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Contenuti: Provvedimento Consiglio Regionale 30 aprile 1987, n. 456 (BUR n. 31/1987)

Provvedimento Consiglio Regionale 30 aprile 1987, n. 456 (BUR n. 31/1987) [sommario] [RTF]

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (1)


Capo I
Presidenza provvisoria ed elezione dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 1 - Presidenza provvisoria
1. La Presidenza provvisoria, costituita a norma dell'articolo 10 dello statuto, provvede, durante la prima riunione del Consiglio, alle incombenze previste nello stesso articolo.
Articolo 2 - Elezione dell'Ufficio di Presidenza
1. L’elezione del Presidente e degli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza avviene a norma dell'articolo 10 dello statuto.
2. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, in caso di parità di voti, risultano eletti i più anziani di età.
3. In caso di elezioni suppletive si procede nel rispetto dei diritti delle minoranze con le modalità previste nel comma 1.

Capo II
Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza

Articolo 3 - Attribuzioni del Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne è l'oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti dall'articolo 11 dello statuto.
2. Stabilisce, altresì, l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della ricevibilità dei testi e impone l'osservanza del regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Sovraintende alle funzioni attribuite all’Ufficio di Presidenza e presiede la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. (2)
3. omissis (3)
4. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, dispone dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese di rappresentanza.
Articolo 4 - Sostituzione del Presidente
1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione alla carica, ha ottenuto il maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal vicepresidente più anziano di età. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del vicepresidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro vicepresidente.
Articolo 5 - Vicepresidenti
1. I vicepresidenti collaborano col Presidente ed esercitano le funzioni a essi dallo stesso delegate.
Articolo 6 - Consiglieri segretari
1. I consiglieri segretari, a turno sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e documenti; fanno l'appello nominale; tengono nota, quando occorre, dei singoli voti, vigilano sulla corrispondenza al vero dei resoconti consiliari; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio.
2. Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.
Articolo 7- Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza, convocato periodicamente e presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, oltre a quanto disposto dall'articolo 12 dello statuto, esercita le seguenti competenze:
a) predispone e delibera il progetto di bilancio preventivo del Consiglio e le eventuali sue variazione, nonché il conto consuntivo delle entrate e delle spese da presentare all'approvazione del Consiglio, e demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;
b) determina la misura del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri per l'esercizio del loro mandato, effettuandone la relativa liquidazione;
c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, annualmente stanziati, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
d) provvede, con apposito regolamento o con ordini di servizio, a tutti i servizi interni del Consiglio, ivi incluso il « servizio stampa»;
e) cura l'attività di informazione, di studio e l'organizzazione necessaria per favorire lo svolgimento delle funzioni del Consiglio e delle commissioni;
f) cura, per quanto di competenza del Consiglio regionale, attraverso un adeguato sistema di informazione, l'attuazione degli articoli 35 e 36 dello statuto;
g) coordina l'attività delle commissioni.
2. Ogni componente dell’Ufficio di Presidenza può fare iscrivere all’ordine del giorno della riunione argomenti di competenza dell’Ufficio medesimo.
3. Il segretario generale del Consiglio partecipa alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza, ne redige il processo verbale e ne cura la trasmissione a ciascun gruppo consiliare dell'elenco delle deliberazioni adottate, che tiene a disposizione dei consiglieri.
Art. 7 bis - Giunta per il regolamento. (4)
1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il regolamento. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso della seduta. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati dalla Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento è composta dal Presidente del Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi dalle opposizioni, eletti dal Consiglio con votazione segreta a mezzo schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di uno o più componenti o dell'intera Giunta per il regolamento, il Consiglio nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.
4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del regolamento nel corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio la decisione finale.
5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione consiliare competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente al Consiglio.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti unanimi può proporre al Consiglio modifiche ed integrazioni al regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il regolamento è sottoposta al Consiglio ed è approvata se ottiene il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Articolo 8 - Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. (5)
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai presidenti di gruppo designati ai sensi dell’articolo 10 o loro delegati e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile, per programmare lo svolgimento dei lavori del Consiglio. La Conferenza è convocata, inoltre, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di tre presidenti di gruppo, o di uno o più presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei componenti del Consiglio.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, il Presidente della Giunta regionale, o un assessore a ciò delegato, i membri dell’Ufficio di presidenza e i presidenti delle commissioni.
Articolo 8 bis - Programma e calendario dei lavori. (6)
1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione.
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il programma dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi, tenendo conto di eventuali dichiarazioni di esame con procedura d’urgenza.
3. Il programma contiene l’elenco degli argomenti che il Consiglio intende esaminare, con l’indicazione dell’ordine di priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione all’ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è formulata in modo da garantire tempi congrui per l’esame in rapporto al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
4. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori.
5. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle sedute consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti inseriti nel programma, con l’indicazione del tempo da dedicare in assemblea a ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al relativo rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita indicazione della data di inizio della trattazione, tenendo conto di eventuali dichiarazioni di esame con procedura d’urgenza.
6. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario è riservato alle proposte delle minoranze, tenuto conto della consistenza dei gruppi e delle proposte presentate.
7. Il programma ed il calendario sono approvati con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Qualora nella Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente del Consiglio.
8. Il programma ed il calendario divengono definitivi dopo la comunicazione ai consiglieri.
Articolo 8 ter - Modifiche al programma e al calendario dei lavori. (7)
1. Per l’esame e l’approvazione di eventuali proposte di modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta regionale o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, si applicano le procedure e le modalità previste per la loro approvazione.
2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne rendano impossibile la esecuzione, stabilendo, se del caso, le sedute supplementari necessarie per la loro trattazione.
Articolo 8 quater - Durata della discussione. (8)
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del calendario, determina il tempo complessivo, che, salvo diversa determinazione assunta all’unanimità dalla Conferenza, non può essere inferiore al tempo di cui al comma 7, per la trattazione dei progetti di legge e delle proposte di provvedimento in materia tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, individuando i tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, nonché per lo svolgimento di richiami al regolamento, e ripartendone il resto tra i gruppi.
2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per quattro decimi in misura eguale e per cinque decimi in misura proporzionale alla consistenza degli stessi. Il tempo restante è riservato agli interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale, comunicandolo prima dell’inizio della discussione. A ciascun intervento a titolo individuale è assegnato un tempo non superiore alla metà di quello assegnato al gruppo di minor consistenza.
3. Nella ripartizione dei tempi è comunque assegnato a ciascun gruppo un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti.
4. La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale maggioranza, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
5. La Conferenza, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio, può determinare, nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3, il tempo per la trattazione anche di progetti di legge e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Ciascun presidente di gruppo consiliare può chiedere, per non più di una volta nel corso della legislatura, per un provvedimento ritenuto di particolare rilievo, tra quelli di cui al comma 5, che non si provveda alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva ripartizione tra i gruppi, a norma del presente articolo. Il Presidente del Consiglio è tenuto a concedere tale deroga.
7. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1, 5 e 6, dopo trenta ore di lavoro d’aula dall’inizio della trattazione di un argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza dei presidenti di gruppo determina, a norma del presente articolo, il tempo complessivo per la conclusione dell’argomento, tenendo conto anche del numero degli emendamenti presentati e ammessi. Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
8. Nella determinazione del tempo di cui al comma 7, è comunque garantita ai primi firmatari, per non più di due ore complessive, l’illustrazione degli emendamenti presentati, ammessi e non ancora esaminati, ai sensi dell’articolo 52, comma 2. Tale tempo è ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere restano da illustrare; in tale caso la seduta del Consiglio regionale non può durare più di dieci ore nell’arco della stessa giornata.
9. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ai sensi dell’articolo 59, comma 3, il tempo complessivo fissato per la trattazione dell’argomento è rideterminato e ripartito osservando i criteri di cui al presente articolo.

