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Contenuti:
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 (BUR n. 77/1994)
Legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 (BUR n. 77/1994) [sommario] [RTF]
NORME SULL'ASSETTO
PROGRAMMATORIO, CONTABILE, GESTIONALE E DI CONTROLLO DELLE UNITA' LOCALI
SOCIO SANITARIE E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE IN ATTUAZIONE DEL DECRETO
LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA
SANITARIA", COSI' COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993,
N. 517
TITOLO I
Programmazione
Art. 1 - Strumenti della
programmazione.
1. Le scelte di programmazione dell'Unità locale
socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si fondano sul piano sanitario
nazionale, sul piano socio-sanitario regionale e sugli altri atti di
programmazione adottati dalla Regione.
2. Le scelte di programmazione dell'Unità locale
socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera si effettuano attraverso un
insieme coordinato e congruente di piani, programmi e progetti.
3. I piani definiscono le finalità, gli indirizzi, gli
obiettivi dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera e individuano le azioni programmatiche
conseguenti. I piani sono generali se si riferiscono alla globalità
dell'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda
ospedaliera, oppure particolari se riguardano aspetti parziali di tale
attività.
4. I programmi e i progetti sono strumenti attuativi dei piani e
consistono in una o più azioni definite e collegate a specifici
obiettivi. I progetti costituiscono un particolare tipo di programma
assoggettato ad un approfondito dettaglio analitico ed operativo, in
considerazione dei seguenti fattori:
a) l'ampiezza delle interdipendenze fra gli interventi e fra le unità
organizzative coinvolte;
b) l'ammontare delle risorse richieste;
c) la rilevanza degli obiettivi perseguiti.
Art. 2 - Efficacia degli
strumenti della programmazione.
1. I piani, i programmi e i progetti collegati all'attuazione del
piano regionale socio-sanitario nonché i loro aggiornamenti sono
approvati dal direttore generale e trasmessi entro dieci giorni alla Giunta
regionale.
2. La gestione dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda
ospedaliera deve svolgersi in coerenza con i contenuti dei piani, dei
programmi e dei progetti.
Art. 3 - Piano generale.
1. I documenti di piano devono comprendere almeno il piano generale.
Tale piano ha durata e scadenza corrispondenti a quelle del piano
socio-sanitario regionale.
2. Le finalità, gli indirizzi, gli obiettivi, le politiche di
gestione e le azioni programmatiche indicate nel piano generale devono
esplicitamente uniformarsi ai contenuti del piano socio-sanitario regionale
e degli altri atti della programmazione regionale e tenere conto dei piani
di zona approvati dal sindaco, qualora l'ambito territoriale
dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con quello del comune o
dalla conferenza dei sindaci. Le azioni programmatiche devono essere
articolate almeno per anno e, in quest'ambito, distintamente per le
fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria quali
ospedale o presidio ospedaliero, distretti, dipartimento di prevenzione,
servizi generali, e dell'Azienda ospedaliera. Deve inoltre essere data
separata evidenza ai servizi sociali.
3. Il piano generale deve essere adottato entro il 31 dicembre
dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente.
4. Il piano generale è aggiornato annualmente entro il 31
dicembre in correlazione anche alla verifica dello stato di attuazione
della programmazione.
5. Entro il 20 novembre di ogni anno il piano generale o i suoi
aggiornamenti, unitamente al bilancio pluriennale di previsione, sono
trasmessi al sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale
socio-sanitaria coincida con quello del comune, o alla rappresentanza della
conferenza dei sindaci o dei presidenti delle circoscrizioni di riferimento
territoriale che rimettono le proprie osservazioni all'Unità locale
socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera, nonchè alla Giunta
regionale entro 30 giorni dal ricevimento.
Art. 4 - Verifica dello stato di
attuazione della programmazione.
1. Per garantire con continuità la coerenza fra i contenuti
degli strumenti della programmazione e le condizioni esterne ed interne
all'Unità locale socio-sanitaria ed all'Azienda ospedaliera, viene
attuata una sistematica verifica dello stato di attuazione della
programmazione e vengono adottati i conseguenti aggiornamenti degli
strumenti stessi.
2. A tale scopo, entro il 31 ottobre e con riferimento al 30
settembre dell'anno in corso deve essere redatto dal direttore generale un
rapporto che illustri lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei
progetti secondo uno schema fornito dalla Giunta regionale.
3. Il rapporto sullo stato di attuazione della programmazione deve
essere trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale.
TITOLO II
Finanziamento
Art. 5 - Fonti di finanziamento
delle Unità locali socio-sanitarie.
1. Le fonti di finanziamento delle
Unità locali socio-sanitarie sono costituite da:
a) quote provenienti dalla ripartizione delle risorse regionali, tenuto
conto della compensazione della mobilità sanitaria per tipologia di
prestazioni;
b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla Regione,
dalle province, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato,
ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni
ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attività libero
professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento,
comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di
partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;
e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
f) risultati economici positivi;
g) speciali contributi della Regione per i fabbisogni derivanti da perdite
non altrimenti ripianabili;
h) donazioni ed altri atti di liberalità.
2. L'Unità locale socio-sanitaria, per il finanziamento di
investimenti e previa autorizzazione regionale di cui al comma 3, può
inoltre contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in
ogni caso non superiore a dieci anni.
3. L'autorizzazione regionale alla contrazione dei mutui o
all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad
un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi,
non superiore al quindici per cento del valore costituito dalla somma
consolidata regionale delle poste dei bilanci preventivi economici annuali
delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere al
netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla Regione.
4. L'Unità locale socio-sanitaria può attivare
anticipazioni bancarie con l'istituto di credito a cui è affidato il
servizio di cassa nella misura massima di un dodicesimo
dell’ammontare dei contributi in conto esercizio e dei ricavi per
prestazioni sanitarie e socio sanitarie previsti nell’ultimo bilancio
preventivo economico approvato. ( 1)
Art. 6 - Fonti di finanziamento
delle Aziende ospedaliere.
