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Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (BUR n. 72/1992)
Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 (BUR n. 72/1992) [sommario] [RTF]
NORME
SULL'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLE COMUNITA' MONTANE. (1)
TITOLO I
Norme generali
Art. 1 - Finalità.
1. La presente legge disciplina la
costituzione, le attribuzioni e l'attività delle Comunità
montane, secondo i principi fissati dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. La Regione del Veneto, in conformità con le vigenti disposizioni
comunitarie e nazionali, promuove azioni volte alla salvaguardia e alla
valorizzazione degli ambiti territoriali, economici, sociali e culturali
della montagna.”. ( 2)
Art. 2 - Delimitazione
territoriale.
1. Il territorio della Regione classificato
montano in applicazione degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio
1952, n. 991, dell’articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657,
dell’articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
dell’articolo 2 della legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 ,
è ripartito, sulla base dei criteri di unità territoriale,
economica e sociale, nelle seguenti zone omogenee, come delimitate nella
cartografia allegata alla presente legge:
1) zona omogenea dell’Agordino comprendente i comuni di: Agordo,
Alleghe, Cencenighe Agordino, Colle Santa Lucia, Falcade, Canale
d’Agordo, Gosaldo, La Valle Agordina, Livinallongo del Col di Lana,
Rivamonte Agordino, Rocca Pietore, S. Tomaso Agordino, Selva di Cadore,
Taibon Agordino, Vallada Agordina, Voltago Agordino;
2) zona omogenea dell’Alpago comprendente i comuni di: Chies
d’Alpago, Farra d’Alpago, Pieve d’Alpago, Puos
d’Alpago (parte), Tambre d’Alpago;
3) zona omogenea del Basso Cadore - Longaronese - Zoldano comprendente i
comuni di: Castellavazzo, Forno di Zoldo, Longarone, Ospitale di Cadore,
Soverzene, Zoldo Alto, Zoppè di Cadore;
4) zona omogenea della Val Belluna comprendente i comuni di: Lentiai,
Limana, Mel, Sedico, Sospirolo, Trichiana;
5) zona omogenea di Belluno - Ponte nelle Alpi comprendente i comuni di:
Belluno, Ponte nelle Alpi;
6) zona omogenea del Cadore centrale comprendente i comuni di: Auronzo di
Cadore, Calalzo di Cadore, Domegge di Cadore, Lorenzago di Cadore, Lozzo di
Cadore, Perarolo di Cadore, Pieve di Cadore, Valle di Cadore, Vigo di
Cadore;
7) zona omogenea del Comelico e Sappada comprendente i comuni di: Comelico
Superiore, Danta, S. Nicolò di Comelico, San Pietro di Cadore, S.
Stefano di Cadore, Sappada;
8) zona omogenea del Feltrino comprendente i comuni di: Alano di Piave,
Arsiè, Cesiomaggiore, Feltre, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero, Santa
Giustina Bellunese, San Gregorio nelle Alpi, Seren del Grappa, Sovramonte,
Vas;
9) zona omogenea della Valle del Boite comprendente i comuni di: Borca di
Cadore, Cibiana, Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Vodo di
Cadore;
10) zona omogenea del Grappa comprendente i comuni di: Borso del Grappa,
Cavaso del Tomba (parte), Crespano del Grappa (parte), Paderno del Grappa
(parte), Pederobba (parte), Possagno, Castelcucco, Monfumo;
11) zona omogenea delle Prealpi Trevigiane comprendente i comuni di:
Cappella Maggiore (parte), Cison di Valmarino, Cordignano (parte), Farra di
Soligo (parte), Follina, Fregona, Miane, Pieve di Soligo (parte),
Refrontolo (parte), Revine Lago, Sarmede (parte), Segusino, Tarzo,
Valdobbiadene (parte), Vidor (parte), Vittorio Veneto (parte);
12) zona omogenea del Baldo comprendente i comuni di: Brentino Belluno,
Brenzone, Caprino Veronese (parte), Costermano (parte), Ferrara di M.
Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese (parte), San Zeno di Montagna, Torri del
Benaco (parte);
13) zona omogenea della Lessinia comprendente i comuni di: Badia Calavena,
Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Dolcè, Erbezzo, Fumane (parte),
Grezzana, Marano di Valpolicella (parte), Negrar (parte), Roverè
Veronese, S. Ambrogio di Valpolicella (parte), S. Anna d’Alfaedo, San
Giovanni Ilarione, S. Mauro di Saline, Selva di Progno, Tregnago (parte),
Velo Veronese, Vestenanova;
14) zona omogenea dell’Alto Astico e Posina comprendente i comuni di:
Arsiero, Cogollo del Cengio, Laghi, Lastebasse, Pedemonte, Posina, Tonezza
del Cimone, Valdastico, Velo d’Astico;
15) zona omogenea del Basso Astico comprendente i comuni di: Breganze
(parte), Caltrano, Calvene, Fara Vicentino (parte), Lugo di Vicenza
(parte), Marostica (parte), Mason Vicentino (parte), Molvena (parte),
Pianezze (parte), Salcedo;
16) zona omogenea del Brenta comprendente i comuni di: Bassano del Grappa
(parte), Campolongo sul Brenta, Cismon del Grappa, Pove del Grappa (parte),
Romano d’Ezzelino (parte), S. Nazario, Solagna, Valstagna;
17) zona omogenea dell’Agno e Chiampo comprendente i comuni di:
Altissimo, Brogliano, Chiampo, Cornedo Vicentino (parte), Crespadoro,
Nogarole Vicentino, Recoaro Terme, S. Pietro Mussolino, Trissino (parte),
Valdagno;
18) zona omogenea del Leogra comprendente i comuni di: Monte di Malo,
Piovene Rocchette (parte), Santorso (parte), Schio (parte), Torrebelvicino,
Valli del Pasubio;
19) zona omogenea dei Sette Comuni comprendente i comuni di: Asiago, Conco,
Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana, Rotzo.
2. Alle zone omogenee di cui al comma 1 corrispondono le seguenti
Comunità montane:
1) Comunità montana Agordina;
2) Comunità montana dell’Alpago;
3) Comunità montana Cadore Longaronese Zoldano;
4) Comunità montana Val Belluna;
5) Comunità montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi;
6) Comunità montana Centro Cadore;
7) Comunità montana Comelico - Sappada;
8) Comunità montana Feltrina;
9) Comunità montana della Valle del Boite;
10) Comunità montana del Grappa;
11) Comunità montana delle Prealpi Trevigiane;
12) Comunità montana del Baldo;
13) Comunità montana della Lessinia;
14) Comunità montana Alto Astico e Posina;
15) Comunità montana dall’Astico al Brenta;
16) Comunità montana del Brenta;
17) Comunità montana Agno - Chiampo;
18) Comunità montana Leogra-Timonchio;
19) Comunità montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni.
3. I Comuni confinanti con il territorio delle Comunità montane
costituite ai sensi della presente legge e aventi i requisiti di cui
all’articolo 28, comma 3, della legge n. 142/1990, possono presentare
alla Regione una richiesta motivata di inclusione nella Comunità
montana, previo parere del Consiglio della Comunità che si esprime
entro sessanta giorni dalla richiesta, con voto favorevole dei 2/3 dei
Consiglieri assegnati. ( 3)
TITOLO II
Ordinamento delle Comunità montane
Art. 3 - Istituzione e obiettivi
dell'Ente.
1. Tra i Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'art.
2, è istituita la Comunità montana, Ente locale a norma dell'art.
28 della legge n. 142/1990, che persegue i seguenti obiettivi:
a) la realizzazione degli interventi speciali per la montagna le cui azioni
organiche e coordinate, dirette allo sviluppo globale mediante la tutela e
la valorizzazione delle qualità ambientali e delle potenzialità
endogene proprie dell’habitat montano, riguardano i profili
territoriali, economici, sociali e culturali; ( 4)
b) la gestione ottimale dei servizi e degli interventi riferiti al
territorio di competenza, da realizzarsi anche attraverso convenzioni tra
Comunità montane e Comuni con carattere di reciprocità in ragione
delle strutture di cui sono dotati;
c) la promozione delle unioni di Comuni nonchè della fusione di tutti
o parte dei Comuni associati;
d) la programmazione, nell'ambito della programmazione regionale e
provinciale, delle infrastrutture e dei servizi civili idonei a consentire
la base di un adeguato sviluppo economico;
e) la gestione associata dei servizi comunali;
f) il sostegno alle iniziative di natura economica e produttiva rivolte
alla incentivazione e valorizzazione di tutte le risorse presenti sul
territorio montano, nel quadro di una programmazione mirata degli obiettivi
e degli interventi;
g) la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di
sviluppo socio-economico della montagna, favorendone, in particolare, le
condizioni di residenza, di sviluppo demografico, di mantenimento delle
tradizioni locali e la crescita culturale, professionale ed economica.