Capo III
Gruppi consiliari

Articolo 9 - Composizione dei gruppi
1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta della legislatura, o, nel caso di surrogazione, entro la successiva seduta consiliare, ogni consigliere comunica, per iscritto, all'Ufficio di Presidenza a quale gruppo intende appartenere.
3. Ciascun gruppo é costituito da almeno cinque consiglieri fatto salvo quanto previsto al comma 3 bis. (9)
3 bis. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione elettorale regionale. Qualora in corso di legislatura uno o più degli unici eletti abbandoni il gruppo, quest’ultimo può continuare ad esistere con i consiglieri rimasti. Tale disposizione si applica anche al gruppo già costituito da cinque o più consiglieri se unici eletti. (10)
3 ter. omissis (11) .
4. Il consigliere, che nel corso della legislatura intenda aderire ad un altro gruppo che ne sia consenziente, lo comunica immediatamente, per iscritto, all'Ufficio di Presidenza.
5. I consiglieri che non comunicano tempestivamente a quale gruppo intendono appartenere o aderire e quelli che non possono costituire gruppo, per mancanza del numero minimo previsto, costituiscono un unico gruppo misto.
6. Qualora il gruppo misto non sia composto da almeno tre consiglieri, i benefici di cui all’articolo 11 spettano in misura ridotta secondo criteri all'uopo stabiliti dalla legge regionale. (12)
Articolo 10 - Presidenti dei gruppi
1. Entro otto giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo comunica per iscritto all’Ufficio di Presidenza il presidente di gruppo designato e il suo sostituto. Ciascun gruppo comunica, tempestivamente, per iscritto gli eventuali successivi mutamenti.
Articolo 11 - Spese per il funzionamento dei gruppi
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 9, comma 6, il Consiglio, tramite l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari - avuto riguardo alla loro consistenza numerica - il personale e i mezzi necessari per il loro funzionamento secondo quanto previsto dall'articolo 20 dello statuto e dalla legge regionale.

Capo IV
Giunta delle elezioni e verifica dei poteri

Articolo 12 - Nomina e attribuzioni della giunta delle elezioni
1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta e dopo la costituzione dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell'articolo 14 dello statuto nomina la giunta delle elezioni, composta dal Presidente del Consiglio che la presiede e da dieci consiglieri.
2. La giunta delle elezioni riferisce all'assemblea sulla condizione di ciascun consigliere eletto in relazione alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopravvenute nel corso del mandato, formulando proposte in ordine alla convalida, all'annullamento o alla decadenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in materia.
3. La giunta sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve l'esibizione di documenti relativi all'oggetto della sua verifica.
Articolo 13 - Procedimento per la convalida
1. Se nei confronti di un consigliere regionale si configura qualcuna delle cause di ineleggibilità previste dalla legge, la giunta delle elezioni gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni. Trascorso tale termine, la giunta fissa la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere con almeno cinque giorni di preavviso.
2. Il consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da un difensore.
3. La giunta delle elezioni, nel termine di quarantacinque giorni dalla sua nomina o dalla surrogazione, qualora si debba procedere alla convalida dell'elezione di consiglieri subentrati nei seggi resisi vacanti, conclude i propri lavori proponendo la convalida o l'annullamento dell'elezione dei singoli consiglieri all'assemblea, che nell'ulteriore termine di quarantacinque giorni delibera a norma dell'articolo 17 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, all'interessato.
Articolo 14 - Procedimento per la decadenza
1. Se nei confronti di un consigliere si configura qualcuna delle cause di ineleggibilità sopravvenute o qualcuna delle cause di incompatibilità, la giunta delle elezioni - d'ufficio o su istanza di qualsiasi elettore - gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare deduzioni scritte o a eliminare la causa contestata nel termine di dieci giorni.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, l'assemblea, su motivata relazione della giunta delle elezioni, delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa contestata, invita il consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la carica che intende conservare.
3. Qualora il consigliere non vi provveda entro l'ulteriore termine di dieci giorni l'assemblea nel termine di quarantacinque giorni dalla contestazione lo dichiara decaduto, a norma dell'articolo 7, sesto comma, della legge 23 aprile 1981, n. 154.
4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque giorni, all'interessato.

Capo V
Commissione per lo statuto e per il regolamento del consiglio (13)

Articolo 15 - Composizione della commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio
1. La commissione per lo statuto e il regolamento del Consiglio è composta da almeno quindici consiglieri, in modo da garantire la rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio definisce il numero dei componenti della commissione e, sulla base della consistenza dei gruppi consiliari esistenti alla data dell’individuazione del numero medesimo, la sua ripartizione.
3. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente del Consiglio regionale su designazione dei gruppi consiliari.
4. La commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente, due Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie. L’elezione avviene a scrutinio segreto, con un'unica votazione.
5. Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l’Ufficio di Presidenza della commissione.(14)
Articolo 15 bis – Competenze della commissione
1. La commissione:
a) esamina e formula le proposte di statuto e di revisione dello stesso e le sottopone al Consiglio;
b) propone al Consiglio le modificazioni e le integrazioni al regolamento che ritiene opportune e istruisce quelle presentate dai consiglieri regionali;(15)
b bis) esamina in sede referente i progetti di legge di diretta attuazione dello statuto relativi al funzionamento degli organi istituzionali. (16)
Articolo 15 ter – Convocazione e legalità delle sedute della commissione
1. L’Ufficio di presidenza della commissione programma i lavori e fissa l’ordine del giorno delle sedute. Il Presidente convoca e presiede la commissione; in caso di sua assenza o impedimento la commissione è presieduta da un Vicepresidente. La commissione è convocata almeno con tre giorni di preavviso.
2. Salvo autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, la commissione non può riunirsi negli stessi giorni in cui vi è seduta del Consiglio.
3. La commissione si riunisce presso la sede del Consiglio regionale o in altre sedi del territorio regionale.
4. La commissione può dividersi in gruppi di lavoro, riservando la definitiva deliberazione alla commissione plenaria.
5. Per la legalità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Qualora nella votazione si verifichi una situazione di parità, prevale il voto del Presidente.
7. La discussione di argomenti che non sono iscritti all’ordine del giorno dei lavori della commissione è decisa a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri presenti.
8. Ciascun consigliere può trasmettere alla commissione emendamenti o articoli aggiuntivi alle proposte di statuto e di regolamento del Consiglio regionale e alle proposte di revisione degli stessi e chiedere di poterli illustrare.
9. Per la discussione in Consiglio delle decisioni assunte dalla commissione e sottoposte all’assemblea, la commissione medesima nomina un relatore. È facoltà delle eventuali minoranze presentare proprie relazioni.(17)
Articolo 15 quater – Indagini conoscitive, consultazioni, audizioni
1. Al fine di garantire il più ampio contributo della società veneta ai lavori della commissione, la stessa procede alle consultazioni dirette di cui all’articolo 22, primo comma, dello Statuto e può disporre le indagini conoscitive di cui al terzo comma del medesimo articolo.
2. L’Ufficio di presidenza della commissione può disporre audizioni su propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei componenti della commissione.(18)
Articolo 15 quinquies – Processo verbale e resoconto
1. Delle sedute della commissione si redige il processo verbale, che viene approvato nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun consigliere, è redatto dal responsabile della segreteria della commissione e sottoscritto dal Presidente.
3. La segreteria della commissione cura, altresì, la stesura del resoconto.(19)
Articolo 15 sexies – Personale
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio individua l’organico e le funzioni della segreteria della commissione e stabilisce quali funzionari del Consiglio regionale, oltre a quelli della segreteria di commissione, assistono, di norma, alle sedute.
2. La commissione può, altresì, avvalersi della collaborazione di esperti, a norma dell’articolo 21, terzo comma, dello statuto. Gli esperti possono presenziare, se richiesti dall’Ufficio di Presidenza della commissione, alle sedute della commissione.(20)