1. Le fonti di finanziamento delle
aziende ospedaliere sono costituite da:
a) introiti derivanti dalle prestazioni erogate ai sensi dell'articolo 8
comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, d'ora in poi chiamato decreto
legislativo di riordino, tenuto conto della quota versata a titolo di
anticipazione;
b) contributi e trasferimenti da amministrazioni statali, dalla Regione,
dalle province, dai comuni, da altri enti del settore pubblico allargato,
ivi comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
c) ricavi e proventi diversi per servizi resi a pubbliche amministrazioni
ed a privati, ivi compresi introiti derivanti dall'attività libero
professionale, i corrispettivi relativi a servizi integrativi a pagamento,
comprese le risorse acquisite da contratti e convenzioni;
d) concorsi, recuperi e rimborsi spese, ivi comprese le quote di
partecipazione alla spesa eventualmente dovute dai cittadini;
e) ricavi e rendite derivanti dall'utilizzo del patrimonio;
f) risultati economici positivi;
g) donazioni ed altri atti di liberalità;
2. L'Azienda ospedaliera, per il finanziamento di investimenti e
previa autorizzazione regionale di cui al comma 3, può inoltre
contrarre mutui o accedere ad altre forme di credito, di durata in ogni
caso non superiore a dieci anni.
3. L'autorizzazione regionale alla contrazione dei mutui o
all'accensione di altre forme di credito può essere concessa fino ad
un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale ed interessi,
non superiore al quindici per cento del valore costituito dalla somma
consolidata regionale delle poste dei bilanci preventivi economici annuali
delle Unità locali socio-sanitarie e delle Aziende ospedaliere al
netto della quota del fondo sanitario nazionale di parte corrente
attribuita alla Regione.
4. L'Azienda ospedaliera può attivare anticipazioni bancarie
con l'istituto di credito a cui è affidato il servizio di cassa nella
misura massima di un dodicesimo dell’ammontare dei contributi in
conto esercizio e dei ricavi per prestazioni sanitarie e socio sanitarie
previsti nell’ultimo bilancio preventivo economico approvato.
( 2)
Art. 7 - Finanziamento dei
servizi socio-assistenziali delegati dagli enti locali.
1. Gli oneri per la realizzazione di servizi socio-assistenziali
delegati dagli enti locali sono a totale carico di tali enti.
2. L'Unità locale socio-sanitaria allo scopo di assicurare il
pareggio nella gestione dei servizi socio-assistenziali delegati, deve
stipulare con l'ente delegante una convenzione che:
a) stabilisca in modo puntuale le clausole che regolano contenuti,
quantità e modalità di svolgimento dei servizi da realizzare;
b) richiami gli estremi della delibera dell'ente locale delegante con la
quale l'ente medesimo assume impegno definitivo per l'importo totale
previsto dalla convenzione stessa;
c) impegni l'ente locale delegante a definite scadenze nei pagamenti.
Art. 8 - Servizio di cassa.
1. Il servizio di cassa dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera è affidato, con apposita convenzione, ad un
istituto di credito che curerà i rapporti con le sezioni di tesoreria
provinciale dello Stato, in riferimento alle disposizioni riguardanti la
tesoreria unica.
2. Il direttore generale, con proprio atto, deve definire le
specifiche modalità e procedure dei pagamenti dell'Unità locale
socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e individuare i soggetti
autorizzati a disporre i pagamenti stessi.
Art. 9 - Reinvestimenti
patrimoniali.
1. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti di
investimento finanziati con risorse provenienti dalla alienazione di beni
patrimoniali, con legge di approvazione del bilancio regionale, è
istituito un apposito fondo di rotazione per provvedere ad anticipazioni
finanziarie a favore delle unità locali socio-sanitarie e delle
aziende ospedaliere, con l'obbligo di reintegro ad avvenuta acquisizione
delle risorse ottenute dalle alienazioni medesime.
2. La Giunta regionale determina le procedure di anticipazione e di
reintegro, che vanno concesse previa presentazione dell'atto
dell'Unità locale socio-sanitaria o dell'Azienda ospedaliera con cui
si individua il bene oggetto dell'alienazione.
TITOLO III
Bilanci di previsione
Art. 10 - Bilancio pluriennale
di previsione.
1. Il bilancio pluriennale di previsione è elaborato con
riferimento al piano generale e agli altri strumenti della programmazione
adottati dall'Unità locale socio-sanitaria e dall'Azienda ospedaliera
e ne rappresenta la traduzione in termini economici, finanziari e
patrimoniali nell'arco temporale considerato.
2. Il bilancio pluriennale di previsione ha una durata
corrispondente a quella del piano generale ed è annualmente aggiornato
per scorrimento.
3. Il bilancio pluriennale di previsione è articolato nelle
seguenti parti:
a) parte economica;
b) parte finanziaria;
c) parte patrimoniale.
4. Il contenuto di ogni singola parte del bilancio pluriennale di
previsione è articolato per anno e, nell'ambito di questo, rispetto
alle fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera come indicate per il piano generale, con separata
evidenza dei servizi sociali.
5. Il bilancio pluriennale di previsione è strutturato secondo
lo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale, in modo da
consentire la rappresentazione degli equilibri economici, finanziari e
patrimoniali in analogia alla struttura e ai contenuti del bilancio
economico preventivo e del budget generale. Il bilancio pluriennale di
previsione è corredato da una relazione del direttore generale.
Art. 11 - Bilancio economico
preventivo.
1. Il bilancio economico preventivo
dà dimostrazione, con maggior grado di analisi rispetto al bilancio
pluriennale di previsione, del previsto risultato economico complessivo
finale dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera
per l'anno considerato e deve essere articolato in base alle fondamentali
strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera
come indicate per il piano generale, con separata evidenza dei servizi
sociali.
2. Il bilancio economico preventivo deve essere formulato secondo lo
schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale ed è corredato da
una relazione del direttore generale.
Art. 12 - Termine di
approvazione dei bilanci di previsione.
1. Il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio economico
preventivo sono approvati dal direttore generale entro il 31 dicembre
dell'anno precedente a quello cui i documenti di bilancio si riferiscono e
trasmessi entro dieci giorni alla Giunta regionale.
TITOLO IV
Budget
Art. 13 - Metodica di
budget.
