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Contenuti:
Legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 (BUR n. 69/1987)
Legge regionale 24 novembre 1987, n. 55 (BUR n. 69/1987) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEI
CANONI DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE NELLE ZONE PORTUALI DELLA
SPONDA VENETA DEL LAGO DI GARDA. RIMOZIONE DI NATANTI E DI MATERIALI
SOMMERSI. (1)
Art. 1 - (Ambito di applicazione
della legge).
1. La presente legge disciplina la imposizione dei canoni di concessione
per l’occupazione di aree nelle zone portuali della sponda veneta del
lago di Garda, appartenenti al demanio regionale ai sensi
dell’articolo 11 della legge 15 maggio 1970, n. 281, nonchè la
rimozione di natanti e di materiali sommersi che siano di intralcio o di
pericolo per la navigazione interna. ( 2)
Art. 2 - (Determinazione dei
canoni di concessione e dei depositi cauzionali).
1. Per le occupazioni di aree nelle zone
portuali della sponda veneta del lago di Garda, soggette a concessione
regionale, sono dovuti alla regione i canoni nelle misure e con le
modalità stabilite nel presente articolo.
2. Il canone per l’occupazione di aree nelle zone portuali è
fissata in L. 38 mila annue per metro quadro.
3. In particolare, il corrispettivo per il posto d’ormeggio fisso
viene determinato nella misura risultante dal prodotto del modulo
d’ingombro della imbarcazione per il canone da corrispondere per ogni
metro quadro.
4. Il modulo d’ingombro corrisponde alla misura in mq della
superficie dell’imbarcazione considerata nella sua lunghezza e
larghezza massime.
5. L’importo dei canoni è modificato ogni due anni dalla Giunta
regionale, sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sul costo della
vita con arrotondamento alle mille superiori.
6. Il deposito cauzionale da versare al rilascio dell’atto di
concessione è fissato in un importo pari all’ammontare del
canone annuo. ( 3)
Art. 3 - (Riduzioni per
particolari categorie).
1. Al fine di salvaguardare le attività
tradizionali e quelle sportive veliche delle zone portuali gardesane,
nonchè di tutelare il patrimonio paesistico, ambientale e culturale,
sono previste le seguenti riduzioni dei canoni per le sottoindicate
categorie di concessionari:
a) pescatori professionali, la cui attività, quale fonte principale
del reddito familiare, deve essere comprovata da idonea documentazione:
riduzione del cinquanto per cento;
b) sodalizi o associazioni nautiche, che esercitano attività sportive
e sociali la cui organizzazione sia ufficialmente riconosciuta: riduzione
del novanta per cento;
c) concessionari in possesso di natanti aventi la tipologia estetico -
costruttiva delle barche tradizionali originarie del Garda:riduzione del
novanta per cento dei canoni;
d) ormeggiatori al di fuori delle aree protette dei porti, anche se entro
le zone demaniali portuali: riduzione del cinquanto per cento. ( 4)
Art. 4 - (Commissione).
1. L’accertamento della rispondenza alle caratteristiche peculiari
delle imbarcazioni, di cui al comma 1, punto c) del precedente articolo 3,
è demandato a una Commissione di esperti costituita presso
l’Ispettorato di porto di Verona. 2. Fanno parte della Commissione:
- l’Ispettore di porto di
Verona, con funzioni di presidente;
- un esperto nella costruzione di imbarcazioni tradizionali gardesane,
designate dalla Giunta regionale;
- un esperto nella costruzione di imbarcazioni tradizionali gardesane,
designato dalla Comunità del Garda.
Art. 5 - (Norma
transitoria).
1. I canoni di cui alla presente legge si applicano per le nuove
concessioni a partire dall’anno di entrata in vigore della legge
medesima; per le concessioni già assentite, essi si applicano dal
momento del loro rinnovo. ( 5)
Art. 6 - (Rimozione di natanti e
materiali sommersi).
1. I natanti e i materiali sommersi, che costituiscono intralcio o pericolo
alla navigazione interna, sono soggetti alla rimozione, ai sensi degli
articoli 72 e 73 del Codice della Navigazione.
2. Qualora il proprietario del natante o del materiale sommerso non adempia
a proprie cure e spese all’ingiunzione di rimozione, il competente
ispettorato di porto provvede d' ufficio secondo le procedure previste
dagli articoli 18 e 19 del regolamento per la navigazione interna.
3. Nel caso sia impossibile pervenire a individuare il proprietario del
natante o del materiale sommerso, il competente ispettorato di porto
provvede alla rimozione con oneri a carico della Regione.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo,
previsti per il 1987 in L. 50 milioni, si fa fronte mediante prelievo di
pari importo, per competenza e per cassa, dal capitolo 80210 del bilancio
1987, denominato “ fondo globale spese correnti ”, partita n. 7
- e contemporanea istituzione del capitolo 45192 denominato “ Spese
per la rimozione di natanti e di materiali sommersi pericolosi per la
navigazione ”, con lo stanziamento di L. 50 milioni per competenza e
per cassa.
5. La spesa per gli anni successivi farà carico sui corrispondenti
capitoli dei relativi bilanci.
6. Al bilancio 1987 - spesa, sono apportate le seguenti variazioni: - in
diminuzione capitolo 80210 L. 50.000.000 - in aumento capitolo 45192 L.
50.000.000
Art. 7 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note
SOMMARIO
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