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Contenuti:
Provvedimento Consiglio Regionale 30 aprile 1987, n. 456 (BUR n. 31/1987)
Provvedimento Consiglio Regionale 30 aprile 1987, n. 456 (BUR n. 31/1987)
[sommario] [RTF]
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO REGIONALE (1)
Capo I
Presidenza provvisoria ed elezione dell'Ufficio di Presidenza
Articolo 1 - Presidenza
provvisoria
1. La Presidenza provvisoria, costituita a norma dell' articolo 10 dello
statuto, provvede, durante la prima riunione del Consiglio, alle incombenze
previste nello stesso articolo.
Articolo 2 - Elezione
dell'Ufficio di Presidenza
1. L’elezione del Presidente e degli altri componenti
dell’Ufficio di Presidenza avviene a norma dell' articolo 10 dello
statuto.
2. Per l’elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari, in caso
di parità di voti, risultano eletti i più anziani di età.
3. In caso di elezioni suppletive si procede nel rispetto dei diritti delle
minoranze con le modalità previste nel comma 1.
Capo II
Attribuzioni del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza
Articolo 3 - Attribuzioni del
Presidente
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne è l'oratore ufficiale e
adempie ai compiti previsti dall' articolo 11 dello statuto.
2. Stabilisce, altresì, l’ordine del giorno delle sedute del
Consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine, giudica della
ricevibilità dei testi e impone l'osservanza del regolamento. Dà
la parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne
annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Sovraintende
alle funzioni attribuite all’Ufficio di Presidenza e presiede la
conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. ( 2)
3. omissis ( 3)
4. Il Presidente, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, dispone
dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese di
rappresentanza.
Articolo 4 - Sostituzione del
Presidente
1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione alla carica, ha
ottenuto il maggior numero di voti, o, a parità di voti, dal
vicepresidente più anziano di età. Nel caso di contemporaneo
impedimento del Presidente e del vicepresidente anziano, le funzioni sono
esercitate dall'altro vicepresidente.
Articolo 5 - Vicepresidenti
1. I vicepresidenti collaborano col Presidente ed esercitano le funzioni a
essi dallo stesso delegate.
Articolo 6 - Consiglieri
segretari
1. I consiglieri segretari, a turno
sovrintendono alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e
redigono quello delle sedute segrete; tengono nota dei consiglieri che
hanno chiesto la parola secondo l'ordine; danno lettura delle proposte e
documenti; fanno l'appello nominale; tengono nota, quando occorre, dei
singoli voti, vigilano sulla corrispondenza al vero dei resoconti
consiliari; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro
viene deliberato dal Consiglio.
2. Sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al
cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.
Articolo 7- Ufficio di
Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza, convocato
periodicamente e presieduto dal Presidente del Consiglio regionale, oltre a
quanto disposto dall' articolo 12 dello statuto, esercita le seguenti competenze:
a) predispone e delibera il progetto di bilancio preventivo del Consiglio e
le eventuali sue variazione, nonché il conto consuntivo delle entrate
e delle spese da presentare all'approvazione del Consiglio, e demanda alla
Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario
stanziamento;
b) determina la misura del rimborso delle spese sostenute dai consiglieri
per l'esercizio del loro mandato, effettuandone la relativa liquidazione;
c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale,
annualmente stanziati, ai sensi della legge 6 dicembre 1973, n. 853, nello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale;
d) provvede, con apposito regolamento o con ordini di servizio, a tutti i
servizi interni del Consiglio, ivi incluso il « servizio stampa»;
e) cura l'attività di informazione, di studio e l'organizzazione
necessaria per favorire lo svolgimento delle funzioni del Consiglio e delle
commissioni;
f) cura, per quanto di competenza del Consiglio regionale, attraverso un
adeguato sistema di informazione, l'attuazione degli articoli 35 e 36 dello statuto;
g) coordina l'attività delle commissioni.
2. Ogni componente dell’Ufficio di Presidenza può fare iscrivere
all’ordine del giorno della riunione argomenti di competenza
dell’Ufficio medesimo.
3. Il segretario generale del Consiglio partecipa alle riunioni
dell’Ufficio di Presidenza, ne redige il processo verbale e ne cura
la trasmissione a ciascun gruppo consiliare dell'elenco delle deliberazioni
adottate, che tiene a disposizione dei consiglieri.
Art. 7 bis - Giunta per il
regolamento. (4)
1. All'inizio di ogni legislatura è istituita la Giunta per il
regolamento. Spetta alla Giunta per il regolamento il parere su questioni
interpretative del regolamento ad essa sottoposte dal Presidente del
Consiglio regionale, anche su richiesta di un singolo consigliere nel corso
della seduta. Il Presidente del Consiglio dà tempestiva informazione a
tutti i consiglieri delle determinazioni assunte e dei pareri adottati
dalla Giunta per il regolamento.
2. La Giunta per il regolamento è composta dal Presidente del
Consiglio, da tre consiglieri espressi dalla maggioranza e da tre espressi
dalle opposizioni, eletti dal Consiglio con votazione segreta a mezzo
schede e con voto limitato ad uno.
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o incompatibilità sopravvenute di
uno o più componenti o dell'intera Giunta per il regolamento, il
Consiglio nella prima seduta successiva ed utilizzabile provvede alle
votazioni per le surrogazioni o per l'integrale rinnovo.
4. Se insorgono questioni controverse d'interpretazione del regolamento nel
corso delle sedute del Consiglio, spetta al Presidente del Consiglio la
decisione finale.
5. L'iniziativa delle proposte di modifica del regolamento interno compete
esclusivamente ai consiglieri regionali. La commissione consiliare
competente procede all'esercizio della funzione preparatoria e referente al
Consiglio.
6. Salvo quanto previsto al comma 5, la Giunta per il regolamento con voti
unanimi può proporre al Consiglio modifiche ed integrazioni al
regolamento, che l'esperienza o la prassi dimostrino essere necessarie od
utili allo svolgimento dei lavori. La proposta della Giunta per il
regolamento è sottoposta al Consiglio ed è approvata se ottiene
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.
Articolo 8 - Conferenza dei
presidenti dei gruppi consiliari. (5)
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari è composta dai
presidenti di gruppo designati ai sensi dell’articolo 10 o loro
delegati e dal Presidente del Consiglio, che la presiede.
2. Il Presidente del Consiglio convoca la Conferenza dei presidenti dei
gruppi consiliari ogniqualvolta lo ritenga utile, per programmare lo
svolgimento dei lavori del Consiglio. La Conferenza è convocata,
inoltre, su richiesta del Presidente della Giunta regionale, di tre
presidenti di gruppo, o di uno o più presidenti di gruppi la cui
consistenza numerica sia complessivamente pari almeno a un quinto dei
componenti del Consiglio.
3. Alle riunioni della Conferenza partecipano, senza diritto di voto, il
Presidente della Giunta regionale, o un assessore a ciò delegato, i
membri dell’Ufficio di presidenza e i presidenti delle commissioni.
Articolo 8 bis - Programma e
calendario dei lavori. (6)
1. Il Consiglio organizza i propri lavori secondo il metodo della
programmazione.
2. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il programma
dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale
e dei gruppi, relativo ad un periodo di tre mesi, tenendo conto di
eventuali dichiarazioni di esame con procedura d’urgenza.
3. Il programma contiene l’elenco degli argomenti che il Consiglio
intende esaminare, con l’indicazione dell’ordine di
priorità e del periodo nel quale se ne prevede l’iscrizione
all’ordine del giorno del Consiglio. Tale indicazione è
formulata in modo da garantire tempi congrui per l’esame in rapporto
al tempo disponibile e alla complessità degli argomenti.
4. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari approva il calendario
dei lavori del Consiglio, sulla base delle proposte della Giunta regionale
e dei gruppi e nel rispetto del programma dei lavori.
5. Il calendario stabilisce per un periodo di un mese le date delle sedute
consiliari in cui si prevede la trattazione degli argomenti inseriti nel
programma, con l’indicazione del tempo da dedicare in assemblea a
ciascuno di essi in rapporto alla loro complessità e al relativo
rilievo politico-istituzionale, nonché con esplicita indicazione della
data di inizio della trattazione, tenendo conto di eventuali dichiarazioni
di esame con procedura d’urgenza.
6. Un quinto dei provvedimenti inseriti nel programma e nel calendario
è riservato alle proposte delle minoranze, tenuto conto della
consistenza dei gruppi e delle proposte presentate.
7. Il programma ed il calendario sono approvati con il consenso dei
presidenti di gruppi la cui consistenza numerica sia complessivamente pari
almeno ai quattro quinti dei componenti del Consiglio. Qualora nella
Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari non si raggiunga tale
maggioranza, il programma e il calendario sono predisposti dal Presidente
del Consiglio.
8. Il programma ed il calendario divengono definitivi dopo la comunicazione
ai consiglieri.
Articolo 8 ter - Modifiche al
programma e al calendario dei lavori. (7)
1. Per l’esame e l’approvazione di eventuali proposte di
modifica al programma e al calendario definitivi, richieste dalla Giunta
regionale o da almeno un quinto dei componenti del Consiglio, si applicano
le procedure e le modalità previste per la loro approvazione.
2. In relazione a situazioni sopravvenute urgenti, il Presidente, sentita
la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, può inserire nel
calendario anche argomenti non compresi nel programma, purché non ne
rendano impossibile la esecuzione, stabilendo, se del caso, le sedute
supplementari necessarie per la loro trattazione.
Articolo 8 quater - Durata della
discussione. (8)
1. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, nel rispetto del
calendario, determina il tempo complessivo, che, salvo diversa
determinazione assunta all’unanimità dalla Conferenza, non
può essere inferiore al tempo di cui al comma 7, per la trattazione
dei progetti di legge e delle proposte di provvedimento in materia
tributaria, di bilancio, finanziaria e di programmazione, individuando i
tempi per gli interventi dei relatori e della Giunta, nonché per lo
svolgimento di richiami al regolamento, e ripartendone il resto tra i
gruppi.
2. Il tempo da ripartire è suddiviso tra i gruppi, per quattro decimi
in misura eguale e per cinque decimi in misura proporzionale alla
consistenza degli stessi. Il tempo restante è riservato agli
interventi che i consiglieri chiedono di svolgere a titolo individuale,
comunicandolo prima dell’inizio della discussione. A ciascun
intervento a titolo individuale è assegnato un tempo non superiore
alla metà di quello assegnato al gruppo di minor consistenza.
3. Nella ripartizione dei tempi è comunque assegnato a ciascun gruppo
un tempo complessivo non inferiore a trenta minuti.
4. La Conferenza decide con il consenso dei presidenti di gruppi la cui
consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei
componenti del Consiglio. Nel caso in cui non si raggiunga tale
maggioranza, il Presidente del Consiglio decide nel rispetto dei criteri di
cui al presente articolo.
5. La Conferenza, con il consenso dei presidenti di gruppi la cui
consistenza numerica sia complessivamente pari almeno ai quattro quinti dei
componenti del Consiglio, può determinare, nel rispetto dei criteri di
cui ai commi 2 e 3, il tempo per la trattazione anche di progetti di legge
e proposte di provvedimento diversi da quelli di cui al comma 1.
6. Ciascun presidente di gruppo consiliare può chiedere, per non
più di una volta nel corso della legislatura, per un provvedimento
ritenuto di particolare rilievo, tra quelli di cui al comma 5, che non si
provveda alla determinazione del tempo complessivo e alla sua successiva
ripartizione tra i gruppi, a norma del presente articolo. Il Presidente del
Consiglio è tenuto a concedere tale deroga.
