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Contenuti:
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985)
Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 (BUR n. 27/1985) [sommario] [RTF]
NORME PER
L’ASSETTO E L’USO DEL TERRITORIO. (1) (2) (3)
Titolo I
Il processo di pianificazione
Art. 1 - (Finalità e
deleghe).
La gestione e la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio
della Regione sono programmate e disciplinate nel rispetto dei seguenti
obiettivi:
1) salvaguardia e valorizzazione delle componenti ambientali, culturali,
economiche e sociali del territorio;
2) equilibrato sviluppo della comunità regionale attraverso il
controllo pubblico degli insediamenti produttivi e residenziali secondo
criteri di economia nella utilizzazione del suolo e delle sue risorse;
3) l’approfondita e sistematica conoscenza del territorio in tutti
gli aspetti fisici, storici e socio-economici.
Le scelte per l’assetto del territorio sono stabilite in armonia con
la programmazione nazionale e regionale, garantendo la partecipazione degli
enti, delle organizzazioni sociali e dei cittadini.
In attuazione di quanto disposto dagli artt. 48 e 55 dello Statuto, alle
Province sono delegate funzioni amministrative relative
all’urbanistica, nei limiti e con le modalità previsti dalla
presente legge. Al fine di assicurare l’uniformità
nell’esercizio delle funzioni delegate, le Province sono tenute
all’osservanza delle direttive e degli indirizzi emanati in materia
dalla Regione.
Art. 2 - (Soggetti della
pianificazione).
Sono soggetti della pianificazione:
1) la Regione e le Province;
2) i Comuni singoli o riuniti in Consorzio ai sensi degli artt. 156 e
seguenti del T.U.L.C.P., approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383.
Art. 3 - (Livelli di
pianificazione).
In corrispondenza ai soggetti, la
pianificazione urbanistica si attua attraverso:
1) il livello regionale, che comprende:
a) il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) e i piani di
settore e i piani di area di livello regionale estesi anche solo a parte
del territorio della Regione; ( 4)
b) il Piano Territoriale Provinciale (P.T.P.), relativo al territorio di
ogni Provincia o anche a parte di esso,e i piani di settore di livello
provinciale, relativi a materie di competenza della Provincia; ( 5)
2) il livello comunale o intercomunale, che comprende:
a) il Piano Regolatore Generale( P.R.G.) del Comune o del Consorzio di
Comuni;
b) i piani urbanistici attuativi.
Art. 4 -(Processo di
pianificazione).
La pianificazione urbanistica regionale avviene nel rispetto della lett. a)
del primo comma dell’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e fa
riferimento al Programma Regionale di Sviluppo ai sensi dell’art. 3
della L.R. 9 dicembre
1977, n. 72 . ( 6)
I livelli di pianificazione di cui all’art. 3 sono fra loro
coordinati in modo che ogni livello costituisca, mediante i contenuti
esclusivi di ciascun piano, il quadro obbligatorio di riferimento per
quelli di livello inferiore.
In particolare, il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e il Piano
Territoriale Provinciale costituiscono insieme il complesso di direttive,
nonchè di prescrizioni e vincoli, per la redazione dei singoli Piani
Regolatori Generali; il Piano Regolatore Generale costituisce il complesso
di prescrizione e vincoli per la redazione dei piani urbanistici attuativi
e/o per l’esecuzione degli interventi diretti sul territorio.
I piani territoriali generali prevalgono sui piani di settore dello stesso
livello o di livello inferiore. Il P.T.R.C., i P.T.P. ed i piani di area
regionali, nonchè i P.R.G. approvati in attuazione delle direttive del
P.T.R.C. e del P.T.P., hanno altresì valenza paesistica ai sensi e per
gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto
1985, n. 431. ( 7)
Gli strumenti territoriali e urbanistici sono redatti sulla base di
previsioni decennali, hanno validità a tempo indeterminato, sono
soggetti a revisione almeno decennale e comunque entro sei mesi dal variare
delle previsioni del programma regionale o provinciale di sviluppo e/o del
piano territoriale di livello superiore.
Titolo II
Gli strumenti della pianificazione
Capo I
Gli strumenti generali
Art. 5 - (Contenuti del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento).
Il Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento, redatto sulla base del Programma Regionale di Sviluppo,
provvede, con riferimento esclusivo alle competenze regionali e nel
rispetto di quelle nazionali, a:
1) indicare le zone e i beni da destinare a particolare disciplina ai fini
della difesa del suolo e della sistemazione idrogeologica, della tutela
delle risorse naturali, della salvaguardia e dell’eventuale
ripristino degli ambienti fisici, storici e monumentali, della prevenzione
e difesa dall’inquinamento, prescrivendo gli usi espressamente
vietati e quelli compatibili con le esigenze di tutela, nonchè le
eventuali modalità di attuazione dei rispettivi interventi; ( 8)
2) individuare le aree del territorio provinciale nelle quali può
essere articolato il Piano Territoriale Provinciale,nonchè le aree
appartenenti a più Province entro le quali operare le scelte
territoriali ottimali per il coordinamento tra i singoli Piani Territoriali
Provinciali;
3) indicare, anche in rapporto alla mobilità regionale, i sistemi dei
servizi, delle infrastrutture, dei parchi e delle riserve naturali e delle
altre opere pubbliche nonchè le fasce e le zone di tutela relative ai
fiumi, ai canali, ai laghi e alle coste;
4) indicare il complesso delle direttive, sulla cui base redigere i piani
di settore e i piani di area di livello regionale e gli strumenti
urbanistici di livello inferiore con particolare riferimento alle zone e ai
beni di cui al punto 1); ( 9)
5) determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente
prevalenti nei confronti dei piani di settore di livello regionale e degli
strumenti urbanistici di livello inferiore.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento costituisce quadro di
riferimento per ogni programma di intervento di soggetti pubblici o privati
di rilievo regionale.
Art. 6 - (Elaborati del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento).
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è formato da:
1) una relazione che, in corrispondenza ai contenuti di cui
all’articolo precedente e sulla base di allegati tecnici e statistici
atti a documentare lo stato di fatto:
a) indica gli obiettivi, i criteri e le principali priorità per
l’attuazione degli interventi previsti dal piano;
b) definisce le aree da sottoporre a particolare disciplina o da
assoggettare a piani territoriali per cui fornire particolari direttive;
c) contiene lo studio di impatto ambientale di nuovi interventi di cui alle
lettere e), f) e g) del punto 2);
2) gli elaborati grafici e cartografici in scala e numero adeguati, da cui
risultino, tra l’altro, in quanto di interesse nazionale o regionale:
a) le aree eventualmente definite ai sensi della lettera b) del punto 1);
b) le zone destinate alla costituzione dei parchi e delle riserve naturali;
c) le zone di interesse paesaggistico, storico, artistico e monumentale,
ivi comprese le « vaste località » di cui alla L. 29 giugno
1939, n. 1497;
d) le zone dichiarate sismiche e quelle sottoposte a vincolo idrogeologico,
forestale e ad altri vincoli;
e) le zone per le attività produttive;
f) le sedi per speciali impianti e attrezzature;
g) i sistemi di infrastrutture;
3) le norme di attuazione del Piano, con particolare riferimento a:
a) la tutela della funzione di alcune zone o di speciali infrastrutture
indicate nella cartografia di cui al punto 2);
b) i criteri ed eventuali limiti relativi a parametri dimensionali da
osservare nella formazione degli strumenti urbanistici generali.
Art. 7 - (Contenuti del Piano
Territoriale Provinciale).
Il Piano Territoriale Provinciale, sulla base
di una relazione programmatica che stabilisce gli indirizzi per lo sviluppo
economico e sociale della Provincia, e nel rispetto del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento, provvede, con riferimento esclusivo alla tutela
degli interessi provinciali, a:
1) individuare le zone e i beni di interesse provinciale da destinare a
particolare disciplina ai fini della difesa del suolo e della sistemazione
idrogeologica, della tutela delle risorse naturali, della salvaguardia e
dell’eventuale ripristino degli ambienti fisici, storici e
monumentali, della prevenzione e difesa dall’inquinamento
prescrivendo gli usi espressamente vietati e quelli compatibili con le
esigenze di tutela, nonchè le eventuali modalità di attuazione
dei rispettivi interventi; ( 10)
2) recepire le direttive e/o le prescrizioni e i vincoli dei piani di
settore di livello regionale per la parte di competenza;
3) fornire le direttive per la redazione coordinata dei piani territoriali
di settore di livello provinciale e degli strumenti urbanistici di livello
inferiore;
4) indicare i criteri e gli indirizzi ai quali i Comuni devono attenersi
nel valutare i fabbisogni e nel determinare le qualità e quantità
degli insediamenti residenziali, produttivi e terziari;
5) indicare i sistemi dei servizi, le infrastrutture, i parchi,le riserve
naturali e le altre opere pubbliche provinciali;
6) determinare il complesso di prescrizioni e vincoli automaticamente
prevalenti nei confronti dei piani territoriali di settore di livello
provinciale e dei piani di livello inferiore.
In particolare, il Piano Territoriale Provinciale provvede a:
1) definire le fasce e le zone di tutela di cui all’art. 27, relative
ai fiumi, ai canali, ai laghi, alle coste, alle golene e alle zone umide;
2) individuare le zone a prevalente destinazione agricola, forestale e ad
agricoltura specializzata, anche in connessione con i piani zonali di
sviluppo, avvalendosi delle eventuali analisi effettuate dai singoli
comuni;
3) fissare i criteri per il dimensionamento delle strutture turistiche in
relazione alla vocazione, alle caratteristiche e alla capacità
ricettiva dei luoghi.
Il Piano Territoriale Provinciale costituisce quadro di riferimento per i
programmi di intervento a livello provinciale dei soggetti pubblici e
privati.
Ai fini della presente legge, sono considerati di livello provinciale o di
interesse provinciale i programmi di intervento, le opere e i servizi
pubblici che interessano il territorio di più Comuni della Provincia,
purchè non siano oggetto della pianificazione intercomunale di cui ai
punti 2) dell’art. 2 e 2) dell’art. 3.
Art. 8 - (Elaborati del Piano
Territoriale Provinciale).
Il Piano Territoriale Provinciale è
formato da:
1) una relazione programmatica che, in corrispondenza ai contenuti di cui
all’articolo precedente, indica in particolare:
a) gli obiettivi, i criteri e le principali priorità per
l’attuazione degli interventi previsti dal piano;
b) i criteri assunti per la determinazione delle zone di tutela;
c) i criteri e gli indirizzi per gli interventi residenziali, produttivi e
terziari, nonchè la quantità di spazi per uso pubblico e per
parchi pubblici in quanto di esclusivo interesse provinciale;
d) gli impianti e gli edifici di interesse provinciale;
e) lo studio di impatto ambientale di nuovi interventi di cui alle lettere
c) ed e) del successivo punto 4);
2) una cartografia in scala non inferiore a 1: 25.000, che rappresenta lo
stato di fatto, rilevante:
a) le caratteristiche geologiche e geopedologiche dell’intera
Provincia con specificazione delle parti del territorio soggette a dissesto
idrogeologico;
b) lo stato degli usi in atto del suolo, con le quantità destinate a
insediamenti residenziali e produttivi e la dotazione di servizi sociali
comunali e intercomunali;
3) un documento di coordinamento dei piani di intervento programmati per la
sistemazione idrogeologica e forestale;
4) una cartografia in scala non inferiore a 1:25.000 dell’intera
Provincia da cui devono,fra l’altro, risultare,in quanto di esclusivo
interesse provinciale e con riferimento ai contenuti di cui al precedente
articolo:
a) le aree soggette a particolare tutela ai fini della difesa del suolo,
dell’ambiente e dei valori storico-artistici;
b) le aree destinate a spazi di uso pubblico e a parchi pubblici;
c) le aree da riservare all'eventuale realizzazione di piani intercomunali
per edilizia residenziale pubblica e per insediamenti produttivi;
d) le localizzazioni degli edifici pubblici, nonchè delle opere e
degli impianti di interesse pubblico;
e) le infrastrutture con riferimento anche alle strutture intermodali a
servizio della mobilità e della distribuzione;
5) le norme di attuazione del Piano.
Art. 9 - (Contenuti del Piano
Regolatore Generale).
Il Piano Regolatore Generale, redatto dai
Comuni singoli o riuniti in Consorzio ai sensi del punto 2) del precedente
art. 2, estende la sua
disciplina all’intero territorio degli stessi, sviluppando le
direttive del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e del Piano
Territoriale Provinciale, recependone automaticamente le prescrizioni e i
vincoli, disciplinando autonomamente i contenuti esclusivi del proprio
livello.
In particolare il Piano Regolatore Generale provvede a:
1) stabilire, in rapporto al Piano Territoriale Provinciale, il fabbisogno
per vani a scopi residenziali, per servizi e per attrezzature, indicando
altresì la quota da soddisfare col recupero dei beni esistenti e
quella da soddisfare mediante l’espansione su nuove aree, sulla base
dell’ipotizzata distribuzione della popolazione tra insediamenti
concentrati e case sparse;
2) suddividere il territorio nelle zone territoriali omogenee, di cui al
Titolo III della presente
legge, avendo per obiettivo:
a) la difesa del suolo, dell’ambiente e dei centri storici;
b) la salvaguardia delle zone destinate all’attività agricola;
c) la localizzazione dei nuovi insediamenti residenziali, produttivi,
commerciali, turistici, per servizi e per il tempo libero;
3) classificare i tipi di intervento, in particolare disciplinando le
operazioni, anche a mezzo di schede per unità di riferimento:
a) di conservazione degli immobili mediante gli interventi di cui alle
lettere a), b), c), d) ed e) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.
457;
b) di completamento, riguardanti gli interventi rivolti alla realizzazione
di nuove opere,su parte del territorio già parzialmente edificate da
disciplinare con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle
altezze massime, ai distacchi, alle tipologie, alle caratteristiche
planivolumetriche degli edifici;
c) di espansione, riguardanti gli interventi rivolti
all’utilizzazione di aree inedificate o non urbanizzate, da
disciplinare con appositi indici, parametri e specifiche indicazioni
tipologiche;
4) individuare gli ambiti territoriali ove, per le condizioni di degrado,
si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio e urbanistico
esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, risanamento,
ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso; tali
ambiti possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati e
aree, nonchè edifici da destinare ad attrezzature pubbliche;
5) definire gli interventi diretti ammissibili in ciascuna zona in assenza
di un piano urbanistico attuativo e individuare le aree in cui il piano
stesso è richiesto, in modo che i primi siano possibili quando si
tratti di intervento a carattere edilizio che necessita della sola
viabilità di accesso e degli allacciamenti ai pubblici servizi e il
secondo sia prescritto quando sia necessario organizzare i sistemi delle
principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative allo
insediamento;
6) individuare i manufatti, gli edifici e i complessi di importanza
storico-artistica e ambientale, compresi i manufatti di archeologia
industriale anche non vincolati dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089, e 29
giugno 1939, n. 1497, o dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento o
dal Piano Territoriale Provinciale; ( 11)
7) definire l’organizzazione del territorio in relazione ai sistemi
di infrastrutture di trasporto e di servizio occorrenti per gli
insediamenti programmati e compatibilmente con il Piano dei trasporti
provinciale;per i Comuni con popolazione superiore ai 15.000
abitanti:formare il piano di circolazione, al fine di una migliore
circolazione del traffico nel centro urbano, avviando un processo di
qualificazione selettiva e di coordinamento dei percorsi secondo criteri di
razionalità ed economicità con particolare attenzione per il
trasporto pubblico locale. ( 12)
Sono in ogni caso da ritenere ammissibili in diretta attuazione del Piano
Regolatore Generale gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di
cui alle lettere a), b), c) e d), dell’art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457, e quelli di completamento su parti del territorio già
dotate delle principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Il Piano Regolatore Generale costituisce quadro di riferimento per gli
interventi pubblici e privati su ciascuna zona del territorio comunale in
rapporto alla rispettiva destinazione d' uso, in modo che siano
particolarmente salvaguardati:
1) la difesa attiva del suolo e dell'ambiente naturale, storico e
artistico, anche ai fini di consentirne la fruizione pubblica;
2) il recupero del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e la
riqualificazione dei tessuti edilizi e urbanistici degradati;
3) gli interventi di edilizia residenziale pubblica sia all’interno
del patrimonio edilizio esistente sia nelle zone di espansione
residenziale;
4) le aree minacciate da dissesto idrogeologico, quelle relative alle fasce
di rispetto delle zone umide, della viabilità, delle ferrovie, dei
cimiteri, delle piste sciistiche, degli impianti di risalita, degli
impianti produttivi nocivi o inquinanti, nonchè quelle comunque
oggetto di particolare tutela.
Art. 10 - (Elaborati del Piano
Regolatore Generale).
Il Piano Regolatore Generale è formato
da:
1) gli elaborati dello stato di fatto comprendenti:
a) una relazione contenente le analisi, anche ripartite per porzioni di
territorio significative, concernenti la popolazione, l’occupazione e
le attività produttive, la residenza, i servizi, nonchè la
descrizione dei beni culturali e ambientali esistenti, lo stato del
dissesto idrogeologico, le attitudini colturali dei terreni;
b) una cartografia dell’intero territorio in scala 1:5.000,e per
alcune zone significative in scala 1:2.000, rilevante:
- gli edifici significativi esistenti e le aree a essi pertinenti;
- la viabilità;
- i servizi a rete;
- le opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- lo stato del suolo con riferimento all’attività produttiva
agricola, alle case e al dissesto idrogeologico;
- le zone meritevoli di particolare tutela;
- i beni culturali e ambientali;
c) una cartografia geologico - tecnica in scala 1:5.000, derivante da
quella provinciale indicata al punto 2) dell' art. 8,qualora richiesta per la finalità della lett
a) del punto 4) dello stesso articolo. La cartografia rileva le attitudini
delle singole unità del terreno, con particolare riferimento al loro
assetto geologico e morfologico e ai processi geodinamici in atto e
contiene una classificazione dei terreni ai fini della loro utilizzazione
come risorsa naturale;
2) gli elaborati di progetto comprendenti:
a) una relazione che in corrispondenza ai contenuti di cui
all’articolo precedente e alle direttive del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento e del Piano Territoriale Provinciale, indica gli
obiettivi del Piano. Essa deve contenere i criteri per il soddisfacimento
dei fabbisogni di cui al punto 1) del secondo comma del precedente articolo
e le modalità per il conseguimento delle finalità di cui ai punti
1), 2) e 3) dell’ultimo comma dello stesso articolo;
b) una cartografia dell’intero territorio comunale in scala 1:5.000 e
per alcune zone significative in scala 1:2.000, rilevante:
- le prescrizioni e i vincoli contenuti nel Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento e nel Piano Territoriale Provinciale;
- la suddivisione dell’intero territorio nelle zone territoriali
omogenee di cui all’art. 24 e, all’interno di queste,
l’eventuale individuazione delle zone degradate sulla base della
consistenza degli edifici e dello stato e della carenza delle
urbanizzazioni;
- l’eventuale delimitazione delle aree da riservare ai piani per
l’edilizia residenziale pubblica e a quelli per gli insediamenti
produttivi;
- le zone da sottoporre a particolari vincoli ai fini della difesa del
suolo e del relativo sistema idrogeologico e forestale o in rapporto
all’attivazione e coltivazione di cave e torbiere;
- le aree all’interno delle quali il rilascio della concessione
edilizia è subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico
attuativo;
- le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico, nonchè a
opere e impianti di interesse collettivo;
- le aree da riservare alle vie di comunicazione compresi i percorsi
ciclabili e pedonali;
- il tracciato di massima delle reti tecnologiche con gli eventuali piani e
programmi di settore;
- i gradi di protezione dei singoli edifici di cui al punto 6) del secondo
comma dell’articolo 9 in relazione ai diversi tipi di intervento
ammessi e le destinazioni d' uso compatibili; ( 13)
c) le norme per l’attuazione del Piano Regolatore Generale, con
particolare riferimento a quelle che, nell’ambito delle tutela di
ogni singola zona e delle sue destinazioni,stabiliscono gli interventi
singoli ammessi, la massima e minima densità edilizia, la percentuale
di copertura ammissibile, gli allineamenti obbligatori, specificando i casi
in cui è ammesso, oltre al recupero degli edifici esistenti, il loro
completamento e la nuova edificazione;
d) il regolamento edilizio, con i contenuti dell’art. 33 della L. 17
agosto 1942, n. 1150;
e) le eventuali schede per interventi diretti, di cui al punto 3)
dell’art. 9;
f) gli elaborati relativi al Piano comunale per la circolazione
comprendenti:
- l’individuazione delle principali vie di penetrazione e di
scorrimento del traffico urbano;
- la conseguente creazione coordinata dei sensi unici;
- l’individuazione di corsie preferenziali attrezzate per mezzi
pubblici;
- la creazione di zone da riservare all’esclusiva viabilità
pedonale e ciclabile;
- l’individuazione di aree da destinare a parcheggi scambiatori,
parcheggi di penetrazione e autosilo, nonchè ad autostazioni e
autoparchi. ( 14)
Capo II
Gli strumenti urbanistici attuativi
Art. 11 - (Strumenti
urbanistici attuativi). (15)
1. Sono strumenti urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale:
1) i piani di iniziativa pubblica comprendenti:
a) il Piano Particolareggiato (P.P.);
b) il Piano per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.);
c) il Piano per gli Insediamenti Produttivi (P.I.P.);
d) il Piano di Recupero di iniziativa pubblica (P.Ri.p.u.);
2) i piani di iniziativa privata comprendenti:
a) il Piano di Lottizzazione (P.di L.);
b) il Piano di Recupero di iniziativa privata (P.Ri.Pr.).
2. Rispetto al Piano regolatore generale gli strumenti urbanistici
attuativi, possono prevedere modificazione del proprio perimetro con il
limite massimo del 10 per cento e trasposizioni di zone conseguenti alla
definizione esecutiva delle infrastrutture e attrezzature pubbliche
previste in sede di strumento urbanistico generale, purché nel
rispetto della capacità insediativa teorica dello stesso e senza
riduzione delle superfici per servizi.
3. Le modifiche di cui al comma 2 non costituiscono variante allo strumento
urbanistico generale.
4. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica possono anche
prevedere varianti allo strumento urbanistico generale, con un limite
massimo di aumento del 15 per cento in termini volumetrici e/o di
superficie coperta relativamente ad alcuni parametri tecnici, quali:
a) la densità massima territoriale
o fondiaria;
b) l'indice massimo di copertura territoriale o fondiaria;
c) l'altezza massima degli edifici;
d) la lunghezza massima delle fronti.
5. Modificazioni percentuali superiori ai parametri di cui al comma 4
costituiscono variante allo strumento urbanistico generale. ( 16)
Art. 12 - (Piano
Particolareggiato).
Il Piano Particolareggiato è lo
strumento urbanistico attuativo che definisce, anche per settori
funzionali, l’organizzazione urbanistica di un centro abitato o di
zone territoriali omogenee; la sua delimitazione è prevista dal Piano
Regolatore Generale.
Il Piano Particolareggiato è formato da:
1) una cartografia in scala 1: 500 riproducente lo stato di fatto e il
perimetro dell’area dell’intervento da cui risultino tra
l’altro:
a) il rilievo del verde esistente con l’indicazione delle essenze
arboree;
b) le costruzioni e i manufatti di qualunque genere esistente;
c) il tracciato delle reti tecnologiche con le relative servitù;
d) la viabilità con la relativa toponomastica;
e) le aree vincolate ai sensi delle LL. 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno
1939, n. 1497, e quelle che abbiano valore di bene ambientale e
architettonico, anche se non vincolate;
f) altri eventuali vincoli;
2) una documentazione fotografica della zona con indicazione dei diversi
coni visuali;
3) una cartografia di progetto in scala 1: 500 riproducente il perimetro
dell’intervento e contenente inoltre:
a) le indicazioni del piano urbanistico generale vigente relativamente alle
singole aree interessate al progetto;
b) la rete viaria suddivisa in percorsi pedonali, ciclabili e carrabili con
indicazione dei principali dati altimetrici;
c) la progettazione di massima delle reti tecnologiche e di ogni altra
infrastruttura necessaria alla destinazione dell’insediamento;
d) le aree da destinare a sedi di centri civici,di edifici per il culto, di
uffici e servizi pubblici, a spazi di uso pubblico come piazze, mercati,
parchi, nonchè le aree di sosta per i veicoli, compresi quelli senza
motore;
e) l’eventuale delimitazione degli ambiti territoriali; dei comparti
all’interno delle zone residenziali;
f) le zone e gli edifici da destinare a demolizione, a restauro o a
svolgimento di attività pubbliche o di interesse pubblico;
g) il progetto planivolumetrico delle masse e gli allineamenti delle stesse
lungo gli spazi pubblici e le zone destinate alla ristrutturazione;
h) le eventuali destinazioni d' uso prescritte o ammesse per gli edifici;
4) un elenco catastale delle proprietà da espropriare o da vincolare e
relativo estratto di mappa;
5) le norme di attuazione del piano, con particolare riguardo a:
- le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate;
- le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti con le
caratteristiche tipologiche degli edifici previsti, i relativi
allineamenti, le altezze massime ammesse;
6) una relazione illustrativa contenente tra l’altro la previsione di
massima delle spese occorrenti, dei mezzi per farvi fronte e dei termini
previsti per la attuazione del piano.
