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Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993)
Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 (BUR n. 104/1993) [sommario] [RTF]
NORME PER LA
PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO VENATORIO (1)
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto,
nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157
e delle direttive 79/409/CEE, del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE
della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6
marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli
uccelli selvatici, della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa
esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 e della Convenzione di Berna
del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503,
tutela la fauna selvatica in base ad una razionale programmazione del
territorio e delle risorse naturali ed ambientali e disciplina il prelievo
venatorio, in modo da non contrastare con l'esigenza di conservazione della
fauna selvatica e da non arrecare danno alle produzione agricole.
2. La Regione, a tal fine, adotta le misure necessarie al
mantenimento ed all'adeguamento delle popolazioni di fauna selvatica in
rapporto con la conservazione degli equilibri naturali e con le esigenze
produttive agricole. Promuove ed attua studi sull'ambiente e sulla fauna
selvatica e adotta opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze
ecologiche e biologiche del settore.
3. In attuazione delle direttive 79/409/CEE, 85/411/CEE e 91/244/CEE
sono istituite lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate
dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione
finalizzate al mantenimento e alla sistemazione, conforme alle esigenze
ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi e si
provvede al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi.
Tali attività concernono particolarmente e prioritariamente le specie
elencate nell'allegato I delle citate direttive.
Art. 2 - Funzioni
amministrative.
1. La Regione esercita le funzioni
amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della
pianificazione faunistico-venatoria e svolge i compiti di orientamento e di
controllo previsti dalla presente legge.
2. Le Province esercitano le funzioni amministrative assegnate loro
dalla legge n. 157/1992 e quelle delegate dalla presente legge.
3. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell' articolo 55 dello
Statuto regionale, i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine
all'esercizio delle funzioni delegate. In caso di accertato inadempimento o
di inosservanza delle direttive regionali, la Giunta regionale, previa
formale diffida, può sostituirsi alla Provincia nel compimento
dell'atto o promuovere l'adozione del provvedimento di revoca.
4. La Regione e le Province, nell'espletamento delle rispettive
funzioni, si avvalgono dell'Istituto nazionale della fauna selvatica
(INFS), quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza; possono
altresì avvalersi della collaborazione di enti e di istituti
specializzati di ricerca nonchè delle associazioni venatorie e di
protezione ambientale riconosciute e delle organizzazioni professionali
agricole.
Art. 3 - Commissioni per la
pianificazione faunistico-venatoria.
1. Per lo svolgimento delle funzioni
relative ai piani faunistico-venatori, ai programmi d'intervento ed alle
iniziative di coordinamento e di controllo, la Regione si avvale
altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria
regionale, nominata dal Presidente della Giunta regionale e composta da:
a) l'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;
b) gli assessori provinciali competenti in materia;
c) tre rappresentanti delle associazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello regionale;
d) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta ai sensi
dell'articolo 34 della legge n. 157/1992, esistente nella Regione;
e) quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente rappresentative a
livello regionale;
f) un rappresentante designato dall'Ente nazionale per la cinofilia
italiana (ENCI);
g) un esperto per la zona faunistica delle Alpi;
h) un esperto per il territorio lagunare e vallivo;
i) il dirigente del dipartimento regionale competente.
3. Nell'esercizio delle proprie funzioni, ogni Provincia si avvale
altresì della consulenza della Commissione faunistico-venatoria
provinciale nominata dal Presidente della Provincia e composta da:
a) l'assessore provinciale competente o un suo delegato che la presiede;
b) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative a livello provinciale;
c) un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta esistente
nella Provincia;
d) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute maggiormente rappresentative a livello provinciale;
e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
f) un esperto per il territorio delle Alpi e uno per il territorio lagunare
e vallivo, per le Province che comprendano tali territori;
g) il dirigente della struttura competente.
4. Le Commissioni regionale e provinciali durano in carica cinque
anni. Con i provvedimenti di nomina dei membri effettivi, sono nominati
anche i supplenti ed i segretari scelti tra i dipendenti delle competenti
strutture delle rispettive amministrazioni.
Art. 4 - Cattura temporanea e
inanellamento.
1. A norma dell'articolo 3 della legge
n. 157/1992, sono vietati in tutto il territorio regionale ogni forma di
uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonchè
il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.
2. Il Presidente della Giunta regionale, su parere dell'INFS,
può autorizzare gli istituti scientifici delle Università e del
Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad
effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e
l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova,
nidi e piccoli nati.
3. Il Presidente della Giunta regionale può, inoltre, sentito
l'INFS, autorizzare persone che abbiano partecipato a specifico corso di
istruzione, organizzato dal predetto Istituto e che abbiano superato il
relativo esame finale, a svolgere attività di cattura temporanea per
l'inanellamento degli uccelli per scopi di ricerca scientifica. Tale
attività è organizzata e coordinata sul territorio regionale
dall'INFS. I dipendenti di detto Istituto operano sul territorio regionale
senza l'autorizzazione di cui al presente comma, dovendo comunque segnalare
preventivamente alla Provincia competente per territorio le località,
i giorni e gli orari in cui svolgono le operazioni di cattura ed
inanellamento.
4. Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono svolgersi anche in
tempi e luoghi vietati all'attività venatoria.
5. La Giunta regionale a partire dalla stagione venatoria 1994/1995
sentito l'INFS, può con provvedimento motivato autorizzare le Province
che ne facciano richiesta a gestire impianti di cattura in numero limitato
per assicurare un servizio diretto a soddisfare esclusivamente il
fabbisogno di richiami vivi per la caccia da appostamento. Per la gestione
di impianti di cattura autorizzati, le Province si avvalgono di personale
qualificato e valutato idoneo dall'INFS. La cattura per cessione a fini di
richiamo è consentita nel rispetto di quanto disposto al comma 4
dell'articolo 4 della legge n. 157/1992.
6. Il personale incaricato dalle Province alle attività di cui
al comma 5, applica agli animali anelli inamovibili forniti dalle Province
stesse; gli anelli riportano la sigla della Provincia ed un codice
progressivo alfanumerico. Gli animali inanellati sono consegnati ad uno o
più centri di raccolta istituiti dalla Provincia e le relative
operazioni sono annotate in un registro fornito dalla Provincia medesima.
7. Il Centro di raccolta cede gratuitamente ai cacciatori, che ne
facciano richiesta alla Provincia, gli animali inanellati nel rispetto dei
limiti indicati nel comma 2, articolo 5 della legge n. 157/1992.
8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro
presentazione alla Provincia del richiamo morto munito di anello
inamovibile, secondo modalità da stabilirsi dalla Provincia stessa.
9. E' vietato l'uso di richiami vivi che non siano identificabili
mediante anello inamovibile applicato ai sensi del comma 6.
10. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene
uccelli inanellati di darne notizie all'INFS, o al Comune nel cui
territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare
l'Istituto.
11. E' fatto divieto di vendere a privati e detenere da parte di
questi reti da uccellagione; è altresì vietato produrre, vendere,
detenere trappole per la fauna selvatica.
12. Entro il 30 aprile di ogni anno la Regione predispone una
relazione sull'applicazione della presente legge, sulle osservazioni del
passo migratorio e sulla consistenza delle catture effettuate, da inviarsi,
tramite il Ministero competente alla Commissione delle Comunità
europee, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva del Consiglio 79/409/CEE
del 2 aprile 1979.
Art. 5 - Centro provinciale di
prima accoglienza per fauna selvatica in difficoltà.
1. Chiunque rinvenga capi di fauna selvatica
morti, feriti o in difficoltà è tenuto a darne comunicazione alla
provincia competente per territorio entro 24 ore, la quale decide gli
interventi necessari.
2. Ai fini di cui al comma 1 è istituito da ciascuna provincia il
centro provinciale di prima accoglienza fauna selvatica in difficoltà
con i seguenti compiti:
a) prima accoglienza, ricezione e riabilitazione e pronto soccorso
veterinario della fauna selvatica in difficoltà;
b) liberazione della stessa, ove non necessiti di riabilitazione;
c) detenzione e riproduzione in cattività o allo stato naturale di
soggetti appartenenti a particolari specie di cui non è stata
possibile la riabilitazione al volo;
d) raccolta di tutti i dati e documentazione, anche con sussidi
audiovisivi, relativa a tutti gli esemplari pervenuti presso ciascun centro
provinciale;
3. Ulteriori criteri e modalità per il funzionamento dei centri di cui
al comma 2, nonché la dotazione organica degli stessi è stabilita
con proprio provvedimento da ciascuna provincia.
4. Le province sono autorizzate ad affidare la gestione dei centri di cui
al comma 2 ad organismi pubblici e privati terzi. ( 2)
Art. 6 - Centri
sperimentali.
