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Contenuti:
Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982)
Legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55 (BUR n. 57/1982) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI ASSISTENZA SOCIALE.
(1) (2) (3)
Art. 1 - (Principi generali).
La presente legge disciplina, nell’ambito del territorio del Veneto,
l’intervento nel settore dell’assistenza sociale diretto a
garantire al cittadino il libero sviluppo della personalità e la sua
partecipazione alla vita della comunità.
Tale intervento ha per fine la prevenzione e la progressiva riduzione del
bisogno assistenziale concorrendo a rimuovere le cause di natura personale,
familiare, sociale ed economica attraverso un complesso di servizi sociali,
coordinati e integrati sul territorio con i servizi sanitari e formativi di
base e in armonia con gli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale
nonchè attraverso prestazioni economiche.
La Regione riconosce la funzione di utilità sociale del volontariato e
ne promuove l'apporto e il coordinato utilizzo.
E' garantita la libertà dell’iniziativa privata, che operi per
conseguire le medesime finalità cui si ispira la presente legge.
Art. 2 - (Finalità e
obiettivi).
L’assistenza sociale è rivolta al
perseguimento dei seguenti obiettivi:
- prevenire e concorrere a rimuovere le cause di ordine economico sociale e
psicologico che possono creare situazioni di bisogno o fenomeni di
emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- promuovere ogni iniziativa atta a tutelare i soggetti non
autosufficienti;
- assicurare servizi e interventi che privilegino il mantenimento
l’inserimento e il reinserimento dei soggetti nell’ambiente
familiare e sociale di appartenenza o provvedono, se necessario, al loro
inserimento in famiglie o nuclei familiari liberamente scelti o in ambienti
comunitari idonei;
- promuovere nel territorio gli interventi in forme aperte con carattere
domiciliare o di centro diurno;
- adeguare e uniformare le prestazioni alle reali necessità dei
destinatari, anche con una costante opera di formazione, riqualificazione e
aggiornamento degli operatori;
- attuare il decentramento dei servizi sul territorio coordinando
l’integrazione dei programmi e degli interventi assistenziali e
sanitari a livello di distretto;
- diffondere e garantire ogni utile informazione sulle norme legislative,
regolamentari e amministrative sui servizi socio assistenziali esistenti
sul territorio, nonchè ogni necessaria notizia e consulenza per
poterne fruire;
- promuovere studi e ricerche aventi finalità di identificare i
bisogni e le aree a rischio attinenti l’assistenza sociale
nonchè volti alla individuazione di modelli e di attività di
servizio più consone alle esigenze dei cittadini;
- assicurare nell’ambito della disponibilità e
dell’adeguatezza dell’intervento la libera scelta dei servizi e
delle prestazioni ai destinatari avuto riguardo alla dislocazione nel
territorio di servizi idonei.
Per il raggiungimento degli obiettivi indicati e per la programmazione dei
conseguenti servizi, sarà assicurata la partecipazione dei cittadini e
delle forze sociali e associazioni interessate secondo le forme previste
dall’art. 27 della legge regionale 25 ottobre 1979, n. 78 .
( 4)
Per i fini di cui alla presente legge, le Uussll, ove non abbiano ancora
provveduto, daranno attuazione a quanto previsto dall’art. 27 della
legge sopra citata entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3 - (Programmazione).
La Regione, per il perseguimento delle
finalità della presente legge, provvede a elaborare un piano sociale
( 5) coordinato con il piano
socio-sanitario regionale, con i programmi e i piani delle Uussll e dei
comuni per le funzioni di loro competenza, che realizzi sul territorio
l’uniforme erogazione dei servizi.
Tale programma, su proposta della Giunta regionale, viene approvato dal
Consiglio regionale. Esso definisce la tipologia di ciascun intervento
distinguendo fra gli interventi da finanziare sulla base di parametri
obiettivi da quelli da finanziare su progetti-obiettivo triennali.
Gli elementi assunti a base della parametrazione obiettiva di riparto sono
definiti nella stessa delibera di piano ( 6), che
terrà conto nelle prime attuazioni delle esigenze di riequilibrio
nella distribuzione delle risorse e dei servizi con riferimento alla
dimensione demografica del bacino di utenza, alla qualità della
medesima, all’ampiezza del territorio, alle caratteristiche
morfologiche dello stesso, nonchè all’esigenza del mantenimento
del livello dei servizi già attivati.
I progetti-obiettivo sono definiti con riferimento alla intera durata del
piano ( 7) e di essi è
individuata la ripartizione sul territorio e per soggetti attuatori.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, tenuto
conto delle indicazioni pervenute e dei progetti obiettivo definiti -
secondo le modalità da stabilire nella conferenza dei comuni di cui al
successivo articolo 8 e d' intesa con i comuni - dalle Uussll, approva il
riparto dei fondi di cui al successivo articolo 15 entro il mese di ottobre
di ciascun anno.
