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Sommario: Legge Regionale 78/1980
Legge Regionale 78/1980
S O M M A R I O
Legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 (BUR n. 36/1980)
NORME PER IL TRASFERIMENTO ALLE UNITA’ SANITARIE LOCALI DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, DI VIGILANZA SULLE FARMACIE E PER L’ASSISTENZA FARMACEUTICA. (1)
Titolo I Igiene e sanità pubblica
Capo I Funzioni amministrative, attribuzioni dell’unità sanitaria locale, del Comune, del Sindaco, della Regione
Art. 1 – (Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica)
Art. 2 – (Attribuzioni del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro)
Art. 3 - (Attribuzioni del sindaco). (4)
Art. 4 - (Attribuzioni del Presidente della Regione in tema di ordinanze contingibili e urgenti e di autorizzazioni)
Art. 5 - (Attività ispettiva di vigilanza e controllo)
Art. 6 – (Sostituzione del medico provinciale e dell'ufficiale sanitario con il responsabile del settore per l'igiene pubblica e per la prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Art. 7 – (Consorzi provinciali antitubercolari)
Art. 8 - (Attività nell’interesse dei privati). (12)
Capo II Attività medico-legali
Art. 9 - (Attività di medicina legale)
Art. 10 - (Prestazioni medico-legali erogate su richiesta di privati)
Capo III Commissioni sanitarie, collegi e comitati
Art. 11 - (Sostituzione del medico provinciale e dell’ufficiale sanitario nelle commissioni, collegi e comitati). (15)
Art. 12 - (Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)
Art. 13 - (Soppressione di organi collegiali)
Titolo II Servizio e assistenza farmaceutica
Capo I Disciplina del servizio farmaceutico(17)
Art. 14 - (Norme per l’apertura e l’esercizio delle farmacie)
Art. 15 - (Attribuzioni dell’ufficio del servizio farmaceutico dell’unità sanitaria locale)
Art. 16 - (Vigilanza sulle farmacie)
Art. 17 - (Concorsi per il conferimento di farmacie - Commissioni giudicatrici)
Capo II Assistenza farmaceutica
Art. 18 - (Approvvigionamento dei farmaci negli ospedali e nei presidi e servizi dell’unità sanitaria locale)
Art. 19 - (Acquisto di medicinali e del restante materiale sanitario da destinare agli ospedali e ai presidi e servizi dell’unità sanitaria locale)
Art. 20 - (Approvvigionamento di medicinali e materiale sanitario in caso di urgenza)
Art. 21 - (Acquisto di stupefacenti e sostanze psicotrope da parte delle farmacie degli ospedali e dei presidi e servizi dell’unità sanitaria locale)
Art. 22 - (Acquisto da parte dell’unità sanitaria locale di preparazioni farmaceutiche per la distribuzione agli assistiti attraverso le farmacie pubbliche)
Art. 23 - (Disciplina degli acquisti di medicinali e del restante materiale sanitario da parte dell’unità sanitaria locale)
Art. 24 - (Coordinamento delle farmacie con i servizi dell’unità sanitaria locale)
Art. 25 - (Divieto di consegna di medicinali o altro materiale sanitario a pazienti da parte di strutture sanitarie pubbliche)
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