1. La Giunta regionale, sentito l'INFS,
d'intesa con le Province interessate, è autorizzata ad istituire per
le finalità di studio, di tutela, ed incremento della fauna selvatica
presente nel territorio regionale, in rapporto all'ambiente, centri
faunistici sperimentali nella zona faunistica delle Alpi, e nel territorio
lagunare e vallivo, affidandone la gestione alle Province territorialmente
interessate.
Art. 7 - Tassidermia ed
imbalsamazione.
2. L'autorizzazione, di cui all' articolo 1 del
regolamento regionale n. 3/1991, è sospesa da tre a sei mesi, nel caso
in cui l'imbalsamatore non ottemperi agli obblighi previsti dal medesimo
regolamento. Il Presidente della Provincia revoca l'autorizzazione nei casi
di inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 6 della
legge n. 157/1992.
Art. 8 - Pianificazione
faunistico-venatoria regionale. (4)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati
ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli
incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le
rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione
faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie
carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e
al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al
conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante
la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del
prelievo venatorio.
2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo
regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui
al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio
regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il
Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione
faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonchè, ove necessario,
l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni
altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e
determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla
costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16
della legge n. 157/1992.
3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione
faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 21
per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna
selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle
Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per
cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque
vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o
disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può
essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di
aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale. ( 5)
4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le
Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio
agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti
territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo
conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia
devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto
utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e
delimitati da confini naturali.
5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:
a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti
territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3
dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli
Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in
carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai
successivi rinnovi;
d) criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui
all' articolo 28;
e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare
vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della
legge n. 157/1992;
f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1
dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di
fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata
della caccia.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano
necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del
piano medesimo.
7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare
sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una
richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto
previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.
Art. 9 - Piani
faunistico-venatori provinciali.
1. Le Province, sulla base dei criteri
di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992 e tenuto conto
di quanto previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della presente legge,
predispongono, articolandoli per aree omogenee, piani faunistico-venatori,
corredati da idonea cartografia, con specifico riferimento alle
caratteristiche ambientali e territoriali.
2. I piani hanno durata quinquennale e prevedono:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani
anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di
allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può
essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori
agricoli singoli o associati;
f) i criteri e il procedimento per la determinazione del risarcimento, in
favore dei conduttori di fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole, di acquacoltura e alle opere approntate
sui fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);
g) i criteri e il procedimento per la determinazione degli incentivi in
favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati,
che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli "habitat" naturali e
all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e
b);
h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti
fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in
vigore della legge n. 157/1992;
i) l'identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di
migrazione dell'avifauna;
l) programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione
naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di
valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o
conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell'articolo 23 della legge n.
157/1992; nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di
creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle
lettere a) e b);
m) programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura da
attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici
presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti
faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte
dell'INFS e sentite le strutture regionali delle organizzazioni
professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio
nazionale di cui all'articolo 8 della legge n. 157/1992.
3. Le Province, in sede di pianificazione sono delegate:
a) a ripartire, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, il
territorio della zona faunistica delle Alpi in Comprensori alpini;
b) a predisporre lo statuto tipo che regola l'attività dei
Comprensori;
c) a determinare l'indice di densità venatoria per i Comprensori,
tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell'articolo 14 della legge n.
157/1992.
TITOLO II
Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente
Art. 10 - Oasi di
protezione.
1. Le Province istituiscono le oasi di protezione, destinate alla
conservazione degli habitat naturali, a rifugio, alla riproduzione, e alla
sosta della fauna selvatica.
2. Il provvedimento per l'istituzione dell'oasi deve essere assunto
nel termine di centottanta giorni dalla pubblicazione del piano
faunistico-venatorio regionale, in osservanza di quanto previsto ai commi
13, 14 e 15 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992.
3. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai
proprietari o conduttori dei fondi interessati, è in ogni caso
precluso l'esercizio dell'attività venatoria; le Province sono
delegate a destinare tali zone ad altro uso nell'ambito della
pianificazione faunistico-venatoria.
4. La gestione delle oasi può essere affidata dalle Province,
mediante convenzione, ad una o più associazioni di protezione
ambientale, venatorie, professionali agricole ovvero ai Comitati direttivi
degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini.
5. Il territorio adibito ad oasi di protezione è delimitato
dalle Province con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai sensi
dell' articolo 33.
Art. 11 - Zone di
ripopolamento e cattura.
1. Le Province istituiscono le zone di ripopolamento e cattura,
destinate, per la durata minima di cinque anni, alla riproduzione della
fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per
l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento,
fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità
faunistica ottimale per il territorio.
2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere utilizzati
anche i territori di proprietà delle Province e, previo assenso, della
Regione e dei Comuni e loro Consorzi.
3. Nell'istituzione di zone di ripopolamento e cattura, valgono le
disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
4. La gestione delle zone di ripopolamento e cattura può essere
affidata dalle Province, mediante convenzione, preferibilmente ai Comitati
direttivi degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini o ad
una o più associazioni venatorie, di protezione ambientale o
professionali agricole.
5. Il territorio adibito a zona di ripopolamento e cattura è
delimitato dalle Province con tabelle indicanti il divieto di caccia, ai
sensi dell' articolo 33.
Art. 12 - Costituzione
coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
1. Qualora ricorrano eccezionali e particolari necessità
ambientali, anche al fine di raggiungere la percentuale minima di
territorio destinata a protezione della fauna selvatica dal piano
faunistico-venatorio, le Province sono delegate ad istituire coattivamente
oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura, con particolare
riguardo ai territori interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna,
segnalate a norma del comma 5 dell'articolo 1 della legge n. 157/1992
dall'INFS.
Art. 13 - Centri pubblici di
riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale.
1. Le Province istituiscono i centri pubblici di riproduzione di
fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla ricostituzione delle
popolazioni autoctone di fauna selvatica, da utilizzare esclusivamente per
il ripopolamento.
2. Per l'istituzione dei centri pubblici, valgono le disposizioni di
cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
3. Nei centri pubblici, la Provincia, sentito l'INFS, può
autorizzare il prelievo di specie cacciabili a fini selettivi o di
miglioramento genetico avvalendosi di personale qualificato autorizzato
dalla Provincia.
4. Le aree dei centri pubblici devono essere recintate e delimitate
da tabelle, a cura delle Province ai sensi dell' articolo 33.
TITOLO III
Norme per il prelievo venatorio
Art. 14 - Esercizio
dell'attività venatoria.
1. L'esercizio dell'attività
venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli
12 e 13 della legge n. 157/1992.
2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e
richiami a bocca o manuali, nonchè di richiami a funzionamento
meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e
richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla
lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.
3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni
preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima
della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito
fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono
consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da
allevamento.
4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n.
157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed
ha validità per una stagione venatoria. Le Province sono delegate a
rilasciare il tesserino che deve riportare:
a) le generalità del cacciatore;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle
previste al comma 1 dell' articolo 19;
c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.
5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia
nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla
Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le
indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.
6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza
entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo
dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di
iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonchè
degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la
raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.
7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del
tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa
presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di
pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per
l'esercizio dell'attività venatoria.
8. E' vietato:
a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque
lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del
muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di
selezione;
b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente
spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti
protetti per scopi venatori;
c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna
selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia
competente.
Art. 15 - Abilitazione.
1. Il primo rilascio della licenza di porto di fucile per uso di
caccia è subordinato al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio
venatorio. Per lo svolgimento degli esami di abilitazione, è
istituita, in ogni capoluogo di Provincia, una commissione alla cui nomina
è delegata la Provincia stessa.
2. La commissione è composta da:
a) un dirigente della Provincia, esperto in legislazione venatoria, con
funzioni di Presidente;
b) cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno uno laureato in
scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.
3. Per ogni componente effettivo è nominato anche un supplente.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Provincia.
4. Per essere ammessi a sostenere l'esame, è necessario
presentare domanda al Presidente della Provincia di residenza, nella quale
il candidato deve dichiarare, oltre le generalità, di essere residente
in un comune del territorio provinciale, di aver conseguito l'abilitazione
al maneggio delle armi presso il tiro a segno nazionale per chi non ha
svolto il servizio militare. Alla domanda devono essere allegati un
certificato medico rilasciato dall'unità sanitaria locale o da un
ufficiale medico militare attestante l'idoneità, nonché la
ricevuta del versamento della somma fissata dalle Province e aggiornata
ogni due anni.
5. Coloro che intendono esercitare la caccia in zona faunistica
delle Alpi devono presentare domanda e sostenere l'esame con prova
integrativa per la zona Alpi presso la Provincia nel cui territorio
intendono praticare l'attività venatoria.
