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Contenuti:
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987)
Legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 (BUR n. 76/1987) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA
DELL'ARTIGIANATO. (1) (2)
Art. 1 - Finalità.
1. Nell'ambito e in armonia con i principi sanciti dalle legge 8 agosto
1985, n. 443, la disciplina giuridica delle imprese artigiane del Veneto e
le conseguenti funzioni amministrative si attuano nei modi previsti dalla
presente legge, fatta salva ogni altra norma statale o regionale con essa
compatibile.
Titolo I
Tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane
Art. 2 - Definizione di
imprenditore artigiano.
1. E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana,
assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi
inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il
proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo
imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua
professione.
3. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
4. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività
che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a
tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti
tecnico - professionali previsti dalle leggi statali.
Art. 3 - Definizione di impresa
artigiana.
1. È artigiana l'impresa che, esercitata
dall'imprenditore artigiano, è in possesso dei seguenti requisiti:
a) ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione
e di trasformazione di beni, anche semilavorati, o attività di
prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le
attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione
nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano
solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa;
b) è organizzata ed opera con il lavoro personale e professionale
dell’imprenditore artigiano ed, eventualmente, con quello dei suoi
familiari rientranti nei gradi di parentela e di affinità di cui
all’articolo 230 bis del codice civile, dei soci di cui
all’articolo 3 bis e dei dipendenti, a condizione che il lavoro
complessivamente organizzato nell’impresa abbia funzione preminente
sul capitale;
c) rispetta i limiti dimensionali di cui all’articolo 4.
2. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa
artigiana. ( 3)
Art. 3 bis - Esercizio
dell’impresa artigiana.
1. L’impresa artigiana può
essere esercitata in forma individuale.
2. L'impresa artigiana può essere esercitata in forma di società,
anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per
azioni, a condizione che:
a) nelle società in nome collettivo la maggioranza dei soci, ovvero
uno nel caso di due soci, sia in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 2;
b) nelle società in accomandita semplice ciascun socio accomandatario
sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia unico
socio di una società a responsabilità limitata o socio
accomandatario di altra società in accomandita semplice;
c) nelle società a responsabilità limitata unipersonale il socio
unico sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e non sia
unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio
accomandatario di una società in accomandita semplice;
d) nelle società a responsabilità limitata pluripersonale la
maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, sia in possesso dei
requisiti di cui all’articolo 2 e detenga la maggioranza del capitale
sociale e negli organi deliberanti della società;
e) nelle società cooperative la maggioranza dei soci sia in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 2.
3. In caso di trasferimento per atto tra vivi di quote delle società
di cui al comma 2, l’impresa mantiene la qualifica di impresa
artigiana purché i soggetti subentranti siano in possesso dei
requisiti di cui al comma 2.
4. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso
l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in
altra sede designata dal committente oppure in forma itinerante o su
posteggio.
5. Per la vendita dei beni di produzione propria nei locali di produzione o
ad essi adiacenti ovvero per la fornitura al committente di quanto
strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del
servizio connessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte
all'albo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a
norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” e
successive modifiche ed integrazioni, fatte salve quelle previste dalle
specifiche normative statali. ( 4)
Art. 4 - Limiti
dimensionali.
1. L'impresa artigiana può essere svolta
anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto
personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi
i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti
b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con lavorazione non del
tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti
in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può
essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano
apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un
massimo di 32 dipendenti compresi gli apprendisti in numero non superiore a
16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a
condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle
lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura
saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, emanato ai
sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;
d) per l'impresa di trasporto un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei
dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità
aggiuntive siano apprendisti
2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in
qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in
servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non
apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti
all'impresa familiare di cui all'articolo 230- bis del codice civile, che
svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e
professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro
personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o
sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Art. 5 - Tutela
dell'artigianato.
01. La Regione esercita funzioni di
coordinamento in ordine alla tenuta dell’albo delle imprese artigiane
da parte delle Commissioni provinciali per l’artigianato.
02. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane è assicurata
dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le
informazioni contenute nello stesso sono di esclusiva proprietà della
Regione.