Capo VI
Commissioni permanenti

Articolo 16 - Composizione delle Commissioni
1. Ogni gruppo consiliare è presente o rappresentato in tutte le commissioni di cui all'articolo 18; subito dopo la costituzione il gruppo designa i propri rappresentanti nelle commissioni. Delle designazioni è data immediata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.
2. Ciascun consigliere è assegnato ad almeno una commissione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. Il Presidente del Consiglio regionale, il Presidente della Giunta regionale e gli altri componenti della Giunta regionale non possono far parte delle commissioni.
3. Ogni gruppo sostituisce i propri consiglieri che ricoprono le cariche di cui al comma 2 con altri consiglieri del proprio gruppo.
4. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la sussistenza degli impedimenti derivanti dalle cariche di cui al comma 2, il gruppo può essere rappresentato anche con consiglieri appartenenti ad altro gruppo.
5. I gruppi composti con un numero di consiglieri inferiore al numero delle Commissioni, ove non si avvalgano della facoltà prevista al comma 4, possono partecipare ai lavori delle commissioni nelle quali non sono presenti, con un proprio consigliere con diritto di parola e di voto, ovvero delegare per gli stessi effetti un consigliere componente la Commissione.
6. A richiesta del gruppo ogni consigliere può essere assegnato ad una seconda commissione; l'assenza alle sedute di tale commissione non comporta applicazione della trattenuta di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 , successive modifiche e integrazioni né di quella prevista all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 . (21)
7. Ogni gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Ogni consigliere esprime i voti a lui attribuiti nella designazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 6.
8. Il consigliere che per giustificati motivi non interviene ad una seduta della propria commissione può delegare a sostituirlo anche nell'espressione dei voti a lui attribuiti ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 6 un consigliere del suo o di altro gruppo anche se appartenente ad un'altra commissione. Nessun consigliere può ricevere più di una delega". (22)
Articolo 17 - Costituzione delle Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni previste dall'articolo 16 commi 1, 3, 4 e 6, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, determina il numero dei componenti delle commissioni, nomina i componenti delle singole commissioni e convoca ciascuna commissione permanente per procedere all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario. La medesima procedura è adottata per eventuali successive variazioni richieste dai singoli gruppi consiliari.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto, mediante distinte votazioni. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 20, comma 8. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad un gruppo di minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di maggioranza. (23)
3. A decorrere dalla sesta legislatura si procede, a metà legislatura, al rinnovo delle commissioni permanenti. I componenti possono essere confermati. (24)
Articolo 18 - Competenza delle commissioni (25)
1. Le commissioni permanenti sono sette. Esse hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:
1a Programmazione - Bilancio - Enti locali - Affari istituzionali e generali - Controlli - Personale;
2a Urbanistica - Edilizia abitativa - Viabilità - Trasporti - Tranvie e linee automobilistiche - Navigazione - Porti - aeroporti - Parchi;
3a Lavoro - Industria - Artigianato - Commercio - Cave e torbiere - Acque minerali e termali;
4a Agricoltura - Foreste - Caccia e pesca - Bonifica - Economia montana;
5a Sicurezza sociale - Igiene - Sanità - Assistenza;
6a Istruzione e assistenza scolastica - Attività culturali - Problemi della ricerca scientifica - Sport - Turismo;
7a Ecologia - Tutela dell'ambiente - Difesa del suolo - Lavori pubblici - Acquedotti.
2. Le commissioni possono dividersi in gruppi di lavoro relativamente a determinati settori o problemi, riservata la definitiva deliberazione alla commissione plenaria. (26)
Articolo 19 - Convocazione e legalità delle sedute.
1. La Presidenza della commissione programma i lavori e fissa l'ordine del giorno delle sedute in modo da assicurare comunque l’esame degli argomenti indicati nel programma e nel calendario del Consiglio regionale. Il Presidente convoca e presiede la commissione. (27)
2. La commissione, su autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale, può riunirsi fuori della propria sede, quando ciò sia ritenuto necessario od opportuno, per lo svolgimento:
a) delle consultazioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e dalle leggi regionali sulla partecipazione;
b) dalle indagini conoscitive previste dall'articolo 22, terzo comma dello Statuto.
3. La convocazione della commissione può essere chiesta anche da un quarto dei Commissari. Se il Presidente non vi provvede, la convocazione é fatta dal Presidente del Consiglio entro un termine massimo di tre giorni. Salvo casi di particolare urgenza, la convocazione della commissione deve avvenire con tre giorni di preavviso.
4. Salvo autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la commissione non può riunirsi negli stessi giorni nei quali vi é seduta del Consiglio. Per esigenze di coordinamento col lavoro di altre commissioni o del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza può revocare le convocazioni già disposte.
5. Per la legalità delle sedute della commissione é richiesta la presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla metà dei propri componenti e corrispondente alla metà dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui all'articolo 16 commi 1, 3, 4 e 6. In seconda convocazione é sufficiente la presenza di un numero di consiglieri corrispondenti alla metà dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui all'articolo 16 commi 1, 3, 4 e 6. Dal conteggio per la verifica del numero legale sono esclusi i consiglieri che partecipano alle sedute ai sensi dell'articolo 16 comma 5.
6. La seconda convocazione ha luogo a distanza di un'ora dalla prima convocazione.
7. Nell'ordine del giorno della seduta é prevista la trattazione delle interrogazioni assegnate alla commissione, in base a quanto disposto dall'articolo 76.
8. La Presidenza del Consiglio assegna ad ogni commissione, nei limiti previsti dalla tabella di cui all'articolo 89, comma 2, le unità di personale all'uopo necessarie. (28)
Articolo 20 - Esame in sede referente, conflitti di competenza, riunioni congiunte, esame abbinato e decisioni della commissione
1. I progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e in generale ogni oggetto su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, sono assegnati dal Presidente del Consiglio alla commissione competente o con competenza prevalente o alle commissioni da lui ritenute ugualmente competenti.
2. In quest'ultimo caso le commissioni si riuniscono in seduta congiunta e la presidenza viene assunta alternativamente dai Presidenti delle commissioni.
3. Se una commissione ritiene che un oggetto assegnato al suo esame non rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua competenza un oggetto assegnato in sede referente all'esame di altra commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del Consiglio.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra commissioni é risolto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
5. Se all'esame di una commissione si trovano contemporaneamente proposte di legge, a giudizio della stessa, analoghe o vertenti su oggetto medesimo o in concorso con disegni di legge su identico oggetto, l'esame deve essere abbinato. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto é già stata chiusa la discussione generale. Dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati, la commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
6. La discussione in sede referente é introdotta dal Presidente della commissione o da un Commissario.
7. A maggioranza di voti e per alzata di mano sono decisi gli incidenti procedurali o, previa discussione, i casi e le modalità per ammettere la consultazione di persone, enti ed associazioni.
8. Le decisioni della commissione sono adottate con la maggioranza dei voti rappresentati, ai sensi dell'articolo 16, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dai consiglieri presenti.
9. omissis (29)
Articolo 20 bis - Nomina dei relatori. (30)
1. Per ogni progetto di legge, al termine dei lavori, la commissione, o le commissioni congiuntamente, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo 20, designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono in Consiglio.
2. Per i progetti di legge presentati dalla Giunta o da consiglieri della maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il correlatore dalla minoranza, individuato, in caso di voto non unanime, tra coloro che non hanno espresso voto favorevole. Per i progetti di legge presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Per i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di volta in volta un relatore e, ove richiesto, un correlatore.
3. Per i progetti di regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e per gli altri argomenti su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, la commissione, o le commissioni congiuntamente, designano, al termine dei lavori, un relatore e, ove richiesto, un correlatore.