6. Le modalità ed i programmi d'esame di cui ai commi 4 e 5
sono riportati nell' Allegato
A alla presente legge.
7. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il
cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da
cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non
abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la
sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge
n. 157/1992.
Art. 16 - Calendario
Venatorio.
1. Il calendario venatorio è
approvato dalla Giunta regionale sentito l'INFS e le Province, ed è
pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.
2. Il calendario venatorio regionale indica:
a) le specie di mammiferi ed uccelli selvatici ed i periodi di caccia in
cui è consentito l'esercizio venatorio, ai sensi del comma 1, articolo
18, della legge n. 157/1992;
b) il numero delle giornate di caccia settimanali, che non può essere
superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad
esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di
due giornate per la sola caccia alla fauna selvatica migratoria da
appostamento, nei mesi di ottobre e novembre;
c) il carniere massimo giornaliero e stagionale;
d) l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.
3. La Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può
modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo
parere dell'INFS, i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 della legge
n. 157/1992, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle
situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali nel rispetto di
quanto previsto dal comma 2 del sopraddetto articolo 18.
4. Ai sensi di quanto disposto al comma 16 dell'articolo 14 della
legge n. 157/1992, le Province pubblicano e divulgano calendari venatori
ove sono riportate le disposizioni del calendario, di cui al comma 1, e
sono indicate le zone dove l'attività venatoria è consentita in
forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le
zone ove l'esercizio venatorio non è consentito. Le Province, il cui
territorio è compreso nella zona faunistica delle Alpi, integrano il
calendario venatorio regionale nei limiti stabiliti dal calendario stesso e
riportano altresì i piani di abbattimento delle specie di ungulati e
delle altre specie della tipica fauna alpina, le eventuali anticipazioni di
apertura dell'annata venatoria anche per la caccia di selezione, le
modalità di esercizio della stessa, l'impiego dei cani e l'esercizio
della caccia sulla neve.
5. Le Province, con il provvedimento di cui al comma 4, nella
predisposizione del calendario venatorio integrativo, in relazione alle
specie di cui all'articolo 18, comma 1 della legge n. 157/1992 e non
comprese nell'Allegato II della direttiva 79/409/CEE, attuano la
disposizione contenuta all'articolo 1, comma 4 della legge n. 157/1992.
Art. 17 - Controllo della
fauna selvatica.
1. Il Presidente della Giunta
regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio
venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località,
alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n.
157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza
faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali
o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare
temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico
a tutela dell'integrità e della quiete della zona.
2. Le Province, per la migliore
gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi
sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio
storico-artistico, e delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche per la
tutela della fauna di cui alla lettera m), comma 2, articolo 9, sono delegate ad
esercitare il controllo delle specie di fauna selvatica e di fauna
domestica inselvatichita ( 6) anche
nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo viene praticato
selettivamente di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici, su parere
dell'INFS. Le operazioni di controllo sono svolte da personale dipendente
della Provincia. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti
metodi, la Provincia può autorizzare piani di abbattimento i quali
possono essere attuati, anche in deroga ai tempi e orari ai quali è
vietata la caccia, dai soggetti previsti al comma 2 dell'articolo 19 della
legge n. 157/1992 e da operatori muniti di licenza per l’esercizio
dell’attività venatoria, all’uopo espressamente
autorizzati dalla Provincia, direttamente coordinati dal personale di
vigilanza della stessa. La somministrazione di farmaci alla fauna
selvatica, anche nelle condizioni previste dalla lettera a), comma 1
dell'articolo 27 della legge n. 157/1992, deve avvenire sotto controllo
veterinario. ( 7) ( 8)
Art. 18 - Allenamento,
addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.
1. Le Province, entro novanta giorni
dalla pubblicazione del piano di cui all' articolo 8, istituiscono le zone di cui alla lettera e)
del comma 2 dell' articolo 9,
destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare
dei cani da caccia.
2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori
delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di
agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di
mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16
alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle
stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni
dall'ultimo sfalcio.
3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le Province, su
richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati
degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, possono
autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove
cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI,
nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia
e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle
Aziende faunistico venatorie.
4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui
al comma 3 dell' articolo 3,
entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti
nei territori interessati.
5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è
consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.
6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della
legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati
a riso, soia, tabacco ed ortaggi.
7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente
gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia,
rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve
indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli
animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.
Art. 19 - Esercizio della
caccia in forma esclusiva.
1. Fatto salvo l'esercizio venatorio
con l'arco e con il falco, l'attività venatoria può essere
praticata nel territorio regionale in via esclusiva in una delle seguenti
forme:
a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;
c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite
dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato
all'attività venatoria programmata.
2. Entro il 30 novembre 1993, i cacciatori comunicano alla Provincia
di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, che viene
riportata nel tesserino di cui all' articolo 14.
3. L'opzione sulla forma di caccia ha validità annuale e si
intende confermata se entro il 30 novembre di ogni anno non è
presentata richiesta di modifica.
Art. 20 - Esercizio venatorio
da appostamento.
1. Sono appostamenti fissi, quelli
destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui
alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.
2. La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo
individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del
tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere
corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione
dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore
del fondo.
3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, il
recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del
cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.
4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami
vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione
per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere
all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate
dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di
autorizzazione.
5. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore
a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso
di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una
disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra
sessantenni. La Provincia, sulla base delle richieste, rilascia le
autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:
a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
b) residenti nella Provincia;
c) residenti nella Regione;
d) altri che ne abbiano fatto richiesta.
6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Provincia
rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio provinciale, che ne
abbiano fatto richiesta.
7. Per motivate ragioni, la Provincia può consentire al
titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di
caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente
autorizzato.
8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da
appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di
cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad
un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che
esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i
richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero
massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai
richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.
9. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli
appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la
forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque
ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.
10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della
beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi
forma.
11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri
250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2
dell' articolo 9 e di cui
agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare
disciplina del territorio di cui all' articolo 25, comma 1.
Art. 21 - Ambiti territoriali
di caccia. (9)
1. Le Province, in attuazione del piano faunistico-venatorio
regionale, di cui all'articolo 8, sono delegate ad istituire gli Ambiti
territoriali di caccia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano.
2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa
che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio
venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato
dal piano faunistico-venatorio regionale.
3. Sono organi dell'Ambito:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci
sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del
piano faunistico venatorio regionale, di cui all' articolo 8.
5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è
nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre
associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o
regionale ( 10) presenti
nell'Ambito stesso ed è composto da:
a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni
venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale ( 11);
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni
di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione
faunistico-venatoria.
5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono
chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge,
purché posseggano i seguenti requisiti:
a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione
a carattere regionale con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un
quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione. ( 12)
5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con
decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i
requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta
regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.
( 13)
6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto
consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito
territoriale di caccia.
7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede
anche l'Assemblea dei soci.
8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di
ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica,
programma gli interventi per il miglioramento degli "habitat", provvede
all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai
conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli
uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi
previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed
integrazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione
della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei
riproduttori;
g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di
danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà,
la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.
9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi
per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna
selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai
rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.
10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata,
fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello
stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio
regionale, purchè sussistano le condizioni di cui al comma 8
dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità
di cui al comma 1 dell' articolo
22 della presente legge.
11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della
caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli
Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano
l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un
contributo base, di importo non superiore a lire 100.000, riducibile fino
al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli
stessi Comitati di gestione.
12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo
determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il
contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non
superiore a sei volte nei Comprensori alpini.
13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno
dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono
delimitate da tabelle ai sensi dell' articolo 33.
14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo trasmette
il programma delle attività che intende svolgere alla Provincia, che
ne verifica la compatibilità con la pianificazione
faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.
15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con
tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell' articolo 33 a cura del Comitato direttivo.
Art. 22 - Iscrizione
all'Ambito.
1. Il cacciatore, che intenda
iscriversi ad un Ambito, deve farne richiesta al Presidente della Provincia
competente per territorio, da presentarsi nel periodo dal 1° novembre
al 31 dicembre, versando la quota, di cui al comma 11 dell'articolo 21.
Nella richiesta, il cacciatore indica, in ordine di preferenza, altri
Ambiti. La Provincia, entro il mese di febbraio, comunica al richiedente
l'assegnazione all'Ambito sulla base della richiesta che deve avvenire
tenendo conto delle seguenti priorità:
a) essere proprietari, possessori o
conduttori di fondi inclusi nell'Ambito;
b) essere residenti nel territorio dell'Ambito con preferenza a coloro che
posseggano maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività
venatoria;
c) essere residenti in ambiti limitrofi;
d) essere residenti nella Provincia ove ricade l'Ambito;
e) essere residenti nelle altre Province del Veneto. ( 14)
2. Il cacciatore, in base all'assegnazione di cui al comma 1, è
iscritto dal Comitato direttivo dell'Ambito nell'elenco dei soci.
