritto, a decorrere dal 1 aprile 1972, all’assistenza sanitaria.
( 3)
Art. 2
La relativa convenzione con un Ente mutualistico di diritto pubblico,
scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del Consiglio,
previa approvazione dell’Ufficio di Presidenza. ( 4)
Art. 3
I contributi da corrispondere all’Ente sono posti a carico per il 30
per cento dei singoli Consiglieri e per il 70 per cento del Bilancio del
Consiglio. ( 5)
Titolo II
Assicurazione infortuni
Art. 4
E' istituita l’assicurazione obbligatoria in favore dei Consiglieri
Regionali contro i rischi da infortunio, con decorrenza dal 31 aprile 1971.
L’assicurazione anzidetta copre gli infortuni che i Consiglieri
possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il
suo esercizio o per ogni altra causa.
Art. 5
La relativa convenzione con l’Istituto assicurativo di diritto
pubblico, scelto a trattativa privata, è stipulata dal Presidente del
Consiglio, previa approvazione da parte dell’Ufficio di Presidenza.
Art. 6
I contributi da corrispondere
all’Istituto assicurativo sono posti a carico per il 40 per cento dei
singoli Consiglieri e per il 60 per cento del Bilancio del Consiglio.
Art. 6 bis
Titolo III
Trattamento indennitario differito(7)
Sezione I
Assegno vitalizio
Art. 7
1. Il trattamento indennitario dei
consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla
legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno
vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine
mandato disciplinati dalla presente legge e disposizioni attuative
dell’Ufficio di Presidenza. ( 8)
2. L’istruttoria ed ogni altro atto relativo alla corresponsione
degli assegni vitalizi e degli assegni di reversibilità sono curati
dall’Ufficio di Presidenza che può delegarli al dirigente della
struttura regionale competente. ( 9)
3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al
comma 1 sono a carico del bilancio regionale.
4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi
volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata
n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione
“Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli
8, 12 e 13 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e
successive modifiche e integrazioni.”. ( 10)
Art. 8
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell’articolo 7, alle spese derivanti dal trattamento indennitario
differito si provvede con:
a) una quota posta a carico dei consiglieri regionali pari al 30 per cento
dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5 , al netto delle ritenute fiscali erariali
riferibili alla stessa, con ciò intendendosi quelle determinate
esclusivamente su tale reddito, senza tener conto di eventuali altri
redditi, deduzioni e detrazioni d’imposta, anche se conosciute dal
sostituto d’imposta;
b) gli interessi eventualmente maturati, a partire dall’esercizio
1973, sui fondi messi a disposizione del Presidente del Consiglio regionale
a norma dell’articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853;
c) eventuali altre elargizioni.
2. La quota di cui alla lettera a) del comma 1 è dovuta anche dai
consiglieri regionali dipendenti da pubbliche amministrazioni, collocati in
aspettativa a norma dell'articolo 71 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 che abbiano optato, in luogo dell'indennità consiliare,
per la conservazione del trattamento economico in godimento presso
l'amministrazione di appartenenza. ( 11)
Art. 9
1. Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal
mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano
almeno cinque anni di contribuzione;
b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta
legislatura fino all’ottava compresa, cessati dal mandato, alle
seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal
comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno
trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava
legislatura;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque
anni;
c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona
legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto
dal comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque
anni.
2. Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al
lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del
mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro
età ed il periodo di contribuzione;
b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa
inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora
abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni,
indipendentemente dal limite minimo di età;
c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili
al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione
di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.
3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal
limite minimo di età.
4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:
a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato,
al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la
misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento Coefficiente di riduzione
55 0,7604
56 0,8016
57 0,8460
58 0,8936
59 0,9448
b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato,
al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura
dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento Coefficiente di riduzione
60 0,7604
61 0,8016
62 0,8460
63 0,8936
64 0,9448
5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la
frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come
anno intero.
6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano
raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio
o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio
contributivo per l’ottenimento dell’assegno vitalizio nella
misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il
totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo
periodo contributivo del quinquennio. ( 12)
Art. 10
1. L’assegno vitalizio spettante dopo
cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento
dell’indennità consiliare lorda.
2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e
dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda
è pari all’ottanta per cento dell’indennità
parlamentare.
3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno
vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70
per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.
4. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2
dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia
raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al
comma 1.
5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si
procede a norma del comma 3.
6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che
sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.