La Giunta regionale determina, nei limiti del 7% del fondo di cui al
successivo articolo 15:
a) le quote da destinare a particolari progetti pilota per attuare gli
interventi ritenuti prioritari o urgenti e per realizzare modelli
organizzarivo-gestionali di riferimento;
b) la quota da desinare agli interventi economici straordinari o
eccezionali previsti dal successivo articolo 15 bis. ( 8)
Nell’ambito delle attività che richiedono personale e tipologie
di intervento di servizi socio-assistenziali e sanitari, la Giunta
regionale determina, annualmente e per singola struttura, le quote di spesa
di rilievo sanitario fornite alle persone non autosufficienti ospitate
nelle strutture residenziali e la quota del fondo sanitario regionale per
far fronte all’onere complessivo conseguente ( 9).
Il Dipartimento per i servizi sociali liquida direttamente alle suddette
strutture residenziali le quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo
sanitario dovute agli ospiti non autosufficienti su presentazione degli
elenchi trimestrali nominativi e in base al numero delle giornate di
presenza accertate. ( 10)
Entro il periodo di vigenza del Piano socio sanitario regionale per il
triennio 1996/1998, la Regione sostiene i piani di riorganizzazione degli
enti gestori di strutture residenziali per non autosufficienti finalizzati
al rientro nello standard regionale; a tal fine la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, determina annualmente le
risorse, i criteri e le modalità di intervento. ( 11)
Le unità locali socio-sanitarie sono tenute a programmare le
attività sanitarie all’interno delle strutture residenziali e ne
assicurano la gestione mediante atti formali, in forme dirette o
convenzionate. ( 12)
Per l'anno 1997, alle persone non autosufficienti con domicilio presso
comunità religiose è riconosciuto il concorso regionale alle
spese per le prestazioni assistenziali. A tal fine la Giunta regionale
individua i criteri e le modalità di finanziamento e formula proposte
entro il 30 giugno per gli anni successivi, con oneri a carico del Fondo
regionale per i servizi sociali di cui all' articolo 15, ed eroga i relativi contributi. ( 13)
Art. 4 - (Destinatari).
Hanno diritto a usufruire dei servizi e degli interventi di cui alla
presente legge nel rispetto delle vigenti norme statali e regionali, tutti
i cittadini residenti nel Veneto senza distinzione di carattere giuridico,
economico, sociale, ideologico, religioso nonchè gli apolidi residenti
nel Veneto.
Sono altresì a fruire dei suddetti servizi gli stranieri e gli apolidi
che si trovino nel territorio del Veneto e fino al possibile rientro nella
comunità di provenienza, anche se non siano assimilati ai cittadini e
non risultino appartenenti a stati per i quali sussista trattamento di
reciprocità.
Art. 5 - (Funzioni e
gestione).
1. Le funzioni relative ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari
sono esercitate dai comuni, dalle comunità montane e dalle unità
locali socio-sanitarie (ULSS).
2. Alle unità locali socio-sanitarie è attribuita la gestione
obbligatoria nei limiti fissati dai livelli uniformi di assistenza, delle
seguenti funzioni:
a) prevenzione, assistenza, riabilitazione, inserimento, informazione,
sostegno e ricovero delle persone handicappate;
b) prevenzione, assistenza, recupero, informazione, sostegno e
reinserimento sociale di tossicodipendenti;
c) attività consultoriali familiari.
3. Sono di competenza dei comuni o delle comunità montane le funzioni
socio-assistenziali relative ad ogni servizio socio-assistenziale di
interesse locale, esercitato sia in forma residenziale che
semi-residenziale, aperta o domiciliare, compresa l'erogazione di
interventi economici complementari. ( 14)
Art. 6 - (Gestione delle
funzioni socio - assistenziali).
L’art. 40 della legge regionale 25
ottobre 1979, 78 è sostituito dal seguente:
(omissis) ( 15)
Art. 7 – (Competenze
dell’assemblea generale delle Ulss).
Art. 8 – (Conferenza dei
comuni).
Art. 9 - (Trasferimento dei
servizi all’Ulss).
Nella prima conferenza dei sindaci, che avrà luogo entro 45 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, viene formulato - avuto
riguardo alle singole situazioni territoriali - il graduale trasferimento
alle Uullssss della gestione dei servizi di cui al primo comma del
precedente art. 6, dandone formale comunicazione alla Giunta regionale.
Il trasferimento dovrà comunque essere attuato entro 90 giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 10 - (Assetto organico
dell’Ulss).
Art. 11 - (Competenze delle
province).
Le province oltre ai compiti previsti dalle leggi statali, concorrono
all’elaborazione del programma triennale di cui al precedente
art. 3.
Art. 12 – (Compiti della
Regione). (19)
1. Spettano alla Regione la programmazione, l'indirizzo, la vigilanza ed il
coordinamento dei servizi sociali e socio-sanitari in conformità alle
leggi di settore. ( 20)
2. Spettano al Dirigente del dipartimento competente:
a) il riconoscimento giuridico, la classificazione, il controllo e la
vigilanza sugli organi, le modifiche statutarie, le fusioni, le
trasformazioni nonché le estinzioni e la conseguente devoluzione del
patrimonio delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui
alla legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni ed
integrazioni e che operino nell'ambito della Regione;
b) il riconoscimento giuridico delle fondazioni di cui all'articolo 12 del
codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della
Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, ed il controllo e la vigilanza sugli organi, le
modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione, la trasformazione,
l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi
dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei
provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
c) il riconoscimento giuridico delle associazioni di cui all'articolo 12
del codice civile, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della
Regione ed operano nella materia di cui all'articolo 22 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, le modifiche statutarie, il coordinamento, la fusione,
la trasformazione, l'estinzione e la conseguente devoluzione del patrimonio
ai sensi dell'articolo 31 del codice civile, nonché l'adozione dei
provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di immobili e
l'accettazione di donazioni, eredità e legati;
d) l'adozione dei provvedimenti amministrativi concernenti l'acquisto di
immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati delle
organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del
volontariato.