3. E' fatta salva la possibilità di accedere, previa richiesta
in altri Ambiti regionali anche da parte di cacciatori provenienti da altre
Regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi.
4. Il Comitato direttivo dell'Ambito può accordare permessi
giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti, in base alle
disposizioni contenute nello statuto.
Art. 23 - Zona faunistica
delle Alpi.
1. Il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente
presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona
faunistica a sé stante.
2. La Giunta regionale è autorizzata, in conformità a
quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 11 della legge n. 157/1992, su
proposta delle Province interessate, a determinare i confini della zona
faunistica delle Alpi. All'apposizione delle tabelle di conterminazione
provvedono le Province.
3. Al fine di proteggere la caratteristica fauna, tenute presenti le
consuetudini e le tradizioni locali, le Province svolgono le funzioni
tecnico-amministrative inerenti l'attività venatoria sulla base di
apposito regolamento che deve tra l'altro prevedere:
a) le modalità di iscrizione dei cacciatori ai Comprensori alpini;
b) l'impiego dei cani da caccia;
c) le modalità dell'esercizio di caccia, basato su rigorosi criteri di
salvaguardia, su piani di abbattimento formulati a livello di comprensorio
di gestione a seconda della specie;
d) l'individuazione di bacini faunistici, al fine dell'adozione, da parte
della Giunta provinciale, di particolari misure di salvaguardia di tutte le
specie della tipica fauna alpina;
e) l'indicazione di densità minime delle specie cacciabili della
selvaggina stanziale al di sotto delle quali non può essere effettuato
alcun prelievo venatorio;
f) le modalità per la redazione ed attuazione dei piani di prelievo
selettivo e di assestamento faunistico;
g) le modalità di organizzazione di mostre e trofei di ungulati
abbattuti finalizzate anche alla valutazione dello stato delle popolazioni
animali.
4. Le Province, nel regolamento di cui al comma 3, disciplinano le
modalità di iscrizione al Comprensorio, secondo i seguenti criteri:
a) la precedente iscrizione nelle riserve comunali alpine previste dalla
legge regionale n.
31/1989 comprese nel territorio del Comprensorio;
b) residenza nei Comuni compresi nel territorio del Comprensorio;
c) riequilibrio della densità venatoria minima e massima tra
comprensori della Provincia, ai fini del rispetto dell'indice di
densità venatoria;
d) anzianità nell'esercizio dell'attività venatoria nella zona
faunistica delle Alpi;
e) l'origine, proprietà o il possesso di fondi insistenti nel
Comprensorio;
f) residenza in comuni della regione che confinano con la zona faunistica
delle Alpi.
5. Ogni cacciatore può essere socio di un solo comprensorio
della Provincia. E' fatta salva la possibilità di accedere previa
richiesta ad altri comprensori di altre Province anche da parte di
cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi
Comitati direttivi.
6. Il Comitato direttivo del comprensorio può accordare
permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri comprensori in
base alle disposizioni contenute nello statuto.
Art. 24 - Comprensori alpini.
(15)
1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte
nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della
pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle
consuetudini e tradizioni locali.
2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza
fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio
e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano
provinciale ai sensi del comma 3 dell' articolo 9.
3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3
dell' articolo 21.
4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel
rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con
l'articolo 14 della legge n. 157/1992.
5. Al Comprensorio si applicano le norme di cui ai commi 8, 9,11 e
12 dell'articolo 21.
6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto
previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può
iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello
fissato dal piano provinciale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4
dell'articolo 23.
7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente
nel Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della collaborazione
dei comitati direttivi dei comprensori.
8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle
è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le altre
Province.
Art. 25 - Territorio lagunare
e vallivo.
1. Il territorio lagunare e vallivo,
per le sue peculiari caratteristiche geo-morfologiche ed al fine di
tutelare maggiormente l'habitat, la tipica fauna e flora, è soggetto a
disciplina venatoria particolare, dettata dal regolamento di attuazione del
piano faunistico regionale, di cui all' articolo 8.
2. Tenuto conto delle consuetudini e delle tradizioni locali, negli
Ambiti territoriali di caccia, costituiti in aree lagunari e vallive, non
sono ammessi appostamenti fissi di caccia a titolo individuale. La
Provincia individua appostamenti di caccia, per i quali non è
richiesta l'opzione di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge n.
157/1992.
3. L'attività venatoria è consentita esclusivamente con
fucile con canna ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e non
inferiore al 20, usando munizione spezzata.
Art. 26 - Aree contigue a
parco.
1. L'esercizio venatorio è consentito ai sensi del comma 3
dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 nelle aree contigue a
parchi naturali individuate dalla Regione nel rispetto di quanto disposto
alla lettera b), comma 1, articolo 21, della legge n. 157/1992.
2. I soggetti ai quali è consentito l'esercizio venatorio ai
sensi del comma 3 dell'articolo 32 della legge n. 394/1991 devono
iscriversi all'Ambito territoriale o al Comprensorio alpino nel quale
ricadono le aree di cui al comma 1.
Art. 27 - Utilizzazione dei
terreni agricoli ai fini della gestione programmata della caccia.
1. Le Province sono delegate ad erogare, sulla base dei criteri di
cui alla lettera e), comma 6, dell' articolo 8, un contributo ai proprietari o conduttori dei fondi
rustici inclusi nel piano faunistico venatorio regionale ai fini della
gestione programmata della caccia.
2. I fondi chiusi, di cui al comma 8 dell'articolo 15 della legge n.
157/1992, compresi quelli esistenti alla data di entrata in vigore della
medesima legge, devono essere notificati a cura dei possessori agli uffici
provinciali delegati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano
faunistico-venatorio regionale, precisando l'estensione del fondo ed
allegando una planimetria in scala 1:5.000 con l'indicazione dei relativi
confini. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma
provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse,
ai sensi dell' articolo 33.
3. L'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo
stato brado e semibrado è consentito solo ad una distanza superiore a
metri 100 dalla mandria, dal gregge o dal branco.
4. Le Province, all'interno delle aree escluse alla gestione
programmata della caccia, sentiti i proprietari o conduttori dei fondi
interessati, possono effettuare, a scopo di ripopolamento, catture di fauna
selvatica.
Art. 28 - Risarcimento dei
danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività
venatoria. (16)
1. Per far fronte ai danni di cui al comma 1 dell'articolo 26 della
legge n. 157/1992 è costituito un fondo regionale destinato alla
prevenzione e ai risarcimenti.
2. La Giunta regionale ripartisce annualmente il fondo di cui al
comma 1 sulla base dei criteri e delle modalità previste alla lettera
d), comma 5, dell' articolo
8.
3. La erogazione dei contributi per il risarcimento è delegata
alle Province che vi provvedono, ciascuna per la propria competenza
territoriale, mediante un comitato composto: dall'Assessore provinciale
delegato alla materia, da tre rappresentanti delle organizzazioni
professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e
da tre rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute a livello
nazionale, maggiormente rappresentative nelle singole Province.
4. Il proprietario o il conduttore del terreno è tenuto a
denunciare tempestivamente i danni al Comitato di cui al comma 3 che
provvede entro trenta giorni alle relative verifiche e nei sessanta giorni
successivi alla liquidazione.
TITOLO IV
Strutture d'iniziativa privata
Art. 29 - Aziende
faunistico-venatorie. (17) (18)
1. L'azienda faunistico-venatoria, che non ha fini di lucro, è
destinata al mantenimento, all'organizzazione ed al miglioramento degli
ambienti naturali, anche ai fini dell'incremento della fauna con
particolare riferimento alla tipica fauna alpina, alla grossa fauna europea
e a quella acquatica.
2. L'estensione delle Aziende faunistico-venatorie non può
essere inferiore ad ettari 200 nè superiore a 2.000, per quelle
istituite in zona Alpi e a ettari 1000 per quelle istituite nel restante
territorio. L'atto di concessione può essere accordato anche quando
l'entità territoriale da vincolare differisce del 20 per cento
rispetto all'ettaraggio minimo e massimo stabilito.
3. La Provincia è delegata a rilasciare la concessione per
l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, sulla base dei criteri
definiti ai sensi del comma 2 dell' articolo 8, sentito l'INFS, secondo le procedure di cui
all' Allegato B alla presente
legge.