1. Allo scopo di pervenire, su arco annuale e con sistematico
riferimento alle scelte della programmazione, alla formulazione di
articolate e puntuali previsioni relativamente ai risultati da conseguire,
alle attività da realizzare, ai fattori operativi da utilizzare, alle
risorse finanziarie da acquisire e da impiegare, agli investimenti da
compiere è obbligatoria l'adozione della metodica di budget.
2. La metodica di budget si sviluppa secondo una struttura che
comprende:
a) il documento di direttive;
b) il budget generale;
c) i budget delle strutture;
d) i budget di centro di responsabilità.
Art. 14 - Documento di
direttive.
1. Il documento di direttive è formulato allo scopo di
realizzare il raccordo sistematico tra gli strumenti della programmazione e
i budget.
2. Il documento di direttive è elaborato dal direttore generale
in aderenza ai contenuti e alle scelte dei piani, programmi e progetti
adottati e indica obiettivi, linee guida, criteri, vincoli e parametri per
la formulazione dei budget.
Art. 15 - Budget generale.
1. Il budget generale riguarda l'intera attività
dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e si
articola nelle seguenti parti:
a) il budget economico, che indica in analisi le attività ed i costi;
la rappresentazione dei costi deve consentire l'evidenza delle fondamentali
classi di fattori operativi;
b) il budget finanziario che indica in analisi i flussi di entrata e di
spesa;
c) il budget patrimoniale che indica in analisi le fonti di finanziamento e
gli impieghi, in modo tale da consentire anche la separata evidenza della
gestione corrente e della gestione degli investimenti.
2. Il budget generale costituisce allegato necessario del bilancio
economico preventivo.
Art. 16 - I budget delle
strutture.
1. I budget delle strutture sono formulati con riguardo alle
fondamentali strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera come indicate per il piano generale.
2. I budget delle strutture sono articolati e strutturati in modo
analogo al budget generale economico.
Art. 17 - Budget di centro di
responsabilità.
1. I budget di centro di responsabilità sono formulati con
riguardo alle unità organizzative inserite nel piano dei centri di
responsabilità.
2. I budget di centro di responsabilità sono articolati e
strutturati in modo da consentire, in analogia ai budget delle fondamentali
strutture, la rappresentazione degli aspetti economici, rendendo inoltre
possibile l'attribuzione della responsabilità di gestione e di
risultato mediante l'individuazione dei risultati da conseguire, delle
attività da svolgere e delle risorse assegnate.
Art. 18 - Approvazione dei
budget.
1. Il direttore generale entro lo stesso termine stabilito per
l'approvazione dei bilanci di previsione approva il budget generale ed i
connessi budget delle fondamentali strutture ed i budget di centro di
responsabilità.
Art. 19 - Controllo periodico
e revisione del budget.
1. Il budget generale, i budget
delle fondamentali strutture e i budget di centro di responsabilità
sono sottoposti, con cadenza mensile ed entro venti giorni dalla scadenza
del mese di riferimento, alla verifica dello stato di avanzamento con lo
scopo di porre in evidenza, rispetto ai dati di budget, gli eventuali
scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare
scostamenti nel prosieguo della gestione.
2. Entro la fine del mese successivo alla scadenza di ciascun
trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una relazione sullo
stato di avanzamento del budget generale, che oltre a porre in evidenza gli
scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono
determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, opera una proiezione
della situazione finanziaria e del risultato economico finale secondo uno
schema fornito dalla Giunta regionale.
3. A seguito dei controlli periodici trimestrali, il direttore
generale, qualora ne ravvisi l'opportunità e, in ogni caso, a fronte
di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico, procede alla
revisione del budget generale.
4. Qualora dalle verifiche di cui al comma 1 emergessero elementi di
possibile squilibrio finanziario ed economico, e in ogni caso, con
riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il
collegio dei revisori deve formulare una relazione con le proprie
osservazioni da trasmettere alla Giunta regionale entro la fine del mese
successivo alla scadenza del periodo di riferimento mensile o trimestrale.
TITOLO V
Patrimonio
Art. 20 - Classificazione dei
beni.
1. I beni appartenenti all'Unità locale socio-sanitaria e
all'Azienda ospedaliera sono classificati in beni patrimoniali
indisponibili e beni patrimoniali disponibili.
2. Sono beni patrimoniali indisponibili i beni tali per speciale
regime giuridico e i beni strumentali all'esercizio delle funzioni
istituzionali dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda
ospedaliera.
3. I beni patrimoniali diversi da quelli indicati nel comma 2
rientrano nel patrimonio disponibile.
4. Il direttore generale provvede alla classificazione dei beni
secondo le disposizioni dei commi precedenti in relazione all'effettiva
utilizzazione dei beni stessi.
Art. 21 - Inventario generale
del patrimonio.
1. L'inventario generale del patrimonio deve redigersi con
riferimento all'avvio dell'attività dell'Unità locale
socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e successivamente ogni anno.
L'inventario deve contenere l'indicazione analitica e la valutazione delle
attività e delle passività che compongono il patrimonio
dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.
2. L'inventario generale del patrimonio è predisposto secondo
le prescrizioni del Codice civile.
TITOLO VI
Contabilità
Art. 22 - Contabilità
economico-patrimoniale.
1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera
adottano la contabilità economico-patrimoniale con lo scopo di
determinare il risultato economico d'esercizio e il patrimonio di
funzionamento.
2. La contabilità economico-patrimoniale rileva i valori
relativi ai costi, ai ricavi e ai proventi imputabili alla competenza
economica dell'esercizio e i connessi valori che misurano la consistenza e
le variazioni degli elementi attivi e passivi del patrimonio.
3. Integrano la contabilità economico-patrimoniale le
rilevazioni corrispondenti al sistema dei rischi, al sistema degli impegni
e ai sistemi dei beni di terzi e dei beni presso terzi.
Art. 23 - Piano dei conti.
1. I valori relativi ai costi, ai ricavi, ai proventi e ai
componenti patrimoniali sono classificati in conti. Ogni conto deve
raggruppare elementi omogenei in grado di rendere significative le singole
classi di valori. L'insieme dei conti costituisce il piano dei conti.
2. I conti d'ordine relativi ai sistemi dei rischi, degli impegni,
dei beni di terzi e dei beni presso terzi costituiscono parte integrante
del piano dei conti.