Art. 13 - (Piano per
l’Edilizia Economica e Popolare).
Il Piano per l’Edilizia Economica e Popolare, di cui alla L. 18
aprile 1962, n. 167, e successive modifiche, si attua sia in zone edificate
sia in zone non edificate attraverso interventi di nuova edificazione e/o
di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Nei Piani per l’Edilizia Economica e Popolare, che prevedono
interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti
di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli
interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell’art.
35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.
Nei Comuni non obbligati, ove ricorrano le condizioni che rendono opportuna
l’adozione del piano, la percentuale di cui all’art. 2 della L.
28 gennaio 1977, n. 10, è stabilita dal Consiglio Comunale
all’atto dell’adozione del piano stesso e non può eccedere
il limite massimo fissato per i Comuni obbligati.
Nell’ambito del Piano per l’Edilizia Economica e Popolare
è consentita la previsione di attività produttive e terziarie
convenzionate purchè compatibili e commisurate con la residenza.
Il Consiglio Regionale con propria deliberazione redige e modifica
l’elenco dei comuni obbligati al Piano per l’Edilizia Economica
e Popolare e i criteri che ne rendono opportuna l’adozione per i
Comuni non obbligati.
Art. 14 - (Piano per gli
Insediamenti Produttivi).
Il Piano per gli Insediamenti Produttivi, di cui all’art. 27 della L.
22 ottobre 1971, n. 865, si forma in zone non edificate come in zone
già interessate da insediamenti produttivi.
In entrambi i casi il piano ha per obiettivi la realizzazione e il
completamento delle opere di urbanizzazione con idonei collegamenti
stradali e ferroviari e con allacciamenti alle reti tecnologiche,
nonchè la salvaguardia dell’ambiente e la salubrità delle
condizioni di lavoro.
Art. 15 - (Piano di
Recupero).
Il Piano di Recupero, di cui alla legge 5
agosto 1978, n. 457, è lo strumento di intervento per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nelle zone dichiarate degradate ai sensi
dell’art. 27 di detta legge, in qualsiasi zona territoriale omogenea
si trovino ubicate.
La delimitazione dell’ambito territoriale del Piano di Recupero e i
termini per l’eventuale istituzione del Consorzio e la presentazione
del progetto sono deliberati o variati col Programma Pluriennale di
Attuazione o, nei Comuni sprovvisti, con provvedimento del Consiglio
Comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell’art. 59 della L. 10
febbraio 1953, n. 62.
Il Piano di Recupero è di iniziativa pubblica quando è redatto
dal Comune; è di iniziativa privata quando è redatto e presentato
al Comune dai privati; diviene un Piano di Recupero d' ufficio quando
è redatto dal Comune in seguito a mancato accordo fra i soggetti
interessati ai sensi dell’ art. 61.
Il Piano di Recupero è formato da tutti gli elaborati grafici
necessari, in rapporto alle sue dimensioni, tra quelli previsti
all’art. 12, dall’elenco catastale delle proprietà,
nonchè, quando si tratti di Piano di Recupero di iniziativa privata,
dalla convenzione di cui all’ art. 63. La concessione per le opere previste dal Piano di
Recupero di iniziativa privata è lasciata dopo la stipula della
predetta convenzione.
In ogni caso è parte integrante del Piano di recupero l’indagine
conoscitiva preliminare contenuta in allegato negli elaborati dello stato
di fatto, per garantire che il piano stesso non contrasti con
l’eventuale valore di bene ambientale e architettonico della zona.
Art. 16 - (Piano di
Lottizzazione).
Il Piano di Lottizzazione è lo
strumento urbanistico attuativo per l’insediamento, mediante un
disegno infrastrutturale sistematico, di nuovi complessi residenziali,
produttivi, turistici e commerciali nelle zone a tale scopo delimitate dal
Piano Regolatore Generale.
La delimitazione dell’ambito territoriale dei singoli Piani di
Lottizzazione e i termini per l’eventuale costituzione del Consorzio
e la presentazione del progetto sono deliberati o variati col Programma
Pluriennale di attuazione o, nei Comuni sprovvisti, con provvedimento del
Consiglio Comunale, che diviene esecutivo ai sensi dell’art. 59 della
L. 10 febbraio 1953, n. 62.
Il Piano di Lottizzazione è di iniziativa privata quando i soggetti
interessati lo redigono e presentano al Comune di propria iniziativa;
diviene un Piano di Lottizzazione d' ufficio quando è redatto dal
Comune in seguito al mancato accordo tra i soggetti interessati ai sensi
dell’ art. 61.
Il Piano di Lottizzazione è formato da tutti gli elaborati grafici
necessari, in rapporto alle sue dimensioni, tra quelli previsti
all’art. 12, nonchè dall’elenco catastale delle
proprietà e dalla convenzione di cui all’ art. 63.
La concessione per le opere previste dal Piano di Lottizzazione è
rilasciata dopo la stipula della predetta convenzione.
Capo III
Gli strumenti di coordinamento
Art. 17 - (Strumenti di coordinamento).
Il coordinamento degli interventi previsti dagli strumenti urbanistici sul
territorio comunale si attua:
a) sia con un coordinamento intersoggettivo attraverso il Comparto,
mediante il quale sono definiti gli ambiti territoriali minimi, entro cui
l’intervento edilizio deve essere realizzato in modo unitario da
più aventi titolo;
b) sia con un coordinamento temporale attraverso il Programma Pluriennale
di Attuazione (P.P.A.),mediante il quale sono individuate,
all’interno del territorio comunale, le aree e le zone in cui, in un
arco di tempo determinato, gli interventi devono realizzarsi
prioritariamente e in combinazione con le opere di urbanizzazione.
Art. 18 - (Comparto).
Il Comparto comprende uno o più edifici
e/o aree da trasformare, appartenenti a più proprietari o aventi
titolo a edificare e costituenti insieme una unità minima per un
intervento unitario e si realizza attraverso la costituzione di un
Consorzio e la presentazione di un' unica istanza di concessione edilizia.
La delimitazione dell’ambito territoriale del Comparto e i termini
per la costituzione del Consorzio e per la presentazione dell’istanza
di concessione sono stabiliti da un piano urbanistico attuativo o da un
Programma Pluriennale d' Attuazione, ma possono essere deliberati o variati
anche separatamente con provvedimento del Consiglio Comunale, che diviene
esecutivo ai sensi dell’art. 59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62.
Esso può estendersi a parti di un Piano di Recupero o di un Piano
Particolareggiato o di un piano urbanistico attuativo d' ufficio oppure
ricomprendere gli interventi singoli spettanti a più soggetti in
attuazione diretta del Piano Regolatore Generale.
Il Consorzio di Comparto è costituito mediante atto sottoscritto dai
soggetti interessati, ove, in particolare, sono fissati i criteri per un
equo riparto degli oneri e dei benefici.
Art. 19 - (Contenuti del
Programma Pluriennale di Attuazione).
Il Programma Pluriennale di Attuazione del
Piano Regolatore Generale o, in via transitoria, del Programma di
Fabbricazione riguarda le parti del territorio comunale che saranno oggetto
di trasformazione urbanistica ed edilizia in un periodo di tempo non
inferiore a 3 e non superiore a 5 anni.
Esso deve indicare:
1) il perimetro delle zone territoriali omogenee o la porzione delle stesse
di cui si prevede l’utilizzazione e la correlativa urbanizzazione,
con esclusione delle aree già edificate nelle zone territoriali
omogenee di tipo A e B, non assoggettate a un piano urbanistico attuativo
ai sensi del successivo punto 4);
2) il perimetro e la specifica destinazione delle aree per spazi pubblici o
riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio,di
cui si prevede la realizzazione totale o per le percentuali prescritte
all’interno delle singole zone territoriali omogenee;
3) per i Comuni obbligati alla formazione del Piano per l’Edilizia
Economica e Popolare e per quelli che lo abbiano adottato, il perimetro
delle aree destinate all’edilizia economica e popolare, di cui si
prevede la realizzazione, rispettando, per i Comuni obbligati, la
proporzione tra l'estensione di tali aree e quelle riservate
all'attività edilizia privata ai sensi dell’art 2 della L. 28
gennaio 1977, n. 10.
Nel computo della superficie possono essere incluse anche le aree di
proprietà comunale con destinazione d' uso residenziale nello
strumento urbanistico, di cui sia prevista l’utilizzazione ai sensi
dell’art. 35 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;
4) le aree nelle quali il rilascio della concessione a edificare è
subordinato alla preventiva approvazione di uno strumento urbanistico
attuativo e/o alla costituzione di un Consorzio di Comparto o di Piano di
Recupero o di Piano di Lottizzazione;
5) il periodo di validità del Programma Pluriennale di attuazione;
6) i termini entro cui dovranno essere approvati gli strumenti urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica;
7) i termini entro cui dovranno essere costituiti gli eventuali Consorzi e
presentati o l’istanza di concessione per il Comparto o il progetto
per i piani urbanistici attuativi di iniziativa privata. La data ultima
dovrà comunque essere fissata entro il primo anno di efficacia del
Programma Pluriennale di Attuazione;
8) i termini entro i quali dovrà essere presentata l’istanza di
concessione per le aree comprese nel programma relativamente agli
interventi singoli; ( 17)
9) il preventivo di spesa per la realizzazione delle opere di
urbanizzazione generale, per l’espropriazione delle aree e per la
progettazione dei Piani Particolareggiati;
10) il quadro generale delle risorse mobilitabili per l’attuazione
delle opere previste nel Programma Pluriennale,indicando altresì i
tempi entro cui si prevede la realizzazione dei singoli stralci funzionali
e relative quote di spesa annuali da inserire nei bilanci comunali,
suddivise per singole categorie di opere di urbanizzazione.
Il Programma Pluriennale di Attuazione potrà inoltre indicare le
direttive per il coordinamento e la razionale sistemazione urbanistica
delle aree di cui al precedente punto 4) nonchè le risorse necessarie
per adeguare la dotazione dei servizi e degli spazi pubblici a quanto
previsto dal successivo titolo
III.
Art. 20 - (Dimensionamento del
Programma Pluriennale di Attuazione e scelta delle aree).
Il Consiglio Comunale determina l’estensione delle parti di
territorio comunale da includere nel Programma Pluriennale di Attuazione
sulla base del prevedibile andamento, nel periodo di validità del
programma, della domanda di edilizia residenziale, commerciale, per
attività turistiche, direzionali, artigianali e industriali, tenendo
anche conto dei fabbisogni arretrati e dimensionando conseguentemente
l’estensione e la destinazione delle aree per spazi riservati alle
attività collettive, a verde o a parcheggio.
In sede di prima applicazione, il Comune certifica la quota del Piano
Regolatore Generale o del Programma di Fabbricazione attuata fino alla
deliberazione del Programma Pluriennale di Attuazione, in relazione allo
sviluppo residenziale, pubblico e privato, allo stato di attuazione dei
servizi, delle aree produttive e delle opere di urbanizzazione previste
dallo strumento urbanistico.
L’estensione delle aree con destinazione d' uso residenziale è
determinata, per il periodo di efficacia del programma, in relazione agli
indici di incremento assunti per il dimensionamento del Piano Regolatore
generale.
Al fine del dimensionamento delle aree di cui al punto 2) dell’art.
19 si tiene conto anche del fabbisogno pertinente alla quantità di
popolazione insediata o da insediare in conseguenza degli interventi
edilizi concessi nel periodo dal 31 gennaio 1977 alla data di approvazione
del Programma Pluriennale di Attuazione.
Per l’edilizia commerciale, turistica, direzionale, industriale e
artigianale il fabbisogno è determinato sulla base delle previsioni
dello strumento urbanistico generale e delle richieste degli operatori del
settore; per gli spazi riservati ai sensi dell’art. 25, il fabbisogno
è almeno uguale a quello derivante dal rispetto dei rapporti di
dimensionamento degli strumenti urbanistici definiti ai sensi della
presente legge e applicati agli interventi residenziali, commerciali,
direzionali, turistici, artigianali e industriali previsti nel Programma
Pluriennale di Attuazione.
Le aree e gli edifici da includere nel Programma Pluriennale di Attuazione
sono scelti con priorità per:
1) gli interventi di riutilizzazione del patrimonio edilizio esistente;
2) le aree dotate di opere di urbanizzazione non completamente usufruite e,
comunque, le aree nelle quali i costi di insediamento sono relativamente
più contenuti;
3) le aree già dotate di strumento urbanistico attuativo approvato;
4) le aree sulle quali non insistono colture agricole pregiate.
Art. 21 - (Elaborati del
Programma Pluriennale di Attuazione).
Il Programma Pluriennale di Attuazione, in
corrispondenza ai contenuti dell’art. 19, è formato da:
1) una cartografia in scala non inferiore a quella utilizzata per la
redazione dello strumento urbanistico generale contenente le indicazioni di
cui ai punti 1), 2), 3), e 4);
2) un elenco catastale delle proprietà delle aree di cui al punto 2);
3) una relazione illustrativa delle motivazioni assunte al fine del
dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma e
contenente tra l’altro le indicazioni di cui ai punti 5), 6), 7) e
8);
4) una relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti 9) e
10).
Le indicazioni della cartografia e la relazione programmatica, di cui al
precedente comma, sono aggiornate annualmente in relazione allo stato di
attuazione del programma.
Titolo III
Il dimensionamento degli strumenti urbanistici
Art. 22 - (Criteri di dimensionamento e capacità insediativa
residenziale teorica).
Nella formazione, modificazione o revisione
degli strumenti urbanistici, generali e attuativi, devono essere assicurati
ai sensi del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, in quanto non modificato
dalla presente legge:
1) una dotazione minima di superfici pubbliche riservate alle attività
collettive, a verde pubblico e a parcheggio, nelle diverse zone
territoriali omogenee in rapporto agli abitanti insediati e insediabili;
2) limiti minimi e massimi di densità edilizia territoriale e distanze
minime tra costruzione, dalle strade o dai manufatti pubblici o di uso
pubblico nelle diverse zone territoriali omogenee, nonchè limiti di
altezza degli edifici.
Il dimensionamento del Piano Regolatore Generale è fatto sulla base
della capacità insediativa residenziale teorica, che risulta dalla
somma delle capacità insediative di tutte le aree residenziali o a
parziale destinazione residenziale previste nel piano stesso.
Per il calcolo della capacità teorica delle zone residenziali
esistenti che il piano prevede di mantenere allo stato di fatto e al netto
dei lotti inedificati si assume come numero dei residenti insediati il
valore maggiore tra quello pari al 75% dei vani abitabili esistenti e il
numero dei residenti insediati al momento dell’adozione del piano,
purchè non si superi il rapporto di un abitante per vano. Non si
computa l’incremento di volume teoricamente possibile per
l’aumento fino al 20% degli edifici unifamiliari esistenti, di cui
alla lett. d) dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Per le aree in cui è prevista la nuova edificazione o la ricostruzione
previa demolizione, si assume come capacità teorica il valore ottenuto
attribuendo a ogni abitante da insediare 150 mc. di volume edificabile.
Per le aree con destinazione d' uso residenziale - turistico, il valore di
cui al comma precedente può essere diminuito fino a un minimo di mc.
60 per abitante.
Il volume da considerare per il calcolo del numero degli abitanti è
pari al prodotto delle superfici delle singole zone territoriali per il
rispettivo indice di edificabilità territoriale.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento può stabilire, in
ragione delle specifiche caratteristiche, indici di capacità
insediativa residenziale teorica e di densità territoriale e
fondiaria, limiti e rapporti di dimensionamento per gli insediamenti,
quantità di superfici per opere e servizi pubblici o di interesse
pubblico, in misura diversa da quelli previsti nel presente titolo.
Art. 23 - (Densità
territoriale e densità fondiaria).
La densità territoriale per le zone di
espansione residenziale non può essere inferiore a 1 mc/mq e non
superiore a 3 mc/mq; indici inferiori sono possibili per le zone di
interesse paesaggistico e per i territori montani.
La densità fondiaria relativa ai singoli lotti liberi delle zone
omogenee di completamento non deve superare:
a) nei Comuni fino a 10.000 abitanti 3 mc/mq;
b) nei Comuni fra 10.001 e 50.000 abitanti 4 mc/mq;
c) nei Comuni oltre 50.000 abitanti 5 mc/mq.
Restano valide le altre norme dell’art. 7 del D.M. LL.PP. 2 aprile
1968, n. 1444.
Eventuali prescrizioni diverse del Piano Regolatore Generale devono essere
adeguatamente motivate sotto il profilo sia dei costi insediativi e di
urbanizzazione, sia della qualità del paesaggio urbano risultante.
Il Piano Regolatore Generale prevede le densità edilizie massime e
minime, la minima non potendo essere inferiore al 75% della massima.
Le distanze minime tra fabbricati sono quelle di cui all’art. 9 del
D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444.
Sono fatte salve maggiori distanze prescritte per le zone sismiche.
Il piano regolatore generale può, altresì, definire minori
distanze rispetto a quelle previste dall'articolo 9 del decreto del
Ministro per i lavori pubblici n. 1444 del 1968:
a) nei casi di gruppi di edifici che formino oggetto di piani urbanistici
attuativi planivolumetrici;
b) nei casi di interventi disciplinati puntualmente;
[c) nelle zone territoriali omogenee B e C1 qualora, fermo restando per le
nuove costruzioni il rispetto delle distanze dal confine previste dal piano
regolatore generale che comunque non possono essere inferiori a cinque
metri, gli edifici esistenti antistanti a quelli da costruire siano stati
realizzati legittimamente ad una distanza dal confine inferiore.] ( 18) ( 19)
Art. 24 - (Zone territoriali
omogenee).
Le zone territoriali omogenee in cui il
Piano Regolatore Generale suddivide il territorio, previste dall’art.
17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, sono quelle stabilite dall’art. 2
del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444,e dalla presente legge.
La zona territoriale omogenea di tipo C è suddivisa nelle due
sottozone di tipo C1 e C2; nella sottozona di tipo C1 il limite della
superficie coperta dagli edifici esistenti non deve essere inferiore al
7,5% della superficie fondiaria della zona e la densità territoriale
non deve essere inferiore a 0,50 mc/mq; si ha la sottozona di tipo C2
quanto tali limiti non vengono raggiunti.
Nelle zone di tipo D vanno comprese anche le parti del territorio già
destinate, totalmente o parzialmente, a insediamenti per impianti
industriali o a essi assimilati.
La zona territoriale omogenea di tipo E comprende le parti del territorio
destinato a usi agricoli.
Gli strumenti urbanistici possono prevedere zone risultanti dalla
combinazione di destinazioni d' uso diverse purchè compatibili, tra
cui zone destinate anche parzialmente a insediamenti turistici commerciali
e direzionali e le modalità secondo cui dette funzioni vanno inserite
in zone omogene con diversa destinazione.
Art. 25 -(Rapporti di
dimensionamento per gli insediamenti).
Le superfici di cui al punto 1
dell’art. 22, insistenti su aree pubbliche e/o a uso pubblico,
possono essere al servizio di opere di urbanizzazione primaria o
secondaria.
Le opere di urbanizzazione primaria sono quelle elencate al primo comma
dell’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato
dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera
pubblica o di uso pubblico per il collegamento e/o completamento funzionale
dell’insediamento edilizio.
Le opere di urbanizzazione secondaria sono quelle elencate al secondo comma
dell’art. 4 della L. 29 settembre 1964, n. 847, come integrato
dall’art. 44 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, e ogni altra opera
pubblica o di uso pubblico in rapporto funzionale con
l’organizzazione urbanistica complessiva.
Le prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi, relativamente a
nuovi insediamenti devono contenere la dotazione minima di superfici a
servizio di opere di urbanizzazione primaria, mentre, per le superfici a
servizio delle opere di urbanizzazione secondaria possono far riferimento
alle opere esistenti o da realizzare anche in zone funzionalmente contigue,
quando ciò sia consentito dal dimensionamento dello strumento
urbanistico generale, relativamente alla ristrutturazione urbanistica di
insediamenti esistenti, devono mantenere ferme almeno le superfici libere
esistenti; in particolare, i parcheggi sono ricavabili, anche con vincolo
convenzionale di uso pubblico, nel sottosuolo o all’interno degli
edifici. ( 20)
In ogni caso, le superfici a servizio di opere di urbanizzazione che non
comportano l’edificazione di manufatti sopra il livello del suolo
possono essere collocate nelle fasce di rispetto stradale, ferroviario o
fluviale e nelle zone di tutela cimiteriale, previo parere favorevole delle
Autorità competenti.
I rapporti di dimensionamento, di cui al secondo comma dell’art. 3
del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, sono così modificati:
b) mq 4,5 per attrezzature di interesse comune, di cui mq 1,5, con un
minimo per le aree di nuova espansione di mq. 5.000, per chiese e servizi
religiosi; ( 21)
c) mq. 15,0 riducibili a mq. 10,0 nei Comuni nei quali la popolazione
prevista dallo strumento urbanistico non superi i 10.000 abitanti;
d) mq 3,50.
Sono soppresse le riduzioni previste dall’art. 4 del D.M.LL.PP. 2
aprile 1968, n. 1444, per le zone A, B, C.
Nei Comuni turistici, la dotazione minima per spazi riservati
all’attività collettiva, al verde e ai parcheggi deve essere
incrementata del fabbisogno per la popolazione turistica prevista dal
piano, solamente per il calcolo delle superfici di cui alle lettere c) e d)
dell’art. 3 del D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444; la dotazione
minima di cui alla lettera c) dello stesso articolo è elevata a mq. 20
per abitante o per vano.
La dotazione di parcheggio privato, di cui all’art. 18 della L. 6
agosto 1967, n. 765, è fissata in 1 mq/20 mc di costruzione.
In riferimento ai rapporti di dimensionamento, di cui all’art. 5 del
D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444,
1) negli insediamenti di carattere industriale e artigianale, la superficie
da destinare a servizi non può essere inferiore:
a) nelle zone di espansione,al 10% per opere di urbanizzazione primaria e
al 10% per opere di urbanizzazione secondaria;
b) nelle zone di completamento, al 5% per opere di urbanizzazione primaria
e al 5% per opere di urbanizzazione secondaria;la percentuale relativa alle
opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta dal comune fino
al 4 per cento nelle zone di espansione e fino al 2 per cento nelle zone di
completamento mediante convenzione in cui il Comune ottiene il
corrispettivo in denaro per la riduzione delle superfici; ( 22)
2) negli insediamenti di carattere commerciale e direzionale, la superficie
da destinare a servizi non può essere inferiore:
a) nelle zone di espansione, a 1 mq/mq di superficie lorda di pavimento;
b) nelle zone di completamento, a 0,8 mq/mq di superficie lorda di
pavimento.
La verifica dei rapporti tra gli spazi di cui al punto 1) dell’art.
22 è effettuata in sede di Piano Regolatore Generale con riferimento
alla capacità insediativa residenziale teorica come determinata allo
stesso articolo.
Il conseguimento dei rapporti di dimensionamento degli strumenti
urbanistici è assicurato mediante cessione di aree o vincoli di
destinazione ad uso pubblico.( 23)
Per gli insediamenti turistici e commerciali i rapporti relativi ai
parcheggi possono essere conseguiti, entro il limite del 50%, anche
mediante reperimento in loco di aree private con vincolo di destinazione d'
uso a parcheggio. ( 24)
Il valore delle aree e delle opere cedute o vincolate è detraibile dal
contributo di urbanizzazione in sede di rilascio della concessione
edilizia.