7. Per i provvedimenti diversi da quelli di cui ai commi 1, 5 e 6, dopo
trenta ore di lavoro d’aula dall’inizio della trattazione di un
argomento, su richiesta di un quinto dei consiglieri, la Conferenza dei
presidenti di gruppo determina, a norma del presente articolo, il tempo
complessivo per la conclusione dell’argomento, tenendo conto anche
del numero degli emendamenti presentati e ammessi. Nel caso in cui non si
raggiunga la maggioranza di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio
decide nel rispetto dei criteri di cui ai commi 2 e 3.
8. Nella determinazione del tempo di cui al comma 7, è comunque
garantita ai primi firmatari, per non più di due ore complessive,
l’illustrazione degli emendamenti presentati, ammessi e non ancora
esaminati, ai sensi dell’articolo 52, comma 2. Tale tempo è
ripartito in ragione del numero di emendamenti che a ciascun consigliere
restano da illustrare; in tale caso la seduta del Consiglio regionale non
può durare più di dieci ore nell’arco della stessa
giornata.
9. Nel caso in cui siano presentati emendamenti ai sensi
dell’articolo 59, comma 3, il tempo complessivo fissato per la
trattazione dell’argomento è rideterminato e ripartito
osservando i criteri di cui al presente articolo.
Capo III
Gruppi consiliari
Articolo 9 - Composizione dei
gruppi
1. Tutti i consiglieri debbono appartenere ad
un gruppo consiliare.
2. Entro cinque giorni dalla prima seduta della legislatura, o, nel caso di
surrogazione, entro la successiva seduta consiliare, ogni consigliere
comunica, per iscritto, all'Ufficio di Presidenza a quale gruppo intende
appartenere.
3. Ciascun gruppo é costituito da almeno cinque consiglieri fatto
salvo quanto previsto al comma 3 bis. ( 9)
3 bis. Il gruppo può essere composto da un numero inferiore di
consiglieri se unici eletti in lista che ha partecipato alla consultazione
elettorale regionale. Qualora in corso di legislatura uno o più degli
unici eletti abbandoni il gruppo, quest’ultimo può continuare ad
esistere con i consiglieri rimasti. Tale disposizione si applica anche al
gruppo già costituito da cinque o più consiglieri se unici
eletti. ( 10)
3 ter. omissis ( 11) .
4. Il consigliere, che nel corso della legislatura intenda aderire ad un
altro gruppo che ne sia consenziente, lo comunica immediatamente, per
iscritto, all'Ufficio di Presidenza.
5. I consiglieri che non comunicano tempestivamente a quale gruppo
intendono appartenere o aderire e quelli che non possono costituire gruppo,
per mancanza del numero minimo previsto, costituiscono un unico gruppo
misto.
6. Qualora il gruppo misto non sia composto da almeno tre consiglieri, i
benefici di cui all’ articolo 11 spettano in misura ridotta secondo criteri all'uopo
stabiliti dalla legge regionale. ( 12)
Articolo 10 - Presidenti dei
gruppi
1. Entro otto giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo comunica per
iscritto all’Ufficio di Presidenza il presidente di gruppo designato
e il suo sostituto. Ciascun gruppo comunica, tempestivamente, per iscritto
gli eventuali successivi mutamenti.
Articolo 11 - Spese per il
funzionamento dei gruppi
1. Fermo quanto disposto dall' articolo 9, comma 6, il Consiglio,
tramite l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi consiliari - avuto
riguardo alla loro consistenza numerica - il personale e i mezzi necessari
per il loro funzionamento secondo quanto previsto dall' articolo 20 dello
statuto e dalla legge regionale.
Capo IV
Giunta delle elezioni e verifica dei poteri
Articolo 12 - Nomina e
attribuzioni della giunta delle elezioni
1. Il Consiglio regionale, nella prima seduta e dopo la costituzione
dell'Ufficio di Presidenza, a norma dell' articolo 14 dello
statuto nomina la giunta delle elezioni, composta dal Presidente del
Consiglio che la presiede e da dieci consiglieri.
2. La giunta delle elezioni riferisce all'assemblea sulla condizione di
ciascun consigliere eletto in relazione alle cause di ineleggibilità e
di incompatibilità, anche sopravvenute nel corso del mandato,
formulando proposte in ordine alla convalida, all'annullamento o alla
decadenza, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente in
materia.
3. La giunta sente gli interessati, assume informazioni, chiede e riceve
l'esibizione di documenti relativi all'oggetto della sua verifica.
Articolo 13 - Procedimento per
la convalida
1. Se nei confronti di un consigliere regionale si configura qualcuna delle
cause di ineleggibilità previste dalla legge, la giunta delle elezioni
gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare deduzioni scritte
entro il termine di dieci giorni. Trascorso tale termine, la giunta fissa
la data della discussione, dandone comunicazione al consigliere con almeno
cinque giorni di preavviso.
2. Il consigliere ha diritto di essere ascoltato e di farsi assistere da un
difensore.
3. La giunta delle elezioni, nel termine di quarantacinque giorni dalla sua
nomina o dalla surrogazione, qualora si debba procedere alla convalida
dell'elezione di consiglieri subentrati nei seggi resisi vacanti, conclude
i propri lavori proponendo la convalida o l'annullamento dell'elezione dei
singoli consiglieri all'assemblea, che nell'ulteriore termine di
quarantacinque giorni delibera a norma dell'articolo 17 della legge 17
febbraio 1968, n. 108.
4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è
depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque
giorni, all'interessato.
Articolo 14 - Procedimento per
la decadenza
1. Se nei confronti di un consigliere si configura qualcuna delle cause di
ineleggibilità sopravvenute o qualcuna delle cause di
incompatibilità, la giunta delle elezioni - d'ufficio o su istanza di
qualsiasi elettore - gliela contesta per iscritto e lo invita a presentare
deduzioni scritte o a eliminare la causa contestata nel termine di dieci
giorni.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1,
l'assemblea, su motivata relazione della giunta delle elezioni, delibera
definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa contestata, invita il
consigliere a rimuoverla o a esprimere, se del caso, l'opzione per la
carica che intende conservare.
3. Qualora il consigliere non vi provveda entro l'ulteriore termine di
dieci giorni l'assemblea nel termine di quarantacinque giorni dalla
contestazione lo dichiara decaduto, a norma dell'articolo 7, sesto comma,
della legge 23 aprile 1981, n. 154.
4. La deliberazione, nel giorno successivo alla sua adozione, è
depositata nella segreteria del Consiglio per l'immediata pubblicazione nel
Bollettino ufficiale della Regione e per la notificazione, entro cinque
giorni, all'interessato.
Capo V
Commissione per lo statuto e per il regolamento del consiglio (13)
Articolo 15 - Composizione
della commissione per lo statuto e per il regolamento del Consiglio
1. La commissione per lo statuto e il regolamento del Consiglio è
composta da almeno quindici consiglieri, in modo da garantire la
rappresentanza di tutti i gruppi consiliari.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio definisce il numero dei
componenti della commissione e, sulla base della consistenza dei gruppi
consiliari esistenti alla data dell’individuazione del numero
medesimo, la sua ripartizione.
3. I componenti della commissione sono nominati dal Presidente del
Consiglio regionale su designazione dei gruppi consiliari.
4. La commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente, due
Vicepresidenti, di cui uno con funzioni vicarie. L’elezione avviene a
scrutinio segreto, con un'unica votazione.
5. Il Presidente e i Vicepresidenti costituiscono l’Ufficio di
Presidenza della commissione.( 14)
Articolo 15 bis –
Competenze della commissione
1. La commissione:
a) esamina e formula le proposte di statuto e di revisione dello stesso e
le sottopone al Consiglio;
b) propone al Consiglio le modificazioni e le integrazioni al regolamento
che ritiene opportune e istruisce quelle presentate dai consiglieri
regionali;( 15)
b bis) esamina in sede referente i progetti di legge di diretta attuazione
dello statuto relativi al funzionamento degli organi istituzionali.
( 16)
Articolo 15 ter –
Convocazione e legalità delle sedute della commissione
1. L’Ufficio di presidenza della commissione programma i lavori e
fissa l’ordine del giorno delle sedute. Il Presidente convoca e
presiede la commissione; in caso di sua assenza o impedimento la
commissione è presieduta da un Vicepresidente. La commissione è
convocata almeno con tre giorni di preavviso.
2. Salvo autorizzazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, la
commissione non può riunirsi negli stessi giorni in cui vi è
seduta del Consiglio.
3. La commissione si riunisce presso la sede del Consiglio regionale o in
altre sedi del territorio regionale.
4. La commissione può dividersi in gruppi di lavoro, riservando la
definitiva deliberazione alla commissione plenaria.
5. Per la legalità delle sedute della commissione è richiesta la
presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
6. Le decisioni della commissione sono adottate a maggioranza assoluta dei
presenti. Qualora nella votazione si verifichi una situazione di
parità, prevale il voto del Presidente.
7. La discussione di argomenti che non sono iscritti all’ordine del
giorno dei lavori della commissione è decisa a maggioranza dei quattro
quinti dei consiglieri presenti.
8. Ciascun consigliere può trasmettere alla commissione emendamenti o
articoli aggiuntivi alle proposte di statuto e di regolamento del Consiglio
regionale e alle proposte di revisione degli stessi e chiedere di poterli
illustrare.
9. Per la discussione in Consiglio delle decisioni assunte dalla
commissione e sottoposte all’assemblea, la commissione medesima
nomina un relatore. È facoltà delle eventuali minoranze
presentare proprie relazioni.( 17)
Articolo 15 quater –
Indagini conoscitive, consultazioni, audizioni
1. Al fine di garantire il più ampio contributo della società
veneta ai lavori della commissione, la stessa procede alle consultazioni
dirette di cui all’articolo 22, primo comma, dello Statuto e può
disporre le indagini conoscitive di cui al terzo comma del medesimo
articolo.
2. L’Ufficio di presidenza della commissione può disporre
audizioni su propria iniziativa o su richiesta di almeno un quarto dei
componenti della commissione.( 18)
Articolo 15 quinquies –
Processo verbale e resoconto
1. Delle sedute della commissione si redige il processo verbale, che viene
approvato nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e
le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun
consigliere, è redatto dal responsabile della segreteria della
commissione e sottoscritto dal Presidente.
3. La segreteria della commissione cura, altresì, la stesura del
resoconto.( 19)
Articolo 15 sexies –
Personale
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio individua l’organico e
le funzioni della segreteria della commissione e stabilisce quali
funzionari del Consiglio regionale, oltre a quelli della segreteria di
commissione, assistono, di norma, alle sedute.
2. La commissione può, altresì, avvalersi della collaborazione di
esperti, a norma dell’ articolo 21, terzo comma, dello statuto. Gli esperti
possono presenziare, se richiesti dall’Ufficio di Presidenza della
commissione, alle sedute della commissione.( 20)
Capo VI
Commissioni permanenti
Articolo 16 - Composizione
delle Commissioni
1. Ogni gruppo consiliare è presente o
rappresentato in tutte le commissioni di cui all' articolo 18; subito dopo la
costituzione il gruppo designa i propri rappresentanti nelle commissioni.
Delle designazioni è data immediata comunicazione al Presidente del
Consiglio regionale.
2. Ciascun consigliere è assegnato ad almeno una commissione, fatto
salvo quanto previsto dal comma 6. Il Presidente del Consiglio regionale,
il Presidente della Giunta regionale e gli altri componenti della Giunta
regionale non possono far parte delle commissioni.
3. Ogni gruppo sostituisce i propri consiglieri che ricoprono le cariche di
cui al comma 2 con altri consiglieri del proprio gruppo.
4. Ove si renda necessario per il numero dei componenti del gruppo o per la
sussistenza degli impedimenti derivanti dalle cariche di cui al comma 2, il
gruppo può essere rappresentato anche con consiglieri appartenenti ad
altro gruppo.