3. Allo scopo di agevolare la diretta imputazione dei valori
rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale alle fondamentali
strutture dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda
ospedaliera, come indicate per il piano generale, il piano dei conti è
articolato in conti unici, sezionali e riepilogativi.
4. La rilevazione dei valori afferenti ai trasferimenti interni tra
le strutture fondamentali dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera, come indicate per il piano generale, avviene
mediante movimentazione di conti transitori.
5. Il piano dei conti è formulato in conformità allo
schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale.
Art. 24 - Scritture contabili
obbligatorie.
1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera
devono tenere le seguenti scritture obbligatorie:
a) libro giornale;
b) libro degli inventari;
c) libro degli atti del direttore generale;
d) libro delle adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.
2. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera
devono altresì tenere le altre scritture contabili previste dalle
leggi.
3. Con riguardo ai criteri, alle modalità di tenuta e di
conservazione delle scritture obbligatorie di cui al comma 1 si applicano
in quanto compatibili le disposizioni del Codice civile.
Art. 25 - Contabilità
analitica.
1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera
applicano la contabilità analitica con lo scopo di attuare, attraverso
operazioni di classificazione, localizzazione e imputazione, raggruppamenti
di valori economici articolati sulla base delle caratteristiche dei
processi produttivi ed erogativi.
2. La contabilità analitica elabora i valori relativi ai costi
di produzione e di erogazione, ai ricavi, ai proventi, ai prezzi interni
con riferimento a individuati oggetti di rilevazione. Gli oggetti di
rilevazione sono rappresentati:
a) dai centri di responsabilità;
b) da specifiche aree di attività semplici o complesse;
c) da beni, servizi e prestazioni destinati all'utenza esterna o da
impiegare internamente all'Unità locale socio-sanitaria e all'Azienda
ospedaliera.
3. I dati di base contabili ed extracontabili per l'alimentazione
della contabilità analitica sono tratti dal sistema informativo
dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera e in
particolare dalla contabilità economico-patrimoniale, secondo
indirizzi o programmi compatibili forniti dalla Giunta regionale.
TITOLO VII
Bilancio di esercizio
Art. 26 - Bilancio di
esercizio.
1. Il bilancio di esercizio deve rappresentare con chiarezza, in
modo veritiero e corretto, il risultato economico, la situazione
patrimoniale e finanziaria dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera. Il bilancio di esercizio deve essere articolato
secondo le strutture fondamentali dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera, con separata evidenza dei servizi sociali.
2. Se, in casi eccezionali, i dati e le informazioni contenuti nel
bilancio di esercizio, a norma degli articoli seguenti, non consentono in
modo adeguato la rappresentazione veritiera e corretta o la rendono
insufficiente, si devono fornire i dati e le informazioni alternativi o
complementari nella nota integrativa. La nota integrativa deve illustrare
l'influenza dei dati e delle informazioni alternativi o complementari sulle
rappresentazioni del risultato economico e della situazione patrimoniale e
finanziaria. I dati e le informazioni alternativi o complementari devono
formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei
revisori al bilancio di esercizio.
3. Il bilancio di esercizio è approvato dal direttore generale
entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce ed è
trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale corredato dalla
relazione sulla gestione e dalla relazione del collegio dei revisori. Nello
stesso temine il bilancio di esercizio è trasmesso al sindaco, qualora
l'ambito territoriale dell'Unità locale socio-sanitaria coincida con
quello del comune o alla rappresentanza della conferenza dei sindaci o dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento territoriale.
Art. 27 - Principi e criteri
di redazione del bilancio di esercizio.
1. Nella redazione del bilancio di
esercizio devono essere osservati i seguenti principi:
a) la valutazione delle poste deve essere fatta secondo prudenza e nella
prospettiva della continuazione dell'attività;
b) si possono indicare esclusivamente i risultati economici positivi
realizzati alla data di chiusura dell'esercizio;
c) si deve tener conto dei ricavi, dei proventi e dei costi di competenza
dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;
d) si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza
dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
e) gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole poste devono essere
valutati separatamente;
f) i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio
all'altro.
2. La modificazione dei criteri di valutazione da un esercizio
all'altro è consentita in casi eccezionali. La nota integrativa deve
motivare la deroga e indicarne l'influenza sulla rappresentazione del
risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria.
Art. 28 - Criteri di
valutazione degli elementi del patrimonio.
1. Gli elementi patrimoniali
destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le
immobilizzazioni. Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto o
di produzione. Nel costo di acquisto o di produzione si computano anche i
costi accessori.
2. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto
medio ponderato mensile.
3. I diritti e i valori mobiliari, quando non rientrano nelle
immobilizzazioni, sono valutati al costo d'acquisto o, se incorporati in
titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media
dell'ultimo trimestre.
4. Per la valutazione delle altre poste di bilancio si rinvia alle
disposizioni del Codice civile in materia di criteri di valutazione.
5. Gli elementi patrimoniali che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello
determinato secondo i commi precedenti, devono essere iscritti a tale
minore valore; questo non può essere mantenuto nei successivi bilanci
se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.
6. La Giunta regionale, al fine di assicurare l'omogeneità, il
consolidamento e la confrontabilità dei bilanci delle Unità
locali socio-sanitarie, può emanare specifiche disposizioni in tema di
criteri di valutazione.
7. Se speciali ragioni richiedono una deroga ai criteri di questo
articolo, le singole deroghe devono essere indicate e giustificate nella
nota integrativa e formare oggetto di un punto specifico della relazione
del collegio dei revisori al bilancio di esercizio.
Art. 29 - Criteri di
ammortamento.
1. Il costo delle immobilizzazioni,
materiali e immateriali, strumentali all'esercizio dell'attività, la
cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la residua possibilità
di utilizzazione.
2. Di norma le quote di ammortamento sono calcolate applicando al
costo dei beni i coefficienti base stabiliti dalle norme fiscali per
categorie di beni omogenei avendo riguardo al normale periodo di
deterioramento e consumo. Compete alla Giunta regionale individuare
più specifiche categorie di beni omogenei e stabilire annualmente
eventuali aumenti o diminuzioni dei coefficienti base di ammortamento.