Art. 26 - (Spazi pubblici per
parco, gioco, sport e attrezzature generali).
La dimensione delle singole zone destinate a verde pubblico per la
creazione di parchi urbani per il gioco e per lo sport, deve essere tale da
garantire l’effettiva utilizzazione di tali impianti oltre che
rispettare le dotazioni minime obbligatorie in rapporto alle capacità
insediative del piano.
In ogni Piano Regolatore Generale deve essere prevista almeno un' area
pubblica per il parco, nonchè una per lo sport e una per il gioco.
Le eccezioni devono essere motivate.
Per la formazione di parchi pubblici sono prescelte le aree tra quelle
aventi nell’ordine le seguenti caratteristiche:
a) parco già formato;
b) facile accesso pubblico e vicinanza al centro urbano;
c) assenza di colture agricole pregiate.
Negli strumenti urbanistici attuativi delle zone residenziali di nuova
formazione dovranno essere previsti specifici spazi attrezzati per il gioco
e il parco nella misura di almeno mq 3 per abitante da insediare, in
appezzamenti di misura non inferiore a mq 1.000 se destinati al gioco e in
viali pedonali alberati se destinati a parco.
La dotazione di mq 3 per abitante è in aggiunta rispetto alle
dotazioni minime, di cui al precedente articolo.
Qualora la dimensione dello strumento urbanistico attuativo non consenta la
realizzazione di tali superfici minime, gli oneri vengono monetizzati e il
Comune individua gli spazi pubblici corrispondenti tra quelli previsti dal
piano e fissa i tempi di realizzazione nel periodo di validità del
Programma Pluriennale di Attuazione per i Comuni obbligati.
In ogni Piano Territoriale Provinciale devono essere previste una o
più aree da destinare a parco territoriale in misura non inferiore a
15 mq per abitante; una o più aree destinate all’istruzione
superiore (istituiti universitari esclusi) della misura minima di mq 2,0
per abitante; una o più aree destinate ad attrezzature sanitarie,
della misura minima di mq 1,5 per abitante.
Art. 27 - (Zone di tutela e
fasce di rispetto). (25)
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano obbligatoriamente
all’esterno dei centri edificati e delle zone edificabili previste
dallo strumento urbanistico generale e già dotate delle opere di
urbanizzazione.
La distanza minima dalle strade è fissata nella misura indicata nel
D.M.LL.PP. 1 aprile 1968, n. 1404; eventuali riduzioni possono essere
consentite con il Piano Regolatore Generale in relazione alle esigenze di
sistemazione dei fabbricati in zona agricola, per la tutela di antiche
preesistenze e per esigenze dovute alla morfologia del territorio.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano Territoriale
Provinciale e il Piano Regolatore Generale individuano le zone di tutela e
dettano la relativa normativa.
Sono zone di tutela:
1) le aree soggette a dissesto idrogeologico, a pericolo di valanghe ed
esondazioni o che presentano caratteristiche geologiche e morfologiche tali
da non essere idonee a nuovi insediamenti;
2) le golene, i corsi d' acqua, gli invasi dei bacini naturali e
artificiali, nonchè le aree a essi adiacenti per una profondità
adeguata;
3) gli arenili e le aree di vegetazione dei litorali marini;
4) le aree umide, le lagune e relative valli;
5) le aree cimiteriali;
6) le aree comprese fra gli argini maestri e il corso di acqua dei fiumi e
nelle isole fluviali, nonchè una fascia di profondità di almeno:
a) m. 15 dal ciglio dei fiumi, torrenti, canali,compresi nei territori
classificati montani;
b) m. 50 dall'unghia esterna dell'argine principale per i fiumi,torrenti e
canali arginati e canali navigabili;
c) m. 100 dal limite demaniale dei laghi naturali o artificiali e, nei
restanti territori non montani, dalle zone umide e dal limite demaniale dei
fiumi, delle loro golene, torrenti e canali;
7) le aree adiacenti al fiume Po e alle coste marine, per una
profondità di almeno:
a) per il fiume Po, m. 300 dal piede esterno degli argini maestri e m. 100
dal limite esterno della zona golenale;
b) per le coste marine, m. 200 dal limite demaniale della spiaggia.
Sono fatte salve le norme relative alle zone portuali e aeroportuali.
8) le aree boschive o destinate a rimboschimento;
9) le aree di interesse storico, ambientale e artistico;
10) le aree per il rispetto dell’ambiente naturale, della flora e
della fauna.
In tali aree l’edificazione avviene secondo le norme degli strumenti
urbanistici, avuto riguardo agli insediamenti esistenti.
In sede di formazione o di revisione del Piano Regolatore Generale, nella
fascia di 200 m. dal limite demaniale della spiaggia possono essere
previsti servizi ed esercizi pubblici funzionali all’attività
turistica, con esclusione delle attività ricettive, fatto salvo quanto
previsto dalla L.R. 3
luglio 1984, n. 31 .
Inoltre, per quanto riguarda le spiagge, il Piano Regolatore generale va
dimensionato attraverso uno studio dell’arenile che regolamenti le
costruzioni esistenti, la dotazione di aree per servizi pubblici e per
tutte le attrezzature precarie necessarie all’attività
turistica.
Il Piano Territoriale Provinciale recepisce la classificazione delle strade
e detta norma per la regolamentazione dei relativi accessi
all’esterno dei centri abitati.
Le distanze tra tali accessi non possono essere inferiori per le strade
statali a m. 500 e per le provinciali a m. 300.
Le fasce di rispetto dalle ferrovie, all’esterno dei centri edificati
e delle zone edificabili previste dallo strumento urbanistico generale e
già dotate delle opere di urbanizzazione, sono disciplinate dagli
artt. 49 e seguenti del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Le fasce di rispetto stradale sono normalmente destinate alla realizzazione
di nuove strade o corsie di servizio, all’ampliamento di quelle
esistenti, alla creazione di percorsi pedonali e ciclabili, alle
piantumazioni e sistemazioni a verde e alla conservazione dello stato di
natura. E' ammessa la costruzione a titolo precario di impianti per la
distribuzione di carburante.
Il Piano Regolatore Generale determina le fasce di rispetto dagli edifici
industriali, dai depositi di materiali insalubri e pericolosi, dalle
pubbliche discariche, dalle opere di presa degli acquedotti, dagli impianti
di depurazione delle acque reflue, _dagli impianti di risalita e dalle
piste per lo sci, dagli impianti militari, dai cimiteri, e le
caratteristiche delle colture arboree da piantare in dette fasce.
Il Piano Regolatore Generale detta norme specifiche per il restauro e la
ristrutturazione delle costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto dalle
strade, dalle zone umide e dalle ferrovie di cui al presente articolo,
stabilendo anche quote eventuali di ampliamento; determina per quali di
questi edifici è vietata la modifica della destinazione d' uso.
L’ampliamento può essere concesso solo se la costruzione non
sopravanza l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
Nel caso di esproprio di edificio per la realizzazione di strade o loro
ampliamenti e di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione e
ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica
incolumità, può essere consentita la ricostruzione di egual
volume in area adiacente, purchè non destinata a spazi pubblici, anche
inferiore alla superficie minima di legge. ( 26)
Le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computabili ai fini
dell’edificabilità delle aree finitime, secondo i parametri
delle stesse.
Nelle zone soggette a vincolo idrogeologico, nelle zone boscate e sulle
sponde dei laghi, dei fiumi, dei torrenti e dei canali possono essere
realizzate le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d'acqua
o a impianti di depurazione.
Art. 28 - (Beni ambientali e
architettonici).
Il Piano Regolatore Generale individua i
beni ambientali e architettonici del territorio comunale anche non
vincolati a norma delle vigenti leggi.
Essi sono:
1) insediamenti urbani e rurali o loro parti, aggregazioni edilizie,
singoli edifici e manufatti, aventi caratteristiche ambientali e
architettoniche, con le rispettive aree e pertinenze;
2) aree di interesse paesaggistico o ambientale.
Il Piano Regolatore Generale formula norme per la tutela dei beni
ambientali e architettonici, graduate secondo l’importanza degli
stessi e individua le fasce di rispetto per garantirne la libera visione
dagli spazi pubblici. Tali beni vanno individuati nella cartografia del
Piano Regolatore Generale, a scala opportuna, con adeguata classificazione
tipologica riferita alle singole unità immobiliari e sintetizzata in
unità urbanistiche compiute.
In tali ambiti è fatto divieto di modificare gli elementi
caratteristici dell’ambiente, del tessuto edificato e della rete
viaria pedonale e veicolare.
Il Piano Regolatore Generale precisa gli obiettivi per la tutela e la
riutilizzazione dei beni ambientali e architettonici e individua nella
cartografia i perimetri delle zone in cui è obbligatorio il ricorso al
Piano Particolareggiato o al Piano di Recupero.
Il Piano di Recupero può essere redatto e approvato solo previa
classificazione tipologica e definizione delle destinazioni d' uso
compatibili e delle modalità di intervento di cui al presente
articolo.
Relativamente ai Centri Storici, l’attuazione dei Piani Regolatori
Generali e dei Programmi di Fabbricazione avviene anche mediante Piani di
Recupero formati ai sensi della L. 5 agosto 1978, n. 457, e della presente
legge.
Nell’ambito dei Centri Storici sono consentiti, fino
all’approvazione degli strumenti attuativi, solo gli interventi
previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 31 della L. 5 agosto
1978, n. 457, salvo il caso di cui al comma successivo.
Gli strumenti urbanistici generali possono dettare le prescrizioni relative
agli interventi ammessi per ogni singola unità edilizia, distinta in
base alle caratteristiche dell’impianto tipologico di antica o
recente origine, conservato, degradato o sostituito.
Le classificazioni operative sono approvate dalla Giunta regionale, sentita
la Commissione Consiliare competente, entro sei mesi dall’entrata in
vigore della presente legge.
Art. 29 -(Zone di tipo
residenziale).
Il Piano Regolatore Generale individua le zone territoriali omogenee
residenziali, come definite all’ art. 24, e fissa gli obiettivi della pianificazione da
perseguire in ciascuna zona e le modalità di attuazione degli
interventi in esse previsti.
Il Piano Regolatore Generale perimetra le zone ove l’intervento
è ammesso solo dopo l’approvazione di un piano urbanistico
attuativo di iniziativa pubblica o privata, potendo comprendere in queste
in tutto o in parte le zone di cui ai punti seguenti.
Per le zone territoriali omogenee di tipo A, B e C1 il piano delimita:
1) le zone e le aree da mantenere allo stato di fatto, ove sono ammessi gli
interventi compatibili con il grado di protezione previsto per la zone,
compresi quelli di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) dell’art.
9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, secondo le definizioni di cui
all’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
2) le zone ove è possibile l’uso di lotti liberi residui e
l’ampliamento degli edifici esistenti secondo limiti di
edificabilità prefissati;
3) le zone da destinare a verde pubblico,le aree e gli edifici da destinare
a servizi pubblici e ad attrezzature generali;
4) le zone in condizione di degrado di cui al primo comma dell’art.
27 della L. 5 agosto 1978, n. 457, da sottoporre a Piano di Recupero.
Per tali zone gli obiettivi della pianificazione, in armonia con il
D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, devono essere volti:
1) al restauro e al risanamento conservativo degli edifici esistenti;
2) alla riutilizzazione del patrimonio edilizio;
3) al completamento delle zone parzialmente utilizzate;
4) al completamento delle opere di urbanizzazione.
Va determinata inoltre una capacità insediativa teorica non superiore
a quella esistente; la capacità insediativa esistente può essere
superata solo qualora siano soddisfatti i limiti e rapporti di
dimensionamento disposti dalla legge in relazione agli abitanti esistenti e
previsti per la stessa zona.
Per le zone territoriali omogenee di tipo A valgono le norme
dell’art. 28.
Per le zone territoriali omogenee di tipo B e C1 il Piano Regolatore
Generale:
1) individua le aree da destinare a verde pubblico e le aree ed edifici da
destinare a servizi pubblici o ad attrezzature generali;
2) prevede le quantità di parcheggio aperto al pubblico per ogni nuova
costruzione non inferiore a mq. 5,0 per abitante, di cui una parte
riservata a veicoli senza motore;
3) fissa, anche per gli interventi di ristrutturazione,la dotazione minima
di parcheggio privato di cui all’art 18 della L. 6 agosto 1967, n.
765.
Il piano Regolatore Generale stabilisce il dimensionamento delle zone
territoriali omogenee di tipo C2 detraendo dal fabbisogno complessivo di
edilizia residenziale la quota da soddisfare con gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio esistente e con le nuove costruzioni previste nelle
zone edificate di tipo B e C1.
Per le zone territoriali omogenee di tipo C2, in cui l’intervento
edilizio deve essere preceduto dalla approvazione di un piano urbanistico
attuativo, vengono fissati con le norme di attuazione del Piano Regolatore
Generale i criteri della progettazione, obbligando al rispetto del tessuto
viario ed edilizio dell’ambiente circostante, ponendo limiti di
altezza e di distanza tra edifici, individuando la tipologia, la
destinazione d' uso, la sagoma degli edifici previsti, i tipi di materiali
ammissibili, nonchè il tipo di sistemazione degli spazi pubblici.
Art. 30 - (Zone di tipo
industriale, artigianale e commerciale). (27)
Il Piano Regolatore Generale individua le zone territoriali omogenee di
tipo D, specificando:
1) le zone destinate a insediamenti artigianali, industriali e commerciali
esistenti in cui si intende conservare la destinazione d'uso e ammettere la
ristrutturazione, la ricostruzione, l’ampliamento, nonchè nuove
costruzioni;
2) le zone destinate a nuovi insediamenti industriali, artigianali e
commerciali, compreso il commercio all’ingrosso;
3) gli impianti industriali esistenti che si confermano nella loro
ubicazione, fissando le norme per la manutenzione straordinaria e gli
ampliamenti ammessi, nonchè per la eventuale dotazione di
infrastrutture carenti;
4) le aree per gli impianti industriali o artigianali o tecnologici
isolati, che debbano sorgere al di fuori delle aree attrezzate o di
completamento, per esigenze tecniche o perchè inquinanti, e le
relative misure di salvaguardia;
5) gli impianti obsoleti o dichiarati in sede impropria, per i quali sono
applicabili le norme di cui all’ultimo comma del presente articolo.
In ogni caso l’estensione e l’ubicazione delle nuove zone e la
ristrutturazione di quelle esistenti devono garantire:
a) la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei relativi impianti
tecnologici;
b) la prevenzione dell’inquinamento;
c) idonee condizioni di lavoro e di salvaguardia dell’ambiente;
d) idonei collegamenti con i centri abitati.
Per le aree e per gli edifici con insediamenti produttivi, attivi o
inattivi, per i quali si rendano opportuni interventi di ristrutturazione
urbanistica ed edilizia, ivi compresi il trasferimento delle attività
produttive in aree idonee a destinazione industriale o artigianale, nel
territorio dello stesso Comune o di altri Comuni, oltrechè il
riutilizzo per altre destinazioni d'uso delle aree dismesse, il Piano
Regolatore Generale assoggetta il complesso delle operazioni a
convenzionamento.
Art. 31 -(Zone di tipo
agricolo). (28)
Il Piano Regolatore Generale individua come zone territoriali omogenee di
tipo E le zone a prevalente destinazione agricola e forestale, la cui
tutela ed edificabilità è disciplinata dalla L.R. 5 marzo 1985, n. 24 .
Titolo IV
I Procedimenti
Capo I
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
e i Piani di settore di livello regionale
Art. 32 - (Adozione e
approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e dei piani
di area) (29).
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è adottato dalla
Giunta regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale in assemblea
generale.
Il Presidente della Giunta Regionale, nei trenta giorni successivi,
provvede a pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione la delibera di
adozione dando indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere
visione degli elaborati.
Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione il Governo e le Aziende
di Stato, le Province, le Comunità Montane, i Comuni, le
Organizzazioni e le Associazioni economiche, sociali e culturali,
nonchè i proprietari interessati ai sensi del punto 5) dell’art.
5, presentano alla Giunta regionale le loro osservazioni e proposte.
Ai fini dell’approvazione del primo Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento il termine di cui al terzo comma è fissato in 180
giorni. ( 30)
La Giunta Regionale, entro i successivi 90 giorni, presenta al Consiglio
Regionale il Piano adottato con le eventuali proposte di modifica e tutte
le osservazioni corredate del proprio parere.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è approvato con
deliberazione del Consiglio regionale. ( 31)
Il piano di area, di cui alla lettera a) del punto 1) dell’ articolo 3, è adottato e
approvato con lo stesso procedimento del P.T.R.C.. ( 32)
Art. 33 -(Adozione e
approvazione dei piani di settore di livello regionale).
I piani di settore di livello regionale sono formati secondo le
modalità previste dalle apposite leggi regionali.
In ogni caso, i privati o gli enti interessati possono presentare le
proprie osservazioni e proposte, entro 60 giorni dalla pubblicazione dei
piani adottati, presso le sedi delle Province o dei Comuni interessati.
Nei 30 giorni successivi, le Province e i Comuni rimettono le osservazioni
e proposte, corredate dai rispettivi pareri, al Consiglio Regionale, che
è tenuto a pronunciarsi entro i successivi 90 giorni.
Art. 34 - (Varianti al Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento e ai piani di settore di livello
regionale).
La Giunta Regionale presenta ogni anno al Consiglio Regionale una relazione
sullo stato della pianificazione territoriale regionale e sui problemi di
coordinamento con i programmi e i piani regionali.
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento è variato con le
stesse procedure di cui all’art. 32, a seguito di nuovi criteri o
previsioni che derivino da varianti alla Programmazione Nazionale o al
Programma Regionale di Sviluppo, da varianti ai piani di settore di livello
regionale o da esigenze di coordinamento con altri programmi e piani
regionali.
Le varianti ai progetti di settore o ai piani di area di livello regionale
sono approvate con le stesse modalità previste per il progetto o piano
originario.
L’approvazione con legge regionale di progetti di settore o di piani
di area di livello regionale può comportare se espressamente
dichiarato l’adeguamento automatico del Piano Territoriale Regionale
di Coordinamento senza necessità di specifica variante.
Art. 35 - (Misure di
salvaguardia del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento).
Dall’adozione del Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento o di sue eventuali varianti e fino alla entrata
in vigore della legge con cui viene approvato o variato e comunque non
oltre 5 anni dalla data di adozione, per le prescrizioni e vincoli di cui
al punto 5) dell’art. 5, i Sindaci dei Comuni interessati sono tenuti
a sospendere ogni determinazione sulle domande di concessione edilizia che
risultino in contrasto.
Contro il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso entro quindici
giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale sentito il parere del
Sindaco e della Commissione Tecnica Regionale, decide in proposito.
Il Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica
Regionale, può disporre, con provvedimento motivato da notificare al
Sindaco e all’interessato, la sospensione dei lavori che siano in
contrasto con le prescrizioni del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento o siano tali da comprometterne o renderne più onerosa
l’attuazione.
Art. 36 - (Efficacia del Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento).
Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento entra in vigore con la
legge di approvazione. ( 33)
L’approvazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento o di
sue eventuali varianti comporta:
1) nei riguardi del Piano Territoriale Provinciale, e solo relativamente ai
contenuti che, pur nella diversità di interessi disciplinati dai due
piani, siano nel caso concreto interdipendenti:
a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 4)
dell’ art. 5,
l’obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione delle
direttive approvate;
b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al
punto 5) dell’art. 5, l’automatica variazione del Piano
Territoriale Provinciale e dei relativi elaborati in corrispondenza alle
prescrizioni e ai vincoli approvati;
2) nei riguardi del Piano Regolatore Generale e degli strumenti urbanistici
attuativi:
a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 4)
dell’ art. 5, non
connesse con i contenuti del Piano Territoriale Provinciale,
l’obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione
diretta delle direttive approvate;
b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al
punto 5), dell’art. 5, l’automatica variazione dei piani
comunali e dei relativi elaborati,in corrispondenza alle prescrizioni e ai
vincoli approvati, salva restando in tal caso la facoltà del Comune -
ove necessario - di introdurre gli adattamenti conseguenti con
deliberazione,che diventa esecutiva ai sensi dell’art. 130 della
Costituzione;
3) nei riguardi dei Piani settore di livello regionale, la adozione della
variante di adeguamento o la loro automatica variazione, secondo i
rispettivi regimi.
Le varianti di adeguamento di cui alla lettera a) del punto 2) del
precedente comma, quando interessino contemporaneamente il Piano Regolatore
Generale e i piani urbanistici attuativi, sono adottate dal Comune con un
unico atto redatto nell’osservanza delle procedure del Piano
Regolatore Generale, consentendo in tal caso ai proprietari di presentare
opposizioni.
Capo II
Il Piano Territoriale Provinciale e i Piani territoriali di settore di
livello provinciale
Art. 37 - (Adozione e
approvazione del Piano Territoriale Provinciale).
La Provincia adotta un progetto preliminare
di piano.
Esso è depositato presso la segreteria della Provincia e in quella di
ogni suo Comune e viene inviato alla Regione e alle Comunità Montane
interessate; dell’avvenuto deposito è data notizia mediante
avviso pubblico all’albo della Provincia e dei Comuni e mediante
affissione di manifesti, affinchè enti e organizzazioni sociali
possano presentare le proprie osservazioni.
Entro 120 giorni dalla data del deposito, il Piano Territoriale
Provinciale, anche sulla base delle osservazioni pervenute, viene adottato
col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla
Provincia.
Entro 8 giorni, esso è depositato presso la segreteria della Provincia
e in quella di ogni suo Comune per la durata di 30 giorni, durante i quali
chiunque ha facoltà di prenderne visione e, nei 30 giorni successivi,
presentare le proprie osservazioni alla Provincia.
I termini, di cui al precedente comma, decorrono alla data di pubblicazione
dell’avvenuto deposito secondo le modalità indicate al secondo
comma.
Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro 90 giorni il
Presidente della Provincia trasmette alla Regione il Piano Territoriale
Provinciale adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle
controdeduzioni della Provincia.
Il Piano Territoriale Provinciale, previo parere della Commissione Tecnica
Regionale, è approvato con delibera del Consiglio Regionale.
Il Piano approvato è depositato presso la segreteria della Provincia e
dei Comuni a disposizione del pubblico.
Art. 38 - (Misure di
salvaguardia del Piano Territoriale Provinciale).
Dall'adozione del Piano Territoriale
Provinciale o delle sue varianti e fino alla loro entrata in vigore, i
Sindaci dei Comuni interessati-relativamente alle prescrizioni e vincoli di
cui al punto 6) dell’ art.
7 - applicano le misure di salvaguardia nei modi e per gli effetti
previsti per il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, intendendosi
sostituito al Presidente della Giunta Regionale il Presidente della
Provincia e alla Commissione Tecnica Regionale la Commissione Urbanistica
Provinciale di cui all’ art. 114.
Art. 39 - (Varianti al Piano
Territoriale Provinciale).
Le varianti al Piano Territoriale
Provinciale sono generali quando costituiscono adeguamento a nuovi criteri
o previsioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento o a
variazioni degli obiettivi fissati nella relazione programmatica, di cui al
primo comma dell’ art.
7.
Le varianti al Piano Territoriale Provinciale sono parziali quando
interessano solo il territorio di pochi Comuni o non incidono
sull’impostazione e sul dimensionamento del Piano Territoriale
Provinciale.
In tal caso esse sono adottate e approvate senza la preventiva adozione del
progetto preliminare.
In entrambi i casi le varianti sono adottate dalla Provincia e approvate
dal Consiglio Regionale.
Art. 40 -(Efficacia del Piano
Territoriale Provinciale).
Il Piano Territoriale Provinciale entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione della delibera di approvazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione.
L’approvazione del Piano Territoriale Provinciale o delle sue
varianti comporta:
1) nei riguardi del Piano Regolatore Generale e dei relativi strumenti
urbanistici attuativi:
a) quando ha per oggetto il complesso di direttive, di cui al punto 3)
dell’ art. 7,
l’obbligo di adottare la variante di adeguamento in attuazione delle
direttive approvate;
b) quando ha per oggetto il complesso di prescrizioni e vincoli, di cui al
punto 6) dell’art. 7, l’automatica variazione degli strumenti
urbanistici e dei relativi elaborati in corrispondenza alle prescrizioni e
ai vincoli approvati;
2) nei riguardi dei Piani Territoriali di settore di livello provinciale,
l’adozione della variante di adeguamento o la loro automatica
variazione secondo i rispettivi regimi.