( 13)
6 bis. L’assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese
successivo a quello maturato il diritto all’assegno medesimo. Nel
caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della
cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l’acquisizione
dell’assegno nonché nei casi previsti alle lett. b), c), d)
dell’articolo 9 l’assegno è corrisposto a partire dal mese
successivo a quello della cessazione del mandato. ( 14)
Art. 11
Qualora, successivamente alla liquidazione dell’assegno, sia
vitalizio che di reversibilità, l’indennità consiliare
avesse a subire variazioni, la misura dell’assegno sarà
rideterminata per essere adeguata al nuovo importo
dell’indennità.
Art. 12
1. Il consigliere di cui alla lettera a),
comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di
continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere
l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1
dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di
esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta
mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la
facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per
ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2
qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il
versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine
di ogni mese.
4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano
raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio
o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del
periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione
il totale delle mensilità mancanti per l’ottenimento
dell’assegno vitalizio fino alla misura massima. ( 15)
Art. 13
Il Consigliere che subentri nel mandato nel
corso della legislatura, ha la facoltà di versare i contributi
afferenti il periodo precedente la data d' inizio del proprio mandato, con
decorrenza dall’inizio della legislatura medesima.
Art. 14
1. Il Consigliere che cessi dal mandato
prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento
dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi
versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.
2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel
caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l’assegno di
fine mandato. ( 16)
Art. 15
La corresponsione dell’assegno
vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio
Regionale del Veneto.
Alla scadenza del mandato, l’assegno verrà rideterminato secondo
la maggiore misura frattanto maturata.
L’assegno vitalizio è altresí sospeso se il titolare viene
eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio
regionale; l’assegno stesso è ripristinato con la cessazione
dell’esercizio dei relativi mandati. ( 17)
L’assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene
eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell’ufficio di
protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi
regionali 6 giugno 1988,
n. 28 e 9 agosto
1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale
della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di
Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di
Direttore generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità
locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L’assegno è
ripristinato con la cessazione dall’incarico. ( 18)
Sezione II
Assegno di reversibilità
Art. 16
Il diritto all’assegno di
reversibilità si consegue alla morte dell’iscritto, sempre che
siano stati effettuati almeno cinque anni di contribuzione. ( 19)
Si prescinde da detto limite allorchè la morte sia intervenuta nel
corso del mandato consiliare.
In tal caso, qualora il Consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di
contribuzione, l’assegno di reversibilità viene commisurato
all’importo minimo dell’assegno vitalizio.
Si consegue altresí il diritto all’assegno di reversibilità
alla morte dell’iscritto nei cui confronti si fossero già
verificate le condizioni previste dall’ art. 9 per la concessione dell’assegno vitalizio.
Art. 17
Hanno diritto a conseguire l’assegno
di reversibilità:
a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il
convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 con
riferimento alla data di decesso del consigliere, finchè rimangano
nello stato libero; ( 20)
b) i figli legittimi, legittimati, adottivi, naturali riconosciuti o
giudizialmente dichiarati, finchè minorenni o fino al compimento del
ventiseiesimo anno di età, se iscritti in regolare progressione di
classe e non in posizione di fuori corso, a scuole statali o parificate o
ad istituti universitari;
c) i genitori, in mancanza del coniuge o del convivente more uxorio
( 21) e dei figli, se abbiano
oltre sessantacinque anni di età, oppure siano inabili al lavoro
proficuo ed in condizioni di bisogno, e già a carico del Consigliere
deceduto.
Ai figli minorenni sono equiparati i figli maggiorenni inabili al lavoro in
modo permanente, che versino in stato di bisogno e che alla data della
morte del Consigliere convivevano a suo carico.
Sono altresí equiparati i figli legittimi minorenni del figlio
premorto, se conviventi ed a carico del Consigliere defunto.
Art. 18
L’assegno di reversibilità è
commisurato all’assegno vitalizio liquidato o pertinente al
Consigliere defunto, in base a percentuali variabili nel seguente modo:
a) al coniuge avente diritto o al
convivente more uxorio, senza figli, il 60 per cento; ( 22)
b) al coniuge o al convivente more uxorio, in concorso con un figlio avente
diritto , l’80 per cento; al coniuge o al convivente more uxorio, in
concorso con due figli aventi diritto, l’85 per cento; al coniuge o
al convivente more uxorio, in concorso con tre o più figli aventi
diritto, il 90 per cento; ( 23)
c) al figlio avente diritto il 60 per cento; a due figli aventi diritto
l’80 per cento diviso in parti uguali; a tre o più figli aventi
diritto il 90 per cento diviso in parti uguali;
d) ad entrambi i genitori aventi diritto il 60 per cento; all’unico
genitore superstite avente diritto il 50 per cento.