03. La tenuta dell’albo delle imprese artigiane e le modalità di
accesso alle informazioni di cui al comma 02 sono regolamentate tramite la
sottoscrizione di apposita convenzione con Unioncamere regionale. ( 5)
1. L'iscrizione all'albo delle imprese artigiane e alla sua separata
sezione di cui all’articolo 11 ( 6) istituiti in ogni provincia e tenuti dalla Commissione
provinciale per l'artigianato è obbligatoria ( 7) ed è condizione per la concessione delle
agevolazioni a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e società
consortili, anche in forma di cooperativa da essi costituiti.
2. In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le
leggi regionali possono disporre agevolazioni in favore di consorzi e
società consortili, anche in forma di cooperativa, ai quali
partecipino, oltre che imprese artigiane, anche altre piccole e medie
imprese, ivi comprese le microimprese, ( 8) purchè in numero non superiore a un terzo, nonchè
enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e
tecnica. In detti organismi la maggioranza negli organi deliberanti deve
essere detenuta dalle imprese artigiane.
3. Ai fini assicurativi e previdenziali i titolari di impresa artigiana
regolarmente iscritti all’albo o alla sua separata sezione hanno
titolo all’iscrizione negli elenchi secondo le disposizioni contenute
nella legge 4 luglio 1959, n. 463 “Estensione
dell’assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia
ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari” e successive
modifiche ed integrazioni. ( 9)
4. Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una
denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se essa non
è iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane. Lo stesso
divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano
iscritti nella separata sezione di detto albo o che non siano costituiti ai
sensi e agli effetti di cui al terzo e al quarto comma dell'articolo 6
della legge 8 agosto 1985, n. 443.
5. Ai trasgressori del divieto di cui al precedente comma è inflitta
la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro
da euro 1.000,00 a euro 2.500,00. ( 10)
Art. 6 - Iscrizione
all’albo.
1. Colui che intraprende l’esercizio di
una impresa artigiana deve presentare alla Commissione provinciale per
l’artigianato della provincia dove ha sede l’impresa,
esclusivamente in via telematica, apposita comunicazione attestante il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3, 3 bis e 4 nonché
l’esistenza di eventuali sedi secondarie.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata per le imprese
individuali dall’imprenditore artigiano o da un suo procuratore
generale o speciale, per le imprese costituite in forma di società dal
legale rappresentante, da eventuali procuratori generali o speciali o dagli
amministratori, nel rispetto, per quanto non diversamente disposto dalla
presente legge, di quanto previsto per l’iscrizione al registro delle
imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580
“Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L’iscrizione all’albo delle imprese artigiane decorre dalla
data di presentazione della comunicazione di cui al comma 1.
4. Nel caso di omessa presentazione della comunicazione alla competente
Commissione provinciale per l’artigianato è inflitta la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
5. Successivamente all’iscrizione all’albo delle imprese
artigiane secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3, la Commissione
provinciale per l'artigianato, in sede di controllo, valuta la sussistenza
dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo sulla base
delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria,
dell'istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23, comma
1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
6. La Commissione provinciale per l'artigianato, in caso di esito negativo
dell’istruttoria di cui al comma 5, provvede d’ufficio alla
cancellazione dall'albo entro il termine di novanta giorni dalla data di
cui al comma 3, salva l’eventuale sospensione del termine, comunque
non superiore a trenta giorni, per motivate esigenze istruttorie.
7. Il provvedimento di cancellazione, che accerta la mancanza fin
dall’origine dei requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 3 bis e 4,
produce effetti dalla data di cui al comma 3 ed è notificato
all’impresa entro il termine di trenta giorni dall’adozione.
8. La comunicazione unica per la costituzione dell’impresa di cui
all’articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 “Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo
sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la
rottamazione di autoveicoli”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 aprile 2007, n. 40, trasmessa, attraverso apposite misure
telematiche, alla competente Commissione provinciale per
l’artigianato, equivale alla comunicazione di cui al comma 1.
( 11)
Art. 7 - Iscrizione
d’ufficio all'albo.
1. La Commissione provinciale per
l'artigianato provvede d'ufficio all'iscrizione all’albo delle
imprese che, pur essendone tenute, non hanno presentato la comunicazione
prevista dall'articolo 6, comma 1, fatta salva l'applicazione delle
sanzioni amministrative previste dall’articolo 6, comma 4.