( 5)
Art. 4 - Organi
1. Sono organi della Comunità montana il Consiglio, la Giunta e il
Presidente che esercitano le funzioni loro attribuite dalle norme
statutarie.
2. Il Consiglio della Comunità montana è composto dai
rappresentanti di ciascun Comune associato eletti, con voto limitato a uno,
in numero rapportato alla classe demografica di appartenenza in ragione di
tre per i Comuni fino a 4.999 abitanti, di quattro per i Comuni da 5.000 a
9.999 abitanti, di cinque per i Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti, di sei
per i Comuni da 20.000 a 40.000 abitanti. In ogni caso dovrà essere
garantita ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1102/71, la presenza della
minoranza di ciascun Comune.
3. Il numero degli abitanti corrisponde a quello della popolazione
residente nel territorio classificato montano ai sensi dell’articolo
2, al 31 dicembre dell’anno precedente. ( 6)
4. I rappresentanti dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli entro 45
giorni dalla elezione di questi ultimi e restano in carica per la durata
degli stessi ai sensi dell’articolo 31, comma 3 della legge n.
142/1990. ( 7)
5. I rappresentanti dei Comuni retti da Commissari durano in carica fino
alla nomina dei rappresentanti da parte dei ricostituiti Consigli comunali.
6. La Giunta e il Presidente sono eletti dal Consiglio, a scrutinio palese
e a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, secondo i principi
stabiliti nello Statuto.
7. Qualora i Consigli comunali non provvedano alle nomine di competenza, si
applicano le disposizioni di cui all’ articolo 4 della
legge regionale 12
aprile 1999, n. 18 . ( 8)
7 bis. Il Consiglio è validamente costituito fino a quando resta in
carica la maggioranza dei Consiglieri assegnati. ( 9)
Art. 5 - Statuto.
1. La Comunità montana adotta il proprio Statuto ai sensi dell'art.
28, comma 2, della legge n. 142/1990.
2. Lo Statuto, tra l'altro, prevede:
a) la sede e la denominazione della Comunità;
b) l'elezione della Giunta sulla base di un documento programmatico, un
termine per la prima seduta del Consiglio, un termine per l'elezione della
Giunta o sostituzione degli Assessori nonchè l'istituto della mozione
di sfiducia costruttiva; ( 10)
c) la possibilità di nomina ad Assessori di cittadini non facenti
parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di
eleggibilità alla carica di consigliere;
d) la ripartizione delle funzioni tra il Consiglio, cui comunque spettano
le funzioni di indirizzo e controllo, la Giunta e il Presidente e le
modalità del loro funzionamento;
e) il numero dei componenti la Giunta, non superiore a sei oltre al
Presidente nelle Comunità fino a 10 Comuni, non superiore a otto oltre
il Presidente nelle Comunità oltre i 10 Comuni;
f) le procedure per l'esercizio associato di funzioni proprie dei Comuni o
a questi delegate dalla Regione nonchè l'esercizio e le procedure di
affidamento di ogni altra funzione delegata alle Comunità montane dai
Comuni, dalla Provincia e dalla Regione e le forme diverse di
collaborazione e gestione dei servizi con Comuni e Province di cui
all' art. 10;
g) i modi di sostituzione dei componenti degli organi della Comunità;
h) l'indicazione della provenienza delle risorse finanziarie in
conformità alle norme che disciplinano la finanza locale, nonchè
disposizioni per l'uso dei beni di cui all'art. 9 della legge n.1102/1971 e
la nomina del Tesoriere;
i) le disposizioni intese a promuovere la partecipazione dei cittadini, di
enti e organizzazioni operanti nel territorio della Comunità;
l) l’individuazione degli enti, associazioni e organismi che possono
concorrere alla formazione del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico; ( 11)
m) i principi per l'organizzazione dell'Ente, nel rispetto di quanto
stabilito dall'art. 51 della legge n. 142/1990, e per la gestione delle
funzioni attraverso enti strumentali, convenzioni con singoli Comuni ovvero
attraverso altre forme associative e di collaborazione;
n) le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del piano
pluriennale di sviluppo socio-economico di cui agli artt. 13 e 14;
n bis) la nomina di un Segretario che coordina le funzioni amministrative
della Comunità. ( 12)
3. Lo Statuto può prevedere:
a) l’istituzione della Conferenza
dei Sindaci dei comuni associati presieduta dal Presidente della
Comunità montana, in ordine alle funzioni della Comunità montana,
che esprime pareri obbligatori;
b) la possibilità di copertura di posti per i quali si rendono
necessarie specifiche professionalità mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o di diritto privato, ai sensi del comma 5
dell’articolo 51 della legge n. 142/1990. ( 13)
Art. 6 - Adozione ed
approvazione dello Statuto.
