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Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 (BUR n. 73/1993)
Legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 (BUR n. 73/1993) [sommario] [RTF]
NORME PER IL
RICONOSCIMENTO E LA PROMOZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Art. 1 - Finalità e
oggetto.
1. La Regione Veneto riconosce e valorizza la funzione sociale
dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione,
solidarietà e pluralismo
ne promuove l'autonomo sviluppo e ne favorisce l'originale apporto alle
iniziative dirette al conseguimento di finalità particolarmente
significative nel campo sociale, sanitario, ambientale, culturale e della
solidarietà civile per affermare il valore della vita, migliorarne la
qualità e per contrastare l'emarginazione.
2. La Giunta regionale, attraverso gli strumenti di programmazione,
fissa gli ulteriori obiettivi e le conseguenti attività da valorizzare
anche con incentivi di ordine economico.
3. La presente legge stabilisce i principi e i criteri per la tenuta
del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e per la
disciplina dei rapporti fra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni
medesime.
Art. 2 - Attività di
volontariato.
1. Ai fini della presente legge si considera attività di
volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi
con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche
indiretti. Tale attività deve essere prestata in modo diretto,
spontaneo e gratuito da volontari associati in organizzazioni liberamente
costituite, mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti
ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della
comunità.
2. Restano escluse le attività che, pur avendo fini di
solidarietà, non consistono nell'erogazione di servizi nè nello
svolgimento di prestazioni materiali o morali.
3. La Giunta regionale, avvalendosi anche degli uffici del comune
territorialmente competente, vigila sull'effettivo svolgimento
dell'attività di volontariato effettuata dalle organizzazioni iscritte
al registro regionale. Il sindaco interessato comunica al Presidente della
Giunta regionale i risultati degli accertamenti con cadenza almeno
triennale, sulla scorta delle modalità fissate dalla Giunta regionale.
Art. 3 - Organizzazioni di
volontariato.
1. Per lo svolgimento delle
attività di cui all'articolo 2 le organizzazioni di volontariato
devono costituirsi secondo quanto stabilito dall'articolo 3 della legge 11
agosto 1991, n. 266 e secondo quanto previsto dalla presente legge.
2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori
dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei
limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o
specializzare l'attività da esse svolta e non per l'esercizio di
attività di solidarietà.
Art. 4 - Registro regionale
delle organizzazioni di volontariato. (1)
1. E' istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale
delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in
sezioni con deliberazione della Giunta medesima.
2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le
organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti
dall'articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di
iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente
corredate da:
a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti;
b) ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è
conferita la rappresentanza legale. ( 2)
3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90
giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell'istruttoria esperita
dal dipartimento per i servizi sociali provvede all'iscrizione
dell'organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla
provincia territorialmente competenti.( 3)
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per
l'espletamento dell'istruttoria sia necessaria l'acquisizione di ulteriori
documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a
decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti
richiesti.
5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione
automatica dal registro, la conferma dell'iscrizione ogni tre anni, con la
ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della
documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2.
6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite
del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei
requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione al registro delle
organizzazioni di volontariato. ( 4)
7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la
cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al
Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante
dell'organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La
cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale.
( 5)
8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle
organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini
dell'applicazione del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, il diniego dell'iscrizione e la cancellazione dal registro
regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia
territorialmente competenti. ( 6)
9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5
è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la
specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i
compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già
operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte.
10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto
iscritte le organizzazione di volontariato già ricomprese nel registro
delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile
1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e
criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione
della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.
Art. 5 - Osservatorio regionale
sul volontariato.
1. E' istituito l'osservatorio
regionale sul volontariato.
2. L'osservatorio è composto:
a) dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore suo delegato che
lo presiede;
b) da un rappresentante delle province, designato dall'unione regionale
delle province del Veneto;
c) da tre rappresentanti dei comuni designati dalla sezione regionale
dell'ANCI di cui uno in rappresentanza dei territori montani;
d) da un rappresentante delle ULSS del Veneto, designato dalla Giunta
regionale;
e) da dieci rappresentanti delle organizzazioni di volontariato designati
dalla conferenza regionale del volontariato di cui all' articolo 7;
f) da tre rappresentanti di enti o istituzioni che promuovono attività
o cultura di volontariato nominati dalla Giunta regionale.