Articolo 20 ter - Esame in sede redigente. (31)
1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di deferire alla competente commissione permanente l’approvazione, entro un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge o di regolamento, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa dichiarazione sui singoli articoli nonché l'approvazione finale con dichiarazioni di voto. Al Consiglio è preclusa la possibilità di presentare emendamenti o articoli aggiuntivi.
2. Il Consiglio procede alla deliberazione di cui al comma 1 su richiesta della competente commissione permanente, presentata prima di iniziare l'esame dell'articolato, salvo che si opponga almeno un quinto dei componenti del Consiglio.
3. Il Consiglio può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito ordine del giorno, criteri informatori per la formulazione del testo degli articoli.
4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione competente, il Presidente del Consiglio sospende l'esame redigente e dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto dei componenti del Consiglio richiede che il progetto di legge o di regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.
5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del procedimento in sede referente in quanto compatibili.
6. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.
Articolo 21 - Consultazioni
1. Le commissioni, qualora lo ritengano utile, procedono alle consultazioni di cui all'articolo 22 dello statuto.
2. Le commissioni possono sentire i cittadini, le associazioni e gli enti che facciano pervenire al Consiglio osservazioni e proposte, prima che, terminata la discussione generale, sia iniziato l'esame dei singoli articoli di una proposta di legge o di regolamento.
3. L'audizione è obbligatoria:
a) quando lo richieda almeno un quarto dei componenti, secondo quanto previsto dall’ultimo comma dell'articolo 36 dello statuto;
b) nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 35 dello statuto.
Articolo 22 - Richiesta di pareri obbligatori alla prima commissione
1. Ciascuna commissione ha l'obbligo di acquisire il parere della prima commissione ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese, sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le modificazioni che allo stesso si intendessero apportare. Tale parere è dato per iscritto.
2. Qualora entro venti giorni dalla comunicazione, od otto nei casi di urgenza, la prima commissione non abbia risposto, si intende che non abbia trovato nulla da eccepire. Questi termini possono essere prorogati dal Presidente del Consiglio per giustificato motivo e comunque per un periodo di tempo non superiore a quello iniziale.
Articolo 23 - Esame del bilancio e delle leggi finanziarie
1. I progetti di bilancio e di leggi finanziarie della Regione sono sottoposti all'esame delle commissioni permanenti che riferiscono, entro trenta giorni dall'assegnazione, alla prima commissione nelle materie di loro competenza.
2. Entro i successivi trenta giorni la prima commissione presenta la relazione al Consiglio.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, i progetti di bilancio e di leggi finanziarie sono iscritti all’ordine del giorno della prima seduta del Consiglio regionale e discussi nel testo presentato.
Articolo 24 - Termini per le relazioni e la discussione in aula (32)
1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e in generale ogni oggetto su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso previsto nell'articolo 23, sono presentate all’assemblea entro il termine previsto dal calendario.
2. Qualora le commissioni non abbiano concluso il procedimento istruttorio nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo punto dell’ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito; l’Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato alla commissione.
3. Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto, secondo quanto disposto dall'articolo 41, terzo comma, dello statuto, è iscritto di diritto all’ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Il Consiglio, con il consenso del primo firmatario, può deliberare il rinvio in commissione, assegnando un termine ulteriore.
Articolo 25 - Distribuzione del testo licenziato dalla commissione e della relazione ai consiglieri
1. Il testo licenziato dalla commissione in sede referente con l'attestazione dell'esito della votazione in tale sede conseguita è distribuito ai consiglieri, unitamente alla relazione, almeno cinque giorni prima della seduta consiliare. Eventuali diverse decisioni del Consiglio non possono comunque ridurre il termine a meno di due giorni.
Articolo 26 - Esame in sede consultiva, riunioni congiunte con la commissione competente per il merito e termini per i pareri
1. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che su un oggetto assegnato a una commissione sia espresso il parere di un'altra commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di quest'ultima.
2. Se una commissione, su un oggetto a essa assegnato, ritiene utile acquisire il parere di un'altra commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, può provocarlo prima di deliberare in merito, informandone il Presidente del Consiglio.
3. Se una commissione ritiene utile esprimere un parere su un oggetto assegnato ad altra commissione, ne fa domanda al Presidente del Consiglio che decide in merito.
4. La commissione consultata e la commissione competente per il merito possono effettuare, d'intesa fra loro, riunioni congiunte. La commissione consultata può partecipare alle consultazioni, alle indagini conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla commissione referente.
5. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nel termine di quindici giorni per i progetti di legge o di regolamento e di sette giorni per ogni altro oggetto. La commissione consultata può stabilire che il parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è destinato.
6. La commissione competente per il merito può ridurre, per i motivi di urgenza, il termine, o prorogarlo per giustificati motivi, nel rispetto dei termini fissati dall'articolo 24 per la presentazione della relazione all'assemblea.
7. Il parere espresso è allegato alla relazione alla assemblea, o menzionato nell'ipotesi che sia stato illustrato oralmente.
Articolo 27 - Attività delle commissioni
1. Le commissioni nelle materie di loro competenza si procurano informazioni, atti e documenti e convocano i funzionari dirigenti della Regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti, secondo quanto previsto dall'articolo 23 dello statuto.
2. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di partecipare, anche con l'assistenza di esperti, ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
3. Alle sedute delle commissioni, oltre ai funzionari della segreteria, assistono di norma i funzionari del dipartimento dei servizi legislativi.
4. La Giunta regionale può, altresì, chiedere che le commissioni siano convocate per dar loro comunicazioni, e gli assessori possono sempre chiedere di essere sentiti.
5. La commissione può, altresì avvalersi della collaborazione di esperti, a norma dell'articolo 21, terzo comma, dello statuto. Gli esperti possono presenziare, se richiesti, alle sedute delle commissioni consiliari, con esclusione per la partecipazione alle sedute delle commissioni di inchiesta e alle sedute segrete di tutte le commissioni.
6. La commissione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri, quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, debbano rimanere segreti.
Articolo 28 - Primo firmatario della proposta di legge
1. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della commissione incaricata di esaminarla, questi è invitato a partecipare ai relativi lavori.
2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti o articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesto, di poterli illustrare.
3. Le commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle loro relazioni.
Articolo 29 - Pubblicità dei lavori
1. Al fine di consentire la più ampia partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione, garantita dallo statuto, i presidenti delle commissioni permanenti sono tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio il calendario mensile dei lavori di ogni commissione, nonché i processi verbali delle sedute e i resoconti sommari.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede a inviare copia dei suddetti documenti alla Giunta regionale, ai presidenti dei gruppi consiliari, ai singoli consiglieri e cura, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 - lettera f), che venga data adeguata pubblicità ai lavori delle commissioni.
Articolo 30 - Processo verbale e resoconto sommario
1. Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale, che viene approvato nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun consigliere, è redatto dal responsabile del servizio di segreteria della commissione e sottoscritto dal presidente e dal consigliere segretario.
3. Della seduta è, altresì, redatto a cura della segreteria della commissione un resoconto sommario.
4. Le commissioni speciali, istituite a norma degli articoli 21 e 24 dello statuto, regolano i propri lavori secondo le modalità previste dal presente capo.