1. Lo Statuto è adottato dal Consiglio
della Comunità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti assegnati.
2. Entro otto giorni dall’adozione, la deliberazione è inviata
ai comuni interessati che provvedono alla sua pubblicazione nel proprio
albo per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può
formulare osservazioni e proposte.
3. Nei successivi trenta giorni, il Consiglio della Comunità approva
lo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti
assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle
modifiche statutarie.
5. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed
entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. ( 14)
Art. 7 - Organizzazione degli
uffici e del personale.
1. Gli uffici della Comunità montana
sono organizzati sulla base dei regolamenti degli uffici e dei servizi
approvati dalla Giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal
Consiglio ivi compresa l’indicazione di specifiche
professionalità, in particolare per la direzione e assistenza tecnica
dei settori relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo
economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e
all'informazione.
2. Le Comunità montane, per l’esercizio delle funzioni loro
spettanti possono:
a) utilizzare personale comandato o trasferito da Comuni, Provincia,
Regione nonché dallo Stato;
b) avvalersi degli uffici degli Enti pubblici operanti nel proprio
territorio. ( 15)
TITOLO III
Esercizio delle funzioni amministrative
Art. 8 - Funzioni di
competenza.
1. Oltre alle funzioni attribuite dalle leggi
statali e regionali, nonchè agli interventi stabiliti dalle normative
Comunitarie, spetta alla Comunità montana:
a) esercitare ogni funzione strettamente connessa alla montagna attribuita
con provvedimento regionale;
b) adottare il piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la
realizzazione di opere e interventi e i suoi aggiornamenti, in armonia con
la programmazione regionale e provinciale;
c) approvare i programmi annuali operativi in esecuzione del piano di
sviluppo socio-economico; ( 16)
d) individuare gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello
sviluppo socio-economico, quali la promozione e la costituzione di aziende
speciali, enti strumentali, Società di capitali anche con
partecipazione privata, consorzi, che possano concorrere alla realizzazione
dei programmi annuali operativi di esecuzione del piano di sviluppo;
e) concorrere, anche attraverso le indicazioni del piano pluriennale di
sviluppo, alla formazione del piano territoriale provinciale;
f) favorire il concorso dei Comuni associati e delle popolazioni alla
predisposizione ed attuazione dei piani pluriennali di sviluppo
socio-economico di ciascuna Comunità montana nel quadro degli
obiettivi stabiliti dalla Comunità economica europea, dallo Stato e
dalla programmazione regionale;
g) attuare, con l'affidamento delle relative funzioni amministrative, gli
interventi speciali per la montagna finalizzati a ovviare agli svantaggi
naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare
la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti, dal punto
di vista ambientale, civile, economico e sociale.
2. E'altresì affidato alla Comunità montana, con le procedure
individuate nello Statuto, l'esercizio associato di funzioni proprie e di
servizi nei settori di competenza, da parte dei Comuni compresi in ciascuna
delle zone omogenee individuate all'art. 2.
