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Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 (BUR n. 23/1995)
Legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 (BUR n. 23/1995) [sommario] [RTF]
NORME PER IL
RIORDINAMENTO DEGLI ENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. (1)
Art. 1 - Finalità della
legge.
1. In attuazione di quanto previsto agli articoli 13 e 93 del
Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in
conformità con i principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli enti regionali
operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 2 - Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale.
1. Gli enti di cui all'articolo 1, già denominati Istituti
autonomi case popolari (IACP), sono trasformati in Aziende territoriali per
l'edilizia residenziale (ATER).
2. Le ATER sono enti pubblici economici dotati di personalità
giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile; hanno
sede nel capoluogo di ogni provincia ed operano nel territorio della
stessa.
3. La Giunta regionale, nello svolgimento delle sue funzioni in
materia di edilizia residenziale pubblica, in particolare per quanto
attiene bilanci, programmi, alienazione del patrimonio e canoni, si avvale
di un organo consultivo, costituito dai Presidenti e Direttori delle ATER,
dai rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e delle Organizzazioni sindacali dei
lavoratori e degli inquilini maggiormente rappresentative a livello
nazionale.
Art. 3 - Osservatorio regionale
sulla casa.
1. E' istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale
l'Osservatorio regionale sulla casa composto da:
1) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato con funzioni di
presidente;
2) un rappresentante dell'ANCI;
3) due rappresentanti delle ATER;
4) un rappresentante dei sindacati degli inquilini maggiormente
rappresentativi a livello nazionale;
5) un rappresentante dei sindacati dei lavoratori maggiormente
rappresentativi a livello nazionale;
6) un rappresentante delle associazioni della proprietà edilizia
più rappresentativi a livello nazionale;
7) un rappresentante dell'ANCE;
7 bis) un rappresentante designato dalle organizzazioni cooperativistiche
di abitazione maggiormente rappresentative. ( 2)
Art. 4 - Compiti
dell'Osservatorio regionale sulla casa.
1. L'Osservatorio regionale compie studi e analisi per
l'elaborazione dei programmi regionali, generali e di settore, riguardanti
l'edilizia residenziale e formula proposte alla Giunta regionale inerenti
il comparto dell'Edilizia residenziale.
2. L'Osservatorio regionale sulla casa, pubblica e diffonde dati e
analisi sulla situazione abitativa, ne promuove la conoscenza tra le forze
politiche, sociali, professionali imprenditoriali.
3. La Giunta regionale con propria deliberazione individua la
struttura tecnica di supporto.
Art. 5 - Attività delle
ATER.
a) ad attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata
e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione e il recupero di
abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati
e programmi di recupero urbano, utilizzando le risorse finanziarie proprie
e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
b) a progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o
eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici;
c) a svolgere attività per nuove costruzioni e/o per il recupero del
patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia
residenziale pubblica;
d) a gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque
realizzato o acquisito, nonché a svolgere ogni altra attività di
edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme
alla normativa statale e regionale;
e) a stipulare convenzioni con gli enti locali e con altri operatori per la
progettazione e/o l'esecuzione delle azioni consentite a' sensi delle
lettere a), b), c) e d);
f) a svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di
operatori pubblici e privati;
g) a intervenire, salvaguardando quanto stabilito dalla legge regionale 20 marzo 1990,
n. 19 mediante l'utilizzazione di risorse proprie, non vincolate ad
altri scopi istituzionali, con fini calmieratori, sul mercato edilizio
realizzando abitazioni allo scopo di locarle o venderle a prezzi
economicamente competitivi;
h) a formulare proposte sulle localizzazioni degli interventi di edilizia
residenziale pubblica;
h bis) ad esercitare il controllo sul rispetto, da parte delle imprese di
costruzione e loro consorzi e delle cooperative edilizie di abitazione e
loro consorzi incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia
residenziale fruenti di contributo pubblico, delle procedure e dei vincoli
economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi,
mediante rilascio di apposita attestazione. ( 3)
i) a svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.
Art. 6 - Statuto.
1. Le ATER deliberano lo Statuto entro novanta giorni dal primo
insediamento del Consiglio di amministrazione.
Art. 7 - Organi.
1. Sono organi dell'ATER:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Direttore;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 8 - Consiglio di
amministrazione delle ATER.
1. Il Consiglio di amministrazione di ciascuna ATER è composto
da:
a) due componenti, di cui uno con le funzioni di Presidente, nominati dalla
Giunta regionale;
b) un componente nominato dall'Amministrazione provinciale;
c) un componente nominato dal Comune capoluogo;
d) un componente designato dall'ANCI regionale.