5. I gruppi composti con un numero di consiglieri inferiore al numero delle
Commissioni, ove non si avvalgano della facoltà prevista al comma 4,
possono partecipare ai lavori delle commissioni nelle quali non sono
presenti, con un proprio consigliere con diritto di parola e di voto,
ovvero delegare per gli stessi effetti un consigliere componente la
Commissione.
6. A richiesta del gruppo ogni consigliere può essere assegnato ad una
seconda commissione; l'assenza alle sedute di tale commissione non comporta
applicazione della trattenuta di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 gennaio
1972, n. 6 , successive modifiche e integrazioni né di quella
prevista all'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 .
( 21)
7. Ogni gruppo consiliare esprime nelle singole commissioni tanti voti
quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Ogni consigliere esprime i
voti a lui attribuiti nella designazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 6.
8. Il consigliere che per giustificati motivi non interviene ad una seduta
della propria commissione può delegare a sostituirlo anche
nell'espressione dei voti a lui attribuiti ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 6
un consigliere del suo o di altro gruppo anche se appartenente ad un'altra
commissione. Nessun consigliere può ricevere più di una delega".
( 22)
Articolo 17 - Costituzione
delle Commissioni
1. Il Presidente del Consiglio, ricevute le designazioni previste
dall' articolo 16 commi 1,
3, 4 e 6, previa delibera dell'Ufficio di Presidenza, determina il numero
dei componenti delle commissioni, nomina i componenti delle singole
commissioni e convoca ciascuna commissione permanente per procedere
all'elezione del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario. La
medesima procedura è adottata per eventuali successive variazioni
richieste dai singoli gruppi consiliari.
2. L'elezione avviene a scrutinio segreto, mediante distinte votazioni. Si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 5 e 20, comma 8. In ogni caso il vicepresidente deve appartenere ad
un gruppo di minoranza qualora il presidente appartenga ad un gruppo di
maggioranza. ( 23)
3. A decorrere dalla sesta legislatura si procede, a metà legislatura,
al rinnovo delle commissioni permanenti. I componenti possono essere
confermati. ( 24)
Articolo 18 - Competenza delle
commissioni (25)
1. Le commissioni permanenti sono sette. Esse hanno rispettivamente
competenza nelle seguenti materie:
1 a Programmazione - Bilancio - Enti locali - Affari
istituzionali e generali - Controlli - Personale;
2 a Urbanistica - Edilizia abitativa - Viabilità - Trasporti
- Tranvie e linee automobilistiche - Navigazione - Porti - aeroporti -
Parchi;
3 a Lavoro - Industria - Artigianato - Commercio - Cave e
torbiere - Acque minerali e termali;
4 a Agricoltura - Foreste - Caccia e pesca - Bonifica - Economia
montana;
5 a Sicurezza sociale - Igiene - Sanità - Assistenza;
6 a Istruzione e assistenza scolastica - Attività culturali
- Problemi della ricerca scientifica - Sport - Turismo;
7 a Ecologia - Tutela dell'ambiente - Difesa del suolo - Lavori
pubblici - Acquedotti.
2. Le commissioni possono dividersi in gruppi di lavoro relativamente a
determinati settori o problemi, riservata la definitiva deliberazione alla
commissione plenaria. ( 26)
Articolo 19 - Convocazione e
legalità delle sedute.
1. La Presidenza della commissione programma
i lavori e fissa l'ordine del giorno delle sedute in modo da assicurare
comunque l’esame degli argomenti indicati nel programma e nel
calendario del Consiglio regionale. Il Presidente convoca e presiede la
commissione. ( 27)
2. La commissione, su autorizzazione del Presidente del Consiglio
regionale, può riunirsi fuori della propria sede, quando ciò sia
ritenuto necessario od opportuno, per lo svolgimento:
a) delle consultazioni previste dallo Statuto, dal presente regolamento e
dalle leggi regionali sulla partecipazione;
b) dalle indagini conoscitive previste dall' articolo 22, terzo
comma dello Statuto.
3. La convocazione della commissione può essere chiesta anche da un
quarto dei Commissari. Se il Presidente non vi provvede, la convocazione
é fatta dal Presidente del Consiglio entro un termine massimo di tre
giorni. Salvo casi di particolare urgenza, la convocazione della
commissione deve avvenire con tre giorni di preavviso.
4. Salvo autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, la
commissione non può riunirsi negli stessi giorni nei quali vi é
seduta del Consiglio. Per esigenze di coordinamento col lavoro di altre
commissioni o del Consiglio, l'Ufficio di Presidenza può revocare le
convocazioni già disposte.
5. Per la legalità delle sedute della commissione é richiesta la
presenza di un numero di consiglieri almeno pari alla metà dei propri
componenti e corrispondente alla metà dei voti consiliari, computati
secondo i criteri di cui all' articolo 16 commi 1, 3, 4 e 6. In seconda convocazione é
sufficiente la presenza di un numero di consiglieri corrispondenti alla
metà dei voti consiliari, computati secondo i criteri di cui
all'articolo 16 commi 1, 3, 4 e 6. Dal conteggio per la verifica del numero
legale sono esclusi i consiglieri che partecipano alle sedute ai sensi
dell' articolo 16 comma 5.
6. La seconda convocazione ha luogo a distanza di un'ora dalla prima
convocazione.
7. Nell'ordine del giorno della seduta é prevista la trattazione delle
interrogazioni assegnate alla commissione, in base a quanto disposto
dall' articolo 76.
8. La Presidenza del Consiglio assegna ad ogni commissione, nei limiti
previsti dalla tabella di cui all' articolo 89, comma 2, le unità di personale all'uopo
necessarie. ( 28)
Articolo 20 - Esame in sede
referente, conflitti di competenza, riunioni congiunte, esame abbinato e
decisioni della commissione
1. I progetti di legge o di regolamento, le
proposte di provvedimento amministrativo e in generale ogni oggetto su cui
sia richiesta una relazione al Consiglio, sono assegnati dal Presidente del
Consiglio alla commissione competente o con competenza prevalente o alle
commissioni da lui ritenute ugualmente competenti.
2. In quest'ultimo caso le commissioni si riuniscono in seduta congiunta e
la presidenza viene assunta alternativamente dai Presidenti delle
commissioni.
3. Se una commissione ritiene che un oggetto assegnato al suo esame non
rientri nella sua competenza, oppure ritiene che appartenga alla sua
competenza un oggetto assegnato in sede referente all'esame di altra
commissione, ne informa per gli opportuni provvedimenti il Presidente del
Consiglio.
4. Qualsiasi conflitto di competenza fra commissioni é risolto
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
5. Se all'esame di una commissione si trovano contemporaneamente proposte
di legge, a giudizio della stessa, analoghe o vertenti su oggetto medesimo
o in concorso con disegni di legge su identico oggetto, l'esame deve essere
abbinato. Non si procede ad abbinamento se su un progetto o su un atto
é già stata chiusa la discussione generale. Dopo l'esame
preliminare dei progetti abbinati, la commissione procede alla scelta di un
testo base ovvero alla redazione di un testo unificato.
6. La discussione in sede referente é introdotta dal Presidente della
commissione o da un Commissario.
7. A maggioranza di voti e per alzata di mano sono decisi gli incidenti
procedurali o, previa discussione, i casi e le modalità per ammettere
la consultazione di persone, enti ed associazioni.
8. Le decisioni della commissione sono adottate con la maggioranza dei voti
rappresentati, ai sensi dell' articolo 16, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dai consiglieri
presenti.
9. omissis ( 29)
Articolo 20 bis - Nomina dei
relatori. (30)
1. Per ogni progetto di legge, al termine dei lavori, la commissione, o le
commissioni congiuntamente, nel caso di cui al comma 2 dell’articolo
20, designano un relatore e, ove richiesto, un correlatore, che riferiscono
in Consiglio.
2. Per i progetti di legge presentati dalla Giunta o da consiglieri della
maggioranza, il relatore è scelto dalla maggioranza stessa e il
correlatore dalla minoranza, individuato, in caso di voto non unanime, tra
coloro che non hanno espresso voto favorevole. Per i progetti di legge
presentati da consiglieri di minoranza si applica il criterio inverso. Per
i progetti di legge presentati da altri soggetti, la commissione designa di
volta in volta un relatore e, ove richiesto, un correlatore.
3. Per i progetti di regolamento, le proposte di provvedimento
amministrativo e per gli altri argomenti su cui sia richiesta una relazione
al Consiglio, la commissione, o le commissioni congiuntamente, designano,
al termine dei lavori, un relatore e, ove richiesto, un correlatore.
Articolo 20 ter - Esame in
sede redigente. (31)
1. Il Consiglio può deliberare, a maggioranza dei suoi componenti, di
deferire alla competente commissione permanente l’approvazione, entro
un termine determinato, degli articoli di un progetto di legge o di
regolamento, riservando al Consiglio esclusivamente il voto e la relativa
dichiarazione sui singoli articoli nonché l'approvazione finale con
dichiarazioni di voto. Al Consiglio è preclusa la possibilità di
presentare emendamenti o articoli aggiuntivi.
2. Il Consiglio procede alla deliberazione di cui al comma 1 su richiesta
della competente commissione permanente, presentata prima di iniziare
l'esame dell'articolato, salvo che si opponga almeno un quinto dei
componenti del Consiglio.
3. Il Consiglio può stabilire, all'atto del deferimento, con apposito
ordine del giorno, criteri informatori per la formulazione del testo degli
articoli.
4. Fino al momento della votazione finale da parte della commissione
competente, il Presidente del Consiglio sospende l'esame redigente e
dispone la continuazione dei lavori in sede referente se almeno un quinto
dei componenti del Consiglio richiede che il progetto di legge o di
regolamento sia assoggettato alla procedura ordinaria di esame.
5. Nel procedimento in sede redigente si osservano le medesime norme del
procedimento in sede referente in quanto compatibili.
6. La procedura ordinaria di esame e di approvazione è sempre adottata
per le leggi in materia tributaria, di bilancio, elettorale, di ratifica di
intese o accordi con altre Regioni, altri Stati o enti territoriali di
altri Stati, nonché per le leggi e i regolamenti per la cui
approvazione è richiesta una maggioranza qualificata.
Articolo 21 -
Consultazioni
1. Le commissioni, qualora lo ritengano utile, procedono alle consultazioni
di cui all' articolo
22 dello statuto.
2. Le commissioni possono sentire i cittadini, le associazioni e gli enti
che facciano pervenire al Consiglio osservazioni e proposte, prima che,
terminata la discussione generale, sia iniziato l'esame dei singoli
articoli di una proposta di legge o di regolamento.
3. L'audizione è obbligatoria:
a) quando lo richieda almeno un quarto dei componenti, secondo quanto
previsto dall’ultimo comma dell' articolo 36 dello
statuto;
b) nei casi previsti dall'ultimo comma dell' articolo 35 dello
statuto.
Articolo 22 - Richiesta di
pareri obbligatori alla prima commissione
1. Ciascuna commissione ha l'obbligo di acquisire il parere della prima
commissione ogni qualvolta il progetto di legge implichi entrate o spese,
sia per le disposizioni contenute nel testo del proponente, sia per le
modificazioni che allo stesso si intendessero apportare. Tale parere è
dato per iscritto.
2. Qualora entro venti giorni dalla comunicazione, od otto nei casi di
urgenza, la prima commissione non abbia risposto, si intende che non abbia
trovato nulla da eccepire. Questi termini possono essere prorogati dal
Presidente del Consiglio per giustificato motivo e comunque per un periodo
di tempo non superiore a quello iniziale.