3. Eventuali deroghe all'applicazione del criterio di cui al comma 2
devono essere giustificate analiticamente nella nota integrativa e devono
formare oggetto di un punto specifico della relazione del collegio dei
revisori al bilancio di esercizio.
Art. 30 - Struttura del
bilancio di esercizio.
1. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
2. Lo stato patrimoniale deve rappresentare le attività, le
passività e il patrimonio netto esistente alla chiusura
dell'esercizio. Lo stato patrimoniale deve inoltre rappresentare i dati
relativi al sistema dei rischi, al sistema degli impegni e ai sistemi dei
beni di terzi e dei beni presso terzi.
3. Il conto economico deve rappresentare gli elementi positivi e
negativi che incidono sul risultato economico d'esercizio, evidenziando
tale risultato.
4. Per ogni posta dello stato patrimoniale e del conto economico le
risultanze devono essere comparate con quella del bilancio economico
preventivo e con quella corrispondente dell'esercizio precedente. Se le
poste non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono
essere adattate. La non comparabilità e l'adattamento o
l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella
nota integrativa.
5. La nota integrativa deve essere redatta in conformità ai
contenuti disciplinati dal Codice civile.
6. La struttura e il contenuto del bilancio di esercizio devono
essere conformi allo schema obbligatorio fornito dalla Giunta regionale.
7. Nel caso che lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta
regionale per la rappresentazione del bilancio di esercizio differisca da
quello prescritto da norme dello Stato, l'Unità locale socio-sanitaria
e l'Azienda ospedaliera procederanno obbligatoriamente alla
riclassificazione del bilancio di esercizio secondo lo schema indicato da
tali norme.
Art. 31 - Relazione sulla
gestione.
1. Il bilancio di esercizio deve essere corredato da una relazione
del direttore generale sulla situazione dell'Unità locale
socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera che in particolare evidenzi:
a) le motivazioni degli scostamenti rispetto al bilancio economico
preventivo;
b) una sintesi dei risultati della gestione, in termini di analisi dei
costi, dei rendimenti e dei risultati per centro di responsabilità,
elaborata secondo lo schema obbligatorio adottato dalla Giunta regionale.
2. Nel caso che il bilancio dimostri una perdita di esercizio, nella
relazione sulla gestione deve essere data separata evidenza all'analisi
delle specifiche cause del risultato negativo.
Art. 32 - Risultati economici
di esercizio.
1. L'eventuale risultato economico positivo di esercizio è
destinato in via prioritaria ad investimenti; può essere inoltre
destinato all'incentivazione del personale legata ai risultati di budget o
ad individuati progetti per il recupero di efficienza; altre destinazioni
sono ammesse quando non alterino le prospettiche condizioni di equilibrio
della gestione. L'eventuale parte non destinata di tale risultato è
accantonata in un fondo di riserva.
2. Nel caso di perdita, il direttore generale in accompagnamento al
bilancio di esercizio deve formulare una separata proposta che indichi le
modalità di copertura della perdita e le azioni per il riequilibrio
della situazione economica. Tale proposta dovrà essere accompagnata
dalle osservazioni del collegio dei revisori e formare oggetto di
deliberazione del direttore generale.
Art. 33 - Pubblicità del
bilancio di esercizio.
1. Il bilancio di esercizio, unitamente alla sintesi dei risultati
della gestione in termini di analisi dei costi, dei rendimenti e dei
risultati per centro di responsabilità contenuti nella relazione sulla
gestione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
TITOLO VIII
Controllo di gestione
Art. 34 - Controllo di
gestione.
1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera
applicano il controllo di gestione allo scopo di assicurare efficacia ed
efficienza ai processi di acquisizione e di impiego delle risorse.
Art. 35 - La struttura
organizzativa del controllo di gestione.
1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è
costituita dall'insieme dei centri di responsabilità e dall'unità
organizzativa preposta allo svolgimento del processo di controllo di
gestione.
2. I centri di responsabilità corrispondono ad unità
operative alle quali sono assegnate, mediante la metodica di budget,
determinate risorse per lo svolgimento di specifiche attività volte
all'ottenimento di individuati risultati.
3. Un'unità operativa è centro di responsabilità
quando risponde alle seguenti caratteristiche:
a) omogeneità delle attività svolte;
b) significatività delle risorse impiegate;
c) esistenza di uno specifico responsabile di gestione e di risultato.
4. L'insieme dei centri di responsabilità costituisce il piano
dei centri di responsabilità.
Art. 36 - Struttura
tecnico-contabile del controllo di gestione.
1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è
costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che
consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo
svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione, oltre
ad avvalersi dei dati e delle informazioni traibili dalla contabilità
economico-patrimoniale, dalla contabilità analitica, dalla metodologia
di budget e da altre parti del sistema informativo dell'unità locale
socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, si fonda sulla rilevazione
analitica degli scostamenti. La rilevazione analitica degli scostamenti
avviene per confronto tra dati di budget e dati consuntivi con riguardo ai
volumi delle risorse complessivamente assorbite, ai singoli fattori
operativi impiegati e ai risultati ottenuti.
Art. 37 - Processo di
controllo di gestione.
1. Il processo di controllo di gestione è attivato dal
direttore generale che provvede, su proposta del responsabile
dell'Unità di controllo di gestione e con appositi atti, a:
a) individuare il piano dei centri di responsabilità economica ed il
responsabile di ciascun centro;
b) definire la struttura degli strumenti per la raccolta e l'elaborazione
delle informazioni;
c) disciplinare le fasi del processo di controllo, individuando i soggetti
che devono partecipare a ciascuna di esse.
2. L'unità di controllo di gestione è preposta al processo
di controllo di gestione e a tal fine:
a) raccoglie i dati di gestione utilizzando la struttura tecnico-contabile
del controllo di gestione;
b) analizza i dati di gestione attraverso una serie di elaborazioni e di
indicatori atti a valutare la significatività degli scostamenti,
l'efficienza nell'impiego delle risorse e la produttività dei fattori
operativi impiegati;
c) redige i periodici rapporti di gestione sullo stato di avanzamento del
budget;
d) redige il rapporto annuale finale che attua il sistematico confronto fra
i dati di budget e di consuntivo, in modo tale da porre in evidenza anche
gli scostamenti nei costi, nei risultati e nei rendimenti a livello sia di
centri di responsabilità, sia delle fondamentali strutture
dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera, come
indicate per il piano generale.