2. La deliberazione di cui al comma 1 è adottata sulla base degli
elementi istruttori forniti dal comune e nel rispetto delle disposizioni
sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'iscrizione d'ufficio decorre dalla data di adozione del relativo
provvedimento.
4. Non possono essere iscritte all’albo d’ufficio le
società a responsabilità limitata pluripersonali di cui
all’articolo 3 bis, comma 2, lettera d). ( 12)
Art. 8 - Comunicazione di
modificazione, sospensione e cessazione di attività artigiana.
1. I titolari delle imprese individuali e i
soci amministratori o i rappresentanti legali delle società artigiane
devono comunicare, esclusivamente in via telematica, alla Commissione
provinciale per l'artigianato della provincia dove ha sede l'impresa, entro
trenta giorni dal verificarsi dell'evento, le modificazioni dello stato di
fatto e di diritto dell'impresa nonché la sospensione o la cessazione
dell'attività.
2. Successivamente alla comunicazione di cui al comma 1, la Commissione
provinciale per l’artigianato, in sede di controllo, valuta il
permanere dei requisiti per l’iscrizione all’albo sulla base
delle notizie fornite dagli interessati e, qualora si renda necessaria,
dell’istruttoria richiesta al comune ai sensi dell’articolo 23,
comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 . In
caso di esito negativo la Commissione provinciale per l’artigianato
provvede ai sensi dell’articolo 9, comma 3.
3. L'obbligo di comunicazione delle modificazioni concerne anche la
variazione del numero dei dipendenti quando determina la perdita della
natura artigiana dell'impresa per il superamento dei limiti dimensionali di
cui all’articolo 4.
4. Per la presentazione della comunicazione di cui ai commi 1 e 3 si
osserva quanto previsto dall’articolo 6, comma 2.
5. L'inosservanza di quanto previsto ai commi 1 e 3 è soggetta al
pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 ad euro
900. ( 13)
Art. 9 - Cancellazione dall'albo
per cessazione dell’attività o perdita dei requisiti.
1. Salvo quanto previsto dal comma 7
dell’articolo 6, la Commissione provinciale per l'artigianato, sulla
base degli elementi comunicati dalle imprese interessate, nonché,
qualora si rendano necessarie, dell'istruttoria e della certificazione
fornite dal comune territorialmente competente ai sensi dell’articolo
23, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”,
dispone la cancellazione dall'albo delle imprese che hanno cessato la
propria attività o hanno perso i requisiti necessari per l'iscrizione.
2. La Commissione ha facoltà di disporre d’ufficio accertamenti
e controlli, anche in loco.
3. La Commissione, con le modalità di cui ai commi 1 e 2, provvede
alla cancellazione d'ufficio dall'albo nel rispetto delle disposizioni
sulla partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III
della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni.
4. La cancellazione dall'albo ha effetto dalla data di cessazione
dell'attività o di adozione del relativo provvedimento negli altri
casi.
5. In caso d'invalidità, di morte, o di intervenuta sentenza che
dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la
relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'albo,
anche in mancanza di uno dei requisiti previsti dall’articolo 2 per
un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore
età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga
assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore
dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o
inabilitato.
6. Non può essere cancellata dall’albo l'impresa individuale o
societaria che nel corso dell’anno solare ha superato, per un periodo
di tempo non superiore a tre mesi e per non più del 20 per cento, i
limiti occupazionali di cui al comma 1 dell’articolo 4. ( 14).
Art. 10 - Revisione generale
degli albi provinciali delle imprese artigiane.
Art. 11 - Consorzi e
società consortili.
1. I consorzi e le società consortili,
anche in forma cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti
in separata sezione dell'albo artigiani.
2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, i
cui associati sono in possesso dello status di impresa artigiana nelle
proporzioni previste dal comma 2 dell’articolo 5 possono iscriversi
nella separata sezione dell’albo.
3. Possono altresì iscriversi nella separata sezione dell’albo i
consorzi di secondo grado quando i due terzi degli organismi consorziati
sono a loro volta iscritti nella separata sezione dell’albo e
detengono la maggioranza degli organi deliberanti.
4. Le forme associative di cui ai commi 1, 2 e 3 sono tenute a fornire
all'atto dell'iscrizione l'elenco delle imprese associate.