2. I Consigli di amministrazione sono costituiti con decreto del
Presidente della Giunta regionale e durano in carica cinque anni a
decorrere dalla data dello stesso decreto.
3. Il Presidente della Giunta regionale provvede alla costituzione
del Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o
designazione di almeno tre componenti.
4. In caso di dimissioni e in qualunque caso di cessazione dalla
carica di uno dei componenti, coloro che subentrano restano in carica fino
alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
Art. 9 - Compiti e funzionamento
del Consiglio di amministrazione delle ATER.
1. Il Consiglio di amministrazione dell'ATER è convocato dal
Presidente, si riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via
straordinaria quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
consiglieri in carica o dal Collegio dei revisori dei conti.
2. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva lo Statuto e le eventuali modifiche, garantendo l'informazione
sui provvedimenti secondo i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241;
b) stabilisce le linee di indirizzo generale dell'azienda, prefigura gli
obiettivi pluriennali e approva il bilancio previsionale e il bilancio
consuntivo di esercizio;
c) definisce i piani annuali e pluriennali di attività, approvando gli
interventi da realizzare;
d) approva il regolamento di amministrazione e contabilità, il
regolamento e la dotazione organica del personale;
e) delibera la partecipazione a società per azioni, per la gestione e
realizzazione di interventi edilizi e quant'altro statutariamente previsto
per l'attività dell'azienda.
3. Per la validità delle adunanze del Consiglio è
necessaria la presenza di almeno tre componenti.
4. I consiglieri che senza giustificato motivo non partecipano per
cinque adunanze consecutive decadono dalla carica.
5. Il Consiglio delibera a maggioranza dei voti dei componenti
presenti, in caso di parità la maggioranza è determinata dal voto
del Presidente.
Art. 10 - Il Presidente e il
Vicepresidente dell'ATER.
1. Il Presidente ha la rappresentanza
legale dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione,
sovrintende al funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle
deliberazioni del Consiglio di amministrazione. Trasmette al Presidente
della Giunta regionale le deliberazioni adottate e presta la collaborazione
necessaria all'esercizio del potere di vigilanza.
2. Il Vicepresidente di ciascuna ATER è nominato dal Consiglio
di amministrazione tra i propri componenti.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni sono
esercitate dal Vicepresidente.
Art. 11 - Direttore
dell'ATER.
1. Il direttore delle ATER è
nominato dal Presidente dell'Azienda, su conforme deliberazione del
Consiglio di amministrazione, ed è scelto tra dirigenti pubblici e
privati aventi i seguenti requisiti:
a) età non inferiore a trentacinque anni e non superiore a
sessantacinque anni ( 4) ;
b) aver svolto attività professionale a livello dirigenziale per
almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private;
2. Il rapporto di lavoro del Direttore è a tempo determinato;
l'incarico decorre dalla data di nomina e ha termine al compimento del
sesto mese successivo alla scadenza del Consiglio di amministrazione.
3. L'incarico di direttore è rinnovabile; può essere
revocato prima della scadenza con atto motivato dal Presidente, su conforme
delibera del Consiglio di amministrazione.
4. Il trattamento giuridico ed economico del direttore è
determinato con delibera del Consiglio di amministrazione.
5. Il direttore:
a) cura la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Ente, anche
mediante l'adozione di atti di organizzazione e di spesa rilevanti nei
confronti dei terzi, nonchè, se autorizzato dal Consiglio di
amministrazione, ha la rappresentanza in giudizio con facoltà di
conciliare e transigere;
b) ha la responsabilità di conseguire gli obiettivi e di dare
esecuzione alle deliberazioni assunte dal Consiglio di amministrazione;
c) presiede alle aste e alle licitazioni private;
d) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese
per il normale funzionamento;
e) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la
funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione
tecnico-amministrativa ai fini generali e particolari dell'Ente;
f) esprime il proprio parere sulla legittimità di ogni atto
deliberativo.
Art. 12 - Collegio dei revisori
dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti di ciascuna ATER è
nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre esperti in
materia di amministrazione e contabilità, iscritti nel registro dei
revisori. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale, con il
medesimo provvedimento di nomina del collegio.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono nominati due
revisori supplenti.
3. Al Collegio dei revisori dei conti si applica la disciplina
prevista dagli articoli 2397 e seguenti del codice civile in quanto
compatibile.
4. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni a
decorrere dalla data del provvedimento di nomina.
5. Il Collegio ha altresì l'obbligo, qualora riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell'azienda, di riferirne immediatamente
al Presidente della Giunta regionale ed è tenuto a fornire allo
stesso, su sua richiesta, ogni informazione e notizia che abbia
facoltà di ottenere a norma di legge o per statuto.