3. Il rapporto annuale finale deve essere trasmesso alla Giunta
regionale unitamente al bilancio di esercizio.
TITOLO IX
Controllo regionale
Art. 38 - Controllo
regionale.
1. La Giunta regionale esercita il
controllo sull'attività dell'Unità locale socio-sanitaria e
dell'Azienda ospedaliera mediante:
a) l'apposizione del visto di congruità di cui all'articolo 39;
b) la continua attività anche ispettiva di vigilanza e di riscontro
attuata attraverso le strutture individuate dalla Regione stessa;
c) la nomina di un commissario ad acta qualora il direttore generale non
provveda, nei termini stabiliti e secondo le modalità prescritte dalla
presente legge, all'adozione del piano generale e dei suoi aggiornamenti,
del bilancio pluriennale di previsione, del bilancio economico preventivo,
del budget e delle sue revisioni, del bilancio di esercizio e della
proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della
situazione economica che accompagna il bilancio di esercizio.
Art. 39 - Visto regionale di
congruità. (3)
1. Prima di essere approvati sono trasmessi alla Giunta regionale
per il visto di congruità:
a) il piano generale e i suoi aggiornamenti, il bilancio pluriennale di
previsione, il bilancio economico preventivo e il budget generale, entro il
20 novembre di ogni anno;
b) la proposta per la copertura della perdita e per il riequilibrio della
situazione economica entro lo stesso termine previsto per la trasmissione
del bilancio di esercizio.
2. Le proposte relative ai documenti di cui al comma 1, formalizzate
con atto del direttore generale, sono trasmesse entro dieci giorni alla
Giunta regionale corredate dalle relazioni accompagnatorie prescritte per i
documenti stessi.
TITOLO X
Collegio dei revisori
Art. 40 - Collegio dei revisori.
1. La designazione del componente
del collegio dei revisori di competenza regionale è effettuata dalla
Giunta regionale.
2. Al collegio dei revisori spettano funzioni di:
a) vigilanza sulla regolarità amministrativa e contabile;
b) vigilanza sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale;
c) esame e valutazione del bilancio di esercizio. ( 4)
Art. 41 - La vigilanza sulla
regolarità amministrativa e contabile.
1. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla
regolarità amministrativa e contabile mediante verifiche infrannuali:
a) dell'applicazione delle norme della presente legge;
b) della regolare tenuta dei libri;
c) dell'affidabilità, della compiutezza e della correttezza delle
procedure e delle scritture contabili;
d) degli adempimenti relativi agli obblighi fiscali;
e) della regolarità formale dei singoli atti di gestione e di titoli
di spesa.
2. Il collegio dei revisori deve inoltre accertare, almeno ogni
trimestre, la consistenza di cassa e verificare la regolarità delle
operazioni dei servizi di cassa interna.
3. Qualora per l'attività di verifica il collegio dei revisori
utilizzi indagini campionarie, lo stesso deve adottare idonei criteri di
campionamento al fine di assicurare significatività alle analisi
compiute e comunque garantire la rotazione delle poste campionate. La
descrizione dei criteri adottati deve risultare dal libro delle adunanze
dei verbali del collegio dei revisori.
Art. 42 - La vigilanza sulla
gestione economica, finanziaria e patrimoniale.
1. Il collegio dei revisori esercita la vigilanza sulla gestione
economica, finanziaria e patrimoniale.
2. In particolare il collegio dei revisori:
a) formula al direttore generale un parere preventivo sui progetti di
bilancio pluriennale di previsione, di bilancio economico preventivo, di
budget generale nonché sulle revisioni del budget generale. Il
collegio può richiedere informazioni utili alla verifica della
fondatezza delle previsioni contenute nei bilanci di previsione e nei
documenti di budget. Il collegio redige inoltre proprie relazioni sul
bilancio pluriennale di previsione e sul bilancio economico preventivo;
tali relazioni sono trasmesse alla Giunta regionale negli stessi termini
stabiliti per la trasmissione dei documenti ai quali si riferiscono;
b) svolge i compiti previsti nell'ambito del controllo periodico e della
revisione del budget di cui all' articolo 19.
3. Il collegio dei revisori può formulare osservazioni e
proposte al direttore generale affinché adotti tutti provvedimenti
necessari a correggere gli andamenti negativi e a prevenire ulteriori
squilibri ed esprime i pareri di competenza richiesti dal direttore
generale.
Art. 43 - Esame e valutazione
del bilancio di esercizio.
1. Il collegio dei revisori formula al direttore generale un parere
preventivo sul progetto di bilancio di esercizio nel quale esprime le
proprie valutazioni e proposte con riguardo alla redazione del bilancio
stesso.
2. Il collegio dei revisori con riferimento al bilancio di esercizio
deve esaminare e valutare in apposita relazione:
a) l'andamento della gestione nel suo complesso ed i risultati conseguiti
nell'esercizio, anche in rapporto al grado di realizzazione del budget;
b) l'affidabilità, la compiutezza e la correttezza nella tenuta della
contabilità e la corrispondenza fra i dati del bilancio e le
risultanze delle scritture contabili;
c) la coerenza e la corrispondenza dei contenuti del bilancio di esercizio
ai principi e alle norme di cui agli articoli 27, 28
e 29.
Art. 44 - Espletamento delle
funzioni e dei compiti del collegio dei revisori.
1. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e controllo.
2. Il collegio dei revisori può chiedere notizie al direttore
generale sull'andamento delle operazioni e su determinati atti di gestione.
3. Tutti i documenti e gli atti che devono essere sottoposti al
collegio dei revisori per l'espressione di pareri e per la redazione delle
relazioni previste dalla presente legge, devono essere trasmessi
formalmente dal direttore generale al collegio stesso, onde consentire
l'espletamento dei compiti del collegio stesso.
4. Gli accertamenti eseguiti devono risultare sul libro delle
adunanze e dei verbali del collegio dei revisori.