Le varianti di adeguamento, di cui alla lett. a) del punto 1) del
precedente comma, quando interessino contemporaneamente il Piano Regolatore
Generale e piani urbanistici attuativi, sono adottate dal Comune ai sensi
dell’ultimo comma dell’art. 36.
Art. 41 - (Piani territoriali
di settore di livello provinciale).
I Piani Territoriali di settore di livello provinciale, quando non siano
disciplinati da apposite leggi, sono adottati dai singoli Comuni, per la
parte di competenza, sulla base delle proposte della Provincia. Il
procedimento per la loro pubblicazione, per il deposito, per la
presentazione di osservazioni e opposizioni, nonchè per le
controdeduzioni comunali avviene con le modalità dei piani urbanistici
attuativi di iniziativa pubblica. In ogni caso la loro approvazione spetta
alla Provincia, che può introdurvi d' ufficio le eventuali modifiche
di coordinamento.
Nel caso previsto al precedente comma, i Piani territoriali di settore di
livello provinciale sono adottati e approvati anche indipendentemente dal
rispettivo Piano Regolatore Generale e sono automaticamente introdotti
nello stesso - relativamente alla parte interessante ciascun territorio
comunale - secondo i contenuti e le modalità della loro approvazione.
Le varianti dei Piani territoriali di settore di livello provinciale sono
redatte e approvate secondo i regimi fissati dalle rispettive leggi o, in
mancanza, secondo le modalità previste ai precedenti commi.
Capo III
Il Piano Regolatore Generale
Art. 42 - (Formazione e adozione).
Il Piano Regolatore Generale è adottato
dal Consiglio Comunale.
Entro 8 giorni esso è depositato a disposizione del pubblico per 30
giorni presso la segreteria del Comune e della Provincia;
dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
all’albo del Comune e della Provincia e mediante l’affissione
di manifesti.
Nei successivi 30 giorni chiunque può formulare osservazioni sul piano
adottato.
Il Comune con propria deliberazione si esprime sulle osservazioni
presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma
precedente.
Nei successivi 8 giorni il Sindaco trasmette alla Provincia il piano
adottato unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni del
Comune.
I Comuni possono far precedere l’adozione del Piano Regolatore
Generale dalla predisposizione di un progetto preliminare di Piano
Regolatore Generale contenente l’indicazione delle scelte
urbanistiche fondamentali.
Tale progetto preliminare è deliberato dal Consiglio Comunale e
depositato presso la segreteria del Comune e della Provincia;
dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
all’albo del Comune e della Provincia e mediante l’affissione
di manifesti.
Entro 60 giorni dalla pubblicazione gli enti, le organizzazioni e i privati
interessati possono presentare osservazioni.
Art. 43 - (Piano Regolatore
Generale del Consorzio di Comuni).
Il Piano Regolatore Generale è redatto da un Consorzio di Comuni, ai
sensi del punto 2) dell’ art. 2, purchè si tratti di più comuni contermini e
all’interno di un ambito provinciale e si seguano le direttive di cui
al punto 3) dell’ art.
7. Il piano è adottato col voto favorevole della maggioranza dei
Consiglieri assegnati al Consorzio ed è pubblicato e depositato presso
la segreteria di ogni Comune consorziato e della Provincia con le procedure
e le modalità stabilite al precedente art. 42.
Art. 44 - (Attribuzioni della
Provincia).
La Provincia, entro 120 giorni dal
ricevimento del Piano Regolatore Generale, sentito il parere della
Commissione Urbanistica Provinciale di cui all’ art. 114, lo approva.
In caso diverso, essa può entro lo stesso termine:
1) approvare il piano introducendo direttamente modifiche d' ufficio;
2) approvare il Piano proponendo modifiche al Comune;
3) restituire il Piano per la sua rielaborazione.
Il Piano approvato è depositato presso la segreteria del Comune e
della Provincia a disposizione del pubblico.
Art. 45 - (Approvazione con
modifiche d' ufficio).
Quando la Provincia ravvisa che i criteri
informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale
sono conformi a quanto previsto nel Piano Territoriale Provinciale e nel
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, lo approva introducendo d'
ufficio le modifiche necessarie per:
1) il rispetto delle prescrizioni e vincoli contenuti nel Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento e nel Piano Territoriale
Provinciale;
2) l’accoglimento delle osservazioni presentate durante il
procedimento di adozione di cui all’art. 42 e che abbiano ottenuto
parere favorevole dal Comune;
3) la razionale e coordinata sistemazione delle opere e degli impianti di
interesse dello Stato, della Regione e della Provincia;
4) la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali,ambientali
e architettonici;
5) l’osservanza dei limiti e dei rapporti di dimensionamento ai sensi
del titolo III;
6) l’osservanza di prescrizioni e i vincoli stabiliti da leggi e
regolamenti. ( 34)
Art. 46 - (Approvazione con
proposte di modifica).
Quando la Provincia ravvisa che i criteri
informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale
sono conformi a quanto previsto nel Piano Territoriale Provinciale e nel
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, l’introduzione di
modifiche diverse da quelle dell’articolo precedente è soggetta
al preventivo rinvio del Piano al Comune per l’adeguamento.
In tal caso il Piano è approvato con dettagliate proposte di modifica
mediante provvedimento interlocutorio.
Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento della Provincia, il
comune può far pervenire le sue controdeduzioni alla Provincia.
Entro 90 giorni dal ricevimento del provvedimento del Comune, la Provincia
introduce nel Piano Regolatore Generale le modifiche ritenute opportune fra
quelle proposte.
In caso di inerzia del Comune, il decorso del termine di cui al terzo comma
comporta l’automatica introduzione nel Piano Regolatore Generale
delle modifiche proposte dalla Provincia. ( 35)
Art. 47 -(Restituzione).
Quando la Provincia ravvisa che i criteri
informatori e le caratteristiche essenziali del Piano Regolatore Generale
sono difformi da quanto previsto nel Piano Territoriale Provinciale e nel
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, il Piano è restituito
per la conseguente rielaborazione.
Il Comune è tenuto ad adottare un nuovo Piano Regolatore Generale
entro 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento della Provincia.
( 36)
Art. 48 - (Misure di
salvaguardia).
Dalla data di adozione del Piano Regolatore
Generale o delle sue varianti si applicano le normali misure di
salvaguardia fino all’entrata in vigore dello strumento o delle sue
varianti, con le modalità e nei limiti di cui all’ art. 71.
Art. 49 -(Varianti
generali).
Le varianti del Piano Regolatore Generale sono generali sia quando
conseguono a una modifica del Piano Territoriale Provinciale sia quando la
comportano.
Nel primo caso il procedimento di adozione e approvazione è quello
stabilito per il Piano originario. Nel secondo caso la variante, quando sia
adottata dal Comune ai sensi dell’ art. 42 e abbia ottenuto il parere favorevole della
Provincia, è approvata dal Consiglio Regionale come variante al Piano
Territoriale Provinciale ai sensi dell’ art. 37. La stessa è automaticamente recepita nel
Piano Regolatore Generale e nel Piano Territoriale Provinciale secondo i
contenuti dell’approvazione regionale.
In ogni caso non è richiesta l’adozione del progetto
preliminare.
Art. 50 - Varianti parziali.
(37)
1. Le varianti del piano regolatore generale diverse da quelle
dell’articolo precedente sono parziali.
2. Le varianti generali e parziali indicano nella relazione tecnica gli
obiettivi da perseguire e devono contenere l’aggiornamento dello
stato di fatto, la verifica dei rapporti e limiti di dimensionamento e lo
stato di attuazione del piano.
3. Le varianti parziali diverse da
quelle elencate ai commi seguenti sono adottate e approvate con lo stesso
procedimento del piano originario, escludendo in ogni caso l'adozione del
progetto preliminare.
4. Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi
6 e 7 le varianti parziali che interessano:
a) l’individuazione delle zone di
degrado di cui all’articolo 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e
dei perimetri dei piani urbanistici attuativi nonché le modifiche al
tipo di strumento urbanistico attuativo previsto dal piano regolatore
generale purché tali modifiche rimangano all’interno di ciascuna
delle categorie di cui all’ articolo 11, comma 1, numeri 1 e 2;
b) le modifiche di indicazioni progettuali puntuali purché non
comportino nuova edificazione o cambi di destinazioni d'uso;
c) la realizzazione di programmi di edilizia residenziale pubblica in
attuazione di provvedimenti regionali e statali;
d) le modifiche alla zonizzazione connesse all'ampliamento dei cimiteri e
alla ridefinizione delle fasce di rispetto;
e) la riconferma delle previsioni di piano regolatore generale relative a
vincoli scaduti ai sensi dell’articolo 2 della legge 19 novembre
1968, n. 1187;
f) la realizzazione di opere pubbliche ai sensi del quinto comma
dell’articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, purché dette
opere possano essere considerate di modesta entità sulla base degli
atti di indirizzo di cui alla lettera d), del comma 1 dell’ articolo 120;
g) le modifiche alle previsioni
viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello
superiore;
h) l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche, con superficie
inferiore ai 10.000 mq., di cui al D.M. LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444 come
modificato dall’articolo 25;
i) le trasposizioni cartografiche e la correzione di errori connessi
all'assunzione di una nuova base cartografica;
l) le modifiche alle norme tecniche di attuazione e al regolamento
edilizio, con esclusione degli indici di edificabilità, delle
definizioni e delle modalità di calcolo degli indici e dei parametri
urbanistici, nonché delle destinazioni d'uso e delle modalità di
attuazione;
m) l’adeguamento dei rapporti e dei limiti di dimensionamento di cui
all’ articolo 25,
conseguente a disposizioni statali e regionali e che non comportino
modifiche agli elaborati di cui alla lettera b) del punto 2 del comma primo
dell’ articolo 10.
5. Le varianti parziali cui al comma 4 non possono interessare le aree
circostanti gli edifici vincolati ai sensi dell’articolo 1 della
legge 1° giugno 1939, n. 1089, per una fascia non inferiore a metri
lineari 200 dai confini dell’edificio, delle sue pertinenze ed
eventuali aree a parco.
6. Le varianti parziali di cui al comma 4 sono adottate dal consiglio
comunale ed entro cinque giorni sono depositate a disposizione del pubblico
per dieci giorni presso la segreteria del comune e della provincia;
dell’avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato
all’albo del comune e della provincia e mediante l’affissione
di manifesti, nonché attraverso altre eventuali forme di
pubblicità deliberate dal comune. Nei successivi venti giorni chiunque
può presentare osservazioni alla variante adottata.
7. Il consiglio comunale entro trenta
giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle
osservazioni, approva la variante apportando le eventuali modifiche
conseguenti all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e la
trasmette alla Regione per la pubblicazione.
8. La variante approvata viene inviata
alla struttura regionale competente e acquista efficacia trascorsi trenta
giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune interessato.
( 38)
9. I comuni dotati di strumento urbanistico generale adeguato alle leggi
regionali 31 maggio 1980,
n. 80 e 5 marzo 1985,
n. 24, nonché ai rapporti e ai limiti di dimensionamento di cui
agli articoli 22 e 25, adottano ed approvano, con la
procedura prevista ai commi 10, 11, 12 e 13, le varianti parziali che:
a) prevedono ampliamenti finalizzati
esclusivamente al completamento delle zone territoriali omogenee esistenti
a destinazione residenziale, ovvero modifiche ai parametri urbanistici
delle zone stesse secondo gli indirizzi di cui all’ articolo 120 corrispondenti ad un
numero di abitanti teorici, calcolati sui residenti insediati e rilevati
alla data di adozione dello strumento urbanistico generale, come di seguito
indicato:
1) non superiore al cinque per cento
per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
2) non superiore al quattro per cento per i comuni con popolazione compresa
tra i 3.001 e i 5.000 abitanti;
3) non superiore al tre per cento per i comuni con popolazione compresa tra
i 5.001 e i 10.000 abitanti;
4) non superiore al due per cento per i comuni con popolazione compresa tra
i 10.001 e i 15.000 abitanti;
5) non superiore all’uno per cento per i comuni con popolazione
compresa tra i 15.001 e i 50.000 abitanti;
6) non superiore al 0,5 per cento per gli altri comuni.
In tali casi deve essere previsto il conseguente adeguamento della
dotazione di aree per servizi;
b) prevedono ampliamenti delle superfici territoriali esistenti e
incrementi agli indici di edificabilità nelle zone a destinazione
produttiva, commerciale, direzionale e turistico ricettiva in misura non
superiore al due per cento, delle aree rilevate alla data di adozione dello
strumento urbanistico generale, purché detti ampliamenti non
comportino nuovi accessi alla viabilità esistente e comunque secondo
gli indirizzi di cui all’ articolo 120;
c) omissis ( 39)
10. Le varianti parziali di cui al comma 9 sono adottate e pubblicate con
la procedura prevista al comma 6.
11. Il consiglio comunale entro trenta giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle osservazioni, si pronuncia sulla
variante confermandola o apportando le modifiche conseguenti
all’accoglimento delle osservazioni pertinenti e, senza
necessità di procedere alla ripubblicazione degli atti, trasmette la
variante in Regione per l’acquisizione del parere previsto al comma
12.
12. Il dirigente responsabile della struttura regionale competente, entro
il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della variante e
accertata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 9, esprime un parere
relativamente ai punti 1, 3, 4, 5 e 6 dell' articolo 45, nonché sulla pertinenza delle
osservazioni accolte e sulla congruenza della variante rispetto agli atti
di indirizzo previsti dall’ articolo 120. Trascorso detto termine senza che il dirigente si
sia espresso, il consiglio comunale procede all’approvazione della
variante prescindendo dal parere.
13. Il consiglio comunale approva la variante urbanistica in
conformità al parere del dirigente responsabile della struttura
regionale competente, ovvero formula, entro sessanta giorni dal ricevimento
del parere, opposizione alla Giunta regionale che, nei successivi novanta
giorni, decide definitivamente, approvando o restituendo la variante.
14. La variante approvata viene inviata alla struttura regionale competente
e acquista efficacia trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione
nell’albo pretorio del comune interessato. ( 40)
15. Le percentuali relative agli ampliamenti ed incrementi di cui alle
lettere a) e b) del comma 9 non possono essere superate attraverso la
predisposizione di varianti successive. ( 41)
16. Le varianti parziali elencate ai commi 4 e 9, non possono incidere
sulle caratteristiche essenziali e sui criteri informatori del piano
regolatore generale, né porsi in contrasto con la pianificazione di
livello superiore. ( 42)
Art. 51 -(Efficacia).
Il Piano Regolatore Generale entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
L’approvazione del Piano Regolatore Generale e delle sue varianti non
comporta la decadenza dei vigenti strumenti urbanistici attuativi che non
siano incompatibili - o per la parte che non sia incompatibile - con il
Piano stesso o con le sue varianti.
Il Piano e le varianti vengono inviati dalla Provincia alla Giunta
Regionale entro 15 giorni dall’approvazione definitiva.
Capo IV
I piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica
Art. 52 - (Formazione e
adozione).
I piani urbanistici attuativi d'iniziativa
pubblica, contenenti tra l'altro i termini per la loro attuazione, sono
adottati dalla Giunta comunale. ( 43)
Entro 5 giorni il Piano è depositato presso la Segreteria del Comune
per la durata di 10 giorni; dell’avvenuto deposito è data
notizia mediante avviso pubblicato all’albo pretorio del Comune e
mediante l’affissione di manifesti.
I proprietari degli immobili possono presentare opposizione e chiunque
osservazioni fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.
Entro trenta giorni dal decorso di detto termine il Consiglio comunale
approva il piano decidendo anche sulle osservazioni od opposizioni
presentate e, il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di
controllo. ( 44)
(omissis) ( 45)
Art. 53 - (Comunicazioni).
(46)
(omissis) ( 47)
Il Piano divenuto esecutivo è depositato presso la segreteria del
Comune e il relativo deposito è notificato a ciascun proprietario
degli immobili vincolati dal Piano stesso, nelle forme degli atti
processuali civili o a mezzo di Messo Comunale, entro 30 giorni
dall’avviso dell’avvenuto deposito.
Art. 54 - (Approvazione con
modifiche d'ufficio).
Art. 55 - (Approvazione con
proposta di modifica).
Art. 56 - (Restituzione).
Art. 57 - (Modalità di
attuazione).
I Piani per l’Edilizia Economica e
Popolare e i Piani per gli Insediamenti Produttivi sono attuati a norma
delle specifiche disposizioni che li riguardano.
Il Consiglio Provinciale, sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di
cui all’art. 114, esercita le funzioni di competenza regionale in
relazione a:
1) la costituzione dei Consorzi fra Comuni limitrofi per la formazione di
Piani per l’Edilizia Economica e Popolare consortili, nei casi
previsti dall’art. 28 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;
2) la delimitazione dei Centri Edificati, ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;
3) i poteri spettanti ai sensi dell’art. 51 della L. 22 ottobre 1971,
n. 865;
4) l’indicazione delle aree comprese nei Piani per l’Edilizia
Economica e Popolare sulle quali vanno localizzati gli interventi
costruttivi, nel caso in cui sia decorso inutilmente il termine previsto
dal primo comma dell’art. 8 del D.L. 2 maggio 1974, n. 115,
convertito con modificazioni nella L. 27 giugno 1974, n. 247, ovvero la
promozione della localizzazione dell’intervento in altro Comune, ai
sensi del secondo comma del medesimo art. 8.
I Piani Particolareggiati e i Piani di Recupero di iniziativa pubblica sono
attuati prioritariamente dagli aventi titolo mediante interventi singoli
e/o mediante Comparti.
L’inutile decorso dei termini di cui al primo comma
dell’ art. 52, sia nei
confronti degli interventi singoli sia degli interventi di Comparto,
costituisce titolo per il Sindaco per procedere ai sensi dell’art.
62, adottando per gli interventi singoli la procedura prevista al quinto
comma dello stesso articolo.
I termini di attuazione del piano, di cui all’art. 52,possono essere
variati col Programma Pluriennale di attuazione o, nei Comuni sprovvisti,
con provvedimento del Consiglio Comunale, che diventa esecutivo ai sensi
dell’art. 59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 58 - (Efficacia).
Il piano urbanistico attuativo di iniziativa
pubblica entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo
pretorio del Comune dell’avviso di deposito del piano, approvato ai
sensi degli artt. da 52 a 55.
L’approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica
utilità per le opere in esso previste e, salvo diverse disposizioni di
legge per la singola fattispecie, esso ha efficacia per 10 anni.
(omissis) ( 51)
Art. 59 - (Validità).
Decorso il termine stabilito per l’esecuzione del piano urbanistico
attuativo di iniziativa pubblica, questo diventa inefficace per la parte
non attuata, rimanendo fermo soltanto a tempo indeterminato l’obbligo
di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di
quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel
piano stesso.
Il Comune provvede a presentare entro 60 giorni da detto termine un nuovo
piano per il necessario assetto della parte rimasta inattuata.
Prima della scadenza, il Consiglio Comunale può prorogare la
validità dei piani urbanistici attuativi per un periodo non superiore
a 5 anni.
Capo V
I piani urbanistici attuativi di iniziativa privata
Art. 60 - (Formazione,
approvazione ed efficacia).
I piani urbanistici attuativi di iniziativa
privata, di cui al punto 2) dell’ art. 11, sono redatti e presentati da tutti gli aventi
titolo all’interno dei rispettivi ambiti territoriali, delimitati ai
sensi del secondo comma dell’ art. 15 o art.
16, e contengono altresì i termini per la loro attuazione.
Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dal ricevimento del piano, lo
approva e il Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di
controllo. ( 52)
Quando il piano, nei termini stabiliti ai sensi del secondo comma
dell’art. 15 o art. 16, è presentato solo da alcuni aventi
titolo, purchè rappresentanti almeno i tre quarti del valore degli
immobili sulla base dell’imponibile catastale, il piano, entro 60
giorni dal ricevimento, è adottato dal Consiglio comunale e, entro 5
giorni, depositato presso la Segreteria del Comune per la durata di 10
giorni. Quando alcuni immobili siano privi di reddito catastale, la
determinazione è effettuata per tutti dall’Ufficio Tecnico
Erariale. ( 53)
L’avvenuto deposito è reso noto mediante avviso pubblicato
all’albo pretorio del Comune e mediante l’affissione di
manifesti.
I proprietari degli immobili possono presentare opposizioni, e chiunque
osservazioni, fino a 20 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito.
Entro 30 giorni dal decorso di detto termine, il Consiglio comunale approva
il piano decidendo anche sulle osservazioni ed opposizioni presentate e il
Sindaco lo invia alla sezione del comitato regionale di controllo.
( 54)
Il piano urbanistico attuativo d'iniziativa privata diventa efficace con
l'esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'articolo
130 della Costituzione. ( 55)
L’approvazione del piano redatto ai sensi del terzo comma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità per le opere in esso previste per la
durata di 10 anni, prorogabile dal Consiglio Comunale per un periodo non
superiore a 5 anni.
Il piano esecutivo è depositato, e il deposito notificato ai
proprietari dissenzienti, ai sensi dell’ art. 53 ed entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione all’albo pretorio del Comune dell’avviso
dell’avvenuto deposito.
Dopo l’entrata in vigore, l’inutile decorso dei termini, di cui
al primo comma, costituisce titolo per il Sindaco per procedere
all'occupazione temporanea o all’espropriazione degli immobili degli
aventi titolo dissenzienti, secondo le modalità e per gli effetti del
quarto comma dell’art. 57.
I termini di attuazione del piano, di cui al primo comma, possono essere
variati col Programma Pluriennale di Attuazione o, nei Comuni sprovvisti,
con provvedimento del Consiglio Comunale, che diventa esecutivo ai sensi
dell’art. 59 della L. 10 febbraio 1953, n. 62.
Art. 61 - (Piani urbanistici
attuativi d' ufficio).
Quando, entro i termini stabiliti ai sensi
del secondo comma dell’ art. 15 o art.
16, tra gli aventi titolo rappresentanti almeno i tre quarti del valore
degli immobili determinato ai sensi del terzo comma dell’art. 60, non
si verifichi l’accordo per la formazione di un Consorzio
all’interno di un piano urbanistico attuativo di iniziativa privata o
per la presentazione del relativo progetto di piano, il Sindaco lo fa
redigere d' ufficio, prevedendo anche i termini per la sua attuazione, e lo
notifica ai proprietari interessati, i quali entro 15 giorni possono
presentare le loro opposizioni.
Insieme con queste, il Sindaco sottopone il progetto di piano al Consiglio
Comunale per la sua approvazione.
Il piano è approvato e diviene esecutivo ai sensi del sesto e settimo
comma dell’art. 60.
L’approvazione del piano comporta la dichiarazione di pubblica
utilità per le opere in esso previste per la durata di 10 anni,
prorogabile dal Consiglio Comunale per un periodo non superiore a 5 anni.
Il piano esecutivo è depositato, e il deposito notificato, ai sensi
dell’ art. 53 ed entra
in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all’albo pretorio del
Comune dell’avviso dell’avvenuto deposito.
Il piano è attuato, entro i termini di cui al primo comma, con le
modalità e per gli effetti di cui al terzo comma e seguenti
dell’articolo 57.
Capo VI
Il Comparto (56)
Art. 62 - (Formazione e
attuazione).
La delimitazione del Comparto è
stabilita ai sensi del secondo comma dell’ art. 18 e la costituzione del
relativo Consorzio avviene con la sottoscrizione dell’atto
costitutivo da parte di tutti gli aventi titolo all’interno della
delimitazione stessa.
Quando ciò non avvenga o il Consorzio non presenti istanza di
concessione per l’intervento unitario entro i termini stabiliti ai
sensi del secondo comma dell’art. 18, l’inutile decorso del
termine comporta la costituzione di un Consorzio obbligatorio quando vi sia
la sottoscrizione dell’atto costitutivo e la presentazione
dell’istanza di concessione relativa all’intero comparto da
parte degli aventi titolo alla concessione, che rappresentino almeno i tre
quarti del valore degli immobili del comparto determinato ai sensi del
terzo comma dell’art. 60.
Nel caso di cui al primo comma, il Sindaco rilascia al Consorzio la
concessione ai sensi e per gli effetti del Capo I e II del Titolo V della
presente legge, previa, in particolare, la stipula della convenzione di cui
all’art. 63.
