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Contenuti:
Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 11 (BUR n. 36/1978)
Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 11 (BUR n. 36/1978) [sommario] [RTF]
CATTURA DI VOLATILI
CON RETI A SCOPO DI STUDIO E PER FINI AMATORIALI O PER RICHIAMO.
Art. 1
Il presente regolamento è dettato per disciplinare le catture di
uccelli delle specie cacciabili a fini amatoriali e per richiamo, a scopo
di inanellamento e per fini scientifici o comunque per gli scopi consentiti
dall’ art.
15 della legge
regionale 14 luglio 1978, n. 30 . ( 1)
La cattura è consentita esclusivamente negli impianti fissi
preventivamente autorizzati. La vigilanza sul funzionamento degli impianti
è assicurata dalla Provincia che vi provvede a mezzo dei suoi agenti
di vigilanza.
Art. 2 -(Definizione di
appostamento fisso per la cattura di volatili).
Sono appostamenti fissi gli impianti attrezzati con reti verticali e
orizzontali.
Le reti verticali possono essere disposte secondo la forma del "roccolo",
della "bressana" (o impianto similare) e del "tordaio".
Le reti impiegate in detti appostamenti non possono avere maglie con lato
inferiore a mm. 18 per il roccolo e la bressana, e mm. 28 per il tordaio.
Le reti orizzontali non possono avere maglie con lato inferiore a mm. 20 di
lato. La superficie coperta dai copertoni chiusi non deve essere superiore
a mq. 180.
Non è consentito l’uso delle cosiddette "sovrapareti" e delle
passate ad eccezione per le passate "tordare" a maglia non inferiore a mm.
28 di lato.
E' fatto divieto per passate al "fischio al volo".
Art. 3
I richiedenti devono presentare domanda al Presidente della Giunta
regionale tramite la Provincia,precisando: l'ubicazione dell'appostamento
fisso indicato su una carta topografica alla scala 1:25.000; gli scopi che
si prefigge (se a solo scopo scientifico, di studio o anche per fini
amatoriali, per richiamo); la consisetenza dell'impianto arboreo; i
nominativi degli eventuali aiutanti; ed ogni altra notizia utile per
l'istruttoria della pratica, tenuto presente il controllo dell'Ente
pubblico su tutta l'attività.
Possono essere rilasciati autorizzazioni per l'impianto di appostamenti
fissi per la cattura di volatili soltanto a chi dimostri di possedere, in
alternativa, la seguente documentazione:
b) autorizzazione di uccellagione a scopo scientifico (ai sensi
dell’art. 27 del T.U. n. 1016/1939) rilasciata dal Presidente del
Comitato Provinciale della Caccia.
In mancanza dei sopra citati documenti, il richiedente deve esibire il
certificato di abilitazione venatoria conseguita ai sensi del Regolamento
regionale relativo a "Esami di abilitazione all’esercizio venatorio".
Art. 4 - (Numero degli
impianti).
Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica
consultiva regionale per la caccia, stabilisce con proprio decreto, entro
il 30 aprile di ciascun anno, il numero massimo degli impianti di cattura
che potranno essere autorizzati per ogni singola provincia tenuto conto del
numero dei cacciatori e dei titolari di appostamenti fissi autorizzati.
Le Province devono inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno dettagliate
relazioni per i singoli impianti al Servizio caccia e pesca del
Dipartimento per i Servizi Speciali dell'Agricoltura presso la Giunta
regionale.
Art. 5 - (Persone ammesse alle
catture)
Per il funzionamento degli appostamenti fissi il titolare può farsi
aiutare da una o due persone, preventivamente indicate nella domanda di cui
all'art. 3.
Durante l'assenza del titolare le suddette persone possono far funzionare
l'appostamento fisso semprechè, a richiesta, esibiscano
l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale; la loro
attività si svolge sempre sotto la diretta e continua
responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
Art. 6 - (Distanze di
rispetto)
L'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare
dell'appostamento, a distanza inferiore a 200 metri del capanno principale
di ogni impianto di cattura e a 400 metri degli osservatori ed impianti
scientifici.
Art. 7 - (Catture e
inanellamento)
Tutti i volatili catturati, di cui non è consentita la detenzione,
devono essere elencati in apposito registro, inanellati e liberati. Quelli
morti devono pure essere segnati nello stesso registro. I volatili
catturati già inanellati devono essere liberati riportando
nell'apposito registro i dati rilevati sui loro anelli.
I presicci delle specie consentite da destinare come richiami saranno
ceduti secondo norme stabilite da apposito regolamento approvato dal
Presidente della Giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., detto
regolamento stabilirà anche i prezzi massimi da applicarsi per la
cessione dei presicci di giornata e di quelli appastellati.
Art. 8 - (Obblighi del
tenditore)
Il tenditore durante il funzionamento dell’impianto deve essere in
possesso dei seguenti documenti:
a) autorizzazione regionale corredata della ricevuta del versamento delle
tasse di concessione regionale;
b) registro per l’annotazione dagli uccelli morti per cause
indipendenti dalla volonta del tenditore;
c) fogli riassuntivi per la
registrazione degli uccelli inanellati, anellini ed altro materiale
inerente le finalità di studio.
Il tenditore è tenuto a porre in atto ogni accorgimento per assicurare
la migliore efficienza fisica degli uccelli catturari, con divieto di
uccidere qualsiasi esemplare.
Tutti i tenditori sono tenuti a partecipare annualmente all'attuazione dei
programmi di studio sulla consistenza qualitativa e quantitativa delle
specie migratorie, promossi dalla Giunta regionale.
Note
SOMMARIO
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