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leggi regionali a testo vigente
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Contenuti:
Sommario: Legge Regionale 58/1994
Legge Regionale 58/1994
S O M M A R I O
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Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58
(BUR n. 78/1994)
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PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO
1994
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Art. 1 - Modifiche alla legge
regionale 26 gennaio 1994, n. 11.
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Art. 2 - Modifiche alla legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 è "Interventi in favore delle
imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno
ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e
successive modificazioni".
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Art. 3 - Osservatorio del mercato
del lavoro e della professionalità.
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Art. 4 - Contributo straordinario a
favore dell'amministrazione provinciale di Rovigo.
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Art. 5 - Interventi in favore di
strutture fieristiche.
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Art. 6 - Cooperazione sociale.
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Art. 7 - Interventi a favore del
Veneto orientale - interpretazione autentica dell'articolo 4 della
legge regionale 22 giugno 1993, n. 16.
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Art. 8 - Elevazione limite di
valore per l'acquisizione dei pareri.
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Art. 9 - Interventi per le
comunità montane.
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Art. 10 - Modifiche alla legge
regionale 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento
e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani".
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Art. 11 - Interventi per la
bachicoltura.
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Art. 12 - Acque minerali e
termali.
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Art. 13 - Viabilità
comunale.
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Art. 14 - Protezione civile.
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Art. 15 - Strutture per
anziani.
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Art. 16 - Modifica all'allegato n.
1 articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44.
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Art. 17 - Modifica alla legge
regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e
la valorizzazione dell'apicoltura".
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Art. 18 - Modifica all'articolo 17
della legge regionale 26 settembre 1989, n. 35.
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Art. 19 - Incentivazione
turistica.
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Art. 20 - Subdelega di funzioni
amministrative ai comuni.
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Art. 21 - Interventi a favore delle
popolazioni colpite da calamità naturali.
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Art. 22 - Fondo di rotazione per
sostenere e favorire l'edilizia residenziale.
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Art. 23 - Modifica all'articolo 29
della legge regionale 16 marzo 1994, n. 13.
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Art. 24 - Modifica all'articolo 108
della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61.
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Art. 25 - Dichiarazione
d'urgenza.
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