Nel caso di cui al secondo comma, l’intervenuta costituzione del
Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il Sindaco per procedere
all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo
dissenzienti e affidarli al Consorzio per l’esecuzione degli
interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei
confronti degli aventi titolo oppure per procedere all’espropriazione
degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi
corrispondenti all’indennità di esproprio.
Quando non si costituisca il Consorzio obbligatorio, l’inutile
decorso del termine costituisce titolo per il Sindaco per far redigere il
progetto, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, e procedere
all’occupazione temporanea degli immobili per l’esecuzione
diretta degli interventi previsti con diritto di rivalsa delle spese
sostenute nei confronti degli aventi titolo oppure per procedere
all’espropriazione degli immobili del Comparto e quindi
all’esecuzione diretta degli interventi previsti o alla cessione
degli immobili, mediante la convenzione dell’art. 63, al miglior
offerente sulla base del prezzo di esproprio, con diritto di prelazione per
i precedenti aventi titolo.
L’occupazione temporanea o l’espropriazione avvengono mediante
provvedimento da notificare ai proprietari e agli aventi titolo, qualora si
tratti di persone diverse, nelle forme degli atti processuali civili o a
mezzo di messo comunale.
Art. 63 - (Convenzione).
La convenzione dei piani urbanistici
attuativi di iniziativa privata e del Comparto, nonchè la convenzione
per la cessione al miglior offerente dei beni espropriati di cui al
penultimo comma dell’art. 62 contiene, compatibilmente con la singola
fattispecie:
1) l’impegno a realizzare gli interventi previsti e, in proporzione
al volume e alla superficie edificabile,le relative opere di urbanizzazione
primaria e secondaria mancanti ed espressamente descritte sulla base di
progetti di massima e di appositi preventivi di costo, quando il Comune non
preveda già di realizzarle per conto proprio;
2) la cessione al Comune o il vincolo di destinazione delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria già esistenti e di quelle da
realizzare ai sensi del precedente punto 1), scomputando, a norma
dell’ art. 86, il loro
costo dalla quota di contributo dovuto per gli oneri di
urbanizzazione,fermo restando il pagamento della quota relativa al costo di
costruzione; qualora tuttavia il cessionario si impegni ad applicare prezzi
di vendita o canoni di locazione in conformità della convenzione-tipo
di cui agli artt. 7 e 8 della L. 28 gennaio 1977,n. 10, lo stesso ha titolo
all’esenzione dal pagamento della quota di contributo relativa al
costo di costruzione;
3) in caso di edilizia convenzionata, i criteri per la determinazione e la
revisione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione;
4) i termini, entro i quali deve essere ultimata la costruzione delle opere
previste, nonchè le eventuali modalità di controllo circa
l’attuazione delle stesse;
5) le sanzioni convenzionali e le garanzie finanziarie per
l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
Capo VII
Il Programma Pluriennale di Attuazione
Art. 64 - (Formazione e approvazione).
I Comuni, provvisti di strumento urbanistico
generale, sono autorizzati a dotarsi di un Programma Pluriennale di
Attuazione.
Fino a diversa determinazione del Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento, sono obbligati a dotarsi del Programma Pluriennale di
Attuazione i Comuni inclusi in apposito elenco redatto e modificato con
deliberazione del Consiglio Regionale. In tale caso sono inseriti i Comuni
con popolazione residente o capacità insediativa residenziale teorica
non inferiore a 10.000 abitanti, quelli con elevato sviluppo demografico o
edilizio in atto, quelli indicati come poli urbani, industriali o turistici
dai documenti o dagli strumenti della programmazione e della pianificazione
regionale nonchè quelli di notevole interesse paesistico - ambientale
o storico-culturale.
In vista della formazione del Programma Pluriennale di Attuazione il Comune
delibera un documento programmatico preliminare sugli obiettivi e i criteri
di predisposizione del Programma.
Entro 8 giorni il documento è depositato per la durata di 30 giorni
presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico.
L’avvenuto deposito è reso noto mediante avviso pubblicato
all’albo pretorio del Comune e mediante la affissione di manifesti.
Nei successivi 30 giorni chiunque può presentare al Comune
osservazioni o proposte.
Il Programma Pluriennale di Attuazione è approvato dal Consiglio
Comunale con provvedimento, che, inviato entro 8 giorni alla Sezione del
Comitato Regionale, di Controllo, diventa esecutivo ai sensi
dell’art. 59 della L 10 febbraio 1953, n. 62. Il Programma
Pluriennale di Attuazione è altresì inviato alla Provincia e alla
Giunta Regionale entro 15 giorni.
Il Programma Pluriennale di Attuazione divenuto esecutivo è depositato
presso la segreteria del Comune e l’avvenuto deposito è
notificato ai sensi del secondo comma dell’ art. 53.
Art. 65 -(Efficacia).
Il Programma Pluriennale di Attuazione entra in vigore 15 giorni dopo la
pubblicazione sull’albo pretorio del Comune della delibera di
approvazione divenuta esecutiva.
La sua entrata in vigore obbliga gli aventi titolo indicati nel Programma
Pluriennale di Attuazione a costituire gli eventuali Consorzi e comunque a
presentare le istanze di concessione o i progetti di piano ai sensi dei
punti 7) e 8) dell’ art.
19 entro i termini dallo stesso Programma stabiliti.
L’inutile decorso del termine costituisce titolo per il Sindaco per
procedere ai sensi degli artt.
60 e 61 quando si
tratti di piani urbanistici attuativi di iniziativa privata oppure ai sensi
del secondo, quarto e quinto comma dell’art. 62 quando si tratti di
Comparti oppure con la stessa procedura del quinto comma dell’art. 62
quando si tratti di interventi singoli.
In alternativa a quanto previsto nel precedente comma, alla scadenza di un
Programma, il Consiglio Comunale può deliberare di inserire in quello
successivo tutte o parte delle aree per cui si sia verificata
l’inerzia dei privati.
Art. 66 -(Edificabilità
al di fuori del Programma Pluriennale di Attuazione).
Fino all’entrata in vigore del Programma Pluriennale di Attuazione,
nei Comuni obbligati il rilascio della concessione, in conformità agli
strumenti urbanistici, è consentito solo per:
1) gli interventi di cui all’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10;
2) gli interventi di demolizione e di consolidamento statico prescritti per
la tutela della pubblica incolumità;
3) gli interventi singoli in zone di completamento già dotate delle
principali opere di urbanizzazione primaria e secondaria o in caso diverso,
sempre che l’intervento non sia subordinato a preventivo piano
urbanistico attuativo, quando vi sia l’impegno del concessionario o
del Comune a realizzarle contemporaneamente;
4) gli interventi di ampliamento di complessi produttivi industriali o
artigianali esistenti.
Dopo l’entrata in vigore del Programma pluriennale di Attuazione la
concessione può essere rilasciata, sempre in conformità agli
strumenti urbanistici, anche nelle aree in esso non comprese per:
1) gli interventi indicati al comma precedente;
2) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del
primo comma dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
3) gli interventi di ampliamento di edifici esistenti.
In nessun caso, il Programma Pluriennale di attuazione o l’obbligo a
esso può determinare limiti o prescrizioni per gli interventi non
soggetti a concessione edilizia.
Art. 67 -(Varianti).
In connessione con la deliberazione di aggiornamento degli oneri di
urbanizzazione e con la determinazione delle partite del bilancio comunale
afferenti i proventi, di cui all’art. 12 della L. 28 gennaio 1977, n.
10, e le spese di cui al punto 9) dell’ art. 19, il Consiglio Comunale, annualmente, procede alla
verifica dello stato di attuazione del Programma Pluriennale di Attuazione
e all'aggiornamento della planimetria e della relazione, di cui
rispettivamente ai punti 1) e 4) dell’ art. 21.
Sono ammesse varianti di aggiornamento del Programma Pluriennale di
Attuazione assunte in adeguamento degli strumenti urbanistici generali o al
fine dell’attuazione di un Piano per l’edilizia Economica e
Popolare o di un Piano per gli Insediamenti Produttivi, ovvero assunte per
l’attuazione di interventi di comprovato interesse pubblico,
nonchè quelle necessarie per aumentare l’ampiezza del programma
a seguito di comprovato incremento del fabbisogno o per modificazioni
conseguenti a interventi di carattere produttivo.
Quando il Programma Pluriennale di Attuazione sia stato attuato prima del
termine previsto, il Comune provvede a dotarsi di un nuovo Programma
Pluriennale di Attuazione.
Capo VIII
Le norme generali sui procedimenti
Art. 68 - (Termini per
l’affidamento degli incarichi).
Fatta salva ogni diversa disposizione per la
singola fattispecie, nel procedimento di redazione o variazione di uno
strumento urbanistico la nomina dei progettisti o l’assegnazione
dell’incarico al competente ufficio provinciale o comunale deve
avvenire almeno 120 giorni prima della data da cui, ai sensi della presente
legge, la Provincia o il Comune hanno l’obbligo di adottare i
rispettivi strumenti.
La progettazione degli strumenti urbanistici di pianificazione, generali ed
attuativi, deve essere fatta all’interno della struttura pubblica; in
assenza di una struttura idonea, gli incarichi sono conferiti a consulenti
esterni scelti tra i liberi professionisti laureati in urbanistica, in
architettura e in ingegneria. ( 57)
Art. 69 - (Poteri
sostitutivi).
Quando il Comune, nel procedimento di
formazione, di adozione, di rielaborazione o di variazione dei propri
strumenti di pianificazione urbanistica, non adotti o non compia, entro i
termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è espressamente
obbligato, il Presidente della Provincia, salva l’ipotesi di rimedi
diversamente previsti per la singola fattispecie, esercita i propri poteri
sostitutivi promuovendo d' ufficio, ove possibile, la convocazione del
Consiglio Comunale per la deliberazione dell’atto previsto oppure
assegnando un termine al Sindaco per il compimento dell’atto o
dell'adempimento. In ambedue i casi l'inutile decorso del nuovo termine
comporta per il Presidente della Provincia la facoltà di nominare un
Commissario.
Quando la Provincia, nel procedimento di formazione, di adozione, di
rielaborazione o di variazione del proprio strumento territoriale generale
o dei piani territoriali di settore di competenza ovvero in sede di
approvazione degli strumenti urbanistici dei Comuni non adotti o non
compia, entro i termini previsti, tutti gli atti o adempimenti cui è
espressamente obbligata, il Presidente della Giunta Regionale, salva
l’ipotesi di rimedi diversamente previsti per la singola fattispecie,
esercita i propri poteri sostitutivi analogamente a quanto previsto dal
comma precedente.
Il Presidente della Giunta Regionale è altresì tenuto, nei casi
di particolare gravità, previa notifica di un nuovo termine al Sindaco
e al Presidente della Provincia a nominare un Commissario per il compimento
dell’atto o dell’adempimento previsto di fronte
all’inerzia del Presidente della Provincia nell’esercizio dei
propri poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni.
L’ente locale che, in presenza delle condizioni per l’obbligo
di astensione previsto dall’articolo 19 della legge 3 agosto 1999, n.
265, “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti
locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142” non
può deliberare su piani urbanistici per la cui adozione o approvazione
ricorrono i presupposti di cui all’ articolo 4 della
legge regionale 12
aprile 1999, n. 18 ( 58),
chiede al Difensore civico regionale la nomina di un commissario per
l’adozione o l’approvazione del provvedimento. Il Difensore
civico si avvale per l’istruttoria della competente struttura
regionale della Giunta regionale e procede alla nomina del commissario
entro sessanta giorni dalla richiesta. Non possono essere nominati
commissari dipendenti pubblici che svolgono attività istruttorie nel
procedimento di adozione o approvazione dello strumento urbanistico
interessato. ( 59)
Art. 70 - (Osservazioni e
opposizioni).
In seguito alle osservazioni e opposizioni a uno strumento urbanistico o
territoriale generale adottato, il Comune o la Provincia ha facoltà di
modificare lo strumento adottato se condivide le osservazioni od
opposizioni presentate oppure di esprimere il proprio parere al riguardo
prima di trasmettere lo strumento, rispettivamente alla Provincia o alla
Regione, per l’approvazione.
Solo nel Primo caso, il Comune o la Provincia hanno l’obbligo di
ripubblicare la parte di piano interessata dalle modifiche apportate.
Art. 71 -(Misure di
salvaguardia).
Fatta salva ogni diversa disposizione per la
singola fattispecie, dalla data dell’adozione degli strumenti
urbanistici o territoriali e dei loro progetti preliminari, nonchè
delle relative varianti e fino alla loro entrata in vigore, si applicano le
misure di salvaguardia, secondo le modalità della L. 3 novembre 1952,
n. 1902, come integrata e modificata dalla L. 5 luglio 1966, n. 517. Il
periodo massimo è di 5 anni, quando lo strumento sia stato inviato
alla Regione o alla Provincia entro un anno dall’adozione e, in caso
contrario, di tre anni.
Lo strumento restituito non è più soggetto a misure di
salvaguardia.
In caso di approvazione con proposte di modifica, anche quando il termine
di applicazione delle misure di salvaguardia sia già scaduto, non
può esservi assenso alle domande di concessione o autorizzazione in
contrasto con la parte del piano già approvato o con le modifiche
proposte fino all’entrata in vigore dello strumento stesso, e
comunque per un periodo non superiore a un anno.
In ogni caso, il Presidente della Provincia sentita la Commissione
Urbanistica Provinciale di cui all’ art. 114, può disporre, con provvedimento motivato
da notificare al sindaco e all’interessato, la sospensione dei lavori
di trasformazione nei casi di entità tale da compromettere o rendere
più onerosa l’attuazione degli strumenti in itinere.
Art. 72 - (Revoca degli
strumenti urbanistici generali).
La revoca dello strumento urbanistico generale approvato o adottato e
trasmesso non può essere deliberato dal Comune senza la contemporanea
adozione di un altro Piano Regolatore Generale.
In ogni caso, quando si tratti di strumento approvato, essa non ha effetto
fino all’approvazione del nuovo strumento da parte della Provincia.
Art. 73 - (Autorizzazione
preventiva).
Non è richiesta la preventiva autorizzazione per la formazione o
variazione di strumenti della pianificazione urbanistica, ivi compresa
quella prevista dall’art. 27 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.
Art. 74 - (Varianti per
strutture di impianti pubblici).
Quando si tratti dell’ubicazione di
strutture non residenziali di modeste dimensioni a servizio di opere o di
impianti pubblici e in contrasto con le prescrizioni urbanistiche di zona,
la relativa variante è approvata con delibera di Consiglio Comunale,
che diventa esecutiva ai sensi dell’art. 130 della Costituzione.
( 60)
Art. 75 - (Subordinazione
della pianificazione urbanistica attuativa).
E' fatto divieto al Comune di procedere all’adozione di strumenti
urbanistici _attuativi di iniziativa pubblica prima dell’adozione del
Piano Regolatore Generale e di approvare strumenti urbanistici attuativi di
iniziativa privata prima dell’approvazione del Piano Regolatore
Generale o prima comunque che sia trascorso un anno dalla sua adozione e
trasmissione.
Titolo V
Disciplina dell’attività edilizia (61)
Capo I
La concessione e l’autorizzazione
Art. 76 - (Concessione e autorizzazione).
L’esecuzione degli interventi di
trasformazione urbanistica e/o edilizia degli immobili è soggetta al
rilascio di:
1) un'autorizzazione gratuita per:
a) le opere, costituenti pertinenze non autonomamente utilizzabili o
impianti tecnologici per edifici già esistenti, la cui cubatura non
superi comunque di un terzo quella dell’edificio principale;
( 62)
b) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di
merci a cielo libero;
c) le opere di demolizione, i riporti di terreno e gli scavi eseguiti a
scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici o edilizi;
d) gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e di
risanamento conservativo, ai sensi delle lettere b) e c) dell’art. 31
della L. 5 agosto 1978, n. 457;
2) [un'autorizzazione onerosa, quando, senza opere a ciò preordinate,
vi sia un mutamento di destinazione d'uso degli immobili, che, oltre ad
essere compatibile con le caratteristiche della zona e comunque
espressamente consentito dagli strumenti urbanistici, comporti la
corresponsione di un contributo pari alla differenza fra la precedente e la
nuova destinazione;] ( 63)
3) una concessione gratuita, nei casi e secondo le modalità di cui
all’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, sempre che ai sensi del
precedente punto 1) non sia previsto il rilascio di un'autorizzazione;
4) una concessione comportante la corresponsione di un contributo, negli
altri casi.
Fatti salvi gli immobili vincolati ai sensi delle LL. 1 giugno 1939, n.
1089, 29 giugno 1939, n. 1497 o 16 aprile 1973, n. 171, i lavori relativi
alle opere interne di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, purchè non siano in
contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con i
regolamenti edilizi vigenti, non comportino modifiche della sagoma nè
aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari,
non modifichino la destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole
unità immobiliari, non rechino pregiudizio alla statica
dell’immobile e, quando riguardino edifici compresi nelle zone
territoriali omogenee di tipo A, ne rispettino le originarie
caratteristiche costruttive, possono essere iniziati trascorsi 30 giorni
dalla presentazione al Sindaco, da parte del titolare, di una relazione
corredata da una documentazione fotografica, a firma di un professionista
abilitato, che elenchi le opere preventivate e ne asseveri la
conformità alle prescrizioni di cui al presente comma, nonchè
alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza vigenti.
Non sono soggetti a concessione nè ad autorizzazione edilizia gli
interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a)
dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, i movimenti di terra
strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività
agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico e alla coltivazione
di cave o torbiere, nonchè le opere termporanee per attività di
ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite
in aree esterne ai centri edificati, nonchè gli interventi comportanti
l’occupazione precaria e temporanea del suolo.
La concessione o l’autorizzazione sono rilasciate in conformità
alle leggi,ai regolamenti e alle prescrizioni, degli strumenti di
pianificazione urbanistica o territoriale vigenti, nonchè, per i
comuni in zona dichiarata sismica in base agli elenchi di cui alla L. 2
febbraio 1974, n. 64, e successive modifiche, in armonia con le direttive
emanate dalla Giunta Regionale per la definizione degli interventi diretti
al recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art. 31
della L. 5 agosto 1978, n. 457.
In caso di strumenti urbanistici adottati e trasmessi, la concessione o
l’autorizzazione è rilasciata in conformità alle previsioni
degli stessi ai sensi dell’art. 4 della L. 1 giugno 1971, n. 291,
salvo che non si tratti di Comuni compresi negli elenchi indicati nello
stesso articolo, dove le limitazioni di cui al primo, secondo e terzo comma
dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765, si applicano fino alla
loro approvazione.
Nei comuni privi di strumenti urbanistici generali o i cui strumenti
adottati e trasmessi siano stati restituiti per rielaborazione, e fino
all’adozione o riadozione e trasmissione dello strumento urbanistico
generale, l’attività edilizia è limitata al recupero di 1
mc /1000 mq di terreno. Sono però sempre ammessi gli interventi di cui
alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457,
quelli al di fuori dei centri edificati nei limiti di cui alla L.R. 5 marzo 1985, n. 24 ,
nonchè quelli per nuovi edifici e complessi produttivi o loro
ampliamenti, purchè la relativa superficie coperta non superi un
decimo dell’area di proprietà.
Nei comuni obbligati a dotarsi o dotati del Programma Pluriennale di
Attuazione, il rilascio della concessione avviene altresì ai sensi
degli artt. 65 e 66. Negli altri Comuni il rilascio della concessione resta
sempre subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione
primaria o alla previsione da parte dei Comuni della loro attuazione nel
successivo triennio o all’impegno dei privati di procedere alla loro
attuazione contemporaneamente agli interventi concessi.
In ogni caso, anche in deroga ad altre leggi regionali, ai regolamenti e
alle previsioni degli strumenti urbanistici, il Sindaco è autorizzato
a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni per la ricostruzione di
edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche,
integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o
per causa di forza maggiore.
Art. 77 - (Titolari).
(64)
La concessione o l’autorizzazione sono rilasciate ai proprietari
degli immobili o agli eventi titolo in base ad altro diritto reale o anche
a un diritto personale compatibile con l’intervento da realizzare.
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale si applicano le disposizioni dell'art. 81 del
D.P.R. 24 luglio 1977,n. 616,e spetta al Presidente della Giunta regionale
l’esercizio delle competenze di cui al secondo, terzo e quarto comma
di detto articolo.
Per gli immobili di proprietà dello Stato sono date altresì
concessioni e autorizzazioni a coloro che siano muniti di titolo al
godimento del bene rilasciato dai competenti organi
dell’amministrazione.
omissis ( 65)
La concessione e l’autorizzazione sono trasferibili ai successori o
aventi causa e non incidono sulla titolarità della proprietà o di
altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del loro
rilascio. ( 66)
Il committente titolare della concessione o autorizzazione, il direttore e
l’assuntore dei lavori sono responsabili per ogni violazione delle
norme generali di legge e di regolamento, nonchè delle modalità
esecutive fissate nella concessione o autorizzazione.
Art. 78 - (Validità).
Per la validità della concessione o autorizzazione devono essere
fissati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori.
Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore a un
anno dalla notifica; il termine, entro il quale deve essere presentata la
richiesta del certificato di abitabilità o agibilità a seguito
dell’ultimazione dei lavori, non può essere superiore a tre anni
da quello del loro inizio; un termine più ampio è consentito solo
in considerazione della mole dell’opera da realizzare o delle sue
particolari caratteristiche tecnico-costruttive ovvero in caso di opere
pubbliche da finanziare in più esercizi.
L’interruzione dei lavori per eventi eccezionali e di forza maggiore
determina la sospensione del termine di ultimazione dei lavori per la
durata dell’interruzione purchè questa sia debitamente
comunicata al Comune. Il ritardo nell’esecuzione dei lavori per fatti
sopravvenuti ed estranei alla volontà del titolare della concessione o
autorizzazione consente al Sindaco l’emanazione di un provvedimento
motivato di proroga.
Qualora i lavori non siano ultimati entro il termine stabilito, il titolare
deve presentare istanza diretta a ottenere una nuova concessione o
autorizzazione concernente la parte non ultimata.
La concessione e l’autorizzazione, trasferibili ai successori o
aventi causa, sono irrevocabili, fatti salvi i casi di decadenza indicati
al sesto comma dell’art. 4 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e dalla
presente legge.
In particolare, l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche
comporta la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni in contrasto
con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati
e vengano completati entro il termine finale di 3 anni o quello determinato
ai sensi del secondo e terzo comma.
Art. 79 - (Procedimenti).
La concessione o l’autorizzazione sono rilasciate dal Sindaco, previo
parere della Commissione Edilizia Comunale, e nel caso di beni tutelati
dalla L. 1 giugno 1939, n. 1989, dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497, o dalla
L. 16 aprile 1973, n. 171, previa altresì, rispettivamente,
l’approvazione della competente autorità statale o il parere
favorevole della Commissione Consultiva Provinciale di cui alla L.R. 6 marzo 1984, n. 11 ,
( 67) o quello della Commissione
per la Salvaguardia di Venezia ove richiesto.
Le determinazioni del Sindaco sulle istanze di concessione o di
autorizzazione, motivate in caso di diniego devono essere notificate al
richiedente entro 60 giorni, per gli interventi di cui alle lettere a), b)
e c) del punto 1) dell’art. 76, e, negli altri casi, entro 90 giorni
dalla data di ricevimento delle stesse o da quella di presentazione di
documenti aggiuntivi eventualmente richiesti dal Sindaco;
l’interruzione del termine è consentita una solo volta.
Qualora il Sindaco non si pronunci nel termine previsto dal comma
precedente, il richiedente può dar corso ai lavori, dando
comunicazione al Sindaco, del loro inizio, intendendosi accolta la relativa
istanza oppure ha facoltà di ricorrere al Presidente della Provincia
entro i successivi 60 giorni.
L’esecuzione dei lavori, di cui alla prima fattispecie del precedente
comma, può aver luogo solo quando:
1) sussista copia dell’istanza presentata al Comune, da cui risulti
la data della sua presentazione, e di tutti gli elaborati progettuali
prescritti e a essa allegati, con l’attestazione da parte del
progettista, anche ai sensi dell’art. 373 del Codice Penale, della
loro conformità alle prescrizioni e ai vincoli vigenti per la zona e
per gli immobili interessati o risultanti dall’eventuale certificato
di cui al successivo punto 6);
2) sussista l’approvazione della competente autorità statale o
il parere favorevole della Commissione Consultiva Provinciale di cui alla
L.R. 6 marzo 1984, n.