Capo VII
Sedute del Consiglio

Articolo 31 - Convocazione del Consiglio e ordine del giorno delle sedute
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dello statuto.
2. Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta o da un quarto dei consiglieri e il Presidente non vi provveda, scaduti i termini previsti dall'articolo 13 dello statuto, la convocazione è perentoriamente disposta, entro cinque giorni, dal vicepresidente anziano e, in caso di sua inadempienza o assenza dall'altro vicepresidente.
3. Il Presidente del Consiglio pone all’ordine del giorno delle sedute consiliari, dopo gli argomenti iscritti ai sensi dell'articolo 41, terzo comma, dello statuto, tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la fase istruttoria, nel rispetto del programma e del calendario approvati dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. (33)
4. Il Consiglio in corso di seduta, può deliberare di proseguire i lavori oltre la mezzanotte. Sulla richiesta di proseguimento possono parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di cinque minuti.
5. omissis (34)
6. omissis (35)
7. Il Consiglio, di norma, tratta tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno. Può, altresì, deliberare di aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino a esaurimento dell’ordine del giorno.
8. Il Presidente della Giunta e gli assessori possono fare esclusivamente all'inizio e al termine di ogni seduta, comunicazioni al Consiglio su argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Tali comunicazioni non possono superare i venti minuti. E' fatta salva la facoltà di distribuire ai consiglieri testi scritti, che la Presidenza può disporre che siano pubblicati in allegato ai resoconti consiliari. Qualora vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni si provvede alla relativa iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diverso avviso dell'assemblea. La discussione può chiudersi con una risoluzione.
Articolo 32 - Sedute pubbliche e segrete
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando vi sia la richiesta del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, o di almeno dieci consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti persone.
Articolo 33 - Apertura e chiusura della seduta
1. Il Presidente apre la seduta; la chiude annunciando il giorno e l'ora della seduta seguente o l'eventuale convocazione a domicilio.
2. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale.
Articolo 34 - Comunicazioni del Presidente all'inizio della seduta
1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:
a) comunica le domande di congedo;
b) comunica all'assemblea messaggi e lettere pervenute di rilevante importanza e annuncia le risposte della Giunta regionale alle interrogazioni con risposta scritta;
c) comunica l'invio dei progetti di legge alle commissioni consiliari permanenti, i rinvii da parte del Governo di leggi regionali per il riesame del Consiglio, i rinvii di atti amministrativi della Regione, le eventuali impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi e i regolamenti dello Stato e leggi di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi della Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;
d) annuncia le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni pervenute alla Presidenza.
Articolo 35 - Congedi (36)
1. Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alla seduta se non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i seguenti motivi:
a) per malattia;
b) per missione per conto della Regione;
c) per grave e motivato impedimento.
3. Si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato dal Presidente stesso all'inizio della seduta.
4. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.
5. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei casi più gravi, può richiedere all'assemblea che i nomi degli assenti vengano pubblicati nel Bollettino ufficiale.
6. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni permanenti, intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.
Articolo 36 - Posti riservati in aula
1. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati al Presidente del Consiglio regionale, agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, al Presidente della Giunta regionale e agli assessori.
Articolo 37 - Diritto di parola
1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
Articolo 38 - Richiami all’ordine e censure ai consiglieri
1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo contegno la libertà della discussione e l’ordine della seduta, il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
2. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni: se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente, questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano, senza discussione.
3. Dopo il secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, o qualora un consigliere provochi tumulti o disordini, o trascenda a vie di fatto, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura comporta, oltre all'esclusione immediata dall'aula l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle commissioni per un termine da due a cinque giorni.
4. Udite le spiegazioni del consigliere, la proposta del Presidente viene messa ai voti senza discussione, per alzata di mano.
5. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente a lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai consiglieri segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.
6. Ove il consigliere censurato tenti di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata.
7. Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito della sede del Consiglio, ma fuori dell'aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre all'assemblea le sanzioni di cui al comma 3.
Articolo 39 - Tumulto in aula
1. Qualora sorga tumulto in aula e nonostante il richiamo del Presidente il tumulto continui, il Presidente sospende la seduta o secondo l'opportunità, la scioglie.
2. In quest'ultimo caso, salvo diversa disposizione del Presidente, il Consiglio s'intende convocato per il primo giorno non festivo.
Articolo 40 - Poteri di polizia
1. I poteri di polizia del Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono esercitati a suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nell'ambito della sede del Consiglio se non per ordine del Presidente.
3. Essa non può entrare nell'aula, se non dopo che sia stata sospesa o sciolta la seduta e sempre dietro richiesta del Presidente.
Articolo 41 - Ammissione del pubblico
1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può introdursi nella sede ove siedono i consiglieri.
2. Il pubblico può assistere alle sedute; qualora lo ritenga opportuno, l'Ufficio di Presidenza può disciplinare l'ammissione del pubblico mediante apposito invito. Le persone ammesse nei settori appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di disapprovazione.
3. I commessi sono incaricati di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di provvedere, su ordine del Presidente, all'allontanamento di chiunque abbia turbato l'ordine.
4. Il Presidente, nel caso di disordini, può altresì ordinare lo sgombero della tribuna.
Articolo 42 - Denuncia per oltraggio
1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare l'autore all'autorità giudiziaria competente.
Articolo 43 - Processo verbale e resoconti
1. Salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, di ogni seduta del Consiglio si redige, a cura dei competenti uffici consiliari, il processo verbale.
2. Il processo verbale, che attesta soltanto la formazione delle deliberazioni e degli atti del Consiglio, si intende approvato se, all'inizio della seduta successiva alla distribuzione del testo, nessuno chiede di fare osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola, se non a chi intenda proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale. L'intervento non può superare i tre minuti. (37)
4. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal Presidente e da uno dei consiglieri segretari, ed è raccolto e conservato nell'archivio del Consiglio. Qualora, in sede di approvazione, siano state apportate rettifiche al processo verbale, ai consiglieri è distribuito il nuovo testo approvato.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dai consiglieri segretari, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 1.
6. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare che non vi sia processo verbale della seduta segreta.
7. Di ogni seduta pubblica è, altresì, redatto il resoconto integrale consistente nella trascrizione di tutti gli atti e interventi, effettuata con l'ausilio della registrazione su supporto magnetico o di altre metodiche. I resoconti vengono stampati e pubblicizzati a cura dell’Ufficio di Presidenza.

Capo VIII
Iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi

Articolo 44 - Presentazione, assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle proposte di provvedimento amministrativo
1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita mediante la presentazione alla Presidenza del Consiglio regionale di progetti, redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri contenuto e finalità.
2. I commi contenuti in uno stesso articolo vanno contrassegnati con i numeri cardinali seguiti dal punto. Il comma unico di un articolo va contrassegnato con il numero cardinale «1».
3. Sono disegni di legge i progetti presentati dalla Giunta regionale; sono proposte di legge tutti gli altri progetti.
4. L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi consiliari si esercita mediante presentazione alla Presidenza del Consiglio regionale di proposte corredate da motivazione.
5. I progetti di legge o di regolamento sono annunciati al Consiglio comunicando ai sensi del comma 7, se già intervenuta, anche l'assegnazione alla commissione competente, di norma, nella seduta successiva alla presentazione o al termine della eventuale seduta in corso di svolgimento al momento della presentazione.
6. Il Presidente, dopo averne verificata la ricevibilità, assegna i progetti di legge o di regolamento e le proposte di provvedimento amministrativo alla commissione competente, secondo quanto previsto dall'articolo 20. Ne dispone, quindi, la trasmissione alla stessa e, relativamente ai progetti di legge o di regolamento, la contestuale distribuzione del testo, con l'indicazione dell'assegnazione, a tutti i consiglieri.
7. Dell'avvenuta assegnazione dei progetti di legge o di regolamento è data comunicazione al Consiglio nella seduta successiva o al termine della eventuale seduta in corso di svolgimento al momento dell'assegnazione.
Articolo 45- Procedura d'urgenza (38)
(vedi articolo 90, comma 1 - lettera b)
Articolo 46 - Ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare
1. Sull'ammissibilità di una proposta di legge di iniziativa popolare decide il Consiglio per alzata di mano, su relazione dell’Ufficio di Presidenza, sentito un oratore per gruppo consiliare e per non più di dieci minuti. (39)
Articolo 47 - Preclusione per i progetti respinti
1. Un progetto respinto dal Consiglio non può essere ripresentato, nell'ambito della stessa legislatura, se non dopo un anno dalla precedente votazione, ove non venga riproposto con modifiche sostanziali.