3. Il vicepresidente dell'osservatorio è eletto nella prima
riunione tra i suoi componenti.
4. In relazione alle materie trattate, il presidente
dell'osservatorio può invitare esperti che partecipano alle sedute
senza diritto di voto.
5. L'osservatorio regionale sul volontariato è organo
consultivo della Giunta regionale in materia di volontariato e, su
richiesta della medesima, provvede a:
a) esprimere pareri sui disegni di legge e sui piani e programmi che
interessano i settori d'intervento delle organizzazioni di volontariato di
competenza regionale;
b) esprimere parere sulla tenuta e sulla gestione del registro regionale di
cui all'articolo 4;
c) esprimere parere sull'istituzione dei centri di servizio regionali di
cui all' articolo 14;
d) esprimere parere su progetti elaborati, anche in collaborazione con gli
enti locali, da organizzazioni di volontariato iscritte al registro
regionale.
6. L'osservatorio regionale sul volontariato inoltre:
a) avanza proposte alla Giunta regionale sulle materie oggetto delle
attività delle organizzazioni di volontariato;
b) propone iniziative di formazione e di aggiornamento del personale
volontario per la prestazione di servizi;
c) fornisce ogni utile elemento per la promozione e lo sviluppo del
volontariato anche tramite proposte di ricerche e studi;
d) promuove la diffusione delle attività svolte dalle organizzazioni
di volontariato e dalle loro federazioni e la pubblicazione del rapporto
regionale sull'andamento del volontariato nella regione.
Art. 6 - Funzionamento
dell'osservatorio regionale sul volontariato.
1. All'inizio di ogni legislatura la Giunta regionale, entro novanta
giorni dalla sua elezione, provvede alla costituzione dell'osservatorio
regionale sul volontariato che si riunisce su convocazione del Presidente
della Giunta medesima, o suo delegato, oppure, su richiesta di almeno un
terzo dei suoi componenti. Qualora non siano pervenute tutte le
designazioni richieste, per la costituzione dell'organo, sono sufficienti
almeno i due terzi dei componenti.
2. Per la validità delle riunioni dell'osservatorio è
necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti. Le
deliberazioni sono prese a maggioranza e, in caso di parità, decide il
voto del Presidente.
3. La partecipazione alle riunioni è gratuita ed è ammesso
il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per la
partecipazione.
4. L'osservatorio previsto dall'articolo 6 della legge regionale 30 aprile
1985, n. 46 , è sostituito dal nuovo osservatorio regionale sul
volontariato di cui all'articolo 5. La Giunta regionale provvede alla sua
attivazione entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7 - Conferenza regionale
del volontariato.
1. E' istituita la conferenza regionale
delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale.
2. La conferenza è formata da:
a) i responsabili regionali delle organizzazioni di volontariato presenti
in almeno tre province;
b) un responsabile per ogni provincia delle organizzazioni di volontariato
aggregate in coordinamento.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e,
successivamente entro 90 giorni dall'inizio di ogni legislatura, le
organizzazioni di volontariato di cui al comma 2 comunicano al Presidente
della Giunta Regionale i nominativi dei propri rappresentanti da nominare
nella conferenza.
4. La conferenza è convocata nella sua prima seduta dal
Presidente della Giunta e successivamente dal Presidente della conferenza
medesima oppure su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
5. La conferenza nella sua prima seduta elegge tra i propri
componenti il Presidente e delibera il proprio regolamento.
6. La conferenza designa i rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato all'interno dell'osservatorio sul volontariato con le
modalità previste dalla Giunta regionale.
Art. 8 - Convenzione.
1. Le attività di volontariato, prestate all'interno di
strutture pubbliche o di strutture convenzionate con gli enti pubblici,
sono rese in regime di convenzione e solo dalle organizzazioni iscritte, da
almeno sei mesi, al registro regionale di cui all'articolo 4.
2. Le convenzioni in atto stipulate dalle organizzazioni di
volontariato anteriormente all'entrata in vigore della presente legge
devono essere adeguate entro un anno, ai principi e criteri nella medesima
contenuti.
Art. 9 - Contenuti della
convenzione.
