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Contenuti:
Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (BUR n. 14/1985)
Legge regionale 2 aprile 1985, n. 30 (BUR n. 14/1985) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO DI LEGGI REGIONALI IN DIVERSI SETTORI DI
INTERVENTO ASSUNTO IN COINCIDENZA DELL’APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI
PREVISIONE DELLA REGIONE VENETO PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1985.
Art. 1 - (Carta tecnica).
Al fine di conseguire il completamento della carta tecnica regionale ai
sensi della legge
regionale 16 luglio 1976, n. 28 è disposta la nuova autorizzazione
di spesa di lire 3.000.000.000 per l’esercizio 1987 (cap. 7800).
Art. 2 - (Prosecuzione di
interventi nel settore primario nell’ambito del progetto
agricolo-alimentare)
Art. 3 - (Interventi nel settore
della bonifica)
Art. 4 - (Interventi nel settore
forestale)
Art. 5 - (Progetto Montagna)
Art. 6 - (Contributi
straordinari all’ESAV)
Art. 7 - (Contributo
straordinario all’ARF)
Art. 8 - (Modifica della
legge regionale 24
luglio 1984, n. 34 " Interventi straordinari per lo sviluppo
dell’area Polesana ")
Art. 9 - (Prosecuzione di
interventi nel settore secondario ed energetico)
omissis ( 9)
Per la promozione della costituzione di consorzi - fidi artigiani con
operatività almeno provinciale e di loro organismi già costituiti
il raggiungimento di livelli ottimali di operatività, è
autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l’esercizio 1985 in
aumento dello stanziamento del capitolo 021420.
La spesa di cui al comma precedente è destinata all’erogazione
di contributi ad integrazione dei fondi rischi alle seguenti condizioni:
a) i consorzi - fidi di primo grado siano costituiti entro il 31 dicembre
1984 con la partecipazione di almeno due terzi di imprese artigiane per il
solo scopo della concessione di garanzie fidejussorie a favore dei soci e
con l’obbligo della compilazione del bilancio e del conto profitti e
perdite secondo le vigenti disposizioni di legge;
b) i consorzi-fidi di secondo grado regionali siano costituiti da almeno
sette consorzi-fidi provinciali, uno per ciascuna provincia del Veneto,
aventi i requisiti di cui alla precedente lettera a).
Il contributo straordinario regionale non può essere superiore a lire
100.000.000 per ciascun consorzio - fidi di primo grado e a lire
300.000.000 per ciascun consorzio - fidi regionale di secondo grado.
Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge corredate dalla documentazione di cui al
secondo comma dell’art. 4 della legge regionale 20 marzo 1980, n. 19 .
Entro ulteriori 90 giorni, la Giunta regionale provvede alla ripartizione
della spesa autorizzata con il presente comma sulla base delle domande
ricevute.
Ai fini dell’attuazione delle direttive per l’artigianato di
cui al documento allegato alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 ,
concernente " Interventi a favore dei territori montani e approvazione del
Progetto Montagna ", è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per
l’esercizio 1985 per interventi straordinari rivolti alla
realizzazione di tre autoparchi consortili attrezzati ciascuno nei
territori delle Comunità montane " Feltrina ", " Alpago " e " Alto
Astico - Posina " (cap. 21610). Con riferimento alle iniziative di cui al
presente comma, sono agevolabili le spese inerenti all’acquisto, alla
costruzione, alla ristrutturazione o all’ampliamento di immobili,
alla costruzione di impianti fissi o all’acquisto di macchinari e
attrezzature. L’intervento agevolativo regionale, nella forma di
contributo in conto capitale, è nella misura massima del 70 per cento
della spesa riconosciuta ammissibile e non agevolata da altri Enti pubblici
o Pubbliche amministrazioni. Ai fini del riparto della spesa autorizzata
dal presente articolo, gli organismi consortili interessati devono
presentare la domanda alla Giunta regionale entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge allegando:
a) dichiarazione del Sindaco attestante che l’insediamento
dell’autoparco è compatibile con la destinazione urbanistica
dell’area;
b) elenco delle imprese e degli eventuali enti associati con specificazione
della loro natura ed attività;
c) licenza edilizia rilasciata per la realizzazione dell’autoparco
con relativo progetto e preventivo analitico della spesa.