Capo IX
Discussione

Articolo 48 - Divieto di trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno
1. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti non iscritti all’ordine del giorno. (40)
Articolo 49 - Iscrizione a parlare
1. L'esame dei progetti di legge ha inizio con la discussione generale.
2. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si iscrivono a parlare di norma entro il termine fissato dalla Presidenza, tramite i rispettivi gruppi. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la parola. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente prima dell’inizio della seduta, per il tempo loro assegnato ai sensi dell’articolo 8 quater. (41)
3. Il Presidente dà la parola secondo l’ordine di presentazione delle domande, salva l'opportunità di alternare per quanto possibile gli oratori favorevoli e quelli contrari, previa comunicazione ai consiglieri.
4. I consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno decadono dal diritto di parola.
5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello stesso argomento, tranne che per richiami al regolamento, per interventi sull’ordine dei lavori, per proporre questioni di carattere pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale. (42)
6. In quest'ultimo caso la parola viene data alla fine dell'argomento e comunque prima della fine della seduta.
Articolo 50 - Fatto personale
1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale: il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque discuterli.
4. In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da precedenti giunte, i consiglieri che di esse abbiano fatto parte hanno il diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.
5. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente del Consiglio di nominare una commissione di inchiesta, la quale indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla commissione il Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.
Articolo 51 - Questione pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti formali e procedurali, o la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte anche da un solo consigliere prima o nel corso della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di cinque minuti. (43)
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione, che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata risolta.
3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio decide per alzata di mano. (44)
Articolo 52 - Durata degli interventi (45)
1. Salvo quanto disposto dall’articolo 8 quater, la durata di ciascun intervento non può superare i dieci minuti. In ogni caso, al relatore, al correlatore e al primo oratore per ciascun gruppo sono attribuiti venti minuti.
2. I singoli interventi su articoli ed emendamenti non possono superare rispettivamente i dieci ed i cinque minuti.
3. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non più di cinque minuti ad un consigliere per gruppo.
4. Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassuma oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.
5. Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita l'oratore a concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.
6. Il Presidente interdice, altresì, la parola all’oratore che, richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.
Articolo 53 - Divieto di interruzione e rinvio ad altra seduta dei discorsi
1. Nessun discorso può essere rimandato per la sua continuazione ad altra seduta.
Articolo 54 - Richiami al regolamento e all’ordine dei lavori. (46)
1. I richiami riguardanti il regolamento e gli interventi riguardanti l’ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.
2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno.
3. Il Consiglio decide per alzata di mano.
Articolo 55 - Presentazione e votazione di ordini del giorno (47)
1. Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere presentati per iscritto ordini del giorno che servano di istruzione alla Giunta in relazione alla legge in esame ovvero che servano d’istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per ulteriore esame. Gli ordini del giorno possono essere svolti nel corso della discussione generale.
2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del proponente.
3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione, dopo l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della dichiarazione di voto prevista dall'articolo 64. Su ciascun ordine del giorno è consentita una dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere per gruppo.
4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data lettura dell’ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene opportuno consultare l’Assemblea, questa decide per votazione palese, sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.
5.L’ordine del giorno originario ha la precedenza su tutti gli altri ordini del giorno, salvo che questi ultimi non siano pregiudiziali.
Articolo 56 - Chiusura della discussione generale
1. La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi siano più iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai relatori, ai presentatori, al Presidente della Giunta e agli assessori competenti nel tempo massimo di dieci minuti. (48)
Articolo 57 - Passaggio all'esame degli articoli
1. Se non vi è opposizione al passaggio degli articoli, si passa alla votazione dei singoli articoli. In caso di opposizione, il Consiglio decide per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro, ciascuno per un tempo non superiore a cinque minuti.
Articolo 58 - Presentazione di emendamenti
omissis (49)
Articolo 59 - Termini per la presentazione degli emendamenti (50)
1. Gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni. Ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello dell’inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso.
2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione competente, alla Giunta regionale ed ai consiglieri.
3. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento della votazione dell’articolo al quale sono riferiti.
4. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli emendamenti di cui al comma 3 entro il termine stabilito dal Presidente.
5. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare, fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale ed accettate dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai voti solo la proposta riformulata.
6. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.
7. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla commissione competente per materia. Su di essi la Presidenza della commissione, integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio.
Articolo 60 - Emendamenti comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata
1. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata, sono trasmessi, appena presentati, anche alla prima commissione perché siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie, prima del passaggio agli articoli. La commissione può relazionare anche oralmente nel corso della seduta, che può essere sospesa per consentire la formulazione del parere.
Articolo 61 - Ordine di votazione degli emendamenti
1. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; aggiuntivi; testo del progetto.
2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.
2 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che più si allontana dal testo originario e un determinato numero di emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto degli emendamenti. (51)
2 ter. Il Presidente può consultare l’Assemblea, che decide senza discussione. (52)
2 quater. Il Presidente può modificare l’ordine delle votazioni qualora lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza delle votazioni stesse. (53)
Articolo 62 - Ritiro di emendamenti
1. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio da altri.
2. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo non eccedente i due minuti. (54)
3. Avvalendosi di emendamenti non si possono porre questioni pregiudiziali o sospensive, né modificare l’ordine dei lavori.
Articolo 63 - Diniego di accettazione di emendamenti (55)
1. Il Presidente ha la facoltà di negare l’accettazione e lo svolgimento di emendamenti:
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello stesso procedimento;
d) privi di ogni reale portata modificativa;
e) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;
f) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.
Articolo 64 - Dichiarazione di voto e coordinamento formale del testo approvato
1. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di voto, per non più di dieci minuti, a un consigliere per gruppo e altrettanto ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre minuti. (56)
2. Egualmente, prima della votazione finale, ciascun consigliere può richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il progetto richiede e suggerire le conseguenti modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo approvato.

Capo X
Votazioni

Articolo 65 - Modalità di votazione
1. I disegni e le proposte di legge, dopo l'approvazione articolo per articolo, si approvano con votazione finale.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, o a scrutinio segreto.
3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che, per la sola votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello nominale. (57)
3 bis. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che il Regolamento disponga diversamente o che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di mano. (58)
3 ter. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione. (59)
4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell’urna apposita scheda o mediante procedimento elettronico. Il voto a scrutinio segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo statuto e dalla legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime, diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa. (60)
5. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello alle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.
6. omissis (61)
Articolo 66 - Votazione per appello nominale
1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del si e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.
2. L'appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in ordine alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere che precede quello estratto a sorte.
3. Esaurito l'appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri risultati assenti. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso da ciascun consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.
Articolo 67 - Votazione a scrutinio segreto
1. I consiglieri prima della votazione a scrutinio segreto possono dichiarare di astenersi, dandone una spiegazione per un tempo non superiore ai cinque minuti.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il numero e il nome dei votanti e degli astenuti.
3. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.
Articolo 68 - Legalità delle sedute e adozione delle deliberazioni
1. I lavori del Consiglio si svolgono con qualsiasi numero di consiglieri presenti. La Presidenza verifica, di propria iniziativa o su richiesta, l'esistenza del numero legale, quando il Consiglio stia per procedere a votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni procedurali.
2. Il Consiglio è in numero legale quando sia presente almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati, esclusi dal computo i consiglieri in congedo per motivi istituzionali o per documentato impedimento, a norma dell'articolo 19 dello statuto, salvi i casi in cui sia prevista espressamente dallo statuto o dalla legge la presenza di un maggior numero di consiglieri. (62)
3. Se il consiglio non è in numero legale, il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure scioglierla; in quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il primo giorno, non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata sciolta, salvo diverse disposizioni del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza prevista dal comma 2 e, salvo diverse disposizioni statutarie, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, secondo quanto prescritto dall'articolo 19, terzo comma, dello statuto. Quando si debba procedere alla nomina degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione, nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali, regionali e locali, è sufficiente la maggioranza relativa, ferma restando l'osservanza del disposto di cui all'articolo 50, quarto comma, dello statuto.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
6. I consiglieri presenti nell'aula che non partecipano a una votazione si computano nel numero necessario per la legalità della seduta.(63)
Articolo 69 - Annullamento e rinnovazione delle votazioni
1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata rinnovazione.
Articolo 70 - Divieto di parola durante le operazioni di voto
1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.
Articolo 71 - Proclamazione del risultato della votazione
1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il Consiglio non approva».

Capo XI
Petizioni

Articolo 72 - Invio ed esame delle petizioni
1. Chiunque può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi sulle materie di sua competenza, o per esporre comuni necessità riguardanti la Regione.
2. Le petizioni, previamente vagliate dall’Ufficio di Presidenza, sono trasmesse alle commissioni competenti per materia, le quali, ove abbiano all'esame disegni di leggi sullo stesso argomento, discutono congiuntamente le petizioni stesse.
3. Le commissioni possono riferirne al Consiglio.