1. La convenzione deve contenere fra l'altro, i seguenti elementi
essenziali:
a) la descrizione dell'attività oggetto del rapporto convenzionale e
delle relative modalità di svolgimento, anche al fine di garantire il
raccordo con i programmi e le norme di settore;
b) l'indicazione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi impiegati
nello svolgimento dell'attività;
c) la durata del rapporto convenzionale, le cause e le modalità della
sua risoluzione;
d) l'entità delle prestazioni del personale volontario necessario allo
svolgimento dell'attività in modo continuativo;
e) l'entità del rimborso assegnato all'organizzazione per i costi di
gestione e per le spese sostenute e documentate dai volontari e ammissibili
ai sensi della presente legge e della legge 11 agosto 1991, n. 226;
f) impegno e modalità per lo svolgimento continuativo delle
prestazioni convenzionate;
g) le forme e le modalità di verifica e di controllo qualitativo delle
prestazioni;
h) le modalità di rendicontazione delle spese e di corresponsione dei
rimborsi;
i) l'obbligo di presentare una relazione sull'attività svolta,
all'ente con il quale l'organizzazione stipula la convenzione, sia
periodicamente che a richiesta dell'ente medesimo;
l) l'obbligo della copertura assicurativa, con spesa a carico dell'ente con
il quale l'organizzazione stipula la convenzione, per responsabilità
civile verso terzi e contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività;
m) l'entità e la qualità delle prestazioni specializzate
eventualmente fornite da terzi e a questi retribuite nei limiti di cui al
comma 2 dell' articolo 3;
n) l'obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti e
le sanzioni per le eventuali inadempienze.
2. La convenzione deve riservare alla Giunta regionale un potere di
vigilanza generale, da espletarsi anche per il tramite dell'ente locale
competente per territorio, per la verifica delle prestazioni e per il
controllo della loro qualità con possibilità di dichiarare la
risoluzione del rapporto convenzionato quando sia constatata l'inadempienza
delle clausole contrattuali o la non idoneità dell'organizzazione di
volontariato ai sensi della presente legge.
Art. 10 - Criteri di
priorità per le convenzioni.
1. La Giunta regionale, gli enti locali e gli altri enti pubblici
operanti nel territorio regionale, individuano nell'ambito dei seguenti
criteri le priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato
per la stipula delle convenzioni:
a) attività di volontariato
è rivolta al conseguimento di particolari obiettivi individuati con
carattere di priorità dagli atti di programmazione regionale o che a
questi risultano particolarmente correlati;
b) attività che si propone obiettivi per la soluzione di problematiche
connesse ad emergenze sociali o sanitarie o ambientali;
c) attività e servizi assunti integralmente in proprio in assenza di
servizio pubblico;
d) attività e servizi integrativi o di supporto a servizi pubblici;
e) espletamento dell'attività con sistemi e modalità innovativi
che garantiscano comunque il concreto ed efficace raggiungimento degli
obiettivi;
f) sede dell'organizzazione e presenza operativa nel territorio di
svolgimento dell'attività;
g) esperienza maturata dai volontari nell'attività oggetto di
convenzione;
h) livello qualitativo dal punto di vista organizzativo e professionale del
personale volontario impegnato nell'attività, anche con riferimento a
parametri prioritariamente fissati da vigenti disposizioni e a titoli di
specializzazione posseduti;
i) partecipazione a corsi e a sistemi di formazione e aggiornamento
professionale dei volontari negli specifici settori d'intervento.
Art. 11 - Formazione e
aggiornamento dei volontari.
1. La Giunta regionale, nell'ambito del programma triennale di
formazione professionale, sulla base di proposte avanzate dagli enti
locali, dalle organizzazioni di volontariato, dagli enti e fondazioni, con
esperienza in ambito almeno regionale nelle attività di
organizzazione, formazione e promozione culturale sul volontariato,
nonchè sulla base delle proposte dell'osservatorio regionale sul
volontariato, è autorizzata a promuovere iniziative di formazione e di
aggiornamento del personale volontario, predisponendo a tal fine un piano
di corsi intesi ad offrire la conoscenza di nozioni tecniche utili
all'esercizio dell'attività di volontariato.
