Legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 (BUR n. 47/1988)
Legge regionale 9 agosto 1988, n. 40 (BUR n. 47/1988) [sommario] [RTF]
NORME IN MATERIA
DI POLIZIA LOCALE.
Titolo I
Servizi di Polizia locale
Art. 1 - (Funzioni di polizia
locale).
1. I comuni, le province e gli altri enti locali esercitano le funzioni
di polizia locale, urbana e rurale, di polizia amministrativa e ogni
altra attività di polizia, nelle materie di propria competenza e in
quelle a essi delegate.
Art. 2 - (Forme associative e di
collaborazione).
1. La Regione al fine di assicurare
funzionalità ed economicità nella gestione del servizio di
polizia locale, ne favorisce, a mezzo contributi, l’esercizio in
forma associata, e l’eventuale delega alla comunità montana da
parte dei comuni che ne fanno parte.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 lo statuto della associazione o del
consorzio, o il regolamento nel caso della comunità montana,
stabiliscono le norme relative agli aspetti organizzativi e strumentali e
alla dipendenza organica e funzionale del personale addetto.
3. La Regione incentiva, altresì, intese tra gli enti locali, al
fine di favorire la collaborazione nella gestione dei servizi a carattere
ricorrente, stagionale od occasionale relativi alle funzioni di polizia
locale sul territorio.
4. La Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale di
cui al successivo
articolo
11, (
1) provvede al riparto
dei contributi fra gli enti che entro il 30 giugno di ogni anno hanno
presentato domanda corredata di piani di acquisto delle attrezzature
ritenute necessarie per l’esercizio comune dell’attività
di polizia locale.
Art. 3 - (Svolgimento del
servizio sul territorio).
1. L’attività di polizia locale si svolge, di norma,
nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, o di
quello presso cui il personale sia distaccato o comandato.
2. Sono ammessi distacchi o comandi degli addetti al servizio di polizia
locale, previa intesa tra gli enti interessati, con la quale sono
altresì definiti la dipendenza funzionale e il potere disciplinare.
3. Nei casi di cui al comma 2 è data comunicazione al prefetto,
allorquando riguardino personale avente qualità di agente di
pubblica sicurezza.
Art. 4 - (Compiti degli
addetti ai servizi di polizia locale).
1. Il personale addetto ai servizi di polizia locale, entro gli ambiti
territoriali di cui all’articolo 3, comma 1, ha il compito di:
- prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- vigilare sull’osservanza delle leggi statali e regionali,dei
regolamenti e delle ordinanze la cui esecuzione è di competenza
della polizia locale, urbana e rurale;
- svolgere i servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge alla
polizia municipale;
- espletare i servizi di informazione, di accertamento e di rilevazione
connessi ai compiti d' istituto;
- vigilare sull’integrità e conservazione del patrimonio
pubblico;
- prestare servizi d' ordine, vigilanza e scorta necessari per
l’espletamento di attività e compiti istituzionali degli enti
di appartenenza;
- svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliari di
pubblica sicurezza ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 marzo
1986, n. 65, nell’ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e
nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso in occasione di calamità e disastri e
privati infortuni;
- svolgere ogni altra funzione allo stesso demandata nei limiti di legge
dai regolamenti locali.
2. Il personale di cui al comma 1 adempie, inoltre, ai compiti di polizia
amministrativa previsti dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, nonchè a
quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65.
Titolo II
Polizia municipale
Art. 5 - (Norme per
l’istituzione del servizio).
1. L’ordinamento e la struttura dei servizi di polizia municipale,
disciplinati con regolamento comunale nei limiti posti dalla legislazione
vigente e nel rispetto delle indicazioni e dei parametri stabiliti con la
presente legge, devono tenere presente i seguenti criteri:
a) previsione, di norma, di un addetto per ogni mille abitanti, esclusi i
casi in cui il servizio è gestito in forma associata;
b) possibilità di istituire il corpo di polizia municipale nei
comuni singoli o associati ove siano impiegati almeno sette operatori;
c) l’ordinamento del corpo di polizia municipale, salve diverse
previsioni degli accordi stipulati a norma della legge 29 marzo 1983, n.