4. La concessione per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie
può essere rilasciata, previa richiesta, a proprietari, possessori o
conduttori del fondo singoli o riuniti in consorzio o a terzi previo
consenso dei proprietari. Il consorzio deve indicare la persona fisica che,
nel provvedimento di concessione, è considerata ad ogni effetto di
legge come concessionaria. La sua eventuale sostituzione va comunicata alla
Provincia. La concessione è accordata per il periodo di validità
del piano faunistico di cui all'articolo 8 ed è rinnovabile.
5. Nelle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio
lagunare e vallivo, almeno un terzo della loro superficie complessiva deve
essere costituita in oasi di protezione; nelle aziende faunistico-venatorie
della zona faunistica delle Alpi, deve costituirsi in oasi di protezione
non meno del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale. I territori
di cui sopra ove è vietata la caccia, non sono soggetti al pagamento
delle tasse regionali; sono delimitati con tabelle esenti da tasse,
disposte a cura del concessionario, ai sensi dell' articolo 33.
6. Ad ogni cacciatore ammesso a praticare la caccia nelle aziende
faunistico-venatorie, il concessionario rilascia un foglio di
autorizzazione composto di madre e figlia, sul quale, a fine caccia, il
concessionario stesso, o un suo delegato, annota numero e specie dei capi
di selvaggina abbattuti; l'attività venatoria viene svolta sulla base
di piani di assestamento ed abbattimento.
7. La Provincia è delegata a trasformare l'azienda
faunistico-venatoria, in azienda agri-turistico-venatoria, qualora il
concessionario ne faccia richiesta e sussistano le condizioni, per la
istituzione dell'Azienda.
Art. 30 - Aziende
agri-turistico-venatorie. (20)
1. L'azienda agri-turistico-venatoria è destinata, per le
finalità di impresa agricola, al prelievo venatorio di fauna selvatica
cacciabile nell'azienda, con esclusione di ungulati, tetraonidi,
nonché all'allenamento e addestramento di cani da caccia sulla stessa
fauna. Nella azienda agri-turistico-venatoria è vietata la caccia alla
selvaggina migratoria. L'azienda agri-turistico-venatoria deve avere una
dimensione non inferiore a 50 e non superiore a 400 ettari.
2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma
2 dell' art. 8, sentito
l'INFS, è delegata a rilasciare la concessione per l'istituzione di
aziende agri-turistico-venatorie ad imprenditori agricoli proprietari o
possessori o conduttori dei fondi, singoli o riuniti in consorzio o a terzi
previo consenso dei proprietari, secondo le procedure di cui all'Allegato B
alla presente legge.
3. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, la Provincia può
autorizzare lo svolgimento di gare cinofile con l'abbattimento di fauna
selvatica di allevamento appartenente alle specie cacciabili; tali gare
possono svolgersi anche in tempo di divieto di caccia, senza abbattimento
di fauna.
4. Nelle aziende agri-turistico-venatorie, l'addestramento e
l'allenamento dei cani da caccia senza sparo possono esser praticati tutto
l'anno. Nelle stesse, comprese quelle sul cui territorio insistono bacini
artificiali, sono consentiti, dalla terza domenica di settembre al 31
gennaio, l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica cacciabile di
allevamento con i limiti stabiliti dal calendario venatorio. In tale
periodo il cacciatore è tenuto ad annotare l'uscita sul tesserino ed
il concessionario deve rilasciare ricevuta di presenza, in cui è
riportato il numero dei capi abbattuti.
5. Il concessionario deve accertarsi che l'attività venatoria
sia svolta da persone in possesso dei requisiti e documenti previsti ai
commi 8 e 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992; deve inoltre
consentire l'accesso all'Azienda ai cacciatori che ne facciano domanda nei
limiti di cui al comma 6, annotando giornalmente ogni richiesta di accesso
su apposito registro annuale vidimato dalla Provincia.
6. Il concessionario, per le attività di cui al comma 4 e
durante la stagione venatoria, può fissare un tempo massimo di
permanenza del cacciatore nel territorio dell'azienda nell'arco della
giornata; può altresì stabilire giorni di attività per
singole specie con riguardo al rapporto cacciatore/territorio, sulla base
dei seguenti criteri:
a) addestramento su quaglia, un cacciatore ogni cinque ettari;
b) addestramento su fauna stanziale, un cacciatore ogni dieci ettari.
7. Il prezzo che il cacciatore è tenuto a pagare per ciascun
capo utilizzato od abbattuto è determinato dal concessionario e
comunque non superiore al doppio del prezzo di mercato.
8. Il territorio costituito in azienda agri-turistico-venatoria
è delimitato con tabelle a cura del concessionario, ai sensi
dell'articolo 33.
Art. 31 - Centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. (21)
1. I centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato
naturale, sono organizzati in forma di azienda agricola singola od
associata. In essi è esclusa qualsiasi attività venatoria, mentre
è consentito il prelievo degli animali allevati da parte del titolare
dell'impresa agricola, dei dipendenti della stessa e di persone
nominativamente indicate.
2. La Provincia, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma
2 dell' articolo 8, sentito
l'INFS, rilascia la concessione per l'istituzione dei centri privati,
secondo le procedure di cui all' Allegato B alla presente legge.
3. Il provvedimento di concessione, di cui al comma 2, fissa i
quantitativi minimi per specie che il centro è tenuto a produrre
annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento del centro
stesso.
4. La Provincia, ai fini di ripopolamento o ricostituzione del
patrimonio faunistico, ha diritto di prelazione sull'acquisto di selvaggina
prodotta dai centri privati. A tale scopo, entro il mese di novembre di
ogni anno, la Provincia comunica ai centri il proprio fabbisogno di fauna
selvatica.
5. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i
danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alle colture presenti nel
Centro.
6. I centri sono delimitati da tabelle, ai sensi dell'articolo 33, a
cura del concessionario.
Art. 32 - Allevamenti.
1. Gli allevamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 17 della legge
n. 157/1992 sono distinti in tre categorie:
a) per la produzione di animali selvatici destinati a ripopolamenti e/o
reintroduzione con esclusione del cinghiale;
b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.
2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione, con esclusione
dei titolari di impresa agricola che sono tenuti a dare semplice
comunicazione alla Provincia.
3. La Provincia è delegata al rilascio dell'autorizzazione, di
cui al comma 2, entro 60 giorni dalla richiesta. Nell'atto di
autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa
vigente, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con l'obbligo di
tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento
dell'allevamento, e, per gli allevamenti destinati al ripopolamento,
l'obbligo di contrassegnare gli animali con anelli inamovibili o marchi
auricolari, riportanti il numero che individua l'allevamento per specie ed
un numero progressivo, da riportare nel registro.
4. L'autorizzazione per allevamenti di uccelli a scopo espositivo,
amatoriale, ornamentale, delle specie non protette da accordi
internazionali, devono seguire le stesse procedure di cui ai commi 2 e 3.
E' consentita la detenzione di un massimo di 30 soggetti per ogni specie.
5. Gli esemplari di cui al comma 4 possono essere esposti e venduti
nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli
esercizi commerciali specializzati.
6. La Provincia è delegata all'attuazione di quanto previsto al
comma 4, dell'articolo 17 della legge n. 157/1992.
7. Gli allevamenti, la vendita, la detenzione di uccelli allevati a
fine di richiamo appartenenti alle specie cacciabili sono disciplinati in
base alle disposizioni previste, nell' Allegato C, nel rispetto di quanto disposto al comma 1
dell'articolo 5 della legge n. 157/1992.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 33 - Tabellazione.
1. Le tabelle, da apporsi al fine di
delimitare aree soggette a particolare regime devono essere collocate lungo
il perimetro dell'area interessata su pali o alberi a un'altezza da tre a
quattro metri e a una distanza di circa cento metri l'una dall'altra e,
comunque, in modo che le tabelle stesse siano visibili da ogni punto di
accesso e da ogni tabella siano visibili le due contigue.
2. Nei terreni vallivi, sui laghi o specchi d'acqua, le tabelle
possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno cinquanta
cm. dalla superficie dell'acqua.
3. Le tabelle devono essere collocate anche nei confini perimetrali
interni, quando nelle zone sottoposte a particolare regime si trovino
terreni che non siano in esse compresi o le medesime siano attraversate da
strada di larghezza superiore a tre metri; ove la larghezza della strada
sia inferiore a tale misura, è sufficiente l'apposizione di una
tabella agli ingressi.
4. Le tabelle perimetrali, debbono essere del modello stabilito con
decreto del Presidente della Giunta regionale.
5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono al modello di
cui al comma 4, possono essere mantenute non oltre un biennio dall'entrata
in vigore della presente legge.
Art. 34 - Vigilanza
venatoria.
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è
delegata alle Province.