Per la prosecuzione degli interventi specifici nel settore energetico, ai
sensi della legge
regionale 6 marzo 1984, n. 9 è disposta una nuova autorizzazione
di spesa nel triennio 1985-1987 rispettivamente di lire 500.000.000, lire
2.000.000.000 e lire 2.000.000.000 (cap. 22512).
L’efficacia delle modificazioni degli articoli 7, 8 e 9 della
legge regionale 29
dicembre 1981, n. 80 , apportate dall’art. 9 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 48 , non è operante per i procedimenti amministrativi in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge; ( 10)
Fatto salvo il termine di 6 mesi previsto dall’art. 7, primo comma,
della legge regionale
29 dicembre 1981, n. 80 , per il completamento della documentazione
relativa alle domande già pervenute alla Giunta regionale.
Art. 10 - (Sviluppo della
cooperazione)
Art. 11 - (Interventi in favore
del Veneto Orientale)
Per la finalità prevista dalla legge regionale 22 aprile 1977, n. 33 "
Interventi a favore dei Consorzi fra Enti locali per la realizzazione dei
piani di cui all’art. 27 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865" è
concesso al Consorzio dei comuni del Veneto orientale con sede in
Portogruaro un finanziamento di lire 2.500.000.000 per l’esercizio
finanziario 1985, da erogarsi secondo le procedure indicate dalla legge regionale 22 aprile
1977, n. 33 . La somma di cui al presente comma è destinata a
coprire le spese necessarie per gli interventi di cui all’art. 3
della legge regionale
22 aprile 1977, n. 33 , con particolare riferimento alla realizzazione
di un raccordo ferroviario e attrezzature collegate.
Nell’ambito della finalità di cui alla legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
" Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale " e più
precisamente per la categoria di opere previste dall’ art. 3 - lett. f) -
è attribuito al Consorzio dei comuni dell’Opitergino Mottense un
contributo di lire 1.500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario
1985 per la realizzazione di opere stradali da attuarsi d' intesa con
l’ANAS nell’area di Oderzo al fine di consentire la
riattivazione del tronco ferroviario Treviso - Portogruaro (cap. 45248).
Art. 12 - (Interventi nel
settore terziario)
Per l’esercizio 1985 è autorizzata la spesa di lire
2.500.000.000 in aumento dello stanziamento del cap. 30024 " Iniziative
regionali di promozione economica e fieristica settore secondario
( legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 ) " ai fini del finanziamento per lire 2.000.000.000,
degli interventi previsti nel Programma promozionale 1985 e della
erogazione di un contributo di lire 500.000.000 per l’esercizio 1985
da parte della Giunta regionale a favore dell’Ente autonomo " La
Biennale di Venezia " per l’organizzazione e la realizzazione di
manifestazioni nazionali ed internazionali sull'artigianato.
Art. 12 della
legge regionale 14
marzo 1980, n. 16 la disposizione di cui al secondo comma, lett. c),
è sostituita dalla seguente:
omissis ( 12)
omissis ( 13)
Art. 14 - (Contributi a Comuni e
Consorzi per l’urbanizzazione)
Per la prosecuzione dei programmi previsti dalla legge regionale 6 giugno 1980, n. 87 "
Interventi regionali per sostenere e favorire l’edilizia residenziale
" è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 2.000.000.000
per l’esercizio finanziario 1985 (cap. 40002).