11 , ( 68) o quello della
Commissione per la Salvaguardia di Venezia, ove richiesto, nel caso in cui
siano interessati beni tutelati rispettivamente dalla L. 1 giugno 1939,n.
1089,dalla L. 29 giugno 1939, n. 1497, o dalla L. 16 aprile 1973, n. 171;
3) sussista ogni autorizzazione, nulla osta, visto o altro atto previsto da
norme statali, regionali, provinciali o comunali oppure, in luogo del
singolo provvedimento abilitativo, copia della domanda presentata con la
documentazione dell’inerzia dell’autorità competente al
rilascio per almeno 60 giorni;
4) l’intervento previsto sia ammissibile in diretta attuazione dello
strumento urbanistico generale oppure da realizzare in area dotata di
strumento urbanistico attuativo, essendo detti strumenti vigenti e
approvati non anteriormente all’entrata in vigore della L. 6 agosto
1967, n. 765;
5) in caso di concessione onerosa, sia stato corrisposto al comune il
contributo prescritto, calcolato in via provvisoria dal richiedente
medesimo e salvo conguaglio sulla base delle determinazioni degli organi
comunali;
6) in caso di Comune con popolazione superiore a 30.000 abitanti, sussista
un certificato del Sindaco o del dirigente l’ufficio comunale
competente contenente tutte le prescrizioni e i vincoli urbanistici ed
edilizi riguardanti la zona e gli immobili interessati oppure, qualora il
certificato non sia stato rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione
della relativa istanza, sussista copia dell’istanza, da cui risulti
la data di presentazione;detto certificato conserva validità per un
anno dalla data del rilascio, a meno che non intervengano modificazioni
della disciplina urbanistica vigente.
Nella seconda fattispecie di cui al terzo comma, il Presidente della
Provincia, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, da
inviarsi entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta della
Provincia, o, altrimenti, sentita la Commissione Urbanistica Provinciale di
cui all’art. 114, provvede entro il termine di 60 giorni.
La scelta di uno dei rimedi di cui al terzo comma preclude l’adito
all’altro.
Nei 15 giorni successivi, dell’avvenuto rilascio della concessione o
autorizzazione o del ricevimento della comunicazione di cui al terzo comma
viene data notizia al pubblico mediante avviso affisso per 15 giorni
all’albo pretorio, specificando il titolare della concessione o
autorizzazione esplicitamente o tacitamente assentita e la localizzazione
dell’intervento.
Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali della
concessione o autorizzazione, dell’istanza del richiedente e dei suoi
allegati, dell’eventuale certificato di cui al punto 6) del quarto
comma e della normativa vigente per la zona e per gli immobili interessati
e può eventualmente presentare ricorso, non oltre 60 giorni dalla data
di pubblicazione, al Presidente della Provincia per vizi di
legittimità. L’affissione non fa decorrere i termini per
l’impugnativa giurisdizionale.
La concessione o l’autorizzazione devono essere ritirate, a pena di
decadenza, entro 120 giorni dalla notifica.
Art. 79 bis - Misure
preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso,
il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in
condizioni di sicurezza. (69)
1. Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti
relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o edifici
esistenti devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta
relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio
attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche
nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e
l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
2. Per le finalità del comma 1, la Giunta regionale emana un proprio
provvedimento contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e
protettive.
3. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa
ostativa al rilascio della concessione o autorizzazione a costruire ed
impedisce, altresì, l’utile decorso del termine per
l’efficacia della denuncia di inizio dell’attività.
4. I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle istruzioni tecniche
del provvedimento di cui al comma 2 prevedendo altresì adeguati
controlli sulla effettiva realizzazione delle misure anche ai fini del
rilascio del certificato di abitabilità.
Art. 80 -(Deroghe).
Il Piano Regolatore generale può
dettare disposizioni che consentano, entro i limiti predeterminati, al
Sindaco di rilasciare concessioni o autorizzazioni in deroga alle norme e
alle previsioni urbanistiche generali quando esse riguardino edifici o
impianti pubblici o di interesse pubblico e purchè non comportino la
modifica delle destinazioni di zona.
Il rilascio della concessione o autorizzazione, nei casi di cui al comma
precedente, deve essere preceduto da deliberazione favorevole del Consiglio
Comunale.
In assenza di specifiche disposizioni del Piano Regolatore Generale, il
Sindaco può parimenti rilasciare concessioni o autorizzazioni in
deroga, sussistendo le altre condizioni previste dal primo e secondo comma,
previo nulla - osta del Presidente della Provincia, che lo rilascia sentita
la Commissione Urbanistica Provinciale di cui all’ art. 114.
Restano in ogni caso ferme le disposizioni di cui alle leggi 1 giugno 1939,
n. 1089; 29 giugno 1939, n. 1497, e 16 aprile 1973, n. 171.
Il Sindaco può altresì autorizzare, in limitata deroga alla
disciplina urbanistica vigente, aumenti di volume dei fabbricati o
diminuzione delle distanze tra edifici relativi a documentate esigenze di
isolamento termico e/o acustico o di recupero di gravi condizioni di
degrado e comportanti opere da eseguirsi all’esterno dei fabbricati e
da cui non conseguano aumenti delle superfici o dei volumi utili.
Capo II
Criteri per la determinazione del contributo
Art. 81 - (Contributo).
Il contributo per il rilascio della
concessione è commisurato all’incidenza delle spese per gli
oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è
corrisposta al Comune all’atto del ritiro della concessione.
La quota relativa al costo di costruzione è determinata all’atto
del rilascio della concessione ed è corrisposta in corso d' opera con
le modalità e le garanzie stabilite dal Comune e comunque non oltre 60
giorni dall’ultimazione delle opere.
La quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è
rateizzabile in non più di quattro rate semestrali, purchè i
concessionari prestino ai Comuni opportune garanzie secondo le
modalità previste dallo art. 13 della L. 3 gennaio 1978, n. 1.
In caso di modifiche della destinazione d' uso o di ampliamenti del volume
o della superfice utile di calpestio, sia che si tratti di nuova
concessione o di variante in corso d' opera, il contributo è riferito
alla parte di nuova edificazione e, in caso di mutamento della destinazione
d' uso, alla differenza fra il nuovo uso e il precedente.
Il mancato versamento delle singole quote del contributo nei termini
previsti comporta alternativamente:
a) la corresponsione degli interessi legali qualora il versamento avvenga
nei successivi 30 giorni;
b) la corresponsione di una penale pari al doppio degli interessi legali,
qualora il versamento avvenga negli ulteriori 30 giorni;
c) l’aumento di 1/3 del contributo dovuto, quando il versamento
avvenga dopo il termine di cui alla precedente lett. b) e non oltre 120
giorni;
d) l’aumento di 2/3 del contributo dovuto, quando il versamento
avvenga dopo il termine, di cui alla precedente lett. c), e non oltre 180
giorni;
e) l’aumento di 4/3 del contributo dovuto, quando il versamento
avvenga dopo il termine,di cui alla precedente lett. d),e non oltre 240
giorni.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lett. e) del precedente comma,
il Sindaco provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito a
norma del RD 14 aprile 1910, n. 639.
In caso di concessione tacitamente assentita, la corresponsione del
contributo, calcolato ai sensi del punto 5) dell’art. 79, deve aver
luogo prima dell’inizio dei lavori. In caso contrario, il Sindaco
notifica l’importo dovuto, quantificato dall’Ufficio Tecnico
Comunale, e contemporaneamente sospende i lavori fino al pagamento.
In caso di mancata utilizzazione della concessione, il contributo versato
è devoluto ad altra concessione o restituito.
Le disposizioni relative al contributo per il rilascio della concessione si
applicano anche al contributo da corrispondersi per le autorizzazioni di
cui al punto 2) dell’ art.
76.
Art. 82 - (Determinazione
dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione).
Il Consiglio Regionale adotta o varia con
delibera apposite tabelle contenenti il costo teorico base e i parametri
per la determinazione dell’incidenza delle spese di urbanizzazione
primaria e secondaria, con riferimento alle opere elencate all’art. 4
della L. 29 settembre 1964, n. 847, come modificato dall’art. 44
della L. 22 ottobre 1971, n. 865, nonchè alle quantità minime
inderogabili fissate dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, n. 1444, e dalla
presente legge.
Il Consiglio Comunale delibera l’incidenza degli oneri di
urbanizzazione moltiplicando il costo teorico base per i parametri che in
relazione alla classe di ampiezza, all’andamento demografico e alle
caratteristiche geografiche del Comune e alle zone territoriali omogenee
previste dallo strumento urbanistico generale, sono individuati dalle
tabelle di cui al primo comma per le opere con destinazione d' uso
residenziale; industriale, artigianale e agricolo; turistico, commerciale e
direzionale.
Agli effetti della determinazione degli oneri le zone territoriali omogenee
C1 e C2 sono considerate come zona C.
Per gli interventi relativi a opere con destinazione d' uso residenziale e
turistico, il volume da considerare ai fini del presente articolo è
quello dato dal prodotto dell’altezza lorda per la superficie
complessiva, determinata ai sensi dell’art. 2 del D.M. LL.PP. 10
maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di
nuovi edifici; per gli interventi relativi a opere con destinazione d' uso
commerciale, direzionale, artigianale, industriale e agricolo, la
superficie da considerare ai fini del presente articolo è quella utile
di tutti i piani, compresi quelli interrati, con identica destinazione d'
uso.
Per il calcolo dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione per le
opere a uso residenziale, il Consiglio Comunale determina preliminarmente
il valore dell’incremento insediativo teorico dello strumento
urbanistico generale in base all’attuale popolazione residente e alla
capacità insediativa derivante dall’applicazione degli indici di
fabbricabilità stabiliti per le singole zone e assumendo che a ogni
abitante insediato o da insediare corrispondono 120 mc di edificio.
Nei comuni classificati di montagna, con riferimento alle zone territoriali
I.S.T.A.T., la pendenza va riferita alle singole zone territoriali omogenee
previste dagli strumenti urbanistici generali ed è data dalla media
fra la pendenza minima e la massima.
Il moltiplicatore relativo alla presenza di coste marine, lacustri o
lagunari si applica solo nelle zone diverse dalle zone territoriali
omogenee di tipo A, B o C1, individuate dallo strumento urbanistico
generale, e destinate a complessi residenziali che abbiano nell’uso
della costa la loro ragione d' essere.
Il contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione
relativo a interventi di ristrutturazione, ivi compresi gli ampliamenti che
non comportino aumento della superficie utile da calpestio, è pari a
quello calcolato per interventi di nuova edificazione moltiplicato per
0,20.
Art. 83 - (Determinazione
della quota del costo di costruzione).
La quota del contributo per il rilascio
della concessione, commisurata al costo di costruzione e non superiore al
10%, ai sensi dell’art. 6 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, così
come modificato dall’art. 9 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito nella L. 25 marzo 1982, n. 94, è determinata da apposite
tabelle adottate o variate con delibera del Consiglio Regionale.
Il Sindaco all’atto del rilascio della concessione a edificare
stabilisce, in base alle caratteristiche, alla tipologia e
all’ubicazione dell’edificio e secondo quanto determinato dalle
tabelle di cui al comma precedente, l’ammontare della quota di
contributo pertinente all’intervento specifico.
Le modalità per il computo della superficie complessiva, su cui
applicare il costo di costruzione, sono quelle previste dal D.M.LL.PP. 10
maggio 1977, concernente la determinazione del costo di costruzione di
nuovi edifici.
La determinazione delle caratteristiche dell’edificio è fatta
con riferimento alle classi di edifici descritte all’art. 8 del sopra
citato decreto.
Per gli alloggi, la cui costruzione è ammessa dagli strumenti
urbanistici in zona artigianale o industriale, valgono i parametri
pertinenti alle zone territoriali omogenee di tipo C.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti o
di costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, il costo
di costruzione, calcolato sulla base di una stima analitica, dei lavori
rispettivamente, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 6 o del
secondo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, non
può superare quello stabilito annualmente con decreto del Ministero
dei Lavori Pubblici, ai sensi del primo comma dell’art. 6 di detta
legge.
Art. 84 - (Variazione degli
oneri di urbanizzazione).
Il Consiglio Comunale, all’atto della determinazione della quota del
contributo per gli oneri di urbanizzazione, può apportare
modificazioni, in aumento o, fino al 30 per cento in diminuzione, rispetto
ai valori calcolati in base all’art. 82, al fine di adeguare
l’ammontare del contributo a specifiche situazioni locali individuate
in rapporto ai criteri generali di cui al primo comma dell’art. 5
della L. 28 gennaio 1977, n. 10, e agli obiettivi della programmazione
regionale. ( 70)
Le modificazioni in diminuzione possono giungere fino al 40%, quando si
tratti di interventi edificatori da eseguire all’interno dei piani
per l’Edilizia Economica e Popolare, dei piani realizzati su aree di
proprietà del Comune o dei Piani per gli Insediamenti Produttivi,
nonchè quando il concessionario si obblighi con il Comune a praticare
prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo, di cui all’art. 8 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Le modificazioni in diminuzione possono giungere fino al 50%, quando si
tratti di interventi di edilizia residenziale da eseguirsi da parte degli
Istituti Autonomi per le Case Popolari o di Cooperative Edilizie a
proprietà indivisa oppure di persone fisiche che costruiscono per
realizzare la propria prima abitazione, purchè le caratteristiche
delle abitazioni rispondano ai requisiti dell’ultimo comma
dell’art. 16 della L. 5 agosto 1978, n. 457, e nel caso di persone
fisiche, previo accertamento da parte del Comune della sussistenza delle
esigenze familiari del richiedente la concessione sulla base dello stato di
famiglia e previa stipula da parte del richiedente della convenzione con il
Comune di cui al primo comma dell’art. 87.
Qualora i Piani per gli Insediamenti Produttivi siano ubicati in Comuni
dichiarati depressi ai sensi di legge, è ammessa la detrazione dal
costo teorico base degli importi unitari spesi per opere realizzate con
finanziamenti pubblici a fondo perduto.
Spetta al Consiglio Comunale determinare l’ammontare del contributo
per il concorso nel pagamento degli oneri di urbanizzazione previsto al
punto b) dell'art. 9 della L. 28 gennaio 1977,n. 10;l’ammontare di
tale contributo non potrà comunque essere superiore al 20% di quello
calcolato in base a quanto prescritto all’ultimo comma
dell’art. 82. Nei Comuni classificati montani o dichiarati depressi
ai sensi di legge, è ammessa la modificazione in diminuzione fino al
35% del contributo per gli oneri di urbanizzazione calcolato in base a
quanto prescritto all’art. 82, in particolare per gli interventi
edilizi nelle frazioni.
Per le opere destinate ad attività industriali o artigianali, la quota
di contributo deve comprendere altresì l’incidenza delle opere
necessarie al trattamento e allo smaltimento di rifiuti solidi, liquidi,
gassosi e quella per la sistemazione ambientale dei luoghi eventualmente
alterati dall’insediamento.
La determinazione dell’incidenza è fatta sulla base delle
situazioni locali in relazione anche ai tipi di attività produttiva e
va in aggiunta alla quota dovuta ai sensi delle tabelle degli oneri di
urbanizzazione per le opere con destinazione d' uso industriale,
artigianale e agricolo, di cui all’art. 82, al netto degli importi
relativi alla parte di opere direttamente eseguite dai concessionari.
Art. 85 - (Insediamenti
turistici temporanei).
Per la realizzazione di insediamenti
turistici temporanei, quali campeggi, asili per attrezzature mobili
destinate ad alloggio itinerante e simili, il contributo per il rilascio
della concessione è calcolato applicando i costi teorici e i parametri
della tabella relativa agli oneri di urbanizzazione per le opere con
destinazione d' uso turistico, commerciale e direzionale, oltre che alle
attrezzature fisse, anche alla superficie delle piazzole destinate alle
unità di soggiorno temporaneo, sulla base di un indice convenzionale
di edificazione pari a 0,3 mc/mq.
Art. 86 - (Scomputo della
quota di contributo per oneri di urbanizzazione).
Il concessionario ha titolo allo scomputo
totale o parziale della quota di contributo dovuta per gli oneri di
urbanizzazione qualora, in luogo totale o parziale della stessa, si
obblighi col Comune a cedere le aree e le opere di urbanizzazione già
esistenti o da realizzare con le modalità e le garanzie, di cui alla
convenzione dell’ art.
63. Lo scomputo totale o parziale è ammesso solo tra opere di
urbanizzazione della stessa categoria, fatta salva diversa convenzione con
il Comune.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, eventualmente
eccedente il valore delle opere di urbanizzazione già eseguite e
comunque cedute al Comune e di quelle che il concessionario si è
obbligato a eseguire, è corrisposta all’atto del rilascio della
concessione o secondo le modalità previste al quarto comma
dell’ art. 81.
Per le aree oggetto di un intervento convenzionato, la determinazione degli
oneri di urbanizzazione primaria è commisurata ai costi reali,
valutati secondo stime analitiche, in base alle opere previste
nell’intervento specifico, mentre gli oneri di urbanizzazione
secondaria sono determinati in base alle vigenti tabelle.
Nelle zone industriali o artigianali, istituite con leggi apposite ovvero
deliberate da consorzi o da altri Enti pubblici, dal contributo per le
opere di urbanizzazione viene scomputato il corrispettivo in valore pagato
per le stesse opere all’atto dell’acquisto delle aree
occorrenti per le costruzioni oggetto di concessione.
Il Consiglio Comunale stabilisce, sulla base dell’analisi dei costi
di urbanizzazione documentati dagli Enti attuatori della zona industriale o
artigianale, l’ammontare delle quote oggetto di scomputo.
Art. 87 - (Esenzione dal
pagamento della quota di contributo relativo al costo di costruzione).
Il concessionario che costruisca per
realizzare, anche mediante interventi di ristrutturazione del patrimonio
edilizio esistente, la propria prima abitazione, con le caratteristiche e
secondo le modalità di cui al terzo comma dell’art. 84, ha
titolo all’esenzione dal pagamento della quota del contributo
relativa al costo di costruzione, purchè si obblighi con il Comune a
non cedere la proprietà dell’immobile per un periodo di almeno 7
anni dal rilascio del certificato di abitabilità.
Per interventi di edilizia abitativa di nuova costruzione e per quelli di
ristrutturazione sugli edifici esistenti, il concessionario ha titolo
all’esenzione dal pagamento della quota di contributo relativa al
costo di costruzione, qualora si obblighi con il Comune a praticare prezzi
di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della
convenzione-tipo di cui all’art. 8 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Gli obblighi di cui al primo o al secondo comma sono assunti mediante
convenzione o atto unilaterale d' obbligo, da trascriversi, ai sensi e per
gli effetti degli artt. 2643 e segg. del Codice Civile, a cura del Comune e
a spese del concessionario.
Nei casi di cui al primo e al secondo comma, qualora il concessionario non
adempia agli obblighi contratti, decade dai benefici previsti dagli stessi
commi e dal terzo comma dell’art. 84 e il Sindaco è tenuto a
recuperare la differenza di contributo maggiorata della rivalutazione
monetaria e degli interessi in misura pari al saggio ufficiale di sconto.
Quando si tratti di interventi ai sensi dell’ultimo comma
dell’art. 27 della L. 5 agosto 1978, n. 457, la convenzione - tipo di
cui al secondo comma diviene obbligatoria ai sensi e per gli effetti ivi
previsti.
Quando si tratti di interventi di rilevante entità per il recupero del
patrimonio edilizio esistente nei Comuni superiori a 50.000 abitanti oppure
quando sono ceduti ai privati beni espropriati in sede di attuazione dei
piani urbanistici attuativi o del Programma Pluriennale di Attuazione, il
Consiglio Comunale può deliberare che una quota degli edifici sia
riservata all’edilizia convenzionata, stabilendo altresì nel
primo caso una clausola preferenziale per alcune categorie sociali e per la
proprietà per i precedenti occupanti.
In ogni caso la convenzione o l’atto unilaterale d' obbligo devono
contenere, tra l’altro, gli elementi della convenzione di cui
all’ art. 63.
omissis ( 71)
omissis ( 72)
Art. 88 - (Esenzione dal
pagamento del contributo).
Il contributo non è dovuto per le concessioni di cui all’art. 9
della L. 28 gennaio 1977, n. 10, entro i limiti e con le modalità ivi
previste.
Per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze
in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo principale, singolo o associato,
la condizione di imprenditore agricolo a titolo principale è
riconosciuta, su richiesta dell’interessato, dall’Ispettorato
Provinciale per l’Agricoltura.
Le nuove costruzioni o gli ampliamenti di edifici esistenti con
destinazione d' uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze
dell’imprenditore agricolo a titolo principale se diretti ad
assicurare al nucleo familiare dell’imprenditore stesso un alloggio
con volume residenziale, esclusi gli accessori, fino a un massimo di 600
mc. e, quando si tratti di un nucleo familiare superiore a sei unità,
un volume residenziale fino a un massimo di 100 mc. per componente.
Le opere relative agli annessi rustici, quando è superato il rapporto
di copertura del 5%, sono considerate funzionali alla conduzione del fondo
solo per strutture necessarie alla realizzazione dei piani di sviluppo
aziendali conformi ai piani zonali oppure a seguito di apposita
certificazione del competente Ispettorato Provinciale per
l’Agricoltura.
La vendita degli immobili, realizzati ai sensi della lettera a)
dell’art. 9 della L. 28 gennaio 1977, n. 10, a soggetti privi dei
requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ovvero effettuata
indipendentemente dalla vendita del fondo nei 10 anni successivi al
rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità
costituisce modificazione d' uso ai sensi e per gli effetti
dell’ultimo comma dell’art. 10 della L. 28 gennaio 1977, n. 10.
Capo III
Controllo dell’attività
Art. 89 -(Vigilanza).
Il Sindaco è tenuto a esercitare sul territorio comunale le funzioni
di vigilanza generale, affinchè non siano eseguiti interventi di
trasformazione urbanistica e/o edilizia in contrasto con le norme o i
regolamenti vigenti o in assenza o in difformità dalla concessione o
autorizzazione rilasciata o tacitamente assentita.
Per le opere abusive eseguite da amministrazioni statali, il Sindaco
informa immediatamente il Presidente della Giunta Regionale e il Ministro
dei Lavori Pubblici, al quale compete, d' intesa con il Presidente della
Giunta Regionale, l’esercizio dei conseguenti poteri sospensivi e
repressivi.
I Comuni, nel cui territorio siano ubicate zone territoriali omogenee di
tipo A o aree e beni vincolati a norma delle LL. 1 giugno 1939, n. 1089, e
29 giugno 1939, n. 1497, o, comunque, con popolazione superiore a 20.000
abitanti, sono tenuti a eseguire programmi annuali di controllo ispettivo
dell’intero territorio comunale al fine di accertare eventuali
violazioni di carattere urbanistico ed edilizio.
La Giunta Regionale è autorizzata, d' intesa con i Comuni interessati,
a promuovere consorzi fra Comuni per l’esecuzione di rilevamenti e
controlli anche di carattere aerofotogrammetrico sul territorio regionale.
Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui
vengono realizzate le opere non sia esibita la concessione ovvero non sia
stato apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di
presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione
all’Autorità giudiziaria, al Presidente della Provincia, al
Presidente della Giunta Regionale, nonchè al Sindaco, il quale
verifica entro 30 giorni la regolarità delle opere e dispone gli atti
conseguenti.
Il Segretario Comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
all’Albo del Comune, l’elenco dei rapporti comunicati dagli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria riguardanti opere o lottizzazioni
realizzate abusivamente e della relativa ordinanza di sospensione e lo
trasmette all’autorità giudiziaria competente, al Presidente
della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia, nonchè al
Ministro dei Lavori Pubblici.
Art. 90 - (Certificato di
abitabilità e di agibilità).
Le opere conseguenti agli interventi edilizi e/o urbanistici, per cui
è richiesta la concessione, non possono essere abitate o usate senza
il rilascio da parte del Sindaco di un certificato, rispettivamente, di
abitabilità o agibilità. ( 73)
Il certificato è rilasciato a norma delle leggi vigenti, dopo che sia
stata accertata la conformità della costruzione alle prescrizioni
igienico-sanitarie previste nella concessione rilasciata o
nell’istanza tacitamente assentita, nonchè alle altre norme o
regolamenti vigenti al momento del rilascio della concessione.