Capo XII
Prerogative e diritti del consigliere

Articolo 73 - Diritto di informazione
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di avere informazioni e dati e di esaminare, con congruo preavviso, gli atti e documenti concernenti l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali, ottenendone eventualmente copia, previa richiesta scritta al dirigente la segreteria regionale competente o al responsabile dell'ente, azienda o agenzia cui la richiesta si riferisce.
2. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimento amministrativo non ancora concluso, e tale che ogni rivelazione possa danneggiare la Regione o terzi, il Presidente della Giunta può riservarsi di far esaminare la documentazione richiesta, alla conclusione del procedimento.
3. Tutti i documenti che la Giunta regionale rende pubblici ai fini di consultazioni di soggetti terzi sono trasmessi contemporaneamente alla Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà notizia ai consiglieri e li tiene a loro disposizione.
4. Il consigliere, qualora riscontri difficoltà nell'esercizio del diritto previsto dai commi precedenti, può rivolgersi all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'immediato esame del caso e per i conseguenti provvedimenti.
Articolo 74 - Facoltà di presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni.
Articolo 75 - Interrogazione
1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.
2. Un consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al Presidente del Consiglio, indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Presidente, alla fine della seduta, annuncia le interrogazioni presentate durante il corso della seduta stessa; di esse è fatta menzione nel relativo processo verbale.
4. Quando trattasi di interrogazione con richiesta di risposta scritta, la Giunta è tenuta a rispondere entro venti giorni dall'annuncio, comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia nella prima seduta immediatamente successiva, all'assemblea e ne dispone l'inserimento nel resoconto consiliare. Il termine è raddoppiato per le interrogazioni concernenti materie delegate agli enti locali.
5. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante, inserisce l'interrogazione nella prima seduta disponibile, in cui si segue la procedura di cui all’articolo 79. (64)
Articolo 76 - Interrogazioni svolte in commissione
1. Nel presentare un'interrogazione, il consigliere può dichiarare che intende ottenere risposta dalla Giunta in commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente per materia e, contestualmente, al Presidente della Giunta. Il presidente della commissione iscrive l'interrogazione, non oltre venti giorni dalla data di ricevimento, all’ordine del giorno secondo la data di presentazione.
2. Se l'interrogante non fa parte della commissione è preavvertito dell'iscrizione della sua interrogazione all’ordine del giorno almeno tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Trascorsi sessanta minuti dall'inizio della seduta della commissione, il Presidente può rinviare le interrogazioni residue alla seduta successiva. Dell'avvenuta risposta in commissione è dato annuncio dal Presidente del Consiglio nella successiva seduta consiliare, anche ai fini della pubblicità dei lavori di cui all'articolo 29.
4. Per le interrogazioni di cui al presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 78.
Articolo 77 - Interpellanza
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Ogni domanda di interpellanza alla Giunta è presentata per iscritto al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone l'annuncio all'assemblea, seguendo le norme stabilite per le interrogazioni.
3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto della risposta e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve presentare una mozione. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.
Articolo 78 - Disposizioni comuni a interrogazioni e interpellanze
1. Allo svolgimento delle interrogazioni e delle interpellanze è, di norma, riservata apposita seduta salvo diverse determinazioni della conferenza di cui all'articolo 8, che può anche destinare a tal fine la prima ora di ogni seduta.
2. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio - che lo allega all’ordine del giorno inviato ai consiglieri - l'elenco delle interrogazioni e interpellanze cui intende dare risposta, indicando l'assessore all'uopo designato. Qualora l'assessore designato non sia presente al momento dello svolgimento dell'interrogazione, o dell'interpellanza e non sia in congedo, il Presidente lo fa notare. L'interrogante o l'interpellante ha diritto a ricevere la risposta non appena l'assessore risulti presente in aula, immediatamente dopo l'esaurimento del punto in discussione.
3. Trascorsi trenta giorni dall'annuncio, le interrogazioni e le interpellanze sono poste, secondo l'ordine di presentazione, all’ordine del giorno della prima seduta.
4. Nel giorno fissato per lo svolgimento delle interpellanze o delle interrogazioni, la Giunta regionale può dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo, oppure di voler differire la risposta ad altra data entro i successivi venti giorni, salvo che l'interrogante o l'interpellante consenta a un più lungo rinvio. Di fronte a una richiesta di rinvio, l'interrogante o l'interpellante può chiedere al Consiglio di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone. Se nel giorno stabilito la Giunta non risponde, l'interrogante o l'interpellante, ha diritto di parola per esprimere un giudizio sull'omissione, nel limite di tempo di cinque minuti. L’elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non è stata data risposta è pubblicato mensilmente nel sito internet del Consiglio regionale. (65)
5. Se l'interrogante o l'interpellante non sono presenti in aula quando la Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbiano rinunciato all'interrogazione o alla interpellanza. La predetta disposizione non si applica quando l'interrogante o l'interpellante sono in congedo: in tal caso l'interrogazione o l'interpellanza sono svolte nella seduta successiva.
6. Le dichiarazioni dei consiglieri per l'illustrazione di una interpellanza e le dichiarazioni successive alla risposta della Giunta a una interrogazione o interpellanza, non possono superare i cinque minuti. La risposta della Giunta non può superare i dieci minuti.
7. Nel caso in cui l’interrogazione o l’interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o interpellanti e, di norma, al primo firmatario, o ad altro consigliere. (66)
Articolo 79 - Interrogazioni a risposta immediata (67)
1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda, formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza o attualità politica.
2. Nell’ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo periodicamente, e comunque almeno una volta al mese.
3. Le interrogazioni sono presentate entro le ore dodici del quinto giorno antecedente a quello nel quale ne è previsto lo svolgimento.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni presentate risponde il Presidente della Giunta regionale o l’assessore competente per non più di tre minuti. Successivamente, l’interrogante o altro consigliere del medesimo gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Quando l’importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente del Consiglio può disporre la trasmissione televisiva diretta.
Articolo 80 - Mozione
1. Ogni consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento.
2. La mozione non può essere posta all’ordine del giorno, se non sono trascorsi almeno dieci giorni dalla data di presentazione. Su richiesta del proponente, la mozione deve essere comunque discussa e votata entro novanta giorni dalla data di presentazione.
3. Tuttavia, qualora dai presentatori o da uno di essi si chieda la inserzione della mozione all’ordine del giorno, sarà seguita la procedura prevista dall'articolo 8 ter. (68)
4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i dieci minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti. (69)
5. Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della discussione.
6. La votazione di una mozione può farsi per divisione.
7. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre.
8. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del presentatore.
9. Quando ciò appaia opportuno, il Consiglio, con il consenso del proponente, può disporre l'invio della mozione in commissione, perché la esamini in sede referente, assegnando un termine per la ripresentazione in aula.
Articolo 81 - Risoluzioni
1. La Giunta e ciascun consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici argomenti.
2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni.
Articolo 82 - Disposizioni comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
1. Il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, che interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad argomenti identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte contemporaneamente. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi. Alle interrogazioni e alle interpellanze è data un'unica risposta.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e delle risoluzioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
3. In occasione delle determinazioni di cui all'articolo 8 bis, sono esaminate quali delle risoluzioni, mozioni, nonché interpellanze e interrogazioni non ancora svolte debbano considerarsi superate e quindi cancellate dall’ordine del giorno. La cancellazione è annunciata dal Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare e diviene operativa, salvo opposizione del proponente. (70)
Articolo 83 - Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su di esse giudica inappellabilmente il Presidente.
2. Nel caso in cui anche un solo consigliere dichiari che la materia dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e della risoluzione è estranea alla competenza degli organi regionali, il Consiglio decide sull'ammissibilità, sentito un oratore a favore e uno contrario, ciascuno per non più di cinque minuti, per alzata di mano, con la maggioranza di tre quinti dei presenti.

Capo XIII
Inchieste consiliari

Articolo 84 - Rinvio
1. Il Consiglio può disporre inchieste sulla base di quanto disposto dall'articolo 24 dello statuto.

Capo XIV
Deputazioni

Articolo 85 - Nomina e composizione dei membri delle deputazioni
1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
2. Esse sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, da uno dei vicepresidenti.

Capo XV
Bilancio, conto consuntivo del consiglio e revisori dei conti

Articolo 86 - Bilancio e conto consuntivo
1. Il progetto del bilancio preventivo e il rendiconto del Consiglio, deliberati dall’Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 7, sono rimessi all'approvazione del Consiglio assieme alla relazione annuale dei revisori dei conti.
2. La discussione si svolge in seduta pubblica, salvo contraria richiesta da parte dell’Ufficio di Presidenza o di un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
3. I prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo, sono deliberati direttamente dall’Ufficio di Presidenza.
Articolo 87 - Revisori dei conti
1. I revisori dei conti sono eletti in seno al Consiglio, all'infuori dei membri della Giunta e dell’Ufficio di presidenza, in numero di tre e durano in carica per la intera legislatura.
2. Per la loro elezione ciascun consigliere vota due nomi.

Capo XVI
Biblioteca

Articolo 88 - Regolamento della biblioteca
1. La biblioteca del Consiglio regionale è disciplinata da un apposito regolamento approvato con deliberazione dall’Ufficio di Presidenza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'apertura al pubblico della biblioteca, definendone le modalità.

Capo XVII
Uffici del Consiglio

Articolo 89 - Regolamento degli uffici
1. L'organizzazione degli uffici, nell'ambito delle strutture operative create con legge, è stabilita da un regolamento approvato con deliberazione dall’Ufficio di Presidenza.
2. Il numero e le qualifiche dei dipendenti occorrenti per il funzionamento del Consiglio sono determinati, nei limiti della dotazione della pianta organica della Regione, nell'apposita tabella allegata al regolamento degli uffici. Il regolamento determina, altresì, le attribuzioni e i doveri del personale medesimo.
3. La Giunta regionale fornisce il personale richiesto dal Presidente del Consiglio nel limite della tabella di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale non può rimuovere detto personale se non su richiesta o previo consenso del Presidente del Consiglio.

