Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 (BUR n. 58/1989)
Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43 (BUR n. 58/1989) [sommario] [RTF]
COSTITUZIONE DI
UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA PER LA GESTIONE DEI BENI
SITI SULLA ROCCA DI MONSELICE, DENOMINATA “ ROCCA DI MONSELICE
S.R.L. ”. (1)
Art. 1
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di
una società a responsabilità limitata, denominata: “
Rocca di Monselice s.r.l. ”, avente come scopo la gestione dei beni
siti sulla Rocca di Monselice di proprietà della Regione.
2. Possono partecipare alla società, oltre alla Regione, il Comune
di Monselice e la Provincia di Padova.
Art. 2
1. I beni di cui all’articolo 1 sono affidati in gestione alla
società, con apposita convenzione, che deve prevedere:
- la conservazione, la valorizzazione e l’uso pubblico del
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico del complesso dei beni;
- l’utilizzazione dei beni anche al fine di organizzare convegni e
manifestazioni e per altri usi connessi alle finalità istituzionali
degli enti partecipanti alla società;
- la possibilità per la società di concedere in uso i beni per
il perseguimento di finalità comunque connesse agli scopi sociali.
Art. 3
1. La partecipazione della Regione alla società è subordinata
alla preventiva accettazione dello statuto da parte della Giunta
regionale.
2. Lo statuto deve prevedere in particolare:
- una durata della società
non inferiore ad anni venti;
- un capitale sociale di novanta milioni;
- la non trasferibilità delle quote societarie a soggetti diversi da
quelli indicati nell’articolo 1.
Art. 4
1. Per la costituzione della società è autorizzata la
sottoscrizione da parte della Regione di una quota di lire trenta
milioni.
Art. 5
1. La Regione è rappresentata nell’assemblea della
società dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
2. La Regione provvede a nominare i propri rappresentanti nel Consiglio
di amministrazione in proporzione alla quota di partecipazione, a norma
dell’
articolo 50 dello Statuto regionale.
Art. 6
1. La società è tenuta a presentare alla Giunta regionale,
entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione programmatica
riguardante le attività previste per l’anno successivo.
2. Il bilancio di esercizio della s.r.l. deve essere presentato al
Consiglio regionale, a cura della Giunta regionale ai sensi
dell’
articolo 62 dello Statuto, subito dopo la sua approvazione da
parte dell’assemblea della società.
2 bis. La Regione del Veneto concorre
alle spese generali di funzionamento della Società Rocca di
Monselice s.r.l. con contributo di gestione stabilito annualmente dalla
legge di bilancio e disposto con atto della Giunta regionale previa
trasmissione, da parte della Società, del programma annuale di
attività di cui al comma 1. (
2)
Art. 7
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per il perfezionamento dell’affidamento in gestione alla
società dei beni di cui all’articolo 1 e a definire i rapporti
in essere con il Comune di Monselice, la Provincia di Padova e il
Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei, derivanti dalla
convenzione stipulata ai sensi dell’articolo 2 della
legge regionale 22 maggio
1981, n. 25 . (
3)
Art. 8
1. All’onere di lire 30 milioni derivante dall’applicazione
della presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo, per
competenza e per cassa, dello stanziamento iscritto al “ Fondo di
riserva per le spese impreviste ” di cui al cap. 80020 dello stato
di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 1989
e contemporanea istituzione del cap. 70156 denominato “
Partecipazione regionale nella società Rocca di Monselice ”
con lo stanziamento di lire 30 milioni per competenza e per cassa.
Note
SOMMARIO