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Contenuti:
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990)
Legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 (BUR n. 8/1990) [sommario] [RTF]
ORDINAMENTO DEL
SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E ORGANIZZAZIONE DELLE POLITICHE
REGIONALI DEL LAVORO. (1)
(2)
Titolo I
Programmazione degli interventi
Art. 1 - Oggetto e
finalità.
1. La Regione del Veneto, allo scopo di concorrere a realizzare il
diritto al lavoro sancito dall'articolo 4 della Costituzione e di curare la
formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ai sensi degli
articoli 35 e 38 della Costituzione, nell'ambito delle proprie competenze,
in armonia con la legge statale n. 845 del 1978, con il Programma Regionale
di Sviluppo, con gli indirizzi della Comunità Economica Europea e con
gli interventi dello Stato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
effettua azioni di formazione professionale, organizza servizi per
l'informazione e l'orientamento al lavoro, svolge attività di
osservazione del mercato del lavoro, sostiene l'occupazione con misure di
politica attiva del lavoro.
2. Gli interventi di cui al comma 1 mirano a realizzare un servizio
alla persona, a promuovere l'occupazione e a favorire lo sviluppo economico
e sociale della comunità regionale. Inoltre, essi sono specificamente
orientati a favorire l'accesso al lavoro dei disabili e di coloro che si
trovano in condizioni di particolare debolezza sul mercato del lavoro.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono adottati in un quadro
programmatico unitario, secondo le modalità previste dalla presente
legge, con la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali,
culturali e produttive, rispettando e valorizzando il pluralismo degli
apporti.
4. Le azioni formative costituiscono un servizio di interesse
pubblico e sono definite e realizzate in maniera integrata con il sistema
scolastico e con quello produttivo, nella prospettiva della formazione
continua e ricorrente.
5. Nel processo di programmazione, la Regione adotta come
modalità ordinaria la valutazione dell'efficacia ed efficienza degli
interventi.
Art. 2 - Programma
triennale.
Art. 3 - Gabinetto
economico.
Art. 4 - Servizio di
programmazione e valutazione.
Art. 5 - Osservatorio del
mercato del lavoro e della professionalità.
Titolo II
L'ordinamento del sistema della formazione professionale
Art. 6 - Oggetto e
finalità.
1. Con le azioni formative individuate dal programma triennale, la
Regione attua un servizio di interesse pubblico teso a garantire lo
sviluppo della personalità e a fornire adeguate competenze tecniche e
professionali nella prospettiva della formazione continua e
dell'apprendimento individualizzato.
2. Le azioni formative devono tener conto della complessità dei
sistemi produttivi, dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa, del
l'esigenza di mobilità lavorativa, e devono essere aperte alle
possibilità di successivi aggiornamenti e perfezionamenti nell'intero
arco della vita attiva.
3. Le azioni formative sono aperte, senza discriminazione di sesso,
di condizioni sociali o di altro tipo, a tutti i cittadini che abbiano
assolto all'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti e, nel rispetto
delle leggi vigenti, anche agli stranieri.
4. I requisiti e le modalità per la partecipazione alle azioni
formative sono stabiliti dai progetti che regolano le singole azioni.
5. Allo scopo di realizzare l'effettiva parità nell'accesso al
lavoro, la Regione promuove azioni positive a favore della formazione e
dell'occupazione femminile. ( 7)
Art. 7 - Tipologia delle azioni
formative.