2. Il personale volontario delle organizzazioni iscritte al registro
regionale di cui all' articolo
4, può partecipare gratuitamente ai corsi di formazione e
aggiornamento professionale organizzati dalla Regione per i propri
dipendenti. Tale partecipazione è limitata ad una percentuale
stabilita dalla Giunta regionale in ragione al numero dei posti del corso e
tenuto conto del settore dell'attività d'intervento del volontario.
Art. 12 - Contributi alle
attività del volontariato.
1. L'iscrizione al registro regionale
è condizione necessaria per poter fruire dei contributi eventualmente
concessi da qualsiasi ente pubblico operante nel territorio regionale.
2. Il Dirigente del dipartimento competente, gli enti locali e le
istituzioni pubbliche operanti nel territorio regionale possono erogare
contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro
regionale esclusivamente allo scopo di sostenere specifiche e documentate
attività o progetti, tenuto conto delle determinazioni programmatiche
regionali risultanti dai piani di settore. ( 7)
3. I contributi previsti dalla presente legge possono essere
assegnati anche ad organizzazioni che usufruiscono di altri benefici
regionali, purchè questi ultimi siano concessi per attività non
previste dalla presente legge.
4. Lo stesso progetto o la stessa iniziativa possono ricevere
contributi dalla Regione o da altri enti pubblici, purchè l'importo
risultante complessivamente non superi l'80 per cento della spesa
dell'iniziativa.
5. Non sono consentite forme di contribuzione alle prestazioni
lavorative o professionali espletate dal personale volontario.
Art. 13 - Domande ed
erogazione dei contributi regionali.
1. Le domande, rivolte ad ottenere contributi regionali in materia
di volontariato, vanno presentate al Presidente della Giunta regionale.
2. La Giunta regionale provvede, entro il termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, a determinare con propria
deliberazione i criteri e le modalità per la presentazione delle
domande e per l'erogazione dei contributi regionali.
Art. 14 - Centri di
servizio.
1. I centri di servizio per il
volontariato sono istituiti nella Regione del Veneto ai sensi della legge
11 agosto 1991, n. 266.
2. Il comitato di gestione del fondo speciale di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266, istituisce i centri di servizio per il volontariato
nella Regione del Veneto e determina contestualmente la durata della
relativa gestione, sulla base dei criteri e con le modalità stabiliti
dal decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997, nonché in
conformità alle disposizioni della presente legge ed alle direttive
emanate dalla Giunta regionale. ( 8)
3. Nell'istituzione dei centri di servizio, al fine di favorire un
omogeneo sviluppo territoriale delle attività del volontariato
( 9), il comitato di gestione opera
in armonia con gli indirizzi programmatici adottati dalla Giunta regionale
sulla base di accordi con le province, con i comuni, con i rappresentanti
degli enti e delle casse di cui al decreto del Ministro del tesoro 8
ottobre 1997 ( 10) , uno per
ciascun ente e cassa e, con rappresentanti del mondo del volontariato, uno
per provincia, designati dalla conferenza regionale del volontariato di cui
all' articolo 7. ( 11).
Art. 14 bis - Compiti dei
centri di servizio.
1. I centri di servizio
svolgono i seguenti compiti:
a) approntano strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della
solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il
rafforzamento di quelle esistenti;
b) offrono consulenza ed assistenza qualificata nonchè strumenti per
la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;
c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli
aderenti ad organizzazioni di volontariato;
d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività
di volontariato locale e nazionale;
e) forniscono direttamente o indirettamente alle organizzazioni di
volontariato servizi e prestazioni contenuti in specifici progetti,
organicamente formulati, promossi dalle medesime organizzazioni ed
approvati dal comitato di gestione in sede di riparto delle somme di cui
alla lettera e) del comma 6 dell’articolo 2 del decreto del Ministro
del tesoro 8 ottobre 1997 ( 12)
.
2. Le attività di cui al comma 1, sono garantite dai centri di
servizio con la messa a disposizione di appositi mezzi, idoneo personale
nonchè di risorse economico-finanziarie secondo le modalità
previste dal comitato di gestione.
3. La Giunta regionale promuove il concorso degli enti locali e
degli enti privati interessati per la realizzazione delle attività di
cui al comma 1. Tale partecipazione si realizza con la messa a disposizione
di risorse finanziarie, personale, strumenti e spazi necessari alle
organizzazioni di volontariato. ( 13).