3. I Comuni di cui al comma 2 organizzano inoltre, a livello di
Comunità montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i
Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo,
definito dalla Comunità montana d'intesa con i Comuni interessati, che
individua le funzioni, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari,
nonchè gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la
Comunità montana.
5. I Comuni di cui all' art.
2 della presente legge classificati parzialmente montani possono
disporre che la delega alla Comunità montana di funzioni proprie o
delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si
estenda, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 93/1981, anche alla parte del
proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura
finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato art. 4 della
legge n. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di area
intercomunale che superino l'ambito territoriale della zona omogenea
montana, la Comunità montana può essere delegata, da tutti o
parte dei propri Comuni, a far parte di Consorzi fra gli Enti locali
costituiti ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990, assorbendo le
quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso
il Presidente della Comunità montana, o suo delegato, farà parte
dell'assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti.
Art. 9 - Attribuzione di
deleghe.
1. Con leggi regionali di settore saranno
individuate le funzioni amministrative da delegare alle Comunità
montane, con particolare riferimento ai settori primario,
economico-sociale, culturale, all'ambiente e al territorio, fatte salve le
competenze di altri Enti ai sensi della legge n. 142/1990.
2. omissis ( 17) .
Art. 10 - Convenzioni.
1. Per lo svolgimento coordinato di
determinate funzioni e servizi per la realizzazione di specifici programmi,
le Comunità montane possono stipulare tra loro, con Comuni associati,
con le Province e con altri soggetti pubblici apposite convenzioni, secondo
i modi e le forme stabiliti nei rispettivi Statuti e compatibilmente con le
previsioni in materia dell'art. 24 della legge n. 142/1990.
2. I Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e nei quali la
popolazione residente nel territorio montano sia inferiore al 15% della
popolazione complessiva, possono stipulare apposite convenzioni con le
Comunità montane relativamente al proprio territorio montano per
usufruire dei benefici e degli interventi speciali per la montagna
stabiliti dalla Comunità europea o dalle leggi statali e regionali.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere possono essere promossi
accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge n. 142/1990.
3 bis. L’affidamento dei lavori e dei servizi previsti
dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 97/1994, avviene mediante
convenzione. ( 18)
Art. 11 - Esercizio associato
di funzioni.
1. Le Comunità montane possono
prevedere, previa intesa programmatica, l'esercizio associato di funzioni
proprie ricorrendo alla convenzione di cui all'articolo 10.
2. Le leggi regionali possono prevedere contributi integrativi per la
gestione associata di funzioni comunali da attribuire alla Comunità
montana. ( 19)
Art. 12 - Riordino organismi
associativi.
TITOLO IV
Attività programmatorie e risorse finanziarie
Art. 13 - Piano pluriennale di
sviluppo socio-economico.
1. Il Consiglio della Comunità montana
programma gli interventi e le opere nel territorio di propria competenza e
individua gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo
socio-economico mediante un piano pluriennale di sviluppo socio-economico
di validità quinquennale, da elaborarsi ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge, in armonia con gli strumenti della programmazione
provinciale e regionale.
2. Il piano pluriennale può riguardare l’intero territorio dei
Comuni ancorché classificati parzialmente montani.
3. Alla formazione del piano pluriennale concorrono i comuni ed altri enti,
associazioni e organismi previsti dallo Statuto della Comunità.
4. Il piano pluriennale deve contenere:
a) gli obiettivi fondamentali che la Comunità intende perseguire;
b) l’individuazione degli interventi, compresi quelli speciali,
previsti dall’articolo 1 della legge n. 97/1094, e del loro
presumibile costo.
5. Il piano pluriennale viene attuato con programmi annuali operativi, che
indicano gli interventi previsti e gli oneri di spesa che debbono trovare
idonea iscrizione nel bilancio della Comunità montana. ( 21)
Art. 14 - Procedure di
pianificazione.
1. Il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico è adottato, entro tre mesi dall’approvazione
dello Statuto e successivamente ogni cinque anni, dal Consiglio della
Comunità montana ed è pubblicato all’albo di ciascun Comune
del territorio per almeno trenta giorni. Nei successivi trenta giorni
chiunque abbia interesse può presentare osservazioni e opposizioni.