Articolo 23 - Esame del
bilancio e delle leggi finanziarie
1. I progetti di bilancio e di leggi
finanziarie della Regione sono sottoposti all'esame delle commissioni
permanenti che riferiscono, entro trenta giorni dall'assegnazione, alla
prima commissione nelle materie di loro competenza.
2. Entro i successivi trenta giorni la prima commissione presenta la
relazione al Consiglio.
3. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 2, i progetti di bilancio
e di leggi finanziarie sono iscritti all’ordine del giorno della
prima seduta del Consiglio regionale e discussi nel testo presentato.
Articolo 24 - Termini per le
relazioni e la discussione in aula (32)
1. Le relazioni delle commissioni concernenti i progetti di legge o di
regolamento, le proposte di provvedimento amministrativo e in generale ogni
oggetto su cui sia richiesta una relazione al Consiglio, salvo il caso
previsto nell' articolo 23,
sono presentate all’assemblea entro il termine previsto dal
calendario.
2. Qualora le commissioni non abbiano concluso il procedimento istruttorio
nel rispetto del calendario, il Presidente del Consiglio regionale, su
richiesta del proponente o di almeno dieci consiglieri, iscrive al primo
punto dell’ordine del giorno della seduta consiliare i provvedimenti
inseriti nel programma dei lavori, secondo il calendario stabilito;
l’Assemblea esamina i provvedimenti nel testo inizialmente assegnato
alla commissione.
3. Qualora su un progetto di legge o di regolamento non sia stata presa
alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, il progetto, secondo
quanto disposto dall' articolo 41, terzo comma, dello statuto, è iscritto di
diritto all’ordine del giorno del Consiglio ed è discusso nella
prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Il Consiglio, con il
consenso del primo firmatario, può deliberare il rinvio in
commissione, assegnando un termine ulteriore.
Articolo 25 - Distribuzione
del testo licenziato dalla commissione e della relazione ai consiglieri
1. Il testo licenziato dalla commissione in
sede referente con l'attestazione dell'esito della votazione in tale sede
conseguita è distribuito ai consiglieri, unitamente alla relazione,
almeno cinque giorni prima della seduta consiliare. Eventuali diverse
decisioni del Consiglio non possono comunque ridurre il termine a meno di
due giorni.
Articolo 26 - Esame in sede
consultiva, riunioni congiunte con la commissione competente per il merito
e termini per i pareri
1. Il Presidente del Consiglio regionale può disporre che su un
oggetto assegnato a una commissione sia espresso il parere di un'altra
commissione, per gli aspetti che rientrano nella competenza di
quest'ultima.
2. Se una commissione, su un oggetto a essa assegnato, ritiene utile
acquisire il parere di un'altra commissione per gli aspetti che rientrano
nella competenza di questa, può provocarlo prima di deliberare in
merito, informandone il Presidente del Consiglio.
3. Se una commissione ritiene utile esprimere un parere su un oggetto
assegnato ad altra commissione, ne fa domanda al Presidente del Consiglio
che decide in merito.
4. La commissione consultata e la commissione competente per il merito
possono effettuare, d'intesa fra loro, riunioni congiunte. La commissione
consultata può partecipare alle consultazioni, alle indagini
conoscitive e ai sopralluoghi disposti dalla commissione referente.
5. I pareri di cui al presente articolo sono espressi nel termine di
quindici giorni per i progetti di legge o di regolamento e di sette giorni
per ogni altro oggetto. La commissione consultata può stabilire che il
parere sia illustrato oralmente presso la commissione alla quale è
destinato.
6. La commissione competente per il merito può ridurre, per i motivi
di urgenza, il termine, o prorogarlo per giustificati motivi, nel rispetto
dei termini fissati dall' articolo 24 per la presentazione della relazione all'assemblea.
7. Il parere espresso è allegato alla relazione alla assemblea, o
menzionato nell'ipotesi che sia stato illustrato oralmente.
Articolo 27 - Attività
delle commissioni
1. Le commissioni nelle materie di loro competenza si procurano
informazioni, atti e documenti e convocano i funzionari dirigenti della
Regione o degli enti, aziende o agenzie da essa dipendenti, secondo quanto
previsto dall' articolo 23 dello statuto.
2. Il Presidente e gli altri membri della Giunta hanno diritto e, se
richiesti, l'obbligo di partecipare, anche con l'assistenza di esperti, ai
lavori delle commissioni senza diritto di voto.
3. Alle sedute delle commissioni, oltre ai funzionari della segreteria,
assistono di norma i funzionari del dipartimento dei servizi legislativi.
4. La Giunta regionale può, altresì, chiedere che le commissioni
siano convocate per dar loro comunicazioni, e gli assessori possono sempre
chiedere di essere sentiti.
5. La commissione può, altresì avvalersi della collaborazione di
esperti, a norma dell' articolo 21, terzo comma, dello statuto. Gli esperti possono
presenziare, se richiesti, alle sedute delle commissioni consiliari, con
esclusione per la partecipazione alle sedute delle commissioni di inchiesta
e alle sedute segrete di tutte le commissioni.
6. La commissione decide, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri,
quali dei suoi lavori, nell'interesse della Regione e dello Stato, debbano
rimanere segreti.
Articolo 28 - Primo firmatario
della proposta di legge
1. Ove il primo firmatario di una proposta di legge non faccia parte della
commissione incaricata di esaminarla, questi è invitato a partecipare
ai relativi lavori.
2. Ciascun consigliere può trasmettere alle commissioni emendamenti o
articoli aggiuntivi ai progetti di legge e chiedere, o essere richiesto, di
poterli illustrare.
3. Le commissioni ne danno notizia al Consiglio nelle loro relazioni.
Articolo 29 - Pubblicità
dei lavori
1. Al fine di consentire la più ampia
partecipazione popolare alla formazione dei provvedimenti della Regione,
garantita dallo statuto, i presidenti delle commissioni permanenti sono
tenuti a trasmettere al Presidente del Consiglio il calendario mensile dei
lavori di ogni commissione, nonché i processi verbali delle sedute e i
resoconti sommari.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede a inviare copia dei suddetti documenti
alla Giunta regionale, ai presidenti dei gruppi consiliari, ai singoli
consiglieri e cura, ai sensi dell' articolo 7, comma 1 - lettera f), che venga data adeguata
pubblicità ai lavori delle commissioni.
Articolo 30 - Processo verbale
e resoconto sommario
1. Delle sedute delle commissioni si redige il processo verbale, che viene
approvato nella seduta successiva.
2. Il processo verbale, nel quale si riportano gli atti, le deliberazioni e
le dichiarazioni fatte espressamente inserire a verbale da ciascun
consigliere, è redatto dal responsabile del servizio di segreteria
della commissione e sottoscritto dal presidente e dal consigliere
segretario.
3. Della seduta è, altresì, redatto a cura della segreteria della
commissione un resoconto sommario.
4. Le commissioni speciali, istituite a norma degli articoli 21 e 24 dello statuto,
regolano i propri lavori secondo le modalità previste dal presente
capo.
Capo VII
Sedute del Consiglio
Articolo 31 - Convocazione del
Consiglio e ordine del giorno delle sedute
1. Il Consiglio è convocato dal
Presidente e si riunisce in via ordinaria o straordinaria, secondo quanto
previsto dall' articolo 13 dello statuto.
2. Quando la convocazione sia richiesta dal Presidente della Giunta o da un
quarto dei consiglieri e il Presidente non vi provveda, scaduti i termini
previsti dall' articolo 13 dello statuto, la convocazione è
perentoriamente disposta, entro cinque giorni, dal vicepresidente anziano
e, in caso di sua inadempienza o assenza dall'altro vicepresidente.
3. Il Presidente del Consiglio pone all’ordine del giorno delle
sedute consiliari, dopo gli argomenti iscritti ai sensi dell' articolo 41, terzo
comma, dello statuto, tutti gli argomenti per i quali si sia conclusa la
fase istruttoria, nel rispetto del programma e del calendario approvati
dalla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari. ( 33)
4. Il Consiglio in corso di seduta, può deliberare di proseguire i
lavori oltre la mezzanotte. Sulla richiesta di proseguimento possono
parlare un oratore a favore e uno contro, ciascuno per non più di
cinque minuti.
5. omissis ( 34)
6. omissis ( 35)
7. Il Consiglio, di norma, tratta tutti gli argomenti iscritti
all’ordine del giorno. Può, altresì, deliberare di
aggiornare la seduta ad altra data per proseguire i lavori sino a
esaurimento dell’ordine del giorno.
8. Il Presidente della Giunta e gli assessori possono fare esclusivamente
all'inizio e al termine di ogni seduta, comunicazioni al Consiglio su
argomenti non iscritti all’ordine del giorno. Tali comunicazioni non
possono superare i venti minuti. E' fatta salva la facoltà di
distribuire ai consiglieri testi scritti, che la Presidenza può
disporre che siano pubblicati in allegato ai resoconti consiliari. Qualora
vi sia richiesta di discussione su tali comunicazioni si provvede alla
relativa iscrizione all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo
diverso avviso dell'assemblea. La discussione può chiudersi con una
risoluzione.
Articolo 32 - Sedute pubbliche
e segrete
1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il Consiglio si riunisce in seduta segreta quando vi sia la richiesta
del Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, o di almeno
dieci consiglieri o quando si tratti di questioni riguardanti persone.
Articolo 33 - Apertura e
chiusura della seduta
1. Il Presidente apre la seduta; la chiude annunciando il giorno e l'ora
della seduta seguente o l'eventuale convocazione a domicilio.
2. La seduta inizia con l'approvazione del processo verbale.
Articolo 34 - Comunicazioni
del Presidente all'inizio della seduta
1. Il Presidente dopo l'approvazione del processo verbale:
a) comunica le domande di congedo;
b) comunica all'assemblea messaggi e lettere pervenute di rilevante
importanza e annuncia le risposte della Giunta regionale alle
interrogazioni con risposta scritta;
c) comunica l'invio dei progetti di legge alle commissioni consiliari
permanenti, i rinvii da parte del Governo di leggi regionali per il riesame
del Consiglio, i rinvii di atti amministrativi della Regione, le eventuali
impugnazioni della Giunta regionale avverso le leggi e i regolamenti dello
Stato e leggi di altre Regioni, quelle del Governo avverso le leggi della
Regione, nonché le decisioni della Corte Costituzionale;
d) annuncia le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
pervenute alla Presidenza.
Articolo 35 - Congedi
(36)
1. Nessun consigliere può astenersi dall'intervenire alla seduta se
non abbia ottenuto congedo.
2. I congedi possono essere richiesti al Presidente del Consiglio per i
seguenti motivi:
a) per malattia;
b) per missione per conto della Regione;
c) per grave e motivato impedimento.
3. Si intendono accordati se non sorge opposizione all'annuncio dato dal
Presidente stesso all'inizio della seduta.
4. Nel caso di opposizione, il Consiglio delibera per alzata di mano, senza
discussione.
5. I nomi dei consiglieri che non partecipano a oltre tre sedute
consecutive del Consiglio, senza aver ottenuto regolare congedo, sono
annunciati dal Presidente del Consiglio in assemblea. Il Presidente, nei
casi più gravi, può richiedere all'assemblea che i nomi degli
assenti vengano pubblicati nel Bollettino ufficiale.
6. Lo stesso obbligo di partecipazione e le modalità per ottenere il
congedo si applicano anche per le sedute delle commissioni permanenti,
intendendosi sostituiti il presidente della commissione al Presidente del
Consiglio e la commissione competente al Consiglio stesso.
Articolo 36 - Posti riservati
in aula
1. Nell'aula consiliare vi sono posti riservati al Presidente del Consiglio
regionale, agli altri componenti dell’Ufficio di Presidenza, al
Presidente della Giunta regionale e agli assessori.
