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Contenuti:
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 (BUR n. 109/1994)
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70 (BUR n. 109/1994) [sommario] [RTF]
MARCHIO VETRO
ARTISTICO DI MURANO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione Veneto, nel più ampio contesto della tutela e
valorizzazione della produzione e commercializzazione dei prodotti tipici e
tradizionali veneti, tutela e promuove la denominazione d'origine dei
manufatti artistici in vetro realizzati nell'isola di Murano, in quanto
patrimonio della storia e della cultura secolare di Venezia.
Art. 2 - Istituzione del
marchio.
1. La Giunta regionale, entro il 30
giugno 1996 ( 1), è
autorizzata a presentare domanda per la registrazione del marchio
collettivo Vetro artistico di Murano, ai sensi dell'articolo 22 del regio
decreto 21 giugno 1942, n. 929 così come modificato dal decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 480.
Art. 3 - Concessione dell'uso del
marchio.
1. La Giunta regionale può
concedere l'uso del marchio di cui all'articolo 2 esclusivamente ai
soggetti che producono vetri artistici nel territorio dell'isola di Murano
e al Consorzio da loro costituito per la promozione del marchio del vetro
artistico di Murano al quale, a mezzo di apposita convenzione, è
affidato l’esercizio dei compiti di cui all’articolo 5 bis.
( 2)
1 bis. La licenza d’uso del marchio è concessa a titolo
oneroso ai soggetti che producono vetri artistici nel territorio
dell’isola di Murano.
1 ter. Il Consorzio di cui all’articolo 5 bis è
autorizzato a determinare la quantificazione delle somme dovute per
ottenere la licenza d’uso nell’ambito dei criteri previsti
dalla convenzione di cui all’articolo 5 ter.
1 quater. Il Consorzio concessionario introita le somme di cui al
comma 1 ter destinando i relativi proventi al finanziamento
dell’attività di gestione e di promozione del marchio stesso.
( 3)
Art. 4 - Produzioni vetrarie
tutelate.
1. Ai fini della presente legge sono tutelati i manufatti in vetro
prodotti nell'isola di Murano secondo criteri artistici e produttivi che,
ancorchè innovativi, rispettino la tradizione muranese quali, a titolo
esemplificativo:
a) vetri di prima lavorazione;
b) vetri incisi, decorati e molati;
c) specchi;
d) articoli per illuminazione;
e) perle, conterie e murrine;
f) vetri a lume.
Art. 5 - Elenco dei produttori
concessionari dell'uso del marchio.
1. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di
cui all'articolo 2 sono iscritti in apposito elenco depositato presso la
Giunta regionale.
Art. 5 bis - Consorzio per la
promozione del marchio Vetro artistico di Murano.
1. La Regione promuove la
costituzione di un Consorzio, anche di secondo grado, concessionario del
marchio, costituito ai sensi degli articoli 2602 e seguenti del codice
civile tra le imprese che producono vetri artistici nel territorio
dell’isola di Murano e le associazioni di categoria. Il Consorzio ha
le seguenti finalità:
a) promuovere il marchio del Vetro artistico di Murano;
b) svolgere i compiti di cui al comma 3.
2. Lo statuto del Consorzio di cui al comma 1 deve prevedere la
rappresentanza delle associazioni di categoria dei produttori interessati
nella composizione degli organi del Consorzio medesimo.
3. Il Consorzio di cui al comma 1:
a) cura le attività connesse alla concessione d’uso del marchio
nonchè l’istruttoria per la formazione dell’elenco dei
concessionari del marchio di cui all’articolo 5;
b) concorre con la Regione del Veneto all’attività di tutela del
marchio, vigila sull’osservanza del regolamento d’uso di cui
all’articolo 8, controlla l’utilizzo del marchio da parte delle
imprese consorziate. ( 4)
Art. 5 ter - Rapporti della
Regione con il Consorzio.
1. Al fine di disciplinare i rapporti con il Consorzio la Regione,
sentito il Comitato di tutela, stipula un’apposita convenzione. Nella
convenzione deve, in particolare, essere previsto:
a) l’obbligo di depositare presso la Regione:
1) le variazioni dell’atto costitutivo, dello statuto e
dell’elenco dei consorziati;
2) la copia autentica del bilancio consuntivo relativo all’anno
precedente;
3) la relazione annuale del Presidente del Consiglio di amministrazione
sottoscritta congiuntamente dal Presidente del Collegio sindacale, qualora
costituito redatta secondo i criteri stabiliti dal Comitato di tutela,
dalla quale risulti l’attività del Consorzio in adempimento
della presente legge;
b) l’obbligo del pareggio di bilancio nello svolgimento della propria
attività a favore del marchio;
c) l’obbligo della sede legale in Venezia, preferibilmente presso una
istituzione pubblica.