2. Le strutture regionali e provinciali delle associazioni
venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute
dal Ministero dell'ambiente, possono presentare domanda alla Giunta
regionale per l'organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento
delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza
dell'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna
selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole. La domanda deve
essere corredata dal programma e dall'atto di designazione del direttore
responsabile del corso. La Giunta autorizza lo svolgimento dei corsi nel
termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda, provvedendo,
se occorra, ad integrare il programma.
3. L'attestato di idoneità, previsto dal comma 4, dell'articolo
27 della legge n. 157/1992, è rilasciato dal Presidente della Giunta
regionale, o suo delegato previo superamento dell'esame conclusivo del
corso di preparazione. L'esame è sostenuto avanti ad apposite
commissioni istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in
ogni capoluogo di Provincia e composte da:
a) un esperto nominato dal Presidente della Giunta regionale con funzioni
di presidente;
b) un esperto designato dalla Provincia;
c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle
associazioni di cui al comma 2.
4. Con il decreto di nomina dei membri effettivi, sono nominati
anche i supplenti e il segretario.
Art. 35 - Sanzioni
amministrative.
1. Fatte salve le sanzioni previste
dagli articoli 30 e 31 della legge n. 157/1992, per le violazioni delle
disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica entro dieci giorni,
all'INFS, l'abbattimento, la cattura o il rinvenimento di uccelli
inanellati;
b) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi non comunica alla Provincia il
rinvenimento di capi di fauna selvatica morti, feriti o in difficoltà;
c) da lire 50.000 a lire 300.000 per l'inosservanza delle disposizioni di
cui ai commi 5 e 6 dell' articolo 14; ( 23)
d) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in
materia di allenamento dei cani da caccia di cui all' articolo 18;
e) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'inosservanza delle disposizioni in
materia di accesso ad appostamenti fissi di cui al comma 4 dell' articolo 20;
f) da lire 100.000 a lire 600.000 per l'abuso o l'uso improprio della
tabellazione dei terreni previsti dalla presente legge;
g) da lire 400.000 a lire 2.400.000 per chi vende a privati reti da
uccellagione, per chi produce vende o detiene trappole per la fauna
selvatica;
h) da lire 50.000 a lire 300.000 per i privati che detengono le reti da
uccellagione;
i) da lire 100.000 a lire 600.000 per chi esercita la caccia all'aspetto
alla beccaccia la caccia da appostamento sotto qualsiasi forma al
beccaccino;
l) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi lascia sul terreno e non recupera
i bossoli delle cartucce;
m) da lire 50.000 a lire 300.000 per chi viola le disposizioni della
presente legge non espressamente richiamate da questo articolo.
2. Le Province sono delegate a sospendere il tesserino regionale da
un minimo di sette giorni ad un massimo di quindici giorni per abbattimenti
non conformi al carniere stabilito per la fauna stanziale previsto dal
calendario venatorio regionale. Nel caso di inosservanza dei piani di
abbattimento della tipica fauna alpina, il tesserino è sospeso da un
minimo di venti giorni ad un massimo di due stagioni venatorie. Se la
violazione è nuovamente commessa, i relativi periodi di sospensione
sono raddoppiati.
3. Le funzioni inerenti alla applicazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie, sono delegate alle Province nel cui territorio
sono state accertate le violazioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10
. ( 24)
Art. 36 - Rapporto
sull'attività di vigilanza.
1. Le Province, entro il 31 marzo di ciascun anno, trasmettono alla
Giunta regionale, per gli effetti di cui all'articolo 33 della legge n.
157/1992, una relazione sullo stato dei servizi preposti alla vigilanza,
contenente il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle
singole fattispecie di illecito nonché un prospetto riepilogativo
delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate.
Art. 37 - Ricorsi
amministrativi.
1. Avverso i provvedimenti delle Province adottati nell'esercizio
delle funzioni delegate dalla presente legge, salvo quelli relativi
all'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammesso
ricorso gerarchico improprio alla Giunta regionale, entro i termini e con
le modalità di cui al DPR 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 38 - Tasse di concessione
regionale.
1. Le tasse sulle concessioni regionali per l'abilitazione
all'esercizio venatorio, sulle autorizzazioni agli appostamenti fissi,
all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende
agri-turistico-venatorie e di centri privati di allevamento della fauna
selvatica sono disciplinate dalla legge regionale 6 agosto 1993, n. 33 .
2. Il pagamento delle tasse di concessione deve essere effettuato
mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla
Regione Veneto - Servizio di Tesoreria, istituito per ciascuna
circoscrizione provinciale, in base a residenza per l'abilitazione
all'esercizio venatorio ed al luogo dove ha sede l'appostamento fisso di
caccia, l'azienda faunistico-venatoria, l'azienda agri-turistico-venatoria
ed il centro privato di allevamento della fauna selvatica.
Art. 39 - Norma
finanziaria.
1. I proventi delle tasse sulle
concessioni regionali, di cui all'articolo 38, sono iscritti al cap. 152
dell'entrata del bilancio regionale e sono destinati:
a) per la quota dell'80 per cento alle Provincie che dovranno destinare le
assegnazioni, con apposito piano finanziario, alla realizzazione degli
interventi a esse attribuiti dalla presente legge;
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993 sono istituiti:
a) il cap. 75054 denominato "Assegnazione alle Province per l'esercizio
delle funzioni amministrative e delegate";
b) il cap. 75056 denominato "Contributo alle Province per la
predisposizione dei piani faunistici venatori, per la tutela delle
attività agricole";
c) il cap. 75058 denominato "Spese per iniziative regionali in materia di
protezione della fauna selvatica e del prelievo venatorio".
Art. 40 - Abrogazione.
Art. 41 - Norma
transitoria.
2. Le aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie istituite ai
sensi della legge
regionale 11 agosto 1989, n. 31 , e successive modificazioni, rimangono
in vigore sino alla scadenza della concessione e, sino al termine del 31
gennaio 1994, sono sottoposte alle prescrizioni disposte dalle
Amministrazioni provinciali ed ai relativi disciplinari.
3. Per l'annata venatoria 1993/1994, in deroga a quanto disposto al
comma 9 dell' articolo 4,
possono essere utilizzati richiami vivi nel rispetto dei limiti stabiliti
al comma 8 dell' articolo
20, regolarmente denunciati.
4. Il contributo previsto dall' articolo 21, comma 12, è applicabile dal 1° gennaio
1999.
Art. 42 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER IL PRELIEVO
VENATORIO
ALLEGATO A
Programmi e modalità d'esame per
conseguire l'abilitazione all'esercizio venatorio.
1. Il programma d'esame di cui al comma 6 dell'articolo 15 verte
sulle seguenti materie:
A) Legislazione venatoria:
1) nozioni di esercizio di caccia;
2) licenza di porto d'armi per uso di caccia, tesserino regionale,
assicurazione per responsabilità civile;
3) calendario venatorio, specie oggetto di caccia e specie protette ed
abbattimenti consentiti;
4) mezzi consentiti e mezzi vietati per la caccia;
5) appostamenti fissi e temporanei di caccia;
6) nozioni sulle zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione ed
altre zone in cui la caccia è vietata;
7) Ambiti territoriali di caccia, comprensori alpini e organismi di
gestione;
8) aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie;
9) nozioni sulle zone faunistiche e loro caratteristiche, con particolare
riguardo a quelle ove risiede il candidato;
10) agenti di vigilanza e loro poteri;
11) uso e addestramento dei cani;
12) sanzioni;
13) organi preposti al settore della caccia e loro attribuzioni;
B) Biologia e zoologia applicata alla caccia:
1) nozioni di equilibrio della natura;
2) correlazione tra fauna selvatica ed ambiente;
3) animali costituenti fauna selvatica protetta fauna migratoria e
stanziale; fauna selvatica locale e fauna selvatica estranea a quella
locale;
4) riconoscimento di mammiferi ed uccelli oggetto di caccia e di altri di
cui la caccia è vietata, con particolare riguardo a quelli delle zone
faunistiche in cui è compresa la Provincia di residenza del candidato;
5) produzione e consumo di fauna selvatica; protezione e ripopolamento e
mezzi per realizzarli;
6) profilassi della zoonosi;
C) Armi e munizioni da caccia e loro uso:
1) nozioni generali e particolari sulle armi e munizioni usate per la
caccia;
2) custodia, manutenzione, controllo e trasporto delle armi da caccia;
3) nozioni sul tiro con armi da caccia e sulle misure di sicurezza da
osservare nel maneggio delle armi;
4) nozioni su altri mezzi di caccia consentiti dalla legge;
D) Tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
1) concetti di tutela dell'ambiente;
2) nozioni sugli inquinamenti e sulle deturpazioni ambientali;
3) concetti generali sul riassetto idrogeologico e sulla riforestazione;
4) prevenzione e lotta incendi boschivi;
5) istituti volti alla tutela dell'ambiente venatorio (oasi di rifugio,
zone di ripopolamento, parchi, ecc.);
6) concetti sulle coltivazioni in atto, sulle coltivazioni specializzate e
loro periodi di maturazione;
7) nozioni sui fondi chiusi;
8) cenni sui rapporti tra agricoltura e caccia;
9) nozioni sul rispetto da parte dell'agricoltore della selvaggina
(rispetto delle nidificazioni; norme precauzionali a salvaguardia della
selvaggina durante la mietitura e la fienagione; impiego di prodotti non
tossici per la selvaggina);
10) indennizzi agli agricoltori e risarcimento da parte del cacciatore per
i danni arrecati alle colture agricole;
E) Norme di pronto soccorso in caso di:
1) ferite da arma da fuoco, emorragie, ustioni, tagli, lussazioni e
fratture;
2) svenimento, colpi di sole e di calore, congestione, attacco cardiaco;
3) morsi di cane e di vipera, punture di insetti;
4) trasporto di un infortunato.