5. Qualora, nell'ambito dell'espletamento delle proprie funzioni e
dei propri compiti, il collegio dei revisori venga a conoscenza
dell'esistenza di gravi irregolarità nella gestione ha l'obbligo di
darne immediata comunicazione al direttore generale ed alla Giunta
regionale.
6. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera pone
a disposizioni del collegio dei revisori un luogo idoneo per la custodia
della documentazione inerente alle funzioni svolte dal collegio stesso.
TITOLO XI
Norme transitorie e finali
Art. 45 - Regime
transitorio.
1. Fino al 31 dicembre 1995 si
applicano in via transitoria il bilancio e la contabilità finanziaria
così come prescritti e normativamente ordinati dalla legge regionale 20 marzo 1980,
n. 18 "Norme di contabilità delle unità sanitarie locali in
attuazione dell'articolo 50 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" e sue
modificazioni. Oltre tale termine, la normativa richiamata si applica
limitatamente alla formulazione del rendiconto generale annuale per
l'esercizio 1995.
2. Per l'anno 1995 i valori di riferimento per il ricorso alle forme
di indebitamento e alle anticipazioni bancarie sono rispettivamente
individuati:
a) nell'ammontare delle entrate proprie correnti previste nel bilancio
annuale di competenza ad esclusione della quota del fondo sanitario
regionale di parte corrente attribuita all'Unità locale
socio-sanitaria e all'Azienda ospedaliera;
b) nell'ammontare delle entrate previste nel bilancio di competenza al
netto delle partite di giro.
3. Il collegio dei revisori, durante il periodo di applicazione
della contabilità finanziaria:
a) vigila sulla regolarità contabile della gestione finanziaria
mediante verifiche periodiche della compiutezza e correttezza delle
scritture contabili, nonché degli adempimenti relativi agli obblighi
fiscali;
b) redige una relazione sui documenti di bilancio;
c) redige una relazione sul rendiconto generale annuale, attestando la
corrispondenza fra i dati di consuntivo e le risultanze contabili.
4. Le relazioni di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono
trasmesse alla Giunta regionale unitamente agli atti ai quali si
riferiscono.
6. Nel caso che le nuove Unità locali socio-sanitarie
ricomprendano una parte minore degli ambiti territoriali delle Unità
locali socio-sanitarie poste in liquidazione e nel caso di costituzione di
Aziende ospedaliere e qualora ivi insistano strutture edilizie con
contratti di appalto di lavoro in corso di esecuzione, le nuove unità
locali socio-sanitarie e le aziende ospedaliere subentrano nella
prosecuzione dei medesimi contratti, acquisendo dalla Unità locale
socio-sanitaria posta in liquidazione i relativi crediti e fondi di cassa.
7. L'istituto di credito, titolare del servizio di tesoreria nella
Unità locale socio-sanitaria che presenta, tra quelle poste in
liquidazione e ricomprese negli ambiti territoriali della nuova Unità
locale socio-sanitaria, la più elevata consistenza di assistiti,
assicura, per il solo anno 1995, il servizio di tesoreria della nuova
Unità locale socio-sanitaria, con le medesime condizioni contrattuali,
salvo il diritto di recesso. Gli altri contratti di tesoreria decadono dal
1° gennaio 1995.
8. Il servizio di tesoreria della nuova Azienda ospedaliera è
assicurato dall'Istituto di credito titolare del servizio di tesoreria
della Unità locale socio-sanitaria alla quale apparteneva l'ospedale
costituito in azienda, con le medesime condizioni contrattuali, salvo il
diritto di recesso.
Art. 45 bis - Rappresentanza
legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio
sanitarie e relative disposizioni finanziarie.
1. Ai Commissari Liquidatori nominati ai sensi dell’articolo
2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, competono le funzioni di
legali rappresentanti delle Gestioni liquidatorie delle soppresse
Unità locali socio sanitarie ricomprese nell’ambito territoriale
delle rispettive Aziende.
2. Ai Commissari Liquidatori, quali legali rappresentanti delle
Gestioni liquidatorie di cui al comma 1, compete la legittimazione attiva e
passiva per le controversie riguardanti debiti e crediti delle soppresse
Unità locali socio sanitarie.
3. I debiti delle Gestioni liquidatorie delle soppresse Unità
locali socio sanitarie, nonché i relativi atti esecutivi, gravano
unicamente sulle dotazioni finanziarie disposte da provvedimenti statali e
regionali aventi tale specifica destinazione ed appositamente istituite
presso gli Enti tesorieri delle Aziende costituite ai sensi della legge regionale 14 settembre
1994, n. 56 .
4. Ai sensi dell’articolo 1, comma 35, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, gli eventuali avanzi di gestione registrati a decorrere
dall’anno 1995 dalle Aziende neo-costituite devono essere destinati,
in via prioritaria, alla copertura dei disavanzi verificatisi negli anni
precedenti. ( 6)
Art. 46 - Adempimenti iniziali
del direttore generale.
1. Entro trenta giorni dalla data del suo insediamento, il direttore
generale:
a) avvia, sulla base del piano conoscitivo redatto dal commissario
liquidatore, le rilevazioni inventariali per la composizione
dell'inventario generale del patrimonio;
2. Nel periodo dedicato all'elaborazione dei documenti di bilancio e
nelle more del controllo regionale, il direttore generale è
autorizzato ad eseguire spese in ragione, per ciascun mese di gestione
provvisoria, di un dodicesimo dell'importo complessivo dei trasferimenti
stabiliti dalla Giunta regionale per l'anno 1995 in favore dell'Unità
locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera. Maggiori spese rispetto
al limite fissato possono essere effettuate solo in casi di comprovata
necessità ed urgenza, qualora il loro rinvio costituisca grave
pregiudizio per l'espletamento delle normali attività dell'Unità
locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.
3. Entro sessanta giorni dal suo insediamento, il direttore generale
adotta il progetto per la realizzazione del nuovo assetto programmatorio,
contabile, gestionale e di controllo dell'Unità locale
socio-sanitaria. Tale progetto deve contenere la precisa indicazione degli
operatori coinvolti, delle azioni da compiere, delle risorse poste a
disposizione e dei tempi previsti per il conseguimento dell'obiettivo. Il
progetto è trasmesso entro dieci giorni alla Giunta regionale ed al
collegio dei revisori.