Capo XVIII
Norma finale

Articolo 90 - Entrata in vigore del regolamento
1. omissis (71)
2. Il presente regolamento entra in vigore l'1 giugno 1987 ed è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.




Note

(1) Il presente regolamento è stato modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che nel dettare modifiche del provvedimento consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 “Regolamento del Consiglio regionale” e successive modificazioni, reca:
- all’articolo 36 una norma transitoria che così prevede: “ Art. 36 - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale elegge i componenti della Giunta per il regolamento entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente modifica di regolamento del Consiglio.
2. Ai provvedimenti già iscritti all’ordine del giorno del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente modifica di regolamento non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 1, del regolamento del Consiglio regionale, come modificato dall’articolo 23 della presente modifica di regolamento.
3. È istituita la commissione cui sono attribuite unitariamente le competenze in materia europea.
4. La commissione di cui al comma 3 è attivata contestualmente alla revisione delle competenze di cui all’articolo 18 del Regolamento del Consiglio regionale.”;
- all’articolo 37 una disposizione sull’entrata in vigore delle modifiche introdotte che così prevede: “Art. 37 - Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all’approvazione in seconda votazione della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.”.
(2) Comma così modificato da comma 1 art. 1 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “conferenza per l’organizzazione dei lavori consiliari” con le parole “conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari”.
(3) Comma abrogato da comma 2 art. 1 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(4) Articolo inserito da art. 2 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111. Si segnala inoltre che l’articolo 36 comma 1 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 prevede che: “1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale elegge i componenti della Giunta per il regolamento entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente modifica di regolamento del Consiglio.”, e che l’articolo 37 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 prevede l’entrata in vigore anche di tale disposizione “... il giorno successivo all’approvazione in seconda votazione della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.”.
(5) Articolo così sostituito da art. 3 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(6) Articolo inserito da art. 4 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(7) Articolo inserito da art. 4 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(8) Articolo inserito da art. 4 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(9) Comma così sostituito da comma 2 art. 1 della deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2009, n. 60.
(10) Comma così modificato per effetto della deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2009, n. 60 che ha sostituito il comma 3 aumentando da tre a cinque consiglieri il numero necessario per costituire un gruppo.
(11) Comma abrogato da comma 1 art. 1 della Deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2009, n. 60. In precedenza inserito con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del 28 luglio 2006.
(12) Articolo così modificato da art. 1 della deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 2006, n. 111; in precedenza articolo sostituito con provvedimento del Consiglio regionale n. 13 del 26 luglio 1995. Ancora in precedenza articolo modificato da art. 1 del provvedimento del Consiglio regionale del 28 giugno 1994, n. 938.
(13) L'intero Capo V è stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4.
(14) Articolo così modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha sostituito l'intero Capo V.
(15) Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha sostituito l'intero Capo V.
(16) Lettera aggiunta da art. 5 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(17) Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha sostituito l'intero Capo V.
(18) Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha sostituito l'intero Capo V.
(19) Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha sostituito l'intero Capo V.
(20) Articolo introdotto dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha sostituito l'intero Capo V.
(21) Comma così sostituito con provvedimento del Consiglio regionale n. 1013 del 17 novembre 1994. La legge regionale 21 gennaio 1972, n. 6 e la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 sono state abrogate dall’articolo 12, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ; per la trattenuta vedi ora l’articolo 7, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
(22) Articolo modificato da art. 1 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957, in precedenza l'articolo era stato modificato dal provvedimento del Consiglio regionale del 28 giugno 1994, n. 938.
(23) Comma così sostituito da art. 6 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(24) Articolo modificato da art. 2 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957; in precedenza l'articolo era stato modificato dal provvedimento del Consiglio regionale del 28 giugno 1994, n. 938.
(25) Si segnala che l’articolo 36 comma 3 e 4 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 prevede che: “3. È istituita la commissione cui sono attribuite unitariamente le competenze in materia europea. 4. La commissione di cui al comma 3 è attivata contestualmente alla revisione delle competenze di cui all’articolo 18 del Regolamento del Consiglio regionale.”.
(26) Articolo sostituito da provvedimento del Consiglio regionale del 18 ottobre 1990, n. 13.
(27) Comma così sostituito da art. 7 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(28) Articolo modificato da art. 3 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957, in precedenza l'articolo era stato modificato dal provvedimento del Consiglio regionale del 28 giugno 1994, n. 938
(29) Comma abrogato da art. 8 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111. In precedenza articolo modificato da art. 4 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957, e dal provvedimento del Consiglio regionale del 28 giugno 1994, n. 938.
(30) Articolo inserito da art. 9 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(31) Articolo inserito da art. 9 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111
(32) Articolo così sostituito da art. 10 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(33) Comma così sostituito da comma 1 art. 11 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(34) Comma abrogato da comma 2 art. 11 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(35) Comma abrogato da comma 3 art. 11 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(36) Articolo così sostituito da art. 12 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(37) Comma così modificato da art. 13 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “L’intervento non può superare i cinque minuti” con le parole “L’intervento non può superare i tre minuti”.
(38) Articolo da intendersi abrogato per effetto dell’abrogazione del comma 1 dell’articolo 90 operata da articolo 35 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(39) Comma così modificato da art. 14 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “per non più di venti minuti” con le parole “per non più di dieci minuti”.
(40) Comma così modificato da art. 15 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha soppresso le parole “salvo il caso previsto nell’articolo 31, comma 6”.
(41) Comma così sostituito da comma 1 art. 16 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(42) Comma così sostituito da comma 2 art. 16 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(43) Comma così modificato da comma 1 art. 17 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “Il tempo per l’illustrazione è di dieci minuti.” con le parole “Il tempo per l’illustrazione è di cinque minuti.”.
(44) Comma modificato da comma 2 art. 17 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “per non più di cinque minuti” con le parole “per non più di tre minuti”.
(45) Articolo così sostituito da art. 18 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(46) Articolo così sostituito da art. 19 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(47) Articolo così sostituito da art. 20 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(48) Comma così modificato da art. 21 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “agli assessori nel tempo massimo di venti minuti” con le parole “agli assessori competenti nel tempo massimo di dieci minuti”.
(49) Articolo abrogato da art. 22 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(50) Articolo così sostituito da art. 23 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111. Si segnala inoltre che l’articolo 36 comma 2 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 prevede che: “2. Ai provvedimenti già iscritti all’ordine del giorno del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente modifica di regolamento non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 1, del regolamento del Consiglio regionale, .......” e che l’articolo 37 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 prevede l’entrata in vigore anche di tale modifica al regolamento “... il giorno successivo all’approvazione in seconda votazione della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.”.
(51) Comma aggiunto da art. 24 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(52) Comma aggiunto da art. 24 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(53) Comma aggiunto da art. 24 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(54) Comma così modificato da art. 25 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “cinque minuti” con le parole “due minuti”.
(55) Articolo così sostituito da art. 26 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(56) Comma così sostituito da art. 27 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(57) Comma così sostituito da comma 1 art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(58) Comma inserito da comma 2 art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(59) Comma inserito da comma 2 art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(60) Comma così sostituito da comma 3 art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(61) Comma abrogato da comma 4 art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(62) Comma modificato da comma 1 art. 29 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha inserito dopo le parole “consiglieri in congedo” le parole “per motivi istituzionali o per documentato impedimento”.
(63) Comma così sostituito da comma 2 art. 29 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(64) Comma così sostituito da art. 30 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(65) Comma modificato da comma 1 art. 31 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha aggiunto alla fine del comma la seguente frase: “L’elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non è stata data risposta è pubblicato mensilmente nel sito internet del Consiglio regionale.”.
(66) Comma così modificato da comma 2 art. 31 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(67) Articolo così sostituito da art. 32 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(68) Comma così sostituito da comma 1 art. 33 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(69) Comma così sostituito da comma 2 art. 33 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
(70) Comma modificato da art. 34 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha sostituito le parole “In occasione delle determinazioni di cui all’articolo 8” con le parole “In occasione delle determinazioni di cui all’articolo 8 bis”.
(71) Comma abrogato da art. 35 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.


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