2. Per poter esercitare la caccia in zona Alpi, la prova riguarda
anche le seguenti materie:
a) La zona faunistica delle Alpi: delimitazione, caratteristiche
faunistico-ambientali, normativa particolare che la regola;
b) fauna tipica alpina: caratteristiche e peculiarità;
c) tempi e modalità di caccia; mezzi consentiti nella zona Alpi;
d) trofeistica per la valutazione delle caratteristiche qualitative dei
soggetti;
e) caccia di selezione;
f) valutazione dell'età degli esemplari cacciabili;
g) ferimento di animali e cani da traccia.
3. Gli esami consistono in tre prove: una scritta, una pratica ed un
colloquio. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario
contenente trenta domande; a fianco di ciascuna domanda sono indicate tre
risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso al colloquio e alla prova
pratica il candidato che risponda esattamente ad almeno ventun domande. Per
la zona faunistica delle Alpi la prova integrativa consiste nella
compilazione di un questionario contenente quindici domande con a fianco di
ciascuna tre risposte di cui una esatta. Viene ammesso al colloquio il
candidato che risponda esattamente ad almeno 12 domande. La prova pratica
verte esclusivamente sul maneggio delle armi e sul riconoscimento di
soggetti impagliati di fauna selvatica. Il colloquio verte sul programma
d'esame. La prova d'esame è superata qualora il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 6/10 in ognuna delle materie d'esame e nella
prova pratica.
4. Il verbale delle operazioni d'esame, con il relativo esito è
trasmesso, senza ritardo, al Presidente della Provincia, che provvede, nei
quindici giorni successivi, ad approvarne le risultanze ed a rilasciare il
certificato di abilitazione.
5. Coloro i quali siano stati giudicati inidonei non possono
risostenere la prova prima che siano trascorsi tre mesi.
ALLEGATO B
Procedure per l'istituzione di Aziende
faunistico-venatorie, agri-turistico-venatorie e centri privati di
riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ai sensi degli
articoli 29, 30 e 31.
1. La richiesta di concessione va presentata alla Provincia,
corredata da:
a) carta topografica in scala 1:5.000, in triplice copia, della zona che si
intende costituire in Azienda faunistico-venatoria, con gli estremi
catastali;
b) gli atti comprovanti i titoli di proprietà o di possesso o di
detenzione dei fondi interessati, che possono essere sostituiti dalla
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
c) piano tecnico-economico per il funzionamento dell'Azienda, dal punto di
vista tecnico ed economico.
2. Nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, oltre alla
documentazione di cui al comma 5, devono essere allegati:
a) gli atti da cui risulti il consenso dei proprietari, possessori e
conduttori riuniti in consorzio. La firma in calce a tali atti deve essere
autenticata ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive
modificazioni. Il consenso ha effetto e vincola chi ha sottoscritto e i
suoi aventi causa per tutta la durata della concessione;
b) la designazione del responsabile dell'azienda.
3. La richiesta di rinnovo della concessione deve essere presentata
almeno sei mesi prima della scadenza. Il richiedente non è tenuto ad
allegare i documenti di cui ai commi 1 e 2 qualora dichiari che nessuna
modificazione è avvenuta nello stato dell'azienda.
4. Il procedimento per il rilascio della concessione o del rinnovo
della stessa deve concludersi nel termine di sei mesi dalla presentazione
della domanda.
5. Nei provvedimenti di concessione o di rinnovo, devono essere
indicati, oltre al nominativo del concessionario, la durata della
concessione o rinnovo, il divieto di subconcessione, la superficie della
zona interessata, gli estremi necessari per l'identificazione di essa, il
numero degli agenti di vigilanza, l'importo delle tasse regionali da
corrispondere. Ad essi devono essere allegati i piani di assestamento e di
abbattimento ed il programma annuale e pluriennale di conservazione e
ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e
faunistico. Nelle aziende faunistico-venatorie, non è consentito
immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto di ogni anno.
6. In caso di revoca della concessione o di rinuncia alla stessa, la
Provincia può prelevare dall'Azienda faunistico-venatoria, a scopo di
ripopolamento, la fauna selvatica catturabile.
7. La concessione per l'istituzione di aziende
agri-turistico-venatorie di cui all'articolo 30 può essere rilasciata
secondo le procedure previste per le aziende faunistico-venatorie.
8. La richiesta per il rilascio della concessione per la istituzione
di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale di
cui all'articolo 31, deve essere corredata da:
a) planimetria del territorio interessato;
b) relazione illustrativa dell'attività che si intende svolgere;
c) atto comprovante il titolo di proprietà o di possesso del fondo da
vincolare;
d) nominativi delle persone autorizzate al prelievo degli animali allevati.
9. La Provincia revoca le concessioni di cui ai commi 1, 7 e 8 per
l'inosservanza delle disposizioni contenute nei relativi atti.
ALLEGATO C
Allevamenti di uccelli da utilizzare come
richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32.
1. Per gli allevamenti di uccelli, appartenenti alle specie
cacciabili, da utilizzare come richiami vivi viene rilasciata apposita
autorizzazione alle seguenti condizioni:
a) tutti i soggetti riproduttori devono essere muniti di anelli
inamovibili, numerati e forniti dalla Provincia;
b) tutti i pullus devono essere marcati con anello inamovibile numerato
fornito dalla Provincia;
c) l’allevatore deve dotarsi di un registro vidimato dalla provincia
da esibire alla stessa per ispezione su esplicita richiesta, in cui deve
indicare:
1) il numero dell’anello di ciascun soggetto;
2) l’eventuale decesso di soggetti detenuti nell’allevamento
provvedendo in tal caso alla riconsegna alla provincia dell’anello;
3) i nominativi delle persone cui vengono ceduti i soggetti; ( 26)
d) l'allevatore deve rilasciare all'acquirente una ricevuta certificato di
provenienza, su moduli vidimati dalla Provincia, in cui sono riportati:
1) specie;
2) numero dell'anello;
3) nominativo dell'allevatore;
4) nominativo dell'acquirente;
e) omissis ( 27)
1 bis. Qualora l’allevatore sia iscritto alla Federazione
ornicoltori italiani (FOI) o alla Federazione italiana mostre ornitologico
venatorie (FIMOV) l’anello inamovibile di cui al comma 1, lettere a)
e b), corrisponde a quello previsto dalle Federazioni e il numero
progressivo del soggetto allevato si identifica con quello assegnato dalle
Federazioni stesse. ( 28)
INDICE
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
Art. 2 - Funzioni amministrative.
Art. 3 - Commissioni per la pianificazione faunistico-venatoria.
Art. 4 - Cattura temporanea e inanellamento.
Art. 5 - Soccorso della fauna selvatica in difficoltà.
Art. 6 - Centri sperimentali.
Art. 7 - Tassidermia ed imbalsamazione.
Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale.
Art. 9 - Piani faunistico-venatori provinciali.
TITOLO II
Istituti di tutela della fauna e dell'ambiente
Art. 10 - Oasi di protezione.
Art. 11 - Zone di ripopolamento e cattura.
Art. 12 - Costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di
ripopolamento e cattura.
Art. 13 - Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato
naturale.
TITOLO III
Norme per il prelievo venatorio
Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.
Art. 15 - Abilitazione.
Art. 16 - Calendario venatorio.
Art. 17 - Controllo della fauna selvatica.
Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da
caccia.
Art. 19 - Esercizio della caccia in forma esclusiva.
Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.
Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia.
Art. 22 - Iscrizione all'Ambito.
Art. 23 - Zona faunistica delle Alpi.
Art. 24 - Comprensori Alpini.