1. Le azioni formative che possono
essere inserite nel programma triennale vanno individuate nell'ambito della
seguente tipologia:
a) azioni formative di durata anche pluriennale rivolte ai giovani e
miranti alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione o
al perfezionamento professionale in vista di un successivo sbocco
occupazionale, in tutti i settori lavorativi e per qualsiasi ruolo
professionale. Dette azioni, sulla base della specificità dei
programmi, costituiscono crediti formativi spendibili nel sistema
scolastico, nel rispetto della legislazione statale;
b) azioni formative rivolte ai ruoli manageriali e imprenditoriali, nel
lavoro subordinato o autonomo;
c) azioni formative rivolte al conseguimento di patenti di mestiere o
certificati di abilitazioni, regolati dalla normativa statale, nonché
quelle destinate alle seguenti categorie di utenti:
1) lavoratori divenuti invalidi a causa di infortuni o malattia;
2) soggetti portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali non
idonei a partecipare ad azioni formative non specificatamente ad essi
rivolte;
3) detenuti, per le azioni formative realizzate in collaborazione con il
Ministero di grazia e giustizia;
4) addetti alle forze armate, per le azioni effettuate in collaborazione
con il Ministero della difesa, qualora sia richiesta la collaborazione
della Regione;
d) azioni formative destinate a disoccupati, a lavoratori in cassa
integrazione guadagni o in mobilità, agli emigranti o agli emigrati di
ritorno, agli immigrati, da organizzare anche su richiesta della
Commissione regionale per l'impiego;
e) azioni formative dirette a specifiche occasioni di impiego, ivi comprese
quelle attivate con l'intervento del Fondo sociale europeo, da realizzare
con apposite convenzioni anche ai sensi dell'articolo 17 legge 28 febbraio
1987, n. 56, nonché azioni di riqualificazione, riconversione,
perfezionamento ed aggiornamento professionale di lavoratori dipendenti o
autonomi nonchè azioni formative, anche brevi, intese a fornire a
soggetti occupati e non, professionalità specifiche al fine di
facilitarne la formazione sul lavoro o l'occupazione ( 8);
f) azioni formative destinate ai titolari dei contratti di formazione
lavoro o dei contratti di apprendistato;
g) azioni formative specificamente rivolte a promuovere l'interazione con
il sistema scolastico, ivi compresi itinerari sperimentali volti a
consentire la spendibilità dell'obbligo scolastico entro il sistema
formativo, nei limiti di quanto previsto dalle leggi statali vigenti;
h) azioni formative realizzate per conseguire le finalità di cui alla
legge 9 dicembre 1977, n. 903, relativa alla parità di trattamento tra
uomo e donna in materia di lavoro;
i) ogni altra attività collegata con la formazione professionale, ivi
comprese la formazione continua degli operatori del settore, la
sperimentazione didattica e organizzativa, la produzione e diffusione di
materiale didattico, lo svolgimento di studi e ricerche sulla formazione
professionale e le relative pubblicazioni, la produzione e diffusione di
sussidi audiovisivi e di supporti informatici, l'organizzazione e la
partecipazione a convegni e seminari di studio, nonché ogni iniziativa
in materia di formazione professionale intrapresa in collaborazione con
l'Agenzia per l'impiego ( 9).
Art. 8 - Progettazione
dell'azione formativa.
1. Ciascuna azione formativa, ivi comprese quelle di carattere
ricorrente, deve essere predisposta mediante l'elaborazione di un apposito
progetto che indichi:
a) il raccordo con la domanda formativa del territorio e le relative
possibilità occupazionali;
b) i requisiti di partecipazione, le modalità di selezione e le
eventuali azioni di orientamento richieste;
c) gli obiettivi che si intendono raggiungere;
d) le risorse necessarie, anche in termini di personale;
e) le attività didattiche e valutative (continue e finali) previste e
la loro articolazione;
f) eventuali forme di alternanza formazione-lavoro presenti;
g) il piano dei costi.
Art. 9 - Attuazione delle azioni
formative.
1. Le azioni formative sono attuate:
a) dalla Giunta regionale direttamente;
b) dagli enti o organismi di cui all'articolo 11 mediante convenzione con
la Regione, anche avvalendosi degli apporti delle imprese;
c) dalle associazioni di impresa, imprese e loro consorzi, anche
avvalendosi degli apporti degli enti di cui all'art. 11;
d) dalla Giunta negli Istituti di istruzione secondaria superiore, a
seguito di convenzioni tra le competenti autorità scolastiche e la
Giunta regionale;
e) dalla Giunta regionale anche a seguito di convenzioni, o mediante la
costituzione di appositi consorzi o società consortili, con centri di
ricerca, istituti di formazione, camere di commercio, enti di promozione
settoriale, associazioni di imprese e loro consorzi. ( 10)
Art. 10 - Centri di formazione
professionale. (11)
1. I centri di formazione professionale della Regione o dipendenti
dagli enti di cui all'articolo 11 sono organismi operativi destinati allo
svolgimento delle azioni formative di cui all'articolo 7.
2. Nell'ambito di tali azioni i centri possono essere sede di
sviluppo dell'offerta formativa, di sperimentazione didattica e
organizzativa, di progettazione formativa, di assistenza e consulenza a
favore delle imprese e di terzi, di verifica delle azioni intraprese.
