Benvenuto nel sito del Consiglio Regionale del Veneto


Link di salto: Vai alla Navigazione principale - Vai ai Contenuti - Vai alla ricerca

leggi regionali a testo vigente

Contenuti: Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 11 (BUR n. 36/1978)

Regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 11 (BUR n. 36/1978) [sommario] [RTF]

CATTURA DI VOLATILI CON RETI A SCOPO DI STUDIO E PER FINI AMATORIALI O PER RICHIAMO.

Art. 1

Il presente regolamento è dettato per disciplinare le catture di uccelli delle specie cacciabili a fini amatoriali e per richiamo, a scopo di inanellamento e per fini scientifici o comunque per gli scopi consentiti dall’art. 15 della legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 . (1)
La cattura è consentita esclusivamente negli impianti fissi preventivamente autorizzati. La vigilanza sul funzionamento degli impianti è assicurata dalla Provincia che vi provvede a mezzo dei suoi agenti di vigilanza.

Art. 2 -(Definizione di appostamento fisso per la cattura di volatili).

Sono appostamenti fissi gli impianti attrezzati con reti verticali e orizzontali.
Le reti verticali possono essere disposte secondo la forma del "roccolo", della "bressana" (o impianto similare) e del "tordaio".
Le reti impiegate in detti appostamenti non possono avere maglie con lato inferiore a mm. 18 per il roccolo e la bressana, e mm. 28 per il tordaio.
Le reti orizzontali non possono avere maglie con lato inferiore a mm. 20 di lato. La superficie coperta dai copertoni chiusi non deve essere superiore a mq. 180.
Non è consentito l’uso delle cosiddette "sovrapareti" e delle passate ad eccezione per le passate "tordare" a maglia non inferiore a mm. 28 di lato.
E' fatto divieto per passate al "fischio al volo".

Art. 3

I richiedenti devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale tramite la Provincia,precisando: l'ubicazione dell'appostamento fisso indicato su una carta topografica alla scala 1:25.000; gli scopi che si prefigge (se a solo scopo scientifico, di studio o anche per fini amatoriali, per richiamo); la consisetenza dell'impianto arboreo; i nominativi degli eventuali aiutanti; ed ogni altra notizia utile per l'istruttoria della pratica, tenuto presente il controllo dell'Ente pubblico su tutta l'attività.
Possono essere rilasciati autorizzazioni per l'impianto di appostamenti fissi per la cattura di volatili soltanto a chi dimostri di possedere, in alternativa, la seguente documentazione:
a) licenza di uccellagione rilasciata in data anteriore all'entrata in vigore della legge regionale 8 settembre 1974, n. 48 ;
b) autorizzazione di uccellagione a scopo scientifico (ai sensi dell’art. 27 del T.U. n. 1016/1939) rilasciata dal Presidente del Comitato Provinciale della Caccia.
In mancanza dei sopra citati documenti, il richiedente deve esibire il certificato di abilitazione venatoria conseguita ai sensi del Regolamento regionale relativo a "Esami di abilitazione all’esercizio venatorio".

Art. 4 - (Numero degli impianti).

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica consultiva regionale per la caccia, stabilisce con proprio decreto, entro il 30 aprile di ciascun anno, il numero massimo degli impianti di cattura che potranno essere autorizzati per ogni singola provincia tenuto conto del numero dei cacciatori e dei titolari di appostamenti fissi autorizzati.
Le Province devono inviare, entro il 28 febbraio di ogni anno dettagliate relazioni per i singoli impianti al Servizio caccia e pesca del Dipartimento per i Servizi Speciali dell'Agricoltura presso la Giunta regionale.

Art. 5 - (Persone ammesse alle catture)

Per il funzionamento degli appostamenti fissi il titolare può farsi aiutare da una o due persone, preventivamente indicate nella domanda di cui all'art. 3.
Durante l'assenza del titolare le suddette persone possono far funzionare l'appostamento fisso semprechè, a richiesta, esibiscano l'autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale; la loro attività si svolge sempre sotto la diretta e continua responsabilità del titolare dell'autorizzazione.

Art. 6 - (Distanze di rispetto)

L'esercizio venatorio è vietato, salvo il consenso del titolare dell'appostamento, a distanza inferiore a 200 metri del capanno principale di ogni impianto di cattura e a 400 metri degli osservatori ed impianti scientifici.

Art. 7 - (Catture e inanellamento)

Tutti i volatili catturati, di cui non è consentita la detenzione, devono essere elencati in apposito registro, inanellati e liberati. Quelli morti devono pure essere segnati nello stesso registro. I volatili catturati già inanellati devono essere liberati riportando nell'apposito registro i dati rilevati sui loro anelli.
I presicci delle specie consentite da destinare come richiami saranno ceduti secondo norme stabilite da apposito regolamento approvato dal Presidente della Giunta provinciale, sentita la C.T.C.P.C., detto regolamento stabilirà anche i prezzi massimi da applicarsi per la cessione dei presicci di giornata e di quelli appastellati.

Art. 8 - (Obblighi del tenditore)

Il tenditore durante il funzionamento dell’impianto deve essere in possesso dei seguenti documenti:
a) autorizzazione regionale corredata della ricevuta del versamento delle tasse di concessione regionale;
b) registro per l’annotazione dagli uccelli morti per cause indipendenti dalla volonta del tenditore;
c) fogli riassuntivi per la registrazione degli uccelli inanellati, anellini ed altro materiale inerente le finalità di studio.
Il tenditore è tenuto a porre in atto ogni accorgimento per assicurare la migliore efficienza fisica degli uccelli catturari, con divieto di uccidere qualsiasi esemplare.
Tutti i tenditori sono tenuti a partecipare annualmente all'attuazione dei programmi di studio sulla consistenza qualitativa e quantitativa delle specie migratorie, promossi dalla Giunta regionale.


Note

(1) La legge regionale 14 luglio 1978, n. 30 è stata abrogata dall'art. 63 della legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 che ha però salvaguardato le disposizioni del regolamento regionale 12 agosto 1978, n. 11 , la legge regionale 11 agosto 1989, n. 31 a sua volta è stata abrogata dall'art. 40 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 che ha ridisciplinato la materia.


SOMMARIO

menù di sezione:


Link di salto: Torna su - Torna alla Navigazione principale - torna ai Contenuti - Vai alla ricerca