Art. 13 - (Controllo sugli atti
delle Uullss).
Art. 14 - (Finanziamento dei
servizi sociali).
I comuni provvedono a trasferire annualmente alla Ulss o alla comunità
montana per i servizi socio - assistenziali indicati all’art. 6 della
presente legge, le risorse finanziarie nella maggiore entità
risultante dai conti consultivi degli esercizi 1980, 1981 e 1982, o, in
mancanza, del bilancio preventivo degli anni 1981 e 1982.
Le province, dall’1 gennaio 1983, cessano dal gestire direttamente le
attività socio - assistenziali di competenza dei comuni, delle
comunità montane o delle Uullssss e, in attesa della legge quadro
statale sull’assistenza e sui servizi sociali, assicurano, mediante
convenzioni con le Uullssss o le comunità montane, la destinazione
funzionale di strutture, mezzi e personale per garantire la continuità
del livello delle prestazioni socio - assistenziali in atto al 31 dicembre
1981 nei settori di intervento.
Gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo saranno
maggiorati, per ciascun anno, della stessa percentuale di incremento
riconosciuta ai comuni, dallo Stato, sui fondi annualmente assegnati.
Tali stanziamenti sono comunque determinati in armonia con le norme statali
in materia di finanza locale.
Alla copertura degli oneri per la realizzazione dei programmi e dei piani
approvati secondo le modalità di cui ai precedenti artt. 7 e 8, si
farà fronte con i fondi del bilancio di cui al successivo art. 15
nonchè con le necessarie integrazioni finanziarie a carico dei comuni
associati.
Le quote finanziarie integrative a carico dei comuni saranno determinate in
accordo tra Uullssss e comuni tenendo anche conto della necessità di
perequare la entità e la qualità dei servizi nel territorio.
Art. 15 - (Fondo regionale per i
servizi sociali). (22)
Per il conseguimento delle finalità della presente legge è
istituito nel bilancio regionale un apposito fondo destinato al
funzionamento degli interventi e dei servizi e delle attività socio -
assistenziali.
In tale fondo affluiscono:
1) i fondi, già destinati agli enti nazionali disciolti operanti in
materia socio - assistenziale, assegnati alla Regione ai sensi
dell’art. 120 del dpr 24 luglio 1977, n. 616 e dell’art. 1
sexies e duedecies della legge 21 ottobre 1978, n. 641;
2) le somme di cui all’art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698;
3) i fondi assegnati alla Regione ai sensi delle leggi 29 luglio 1975, n.
405 e 22 maggio 1978, n. 194;
4) il fondo assegnato alla Regione a norma della legge 27 luglio 1978, n.
392;
5) gli stanziamenti previsti per il finanziamento delle funzioni di
assistenza pubblica attribuite ai comuni dal dpr 24 luglio 1977, n. 616
già di competenza regionale, negli importi previsti dal bilancio
pluriennale approvato con la legge di bilancio per l’esercizio
finanziario 1983 e sue variazioni; ( 23)
6) gli stanziamenti previsti ai sensi delle leggi regionali 30 maggio 1975, n. 57 e
8 maggio 1980, n. 46
per quanto attiene al fondo destinato alle attività sociali;
7) gli stanziamenti previsti dalla legge regionale 21 giugno 1979, n. 45 per
quanto attiene al fondo destinato ai servizi e attività sociali;
8) le somme assegnate alla Regione per le funzioni socio - assistenziali ai
sensi della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell’art. 5 della legge
14 dicembre 1970, n. 1088 e della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 75 ;
( 24)
9) eventuali risorse integrative regionali da determinarsi in sede di
approvazione del bilancio annuale di previsione.
Tale fondo viene annualmente ripartito dalla Giunta regionale secondo le
procedure di cui al precedente articolo 3:
a) quanto alla quota da ripartire sulla base di parametri obiettivi,
tenendo conto delle grandezze di ciascun elemento assunto, relative al 31
dicembre dell’esercizio precedente;
b) quanto alla quota riguardante i progetti - obiettivo, sulla base dei
progetti individuali nel piano sociale ( 25) regionale che risultino effettivamente in via di
attuazione.
L’erogazione delle somme come sopra ripartite viene effettuata:
- quanto alla quota sub a) del comma precedente in un'unica soluzione;
( 26)
- quanto alla quota sub b) del comma precedente, in ragione di una
semestralità aniticipata pari al 50 per cento dell’importo
ammesso a contributo, da erogare all’inizio dell’anno; una
seconda semestralità anticipata pari al restante 50 per cento da
erogare al 30 giugno, previa dichiarazione da parte del legale
rappresentante dell’ente attuatore, che attesti che il progetto
obiettivo è in corso di esecuzione. ( 27)
Delle somme erogate per il finanziamento dei progetti - obiettivo deve
essere fornita la rendicontazione analitica entro il 31 gennaio di ciascun
anno. Le somme eventualmente non rendicontate saranno trattenute dalla
Regione per compensazione sulle erogazioni a ciascuno spettanti sulla
competenza del nuovo esercizio.