3. I centri possono svolgere compiti di informazione e orientamento
al lavoro e di osservazione del mercato del lavoro, anche al fine di
realizzare una equilibrata distribuzione territoriale dei propri servizi.
4. La Giunta regionale determina la dipendenza funzionale dei centri
regionali. Determina altresì i livelli di qualifica dei rispettivi
organici, in rapporto a standards di prestazioni erogate dai centri stessi.
5. I criteri per la definizione degli standards di cui al precedente
comma, sono individuati dalla Giunta regionale entro 180 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
6. La Regione, con apposito regolamento, determina il regime di
autonomia contabile dei centri regionali di formazione professionale.
Art. 11 - Attività
convenzionate con gli enti.
1. Nel rispetto di quanto previsto
specificamente nella legge 21 dicembre 1978, n. 845, gli enti e gli
organismi di formazione professionale, anche articolati in centri autonomi,
con i quali la Regione può convenzionarsi per lo svolgimento delle
azioni formative in modo indiretto, devono possedere i seguenti requisiti:
a) non abbiano scopo di lucro e siano emanazione delle organizzazioni
nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, della
cooperazione, oppure di associazioni con finalità formative;
b) siano dotati di locali, attrezzature, strumenti didattici adeguati e di
personale in possesso di professionalità coerente con i ruoli da
svolgere;
c) si impegnino a conformare le loro attività alle indicazioni
didattiche, organizzative ed operative della Regione, nella salvaguardia
della propria proposta formativa.
2. Sulla base del progetto presentato, articolato per sedi di
attività, la Giunta regionale delibera i contenuti delle convenzioni
da stipulare per l'effettuazione di una o più azioni formative, nelle
quali:
a) sono indicate le azioni formative affidate per l'attuazione all'ente in
conformità al progetto approvato;
b) è dichiarata la disponibilità ad accettare le direttive e i
controlli della Giunta regionale;
c) sono indicati l'ammontare delle erogazioni finanziarie da parte della
Regione, i tempi dei versamenti, le modalità di effettuazione del
rendiconto;
d) sono stabilite modalità di gestione contabile-amministrativa che
assicurino sia la trasparenza sia l'autonomia dell'ente nell'utilizzazione
dei fondi assegnati, nonché il rispetto dei contratti collettivi di
lavoro.
3. La stipulazione delle convenzioni per le azioni formative a
carattere ricorrente non esclude la possibilità di ulteriori
convenzioni con la Regione e con le imprese per la realizzazione di altre
attività previste dall'articolo 7.
4. E' criterio di preferenza nell'attuazione delle azioni formative
in convenzione con gli enti di cui al comma 1, la disponibilità di
centri di formazione professionale dotati di strutture e risorse idonee
allo svolgimento delle attività e dei compiti di cui all'articolo 10,
commi 1 e 2.
4 bis. La Giunta regionale, per l'esame della documentazione
contabile dei rendiconti di spesa relativi ai corsi di formazione
professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi di società di
revisione iscritte all'albo speciale istituito presso la CONSOB. ( 12)
4 ter. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le
modalità per la determinazione dell'onere di cui al comma 4 bis.
( 13)
4 quater. La Giunta regionale, per l’esame della
documentazione contabile dei rendiconti di spesa di cui al comma 4 bis
può avvalersi anche di persone o società iscritte nel registro
dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88
e al dpr 20 novembre 1992, n. 474 (Regolamento recante disciplina delle
modalità di iscrizione nel registro dei revisori contabili, in
attuazione degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992,
n. 88). In tale ipotesi i beneficiari dei finanziamenti per la
realizzazione dei corsi di formazione professionale, ferma restando la
responsabilità degli stessi verso la Regione, presentano apposita
attestazione rilasciata dai suddetti soggetti sulla conformità delle
spese sostenute alla disciplina regionale, nazionale e comunitaria. Il
costo della certificazione è considerato spesa eleggibile e
costituisce a tutti gli effetti costo di funzionamento dell’ente
beneficiario del finanziamento. La Giunta regionale, con apposita
deliberazione, determina i criteri, le modalità e le condizioni per
l’attuazione delle previsioni di cui al presente comma. ( 14)
4 quinquies. La Giunta regionale, per l’esecuzione, anche a
campione, dei controlli in loco sul regolare svolgimento di corsi di
formazione professionale gestiti da enti terzi, può avvalersi anche di
società, associazioni, enti, agenzie, pubblici o privati, di
comprovata capacità ed esperienza nel settore dei controlli. ( 15)
4 sexies. La Giunta regionale annualmente stabilisce i criteri e le
modalità per l’individuazione dei soggetti, per lo svolgimento
dei controlli e per la determinazione dell’onere di cui al comma 4
quinquies. ( 16)
Art. 12 - Interazione tra il
sistema di formazione professionale e quello scolastico.