Art. 13 - Comitato tecnico
dell'ATER.
1. Presso ciascuna ATER è
costituito un comitato tecnico composto da:
a) il direttore dell'Azienda, con funzioni di Presidente;
b) il Capo dell'Ufficio tecnico dell'Azienda;
c) il Dirigente generale dell'Ufficio regionale del Genio civile o suo
delegato;
d) due esperti in materie tecniche e giuridiche nel settore dell'edilizia
residenziale, nominati dalla Giunta regionale.
2. Le funzioni di segreteria sono assicurate da un funzionario
dell'Azienda.
3. Alle sedute del Comitato Tecnico partecipa, con voto consultivo,
il rappresentante legale o il delegato dell'operatore pubblico o privato
interessato all'argomento in discussione.
4. Il Comitato Tecnico esprime pareri su richiesta del Consiglio di
amministrazione o degli enti interessati ed è convocato dal Direttore
dell'Azienda.
5. Al Comitato Tecnico sono attribuite le funzioni consultive
già attribuite alle Commissioni Tecniche istituite a' sensi
dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche
e integrazioni.
6. Il Comitato esprime inoltre parere obbligatorio su:
a) atti tecnici ed economici relativi agli interventi di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata o agevolata realizzati dai Comuni;
b) congruità economica dei programmi di intervento di edilizia
sovvenzionata ammessi a finanziamento con provvedimento regionale,
esprimendosi sul rispetto dei vincoli tecnico-dimensionali ed economici,
nonchè sull'applicazione delle maggiorazioni ammesse ai massimali di
costo deliberati dalla Giunta regionale;
c) richiesta di autorizzazione al superamento dei massimali di costo
ammissibili;
d) atti gestionali per la realizzazione delle opere.
7. Il Comitato è costituito con deliberazione del Consiglio di
amministrazione dell'ATER e resta in carica per la durata dello stesso.
8. In via transitoria, fino alla costituzione dei Comitati di cui al
presente articolo, continuano ad operare le Commissioni istituite presso
ciascun IACP, ai sensi dell'articolo 63 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
Art. 14 - Indennità di
carica.
1. Al Presidente e al Vicepresidente dell'ATER compete
un'indennità mensile di carica il cui ammontare è pari
rispettivamente al 50 per cento e al 25 per cento dell'indennità
mensile lorda spettante al Presidente della corrispondente Amministrazione
provinciale, oltre al rimborso spese di viaggio, nella misura stabilita per
i dirigenti regionali generali dalla normativa vigente. Spetta inoltre il
rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità previste
dallo statuto dell’azienda. ( 5)
2. Agli altri componenti del
Consiglio di amministrazione dell'ATER compete un gettone di presenza per
ogni seduta pari a quello previsto per i componenti il Comitato regionale
di Controllo, oltre al rimborso spese di viaggio, nella misura stabilita
per i dirigenti regionali generali dalla normativa vigente. Spetta inoltre
il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità
previste dallo statuto dell’azienda. ( 6)
3. Al Presidente del Collegio dei
revisori dei conti spetta un compenso annuo pari al 50 per cento di quello
attribuito ai revisori dei conti dell'Amministrazione provinciale
corrispondente. Agli altri componenti il Collegio spetta un compenso pari
al 75 per cento di quello spettante al Presidente dello stesso. Spetta
inoltre il rimborso delle spese sostenute nei limiti e con le modalità
previste dallo statuto dell’azienda. ( 7)
4. Ai componenti del Comitato tecnico dell'ATER di cui alla lettera
d) del comma 1 dell'articolo 13 spetta un gettone di presenza per ogni
seduta pari a quella dei componenti del Comitato regionale di controllo.
4 bis. Al Presidente dell’ATER si applicano, quanto ai
permessi e alle aspettative, le norme previste per gli amministratori
locali. Agli altri componenti il Consiglio di amministrazione
dell’ATER si applicano soltanto le previsioni di cui ai commi 3 e 4
dell’articolo 79 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
L’indennità di carica spettante al Presidente ai sensi del comma
1 è dimezzata qualora il medesimo non abbia richiesto, se lavoratore
dipendente, il collocamento in aspettativa non retribuita. ( 8)
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite
anche agli amministratori e revisori dei conti degli IACP dall'entrata in
vigore della presente legge. ( 9)
Art. 15 - Fonti di
finanziamento.
1. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:
a) i rimborsi per spese tecniche e generali relative ai programmi di
edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta
regionale;
b) una quota dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica, quale rimborso spese generali di amministrazione e di
manutenzione, secondo i criteri e le modalità stabilite dalla
normativa vigente;
c) l'alienazione del patrimonio immobiliare nel rispetto delle disposizioni
di legge nazionali e regionali vigenti;
d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste
all' articolo 5.