93, si articola per i comuni di classe I/A, I/B, II e III, indicate nella
tabella A della legge 8 giugno 1952, n. 604 e successive modificazioni,
in responsabile del corpo (comandante), addetti al coordinamento e
controllo, operatori (vigili); per i comuni di classe IV, si può
prevedere l’articolazione in addetto al coordinamento e controllo
(comandante), operatori (vigili).
2. L’organizzazione e la dotazione organica sono determinate,
previa consultazione con le organizzazioni sindacali, in conformità
e sulla base dei seguenti criteri:
- numero della popolazione residente;
- estensione e suddivisione del territorio in circoscrizioni o frazioni;
- sviluppo chilometrico delle strade, densità e complessità del
traffico;
- sviluppo edilizio;
- tipo e quantità degli insediamenti industriali e commerciali;
- importanza turistica delle località e conseguente aumento
stagionale della popolazione;
- indice di motorizzazione;
- caratteristiche socio-economiche del territorio;
- ubicazione dei comuni in aree montane, collinare, di pianura o
metropolitane;
- presenza scolastica;
- presenza di nodi stradali e/o di strutture portuali, aeroportuali;
- presenza di uffici/organi periferici dell’Amministrazione
statale;
- ogni altro criterio socio-economico di efficienza o funzionalità.
Art. 6 - (Istituzione del
servizio presso altri enti locali).
1. Per i consorzi di comuni e altre istituzioni associative di enti
locali si applica l’articolo 1 della legge 8 giugno 1962, n. 604.
2. Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 possono essere
applicate agli enti locali diversi dai comuni ove compatibili con le
norme vigenti in materia e previo adeguamento dei rispettivi regolamenti.
Titolo III (2)
Formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale
Art. 7 - (Iniziative di
formazione del personale da adibire ai servizi di polizia locale).
1. La Regione promuove corsi finalizzati
alla formazione del personale da adibire a servizi di polizia locale.
2. I corsi hanno lo scopo di preparare coloro che intendono partecipare
ai pubblici concorsi per la copertura di posti di addetti al servizio di
polizia locale.
Art. 8 - (Aggiornamento e
riqualificazione del personale addetto ai servizi di polizia locale).
1. Al fine di assicurare in via continuativa
un adeguato livello di professionalità del personale addetto al
servizio di polizia locale, la Regione promuove annualmente corsi di
aggiornamento e riqualificazione da svolgersi nelle città capoluogo
di provincia o al livello subprovinciale.
2. I corsi possono essere svolti anche da enti convenzionati con la
Regione.
Art. 9 - (Programmazione e
criteri di svolgimento dei corsi).
1. Nell’ambito del piano regionale
della formazione professionale, la programmazione e i relativi criteri
organizzativi dei corsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8 sono
definiti, previo parere del Comitato tecnico regionale di cui
all’articolo 11, nelle forme e secondo le modalità di cui
all’accordo regionale per la formazione e l’aggiornamento
professionale stipulato in applicazione delle leggi di recepimento
dell’accordo di lavoro per il comparto degli enti locali.
Art. 10 - (Valutazione degli
attestati di partecipazione ai corsi).
1. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui
all'articolo 7 è titolo valutabile nelle prove selettive
attitudinali di cui all’articolo 4, comma 2 del dpr 13 maggio 1987,
n. 268, e nei pubblici concorsi per addetti al servizio di polizia
locale.
2. La frequenza e il superamento con profitto di uno dei corsi di cui
all'articolo 8 è condizione necessaria per l’accesso al posto
di istruttore di vigilanza a norma dell’articolo 26, comma 19, del
DPR 17 settembre 1987, n. 494.
Titolo IV
Comitato tecnico regionale per le funzioni di Polizia locale
Art. 11 - (Composizione del
Comitato).