1. Il sistema di formazione professionale è organizzato in
sintonia col sistema scolastico quale risulta dalle leggi statali e
dall'evoluzione degli orientamenti comunitari.
2. La Regione promuove l'integrazione di spazi, risorse e
modalità di erogazione dell'offerta formativa tra il sistema di
formazione professionale e quello scolastico, per garantire continuità
e qualità ai percorsi personali di formazione.
3. A tale scopo, la Giunta regionale:
a) svolge ogni attività rivolta alle autorità scolastiche al fine
di assicurare la più ampia collaborazione della Regione per
l'integrazione delle risorse, per la promozione di una cultura del lavoro e
per lo svolgimento di attività di formazione tecnologico-scientifica
nella scuola; ( 17)
b) promuove progetti finalizzati allo sviluppo di un sistema di crediti
formativi integrati;
c) realizza gli interventi previsti alla lettera g) dell'articolo 7.
Art. 13 - Convenzioni con le
associazioni, con le imprese e loro consorzi.
1. La Giunta regionale attua le azioni formative in collaborazione
con le associazioni di imprese, imprese e loro consorzi, mediante apposite
convenzioni, sulla base della seguente tipologia:
a) effettuazione di periodi formativi sul lavoro nel corso delle azioni
formative di cui alle lettere a) e d) dell' articolo 7;
b) realizzazione di iniziative formative destinate a specifiche occasioni
d'impiego, con o senza l'intervento del Fondo sociale europeo, anche ai
sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
c) attuazione di iniziative di adattamento professionale e/o di tirocinio
guidato, anche in favore dei lavoratori di cui alla legge 29 aprile 1949,
n. 264 e in relazione alla previsione della lettera h) dell'articolo 5 e
dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
d) lo svolgimento di azioni formative per la riqualificazione, la
riconversione, l'aggiornamento o il perfezionamento dei lavoratori
dipendenti;
e) l'effettuazione di azioni formative rivolte al recupero di attività
artigiane marginali;
f) la realizzazione di attività volte alla formazione dei formatori
operanti all'interno dell'impresa.
2. Per lo svolgimento delle azioni formative le imprese sono tenute
a presentare il progetto di cui all'articolo 8. La convenzione recepisce il
progetto, fissa gli oneri finanziari a carico delle due parti e determina a
carico delle imprese gli obblighi di formazione e di assunzione
conseguenti.
3. Per gli obblighi di formazione le imprese utilizzano le proprie
risorse formative, previo accertamento della relativa adeguatezza, ovvero
attivano collaborazioni con la Regione attraverso i centri di formazione
regionali o con gli enti di cui all'articolo 11.
4. La convenzione stabilisce le modalità per l'accertamento dei
livelli professionali raggiunti e le norme di gestione contabile
amministrativa.
5. Alla convenzione può partecipare la Commissione regionale
per l'impiego ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 febbraio 1987, n.
56.
6. Anche per lo svolgimento di azioni formative nei riguardi del
personale dell'Amministrazione regionale, degli enti ed organismi da essa
dipendenti e di tutti gli enti pubblici locali operanti nell'ambito
regionale, si applicano oltre a quanto già previsto dalle vigenti
norme regionali, le disposizioni di cui alla presente legge, con
particolare riferimento all'unitarietà del quadro programmatorio e
agli obblighi dei progetti e delle convenzioni. ( 18)
Art. 14 - Formazione
professionale degli apprendisti.
Art. 15 - Interventi a favore
di soggetti svantaggiati.
1. La Regione promuove azioni formative specifiche a favore delle
persone colpite da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali o che si
trovino comunque in condizioni di svantaggio sociale.
2. Tali azioni sono organizzate per progetti, stabiliti d'intesa con
le strutture regionali competenti in materia di assistenza e sanità.