5. I consorzi e le società consortili comunicano annualmente alla
Commissione provinciale per l’artigianato le cessazioni e le
modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese associate
intervenute successivamente all’iscrizione, ivi inclusa la perdita di
requisiti artigiani. Comunicano altresì la cessazione del consorzio o
della società consortile.
6. Per la tenuta della separata sezione dell'albo si applicano le
disposizioni previste per l'albo provinciale delle imprese artigiane.
7. I consorzi e le società consortili di cui ai commi 1, 2 e 3,
regolarmente iscritti, sono ammessi a godere delle agevolazioni previste
per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio,
una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato. ( 16)
Art. 11 bis - Agevolazioni ai
consorzi e società consortili.
Art. 11 ter - Norma
transitoria.
Art. 12 - Applicazione delle
sanzioni amministrative.
Art. 13 - Obblighi di
comunicazione.
1. Le Commissioni provinciali per
l'artigianato comunicano alla locale Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, all'Istituto nazionale della previdenza sociale
ed agli Ispettori del lavoro le cancellazioni, le modificazioni e le
iscrizioni all’albo entro dieci giorni dall’adozione del
relativo provvedimento. ( 20)
Art. 14 - Ricorsi.
1. I ricorsi amministrativi contro le
deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di
iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle
imprese artigiane sono presentati alla Commissione regionale per
l'artigianato, entro sessanta giorni dalla comunicazione della
deliberazione stessa, anche da parte delle pubbliche amministrazioni e dei
terzi interessati che, avendo riscontrato l'inesistenza dei requisiti, ne
abbiano fatto segnalazione.
2. Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in
sede di ricorso, devono essere comunicate anche agli organismi che hanno
effettuato la segnalazione e possono essere impugnate entro sessanta giorni
dalla comunicazione della decisione stessa davanti al giudice ordinario
competente per territorio. ( 21)
2 bis.Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato (C.R.A.),
adottate e motivate sulla base delle risultanze dell'istruttoria, sono
comunicate, con indicazione anche del termine e dell'autorità cui
è possibile ricorrere, entro novanta giorni dalla presentazione dei
ricorsi.Scaduto tale termine il ricorso si intende rigettato.( 22)
3. Il ricorso contro le delibere di cancellazione ha effetto sospensivo.
4. Il ricorso amministrativo nelle forme e nei termini di cui al primo
comma è consentito anche ai consorzi e alle società consortili ai
quali sia stata negata l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nella
separata sezione dell'albo. ( 23)
Titolo II
Funzionamento delle commissioni per l’artigianato (24)
Art. 15 - Composizione delle
Commissioni provinciali per l'artigianato. (25)
1. La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita in deroga
alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
“Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di
competenza regionale e disciplina della durata degli organi”e
successive modifiche ed integrazioni, con decreto del dirigente della
competente struttura regionale ed è composta:
a) da tre esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente al
settore nominati dalla Giunta regionale;
b) dal direttore della Direzione provinciale del lavoro o da un suo
delegato permanente;
c) dal direttore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con sede
nella provincia o da un suo delegato permanente. ( 26)
2. I componenti di cui al comma 1 eleggono nel proprio seno il Presidente
della Commissione scegliendolo fra gli esperti e il Vicepresidente. Lo
stesso soggetto non può rivestire la carica di Presidente per più
di due mandati. ( 27)
3. La Commissione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di
insediamento e continua ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina
della nuova Commissione che deve comunque avvenire entro quarantacinque
giorni dalla scadenza. ( 28)
4. La Commissione è validamente costituita con la nomina della
maggioranza dei componenti. ( 29)
5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni
devono essere adottate a maggioranza dei presenti, computando fra questi
ultimi gli astenuti e si intendono approvate con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto
del Presidente.
6. I componenti decadono dall'ufficio in caso di perdita delle qualità
possedute o dei requisiti prescritti e in caso di mancata partecipazione
alle sedute per tre riunioni consecutive non giustificate. ( 30) In quest’ultimo caso per tutta la
durata ordinaria della Commissione il componente decaduto non può
essere ridesignato.