L'erogazione delle quote destinate agli interventi di cui alla lettera a)
del sesto comma del precedente articolo 3, ha corso secondo le procedure di
cui al secondo alinea del precedente quarto comma. ( 28)
A partire dal 1983 la legge di bilancio determina annualmente
l’ammontare del fondo di cui alla precedente legge.
Art. 15 bis - (Contributi ai
Comuni per interventi economici straordinari o eccezionali).
La quota per interventi economici
straordinari o eccezionali di cui al sesto comma, lettera b), del
precedente articolo 3, é desinata a situazioni di bisogno di singoli,
di famiglie, di enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non
risolvibile con le provvidenze ordinarie.
Preso atto della situazione di bisogno e compatibilmente con le
disponibilità finanziarie, la Giunta regionale determina
l’entità e la concessione del contributo nell’ambito dei
limiti prefissati dal Consiglio regionale. L’erogazione del
contributo é effettuata in unica soluzione, una tantum, a favore dei
Comuni, su domanda di questi o su proposte motivate dai Comuni stessi nei
casi di domande presentate direttamente alla Regione.
Le somme destinate ai Comuni, per le finalità previste dal presente
articolo, integrano quelle oggetto di ripartizione ai sensi del terzo
comma, lettere a) e b), del precedente articolo 15. ( 29)
Art. 16 - (Gestione
contabile).
La gestione dei servizi sociali è assicurata dalle entrate di cui ai
precedenti articoli e mediante eventuali entrate aggiuntive, secondo le
norme fissate dalla legge regionale 20 marzo 1980, n. 18 , in
quanto applicabili.
L’eventuale saldo finanziario presunto dell’esercizio
precedente a quello di cui il bilancio si riferisce, deve essere iscritto
nelle entrate, nel caso di saldo positivo, nelle spese, nel caso di saldo
negativo.( 30)
L’avanzo di amministrazione accertato deve essere destinato a spese
correnti; la Giunta regionale può autorizzare la destinazione a spese
di investimento o di sviluppo, con priorità per l’adeguamento
agli standards regionali dei servizi sociali. ( 31)
Gli articoli nn. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, della citata legge
regionale n. 18, sono abrogati.
Art. 17 - (Iippaabb già
concentrate negli ex Eeccaa).
I comitati provvisori di gestione e i commissari straordinari di cui
all’ art. 5
della legge regionale
dell’8 giugno 1978, n. 26 sono tenuti - ai sensi dell’art.
62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 - a presentare alla Regione, entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proposta di
nomina del consiglio di amministrazione previsto dalle tavole di fondazione
dell’istituzione o dagli atti costitutivi.
Ai fini di cui al precedente comma i comitati provvisori e i commissari
straordinari avanzano, entro lo stesso termine, eventuali proposte di
modifiche statutarie ai fini della composizione del consiglio di
amministrazione garantendo un' unica amministrazione per quelle istituzioni
che, già concentrate, risultino in atto unitariamente gestite
dall’organo collegiale - comitato provvisorio di gestione - o
individuale - commissario straordinario.
Il personale comandato ai sensi del terzo comma dell’art. 5 della
legge regionale sopra citata può optare, entro 60 giorni
dall’insediamento del consiglio di amministrazione, per il
trasferimento nei ruoli organici dello Ipab presso la quale risulti in
servizio alla data in entrata in vigore della presente legge.
Art. 18 - (Personale e beni
destinati ai servizi socio - assistenziali).
I beni destinati ai servizi
socio-assistenziali conservano la loro originaria destinazione ed ogni
eventuale diversa loro utilizzazione è sottoposta al controllo di
legittimità nelle forme previste dalla legge. ( 32)
Per i beni e le attrezzature destinati ai servizi elencati nel primo comma
del precedente art. 6 - e per quelli destinati ai servizi che i comuni
dovessero decidere di gestire in forma associata - i comuni, entro il
termine fissato in conformità dell’art. 9 della presente legge,
provvederanno ad affidarli in gestione alla competente Ulss o alla
comunità montana con tutti gli oneri attivi e passivi conseguenti.
Tutto il personale di nomina comunale addetto ai servizi socio -
assistenziali per i quali è o sarà prevista la gestione in forma
associata sarà messo funzionalmente a disposizione dell’Ulss o
della comunità montana entro il termine di cui al secondo comma
precedente e previa intesa tra i comuni e Ulss o comunità montana.
In caso di mancata intesa decide il Presidente della Giunta regionale su
richiesta di una delle parti.
Art. 18 bis - (Pianta organica
e personale).