3. I progetti possono prevedere speciali cicli di orientamento, ai
sensi dell' articolo 21, e
sono attuati:
a) favorendo l'integrazione di tali persone nelle attività rivolte ai
soggetti normali;
b) ricorrendo, se necessario, ad interventi di formazione individualizzata;
c) prevedendo, se necessario, azioni formative specificamente ad esse
rivolte, ai sensi dell' articolo
7, comma 1, lettera c), punto 2.
Art. 16 - Convenzioni e
consorzi per attività particolari.
1. Allo scopo di promuovere interventi formativi rivolti a coloro
che intraprendono un'attività di imprenditoria, o finalizzati
all'acquisizione di capacità manageriali o di professionalità
orientate all'innovazione, la Giunta regionale può stipulare
convenzioni con università, centri di ricerca, istituti di formazione,
camere di commercio, enti di promozione settoriale, associazioni di
imprese, imprese e loro consorzi.
Art. 17 - Centri polo.
1. Per il perseguimento degli
obiettivi del programma triennale e per una più adeguata diffusione
del sapere tecnologico, la Giunta regionale può promuovere la
costituzione di Centri polo per la ricerca e la sperimentazione, sia
direttamente che mediante apposite convenzioni. Essi hanno lo scopo di
individuare e di sperimentare le implicazioni dell'innovazione tecnologica
e produttiva e dell'evoluzione del mercato del lavoro per diffonderle e
utilizzarle nel sistema formativo in relazione alle diverse
specificità.
2. L'azione dei Centri polo deve essere coordinata con
l'attività dei centri formativi pubblici e privati.
Art. 18 - Accertamento della
professionalità.
1. Le attività formative
ordinate all'acquisizione di una qualifica o di una specializzazione, si
concludono con prove finali.
2. Il passaggio da una fase all'altra del medesimo ciclo formativo,
avviene per scrutinio.
3. La mobilità da uno ad altro ciclo formativo di tipo
similare, può avvenire direttamente a seguito di colloquio.
4. Le prove finali di cui al comma 1, si svolgono dinanzi ad una
commissione formata dal responsabile del centro, da un minimo di due ad un
massimo di quattro insegnanti del corso individuati dal responsabile del
corso, sentito il collegio dei docenti, ( 20) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e da uno del Ministero della pubblica istruzione, da due
rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei
prestatori d'opera e dei datori di lavoro, da un rappresentante dei maestri
del lavoro designato dai Consolati provinciali e, se si tratta di corsi per
lavoratori autonomi, da un rappresentante sindacale della categoria di
appartenenza.
4 bis. Per le attività formative che sono attuazione del
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione definito dal decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76, il numero massimo di insegnanti di cui
al comma 4 è elevato a dodici in base alle discipline oggetto delle
prove finali. ( 21)
5. La commissione è presieduta da un funzionario o da un
esperto nominato dal Dipartimento per i servizi formativi.
6. Con il superamento delle prove finali, gli allievi conseguono
attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi
della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
7. Gli attestati di cui al comma 6, devono conformarsi ai moduli
ufficiali predisposti dalla Giunta regionale, che, per la Regione, devono
essere sottoscritti dal dirigente coordinatore del Dipartimento per i
servizi formativi.
8. Le prove intermedie e i colloqui sono valutati dal responsabile
del centro e dagli insegnanti dei singoli corsi, riuniti in collegio.
9. Contro le decisioni della commissione o del collegio dei docenti,
è ammesso il ricorso gerarchico improprio al Presidente della Giunta
regionale, ai sensi dell' art. 9 della legge regionale 1 settembre 1972, n. 12 .
10. A scopo documentativo è rilasciato ai partecipanti alle
azioni formative un libretto professionale nel quale sono annotate:
a) le azioni formative, iniziali e continue, alle quali hanno partecipato;
b) le conoscenze e le competenze progressivamente acquisite;
c) i livelli di professionalità successivamente conseguiti. ( 22)
Art. 19 - Attività libere
di formazione professionale.
1. La Giunta regionale, a richiesta degli interessati, può
riconoscere singoli corsi e singole iniziative formative svolte da enti,
istituzioni, associazioni, imprese o privati, operanti nell'ambito
regionale, purchè:
a) i corsi e le iniziative non contrastino con le finalità e gli
obiettivi previsti dai piani di formazione, di orientamento e di
incentivazione al lavoro;
b) la Giunta regionale sia ammessa, attraverso i competenti Uffici, al
controllo tecnico e didattico delle attività in svolgimento e svolte;
c) siano svolti programmi conformi agli indirizzi della programmazione
didattica regionale;
d) sia accertata l'idoneità ambientale e tecnica delle strutture e
ricorrano i requisiti di attrezzature e di personale docente ed
amministrativo idonei.
