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Contenuti: Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990)

Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990) [sommario] [RTF]

ORDINAMENTO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE REGIONALI DEL LAVORO. (1) (2)

Titolo I
Programmazione degli interventi

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze, in armonia con la legge statale n. 845 del 1978, con il Programma Regionale di Sviluppo, con gli indirizzi della Comunità Economica Europea e con gli interventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per l'informazione e l'orientamento al lavoro, svolge attività di osservazione del mercato del lavoro, sostiene l'occupazione con misure di politica attiva del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico e sociale della comunità regionale. Inoltre, essi sono specificamente orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro programmatico unitario, secondo le modalità previste dalla presente legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali, culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli apporti.
4. Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema scolastico e con quello produttivo, nella prospettiva della formazione continua e ricorrente.
5. Nel processo di programmazione, la Regione adotta come modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi.

Art. 2 - Programma triennale.

omissis (3)

Art. 3 - Gabinetto economico.

omissis (4)

Art. 4 - Servizio di programmazione e valutazione.

omissis (5)

Art. 5 - Osservatorio del mercato del lavoro e della professionalità.

omissis (6).

Titolo II
L'ordinamento del sistema della formazione professionale

Art. 6 - Oggetto e finalità.

1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e professionali nella prospettiva della formazione continua e dell'apprendimento individualizzato.
2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa, del l'esigenza di mobilità lavorativa, e devono essere aperte alle possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero arco della vita attiva.
3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso, di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto delle leggi vigenti, anche agli stranieri.
4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.
5. Allo scopo di realizzare l'effettiva parità nell'accesso al lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e dell'occupazione femminile. (7)

Art. 7 - Tipologia delle azioni formative.

1. Le azioni formative che possono essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della seguente tipologia:
a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo professionale. Dette azioni, sulla base della specificità dei programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema scolastico, nel rispetto della legislazione statale;
b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel lavoro subordinato o autonomo;
c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:
1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;
2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi rivolte;
3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il Ministero di grazia e giustizia;
4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate in collaborazione con il Ministero della difesa, qualora sia richiesta la collaborazione della Regione;
d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa integrazione guadagni o in mobilità, agli emigranti o agli emigrati di ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della Commissione regionale per l'impiego;
e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare con apposite convenzioni anche ai sensi dell'articolo 17 legge 28 febbraio 1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione, perfezionamento ed aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o autonomi nonchè azioni formative, anche brevi, intese a fornire a soggetti occupati e non, professionalità specifiche al fine di facilitarne la formazione sul lavoro o l'occupazione (8);
f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione lavoro o dei contratti di apprendistato;
g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;
h) azioni formative realizzate per conseguire le finalità di cui alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro;
i) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi comprese la formazione continua degli operatori del settore, la sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego (9).

Art. 8 - Progettazione dell'azione formativa.

1. Ciascuna azione formativa, ivi comprese quelle di carattere ricorrente, deve essere predisposta mediante l'elaborazione di un apposito progetto che indichi:
a) il raccordo con la domanda formativa del territorio e le relative possibilità occupazionali;
b) i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le eventuali azioni di orientamento richieste;
c) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) le risorse necessarie, anche in termini di personale;
e) le attività didattiche e valutative (continue e finali) previste e la loro articolazione;
f) eventuali forme di alternanza formazione-lavoro presenti;
g) il piano dei costi.

Art. 9 - Attuazione delle azioni formative.

1. Le azioni formative sono attuate:
a) dalla Giunta regionale direttamente;
b) dagli enti o organismi di cui all'articolo 11 mediante convenzione con la Regione, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;
c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;
d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la Giunta regionale;
e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi. (10)

Art. 10 - Centri di formazione professionale. (11)

1. I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti dagli enti di cui all'articolo 11 sono organismi operativi destinati allo svolgimento delle azioni formative di cui all'articolo 7.
2. Nell'ambito di tali azioni i centri possono essere sede di sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.
3. I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.
4. La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri regionali. Determina altresì i livelli di qualifica dei rispettivi organici, in rapporto a standards di prestazioni erogate dai centri stessi.
5. I criteri per la definizione degli standards di cui al precedente comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Regione, con apposito regolamento, determina il regime di autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.

Art. 11 - Attività convenzionate con gli enti.