Articolo 37 - Diritto di
parola
1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal
Presidente.
Articolo 38 - Richiami
all’ordine e censure ai consiglieri
1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba con il suo
contegno la libertà della discussione e l’ordine della seduta,
il Presidente lo richiama formalmente nominandolo.
2. Il richiamato può presentare al Consiglio le sue spiegazioni: se
intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal Presidente,
questi invita il Consiglio a decidere per alzata di mano, senza
discussione.
3. Dopo il secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, o
qualora un consigliere provochi tumulti o disordini, o trascenda a vie di
fatto, il Presidente può proporre al Consiglio l'esclusione del
consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più
gravi, la censura. La censura comporta, oltre all'esclusione immediata
dall'aula l'interdizione di partecipare ai lavori del Consiglio e delle
commissioni per un termine da due a cinque giorni.
4. Udite le spiegazioni del consigliere, la proposta del Presidente viene
messa ai voti senza discussione, per alzata di mano.
5. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente a
lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai consiglieri
segretari le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano
eseguiti.
6. Ove il consigliere censurato tenti di rientrare nell'aula prima che sia
trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione è
raddoppiata.
7. Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nell'ambito
della sede del Consiglio, ma fuori dell'aula, il Presidente, udito
l'Ufficio di Presidenza, può proporre all'assemblea le sanzioni di cui
al comma 3.
Articolo 39 - Tumulto in
aula
1. Qualora sorga tumulto in aula e nonostante il richiamo del Presidente il
tumulto continui, il Presidente sospende la seduta o secondo
l'opportunità, la scioglie.
2. In quest'ultimo caso, salvo diversa disposizione del Presidente, il
Consiglio s'intende convocato per il primo giorno non festivo.
Articolo 40 - Poteri di
polizia
1. I poteri di polizia del Consiglio spettano al Consiglio stesso e sono
esercitati a suo nome dal Presidente che impartisce gli ordini necessari.
2. La forza pubblica non può entrare nell'ambito della sede del
Consiglio se non per ordine del Presidente.
3. Essa non può entrare nell'aula, se non dopo che sia stata sospesa o
sciolta la seduta e sempre dietro richiesta del Presidente.
Articolo 41 - Ammissione del
pubblico
1. Nessuna persona estranea al Consiglio e ai servizi relativi può
introdursi nella sede ove siedono i consiglieri.
2. Il pubblico può assistere alle sedute; qualora lo ritenga
opportuno, l'Ufficio di Presidenza può disciplinare l'ammissione del
pubblico mediante apposito invito. Le persone ammesse nei settori
appositamente riservati devono astenersi da ogni segno di approvazione o di
disapprovazione.
3. I commessi sono incaricati di vigilare sulla osservanza dei regolamenti
e di provvedere, su ordine del Presidente, all'allontanamento di chiunque
abbia turbato l'ordine.
4. Il Presidente, nel caso di disordini, può altresì ordinare lo
sgombero della tribuna.
Articolo 42 - Denuncia per
oltraggio
1. In caso di oltraggio fatto al Consiglio o a qualunque dei suoi membri
nell'esercizio delle loro funzioni, il Presidente provvede a denunciare
l'autore all'autorità giudiziaria competente.
Articolo 43 - Processo verbale
e resoconti
1. Salvo quanto disposto dai commi 5 e 6, di ogni seduta del Consiglio si
redige, a cura dei competenti uffici consiliari, il processo verbale.
2. Il processo verbale, che attesta soltanto la formazione delle
deliberazioni e degli atti del Consiglio, si intende approvato se,
all'inizio della seduta successiva alla distribuzione del testo, nessuno
chiede di fare osservazioni; occorrendo la votazione, questa ha luogo per
alzata di mano.
3. Sul processo verbale non è concessa la parola, se non a chi intenda
proporvi una rettifica o chiarire il proprio pensiero espresso nella seduta
precedente, oppure per fatto personale. L'intervento non può superare
i tre minuti. ( 37)
4. Il processo verbale, dopo l'approvazione, è sottoscritto dal
Presidente e da uno dei consiglieri segretari, ed è raccolto e
conservato nell'archivio del Consiglio. Qualora, in sede di approvazione,
siano state apportate rettifiche al processo verbale, ai consiglieri è
distribuito il nuovo testo approvato.
5. Il processo verbale delle sedute segrete è redatto dai consiglieri
segretari, secondo quanto disposto dall' articolo 6, comma 1.
6. Il Consiglio può, tuttavia, deliberare che non vi sia processo
verbale della seduta segreta.
7. Di ogni seduta pubblica è, altresì, redatto il resoconto
integrale consistente nella trascrizione di tutti gli atti e interventi,
effettuata con l'ausilio della registrazione su supporto magnetico o di
altre metodiche. I resoconti vengono stampati e pubblicizzati a cura
dell’Ufficio di Presidenza.
Capo VIII
Iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti amministrativi
Articolo 44 - Presentazione,
assegnazione e distribuzione dei progetti di legge o di regolamento e delle
proposte di provvedimento amministrativo
1. L'iniziativa delle leggi e dei regolamenti regionali si esercita
mediante la presentazione alla Presidenza del Consiglio regionale di
progetti, redatti in articoli e corredati da una relazione che ne illustri
contenuto e finalità.
2. I commi contenuti in uno stesso articolo vanno contrassegnati con i
numeri cardinali seguiti dal punto. Il comma unico di un articolo va
contrassegnato con il numero cardinale «1».
3. Sono disegni di legge i progetti presentati dalla Giunta regionale; sono
proposte di legge tutti gli altri progetti.
4. L'iniziativa dei provvedimenti amministrativi consiliari si esercita
mediante presentazione alla Presidenza del Consiglio regionale di proposte
corredate da motivazione.
5. I progetti di legge o di regolamento sono annunciati al Consiglio
comunicando ai sensi del comma 7, se già intervenuta, anche
l'assegnazione alla commissione competente, di norma, nella seduta
successiva alla presentazione o al termine della eventuale seduta in corso
di svolgimento al momento della presentazione.
6. Il Presidente, dopo averne verificata la ricevibilità, assegna i
progetti di legge o di regolamento e le proposte di provvedimento
amministrativo alla commissione competente, secondo quanto previsto
dall' articolo 20. Ne
dispone, quindi, la trasmissione alla stessa e, relativamente ai progetti
di legge o di regolamento, la contestuale distribuzione del testo, con
l'indicazione dell'assegnazione, a tutti i consiglieri.
7. Dell'avvenuta assegnazione dei progetti di legge o di regolamento è
data comunicazione al Consiglio nella seduta successiva o al termine della
eventuale seduta in corso di svolgimento al momento dell'assegnazione.
Articolo 45- Procedura
d'urgenza (38)
Articolo 46 -
Ammissibilità delle proposte di legge di iniziativa popolare
1. Sull'ammissibilità di una proposta di legge di iniziativa popolare
decide il Consiglio per alzata di mano, su relazione dell’Ufficio di
Presidenza, sentito un oratore per gruppo consiliare e per non più di
dieci minuti. ( 39)
Articolo 47 - Preclusione per
i progetti respinti
1. Un progetto respinto dal Consiglio non può essere ripresentato,
nell'ambito della stessa legislatura, se non dopo un anno dalla precedente
votazione, ove non venga riproposto con modifiche sostanziali.
Capo IX
Discussione
Articolo 48 - Divieto di
trattazione di argomenti non iscritti all’ordine del giorno
1. Il Consiglio non può discutere, né deliberare su argomenti non
iscritti all’ordine del giorno. ( 40)
Articolo 49 - Iscrizione a
parlare
1. L'esame dei progetti di legge ha inizio con la discussione generale.
2. Sugli argomenti compresi nel calendario dei lavori, i consiglieri si
iscrivono a parlare di norma entro il termine fissato dalla Presidenza,
tramite i rispettivi gruppi. Quando un gruppo abbia esaurito il tempo
assegnatogli, ai suoi componenti non può più essere concessa la
parola. I consiglieri che intendano svolgere un intervento a titolo
individuale hanno facoltà di iscriversi a parlare direttamente prima
dell’inizio della seduta, per il tempo loro assegnato ai sensi
dell’ articolo 8
quater. ( 41)
3. Il Presidente dà la parola secondo l’ordine di presentazione
delle domande, salva l'opportunità di alternare per quanto possibile
gli oratori favorevoli e quelli contrari, previa comunicazione ai
consiglieri.
4. I consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro
turno decadono dal diritto di parola.
5. Nessuno può parlare più di una volta nella discussione dello
stesso argomento, tranne che per richiami al regolamento, per interventi
sull’ordine dei lavori, per proporre questioni di carattere
pregiudiziale o sospensivo, oppure per fatto personale. ( 42)
6. In quest'ultimo caso la parola viene data alla fine dell'argomento e
comunque prima della fine della seduta.
Articolo 50 - Fatto
personale
1. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il
sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse.
2. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare in che consista il
fatto personale: il Presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il
Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.
3. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una
discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o comunque
discuterli.
4. In qualunque occasione siano discussi i provvedimenti adottati da
precedenti giunte, i consiglieri che di esse abbiano fatto parte hanno il
diritto di ottenere la parola alla fine della discussione.
5. Quando, nel corso di una discussione, un consigliere sia accusato di
fatti che ledono la sua onorabilità, egli può chiedere al
Presidente del Consiglio di nominare una commissione di inchiesta, la quale
indaghi e giudichi il fondamento dell'accusa. Alla commissione il
Presidente assegna un termine per presentare le sue conclusioni, che
saranno comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione
delle conclusioni stesse.
Articolo 51 - Questione
pregiudiziale e sospensiva
1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non
si debba discutere perché mancano i requisiti normativi o vi è
stata imprecisione nella formulazione dell'oggetto, o mancano i presupposti
formali e procedurali, o la questione sospensiva, quella cioè che la
discussione debba essere rinviata al verificarsi di scadenze determinate,
possono essere proposte anche da un solo consigliere prima o nel corso
della discussione. Il tempo per l'illustrazione è di cinque minuti.
( 43)
2. La questione è discussa prima che inizi o continui la discussione,
che comunque non può proseguire finché la questione non sia stata
risolta.
3. In questi casi possono parlare dopo la proposta soltanto un oratore a
favore e uno contro, per non più di tre minuti ciascuno. Il Consiglio
decide per alzata di mano. ( 44)
Articolo 52 - Durata degli
interventi (45)
1. Salvo quanto disposto dall’ articolo 8 quater, la durata di ciascun intervento non
può superare i dieci minuti. In ogni caso, al relatore, al correlatore
e al primo oratore per ciascun gruppo sono attribuiti venti minuti.
2. I singoli interventi su articoli ed emendamenti non possono superare
rispettivamente i dieci ed i cinque minuti.
3. Su ciascun articolo è consentita una dichiarazione di voto per non
più di cinque minuti ad un consigliere per gruppo.
4. Il consigliere che, nei limiti di tempo sopra indicati, riassuma
oralmente un più ampio intervento scritto può chiedere che il
testo integrale di tale intervento sia inserito agli atti.
5. Superati i limiti di tempo prescritti il Presidente invita l'oratore a
concludere e, ove questi non lo faccia, gli interdice la parola.
6. Il Presidente interdice, altresì, la parola all’oratore che,
richiamato due volte alla questione, seguita a discostarsene.
Articolo 53 - Divieto di
interruzione e rinvio ad altra seduta dei discorsi
1. Nessun discorso può essere rimandato per la sua continuazione ad
altra seduta.
Articolo 54 - Richiami al
regolamento e all’ordine dei lavori. (46)
1. I richiami riguardanti il regolamento e gli interventi riguardanti
l’ordine dei lavori, la cui durata non può eccedere i tre
minuti, hanno la precedenza sulla questione principale.