Art. 14 ter - Sedi dei centri
di servizio.
1. Allo scopo di razionalizzare le risorse, contenere i costi di
gestione e favorire lo sviluppo delle attività di volontariato, le
province, in accordo con gli altri enti pubblici e privati e sulla base
delle indicazioni programmatiche del comitato di gestione, concorrono ad
individuare ed assicurare gli spazi necessari per le sedi dei centri di
servizio.
2. L'individuazione delle sedi deve comunque garantire la presenza
di un centro di servizio in ciascun capoluogo di provincia, tenuto conto
delle esigenze socio-territoriali e della presenza delle organizzazioni di
volontariato nel territorio.( 14).
Art. 14 quater - Comitato di
gestione del fondo speciale regionale.
1. Il Presidente della
Giunta regionale o l'Assessore suo delegato è componente del comitato
di gestione del fondo speciale costituito presso la Regione ai sensi
dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e la Giunta medesima
nomina gli altri componenti rappresentanti delle organizzazioni di
volontariato regolarmente iscritte al registro regionale e designati dalla
conferenza regionale del volontariato di cui all'articolo 7.
2. Nella costituzione dei centri di servizio e nella ripartizione
dei fondi per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 14
bis, al comitato di gestione partecipano, con voto consultivo, sei
rappresentanti delle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte
al registro regionale, nominati dalla conferenza regionale del volontariato
di cui all' articolo 7.
( 15)
2 bis. Al fine di garantire un efficace collegamento delle
iniziative regionali con quelle promosse dal Comitato di Gestione del fondo
speciale per il volontariato di cui al comma 1, la Direzione regionale
Gestione risorse umane assicura alla Direzione regionale Politiche sociali
il personale necessario all’esplicazione dell’attività.
( 16)
2 ter. In fase
di avvio dell’attività dei centri di servizio, presso i medesimi
può essere assegnato personale regionale che dipenderà
funzionalmente dal competente centro regionale polifunzionale per
l’informazione. ( 17)
Art. 15 - Osservanza obblighi
di legge.
1. Le organizzazioni di volontariato sono tenute all'osservanza
degli obblighi previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 in particolare
della formazione del bilancio annuale e dell'assicurazione degli aderenti.
2. Il mancato rispetto delle disposizioni di legge di cui al comma 1
comporta la sospensione del godimento dei benefici e delle agevolazioni
previsti per le organizzazioni di volontariato.
3. La cancellazione dal registro o la mancata conferma
dell'iscrizione comportano la cessazione del godimento dei benefici e delle
agevolazioni previsti dalla legge.
4. L'indebito godimento dei benefici e delle agevolazioni di legge,
sono perseguiti a termini dell'ordinamento giuridico.
5. La Giunta regionale trasmette annualmente al Consiglio regionale
una relazione sullo stato di attuazione della legge.
Art. 16 - Norma
finanziaria.
Art. 17 - Abrogazioni.
1. La legge
regionale 30 aprile 1985, n. 46 "Interventi regionali per la
valorizzazione e il coordinamento del volontariato" è abrogata.
2. Nella legge
regionale 22 ottobre 1982, n. 49 "Competenza e disciplina degli
interventi in materia di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento
sociale dei dipendenti da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool",
al comma 1 dell'articolo 5, dopo le parole "volontariato singolo" sono
abrogate le parole "o associato".
3. L'articolo 22 della legge regionale 15 dicembre 1982, n. 55
"Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza sociale",
è abrogato.
4. Il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 20 luglio 1989, n. 21
"Piano socio sanitario regionale 19891991", è abrogato.
Note
( 9) Modificato da art. 15 comma 2
legge regionale 19
dicembre 2003, n. 41 che ha soppresso le parole "e di dare concretezza
all'intesa con gli enti locali prevista dal comma 4 dell'art. 2 del decreto
ministeriale 21 novembre 1991".
( 12) Lettera modificato
dall'art. 16 comma 1 legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 che
ha sostituito le parole: “alla lettera d) del comma 4
dell’articolo 2 del decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991"
con le parole: "alla lettera e) del comma 6 dell’articolo 2 del
decreto del Ministro del tesoro 8 ottobre 1997".
( 18) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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