2. La Giunta regionale esercita, con la collaborazione del Comitato
di tutela, la vigilanza sulle attività svolte dal Consorzio secondo i
criteri e le modalità fissati dalla convenzione e dal regolamento
d’uso.
3. Qualora il Consorzio non assuma le misure idonee alla prevenzione
della contraffazione da parte di terzi o dell’utilizzazione del
marchio in modo non conforme al regolamento d’uso da parte dei
concessionari, od ometta di procedere ai controlli e di applicare le
sanzioni previste nel proprio statuto, la Giunta regionale esercita
l’attività di controllo e sanzionatoria sui singoli
concessionari al fine di evitare la decadenza del marchio, nonchè
revoca la concessione data al Consorzio. ( 5)
Art. 6 - Comitato di tutela.
1. E' istituito presso la Giunta regionale il Comitato di tutela del
marchio Vetro artistico di Murano.
2. Il Comitato è composto da sette esperti nel settore del
vetro artistico operanti nell'isola di Murano, designati:
a) tre congiuntamente dalle associazioni artigiane maggiormente
rappresentative a livello provinciale, presenti e operanti nel comune di
Venezia;
b) due congiuntamente dalle associazioni industriali e della piccola e
media industria della provincia di Venezia;
c) due dalla Stazione sperimentale del Vetro di Murano.
3. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della
Giunta regionale e dura in carica cinque anni. La costituzione può
avvenire qualora siano stati designati almeno due terzi dei componenti.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale
con qualifica non inferiore a funzionario.
5. Ai componenti il Comitato è corrisposto unicamente, ove
spetti, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista dalla
normativa vigente per i dipendenti della Regione.
Art. 7- Compiti del Comitato di
tutela.
1. Il Comitato svolge i seguenti compiti:
a) predispone il progetto di regolamento d'uso di cui all'articolo 2 comma
2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 e cura la proposizione delle
eventuali modifiche;
b) stabilisce i criteri con cui deve essere redatta la relazione annuale di
cui all’articolo 5 ter, comma 1 lettera a), numero 3;
c) vigila sull'attività del Consorzio per la promozione e gestione del
marchio ed esprime annualmente alla Giunta il proprio parere circa
l’attività svolta dallo stesso nell’anno precedente;
d) esprime il proprio parere alla Giunta regionale nel procedimento di
ricorso in opposizione previsto all’articolo 9 comma 2. ( 6)
Art. 8 - Regolamento d'uso.
1. La Giunta regionale approva il regolamento d'uso previsto
dall'articolo 2 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 sulla base del
progetto di regolamento predisposto dal Comitato di tutela.
2. Il regolamento d'uso, tra l'altro, definisce:
a) i caratteri fondamentali del Vetro artistico di Murano con particolare
riferimento ai modelli, forme, stili, decori tipici o innovativi, ma
riconducibili a quelli tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione,
nonchè alle tipologie merceologiche dei materiali utilizzati in
conformità alle norme UNI;
b) la previsione dell'obbligo per i soggetti concessionari dell'uso del
marchio, di esporre e vendere nei luoghi di produzione esclusivamente i
vetri artistici di Murano e comunque, di evitare nella esposizione e
vendita la promiscuità con prodotti privi del marchio.
Art. 9 - Procedure.
1. La Giunta regionale, entro il 30
giugno 1996 ( 7), delibera le
modalità di presentazione delle domande di concessione dell'uso del
marchio.
2. Contro il provvedimento di diniego di concessione dell'uso del
marchio e contro il provvedimento di revoca del provvedimento di
concessione medesimo, è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta
regionale, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento. La Giunta
regionale decide, sentito il Comitato di tutela di cui all’articolo
7. ( 8)
Art. 9 bis - Contributi.
1. Al Consorzio per la promozione del marchio del vetro artistico di
Murano la Regione concede contributi nella misura massima del quaranta per
cento della spesa ammissibile per la propria attività istituzionale.
2. La Giunta regionale, sulla base del regolamento d’uso del
marchio, stabilisce annualmente i criteri e le modalità per la
concessione dei contributi.
3. Per ottenere i contributi di cui al comma 1 il Consorzio presenta
al Presidente della Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno
apposita domanda corredata dal programma delle attività e dal
preventivo di spesa.
4. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione
della domanda di cui al comma 3 provvede all’assegnazione dei
contributi.
5. Entro il mese di marzo successivo il Consorzio deve presentare la
documentazione della spesa effettivamente sostenuta, pena la revoca.
6. Qualora la spesa sostenuta risulti inferiore a quella presa a
base per l’assegnazione del contributo, lo stesso è ridotto
proporzionalmente alla spesa accertata. ( 9)
Art. 10 - Norma finanziaria.
Note
SOMMARIO
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