Per l'esercizio delle funzioni di
sicurezza e assistenza sociale di cui all’articolo 6 della legge regionale 7 marzo 1980,
n. 13 , come modificato dall’articolo 1 della L.R 3 agosto 1982, n. 24 ,
( 33) e al primo comma
dell'articolo 40 della L.R. 25 ottobre 1979, n. 78 , come
modificato dall’articolo 6 della presente legge ( 34) , il consiglio comunale o l'assemblea
generale della comunità montana o l’assemblea
dell’associazione inter-comunale costituita secondo le procedure
previste dall’articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616, in relazione all'ambito territoriale di ciascuna
unità sanitaria locale approva la pianta organica e il relativo
regolamento del personale dei servizi sociali, di cui all’ articolo 3, lettera a),
della L.R. 7 marzo
1980, n. 65 e all’articolo 30 della legge 27 dicembre 1983, n.
730, su proposta del Comitato di gestione, nel rispetto dei criteri e delle
direttive dettati dalla Giunta regionale, sentite le Organizzazioni
sindacali.
La pianta organica fissa il numero di posti previsti per le diverse
qualifiche funzionali, nonché il numero delle singole figure
professionali in riferimento all’allegato a) del D.P.R. 25 giugno
1983, n. 347.
I posti della pianta organica vengono coperti dal Comitato di gestione
dell'unità locale socio-sanitaria:
a) mediante assunzione secondo le norme del D.P.R. 25 giugno 1983, n. 347 e
successive modificazioni;
b) avvalendosi di personale comandato dagli Enti locali, dalle I.P.A.B. o
dalla Regione.
Per l’espletamento delle funzioni di sicurezza e assistenza sociali
di cui al primo comma, l’unità locale socio-sanitaria potrà
avvalersi anche del personale iscritto nei ruoli nominativi regionali del
personale del servizio sanitario nazionale, secondo le direttive della
Giunta regionale.
La Giunta regionale individua altresì, entro 90 giorni dalla data
della presente legge, le attività socio -assistenziali di rilievo
sanitario, secondo le direttive del DPCM 8 agosto 1985, e con oneri a
carico del Fondo Sanitario Regionale.
Per la gestione delle attività di cui al secondo comma
dell’articolo 40 della L.R. 25 ottobre 1979, n. 78 , come
modificato dal precedente articolo 6, quando non si possa provvedere con
personale comunale o con quello di cui al presente articolo, il Comitato di
gestione, nei limiti della disponibilità di bilancio, può
conferire incarichi professionali o assumere personale straordinario con
rapporto di lavoro a tempo determinato. ( 35)
Art. 18 ter - (Settori
sociali: responsabilità. Coordinamento dell’area dei servizi
sociali).
Le attività di sicurezza e assistenza sociale si esplicano attraverso
i settori indicati al primo comma, lettere b1) e c1), dell’articolo 6
della L.R. 7 marzo
1980, n. 13 , come modificato dall’articolo 1 della L.R. 3 agosto 1982, n. 24
. ( 36)
Le funzioni dei responsabile di settore sono affidate, con deliberazione
del Comitato di gestione dell’unità locale socio-sanitaria, a
personale con qualifica dirigenziale della stessa unità locale o a
personale dirigente di enti pubblici locali
Il personale di cui al comma precedente deve possedere documentata
esperienza,almeno quinquennale, in attività direttiva nell’area
dei servizi sociali.
Al coordinatore dei servizi sociali é attribuita
l’indennità prevista dalla normativa vigente per i coordinatori
amministrativo e sanitario dell’unità locale socio-sanitaria.
Il singolo responsabile di settore sociale, in riferimento all’area
di rispettiva competenza, dirige e coordina i presidi o i servizi dei
distretti per l’attuazione dei programmi, dei progetti-obiettivo e
delle previsioni di bilancio. ( 37)
Art. 18 quater - (Oneri
finanziari).
Agli oneri derivanti dall’applicazione dell’art. 18 bis si fa
fronte con la quota messa a disposizione dai comuni e determinata dal
consiglio comunale o dall'assemblea generale della comunità montana o
dall'assemblea dell'associazione intercomunale costituita secondo le
procedure previste dall’articolo 25 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione all’ambito
territoriale di ciascuna unità sanitaria locale nonché con i
trasferimenti regionali per la gestione dei servizi sociali previsti nel
piano sociale ( 38) di cui al
precedente articolo 3.
I comuni dovranno iscrivere, nei rispettivi bilanci annuali, la quota di
cui al comma precedente, determinata dal consiglio comunale o
dall’assemblea generale della comunità montana o
dall’assemblea dell’associazione intercomunale costituita
secondo le procedure previste dall’articolo 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in relazione
all’ambito territoriale di ciascuna unità sanitaria locale. Il
tesoriere é autorizzato a effettuare i relativi trasferimenti.
Gli incarichi professionali e le straordinarie assunzioni di cui
all’ultimo comma dell’art. 18 bis sono disposti dal Comitato di
gestione dell’unità locale socio-sanitaria d' intesa con il
comune interessato, il quale concorre ai conseguenti oneri finanziari.
( 39)
Art. 19 - (Formazione
professionale del personale addetto ai servizi socio - assistenziali).
La Giunta regionale, sentita la Commissione
consiliare competente, con riferimento al piano ( 40) socio-assistenziale approva il
progetto-obiettivo di formazione, aggiornamento e riqualificazione del
personale che opera nell’ambito dei servizi socio-assistenziali
nonché il programma di particolari corsi di specializzazione
socio-assistenziale post-laurea.