2. In questi casi non possono parlare, dopo il proponente, che un oratore a
favore e uno contro e per non più di due minuti ciascuno.
3. Il Consiglio decide per alzata di mano.
Articolo 55 - Presentazione e
votazione di ordini del giorno (47)
1. Durante la discussione generale, o prima che si apra, possono essere
presentati per iscritto ordini del giorno che servano di istruzione alla
Giunta in relazione alla legge in esame ovvero che servano
d’istruzione alle commissioni, nel caso di rinvio alle stesse per
ulteriore esame. Gli ordini del giorno possono essere svolti nel corso
della discussione generale.
2. Ordini del giorno possono essere presentati anche dopo la chiusura della
discussione generale, ma senza diritto di svolgimento da parte del
proponente.
3. Gli ordini del giorno sono posti in votazione, anche per divisione, dopo
l'approvazione dell'ultimo articolo, ma prima della dichiarazione di voto
prevista dall'articolo 64. Su ciascun ordine del giorno è consentita
una dichiarazione di voto, per non più di tre minuti, a un consigliere
per gruppo.
4. Non possono essere presentati ordini del giorno che riproducano
sostanzialmente emendamenti respinti. In tale caso il Presidente, data
lettura dell’ordine del giorno e sentito uno dei proponenti, può
dichiararlo inammissibile. Se il proponente insiste e il Presidente ritiene
opportuno consultare l’Assemblea, questa decide per votazione palese,
sentito un oratore a favore e uno contro per non più di cinque minuti.
5.L’ordine del giorno originario ha la precedenza su tutti gli altri
ordini del giorno, salvo che questi ultimi non siano pregiudiziali.
Articolo 56 - Chiusura della
discussione generale
1. La discussione è dichiarata chiusa dal Presidente quando non vi
siano più iscritti a parlare.
2. Chiusa la discussione generale, è data facoltà di parlare ai
relatori, ai presentatori, al Presidente della Giunta e agli assessori
competenti nel tempo massimo di dieci minuti. ( 48)
Articolo 57 - Passaggio
all'esame degli articoli
1. Se non vi è opposizione al passaggio degli articoli, si passa alla
votazione dei singoli articoli. In caso di opposizione, il Consiglio decide
per alzata di mano, sentito un oratore a favore e uno contro, ciascuno per
un tempo non superiore a cinque minuti.
Articolo 58 - Presentazione di
emendamenti
Articolo 59 - Termini per la
presentazione degli emendamenti (50)
1. Gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle commissioni.
Ulteriori emendamenti sono presentati al Presidente del Consiglio entro le
ore dodici e trenta del giorno lavorativo precedente quello
dell’inizio della seduta nella quale il progetto viene discusso.
2. Copia degli emendamenti è trasmessa alla commissione competente,
alla Giunta regionale ed ai consiglieri.
3. I relatori e la Giunta possono presentare emendamenti fino al momento
della votazione dell’articolo al quale sono riferiti.
4. Ciascun consigliere può presentare subemendamenti agli emendamenti
di cui al comma 3 entro il termine stabilito dal Presidente.
5. È sempre fatta salva la facoltà del Presidente di accettare,
fino al momento della votazione, parziali e limitate riformulazioni degli
emendamenti, proposte dai relatori o dalla Giunta regionale ed accettate
dai consiglieri proponenti gli emendamenti. In questo caso è posta ai
voti solo la proposta riformulata.
6. Sono ammissibili solo subemendamenti parzialmente soppressivi ovvero
modificativi o aggiuntivi, il cui contenuto sia in stretta correlazione con
quello degli emendamenti o articoli aggiuntivi cui si riferiscono.
7. Gli emendamenti presentati in Consiglio sono trasmessi alla commissione
competente per materia. Su di essi la Presidenza della commissione,
integrata dal relatore e dal correlatore, esprime un parere al Consiglio.
Articolo 60 - Emendamenti
comportanti aumento di spesa o diminuzione di entrata
1. Gli emendamenti che importino aumento di spesa o diminuzione di entrata,
sono trasmessi, appena presentati, anche alla prima commissione perché
siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie, prima del
passaggio agli articoli. La commissione può relazionare anche
oralmente nel corso della seduta, che può essere sospesa per
consentire la formulazione del parere.
Articolo 61 - Ordine di
votazione degli emendamenti
1. Nel caso di presentazione di emendamenti la votazione ha luogo nel
seguente ordine: emendamenti soppressivi; modificativi; aggiuntivi; testo
del progetto.
2. Gli emendamenti a un emendamento sono votati prima dello stesso.
2 bis. Qualora siano stati presentati ad uno stesso testo una
pluralità di emendamenti, subemendamenti o articoli aggiuntivi tra
loro differenti esclusivamente per variazione a scalare di cifre o dati o
espressioni altrimenti graduate, il Presidente pone in votazione quello che
più si allontana dal testo originario e un determinato numero di
emendamenti intermedi sino all’emendamento più vicino al testo
originario, dichiarando assorbiti gli altri. Nella determinazione degli
emendamenti da porre in votazione il Presidente tiene conto
dell'entità delle differenze tra gli emendamenti proposti e della
rilevanza delle variazioni a scalare in relazione alla materia oggetto
degli emendamenti. ( 51)
2 ter. Il Presidente può consultare l’Assemblea, che decide
senza discussione. ( 52)
2 quater. Il Presidente può modificare l’ordine delle votazioni
qualora lo reputi opportuno ai fini dell’economia o della chiarezza
delle votazioni stesse. ( 53)
Articolo 62 - Ritiro di
emendamenti
1. Un emendamento ritirato dal presentatore può essere fatto proprio
da altri.
2. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporre le ragioni per un tempo
non eccedente i due minuti. ( 54)
3. Avvalendosi di emendamenti non si possono porre questioni pregiudiziali
o sospensive, né modificare l’ordine dei lavori.
Articolo 63 - Diniego di
accettazione di emendamenti (55)
1. Il Presidente ha la facoltà di negare l’accettazione e lo
svolgimento di emendamenti:
a) formulati con frasi sconvenienti;
b) aventi contenuto estraneo al testo cui si riferiscono;
c) in contrasto con precedenti deliberazioni adottate nel corso dello
stesso procedimento;
d) privi di ogni reale portata modificativa;
e) illeggibili o non indicanti chiaramente le parti di testo da modificare;
f) manifestamente contrari ai principi costituzionali e statutari.
Articolo 64 - Dichiarazione di
voto e coordinamento formale del testo approvato
1. Prima della votazione finale è consentita una dichiarazione di
voto, per non più di dieci minuti, a un consigliere per gruppo e
altrettanto ai consiglieri che intendono esprimere una valutazione diversa
rispetto a quella dichiarata dal proprio gruppo, per non più di tre
minuti. ( 56)
2. Egualmente, prima della votazione finale, ciascun consigliere può
richiamare l'attenzione del Consiglio sopra le correzioni di forma che il
progetto richiede e suggerire le conseguenti modificazioni.
3. Il Presidente del Consiglio provvede al coordinamento formale del testo
approvato.
Capo X
Votazioni
Articolo 65 - Modalità di
votazione
1. I disegni e le proposte di legge, dopo l'approvazione articolo per
articolo, si approvano con votazione finale.
2. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese, o a scrutinio segreto.
3. Le votazioni a scrutinio palese si fanno per alzata di mano o mediante
procedimento elettronico con registrazione dei nomi, salvo che, per la sola
votazione finale, tre consiglieri chiedano la votazione per appello
nominale. ( 57)
3 bis. Le votazioni a scrutinio palese si fanno mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi, salvo che il Regolamento disponga
diversamente o che tutti i gruppi non richiedano la votazione per alzata di
mano. ( 58)
3 ter. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova mediante
procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta
richiesta prima della proclamazione. ( 59)
4. Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano deponendo nell’urna
apposita scheda o mediante procedimento elettronico. Il voto a scrutinio
segreto avviene nei soli casi espressamente previsti dallo statuto e dalla
legge e nelle questioni riguardanti persone, salva, per queste ultime,
diversa esplicita disposizione statutaria o legislativa. ( 60)
5. In tutti i casi in cui il Consiglio sia chiamato a decidere in appello
alle decisioni del Presidente, la votazione si fa per alzata di mano.
6. omissis ( 61)
Articolo 66 - Votazione per
appello nominale
1. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del
si e del no ed estrae a sorte il nome di un consigliere.
2. L'appello nominale comincia dal nome estratto, per continuare in ordine
alfabetico e riprende poi nello stesso ordine fino al nome del consigliere
che precede quello estratto a sorte.
3. Esaurito l'appello si procede a un nuovo appello dei consiglieri
risultati assenti. I consiglieri segretari tengono nota del voto espresso
da ciascun consigliere; il Presidente ne proclama il risultato.
Articolo 67 - Votazione a
scrutinio segreto
1. I consiglieri prima della votazione a scrutinio segreto possono
dichiarare di astenersi, dandone una spiegazione per un tempo non superiore
ai cinque minuti.
2. Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza accerta il
numero e il nome dei votanti e degli astenuti.
3. I consiglieri segretari prendono nota delle astensioni.
Articolo 68 - Legalità
delle sedute e adozione delle deliberazioni
1. I lavori del Consiglio si svolgono con qualsiasi numero di consiglieri
presenti. La Presidenza verifica, di propria iniziativa o su richiesta,
l'esistenza del numero legale, quando il Consiglio stia per procedere a
votazioni che non riguardino il processo verbale o questioni procedurali.
2. Il Consiglio è in numero legale quando sia presente almeno la
maggioranza dei consiglieri assegnati, esclusi dal computo i consiglieri in
congedo per motivi istituzionali o per documentato impedimento, a norma
dell' articolo
19 dello statuto, salvi i casi in cui sia prevista espressamente dallo
statuto o dalla legge la presenza di un maggior numero di consiglieri.
( 62)
3. Se il consiglio non è in numero legale, il Presidente può
rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno, oppure scioglierla; in
quest'ultimo caso il Consiglio si intende convocato senz'altro per il primo
giorno, non festivo, alla stessa ora di convocazione della seduta che
è stata sciolta, salvo diverse disposizioni del Presidente.
4. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con la presenza prevista
dal comma 2 e, salvo diverse disposizioni statutarie, con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, secondo quanto prescritto
dall' articolo
19, terzo comma, dello statuto. Quando si debba procedere alla nomina
degli amministratori degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione,
nonché dei rappresentanti della Regione in enti e organi statali,
regionali e locali, è sufficiente la maggioranza relativa, ferma
restando l'osservanza del disposto di cui all' articolo 50, quarto
comma, dello statuto.
5. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
6. I consiglieri presenti nell'aula che non partecipano a una votazione si
computano nel numero necessario per la legalità della seduta.( 63)
Articolo 69 - Annullamento e
rinnovazione delle votazioni
1. Quando si verificano irregolarità nelle votazioni, il Presidente,
apprezzate le circostanze, può annullarle e disporne l'immediata
rinnovazione.
Articolo 70 - Divieto di
parola durante le operazioni di voto
1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino
alla proclamazione del voto.
Articolo 71 - Proclamazione
del risultato della votazione
1. Il risultato della votazione del Consiglio è proclamato dal
Presidente con la formula: «Il Consiglio approva» o «Il
Consiglio non approva».
Capo XI
Petizioni
Articolo 72 - Invio ed esame
delle petizioni
1. Chiunque può inviare petizioni al Consiglio regionale per chiedere
provvedimenti legislativi sulle materie di sua competenza, o per esporre
comuni necessità riguardanti la Regione.