7. La decadenza è pronunciata dal dirigente della struttura regionale
competente che provvede alla nomina dei sostituti. ( 31)
Art. 16 - Funzioni delle
Commissioni provinciali per l'artigianato. (32)
1. Le Commissioni provinciali per l'artigianato svolgono le seguenti
funzioni:
1) curare la tenuta dell'albo provinciale delle imprese artigiane e della
sua separata sezione disponendo, per il rispettivo territorio,
l'accertamento dei requisiti di legge, le iscrizioni, le variazioni e le
cancellazioni; ( 33)
2) certificare l'iscrizione delle imprese e dei consorzi rispettivamente
all'albo e alla sua separata sezione;
2 bis) effettuare controlli sul mantenimento dei requisiti di qualifica
artigiana da parte delle imprese iscritte all’albo, operando su un
campione non inferiore al 10 per cento;
5) svolgere ogni altro compito loro attribuito con legge regionale.
2. omissis ( 36)
Art. 17 - Organizzazione delle
Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. Le Commissioni provinciali per
l'artigianato hanno sede in ogni capoluogo di provincia presso la Camera di
commercio.
2. L’organizzazione e le attività inerenti al funzionamento
delle Commissioni provinciali per l’artigianato sono di competenza
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso le
quali le Commissioni hanno sede. ( 37)
3. La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il
Presidente della Commissione provinciale per l’artigianato, nomina il
segretario della Commissione scegliendolo tra il personale dei ruoli
camerali. ( 38)
Art. 18 - Diritti di
segreteria sugli atti delle Commissioni.
1. I diritti di segreteria per le certificazioni e per ogni altro atto
emesso o ricevuto dalle segreterie delle Commissioni provinciali per
l'artigianato sono dovuti nelle stesse misure previste dalla legge statale
per i diritti di segreteria a favore delle Camere di commercio. ( 39)
Art. 19 - Vigilanza sulle
Commissioni provinciali per l'artigianato.
1. La Commissione provinciale per
l'artigianato è sottoposta alla vigilanza della Camera di commercio
che può disporre ispezioni e inchieste sul suo funzionamento.
2. Con deliberazione della Camera di commercio, previa diffida, è
nominato un commissario straordinario qualora la Commissione provinciale
per l'artigianato venga a trovarsi nella impossibilità di funzionare o
dia luogo a gravi e reiterate irregolarità.
3. Il commissario straordinario esercita tutte le funzioni proprie della
Commissione provinciale per l’artigianato per la durata stabilita nel
decreto di nomina che, in ogni caso, non potrà superare i sei
mesi.( 40) Entro lo stesso
termine la Commissione deve essere ricostituita. ( 41)
Art. 20 - Sede e composizione
della Commissione regionale per l'artigianato.
1. La Commissione regionale per
l'artigianato ha sede presso la Giunta regionale.
2. La Commissione è costituita con decreto del dirigente della
competente struttura regionale ed è composta:
a) dal dirigente della struttura regionale competente in materia di
artigianato o da un suo delegato permanente;
b) da cinque esperti in materia giuridico-economico-finanziaria attinente
al settore, nominati dalla Giunta regionale. ( 42)
3. omissis ( 43)
4. I componenti eleggono nel proprio seno il Presidente e il
Vicepresidente.
5. omissis ( 44)
6. Le funzioni di segreteria della Commissione sono assicurate dalla
competente struttura regionale. ( 45)
7. La Commissione ha durata per lo stesso periodo delle Commissioni
provinciali per l’artigianato e continua ad esercitare le proprie
funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque
avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza. ( 46)
8. La commissione è validamente costituita con la nomina della
maggioranza dei componenti. ( 47)
9. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria
la presenza della maggioranza dei componenti nominati. Le deliberazioni
devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando tra questi
ultimi gli astenuti; in caso di parità di voti, prevale il voto del
Presidente.
10. I componenti decadono dall’ufficio in caso di mancata
partecipazione per tre riunioni consecutive non giustificate. ( 48)
Art. 21 - Funzioni della
Commissione regionale per l'artigianato. (49)
1. La Commissione regionale per l'artigianato, svolge le seguenti funzioni:
1) decide in via definitiva sui ricorsi proposti contro le decisioni delle
Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di tenuta degli albi
provinciali delle imprese artigiane;
2) esprime pareri sui problemi attinenti all'artigianato sottoposti al suo
esame dalla Giunta regionale;
4) omissis ( 51)
5) formula criteri e pareri vincolanti per le Commissioni provinciali per
l’artigianato al fine di assicurare uniformità di indirizzo agli
interventi sul territorio regionale in stretta collaborazione con la
competente struttura della Regione; ( 52)
6) svolge gli altri compiti a essa demandati dalla Giunta regionale o a
essa attribuiti con legge regionale.