Art. 15 - (Contributi ai Comuni
per la redazione di strumenti urbanistici).(15)
I comuni che hanno deliberato la predisposizione del Piano Regolatore
Generale, o la revisione di quelli esistenti ai sensi della legge regionale 2 maggio 1980,
n. 40 , possono richiedere entro tre mesi dall’entrata in vigore
della presente legge, un contributo al Presidente della Giunta regionale
sulle spese di redazione del piano a norma dell’art. 102 della
legge regionale 2
maggio 1980, n. 40 " ( 16)
Norme per l’assetto e l’uso del territorio ". Le relative
domande devono essere corredate dalla deliberazione di incarico
professionale ai progettisti e da un preventivo delle spese necessarie. La
Giunta regionale entro i successivi tre mesi approva un programma di
riparto del fondo; i contributi sono erogati per il 50 per cento
immediatamente, e per il rimanente 50 per cento all’atto della
presentazione degli strumenti urbanistici per l’approvazione entro
due anni dalla data di comunicazione dell’attribuzione del contributo
a pena di decadenza dei contributi stessi con l’obbligo della loro
restituzione. Per gli oneri di cui al presente punto è autorizzata una
spesa di lire 1.500.000.000 a carico dell’esercizio finanziario 1985
(cap. 43012). ( 17)
Per le finalità previste dalla legge regionale 31 maggio 1980, n. 80 "
Norme per la conservazione ed il ripristino dei centri storici del Veneto "
è disposta una autorizzazione di spesa di lire 500.000.000 per
l’esercizio finanziario 1985, i contributi verranno ripartiti ed
erogati ai comuni con le modalità previste dall’ art. 12 della legge regionale 5 settembre
1984, n. 48 (cap. 43010).
Art. 16 -(Interventi nel settore
dei trasporti)
Per la realizzazione di porti lacuali di cui all’ art. 2 della legge regionale 28 gennaio
1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa nel
triennio 1985 - 1987 rispettivamente per lire 1.890.000.000, lire
2.490.000.000 e lire 1.500.000.000 (cap. 45140).
Per il completamento delle linee navigabili di cui all’art. 2 della
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di
lire 10.500.000.000 nel 1985 e lire 10.900.000.000 nel 1986 (cap. 45150).
Per il completamento di infrastrutture viarie di cui alla legge regionale 16 maggio
1980, n. 59 è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire
1.500.000.000 nel 1985 e lire 1.000.000.000 nel 1986 (cap. 45234) da
utilizzarsi per la concessione di contributi in conto capitale
all’Amministrazione provinciale di Belluno per lire 1.500.000.000,
per il completamento della SP n. 20 della " Val Fiorentina " e
all’Amministrazione provinciale di Venezia per lire 1.000.000.000 per
il completamento della circonvallazione di Mirano.
Per la progettazione di opere di rilevante interesse regionale a norma
dell’art.
3 della legge
regionale 28 gennaio 1982, n. 8 " Interventi regionali per il
potenziamento delle infrastrutture ed attrezzature nel settore trasporti "
è disposta una nuova autorizzazione di spesa di lire 3.000.000.000 per
l’esercizio finanziario 1985 e lire 4.000.000.000 per
l’esercizio finanziario 1986 (cap. 45002).
I fondi di cui al precedente comma potranno essere utilizzati anche per la
progettazione di opere di viabilità e di grande comunicazione.
Art. 17 -(Modifica della
legge regionale 31
agosto 1982, n. 33 " Interventi regionali a favore delle Aziende di
trasporto pubblico in attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 ")
Art. 18 - (Modifica alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 " Norme in materia di opere pubbliche di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche ")
Art. 19 -(Interventi nel settore
degli acquedotti)
Art. 20 - (Interventi a favore
dei parchi regionali)
Per le spese di primo impianto dei parchi e delle riserve istituiti a norma
della legge regionale
16 agosto 1984, n. 40 " Nuove norme per la istituzione di parchi e
riserve naturali regionali " è autorizzata per l’esercizio
finanziario 1985 una spesa di lire 1.500.000.000 (cap. 51052).
I fondi cui al precedente comma verranno erogati sulla base di un programma
di intervento secondo le modalità previste dall’ art. 28 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 40 .