In caso di concorso, se uno degli aventi diritto muore o cessa comunque il
suo diritto all’assegno, la misura dell’assegno viene adeguata
alla nuova situazione secondo le norme del presente articolo.
L’assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal
mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare o dal
mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest’ultimo
il diritto a beneficiarne. ( 24)
Art. 19
Sezione III
Assegno di fine mandato (26)
Art. 19 bis
1. Il dirigente della struttura
regionale competente ( 27)
è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal
mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità
dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio
del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci
mensilità.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno
di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un
giorno, si calcola come anno intero. ( 28)
Titolo IV
Norme finanziarie e di applicazione
Art. 20
Art. 21
Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, previsti
in L. 8.200.000 per gli anni 1971- 1972, si fa fronte con i fondi stanziati
al Cap. I - Rubrica I - Sez. I - Titolo I - Bilancio di spesa della Regione
1972.
Per gli esercizi 1973 e successivi, la spesa prevista in L. 6.700.000
annue, graverà sui corrispondenti capitoli di Bilancio.
Note
( 2) I commi 2 e 4
dell’articolo 30 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 come
modificati rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’articolo 35 della
legge regionale 19
febbraio 2007, n. 2 detta disposizioni particolari a decorrere
dall’anno 2006 in relazione alla contribuzione a carico dei
consiglieri di cui all’articolo 8 al contributo di cui
all’articolo 19 e agli assegni vitalizi e di reversibilità.
( 3) Gli articoli 1, 2 e 3 devono
ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre
1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale
( 4) Gli articoli 1, 2 e 3 devono
ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre
1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale
( 5) Gli articoli 1, 2 e 3 devono
ritenersi superati a seguito dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre
1978, n. 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale
( 6) Articolo abrogato da comma 1
art. 95 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 . Il comma 2 dell’art. 95 della
medesima legge regionale 1/2008 dispone che i contratti stipulati ai sensi
dell’art. 6 bis cessano di avere efficacia al 30 giugno 2008.
( 8) Comma così modificato
dall’articolo 3, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 , che
ha sostituito le parole “dal regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4
” con le parole “disposizioni attuative dell’Ufficio di
Presidenza”; l’articolo 7, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 che al
comma 1, lettera b), ha abrogato il regolamento regionale 30 giugno 1973, n. 4
ha disposto al comma 2 che “2. In attesa delle disposizioni attuative
dell’Ufficio di Presidenza di cui al comma 1 dell’articolo 4
della legge regionale
10 marzo 1973, n. 9 così come modificato dall’articolo 3
comma 1 della presente legge, gli articoli 8, 9, 11, 12, 15 e 16 del
regolamento regionale 30 giugno 1973 continuano ad applicarsi.”.
( 11) Articolo così
sostituito da comma 4 art. 1 legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 ,
sostituizione confermata da art. 1 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 che
ha abrogato la legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 28 . In precedenza per quanto riguarda
la quota a carico dei consiglieri l’originaria previsione del 10 per
cento era stata elevata al 15% dall’articolo 2 della legge regionale 2 dicembre
1977, n. 65 , al 20 per cento dalla legge regionale 29 dicembre 1980, n. 100 e
rispettivamente al 23 per cento dal 1° gennaio 1994 e al 25 per cento
dal 1° gennaio 1995 dall’articolo 1 comma 1 della legge regionale 28 dicembre
1993, n. 55 , inoltre ai sensi della legge regionale 7 aprile 1994, n. 17 dal
1° luglio 1993 la quota era calcolata sull’indennità
consiliare al netto delle ritenute fiscali.
( 13) Articolo così
sostituito da comma 1 art. 5 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 19 , ai
sensi del successivo comma 2 dell’art. 5 le disposizioni hanno
effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010. In precedenza sostituito da
comma 6 art. 1 legge
regionale 21 dicembre 2006, n. 28 . ed era stato integrato
dall’articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 55
come novellato dalla lettera a) comma 5 dell’articolo 30 della
legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 , dagli articoli 3 e 4 della medesima legge regionale 28 dicembre
1993, n. 55 , dall’articolo 1 della legge regionale 2 dicembre 1977, n. 65 e
dall’articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1975, n. 26 .
( 27) Comma così modificato
dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 , che
ha sostituito le parole “l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale” con le parole “Il dirigente della struttura
regionale competente”.
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