2. Le petizioni, previamente vagliate dall’Ufficio di Presidenza,
sono trasmesse alle commissioni competenti per materia, le quali, ove
abbiano all'esame disegni di leggi sullo stesso argomento, discutono
congiuntamente le petizioni stesse.
3. Le commissioni possono riferirne al Consiglio.
Capo XII
Prerogative e diritti del consigliere
Articolo 73 - Diritto di
informazione
1. Ogni consigliere regionale ha diritto di avere informazioni e dati e di
esaminare, con congruo preavviso, gli atti e documenti concernenti
l'attività della Regione e degli enti, aziende e agenzie regionali,
ottenendone eventualmente copia, previa richiesta scritta al dirigente la
segreteria regionale competente o al responsabile dell'ente, azienda o
agenzia cui la richiesta si riferisce.
2. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimento amministrativo non
ancora concluso, e tale che ogni rivelazione possa danneggiare la Regione o
terzi, il Presidente della Giunta può riservarsi di far esaminare la
documentazione richiesta, alla conclusione del procedimento.
3. Tutti i documenti che la Giunta regionale rende pubblici ai fini di
consultazioni di soggetti terzi sono trasmessi contemporaneamente alla
Presidenza del Consiglio regionale, che ne dà notizia ai consiglieri e
li tiene a loro disposizione.
4. Il consigliere, qualora riscontri difficoltà nell'esercizio del
diritto previsto dai commi precedenti, può rivolgersi
all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per l'immediato
esame del caso e per i conseguenti provvedimenti.
Articolo 74 - Facoltà di
presentazione di interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni
e risoluzioni.
Articolo 75 -
Interrogazione
1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta alla Giunta per
avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per sapere se
e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in
relazione all'oggetto medesimo.
2. Un consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla
per iscritto al Presidente del Consiglio, indicando se chiede risposta
scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che
l'interrogante chiede risposta scritta.
3. Il Presidente, alla fine della seduta, annuncia le interrogazioni
presentate durante il corso della seduta stessa; di esse è fatta
menzione nel relativo processo verbale.
4. Quando trattasi di interrogazione con richiesta di risposta scritta, la
Giunta è tenuta a rispondere entro venti giorni dall'annuncio,
comunicando la risposta anche al Presidente del Consiglio, che ne dà
notizia nella prima seduta immediatamente successiva, all'assemblea e ne
dispone l'inserimento nel resoconto consiliare. Il termine è
raddoppiato per le interrogazioni concernenti materie delegate agli enti
locali.
5. Se la Giunta non fa pervenire la risposta nel termine di cui al comma 4,
il Presidente del Consiglio, a richiesta dell'interrogante, inserisce
l'interrogazione nella prima seduta disponibile, in cui si segue la
procedura di cui all’articolo 79. ( 64)
Articolo 76 - Interrogazioni
svolte in commissione
1. Nel presentare un'interrogazione, il
consigliere può dichiarare che intende ottenere risposta dalla Giunta
in commissione. In tal caso il Presidente del Consiglio trasmette
immediatamente l'interrogazione al presidente della commissione competente
per materia e, contestualmente, al Presidente della Giunta. Il presidente
della commissione iscrive l'interrogazione, non oltre venti giorni dalla
data di ricevimento, all’ordine del giorno secondo la data di
presentazione.
2. Se l'interrogante non fa parte della commissione è preavvertito
dell'iscrizione della sua interrogazione all’ordine del giorno almeno
tre giorni prima della data fissata per lo svolgimento.
3. Trascorsi sessanta minuti dall'inizio della seduta della commissione, il
Presidente può rinviare le interrogazioni residue alla seduta
successiva. Dell'avvenuta risposta in commissione è dato annuncio dal
Presidente del Consiglio nella successiva seduta consiliare, anche ai fini
della pubblicità dei lavori di cui all' articolo 29.
4. Per le interrogazioni di cui al presente articolo si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni di cui all' articolo 78.
Articolo 77 -
Interpellanza
1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta alla Giunta circa i
motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare
rilievo o di carattere generale.
2. Ogni domanda di interpellanza alla Giunta è presentata per iscritto
al Presidente del Consiglio, il quale ne dispone l'annuncio all'assemblea,
seguendo le norme stabilite per le interrogazioni.
3. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto della risposta e intenda
promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta deve
presentare una mozione. Se l'interpellante non si avvale di tale
facoltà, la mozione può essere presentata da altro consigliere.
Articolo 78 - Disposizioni
comuni a interrogazioni e interpellanze
1. Allo svolgimento delle interrogazioni e
delle interpellanze è, di norma, riservata apposita seduta salvo
diverse determinazioni della conferenza di cui all'articolo 8, che può
anche destinare a tal fine la prima ora di ogni seduta.
2. La Giunta regionale comunica al Presidente del Consiglio - che lo allega
all’ordine del giorno inviato ai consiglieri - l'elenco delle
interrogazioni e interpellanze cui intende dare risposta, indicando
l'assessore all'uopo designato. Qualora l'assessore designato non sia
presente al momento dello svolgimento dell'interrogazione, o
dell'interpellanza e non sia in congedo, il Presidente lo fa notare.
L'interrogante o l'interpellante ha diritto a ricevere la risposta non
appena l'assessore risulti presente in aula, immediatamente dopo
l'esaurimento del punto in discussione.
3. Trascorsi trenta giorni dall'annuncio, le interrogazioni e le
interpellanze sono poste, secondo l'ordine di presentazione,
all’ordine del giorno della prima seduta.
4. Nel giorno fissato per lo svolgimento delle interpellanze o delle
interrogazioni, la Giunta regionale può dichiarare di non poter
rispondere, indicandone il motivo, oppure di voler differire la risposta ad
altra data entro i successivi venti giorni, salvo che l'interrogante o
l'interpellante consenta a un più lungo rinvio. Di fronte a una
richiesta di rinvio, l'interrogante o l'interpellante può chiedere al
Consiglio di fissare lo svolgimento nel giorno che egli propone. Se nel
giorno stabilito la Giunta non risponde, l'interrogante o l'interpellante,
ha diritto di parola per esprimere un giudizio sull'omissione, nel limite
di tempo di cinque minuti. L’elenco delle interrogazioni e
interpellanze alle quali non è stata data risposta è pubblicato
mensilmente nel sito internet del Consiglio regionale. ( 65)
5. Se l'interrogante o l'interpellante non sono presenti in aula quando la
Giunta si accinge a rispondere, si intende che abbiano rinunciato
all'interrogazione o alla interpellanza. La predetta disposizione non si
applica quando l'interrogante o l'interpellante sono in congedo: in tal
caso l'interrogazione o l'interpellanza sono svolte nella seduta
successiva.
6. Le dichiarazioni dei consiglieri per l'illustrazione di una
interpellanza e le dichiarazioni successive alla risposta della Giunta a
una interrogazione o interpellanza, non possono superare i cinque minuti.
La risposta della Giunta non può superare i dieci minuti.
7. Nel caso in cui l’interrogazione o l’interpellanza sia stata
sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento, come pure
il diritto di replica, compete a uno solo degli interroganti o
interpellanti e, di norma, al primo firmatario, o ad altro consigliere.
( 66)
Articolo 79 - Interrogazioni a
risposta immediata (67)
1. Le interrogazioni a risposta immediata consistono in una sola domanda,
formulata in modo chiaro e conciso su un argomento di particolare urgenza o
attualità politica.
2. Nell’ambito della programmazione dei lavori del Consiglio lo
svolgimento di interrogazioni a risposta immediata ha luogo periodicamente,
e comunque almeno una volta al mese.
3. Le interrogazioni sono presentate entro le ore dodici del quinto giorno
antecedente a quello nel quale ne è previsto lo svolgimento.
4. Il presentatore di ciascuna interrogazione ha facoltà di
illustrarla per non più di due minuti. A ciascuna delle interrogazioni
presentate risponde il Presidente della Giunta regionale o
l’assessore competente per non più di tre minuti.
Successivamente, l’interrogante o altro consigliere del medesimo
gruppo ha il diritto di replicare, per non più di due minuti.
5. Quando l’importanza degli argomenti lo richieda, il Presidente del
Consiglio può disporre la trasmissione televisiva diretta.
Articolo 80 - Mozione
1. Ogni consigliere può presentare una mozione al fine di promuovere
una deliberazione dell'assemblea su un determinato argomento.
2. La mozione non può essere posta all’ordine del giorno, se non
sono trascorsi almeno dieci giorni dalla data di presentazione. Su
richiesta del proponente, la mozione deve essere comunque discussa e votata
entro novanta giorni dalla data di presentazione.
3. Tuttavia, qualora dai presentatori o da uno di essi si chieda la
inserzione della mozione all’ordine del giorno, sarà seguita la
procedura prevista dall' articolo 8 ter. ( 68)
4. Gli interventi sulla mozione non possono superare i dieci minuti. Le
dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti. ( 69)
5. Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica,
anche prima della chiusura della discussione.
6. La votazione di una mozione può farsi per divisione.
7. Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui
votazione non precluda le altre.
8. La mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il
consenso del presentatore.
9. Quando ciò appaia opportuno, il Consiglio, con il consenso del
proponente, può disporre l'invio della mozione in commissione,
perché la esamini in sede referente, assegnando un termine per la
ripresentazione in aula.
Articolo 81 - Risoluzioni
1. La Giunta e ciascun consigliere possono proporre risoluzioni dirette a
manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio su specifici
argomenti.
2. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative
alle mozioni.
Articolo 82 - Disposizioni
comuni a interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
1. Il Presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, che
interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni relative ad argomenti
identici o strettamente connessi siano raggruppate e svolte
contemporaneamente. Il Presidente stabilisce l'ordine degli interventi.
Alle interrogazioni e alle interpellanze è data un'unica risposta.
2. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni
e delle risoluzioni deve avvenire distintamente da ogni altra discussione.
3. In occasione delle determinazioni di cui all' articolo 8 bis, sono esaminate
quali delle risoluzioni, mozioni, nonché interpellanze e
interrogazioni non ancora svolte debbano considerarsi superate e quindi
cancellate dall’ordine del giorno. La cancellazione è annunciata
dal Presidente del Consiglio nella prima seduta consiliare e diviene
operativa, salvo opposizione del proponente. ( 70)
Articolo 83 -
Ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e
risoluzioni
1. Non sono ammesse le interrogazioni, interpellanze, mozioni e risoluzioni
formulate con frasi ingiuriose o non conformi alla natura di tali atti; su
di esse giudica inappellabilmente il Presidente.
2. Nel caso in cui anche un solo consigliere dichiari che la materia
dell'interrogazione, dell'interpellanza, della mozione e della risoluzione
è estranea alla competenza degli organi regionali, il Consiglio decide
sull'ammissibilità, sentito un oratore a favore e uno contrario,
ciascuno per non più di cinque minuti, per alzata di mano, con la
maggioranza di tre quinti dei presenti.
Capo XIII
Inchieste consiliari
Articolo 84 - Rinvio
1. Il Consiglio può disporre inchieste sulla base di quanto disposto
dall' articolo
24 dello statuto.
Capo XIV
Deputazioni
Articolo 85 - Nomina e
composizione dei membri delle deputazioni
1. Il Presidente del Consiglio determina il numero e procede alla nomina
dei membri delle deputazioni in modo che sia assicurata, nei limiti del
possibile, la rappresentanza proporzionale dei gruppi consiliari.
2. Esse sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, da uno dei
vicepresidenti.
Capo XV
Bilancio, conto consuntivo del consiglio e revisori dei conti
Articolo 86 - Bilancio e conto
consuntivo
1. Il progetto del bilancio preventivo e il rendiconto del Consiglio,
deliberati dall’Ufficio di Presidenza a norma dell' articolo 7, sono rimessi
all'approvazione del Consiglio assieme alla relazione annuale dei revisori
dei conti.