1. Nel rispetto di quanto previsto specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi, con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;
b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da svolgere;
c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia della propria proposta formativa.
2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle quali:
a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in conformità al progetto approvato;
b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i controlli della Giunta regionale;
c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del rendiconto;
d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre attività previste dall'articolo 7.
4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2.
4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB. (12)
4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis. (13)
4 quater. La Giunta regionale, per l’esame della documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell’ente beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per l’attuazione delle previsioni di cui al presente comma. (14)
4 quinquies. La Giunta regionale, per l’esecuzione, anche a campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli. (15)
4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti, per lo svolgimento dei controlli e per la determinazione dell’onere di cui al comma 4 quinquies. (16)

Art. 12 - Interazione tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico.

1. Il sistema di formazione professionale è organizzato in sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.
2. La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuità e qualità ai percorsi personali di formazione.
3. A tale scopo, la Giunta regionale:
a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica nella scuola; (17)
b) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di crediti formativi integrati;
c) realizza gli interventi previsti alla lettera g) dell'articolo 7.

Art. 13 - Convenzioni con le associazioni, con le imprese e loro consorzi.

1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite convenzioni, sulla base della seguente tipologia:
a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni formative di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 7;
b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo, anche ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e in relazione alla previsione della lettera h) dell'articolo 5 e dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori dipendenti;
e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività artigiane marginali;
f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori operanti all'interno dell'impresa.
2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute a presentare il progetto di cui all'articolo 8. La convenzione recepisce il progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a carico delle imprese gli obblighi di formazione e di assunzione conseguenti.
3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione regionali o con gli enti di cui all'articolo 11.
4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile amministrativa.
5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.
6. Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del personale dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito regionale, si applicano oltre a quanto già previsto dalle vigenti norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'unitarietà del quadro programmatorio e agli obblighi dei progetti e delle convenzioni. (18)

Art. 14 - Formazione professionale degli apprendisti.

omissis (19)

Art. 15 - Interventi a favore di soggetti svantaggiati.

1. La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.
2. Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d'intesa con le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità.
3. I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, ai sensi dell'articolo 21, e sono attuati:
a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai soggetti normali;
b) ricorrendo, se necessario, ad interventi di formazione individualizzata;
c) prevedendo, se necessario, azioni formative specificamente ad esse rivolte, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c), punto 2.

Art. 16 - Convenzioni e consorzi per attività particolari.

1. Allo scopo di promuovere interventi formativi rivolti a coloro che intraprendono un'attività di imprenditoria, o finalizzati all'acquisizione di capacità manageriali o di professionalità orientate all'innovazione, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con università, centri di ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di imprese, imprese e loro consorzi.

Art. 17 - Centri polo.

1. Per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale e per una più adeguata diffusione del sapere tecnologico, la Giunta regionale può promuovere la costituzione di Centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di individuare e di sperimentare le implicazioni dell'innovazione tecnologica e produttiva e dell'evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse specificità.
2. L'azione dei Centri polo deve essere coordinata con l'attività dei centri formativi pubblici e privati.

Art. 18 - Accertamento della professionalità.

1. Le attività formative ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si concludono con prove finali.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo, avviene per scrutinio.
3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una commissione formata dal responsabile del centro, da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei docenti, (20) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri del lavoro designato dai Consolati provinciali e, se si tratta di corsi per lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di appartenenza.
4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione definito dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle prove finali. (21)
5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.
6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i servizi formativi.
8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.
9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti, è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:
a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;
b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;
c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti. (22)

Art. 19 - Attività libere di formazione professionale.

1. La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, può riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti, istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito regionale, purchè:
a) i corsi e le iniziative non contrastino con le finalità e gli obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di incentivazione al lavoro;
b) la Giunta regionale sia ammessa, attraverso i competenti Uffici, al controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;
c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione didattica regionale;
d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente ed amministrativo idonei.
2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione promotrice degli stessi.
3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18, prevedendo la presenza in commissione del responsabile del corso o dell'iniziativa formativa in luogo di quella del responsabile del centro. (23)
4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.

Titolo III
Informazione e orientamento al lavoro. (24)

Art. 20 - Oggetto e finalità.

omissis (25)

Art. 21 - Dipartimento per l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio.

omissis (26)

Art. 22 - Cicli brevi di orientamento.

omissis (27)

Titolo IV
Interventi regionali di politica del lavoro e di promozione dell'occupazione.(28)

Art. 23 - Sostegno all'occupazione.

omissis (29)

Art. 24 - Interventi urgenti.

omissis (30)

Art. 25 - Rapporti con l'Agenzia regionale per l'impiego.

omissis (31)

Art. 26 - Centro regionale per le politiche del lavoro.

omissis (32)

Art. 27 - Fondo per l'occupazione.

omissis (33)

Art. 28 - Norma transitoria.