Il Sindaco è tenuto a comunicare le sue determinazioni entro 30 giorni
dalla richiesta del certificato; l’istanza si intende accolta in caso
di inutile decorso del termine. ( 74)
Prima del termine di cui al comma precedente e in assenza del certificato o
dopo motivato diniego, è fatto divieto ai Comuni e alle aziende di
erogazione dei servizi pubblici di effettuare le relative forniture, fatte
salve quelle relative a subentri.
Per gli stabilimenti industriali e artigianali le forniture di cui al comma
precedente possono essere effettuate dopo il rilascio della concessione a
edificare. Tali forniture sono revocate in caso di mancato rilascio del
certificato di agibilità entro quattro anni dalla data di inizio
lavori. ( 75)
Art. 91 - (Demolizione
immediata e sospensione).
Qualora si accerti, purchè i lavori
siano ancora allo stato iniziale, l’esecuzione di nuove opere opere
edilizie e/ o urbanistiche abusive da parte di un soggetto non avente
titolo, su aree assoggettate da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o
destinate a opere o spazi pubblici ovvero a interventi di edilizia
residenziale pubblica, il Sindaco provvede, entro 15 giorni dalla data
dell’accertamento, all’immediata demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi; qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela
di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni
disciplinati dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, nonchè delle aree di
cui alle LL. 1 giugno 1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, o 16 aprile
1973, n. 171, il Sindaco, previa comunicazione alle autorità
competenti, entro lo stesso termine adotta identico provvedimento, quando
alla demolizione e ripristino dei luoghi non vi abbiano già
provveduto, di propria iniziativa, le stesse amministrazioni. Le spese sono
sempre a carico dei responsabili dell’abuso.
Qualora si accerti una lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 18
della L. 28 febbraio 1985, n. 47, si applica la disciplina prevista allo
stesso articolo della stessa legge.
In ogni altro caso di intervento di trasformazione urbanistica e/o edilizia
in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dalla
concessione o autorizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata
tacitamente assentita, o comunque in contrasto con la disciplina
urbanistica, il Sindaco, entro 15 giorni dalla data
dell’accertamento, emette un' ordinanza con l'ingiunzione di
sospendere provvisoriamente ogni attività ed eventualmente fa apporre
sigilli alle opere in costruzione.
L’ordinanza è notificata, nelle forme degli atti processuali
civili o a mezzo del messo comunale, al proprietario e al titolare della
concessione o autorizzazione, quando si tratti di persona diversa,
nonchè al committente, all’assuntore e al direttore dei lavori.
Le responsabilità dei soggetti citati è fissata a norma
dell’art. 6 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 e successive
modificazioni e integrazioni. ( 76)
L’ordinanza è affissa all’albo pretorio del Comune e
comunicata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 15 della L. 28
gennaio 1977, n. 10, agli uffici competenti per la cessazione delle
forniture e dei servizi pubblici.
L’ordinanza di sospensione decade qualora il Sindaco non adotti un
provvedimento entro 60 giorni.
Nel caso di concessione o autorizzazione tacitamente assentita che risulti
in contrasto con le norme o i regolamenti vigenti, quando si tratti di vizi
del procedimento e/o di difformità progettuali o esecutive parziali,
il Sindaco, entro 60 giorni dall’ordinanza di sospensione, indica le
illegittimità rilevate e assegna un termine, non inferiore a 30 giorni
e non superiore a 90 giorni, per consentire la sanatoria del procedimento
e/o provvedere alle modifiche richieste; quando invece si tratti di vizi o
di difformità insanabili oppure a seguito di inutile decorso del
termine assegnato, il Sindaco ha 60 giorni di tempo, rispettivamente
dall’ordinanza di sospensione o dalla scadenza del termine assegnato,
per adottare il provvedimento definitivo conseguente
all’abusività accertata.
Art. 92 - (Sanzioni
amministrative per interventi in assenza o in totale difformità o con
variazioni essenziali dalla concessione o dalla relativa istanza).
Fermi i casi di cui al primo e al secondo comma dell’art. 91, gli
interventi eseguiti in assenza di concessione anche tacitamente assentita
ovvero in totale difformità ovvero con variazioni essenziali, sono
soggetti allo stesso regime sanzionatorio amministrativo. ( 77)
Si considerano in totale difformità dalla concessione edilizia o dalla
relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, le opere che
comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di destinazione d' uso
da quello oggetto della concessione stessa, ovvero l’esecuzione di
volumi edilizi oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un
organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza e autonomamente
utilizzabile.
Si considerano variazioni essenziali dalla concessione edilizia o dalla
relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, gli interventi:
a) che comportino, con o senza opere a ciò preordinate e in contrasto
con le destinazioni d' uso espressamente stabilite per singoli edifici o
per le diverse zone territoriali omogenee, un mutamento sostanziale tra
destinazioni residenziale, commerciale-direzionale, produttiva o agricola;
si ha mutamento sostanziale quando esso riguarda almeno il 50% della
superficie utile di calpestio della singola unità immobiliare e non
comporta l’esercizio di attività alberghiera o comunque di
attività radicalmente incompatibili con le caratteristiche della zona
a causa della loro nocività o rumorosità;
b) che comportino un aumento della cubatura superiore a 1/5 del volume
utile dell’edificio o un aumento dell’altezza superiore a 1/3,
con esclusione delle variazioni che incidono solo sulla entità delle
cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle
singole unità abitative;
c) che comportino l’alterazione della sagoma della costruzione o la
sua localizzazione nell’area di pertinenza, in modo da violare i
limiti di distanza,anche a diversi livelli di altezza,recando sensibile
pregiudizio alle esigenze della zona sotto il profilo igienico-sanitario,
degli allineamenti previsti e dell’ordinata distribuzione dei volumi;
d) che comportino una ristrutturazione urbanistica ai sensi della lettera
e) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, in luogo della
ristrutturazione edilizia assentita ai sensi della lettera d)
dell’art. 31 della legge stessa;
e) che comportino violazione delle norme tecniche relative alle costruzioni
antisismiche. ( 78)
Le opere conseguenti agli interventi, di cui al primo comma e in contrasto
con la disciplina urbanistica, sono demolite ed è comunque
ripristinato lo stato dei luoghi o delle costruzioni a cura e spese dei
responsabili dell’abuso entro un termine non superiore a 90 giorni,
ingiunto dal Sindaco con ordinanza, previo parere della Commissione
Edilizia Comunale.
Con le stesse modalità il termine può essere prorogato per cause
sopravvenute o di forza maggiore.
L’ordinanza è notificata ai soggetti secondo le modalità e
per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’art. 91.
Decorso inutilmente tale termine, i beni sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del Comune e l’accertamento
dell’inottemperanza previa notifica all’interessato,
costituisce titolo per l’immissione nel loro possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari; quindi, il Consiglio Comunale decide
se le opere abusive non contrastino con rilevanti interessi urbanistici e/o
ambientali e se comunque possano essere utilizzate per fini pubblici,
compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
Quando il Consiglio Comunale decide negativamente il Sindaco provvede alla
demolizione e al ripristino, avvalendosi degli uffici comunali o di imprese
private o pubbliche, ponendo in ogni caso le spese sostenute a carico dei
soggetti responsabili.( 79)
Per area su cui insiste l’opera abusiva, si intende quella occupata
dall’opera stessa con le sue immediate pertinenze, valutate anche ai
fini dell’accesso e tenuto conto del rapporto di copertura previsto
dal Piano Regolatore Generale, in modo comunque da non essere mai superiore
a 10 volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
In parziale deroga al settimo comma, quando si tratti di opere abusivamente
eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a
vincolo di inedificabilità, l’acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all’ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto
a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo.Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere
abusive e al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili
dell’abuso. Nella ipotesi di concorso di vincoli, la acquisizione si
verifica a favore del Comune.
In deroga al presente articolo, gli interventi di ristrutturazione
edilizia, di cui alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978,
n. 457, eseguiti in assenza di concessione o della relativa istanza o in
totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, sono
soggetti alla disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 93 per le
opere in parziale difformità.
Art. 93 - (Sanzioni
amministrative per interventi in parziale difformità e per
ristrutturazioni abusive).
Le opere conseguenti a interventi in parziale difformità dalla
concessione o dalla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente
assentita, ovvero quelle conseguenti a interventi di ristrutturazione
edilizia anche in assenza di concessione o della relativa istanza o in
totale difformità o con variazioni essenziali dalla stessa, quando
siano in contrasto con la disciplina urbanistica vigente, e adottata, per
la parte difforme sono demolite ovvero rimosse in modo da rendere gli
edifici conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico - edilizi a
cura e spese dei responsabili dell’abuso, oppure, nel caso in cui
ciò non possa essere fatto senza pregiudizio della parte conforme,
sono soggette a una sanzione amministrativa pari al doppio del costo di
produzione della parte realizzata in difformità, determinato ai sensi
della L. 27 luglio 1978, n. 392, se a uso residenziale, e pari al doppio
del valore venale, determinato dall’Ufficio Provinciale per la
Pianificazione e la Gestione del Territorio e, fino alla sua entrata in
funzione, dall’Ufficio Tecnico Erariale per le opere adibite a usi
diversi da quello residenziale. ( 80)
Il provvedimento di demolizione o di irrogazione delle sanzioni è
emanato dal Sindaco, rispettivamente con ordinanza o con ingiunzione,
previo parere della Commissione Edilizia Comunale.
L’ordinanza o l’ingiunzione del Sindaco deve contenere un
termine, comunque non superiore a 120 giorni, per la demolizione o per il
pagamento e deve essere notificata ai soggetti secondo le modalità e
per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’art. 91. Il
termine è prorogabile ai sensi del quinto comma dell’art. 92.
Qualora gli interventi di ristrutturazione abusiva, di cui al primo comma,
siano eseguiti su immobili vincolati da leggi statali e regionali,
nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità
competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
ordina la restituzione in pristino a cura e spese dei responsabili
dell’abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l’originario organismo edilizio, e irroga una sanzione pecuniaria da
L. 1.000.000 a L. 10.000.000.
Qualora gli interventi di ristrutturazione edilizia abusiva, di cui al
primo comma siano stati eseguiti su immobili non vincolati, compresi nelle
zone territoriali omogenee di tipo A, il Sindaco richiede all'autorità
competente alla tutela dei beni culturali e ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la sanzione pecuniaria di
cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni
dalla richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.
E' comunque dovuto il contributo di concessione, di cui all’ art. 81, o il suo conguaglio.
Art. 94 - (Sanzioni
amministrative per interventi in assenza o in difformità
dall’autorizzazione o in assenza della relazione).
Le opere conseguenti a interventi eseguiti in assenza o in difformità
dall’autorizzazione edilizia, anche tacitamente assentita, comportano
la sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale
dell’immobile conseguente alla realizzazione delle opere stesse come
valutato dall’Ufficio Tecnico Comunale, e comunque in misura non
inferiore a L. 500.000. In caso di richiesta dell’autorizzazione in
sanatoria in corso di esecuzione delle opere, la sanzione è applicata
nella misura minima. Qualora le opere abusive siano eseguite in dipendenza
di calamità naturali o di avversità atmosferiche dichiarate di
carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.
Quando le opere abusive consistono in interventi di restauro e risanamento
conservativo su immobili vincolati da leggi statali e regionali,
nonchè dalle altre norme urbanistiche vigenti, l’autorità
competente a vigilare sull’osservanza del vincolo, salva
l’applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti,
può ordinare la restituzione in pristino a cura e spese dei
responsabili dell’abuso e irroga una sanzione pecuniaria da L.
1.000.000 a L. 20.000.000.
Qualora gli interventi di cui al comma precedente, siano eseguiti su
immobili non vincolati, compresi nelle zone territoriali omogenee di tipo
A, il Sindaco richiede all’autorità competente alla tutela dei
beni culturali e ambientali apposito parere vincolante circa la
restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al primo comma. Qualora il parere non venga reso entro 120 giorni dalla
richiesta, il Sindaco provvede autonomamente.
Il mancato invio della relazione per le opere interne di cui al secondo
comma dell’ art. 76,
quando non costituisca una violazione più grave, è soggetto a una
sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000.
I provvedimenti di cui al presente articolo, sono adottati mediante
ordinanza del Sindaco, notificata ai soggetti secondo le modalità e
per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’articolo 91.
( 81)
Art. 95 - (Sanzioni
amministrative per opere abusive su terreni di proprietà dello Stato e
di Enti Pubblici).
Le opere conseguenti a interventi eseguiti da terzi su suoli del demanio o
del patrimonio dello Stato o di Enti Pubblici in assenza o in totale
difformità o con variazioni essenziali dalla concessione o dalla
relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente assentita, e in contrasto
con la disciplina urbanistica vigente e adottata, sono acquisite
gratuitamente dallo Stato o dall’Ente Pubblico interessato al
rispettivo demanio o patrimonio, quando il Consiglio Comunale non abbia
dichiarato l’opera abusiva in contrasto con rilevanti interessi
urbanistici e/o ambientali, e sia intervenuto il parere favorevole
dell’Ente interessato. ( 82)
L’acquisizione avviene mediante ordinanza del Sindaco, notificata ai
soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e
quinto comma dell’art. 91.
Nel caso in cui il Consiglio Comunale dichiari l’opera in contrasto
con rilevanti interessi urbanistici e/o ambientali o non vi sia il parere
dell'Ente interessato anche quando si tratti di opera in parziale
difformità, il Sindaco ne ordina la demolizione da effettuarsi a cura
e spese dei responsabili dell’abuso entro un termine stabilito e
prorogabile ai sensi del quinto comma dello art. 92. ( 83)
Anche l’ordinanza di cui al precedente comma, è notificata ai
soggetti secondo le modalità e per gli effetti di cui al quarto e
quinto comma dell’art. 91. In caso di mancata esecuzione
dell’ordine, alla demolizione provvede il Comune con recupero delle
spese nei confronti dei responsabili.
Art. 96 - (Sanzioni
conseguenti all’annullamento della concessione o autorizzazione).
In caso di annullamento di concessione o autorizzazione assentita
esplicitamente oppure tacitamente, le cui opere siano tuttavia conformi
alla relativa istanza, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi
delle procedure amministrative o la riduzione in pristino, il Sindaco
applica con ordinanza motivata una sanzione amministrativa pari al valore
venale delle opere o delle loro parti ritenute illegittime, valutato
dall’Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la Gestione del
Territorio o, fino alla sua entrata in funzione, dall’Ufficio Tecnico
Erariale. ( 84)
La valutazione dell’Ufficio Provinciale per la Pianificazione e la
Gestione del Territorio o, fino alla sua entrata in funzione,
dall’Ufficio Tecnico Erariale è notificata dal Sindaco nelle
forme degli atti processuali civili o a mezzo di messo comunale e diviene
definitiva col decorso dei termini per l’impugnativa. ( 85)
L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce
i medesimi effetti della concessione in sanatoria.
Art. 97 - (Disciplina degli
interventi sanabili).
Le variazioni apportate in corso d' opera rispetto alla concessione o
autorizzazione o alla relativa istanza, ove essa sia stata tacitamente
assentita, che non modifichino la sagoma, le superfici utili e la
destinazione d' uso delle costruzioni e delle singole unità
immobiliari, nonchè il numero di queste ultime, quando non siano in
contrasto con la disciplina urbanistica vigente o adottata, sono sanabili e
non sono soggette ad alcuna sanzione amministrativa qualora richieste prima
del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.
Le variazioni non possono concernere interventi di restauro e risanamento
conservativo e, in ogni caso, gli immobili vincolati a norma delle LL. 1
giugno 1939, n 1089, e 29 giugno 1939, n. 1497.
Le opere conseguenti a interventi eseguiti in parziale difformità
dalla concessione o autorizzazione o dalla relativa istanza, ove essa sia
stata tacitamente assentita, ovvero in assenza o in totale difformità
o con variazioni essenziali dalla stessa, purchè non in contrasto con
la disciplina urbanistica vigente o adottata, sia al momento della
realizzazione sia al momento della domanda, sono sanabili previo il
pagamento, quando trattasi di autorizzazione, di una sanzione
amministrativa determinata dal Sindaco nella misura da L. 500.000 a L.
2.000.000, e, quando trattasi di concessione, del doppio del contributo o
del conguaglio dovuto, o, quando trattasi di concessione gratuita, pari al
contributo altrimenti dovuto per analoga costruzione.
Quando si tratti di mutamenti non sostanziali della destinazione d' uso ai
sensi della lettera a) dell’art. 92, il Sindaco è autorizzato a
rilasciare una concessione in sanatoria, previo il pagamento del contributo
pari alla differenza tra la precedente e la nuova destinazione d' uso.
Art. 98 - (Annullamento dei
provvedimenti comunali).
Entro 10 anni dalla loro esecutività le
deliberazioni e i provvedimenti comunali nonchè le concessioni e le
autorizzazioni tacitamente assentite, che consentono opere in contrasto con
la disciplina urbanistica ed edilizia vigente ovvero in qualsiasi modo
costituiscono violazione di norme, regolamenti o prescrizioni vigenti,
possono essere annullati dal Consiglio Provinciale competente, sentita la
Commissione Urbanistica Provinciale di cui all’ art. 114.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro 18 mesi
dall’accertamento delle violazioni, previa contestazione delle stesse
al titolare della concessione o autorizzazione e al proprietario, se
diverso, al progettista nonchè al Comune interessato, affinchè
entro 60 giorni presentino le proprie controdeduzioni.
La contestazione di cui al comma precedente deve essere notificata nelle
forme degli atti processuali civili o a mezzo del Messo comunale.
Qualora i lavori siano in corso all’atto dell’accertamento, il
Presidente della Provincia può sospendere i lavori con ordinanza
notificata al Comune interessato e ai soggetti secondo le modalità e
per gli effetti di cui al quarto e quinto comma dell’ art. 91. L’ordine di
sospensione cessa di avere efficacia qualora, entro 6 mesi dalla sua
emanazione, non sia stato disposto l’annullamento della concessione o
autorizzazione.
Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di annullamento il Sindaco
è tenuto a procedere ai sensi dell’art. 96.
Capo IV
Norme generali sull’attività costruttiva
Art. 99 - (Procedure per
contributi, sanzioni e spese).
I contributi, le sanzioni e le spese, di cui alla presente legge, vengono
riscossi con l’ingiunzione prevista dall’art. 2 del R.D. 14
aprile 1910, n. 639,che è emessa dal Sindaco.
Art. 100 -(Poteri
sostitutivi).
Qualora il Consiglio Comunale o il
Sindaco, nello svolgimento delle funzioni di cui al presente titolo, entro
i termini previsti, non compiano gli atti o non provvedano agli
adempimenti, cui sono espressamente obbligati, il Presidente della
Provincia, salva l’ipotesi di rimedi diversamente previsti per la
singola fattispecie esercita, entro 30 giorni, i propri poteri sostitutivi
promuovendo d' ufficio, ove possibile, la convocazione del Consiglio
Comunale per la deliberazione dell’atto previsto oppure adottando i
provvedimenti altrimenti di competenza del Sindaco, dandone contestuale
comunicazione alla competente autorità giudiziaria, quando si tratti
di inerzia rilevante ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Nel primo caso, l’inutile decorso del nuovo termine comporta per il
Presidente della Provincia la facoltà di nominare un Commissario per
gli atti e gli adempimenti del Consiglio Comunale.
Nei casi di particolare gravità e di inerzia del Sindaco e del
Presidente della Provincia, il Presidente della Giunta Regionale, su
segnalazione o di propria iniziativa, può promuovere ispezioni e
accertamenti diretti a controllare la rispondenza dell’attività
costruttiva alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.
Nei casi in cui al precedente comma, il Presidente della Giunta Regionale
può altresì, con provvedimento motivato e previa diffida al
Sindaco e al Presidente della Provincia, sostituirsi al Presidente della
Provincia di fronte alla sua inerzia nell’esercizio dei poteri
sostitutivi.
Titolo VI
Norme transitorie e finali
Art. 101 - (Piani delle
Comunità Montane).
La relazione programmatica del Piano Territoriale Provinciale, di cui al
primo comma dell’art. 7, recepisce e coordina le indicazioni dei
Piani Generali di Sviluppo delle Comunità Montane, di cui alla
L.R. 27 marzo 1973,
n. 11 .
La localizzazione degli interventi previsti dai Piani Generali di Sviluppo
delle Comunità Montane viene effettuata dal Piano Territoriale
Provinciale.
I Piani Territoriali di Coordinamento delle Comunità Montane, di cui
alla lettera c) dell’art. 5 della L.R. 27 marzo 1973, n. 11 , restano in
vigore fino all’approvazione dei Piani Territoriali Provinciali
corrispondenti, da cui saranno recepiti.
In sede di approvazione del primo Piano Territoriale Provinciale, il
Consiglio Regionale può introdurre d' ufficio gli eventuali
adeguamenti per i necessari collegamenti anche con i piani finitimi.
Il termine perentorio per l’approvazione da parte del Consiglio
Regionale, di cui al secondo comma dell’art. 6 della L.R. 27 marzo 1973, n. 11
, non si applica al Piano Territoriale di Coordinamento allegato al Piano
Generale di Sviluppo della Comunità Montana. ( 86)
Art. 102 - (Finanziamento
delle Provincie e dei Comuni).
Per l'adempimento delle incombenze
previste dalla presente legge, le Provincie costituiscono gli uffici per la
pianificazione e la gestione del territorio, avvalendosi anche di
consulenti esterni.
La Regione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, approva norme legislative per concedere contributi per
l’impianto e il funzionamento degli uffici di cui al precedente comma
e per l’esercizio da parte delle Province delle altre funzioni in
materia urbanistica previste dalla presente legge, per finanziare la
redazione degli strumenti urbanistici dei Comuni ai sensi della presente
legge e per contribuire alle spese dei Comuni al fine del loro eventuale
consorziamento ai sensi del punto 2) dell’art. 2 della presente
legge.
(omissis) ( 87)
Art. 103 - (Sostituzione dei
piani territoriali di livello superiore).
In assenza di piano territoriale di livello superiore, gli strumenti
urbanistici o territoriali generali sono adottati e approvati purchè
siano in armonia con i documenti della programmazione provinciale e/o
regionale.
Art. 104 -(Grafia degli
strumenti urbanistici).
Dopo la predisposizione della Carta
tecnica regionale di cui alla L.R. 16 luglio 1976, n. 28 , tutti gli
strumenti urbanistici sono elaborati sulla base della stessa con la grafia
e simbologia regionali unificate, che sono stabilite con deliberazione
della Giunta Regionale, sentita la Commissione Tecnica Regionale e la
competente Commissione Consiliare.
Art. 105 Primo Piano
territoriale regionale di coordinamento.
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica
regionale e la competente Commissione consiliare è autorizzata ad
introdurre nel PTRC attualmente vigente le correzioni materiali
riscontrabili sia negli elaborati progettuali che nella normativa.
( 88)
Art. 106 -(Termini per la
sostituzione dei vigenti strumenti urbanistici generali)
I Comuni, dopo l’entrata in vigore
del primo Piano Territoriale Provinciale, vi si adeguano in via transitoria
entro il termine di un anno, adottando il Piano Regolatore Generale, con i
contenuti e gli elaborati di cui agli artt. 9 e 10, in
sostituzione del vigente Programma di Fabbricazione e relativo Regolamento
Edilizio o variando il Piano Regolatore Generale.
In ogni caso non è più consentita l’adozione di nuovi
programmi di fabbricazione o l’adozione di varianti a quelli attuali.
Entro il 30 giugno 1988 i comuni debbono sostituire il programma di
fabbricazione con piano regolatore generale redatto ai sensi dei citati
articoli 9 e 10. ( 89)
Art. 107 - (Competenze del
Consiglio Provinciale).
Sono di competenza del Consiglio Provinciale le funzioni attribuite alla
Provincia dalla presente legge.
Art. 108 - (Sostituzione
transitoria degli organi provinciali).
La Provincia provvede alla costituzione
dell’Ufficio per la Pianificazione e la Gestione del Territorio, di
cui all’art. 102, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
Entro lo stesso termine di cui al comma precedente la Provincia provvede
alla costituzione della Commissione Urbanistica Provinciale di cui
all’ art. 114.
Qualora, trascorsi 150 giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Regione non abbia fatto pervenire alla Provincia i nominativi dei
componenti di cui ai punti c) e g) dell’art. 114, in via transitoria,
la Commissione Urbanistica Provinciale può essere insediata ed
esercitare le proprie funzioni anche in carenza di detti componenti.