Art. 47 - Introduzione del
nuovo assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo.
1. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore
generale deve dar conto alla Giunta regionale, con relazioni semestrali,
della progressiva realizzazione del progetto per il nuovo assetto
programmatorio, contabile, gestionale e di controllo. Nel 1995 tali
relazioni devono essere inoltrate entro il 30 luglio ed entro il 31
dicembre. Successivamente e fino al compimento del progetto, le relazioni
semestrali sulla progressiva realizzazione sono inviate unitamente a quelle
sullo stato di avanzamento del budget relative al secondo e all'ultimo
trimestre.
2. Le relazioni semestrali sulla progressiva realizzazione del
progetto sono accompagnate dalle osservazioni del collegio dei revisori.
Art. 48 - Corsi concorsi.
1. In sede di prima applicazione
della presente legge, al fine di realizzare il controllo di gestione, le
Unità locali socio-sanitarie dispongono la modifica delle proprie
dotazioni organiche con l'istituzione di posti di collaboratore
amministrativo nella misura di due posti per Unità locale
socio-sanitaria. ( 7)
2. I concorsi per l'accesso alla qualifica di cui al comma 1 possono
essere espletati anche nella forma di corsi selettivi di reclutamento e
formazione con prove finali, scritte ed orali, volti all'acquisizione della
professionalità richiesta per il profilo professionale cui inerisce
l'assunzione.
3. I Commissari straordinari delle Unità locali socio-sanitarie
entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge :
a) affidano alla Regione l'effettuazione delle prove selettive per
l'ammissione ai corsi che possono essere effettuate anche con sistemi
automatizzati, la determinazione della durata, dei programmi e delle prove
finali dei corsi stessi, nonchè il numero dei candidati ammissibili e
i titoli valutabili, secondo le normative contrattuali vigenti;
b) stabiliscono che ai candidati non appartenenti al ruolo amministrativo
delle unità locali socio-sanitarie che partecipano ai corsi stessi sia
corrisposta una borsa di studio pari a metà di quelle previste
dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
4. La Regione attua quanto previsto dal presente articolo,
avvalendosi del supporto di un istituto od un ente od una società,
pubblici o privati, di sicuro affidamento per adeguata organizzazione ed
esperienza.
5. I candidati che supereranno le prove finali opteranno, in ordine
di graduatoria finale, per i posti di impiego individuati da ciascuna
Unità locale socio-sanitaria che procederà all'adozione del
provvedimento di assunzione.
Art. 49 - Valori degli
elementi del patrimonio iniziale.
1. La valorizzazione degli elementi compresi nel patrimonio iniziale
alla data del 1° gennaio 1995, avviene con riferimento ai criteri di
seguito indicati.
2. I beni immobili sono valutati secondo i criteri stabiliti dalle
vigenti disposizioni in tema di imposta comunale sugli immobili, gli
impianti e le immobilizzazioni immateriali al costo storico di acquisto o
di produzione. Nel costo d'acquisto o di produzione si computano anche i
costi accessori.
3. I beni mobili sono valutati al costo storico di acquisto o di
produzione idoneamente e analiticamente comprovato.
4. I beni conservati in scorta sono valutati al costo di acquisto
medio ponderato degli ultimi tre mesi.
5. I diritti e i valori mobiliari quando non rientrano nelle
immobilizzazioni sono valutati al costo di acquisto o, se incorporati in
titoli compresi nei listini ufficiali di borsa, alla quotazione media
dell'ultimo trimestre.
6. Le posizioni attive e passive corrispondenti a posizioni di
credito e di debito sono desunte e valorizzate in base alla
contabilità finanziaria e ai dati del rendiconto generale annuale
dell'esercizio 1994.
7. Deve essere inoltre accertata la consistenza di cassa con
riferimento alla data del 1° gennaio 1995.
Art. 50 - Valutazione degli
elementi patrimoniali per l'avvio della contabilità
economico-patrimoniale.
1. Con riferimento alla data del 31 dicembre 1995 si deve procedere
alla valorizzazione degli elementi patrimoniali per la composizione dello
stato patrimoniale iniziale e l'avvio della contabilità
economico-patrimoniale.
2. Per gli elementi del patrimonio iniziale si applicano i criteri
di cui al precedente articolo con le seguenti integrazioni:
a) il valore dei beni immobili, degli impianti e delle immobilizzazioni
immateriali e dei beni mobili strumentali all'esercizio delle attività
deve essere rettificato mediante ammortamento al fine di tener conto del
periodo intercorso fra la data originaria di acquisizione e la data del 31
dicembre 1995. Il valore di rettifica è pari alla quota di
ammortamento stabilita in relazione a ciascuna tipologia di beni omogenei
da calcolare sulla scorta dei coefficienti base previsti dalla normativa
fiscale vigente avendo riguardo al normale periodo di deperimento e
consumo. Qualora il periodo intercorso fra la data di acquisizione del bene
e la data del 31 dicembre 1995 risultasse maggiore o uguale al periodo
completo di ammortamento come definito dall'applicazione del criterio
accolto, il bene viene valorizzato per l'importo di lire una;
b) i beni del patrimonio privi di funzioni strumentali devono essere
valorizzati sulla base del presunto valore di realizzo.
3. Gli altri elementi patrimoniali sono valutati e rettificati in
base alle prescrizioni di cui agli articoli 28 e 29.
Art. 51 - Altri adempimenti
dell'Unità locale socio-sanitaria e dell'Azienda ospedaliera.
1. L'Unità locale socio-sanitaria e l'Azienda ospedaliera sono
tenute agli adempimenti di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché
all'attuazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 2, lettera
h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, in ordine all'evidenziazione delle
spese di personale ai fini delle esigenze di consolidamento dei conti
pubblici e della relativa informatizzazione.
Art. 52 - Attività
contrattuale ed amministrativa del patrimonio.
1. Fino all'emanazione di una organica disciplina regionale in
materia di attività contrattuale e di amministrazione del patrimonio
si applicano le disposizioni comunitarie, statali e regionali vigenti.
Art. 53 - Abrogazioni.
1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le
seguenti norme:
Art. 54 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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