2. Per l'istruttoria dei ricorsi e per l'approfondimento di singole
questioni, la Commissione regionale per lo artigianato può articolarsi
in gruppi di lavoro i quali riferiscono le proprie valutazioni nella seduta
plenaria ai fini delle determinazioni collegiali da assumere.
2 bis. Alle riunioni dei gruppi di lavoro di cui al comma 2 possono essere
invitati i dirigenti delle strutture regionali di volta in volta
interessate in relazione alle materie trattate i quali partecipano con
funzioni consultive, anche tramite un proprio delegato. ( 53)
Art. 22 - Competenze dovute ai
membri della Commissione regionale per l’artigianato.
1. Ai componenti della Commissione
regionale per l’artigianato, estranei all’amministrazione
regionale, è dovuta un’indennità per ogni giornata di
partecipazione alle sedute e ai gruppi di lavoro determinata secondo quanto
previsto dall’articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
”Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
regione” e successive modifiche ed integrazioni.
2. A tutti i componenti che risiedono in un comune diverso da quello in cui
si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le
modalità previste per le missioni dei dirigenti regionali.
3. Ai componenti della Commissione, incaricati dello svolgimento di
sopralluoghi o accertamenti in un comune diverso da quello di residenza,
è dovuto il rimborso spese con le modalità previste per le
missioni dei dirigenti regionali. ( 54)
Titolo III
Procedure per l'elezione degli artigiani componenti delle commissioni
provinciali per l'artigianato.
Artt. da 23 a 32
Titolo III bis
Agenzie per le imprese artigiane
Art. 32 bis - Disciplina.
1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale la Regione riconosce
le agenzie per le imprese artigiane.
2. Le agenzie svolgono attività di informazione, orientamento ed
assistenza a favore di coloro che vogliono avviare un’impresa
artigiana attestando la sussistenza dei requisiti necessari per
l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 6
nonché per la modificazione o cancellazione di cui agli articoli 8 e
9, rilasciando una dichiarazione di conformità. ( 56)
Titolo IV
Deleghe (57)
Art. 33 - Deleghe e funzioni
in materia di artigianato.
Titolo IV bis
Eccellenza artigiana (59)
Art. 33 bis - Eccellenza
artigiana.
1. La Regione tutela, promuove e riconosce le lavorazioni
dell’artigianato che presentano elevati livelli qualitativi in quanto
espressione di manualità, creatività e originalità in
rapporto alla tradizione, alla cultura e all’economia del territorio,
alla tipicità delle tecniche di lavorazione e dei materiali
utilizzati, alle arti applicate, al design e all’innovazione.
2. La Giunta regionale definisce i requisiti e le modalità per la
selezione delle imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza
artigiana.
3. Il riconoscimento di cui al comma 2 è disposto con provvedimento
del dirigente regionale della struttura competente in materia di
artigianato ed è annotato nell’albo provinciale delle imprese
artigiane.
Titolo V
Disposizioni finali e finanziarie
Art. 34 - Disposizioni finali
e transitorie.
Art. 35 - Norme
finanziarie.
1. Agli oneri derivanti dalla convenzione
di cui al comma 3 dell’articolo 5, quantificati in euro 800.000,00
per ciascuno degli esercizi 2010, 2011, 2012, si fa fronte con le risorse
allocate all’upb U0054 “Azioni a sostegno
dell’associazionismo artigiano” del bilancio di previsione 2010
e pluriennale 2010-2012.
2. Le camere di commercio sono autorizzate a trattenere i diritti di
segreteria di cui all’articolo 18.
3. Salvo quanto disposto in altre leggi, la Regione determina, sentiti gli
enti locali interessati, il fabbisogno per l’esercizio delle funzioni
di competenza degli enti locali medesimi. ( 62)
Art. 36
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
ufficiale della Regione.
Note
(2) L’articolo 28, della
legge regionale 4
marzo 2010, n. 15 “Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”” detta le seguenti disposizioni transitorie e finali:
“Art. 28 - Norme transitorie e finali.