Art. 25 - Territorio lagunare e vallivo.
Art. 26 - Aree contigue a parco.
Art. 27 - Utilizzazione dei terreni agricoli ai fini della gestione
programmata della caccia.
Art. 28 - Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e
nell'esercizio dell'attività
venatoria.
TITOLO IV
Strutture di iniziativa privata
Art. 29 - Aziende faunistico-venatorie.
Art. 30 - Aziende agri-turistico-venatorie.
Art. 31 - Centri privati di riproduzione della fauna selvatica alla stato
naturale.
Art. 32 - Allevamenti.
TITOLO V
Disposizioni finali
Art. 33 - Tabellazione.
Art. 34 - Vigilanza venatoria.
Art. 35 - Sanzioni amministrative.
Art. 36 - Rapporto sull'attività di vigilanza.
Art. 37 - Ricorsi amministrativi.
Art. 38 - Tasse di concessione regionale.
Art. 39 - Norma finanziaria.
Art. 40 - Abrogazione.
Art. 41 - Norma transitoria.
Art. 42 - Dichiarazione d'urgenza.
ALLEGATO A: Programmi e modalità di esame per conseguire
l'abilitazione all'esercizio venatorio.
ALLEGATO B: Procedure per l'istituzione di aziende faunistico-venatorie,
agri-turistico-venatorie e centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale ai sensi degli articoli 29,30 e 31.
ALLEGATO C: Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi
del comma 7 dell'articolo 32.
Note
( 1) In relazione alla disciplina
del prelievo venatorio in deroga previsto dall’articolo 9 della
direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 vedi la legge regionale 13 agosto
2005, n. 13 .
( 4) Il Piano faunistico-venatorio
regionale 2007-2012 è stato approvato con la legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
In precedenza il Piano faunistico-venatorio regionale 1996/2001 era stato
approvato dalla legge
regionale 27 giugno 1996, n. 17 ; la validità del piano faunistico
venatorio regionale era stata prorogata al 30 giugno 2007 dalla legge regionale 30 ottobre
2006, n. 20 , al 31 ottobre 2006 dall’art. 30 della legge regionale 4 agosto 2006,
n. 15 , al 31 luglio 2006 dall’art. 1 della legge regionale 30 gennaio 2006, n. 1
, al 31 gennaio 2006 dall’art. 1 della legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 , al
31 gennaio 2005 dall’art. 1 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 14 , al
31 luglio 2004 dall’art. 1 della legge regionale 26 marzo 2004, n. 6 ed al
31 marzo 2004 dall’art. 1 della legge regionale 27 ottobre 2003, n. 25 .
L'art. 2 della legge
regionale 27 ottobre 2003, n. 25 , nel rideterminare in 30 giorni
dall'entrata in vigore della legge regionale medesima il termine del 30
giugno 2003 assegnato alle province per approvare i propri piani faunistico
venatori aveva stabilito che decorso inutilmente tale termine: "senza che
le province abbiano approvato e trasmesso i piani faunistico venatori
provinciali con le previsioni di cui all'art. 9 comma 2 della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il
prelievo venatorio", la Giunta regionale predispone il piano faunistico
venatorio regionale, tenuto conto dei piani faunistico venatori provinciali
approvati e trasmessi". In precedenza la validità del Piano era stata
prorogata al 31 ottobre 2003 dall'art. 1 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 11 , che
all'art. 2 aveva previsto l'obbligo per le province di approvare entro il
30 giugno 2003 i piani faunistico venatori provinciali, al 31 marzo 2003
dall'art. 47 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ed al
31 marzo 2002 dall'articolo 61, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 .
( 5) L’articolo 4 comma 3
della legge regionale
5 gennaio 2007, n. 1 prevede l’aggiornamento annuale
dell’allegato C del piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012 ai
fini del monitoraggio delle disposizioni dettate dal presente comma.
( 6) Comma così modificato da
comma 1 art. 61 legge
regionale 25 luglio 2008, n. 9 che ha inserito le parole “e di
fauna domestica inselvatichita” dopo le parole “il controllo
delle specie di fauna selvatica”.
( 7) Comma così modificato da
art. 23 legge
regionale 22 febbraio 1999, n. 7 , che ha aggiunto dopo le parole
“dai soggetti previsti al comma 2 dell’articolo 19 della legge
11 febbraio 1992, n. 157” le parole “e da operatori muniti di
licenza per l’esercizio dell’attività venatoria,
all’uopo espressamente autorizzati dalla Provincia, direttamente
coordinati dal personale di vigilanza della stessa.”.
( 8) Per quanto riguarda il
controllo delle specie di uccelli selvatici non cacciabili che arrecano
danno alle produzioni agro-zootecniche vedi anche per la stagione venatoria
2008-2009, l’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13 .
( 9) I commi 1 e 2 dell’art. 5
della legge regionale
5 gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012)” dettano disposizioni transitorie disponendo che
“1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei
comprensori alpini, in carica alla data di scadenza di validità del
piano faunistico venatorio regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno
1996, n. 17 “Piano faunistico-venatorio regionale
(1996-2001)”, assicurano la continuità delle funzioni di
ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi
statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve
avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del
piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge,
decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente
provvede alla nomina di un commissario straordinario.”.
( 14) Comma così modificato
da comma 2 art. 23 legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 .
( 15) I commi 1 e 2
dell’art. 5 della legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1
“Piano faunistico-venatorio regionale (2007-2012)” dettano
disposizioni transitorie disponendo che “1. Gli organi di gestione
degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, in carica
alla data di scadenza di validità del piano faunistico venatorio
regionale (1996-2001) approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17
“Piano faunistico-venatorio regionale (1996-2001)”, assicurano
la continuità delle funzioni di ordinaria amministrazione fino
all’insediamento dei nuovi organi statutari.
2. L’insediamento dei nuovi organi di gestione di cui al comma 1 deve
avvenire entro novanta giorni decorrenti dalla data di validità del
piano faunistico venatorio regionale approvato dalla presente legge,
decorsi inutilmente i quali la provincia territorialmente competente
provvede alla nomina di un commissario straordinario.”.
( 16) Ai fini del riconoscimento
dei danni a carico del fondo vedi anche per gli uccelli selvatici non
cacciabili quanto previsto dall’articolo 2 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 13
per la stagione venatoria 2008-2009.
( 17) Il comma 5 dell’art.
22 della legge
regionale 12 settembre 1997, n. 37 dispone che “Le distanze fra
aziende faunistico venatorie e zone adibite a parco, riserve naturali ed a
oasi di protezione, ripopolamento e cattura, escluse quelle ricadenti nella
zona lagunare e valliva, sono fissate dalle province, sentita la
Commissione tecnica consultiva provinciale.”.
( 18) L’art. 5 della
legge regionale 5
gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012)” al comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che
“Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data
di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale
approvato con legge
regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi
rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di
cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4
dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti
relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro
il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la
presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della
concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di
attuazione di cui all’Allegato A.”.
( 20) L’art. 5 della
legge regionale 5
gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012)” al comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che
“Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data
di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale
approvato con legge
regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi
rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di
cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4
dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti
relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro
il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la
presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della
concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di
attuazione di cui all’Allegato A.”.
( 21) L’art. 5 della
legge regionale 5
gennaio 2007, n. 1 “Piano faunistico-venatorio regionale
(2007-2012)” al comma 3 detta disposizioni transitorie prevedendo che
“Le concessioni di cui agli articoli 29, 30 e 31 della legge regionale 9 dicembre
1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
il prelievo venatorio” e successive modificazioni in essere alla data
di scadenza di validità del piano faunistico venatorio regionale
approvato con legge
regionale n. 17/1996 , possono essere rinnovate ai sensi
rispettivamente degli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di attuazione di
cui all’Allegato A. In deroga a quanto disposto al numero 4
dell’Allegato B della legge regionale n. 50/1993 , i procedimenti
relativi alle domande di rinnovo delle concessioni devono concludersi entro
il termine di sessanta giorni successivi alla scadenza dei termini per la
presentazione della documentazione da produrre in sede di rinnovo della
concessione previsti dagli articoli 34, 42 e 46 del regolamento di
attuazione di cui all’Allegato A.”.
( 22) Per mero errore materiale
nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1981.
( 23) Le sanzioni previste dalla
presente lettera si applicano ai sensi dell’articolo 6 bis della
legge regionale 13
agosto 2005, n. 13 anche per la mancata restituzione delle schede di
monitoraggio per i prelievi venatori in deroga di cui all’articolo 2
ter della medesima legge regionale 13/2005.
( 24) Per mero errore materiale
nel testo pubblicato sul BUR è scritto 1987.
SOMMARIO
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