2. Il riconoscimento si riferisce esclusivamente ai singoli corsi e
alle singole iniziative formative e non si estende all'istituzione
promotrice degli stessi.
3. Gli allievi dei corsi e quelli interessati alle iniziative
previste nel presente articolo, sono ammessi a sostenere, a seguito del
riconoscimento, le prove finali, con riferimento alle quali si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell'articolo 18, prevedendo la
presenza in commissione del responsabile del corso o dell'iniziativa
formativa in luogo di quella del responsabile del centro. ( 23)
4. Col superamento delle prove finali, gli allievi conseguono
attestati di qualifica professionale o di specializzazione validi ai sensi
della vigente legislazione nazionale e regionale in materia.
5. Il riconoscimento dei corsi e delle iniziative formative non
dà diritto ad alcun contributo da parte della Regione.
Titolo III
Informazione e orientamento al lavoro. (24)
Art. 20 - Oggetto e
finalità.
Art. 21 - Dipartimento per
l'informazione e l'orientamento al lavoro e per il diritto allo studio.
Art. 22 - Cicli brevi di
orientamento.
Titolo IV
Interventi regionali di politica del lavoro e di promozione
dell'occupazione.(28)
Art. 23 - Sostegno
all'occupazione.
Art. 24 - Interventi
urgenti.
Art. 25 - Rapporti con
l'Agenzia regionale per l'impiego.
Art. 26 - Centro regionale per
le politiche del lavoro.
Art. 27 - Fondo per
l'occupazione.
Art. 28 - Norma
transitoria.
1. Nell'ambito del programma triennale e dei suoi aggiustamenti e
integrazioni la Regione agevola con interventi finanziari i piani di
ristrutturazione e riorganizzazione presentati dagli enti, riguardanti il
personale, nonché gli aspetti edilizi e le attrezzature.
2. In fase di attuazione del primo programma triennale, la Regione
esaminerà l'opportunità della costituzione di una società a
partecipazione regionale per la gestione dei Centri polo di cui
all' art. 17.
Art. 29 - Norma
finanziaria.
Art. 30 - Norma finale.
1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale emana i necessari provvedimenti attuativi.
Art. 31 - Abrogazioni.
Note
( 1) Il comma 3 dell’articolo
39 della legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31 «Norme in materia di politiche
attive del lavoro, formazione e servizi all’impiego in attuazione del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469», stabilisce che con la
presentazione al Consiglio regionale del Programma regionale di
conferimento di ulteriori funzioni e compiti alla provincia previsto
dall’articolo 4 della legge medesima, e comunque non oltre 6 mesi
dall’entrata in vigore della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 ,
la Giunta regionale presenta apposito disegno di legge con il quale si
provvederà al riordino della normativa prevista dalla legge regionale 30 gennaio
1990, n. 10 . Sulla materia vedi anche gli articoli 35 e 40 della
legge regionale 1
febbraio 1995, n. 6 . Si segnala inoltre che il comma 3 dell'articolo
137 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 dispone che con legge regionale da
approvare entro un anno dall'entrata in vigore della medesima legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 la Regione provvede al riordino della disciplina nella
materia della formazione e dell'ordinamento professionale previa
consultazione degli enti locali, delle autonomie scolastiche e delle parti
sociali.
( 2) Gli articoli da 135 a 137 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 dettano disposizioni generali e ripartiscono le
funzioni tra regione e province in materia di formazione professionale.
( 11) Art. 137 comma 4 legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 trasferisce alle province con decorrenza 1 settembre 2001 i
centri di formazione professionale, il successivo comma 5 dispone che dalla
medesima data sia trasferito alle province territorialmente competenti il
personale regionale, le risorse finanziarie e le risorse strumentali
occorrenti.
( 20) Comma così modificato
da comma 2 art. 55 legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , che
ha sostituito le parole “degli insegnanti del corso” con le
parole “da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti
individuati dal responsabile del corso sentito il collegio dei
docenti”.
( 34) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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