Per la realizzazione dei programmi, di cui al precedente comma, la Giunta
regionale si avvale delle scuole di formazione della unità locali
socio-sanitarie e inoltre é autorizzata a stipulare apposite
convenzioni con enti e istituzioni, pubblici e privati che operino
stabilmente, anche se in via non esclusiva, nel settore
dell’educazione e della formazione. ( 41)
Art. 20 - (Libertà
dell’assistenza privata).
Art. 21 - (Registro delle
istituzioni private).
Presso la Giunta regionale è istituito
il registro per l’iscrizione delle associazioni, fondazioni e
istituzioni private riconosciute idonee ai sensi del precedente art. 20,
terzo comma, che intendono svolgere attività socio - assistenziale ed
essere consultate nella fase preparatoria della programmazione dei servizi
sociali a concorrere alla stipulazione delle convenzioni di cui al
precedente articolo.
L’iscrizione nel registro è disposta, su richiesta degli
interessati, con decreto del Dirigente del dipartimento competente.
( 43)
Con opportune disposizioni di attuazione, la Giunta regionale
disciplinerà le modalità di iscrizione nel registro e di
cancellazione dal registro stesso in caso di perdita dei requisiti o per
gravi violazioni della normativa.
Art. 22 – (Associazioni
e istituzioni di volontariato).
Art. 23 - (Istituzioni
pubbliche e private di assistenza e beneficenza).
Nell’ambito delle proprie competenze,
stabilite con ddpprr 15 gennaio 1972, n. 9, 5 giugno 1975, n. 315, 24
luglio 1977, n. 616, con la legge 23 dicembre 1975, n. 698, la Regione, al
fine di perseguire l’utilizzo delle risorse socio-assistenziali
coerente con i principi e gli obiettivi della programmazione, stabilisce
con apposito regolamento, nel rispetto delle autonomie delle singole
istituzioni operanti nel settore sociale:
1) gli standards organizzativi e gestionali ivi compresi i livelli di
professionalità del personale;
2) indicazioni sulle rette a carico degli ospiti, minori, handicappati,
anziani, autosufficienti e non, avuto riguardo all’utilizzo delle
risorse patrimoniali, che debbono essere finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi previsti dai singoli statuti in armonia con la politica
socio - assistenziale regionale;
Fermi restando i controlli previsti dalla normativa vigente, ai fini della
necessaria valutazione sulla determinazione delle rette a carico degli
ospiti in strutture residenziali, le istituzioni pubbliche nonché le
private in convenzione sono tenute a fornire i dati gestionali e
patrimoniali con le modalità e le scadenze che la Giunta regionale si
riserva di determinare. ( 45)
3) indicazioni in ordine alla locazione delle strutture residenziali.
Ai fini di cui al punto 3) del precedente comma il regolamento
determinerà per aree coincidenti con il territorio della Ulss il
rapporto ottimale con la popolazione; agli stessi fini dovrà tenersi
conto degli indici di natalità, di mortalità e di invecchiamento
della popolazione.
I comuni singoli o associati, nel programmare gli interventi nei settori e
per gli ambiti territoriali di competenza, promuovono il coordinato
utilizzo delle istituzioni di assistenza e beneficienza pubbliche e
private, in relazione alle specifiche realtà territoriali e alla
domanda di servizi.
Art. 24 - (Autorizzazione al
funzionamento di strutture residenziali educativo-assistenziali).
L’autorizzazione ad attivare nuove
strutture sociali, residenziali educativo - assistenziali e a trasformare
quelle esistenti è subordinata all’osservanza degli adempimenti
previsti dalla normativa vigente.
La medesima autorizzazione deve essere richiesta per le strutture già
esistenti.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
stabilirà i criteri sulla base dei quali la autorizzazione può
essere rilasciata.
Art. 25 - (Beni immobili degli
enti soppressi: destinazione). (46)
I beni immobili sottoelencati, già di proprietà degli enti
operanti in materia socio-assistenziale trasferiti alla Regione del Veneto
in applicazione dell’art. 117 del dpr 24 luglio 1977, n. 616, sono
definitivamente assegnati in proprietà ai comuni nel cui territorio
sono ubicati, con il vincolo di destinazione ai servizi di assistenza
sociale, secondo le indicazioni dell’art. 6 della presente legge.
Le eventuali spese inerenti e conseguenti il trasferimento saranno a carico
degli enti destinatari.
Comune di Sedico Fabbricato partita 1045 foglio 40 - pc n. 96 in luogo di
« fabbricato partita 105 - fg. 4D - p.c. 96 »;
Comune di Belluno, fabbricato partita 2100 foglio 101 p.c. n. 35;
Comune di Rocca Pietore, fabbricato partita 277 foglio MU n. 387;
Comune di Valdastico, fabbricato partita 160 foglio 9 p.c. n. 476/ 1/ 2;
Comune di Santorso Sez. A - fg. 3 - mappali nn. 1599, 160, 161, 163, 165,
166, 167, 168, 169, 170, 348, 353, 365, 845, 846, 856, 857, 884, 919, 920,
1048,1049, 1050, 1274 e 1276 in luogo di « fabbricati partita 275 -
sez. A - fg. 3 - p.c. 163/2, 846/1, 1049, 1050, 846/ e 1048 »;
Comune di Bassano del Grappa, immobile ex Onpi;
Comune di Verona, immobile ex Onpi;
Comune di Rovigo, immobile ex Onpi.