1. E' istituito il Comitato tecnico
regionale per le funzioni di polizia locale composto da:
- l’Assessore regionale agli enti locali o suo delegato, che lo
presiede;
- il dirigente del Dipartimento enti locali o suo delegato;
- cinque esperti in materia nominati dalla Giunta regionale di cui uno
scelto tra i comandanti di polizia municipale e uno tra i vigili urbani
operanti nel territorio regionale;
- cinque rappresentanti degli enti locali di cui tre designati
dall’Anci, uno dal l’Upi e uno dall’Uncem;
- tre rappresentanti sindacali esperti in materia designati dalle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello
regionale.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta
regionale e resta in carica per la durata della legislatura, esercitando
le funzioni sino allo insediamento del nuovo Comitato.
3. In caso di mancata designazione dei componenti esterni
all'Amministrazione regionale nel termine di 30 giorni dalla richiesta,
il Presidente della Giunta regionale provvederà egualmente alla
nomina del Comitato, che si intenderà pertanto costituito a tutti
gli effetti dai componenti di espressione regionale e dai rappresentanti
di altri enti e organismi designati nei termini. Sono fatte salve le
successive integrazioni.
4. Le funzioni di Segreteria del Comitato tecnico sono svolte da un
funzionario del Dipartimento enti locali.
Art. 12 - (Funzioni del
Comitato).
1. Il Comitato tecnico regionale oltre alle funzioni di cui ai precedenti
articoli 2 e
9 fornisce alla Regione consulenza
in materia di polizia locale, effettua studi per la migliore
organizzazione del servizio e formula proposte per assicurare le migliori
condizioni per l’espletamento dello stesso.
2. Il Comitato delibera con l’intervento della metà dei
componenti nominati e a maggioranza dei presenti.
3. Ai componenti estranei all’Amministrazione regionale vengono
corrisposti gettoni e rimborsi spesa conformemente alle disposizioni di
cui alla
legge
regionale 3 agosto 1978, n. 40 , e successive modifiche e
integrazioni. (
3)
Titolo V
Norme finali e transitorie
Art. 13 - (Uniformi,
distintivi e strumenti).
1. Entro 6 mesi dall’insediamento del Comitato tecnico regionale e
su indicazioni tecniche dello stesso, la Regione provvede con legge
all’attuazione di quanto disposto all’articolo 6, comma 2,
punti 4) e 5) della legge 7 marzo 1986, n. 65.
Art. 14 - (Norme
transitorie).
1. Gli enti locali provvedono, entro il termine di un anno
dall’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare i propri
regolamenti alle norme in essa contenute.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, le domande
previste dall’
articolo
2, comma 4, sono presentate entro centoventi giorni dalla data di
entrata in vigore della legge medesima, e l’organizzazione dei
corsi previsti dagli
articoli
7 e
8 è
deliberata dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, in deroga ai vincoli posti dall’
articolo 9.
Art. 15 - (Norma
finanziaria).
1. All’onere di L. 200.000.000 derivante dall’applicazione
della presente legge si provvede, ai sensi dell’
articolo 19, quinto
comma, della
legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 (
4) , e successive modifiche, mediante prelevamento di
corrispondente importo dalla partita n. 2, formazione e aggiornamento del
personale addetto alla polizia municipale, dal fondo globale per le spese
correnti iscritto al capitolo 80210 dello stato di previsione sulla spesa
del bilancio per l’anno finanziario 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno
finanziario 1988 sono iscritti i seguenti due capitoli di spesa:
1) capitolo 5260 denominato
“ Contributi regionali per la promozione di forme associative per
la gestione del servizio di polizia locale ” con lo stanziamento di
L. 100.000.000
2) capitolo 5262 denominato “ Spese per l’istituzione dei
corsi per la formazione e l’aggiornamento del personale addetto
alla polizia locale ” con lo stanziamento di L. 100.000.000
3. Per gli anni successivi, al finanziamento della presente legge, si
provvede con la legge di approvazione del bilancio.
4. All’onere derivante dal funzionamento del Comitato tecnico
regionale di cui al precedente articolo 9, si fa fronte con i fondi
stanziati al capitolo 3002 del bilancio regionale per l’anno
finanziario 1988.
Note
SOMMARIO