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge
la Giunta regionale individua le modalità telematiche per il
necessario coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione
unica al registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la
cancellazione di impresa artigiana dall’albo.
2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato e la Commissione
regionale per l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino
all’insediamento delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro il
termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. Dal computo dei due mandati previsti dal comma 2 dell’articolo 15
della legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 , come modificato dall’articolo 15 della
presente legge, è comunque escluso il mandato in essere
all’entrata in vigore della presente legge.
4. Le nuove Commissioni provinciali per l’artigianato, costituite in
deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e
successive modifiche ed integrazioni, cessano di operare al momento
dell’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di
accreditamento di cui al comma 5. Dalla medesima data i compiti e le
funzioni attribuiti dalla presente legge alle Commissioni provinciali per
l’artigianato sono attribuiti alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con esclusione delle funzioni istruttorie di
accertamento dei requisiti di impresa artigiana previste dagli articoli 6,
7, 8, 9 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 ,
come modificati dalla presente legge, che sono attribuite alle Agenzie per
le imprese artigiane in conformità a quanto previsto
dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e
dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale adotta un provvedimento per disciplinare
l’accreditamento, la vigilanza e l’esercizio delle
attività delle agenzie per le imprese artigiane previste
dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 ,
come introdotto dall’articolo 22 della presente legge.
6. Per il perseguimento delle finalità previste dall’articolo 33
bis della legge
regionale 31 dicembre 1987, n. 67 , come introdotto dall’articolo
24 della presente legge, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni
artigiane più rappresentative a livello regionale, entro centottanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le
lavorazioni artigiane nel cui ambito operano le imprese cui attribuire il
riconoscimento di Eccellenza artigiana.”.
( 6) Comma così modificato
dall’articolo 3, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
inserito dopo le parole “e alla sua separata sezione” le parole
“di cui all’articolo 11”.
( 8) Comma così modificato
dall’articolo 3, comma 3, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
sostituito le parole “anche imprese industriali di minori dimensioni,
così come definite dal CIPI” con le parole “anche altre
piccole e medie imprese, ivi comprese le microimprese”.
( 10) Comma così modificato
dall’articolo 3, comma 5, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
sostituito le parole “da lire due milioni a lire cinque
milioni” con le parole “da euro 1.000,00 a euro
2.500,00”.
( 11) Articolo così
sostituito dall’articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 ;
l’articolo 28, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 prevede
che entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge medesima la
Giunta regionale individui le modalità telematiche per il necessario
coordinamento tra le procedure utilizzate per la comunicazione unica al
registro delle imprese e l’iscrizione, la modificazione e la
cancellazione di impresa artigiana dall’albo.
( 19) Articolo abrogato da comma
3 dell'art. 23 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 che
ha attribuito ai comuni l'applicazione delle sanzioni amministrative mentre
l'articolo abrogato le delegava.
( 21) Comma così modificato
dall’articolo 13, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
sostituito le parole “tribunale competente per territorio” con
le parole “giudice ordinario competente per territorio”.
( 24) Al Titolo II le parole
“Organi di autogoverno dell’artigianato” sono sostituite
dalle parole “Funzionamento delle commissioni per
l’artigianato” dall’articolo 14, comma 1, della legge
regionale 4 marzo 2010. n. 15.
( 25) L’articolo 28, comma
2, della legge
regionale 4 marzo 2010, n. 15 prevede che: “2. Le Commissioni
provinciali per l’artigianato e la Commissione regionale per
l’artigianato in carica alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano a svolgere le proprie funzioni fino all’insediamento
delle nuove Commissioni, che deve avvenire entro il termine di
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.”; il successivo comma 3 prevede: “3. Dal computo dei due
mandati previsti dal comma 2 dell’articolo 15 della legge regionale 31 dicembre
1987, n. 67 , come modificato dall’articolo 15 della presente
legge, è comunque escluso il mandato in essere all’entrata in
vigore della presente legge.” ed il comma 4, del medesimo articolo
28, prevede che: “4. Le nuove Commissioni provinciali per
l’artigianato, costituite in deroga alle procedure previste dalla
legge regionale 22
luglio 1997, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni, cessano di
operare al momento dell’adozione da parte della Giunta regionale del
provvedimento di accreditamento di cui al comma 5. Dalla medesima data i
compiti e le funzioni attribuiti dalla presente legge alle Commissioni
provinciali per l’artigianato sono attribuiti alle Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, con esclusione delle
funzioni istruttorie di accertamento dei requisiti di impresa artigiana
previste dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 ,
come modificati dalla presente legge, che sono attribuite alle Agenzie per
le imprese artigiane in conformità a quanto previsto
dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e
dai relativi provvedimenti attuativi.”.