2. La discussione si svolge in seduta pubblica, salvo contraria richiesta
da parte dell’Ufficio di Presidenza o di un quinto dei consiglieri
assegnati alla Regione.
3. I prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente
iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo
a capitolo, sono deliberati direttamente dall’Ufficio di Presidenza.
Articolo 87 - Revisori dei
conti
1. I revisori dei conti sono eletti in seno al Consiglio, all'infuori dei
membri della Giunta e dell’Ufficio di presidenza, in numero di tre e
durano in carica per la intera legislatura.
2. Per la loro elezione ciascun consigliere vota due nomi.
Capo XVI
Biblioteca
Articolo 88 - Regolamento
della biblioteca
1. La biblioteca del Consiglio regionale è disciplinata da un apposito
regolamento approvato con deliberazione dall’Ufficio di Presidenza.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere l'apertura al
pubblico della biblioteca, definendone le modalità.
Capo XVII
Uffici del Consiglio
Articolo 89 - Regolamento
degli uffici
1. L'organizzazione degli uffici,
nell'ambito delle strutture operative create con legge, è stabilita da
un regolamento approvato con deliberazione dall’Ufficio di
Presidenza.
2. Il numero e le qualifiche dei dipendenti occorrenti per il funzionamento
del Consiglio sono determinati, nei limiti della dotazione della pianta
organica della Regione, nell'apposita tabella allegata al regolamento degli
uffici. Il regolamento determina, altresì, le attribuzioni e i doveri
del personale medesimo.
3. La Giunta regionale fornisce il personale richiesto dal Presidente del
Consiglio nel limite della tabella di cui al comma 2.
4. La Giunta regionale non può rimuovere detto personale se non su
richiesta o previo consenso del Presidente del Consiglio.
Capo XVIII
Norma finale
Articolo 90 - Entrata in
vigore del regolamento
1. omissis ( 71)
2. Il presente regolamento entra in vigore l'1 giugno 1987 ed è
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.
Note
( 1) Il presente regolamento è
stato modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111 che nel dettare modifiche del provvedimento
consiliare n. 456 del 30 aprile 1987 “Regolamento del Consiglio
regionale” e successive modificazioni, reca:
- all’articolo 36 una norma transitoria che così prevede:
“ Art. 36 - Norma transitoria.
1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale elegge i
componenti della Giunta per il regolamento entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della presente modifica di regolamento del
Consiglio.
2. Ai provvedimenti già iscritti all’ordine del giorno del
Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della presente modifica
di regolamento non si applicano le disposizioni di cui all’articolo
59, comma 1, del regolamento del Consiglio regionale, come modificato
dall’articolo 23 della presente modifica di regolamento.
3. È istituita la commissione cui sono attribuite unitariamente le
competenze in materia europea.
4. La commissione di cui al comma 3 è attivata contestualmente alla
revisione delle competenze di cui all’articolo 18 del Regolamento del
Consiglio regionale.”;
- all’articolo 37 una disposizione sull’entrata in vigore delle
modifiche introdotte che così prevede: “Art. 37 - Entrata in
vigore.
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
all’approvazione in seconda votazione della legge regionale
statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.”.
( 2) Comma così modificato da
comma 1 art. 1 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111 che ha sostituito le parole “conferenza per
l’organizzazione dei lavori consiliari” con le parole
“conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari”.
( 3) Comma abrogato da comma 2 art.
1 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 4) Articolo inserito da art. 2
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111. Si
segnala inoltre che l’articolo 36 comma 1 della deliberazione del
Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 prevede che: “1. In sede
di prima applicazione, il Consiglio regionale elegge i componenti della
Giunta per il regolamento entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente modifica di regolamento del Consiglio.”, e che
l’articolo 37 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111 prevede l’entrata in vigore anche di tale disposizione
“... il giorno successivo all’approvazione in seconda votazione
della legge regionale statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre
2011.”.
( 5) Articolo così sostituito
da art. 3 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 6) Articolo inserito da art. 4
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 7) Articolo inserito da art. 4
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 8) Articolo inserito da art. 4
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 9) Comma così sostituito da
comma 2 art. 1 della deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2009,
n. 60.
( 10) Comma così modificato
per effetto della deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2009, n.
60 che ha sostituito il comma 3 aumentando da tre a cinque consiglieri il
numero necessario per costituire un gruppo.
( 11) Comma abrogato da comma 1
art. 1 della Deliberazione del Consiglio regionale 16 luglio 2009, n. 60.
In precedenza inserito con deliberazione del Consiglio regionale n. 111 del
28 luglio 2006.
( 12) Articolo così
modificato da art. 1 della deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio
2006, n. 111; in precedenza articolo sostituito con provvedimento del
Consiglio regionale n. 13 del 26 luglio 1995. Ancora in precedenza articolo
modificato da art. 1 del provvedimento del Consiglio regionale del 28
giugno 1994, n. 938.
( 13) L'intero Capo V è
stato sostituito dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio
2003, n. 4.
( 14) Articolo così
modificato dalla deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n.
4 che ha sostituito l'intero Capo V.
( 15) Articolo introdotto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha
sostituito l'intero Capo V.
( 16) Lettera aggiunta da art. 5
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 17) Articolo introdotto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha
sostituito l'intero Capo V.
( 18) Articolo introdotto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha
sostituito l'intero Capo V.
( 19) Articolo introdotto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha
sostituito l'intero Capo V.
( 20) Articolo introdotto dalla
deliberazione del Consiglio regionale 31 gennaio 2003, n. 4 che ha
sostituito l'intero Capo V.
( 21) Comma così sostituito
con provvedimento del Consiglio regionale n. 1013 del 17 novembre 1994. La
legge regionale 21
gennaio 1972, n. 6 e la legge regionale 25 gennaio 1973, n. 6 sono
state abrogate dall’articolo 12, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 ; per
la trattenuta vedi ora l’articolo 7, della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 22) Articolo modificato da art.
1 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957, in
precedenza l'articolo era stato modificato dal provvedimento del Consiglio
regionale del 28 giugno 1994, n. 938.
( 23) Comma così sostituito
da art. 6 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 24) Articolo modificato da art.
2 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957; in
precedenza l'articolo era stato modificato dal provvedimento del Consiglio
regionale del 28 giugno 1994, n. 938.
( 25) Si segnala che
l’articolo 36 comma 3 e 4 della deliberazione del Consiglio regionale
29 dicembre 2011, n. 111 prevede che: “3. È istituita la
commissione cui sono attribuite unitariamente le competenze in materia
europea. 4. La commissione di cui al comma 3 è attivata
contestualmente alla revisione delle competenze di cui all’articolo
18 del Regolamento del Consiglio regionale.”.
( 26) Articolo sostituito da
provvedimento del Consiglio regionale del 18 ottobre 1990, n. 13.
( 27) Comma così sostituito
da art. 7 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 28) Articolo modificato da art.
3 del provvedimento del Consiglio regionale del 2 agosto 1994, n. 957, in
precedenza l'articolo era stato modificato dal provvedimento del Consiglio
regionale del 28 giugno 1994, n. 938
( 29) Comma abrogato da art. 8
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111. In
precedenza articolo modificato da art. 4 del provvedimento del Consiglio
regionale del 2 agosto 1994, n. 957, e dal provvedimento del Consiglio
regionale del 28 giugno 1994, n. 938.
( 30) Articolo inserito da art. 9
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 31) Articolo inserito da art. 9
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111
( 32) Articolo così
sostituito da art. 10 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 33) Comma così sostituito
da comma 1 art. 11 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 34) Comma abrogato da comma 2
art. 11 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 35) Comma abrogato da comma 3
art. 11 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 36) Articolo così
sostituito da art. 12 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 37) Comma così modificato
da art. 13 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha sostituito le parole “L’intervento non può
superare i cinque minuti” con le parole “L’intervento non
può superare i tre minuti”.
( 38) Articolo da intendersi
abrogato per effetto dell’abrogazione del comma 1 dell’articolo
90 operata da articolo 35 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 39) Comma così modificato
da art. 14 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha sostituito le parole “per non più di venti
minuti” con le parole “per non più di dieci minuti”.
( 40) Comma così modificato
da art. 15 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha soppresso le parole “salvo il caso previsto
nell’articolo 31, comma 6”.
( 41) Comma così sostituito
da comma 1 art. 16 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 42) Comma così sostituito
da comma 2 art. 16 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 43) Comma così modificato
da comma 1 art. 17 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111 che ha sostituito le parole “Il tempo per
l’illustrazione è di dieci minuti.” con le parole
“Il tempo per l’illustrazione è di cinque minuti.”.
( 44) Comma modificato da comma 2
art. 17 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha sostituito le parole “per non più di cinque
minuti” con le parole “per non più di tre minuti”.
( 45) Articolo così
sostituito da art. 18 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 46) Articolo così
sostituito da art. 19 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 47) Articolo così
sostituito da art. 20 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 48) Comma così modificato
da art. 21 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha sostituito le parole “agli assessori nel tempo massimo di
venti minuti” con le parole “agli assessori competenti nel
tempo massimo di dieci minuti”.
( 49) Articolo abrogato da art.
22 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 50) Articolo così
sostituito da art. 23 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111. Si segnala inoltre che l’articolo 36 comma 2
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111
prevede che: “2. Ai provvedimenti già iscritti all’ordine
del giorno del Consiglio regionale alla data di entrata in vigore della
presente modifica di regolamento non si applicano le disposizioni di cui
all’articolo 59, comma 1, del regolamento del Consiglio regionale,
.......” e che l’articolo 37 della deliberazione del Consiglio
regionale 29 dicembre 2011, n. 111 prevede l’entrata in vigore anche
di tale modifica al regolamento “... il giorno successivo
all’approvazione in seconda votazione della legge regionale
statutaria approvata in prima votazione il 18 ottobre 2011.”.
( 51) Comma aggiunto da art. 24
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 52) Comma aggiunto da art. 24
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 53) Comma aggiunto da art. 24
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
( 54) Comma così modificato
da art. 25 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha sostituito le parole “cinque minuti” con le parole
“due minuti”.
( 55) Articolo così
sostituito da art. 26 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 56) Comma così sostituito
da art. 27 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 57) Comma così sostituito
da comma 1 art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 58) Comma inserito da comma 2
art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 59) Comma inserito da comma 2
art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 60) Comma così sostituito
da comma 3 art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 61) Comma abrogato da comma 4
art. 28 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 62) Comma modificato da comma 1
art. 29 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha inserito dopo le parole “consiglieri in congedo” le
parole “per motivi istituzionali o per documentato
impedimento”.
( 63) Comma così sostituito
da comma 2 art. 29 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 64) Comma così sostituito
da art. 30 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111.
( 65) Comma modificato da comma 1
art. 31 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n.
111 che ha aggiunto alla fine del comma la seguente frase:
“L’elenco delle interrogazioni e interpellanze alle quali non
è stata data risposta è pubblicato mensilmente nel sito internet
del Consiglio regionale.”.
( 66) Comma così modificato
da comma 2 art. 31 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 67) Articolo così
sostituito da art. 32 della deliberazione del Consiglio regionale 29
dicembre 2011, n. 111.
( 68) Comma così sostituito
da comma 1 art. 33 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 69) Comma così sostituito
da comma 2 art. 33 della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre
2011, n. 111.
( 70) Comma modificato da art. 34
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111 che ha
sostituito le parole “In occasione delle determinazioni di cui
all’articolo 8” con le parole “In occasione delle
determinazioni di cui all’articolo 8 bis”.
( 71) Comma abrogato da art. 35
della deliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2011, n. 111.
SOMMARIO
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