Saranno trasferiti e assegnati in proprietà al comune di Monselice i
sottoelencati beni, già appartenenti all’ente gioventù
italiana soppresso con legge 18 dicembre 1975, n. 764:
Comune di Monselice:
Nctr, partita n. 13107, foglio 17 mapp. 145, vigneto 4a ha 4.50.60, r.d. L.
3.717,45, r.a. L. 1.622,16;
mapp. 152, fr ha 0.06.11;
mapp. 157, cava, ha 0.31.97;
mapp. 228, semin. 5a ha 0.05.22, r.d L. 28,71, r.a. L. 12,01;
mapp 257, pascces U, ha 0.12.93, r.d. L. 5,43 r.a. L. 0,65;
mapp. 284, pascces U, ha 0.75.95, r.d. L. 31,90 r.a. L. 3,80;
mapp. 334, fu da acc., ha 0.86.07;
Totali: ha 6.68.85, r.d. L. 3.783,49, r.a. L. 1.638,62.
Nceu, partita 528, sez. B, foglio, 2, già intestata alla ditta «
Commissariato nazionale gioventù italiana » e ora intestata alla
« Regione del Veneto » a seguito della nota di voltura n. 139 del
1977 in adempimento della legge 18 dicembre 1975, n. 764 (soppressione
dell’ente « gioventù italiana »):
mapp 256, 334, 368, 369, 370:
|
- ctg. B/ 1, cl. II
|
mq 8.364
|
r.c. L. 10.873
|
|
- ctg. B/ 7, cl. I
|
mq 347
|
r.c. L. 312
|
|
-----------
|
-----------
|
|
mq 8.711
|
r.c. L. 11.185
|
Pieve di Alpago (BL)
Fabbricato - colonia montana ex Gioventù italiana - fg. 16 - part. 6 -
nel N.C.E;U. B/4;
Codevigo (PD)
Palestra ex Gioventù italiana adibita a cinema - N.C.E.U. part. 114 -
fg. 5 - cat. B/4 - part. 702/1 - N.C.T. - sez. B - fg. V mappale 797;
Bagnoli di Sopra (PD)
Fabbricato - casa ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 58 - fg. 6 -
mappali 286. 287/2, 287/3 e 288;
Piacenza d' Adige (PD)
Fabbricato - sala spettacoli ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 20
- part. 158- mappale 140 - cat. D/3 - N.C.T.R. - fg. 20 - mappale 140 -
mq.375;
Montagnana (PD)
Palestra e campo sportivo ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - fg. 35 -
part. 449 - mappale 309 - mq. 3728 - mc.4171 - N.C.T. - fg. 35- mappali 24
e 254;
Adria (RO)
Terreno ex Gioventù italiana - fg. 43 - mapp. 283 - mq. 2670
(terreno);
Flesso Umbertiano (RO)
Terreno ex Gioventù italiana - N.C.T. - fg. 7- mappale 423 - Ha
0.01.38;
Montebelluna (TV)
Palestra ex Gioventù italiana - sez. N.C.E.U. - sez. F - fg. 1 -
mappale 317/sub. 1;
Boscochiesanuova (VR)
Colonia montana ex Gioventù italiana - sez. C - fg. 7 - mappali 26;
93, 138, 146, 147, 131, 132 - fg. 8 - mappale 103 - Ha. 4.92.71 - N.C.E.U.
- sez. C - fg. 7 - mappale 131 - cat. B/1 - cl. unica - mc. 3498 - mappale
132 - cat.B/1 - cl. unica - mc. 1001;
Cerea (VR)
Colonia elioterapica ex Gioventù italiana - « Anderlini » -
N.C.E.U. - fg. 1 - mappale 121 - cat. B/1;
Tregnago (VR)
Campo sportivo ex Gioventù italiana - sez. A - fg. 10 - mappalme 597 -
Ha. 1.09.20;
Arcugnano (VI)
Campo sportivo ex Gioventù italiana - part. 177 - N.C.E.U. - fg. 5 -
mappale 213 - partita 4229 - N.C.T. - fg. 5 - mappali 170 e 373;
Lusiana (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 4267 - fg. B/2 -
mappali 711, 713, 643, 368, 337 e 371 - N. C.E.U. - part. 525 - fg. 2 -
mappali 369 e 522;
Roana (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - part. 7377 - fg.60 - mappali
176, 202, 203, 204, 205, 208, 209, 212, 216, 630, 632, 633, 634, 635, 636,
666, 667, 668, 724, 725, 729, 862, 863, 867, 875, 615 - Ha 6.15.67 -
N.C.E.U.- part.357 - fg. 60 - mappali 631, 802, 803, 804 - cat. B/1 - cl.
unica - mc.7617;
Rotzo (VI)
Colonia montana ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 3211 - fg. 30 -
mappali 159, 160, 161, 16+2, 163, 166, 411 e 448 - Ha 1.74.38 - N.C.E.U. -
part. 60 - fg. 30 - mapp. 163 - B/1;
Meolo (VE)
Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 124 - fg. 27 -
part. 45 - cat. B/5;
Noale (VE)
Fabbricato ex Gioventù italiana - N.C.E.U. - part. 187 - fg. 15 -
particelle 144/1 e 144/2 - cat. A/4 - C/6;
Bassano del Grappa (VI)
Terreno incolto ex Gioventù italiana - N.C.T. - part. 1358 - fg. 1 -
mappali 191 e 190 - Ha 0.86.88.