Art. 21 - (Interventi per la
difesa del suolo e la tutela dell’ambiente)
Art. 22 - (Modifica della
legge regionale 15
dicembre 1982, n. 55 . Norme per l’esercizio delle funzioni in
materia di assistenza sociale)
- "Comune di Schio (VI), fabbricato partita 820 foglio 14 pc n. 1033/ 1/ 2/
3".
Art. 23 - (Strutture
scolastiche ed interventi per lo sport)
Art. 24 - (Contributo al
Comune di Isola Rizza per l’acquisto di un immobile da utilizzare per
scopi assistenziali e culturali)
Nell’ambito delle funzioni di natura assistenziale e culturale di cui
agli artt. 25 e 49 del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione del Veneto
concorre con il contributo di lire 200.000.000 per l’esercizio
finanziario 1985 nelle spese sostenute dal Comune di Isola Rizza, in
provincia di Verona, per l’acquisto di un immobile da destinarsi a
sede di iniziative di natura socio - assistenziale e culturale (cap.
70158).
Il contributo è concesso dalla Giunta regionale previa
l’acquisizione dell’atto deliberativo del Comune di
autorizzazione dell’acquisto e di costituzione del vincolo di
destinazione dell’immobile alle attività di cui al precedente
comma.
L’erogazione è subordinata alla stipulazione del rogito d'
acquisto.
I contributi concessi ai Comuni a norma dell’ art. 37 della legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 " Norme per la disciplina dell’attività di cava
", vengono accreditati secondo le modalità previste dall’
art. 95 bis
della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 , ( 24) come modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
( 25)
Ai fini dello snellimento delle procedure, fino alla entrata in vigore del
Piano Regionale delle attività di Cava (P.R.A.C.) e dei Piani
Provinciali di Attività di Cava (P.P.A.C.) di cui all’ art. 44 della legge regionale 7 settembre
1982, n. 44 , le funzioni relative ai provvedimenti in materia di
protezione delle bellezze naturali di cui alla lett. c), dell’art. 82
del DPR 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente alle cave, continuano ad
essere esercitate con l’unicità del titolo previsto dal quarto
comma dell’ art. 16 della citata legge regionale.
Art. 26 - (Variazioni di
bilancio)
Alle variazioni di bilancio conseguenti alla approvazione della presente
legge l’amministrazione provvede con la legge regionale di
approvazione di Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
1985 e del Bilancio pluriennale 1985- 1987, approvata contestualmente.
Art. 27
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ art. 44 dello Statuto
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 3) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 4) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 13) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 15) Vedi comma 1 art. 32
legge regionale 23
agosto 1996, n. 28 che dispone proroga dei termini per la trasmissione
al Presidente della Giunta regionale degli strumenti urbanistici redatti
col contributo regionale sino al 31 dicembre 96.
( 21) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 31 agosto 1979, n. 66
è stata abrogata dall'art. 5 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 che
ha ridisciplinato la materia; la legge regionale 22 maggio 1984, n. 22
è stata abrogata dall'art. 6 della legge regionale 5 agosto 1997, n. 28 a sua
volta abrogata dall'art. 61 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 3 che
ha ridisciplinato la materia; la legge regionale 23 agosto 1979, n. 59 e la
legge regionale 11
aprile 1980, n. 27 sono state abrogate dall'art. 69 della legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 che ha ridisciplinato la materia. La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste
( 22) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti. Inoltre la legge regionale 27 gennaio 1983, n. 3 , la
legge regionale 15
novembre 1983, n. 57 , la legge regionale 29 marzo 1983, n. 16 , la
legge regionale 24
agosto 1979, n. 60 sono state abrogate rispettivamente dall'art. 5
della legge regionale
24 dicembre 1984, n. 65 ; dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ;
dall'art. 46 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 ; e
dall'art. 12 della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12 .
L’articolo era stato modificato dall’articolo unico della
legge regionale 10
agosto 1989, n. 29 .
SOMMARIO
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