1. Nell'ambito del programma triennale e dei suoi aggiustamenti e integrazioni la Regione agevola con interventi finanziari i piani di ristrutturazione e riorganizzazione presentati dagli enti, riguardanti il personale, nonché gli aspetti edilizi e le attrezzature.
2. In fase di attuazione del primo programma triennale, la Regione esaminerà l'opportunità della costituzione di una società a partecipazione regionale per la gestione dei Centri polo di cui all'art. 17.

Art. 29 - Norma finanziaria.

omissis (34)

Art. 30 - Norma finale.

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana i necessari provvedimenti attuativi.

Art. 31 - Abrogazioni.

1. La legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 è abrogata fatta salva la sua applicazione per quanto riguarda il piano di formazione 1989-1990.
2. Sono altresì abrogati i commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 della legge regionale 6 maggio 1985, n. 51 .


Note

(1) Il comma 3 dell’articolo 39 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», stabilisce che con la presentazione al Consiglio regionale del Programma regionale di conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia previsto dall’articolo 4 della legge medesima, e comunque non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , la Giunta regionale presenta apposito disegno di legge con il quale si provvederà al riordino della normativa prevista dalla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 . Sulla materia vedi anche gli articoli 35 e 40 della legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 . Si segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che con legge regionale da approvare entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 la Regione provvede al riordino della disciplina nella materia della formazione e dell'ordinamento professionale previa consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti sociali.
(2) Gli articoli da 135 a 137 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni generali e ripartiscono le funzioni tra regione e province in materia di formazione professionale.
(3) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 ; in precedenza novellato da art. 39 legge regionale 1 febbraio 1995, n. 6 a sua volta abrogato dalla lett. d) comma 1 art. 64 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 . Il comma 4 del medesimo art. 64 dispone che “Ogni richiamo al programma previsto dall’articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 , contenuto nella legislazione regionale vigente, deve intendersi riferito al programma previsto dall’articolo 10 della presente legge.”.
(4) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(5) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(6) Articolo abrogato dall’articolo 39 comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , in precedenza l’articolo era stato modificato dall’art. 1 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(7) Comma così sostituito da art. 2, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10
(8) Lettera così modificata da art. 38 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6
(9) Articolo così sostituito da art. 3, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 , l'Agenzia per l'impiego è stata soppressa con l'abrogazione dell'art. 25 operata dall'art. 39 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 .
(10) Articolo così sostituito da art. 4, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(11) Art. 137 comma 4 legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 trasferisce alle province con decorrenza 1 settembre 2001 i centri di formazione professionale, il successivo comma 5 dispone che dalla medesima data sia trasferito alle province territorialmente competenti il personale regionale, le risorse finanziarie e le risorse strumentali occorrenti.
(12) Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
(13) Comma aggiunto da art. 37 legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 .
(14) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(15) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(16) Comma aggiunto da comma 1 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
(17) Lettera così sostituita da art. 5, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(18) Articolo così sostituito da art. 6, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(19) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(20) Comma così modificato da comma 2 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , che ha sostituito le parole “degli insegnanti del corso” con le parole “da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti individuati dal responsabile del corso sentito il collegio dei docenti”.
(21) Comma inserito da comma 1 art. 7 legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 .
(22) Articolo così sostituito da art. 7, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(23) Comma così sostituito da art. 8, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(24) Titolo così sostituito da art. 9, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(25) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(26) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(27) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(28) Titolo così sostituito da art. 9, legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(29) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , in precedenza sostituito da art. 10 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 a sua volta abrogato da lett. b) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(30) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 , in precedenza sostituito da art. 11 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 a sua volta abrogato da lett. c) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(31) Articolo abrogato dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 , in precedenza l’articolo era stato modificato dall’articolo 12 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 .
(32) Articolo abrogato dall’articolo 39, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 . Il comma 2 dell’articolo 39 stabilisce che «Le funzioni già svolte dal Centro regionale delle politiche del lavoro di cui all’articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e non diversamente conferite dalla presente legge, sono attribuite all’Ente Veneto Lavoro".
(33) Articolo abrogato da lett. a) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
(34) Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.


SOMMARIO

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