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Contenuti:
Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 (BUR n. 53/1989)
Legge regionale 14 settembre 1989, n. 32 (BUR n. 53/1989) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO
GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN
CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER
L’ANNO FINANZIARIO 1989.
Art. 1 - (Rifinanziamenti).
1. La tabella A allegata alla legge regionale 27 gennaio 1989, n. 4
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione”, relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il
rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata e integrata
per effetto delle variazioni indicate nella tabella allegata alla presente
legge. ( 1)
Art. 2 - (Settore primario).
1. Gli interventi di cui all’ art. 50 della legge regionale 31 ottobre
1980, n. 88 “Legge generale per gli interventi nel settore
primario” possono essere concessi anche ad enti e organismi
associativi operanti nel settore della pesca. ( 2)
Art. 3 - (Piani agro-ambientali
nelle zone montane).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, a favore della
Comunità montana del Comelico e dell’Alpago, finanziamenti per
complessive lire 600 milioni per l’avvio dei Piani agro-ambientali
delle Comunità montane del Comelico, Centro Cadore, Valle del Boite e
dell’Alpago (capitolo 13615).
2. L’erogazione dei fondi di cui al presente articolo è disposta
in applicazione della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 4 - (Zootecnia nelle aree
montane).
Art. 5 - (Valorizzazione della
foraggicoltura in montagna).
Art. 6 - (Altri interventi
straordinari nelle zone montane).
1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 , la
Giunta regionale è autorizzata a effettuare i seguenti interventi
straordinari in favore delle zone montane per complessive lire 2.190
milioni:
omissis ( 5)
2. In ordine alle procedure relative all’attuazione degli interventi
previsti dal presente articolo, si applica l’ art. 4 della medesima
legge regionale 6
giugno 1983, n. 29 .
Art. 7 - (Acquedotti di
sollevamento).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire
300 milioni al Comune di S. Zeno di Montagna nelle spese per il
sollevamento dell’acqua dall’acquedotto.
2. La relativa spesa trova copertura nello stanziamento già iscritto
al capitolo 14010 del bilancio di previsione per l’anno 1989 e
sarà erogata con le modalità previste dalla legge regionale 6 novembre 1984, n. 55
.
Art. 8 - (Energia).
Art. 9 – (Botteghe
artigiane nei centri storici).
Art. 10 - (Interventi nel
settore dell’ecologia).
Art. 11 - (Viabilità del
Passo S. Boldo).
Art. 12 - (Indennità
componenti commissioni elenco collaudatori).
Art. 13 - (Lavori pubblici).
1. Nell’ambito delle finalità
stabilite dalla legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 “ Norme in materia di opere
pubbliche di interesse regionale ”, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un contributo di lire 300 milioni al Comune di
Gallio per concorrere alla realizzazione di un ponte in località
“Val Ghiaia” e a concedere un contributo di lire 300 milioni al
Comune di Velo d' Astico per concorrere alla realizzazione del ponte
“Schiri” (capitolo 45216).
2. In ordine agli interventi di cui al comma 1, si applicano le
modalità e le procedure stabilite dalla medesima legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
. ( 12)
Art. 14 - (Redazione di
strumenti urbanistici).
Art. 15 - (Cooperazione con
finalità socio-assistenziali).
Art. 16 - (Servizi di trasporto
soggetti disabili).
1. In attuazione degli indirizzi del Piano sociale regionale, approvato con
legge regionale 20
luglio 1989, n. 21 , la Giunta regionale realizza interventi per
l’istituzione di omogenei servizi di trasporto di persone disabili
gestiti da enti o istituti pubblici e privati.
2. Con deliberazione della Giunta medesima, da adottare entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli
obiettivi, i criteri, le procedure, le modalità degli interventi e
individuati la tipologia dei mezzi da adottare, i soggetti attuatori dei
servizi e i bacini di utenza.
3. omissis ( 15)
Art. 17 - (Strutture educative e
assistenziali per minori).
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi necessari e urgenti
alle strutture educative e assistenziali per minori, con particolare
riferimento all’adeguamento alle norme antincendio previste dal d.m.
18 dicembre 1975, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
contributi per una spesa complessiva di lire 1.500 milioni (capitolo
61436).
2. In ordine alla procedura per la concessione dei contributi di cui al
comma 1, si applica l’ art. 3 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 8
fissando al 31 ottobre 1989 il termine per la presentazione delle domande.
( 16)
Art. 18 - (Strutture per
anziani).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concorrere alla realizzazione
del Centro sociale per anziani di Mirano assicurando un finanziamento non
superiore a lire 250 milioni (capitolo 61422).
2. In ordine alle procedure di erogazione del contributo, si applica la
normativa regionale in materia di opere pubbliche di cui alla legge regionale 16 agosto
1984, n. 42 . ( 17)
Art. 19 - (Fondi sostitutivi
della soppressa imposta di soggiorno).
Art. 20 - (Bollettari di
riscossione).
Art. 21 - (Copertura
finanziaria).
Art. 22 - (Dichiarazione d'
urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Si omette la tabella.
( 5) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 6) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 11) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
( 15) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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