( 30) Comma così modificato
dall’articolo 15, comma 5, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
sostituito le parole “per cinque riunioni consecutive” con le
parole “per tre riunioni consecutive non giustificate”.
( 31) Articolo così
modificato dall’articolo 15, comma 6 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
soppresso le parole “su designazione dei soggetti aventi titolo ai
sensi del comma 1”, in precedenza articolo sostituito
dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 ,
già sostituito dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 6 dicembre
1996, n. 40 .
( 32) L’articolo 28, comma
4 e comma 5, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 prevede
la cessazione delle funzioni di cui al presente articolo stabilendo che:
“4. Le nuove Commissioni provinciali per l’artigianato,
costituite in deroga alle procedure previste dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
e successive modifiche ed integrazioni, cessano di operare al momento
dell’adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di
accreditamento di cui al comma 5. Dalla medesima data i compiti e le
funzioni attribuiti dalla presente legge alle Commissioni provinciali per
l’artigianato sono attribuiti alle Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con esclusione delle funzioni istruttorie di
accertamento dei requisiti di impresa artigiana previste dagli articoli 6,
7, 8, 9 e 11 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 ,
come modificati dalla presente legge, che sono attribuite alle Agenzie per
le imprese artigiane in conformità a quanto previsto
dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e
dai relativi provvedimenti attuativi.
5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale adotta un provvedimento per disciplinare
l’accreditamento, la vigilanza e l’esercizio delle
attività delle agenzie per le imprese artigiane previste
dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 ,
come introdotto dall’articolo 22 della presente legge.”.
( 46) Comma così modificato
dall’articolo 19, comma 5, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 che ha
aggiunto alla fine le parole “e continua ad esercitare le proprie
funzioni sino alla nomina della nuova Commissione che deve comunque
avvenire entro quarantacinque giorni dalla scadenza”.
( 47) Comma così sostituito
dall’articolo 19, comma 6, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 , in
precedenza modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 16 dicembre
1999, n. 51 .
( 48) Comma così sostituito
dall’articolo 19, comma 7, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 ;
inoltre l’articolo 28, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15
stabilisce che “2. Le Commissioni provinciali per l’artigianato
e la Commissione regionale per l’artigianato in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie
funzioni fino all’insediamento delle nuove Commissioni, che deve
avvenire entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.”.
( 54) Articolo così
sostituito dall’articolo 21, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 ,
in precedenza sostituito dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 6 dicembre
1996, n. 40 , già sostituito dall’articolo 3, della
legge regionale 2
dicembre 1991, n. 32 .
( 55) Titolo abrogato
dall’art. 4 della legge regionale 16 dicembre 1999, n. 51 .
( 56) Titolo ed articolo inseriti
dall’articolo 22, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 ;
inoltre l’articolo 28, comma 5, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 dispone
che “5. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della
presente legge la Giunta regionale adotta un provvedimento per disciplinare
l’accreditamento, la vigilanza e l’esercizio delle
attività delle agenzie per le imprese artigiane previste
dall’articolo 32 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 ,
come introdotto dall’articolo 22 della presente legge.”.
( 58) Articolo abrogato
dall’articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 , in
precedenza modificato dall’articolo 6, della legge regionale 3 ottobre 2003, n. 19
e dall’articolo 12, della legge regionale 6 dicembre 1996, n. 40 .
( 59) Titolo ed articolo inseriti
dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 ;
inoltre l’articolo 28, comma 6, della legge regionale 4 marzo 2010, n. 15 dispone
che “6. Per il perseguimento delle finalità previste
dall’articolo 33 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 ,
come introdotto dall’articolo 24 della presente legge, la Giunta
regionale, sentite le organizzazioni artigiane più rappresentative a
livello regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, individua le lavorazioni artigiane nel cui ambito
operano le imprese cui attribuire il riconoscimento di Eccellenza
artigiana.”.
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