Art. 27 - (Abrogazione di
norme).
Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le
disposizioni con essa incompatibili.
Art. 28 - (Dichiarazione d'
urgenza).
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto. La presente legge sarà pubblicata
nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Con sentenza n 277/1995 la
Corte Costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 15.
( 3) Disposizioni integrative in
materia di servizi sociali sono state dettate dalla Sezione II "Servizi
sociali e integrazione socio sanitaria" del Titolo IV, Servizi alle persone
e alla comunità, articoli da 124 a 134 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
.
( 10) Comma introdotto
dall’art. 22, comma 1, della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 . Le
disposizioni previste cessano di avere efficacia con
l’esecutività di una deliberazione della Giunta regionale,
adottata sentita la competente commissione consiliare, contenente le
modalità e i criteri di erogazione alle strutture residenziali delle
quote di rimborso spese sanitarie e di rilievo sanitario dovute agli ospiti
non autosufficienti
( 20) L'art. 4 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha soppresso il comitato regionale di controllo di cui alla
legge regionale 12
aprile 1999, n. 18 ed ha stabilito che "Dall'entrata in vigore della
presente legge e fino al riordino del sistema delle istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza (IPAB) ai sensi del decreto legislativo 4
maggio 2001, n. 207, attuativo dell'articolo 10 della legge 8 novembre
2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali", la struttura regionale competente in materia
di servizi sociali continua ad esercitare le funzioni di vigilanza previste
dall'articolo 12 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale",
come da ultimo sostituito dall'articolo 71, comma 4, della legge regionale 30 gennaio
1997, n. 6 , oltre alle verifiche concernenti le variazioni delle
piante organiche, i bilanci annuali e le relative variazioni e i conti
consuntivi, secondo le modalità stabilite con proprio provvedimento
della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.".
( 22) L'art. 133 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 che pure non ha espressamente abrogato questo articolo, lo
ha privato del contenuto dispositivo, infatti ha istituito il Fondo
regionale per le politiche sociali in sostituzione del fondo previsto dal
presente articolo e il comma 2 dispone che: "2. Confluiscono in tale fondo
sociale:
a) le risorse destinate dallo Stato alla Regione in materia di servizi
sociali, anche per l’esercizio di nuove funzioni trasferite,
attribuite o delegate;
b) le risorse regionali per il conseguimento delle finalità del
presente capo;
3. Il fondo sociale è ripartito dalla Giunta regionale sentita la
competente commissione consiliare in attuazione delle disposizioni
contenute nel bilancio di previsione regionale secondo i seguenti criteri:
a) finanziamento di iniziative di interesse regionale svolte a livello
unitario dirette sia ad attività istituzionali che ad attività
progettuali, nonché di iniziative regionali concernenti studi e
ricerche sui fenomeni sociali, strumenti di divulgazione e momenti di
confronto, informazione e formazione;
b) sostegno e promozione dell’erogazione dei servizi sociali, svolti
dai comuni in forma associata nell’ambito della programmazione
regionale e dei piani di zona e con gli strumenti in esso previsti;
c) sostegno e promozione di servizi sociali d’interesse locale
delegati alle ULSS dagli enti locali in forma associata in attuazione della
programmazione regionale e delle disposizioni previste nei piani di zona;
d) sostegno e promozione delle iniziative in materia di servizi sociali
svolte nell’ambito della programmazione regionale da soggetti
pubblici attraverso le forme associative e di cooperazione previste dalla
normativa vigente;
e) finanziamento di funzioni amministrative d’interesse regionale
conferite dalla Regione agli enti locali e alle ULSS;
f) sostegno e promozione delle iniziative svolte dagli enti locali nella
realizzazione della rete dei servizi sociali con la partecipazione dei
soggetti di cui al comma 5 dell’articolo 1 della legge n.328/2000;
g) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di
situazioni di emergenza sociale;
h) sostegno e promozione delle iniziative volte alla soluzione di
problematiche sociali con modalità e strumenti innovativi;
i) sostegno di iniziative a tutela dei minori.
4. Il fondo sociale regionale è comunque strumentale alle
attività istituzionali regionali e viene ripartito secondo i criteri
di cui al comma 3.
5. Ogni disposizione in contrasto con i criteri di ripartizione del fondo
sociale indicati nel presente articolo si intende implicitamente
abrogata.".
( 37) Articolo introdotto
dall’art. 6 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8 , la
cui normativa, peraltro, ai sensi del successivo art. 10, viene derogata
nel primo triennio di applicazione della stessa legge regionale 28 gennaio 1986, n. 8 ; ai
sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a) della legge regionale 20 luglio 1989, n. 22 i
termini di cui all'art. 10, legge regionale 28 gennaio 1986, n. 6 sono
prorogati sino al 31 dicembre 1990.
SOMMARIO
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