2. Il Consiglio, esaminate le eventuali osservazioni e le opposizioni,
trasmette il piano pluriennale con le proprie controdeduzioni alla
Provincia che, entro sessanta giorni dal ricevimento, lo approva o lo
restituisce con richiesta motivata di integrazioni e modifiche. Trascorso
tale termine il piano pluriennale si intende approvato.
3. Il piano pluriennale approvato è trasmesso entro dieci giorni alla
Giunta regionale.
4. Il programma annuale é approvato in conformità al piano
pluriennale dal Consiglio della Comunità montana contestualmente
all’approvazione del bilancio di previsione, ed è trasmesso alla
Giunta regionale entro il 31 marzo.
5. Il programma annuale deve ricomprendere gli adempimenti programmatori
delle Comunità montane previsti dall’ articolo 34 della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 , dall’ articolo 46 della
legge regionale 31
ottobre 1980, n. 88 , dagli articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2 ,
dalla legge 31 gennaio 1994, n. 97 relativamente alle previsioni da
effettuarsi sul Fondo regionale per la montagna, nonché dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
6. Il termine del 31 gennaio previsto al primo comma dell’ articolo 34 della
legge regionale n.
52/1978 è spostato al 31 marzo. ( 22)
Art. 15 - Riparto dei
finanziamenti.
Art. 16 - Contributo regionale
per il funzionamento.
1. La Regione concede alle Comunità
montane, al fine di favorirne l'attività, un contributo annuo per il
funzionamento degli uffici, ripartito in base ai seguenti criteri:
a) 25% in parti uguali;
b) 25% in base all'altimetria dei centri abitati compresi nel territorio
della Comunità;
c) 25% in proporzione alla popolazione residente nei territori montani
quale risulta dalla somma dei dati ufficiali per Comune risultati
dall'ultimo censimento Istat;
d) 25% in proporzione alla superficie montana del territorio della
Comunità montana.
2. L'erogazione del contributo è disposto con decreto del Dirigente
regionale della struttura competente in materia, sulla base dei criteri di
ripartizione di cui al comma 1, entro il mese successivo a quello della
pubblicazione della legge regionale di approvazione del bilancio. ( 24)
Art. 17 - Fondo per gli
investimenti in montagna.
1. Nell’ambito delle finalità di
cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97 “Nuove disposizioni per le zone
montane”, è istituito il “fondo regionale per la
montagna” alimentato da:
a) trasferimenti dal “fondo nazionale per la montagna” di cui
all’articolo 2 della legge n. 97/1994, da allocarsi al capitolo n.
3109;
b) finanziamenti a carico del bilancio regionale da determinarsi
annualmente con il provvedimento di rifinanziamento di cui
all’ articolo 32 bis della legge regionale di contabilità, da
allocarsi al capitolo n. 3110;
c) altri trasferimenti comunitari, dello Stato e di altri enti pubblici
destinati allo sviluppo della montagna, da allocarsi al capitolo n. 3117.
2. La dotazione del fondo regionale per la montagna è ripartita fra le
Comunità montane secondo i seguenti criteri:
a) venti per cento in proporzione alla superficie territoriale montana;
b) venti per cento in rapporto alla popolazione residente nel territorio
montano;
c) venti per cento in rapporto allo stato di dissesto idrogeologico;
d) venti per cento in rapporto alle condizioni economico sociali
determinate dal grado di spopolamento registrato nell’ultimo biennio;
e) venti per cento in base all’altimetria media dei centri abitati
compresi nel territorio della Comunità.
3. Le Comunità montane possono utilizzare lo stanziamento del fondo di
cui al comma 1, lettera a), nel limite massimo del venti per cento per la
copertura degli oneri connessi all’attuazione degli interventi
speciali di cui all’articolo 1 della legge n. 97/1994, ivi compresa
la quota parte relativa al personale.
4. La ripartizione di cui al comma 1 è effettuata tra tutte le
Comunità montane; la erogazione dei finanziamenti è subordinata
all’approvazione dei programmi annuali nei termini previsti
dall’articolo 14. ( 25)
Art. 18 - Individuazione fasce
altimetriche.