L’avvenuta costituzione dell’Ufficio per la Pianificazione e la
Gestione del Territorio e della Commissione Urbanistica Provinciale è
comunicata dal Presidente della Provincia alla Giunta Regionale, la quale
entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione ne dà
notizia mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Dal giorno successivo a quello di detta pubblicazione ha inizio
l’esercizio da parte della Provincia delle funzioni amministrative in
materia di urbanistica delegate con la presente legge, fatta eccezione per
quelle relative all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e
loro varianti.
Entro il termine di cui al comma precedente, la Giunta Regionale provvede a
far pervenire alla Provincia tutti gli atti e documenti giacenti presso gli
uffici regionali e concernenti i procedimenti, anche conclusi, relativi
alle funzioni amministrative in materia di urbanistica delegate alle
Province con la presente legge. Restano valide tutte le fasi compiute,
comprese quelle di natura consultiva, di procedimenti avviati dalla Regione
e non ancora conclusi.
omissis ( 90)
omissis ( 91)
omissis ( 92)
Art. 109 - (Interventi
singoli ammissibili).
Sono sempre ammessi, anche in assenza degli strumenti urbanistici attuativi
preventivamente richiesti dai vigenti strumenti urbanistici generali, gli
interventi singoli o di Comparto, di cui al penultimo comma
dell’ art 9, in
attuazione diretta del Piano Regolatore Generale.
Art. 110 - (Tabelle per gli
oneri di urbanizzazione).
Per la determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione di
cui all’ art. 82 e
fino a una sua modifica con delibera del Consiglio Regionale, valgono le
tabelle con le relative note di cui alle lettere A.1, A.2, e A.3
dell’allegato A della presente legge.
La differenza tra gli importi degli oneri di urbanizzazione determinati ai
sensi della presente legge e dei suoi allegati e quelli precedentemente
stabiliti dai Comuni si applica nella misura del 50% a decorrere dal
1° gennaio 1986 e per intero a decorrere dal 1° gennaio 1987.
In sede di prima applicazione della presente legge si assume come misura
della popolazione residente nel Comune quella risultante al 31 dicembre
1983, e, ai fini della valutazione dell’andamento demografico, la
variazione media annua della popolazione residente nel periodo dal 31
dicembre 1973 al 31 dicembre 1983, considerandosi in condizione di stasi i
Comuni per i quali l’indice di variazione è maggiore di -0,5% e
inferiore a + 0,5%.
Art. 111 - (Tabella per la
quota del costo di costruzione).
Per la determinazione della quota del costo di costruzione di cui
all’ art. 83 e fino
alla sua modifica con delibera del Consiglio Regionale, vale la tabella con
le relative note di cui alla lettera A. 4 dell’allegato A della
presente legge.
Art. 112 - (Convenzione-tipo
e relative tabelle parametriche).
Art. 113 - (Commissione
Edilizia Comunale).
La Commissione Edilizia Comunale è
l’organo consultivo del Comune. Essa è formata da membri eletti
dal Consiglio Comunale e da membri di diritto.
Sono sempre membri di diritto:
- il Sindaco o l’Assessore delegato;
- il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico suo delegato.
I membri eletti dal Consiglio Comunale sono scelti tra esperti, con voto
limitato a uno. In ogni caso è garantita l’elezione di almeno un
rappresentante della minoranza.
I membri elettivi durano in carica un periodo massimo di 5 anni, sono
rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei
successori.
I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti Edilizi e a procedere
alle conseguenti nomine entro 90 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge.
La deliberazione assunta dal Comune ai sensi del precedente comma diventa
esecutiva a norma dell’art 130 della Costituzione.
Art. 114 - (Commissione
Urbanistica Provinciale).
E' istituita in ogni Provincia la
Commissione Urbanistica Provinciale, avente compiti tecnico -
amministrativi di carattere consultivo relativi alle funzioni in materia di
urbanistica delegate alla Provincia. Essa esprime il proprio parere nei
casi determinati dalle leggi o dai regolamenti e ogniqualvolta ne sia
richiesta dagli organi della Provincia.
La Commissione Urbanistica Provinciale è composta da:
a) il Presidente della Provincia o un membro della Giunta Provinciale dallo
stesso delegato, che la presiede;
b) sei esperti eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;
c) tre esperti eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato a uno;
d) l’Ingegnere Capo della Provincia;
e) il Responsabile dell’Ufficio per la Pianificazione e la gestione
del Territorio, di cui all’ art. 102;
f) il responsabile della struttura competente in materia di beni
ambientali;
g) due dipendenti della Regione con qualifica non inferiore a istruttore,
di cui uno esperto in urbanistica e uno in diritto amministrativo,
designati dalla Giunta regionale.
Il Presidente della Commissione può nominare un Vice Presidente
scegliendolo tra i componenti della stessa.
Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un funzionario della
Provincia designato dalla Giunta Provinciale.
Il componente che faccia parte della Commissione in rappresentanza di un
ufficio provinciale o regionale può farsi sostituire da un altro
membro dello stesso ufficio, di volta in volta a ciò delegato.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza almeno
della metà dei componenti la Commissione.
La Commissione delibera a maggioranza dei presenti e, in caso di
parità, prevale il voto del Presidente.
Ai lavori della Commissione partecipano, in relazione a particolari materie
trattate e con voto consultivo, il Sindaco del Comune e il Presidente della
Comunità Montana interessati e possono altresì essere invitati
dal Presidente a partecipare, senza diritto di voto, altri pubblici
funzionari o studiosi e tecnici di chiara fama.
I componenti elettivi della Commissione sono nominati dopo l’entrata
in funzione del Consiglio Provinciale o regionale, durano in carica fino
alla scioglimento dello stesso, sono rieleggibili ed esercitano comunque le
proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
In sede di prima applicazione della presente legge, detti componenti sono
nominati entro 60 giorni dalla entrata in vigore della stessa.
Art. 115 - (Piano
Territoriale Regionale di Coordinamento, Piano comprensoriale di Venezia e
Piani Territoriali provinciali).
I rapporti fra il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento e il Piano
comprensoriale di Venezia sono disciplinati a norma della L. 16 aprile
1973, n. 171 e della L.R. 8 settembre 1974, n. 49 . ( 94)
In assenza del P.T.R.C. il Piano Territoriale Provinciale recepisce i
criteri informatori e le scelte urbanistiche del Piano Comprensoriale di
Venezia, di cui alla L. 16 aprile 1973, n. 171, per la parte del territorio
provinciale ricadente all’interno del comprensorio.
Art. 116 -(Comuni obbligati
al Programma Pluriennale di Attuazione).
In sede di prima applicazione della presente legge e fino a nuova
deliberazione del Consiglio Regionale, l’elenco dei Comuni obbligati
a dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione, di cui al secondo comma
dell’ art. 64, è
costituito da tutti i Comuni non esonerati ai sensi del provvedimento del
Consiglio Regionale 25 giugno 1981, n. 223.
Ferma restando la competenza delle province all’individuazione dei
comuni tenuti all’approvazione del programma pluriennale di
attuazione prevista dalla lettera n) del comma 1 dell’ articolo 58 della
legge regionale 17
aprile 2001, n. 11 e sino all’approvazione della legge regionale
di disciplina della materia urbanistica è sospeso l’obbligo di
formazione del programma pluriennale di attuazione del piano regolatore
generale previsto dalle leggi vigenti. ( 95)
Art. 117 -(Determinazioni
comunali).
Il Consiglio Comunale adotta le proprie
determinazioni conseguenti alle nuove disposizioni della presente legge e
dei suoi allegati in materia di oneri di urbanizzazione, quota del costo di
costruzione e convenzione - tipo comunale, di cui alla L. 28 gennaio 1977,
n. 10, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
(Omissis) ( 96)
Art. 118 - (Atti di
competenza della Giunta Regionale).
Quando una norma regionale subordina l’emanazione di un atto al
decreto del Presidente della Giunta Regionale previo parere obbligatorio o
vincolante, della Giunta Regionale, il relativo potere è attribuito
esclusivamente alla Giunta Regionale.
Art. 119 - (Disciplina
transitoria per i contenuti degli strumenti urbanistici).
Le disposizioni di cui alla presente legge relative ai contenuti si
applicano a tutti gli strumenti urbanistici generali e attuativi adottati e
trasmessi dopo 120 giorni dall’entrata in vigore della stessa.
I limiti e rapporti di dimensionamento di cui al Titolo III si applicano agli
strumenti urbanistici attuativi dopo che tali limiti e rapporti siano stati
recepiti nel Piano Regolatore Generale.
Art. 120 - Attività di
indirizzo.
1. La Giunta regionale approva atti di
indirizzo relativi a:
a) criteri ed indirizzi riguardanti le caratteristiche e le modalità
del completamento di cui all’ articolo 50 comma 9 lettere a) e b);
b) criteri ed indirizzi per la redazione dei regolamenti edilizi comunali;
c) specifiche tecniche per la redazione delle varianti parziali allo
strumento urbanistico generale;
d) criteri per la individuazione delle opere pubbliche di modesta
entità previsti dalla lettera f), comma 4, dell’articolo 50;
e) criteri per la revisione delle grafie e simbologie unificate al fine di
semplificare la raccolta e la valutazione delle analisi dei piani
regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale,
nonché criteri per correlare le previsioni degli strumenti urbanistici
generali dei singoli comuni con le previsioni urbanistiche degli altri
comuni;
f) modalità tecniche di coordinamento per l’adeguamento dei
piani regolatori generali alle previsioni degli strumenti urbanistici di
livello superiore;
g) criteri per la verifica dimensionale degli strumenti urbanistici
generali in applicazione del piano territoriale regionale di coordinamento
anche al fine di assicurare uniformità di proposta e di valutazione;
h) condizioni e modalità per l’integrazione dei servizi
informativi territoriali anche al fine della costituzione
dell’osservatorio urbanistico regionale. ( 97)
Art. 121 -(Abrogazioni).
Titolo VII
Adeguamenti alla legge 8 agosto 1985, n. 431
Art. 122 - (Elenchi dei
corsi d' acqua e delle aree inedificabili).
L’elenco delle aree inedificabili di
cui all’articolo 1 ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431, nonchè
l’elenco dei corsi d' acqua esclusi, di cui all’articolo 1
quater della Legge 8 agosto 1985, n. 31, sono approvati dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, previo parere della Sezione
Urbanistica della Commissione Tecnica Regionale, di cui all’ articolo 23 della
Legge Regionale 16
agosto 1984, n. 42 . ( 98)
Fino alla nomina della Commissione Tecnica Regionale, di cui al precedente
comma, le relative funzioni sono svolte dalla Commissione Tecnica Regionale
nella composizione, di cui all’ articolo 8 della
legge regionale 10
dicembre 1973, n. 27 , come sostituito dall’articolo 2 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 57 .
Sono fatti salvi gli atti assunti anche precedentemente all’entrata
in vigore della presente legge purchè conformi alle finalità e al
procedimento, di cui al presente articolo. ( 99)
Art. 123 - (Il procedimento
di approvazione).
Gli elenchi approvati ai sensi
dell’articolo 122, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione e, per le aree inedificabili, il vincolo con le relative
indicazioni planimetriche e catastali, è altresì notificato ai
sensi dell’articolo 1 ter della Legge 8 agosto 1985, n. 431.
Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione degli elenchi chiunque
abbia interesse può proporre opposizioni o formulare osservazioni al
Presidente della Giunta regionale.
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e sentita la Commissione
Tecnica Regionale, di cui all’articolo 122, approva gli elenchi
introducendo le necessarie modifiche. ( 100)
Art. 124 - (La valenza
paesistica del primo P.T.R.C.).
I vincoli relativi ai beni, alle aree e
alle zone, sottoposte a inedificabilità ai sensi degli articoli 122,
123 e dell’articolo 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431,
valgono fino all’adozione del P.T.R.C., purchè tali beni, aree e
zone siano espressamente disciplinate nel P.T.R.C. sia mediante
destinazioni d' uso, prescrizioni e vincoli automaticamente prevalenti sia
mediante direttive; successivamente, sono consentiti solo gli interventi
previsti dagli strumenti urbanistici, in quanto compatibili col P.T.R.C.
adottato, essendo i Sindaci tenuti ad applicare, in deroga alla norma
generale, le misure di salvaguardia, di cui al primo comma
dell’articolo 35, anche a tutela delle direttive.
La disciplina di cui al presente articolo concerne solo il primo P.T.R.C.,
che è adottato, ai fini della Legge 8 agosto 1985, n. 431, entro il 31
dicembre 1986.
L’entrata in vigore dei P.T.P. e dei P.R.G. approvati in attuazione
del P.T.R.C. e/o del P.T.P., ha la stessa efficacia del P.T.R.C. adottato
ai sensi del primo comma. ( 101)
Art. 125 - (I piani di area
precedenti al primo P.T.R.C.).
Qualora si renda opportuno, preventivamente alla adozione del P.T.R.C.,
procedere alla disciplina d' uso e di tutela di una o più zone
sottoposte a vincolo di inedificabilità ai sensi degli articoli 122,
123 e dell’articolo 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431,
sono redatti singoli piani di area, con specifica considerazione dei valori
paesistico-ambientali.
Il procedimento di adozione e di approvazione, l’efficacia e la
salvaguardia dei piani di area, sono gli stessi del P.T.R.C., di cui al
Capo primo del titolo quarto come integrati per le finalità e secondo
le modalità previste dal precedente articolo.
In parziale deroga al precedente comma, in sede di formazione dei piani di
area, la Regione sente le Province interessate, che, entro il termine
perentorio di 45 giorni dalla data dell’invito, devono fare pervenire
le loro proposte. ( 102)
Art. 126
I Comuni possono adottare una variante al
proprio strumento urbanistico generale per disciplinare gli interventi
edilizi sugli insediamenti produttivi, commerciali e alberghieri,
localizzati in difformità dalle destinazioni di piano o che abbiano
raggiunto i limiti massimi degli indici di edificabilità della zona.
La variante dovrà basarsi su una analisi dettagliata di tutti gli
insediamenti aventi le medesime caratteristiche, nonchè su un' attenta
valutazione degli effetti provocati sull’ambiente naturale e storico
dal consolidamento degli insediamenti medesimi.
La disciplina di cui al presente articolo, ivi compreso quanto previsto
dall’ultimo comma, si applica alle attività artigianali e
industriali, commerciali e alberghiere esistenti alla data del 1°
ottobre 1983, con esclusione di quelle site nelle zone di tutela indicate
dal n. 1 al n. 8 del quarto comma dell’ articolo 27 della Legge Regionale 27 giugno 1985, n. 61 . La
variante deve contenere:
a) una normativa che stabilisca gli interventi ammessi;
b) l’indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria,
ivi comprese le opere di salvaguardia dall’inquinamento ambientale
esistenti e da realizzare a servizio degli insediamenti di cui al primo
comma;
c) l’indicazione delle infrastrutture a servizio degli insediamenti e
gli eventuali adeguamenti delle stesse;
d) uno schema di convenzione da stipularsi tra il Comune e i proprietari
degli impianti, con cui si stabiliscono, in particolare, tempi,
modalità, garanzie ed eventuali oneri per la realizzazione degli
interventi;
e) una relazione che illustri le motivazioni della variante facendo
riferimento a documentare esigenze produttive e occupazionali.
Per le varianti di cui al presente articolo la pubblicazione, qualora
dovuta, viene effettuata con le modalità previste dagli articoli 6 e 7
della legge 18 aprile 1962, n.167.
La Giunta regionale si pronuncia sulla variante entro 120 giorni dal
ricevimento della stessa, trascorsi i quali la variante si intende
approvata.
Fino al 31 dicembre 1987 è comunque consentita l’applicazione
delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1 , con
esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate al
precedente terzo comma. ( 103)
ALLEGATO « A »
Tabella incidenza oneri di urbanizzazione e quota costo costruzione omessa.
ALLEGATO « B »
CONVENZIONE-TIPO E TABELLE PARAMETRICHE.
L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 8.
Convenzione-tipo.
omissis ( 104)
Note
( 1) Con sentenza n. 73/1991 (G.U.
1ª serie speciale n. 8/1991) la Corte Costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 76, primo
comma, punto 2). Con sentenza n. 79/1994 (G.U. 1ª serie speciale n.
12/1994) la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 24, terzo comma. Con
ordinanza n. 485/1994 (G.U. 1ª serie speciale n. 1/1995) la Corte
Costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 76, primo comma, punto
n. 1), lettera a). Con sentenza n. 232/2005 (G.U. 1ª serie speciale n.
25/2005) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’articolo 23, ottavo comma, lettera c), come
sostituito dall’articolo 50, comma 8, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
.
( 2) L'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003,
n. 16 reca una disciplina transitoria in materia di attività
edilizia disponendo che: "Fino all'entrata in vigore della legge regionale
di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e
successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera
differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi
fondamentali desumibili dal testo unico medesimo".
( 3) Articoli da 1 a 75, 98 da 101 a
109, da 114 a 121 e 126 originariamente abrogati da art. 49 comma 1 lett.
e) della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 a decorrere dall’adozione da
parte della Giunta regionale e della pubblicazione nel BUR dei
provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 23 aprile
2004, n. 11 , (provvedimenti adottati con un’unica deliberazione
della Giunta regionale n. 3178/2004, pubblicata nel BUR n. 105 del 22
ottobre) successivamente gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 e da
ultimo dall’articolo 24 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 ne
hanno protratto l’applicazione per tutte le fattispecie ivi previste,
in relazione all’articolo 11, al terzultimo comma dell’articolo
27 e dell’articolo 50. Infine l’articolo 1 comma 1 della
legge regionale 2
dicembre 2005, n. 23 ha ripristinato la vigenza delle norme richiamate
dall’articolo 2 della medesima legge regionale ed ad esse connesse,
già abrogate ai sensi del combinato disposto degli articoli 48 e 49
della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 .
( 19) La lettera c) è stata
dichiarata illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n.
232/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 25/2005).
( 41) Per l’applicazione
del comma vedi anche il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale
23/2005.
( 60) L'articolo 130 della
Costituzione è stato abrogato dall'articolo 9 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
( 61) L'art. 13 della legge regionale 1 agosto 2003,
n. 16 reca una disciplina transitoria in materia di attività
edilizia disponendo che: "Fino all'entrata in vigore della legge regionale
di riordino della disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia" e successive modificazioni, nonché le disposizioni della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" e
successive modificazioni, che regolano la materia dell'edilizia in maniera
differente dal testo unico e non siano in contrasto con i principi
fondamentali desumibili dal testo unico medesimo".
( 63) Punto così sostituito
da art. 15 legge
regionale 11 marzo 1986, n. 9 . Successivamente la sentenza della Corte
Costituzionale 11 febbraio 1991 n. 73 ha dichiarato la illegittimità
costituzionale del punto 2.
( 65) Commi quarto, quinto e
sesto abrogati da lett. c) comma 1 art. 74 legge regionale 7 novembre 2003.
n. 27.
Per effetto dello stesso articolo della legge regionale 3 settembre 1987, n. 51 ,
dopo il 30 giugno 1987 e fino al 30 giugno 1988 i comuni provvisti di
programma di fabbricazione possono dotarsi, anche in parziale variante allo
strumento urbanistico generale, di piani di recupero, piani per
l’edilizia economica e popolare e piani particolareggiati, quando
siano relativi ad aree interessate da insediamenti esistenti.
( 90) Per mero errore materiale
nei commi 2 e 3 dell'articolo 58 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
nell'individuare le disposizioni relative all'esercizio provvisorio delle
funzioni in capo alla regione sono stati citati solo l'ultimo ed il
penultimo comma del presente articolo e non il presente comma agli stessi
strettamente connesso. Peraltro l'ultimo ed il penultimo comma risultano
abrogati per la scadenza del termine previsto dall'articolo 58 comma 2
della legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 , pertanto anche le disposizioni previste da
questo comma sono da considerarsi abrogate. La nuova disciplina transitoria
è quella dettata dall'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 che
rideterminava il termine previsto dall'art. 58 comma 2 della L.R. 11/2001
al 31 dicembre 2002. Il termine è stato successivamente indicato nel
31 luglio 2003 dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 ,
al 31 ottobre 2003 dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 ed al
15 febbraio 2004 dell'art. 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 , al
31 marzo 2004 dall’art. 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3 e al
giorno successivo alla pubblicazione nel BUR della legge regionale di
riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004 dall’art.
1 della legge
regionale 26 marzo 2004, n. 7 . La nuova legge urbanistica è la
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , che all'art. 49 abroga la presente legge a
decorrere dall'adozione da parte della Giunta regionale e pubblicazione nel
BUR dei provvedimenti previsti dall'art. 50 comma 1 della medesima legge
regionale 11/2004, e all'art. 50 commi 3 e 5 stabilisce un ulteriore
periodo di centottanta giorni di proroga nell'attribuzione delle funzioni
urbanistiche di cui all'art. 50 della legge regionale 61/1985, trascorsi i
quali le funzioni sono esercitate dalle province.
( 91) Comma abrogato per
decorrenza del termine previsto dall'articolo 58 comma 3 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 ; vedi peraltro l'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10
che disciplina la fase transitoria attribuendo le funzioni relative
all'approvazione degli strumenti urbanistici generali e loro varianti
previste dalla presente legge in capo al Presidente della Provincia, e al
Presidente della Giunta regionale, ferme restandole attribuzioni della
competente Commissione consiliare, ai sensi del punto 4) dell'articolo 3
della legge regionale
1 settembre 1972, n. 12 , e successive modificazioni in materia di
esercizio di funzioni amministrative, e degli organi consultivi regionali.
( 92) Comma abrogato per
decorrenza del termine previsto dall'articolo 58 comma 3 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 , che stabiliva appunto l'abrogazione dell'ultimo e
penultimo comma del presente articolo con il passaggio dell'esercizio delle
funzioni in capo alle province. La disciplina attualmente è dettata
dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 e
l'originario termine di un anno previsto dall'art. 58 comma 2 è stato
nel tempo rideterminato al 31 dicembre 2002 dall'art. 1 della legge regionale 9 maggio 2002,
n. 10 al 31 luglio 2003 dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 al 31 ottobre 2003 dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 1 agosto 2003,
n. 16 , al 15 febbraio 2004 dall'art. 2 della legge reigonale 29
ottobre 2003, n. 26 e al 31 marzo 2004 dall'art. 2 della legge regionale 12 febbraio
2004, n. 3 , al giorno successivo alla pubblicazione nel BUR della
legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile
2004 dall’art. 1 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 7 . La
nuova legge urbanistica è la legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 , che
all'art. 49 abroga la presente legge a decorrere dall'adozione da parte
della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004, e all'art. 50
commi 3 e 5 stabilisce un ulteriore periodo di centottanta giorni di
proroga nell'attribuzione delle funzioni urbanistiche di cui all'art. 50
della legge regionale 61/1985, trascorsi i quali le funzioni sono
esercitate dalle province. In precedenza il comma era stato sostituito da
art. 51 legge
regionale 1 febbraio 1995, n. 6 e da art. 24 legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 .
( 103) Articolo aggiunto da
legge regionale 5
marzo 1987, n. 11 , per proroga termine di cui all’ultimo comma,
vedi art. 1 legge
regionale 2 maggio 1989, n. 13 che recita: « 1. Il termine di cui
all’ultimo comma dell’articolo 126 della legge regionale 27 luglio 1985, n. 61
, e successive modifiche, già prorogato con l’articolo 1 della
legge regionale 30
marzo 1988, n. 17 , è ulteriormente prorogato; limitatamente agli
interventi edilizi sugli insediamenti alberghieri e solo ai fini
dell’adeguamento ai requisiti contenuti nelle tabelle di
classificazione allegate alla legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 , alle
stesse scadenze previste dai commi 3 e 4 dell’articolo 17 della
legge regionale 3
maggio 1988, n. 24 . ». Vedi anche art. 15, comma 5, legge regionale 3 maggio 1988,
n. 24 ; la legge
regionale 30 marzo 1988, n. 17 è stata abrogata dall'articolo 46
della legge regionale
1 febbraio 1995, n. 6 ; la legge regionale 3 maggio 1988, n. 24 è
stata abrogata dall'articolo 21 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 26 a sua
volta abrogata dall'articolo 130 comma 1 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
SOMMARIO
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