1. La legge regionale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi del comma 4 dell'articolo 28 della legge n.
142/1990, secondo parametri oggettivi, fasce altimetriche di territorio,
nell'ambito di ogni singola Comunità montana, al fine di garantire la
differenziazione e la graduazione degli interventi di competenza della
Regione e delle Comunità.
2. A tal fine le Comunità montane, anche avvalendosi del supporto
tecnico e scientifico di altri enti pubblici, entro 90 giorni dall'entrata
in vigore della presente legge formulano adeguate proposte in merito alla
Giunta regionale con particolare riferimento alla fragilità ecologica
della zona di competenza ed ai connessi rischi ambientali.
Art. 19 - Controlli.
1. Il Consiglio della Comunità montana
ai sensi dell’articolo 100 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 elegge
a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il revisore dei conti, ai fini
del controllo economico-finanziario sull’attività dell'Ente.
2. Il revisore collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di
indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione dell'Ente e attesta la corrispondenza del
rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che
accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del
conto consuntivo. In tale relazione il revisore esprime i rilievi e le
proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività
ed economicità della gestione.
3. Il revisore dei conti dura in carica cinque anni, non è revocabile,
salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta. Il revisore ha
diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
4. Il controllo sugli Statuti e sugli atti delle Comunità montane
è esercitato dal Comitato regionale di controllo ai sensi della
legge regionale n.
18/1999 . ( 26)
Art. 19 bis - Conferenza
permanente per la montagna.
1. La Conferenza permanente per la
montagna, è composta dai Presidenti delle Comunità montane, dai
Presidenti delle Province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, da tre
sindaci di comuni montani designati dalla Associazione regionale comuni del
Veneto (ANCI), dal Presidente dell’Unione nazionale comuni
comunità ed enti montani - Delegazione regionale del Veneto (UNCEM),
ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un
Assessore regionale da lui delegato.
2. La Conferenza presenta alla Regione, entro il primo semestre di ogni
anno, un documento sullo stato di attuazione della programmazione nelle
aree montane.
3. La Conferenza formula raccomandazioni alle Comunità montane, agli
enti locali e alla Regione in ordine allo stato di attuazione della
programmazione nelle aree montane su ogni altra questione attinente allo
sviluppo delle aree montane.
4. La funzione di segretario della Conferenza è svolta dal dirigente
regionale della struttura competente in materia di foreste ed economia
montana o da un suo delegato, con qualifica di dirigente; le attività
di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa
struttura.
5. A supporto dell’attività della Conferenza è istituito,
presso la struttura di cui al comma 4, il Centro di documentazione sulla
montagna del Veneto. ( 27)
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 20 - Integrazione degli
organi.
Art. 21 - Funzioni
sanitarie.
Art. 22 - Regolazione dei
rapporti patrimoniali.
1. Qualora si verifichino variazioni territoriali, a seguito
dell'applicazione dell'articolo 2, il Presidente della Giunta regionale,
entro tre mesi dalla variazione, indice una Conferenza tra le Comunità
montane e i Comuni eventualmente interessati al fine di definire, sulla
base delle norme del Codice Civile in materia di successioni tra persone
giuridiche, i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e
finanziari tra gli enti interessati. ( 30)
2. Tenuto conto delle indicazioni della predetta conferenza, il Presidente
della Giunta regionale definisce i rapporti esistenti con proprio decreto
che avrà effetto dall'esercizio finanziario successivo alla data del
decreto.
Art. 23 - Norma
finanziaria.
a) al capitolo 3105 denominato "Interventi per lo sviluppo della montagna"
mediante utilizzo delle assegnazioni statali disposte da leggi speciali e
delle assegnazioni comunitarie, per quanto riguarda gli interventi di cui
all' art. 15;
b) al capitolo 3100 denominato "Contributo regionale ordinario a favore
delle Comunità montane sulle spese di funzionamento", per quanto
riguarda il contributo regionale di funzionamento ai sensi dell' art. 16;
c) al capitolo di nuova istituzione 3110 denominato "Interventi nei
territori classificati montani e collinari" per quanto riguarda la
realizzazione degli interventi di cui all'art. 17.
Art. 24 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate:
Art. 25 - Dichiarazione di
urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.
Note
SOMMARIO
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