Art. 16 - Bilancio e programmi
di attività dell'ATER.
1. Le ATER formulano il bilancio secondo le prescrizioni contenute
negli articoli 2423 e seguenti del codice civile. In allegato al bilancio
consuntivo le ATER devono fornire dettagliati elementi informativi sui
costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui
corrispettivi introitati, specificando in particolare:
a) la quota dei costi generali non ripartibili;
b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle
attività espletate e dei servizi prestati;
c) la differenza, per i servizi espletati dietro corrispettivo, tra il
prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate.
2. Le ATER formulano altresì, al fine di predeterminare i
limiti finanziari della gestione annuale di esercizio, uno schema di
bilancio di previsione strutturato secondo i medesimi criteri del bilancio
di cui al comma 1.
Art. 17 - Vigilanza, controllo
sugli atti e sugli organi delle ATER.
1) gli statuti e le loro eventuali modifiche;
2) il bilancio previsionale e il bilancio consuntivo di esercizio;
3) i regolamenti di amministrazione e contabilità; il regolamento e la
dotazione organica del personale.
2. Gli atti di cui all' articolo 10, comma 1 vanno trasmessi al Presidente della Giunta
regionale entro dieci giorni dalla loro adozione.
Art. 18 - Stato giuridico e
trattamento economico del personale.
1. Al personale delle ATER, compreso
il Direttore, si applicano, per quanto compatibili con la natura dell'ente,
gli istituti attinenti allo stato giuridico ed economico, nonchè
previdenziale delle aziende municipalizzate di igiene ambientale e il
relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. ( 10)
2. Entro dodici mesi dall'approvazione dello statuto le ATER
determinano la dotazione organica del personale previa verifica dei carichi
di lavoro.
3. Sino all'approvazione della dotazione organica del personale non
sono consentite nuove assunzioni, salvo quelle strettamente necessarie per
far fronte a esigenze sopravvenute e previa autorizzazione della Giunta
regionale.
Art. 19 - Scioglimento del
Consorzio regionale fra gli IACP del Veneto.
1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo all'entrata in
vigore della presente legge è sciolto il Consorzio fra gli Istituti
autonomi delle case popolari del Veneto e si procede alla sua liquidazione
a norma del presente articolo.
2. I beni mobili e immobili di proprietà del Consorzio sono
devoluti, con effetto dalla data di cui al comma 1, alla Regione. Dal
momento della devoluzione la Regione subentra nella titolarità di
tutte le situazioni attive e passive facenti capo al Consorzio.
3. Il Presidente della Giunta regionale nomina il commissario per la
liquidazione del Consorzio nella persona del Presidente del Consorzio
medesimo. Il commissario procede alla individuazione dei beni mobili ed
immobili del Consorzio, dei rapporti giuridici relativi all'attività
del Consorzio stesso, nonchè del personale. Presenta alla Giunta
regionale una relazione consuntiva dell'attività del Consorzio sino
alla sua soppressione. Gli adempimenti devono essere compiuti entro tre
mesi dalla nomina del commissario liquidatore.
4. Il personale del Consorzio è trasferito mediante procedura
di mobilità, in via prioritaria presso le ATER e, subordinatamente,
anche in sovrannumero da riassorbire a seguito della ridefinizione delle
piante organiche in attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, presso gli altri enti del comparto Regioni-Enti locali. Sono fatte
salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite.
Art. 20 - Norme
transitorie.
1. Fino alla costituzione degli organi delle ATER ai sensi della
presente legge continuano ad esercitare le loro funzioni gli organi in
carica degli IACP.
2. Le ATER subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi degli
IACP.
3. Il Consiglio di amministrazione in carica all'entrata in vigore
della presente legge predispone entro due mesi la ricognizione dei beni e
dei rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti. Tale documento è
approvato dalla Giunta regionale.
4. Con l'entrata in vigore della presente legge, qualora siano
ancora esistenti presso gli IACP le assemblee dei soci o conferenti, esse
si intendono automaticamente sciolte. Contestualmente vengono rimborsate le
quote nominali a suo tempo sottoscritte o conferite, mentre eventuali
apporti patrimoniali rimangono nella piena titolarità e
disponibilità dell'azienda.
5. Il personale degli IACP continua ad operare presso le ATER.
6. Il personale degli IACP, che risultasse in esubero a seguito
della revisione della dotazione organica delle ATER, è collocato in
altri enti regionali mediante le procedure previste per la mobilità.
Art. 21 - IACP comunali.
1. Gli IACP comunali di Arzignano,
Castelfranco Veneto, Conegliano, Este, Monselice e Piove di Sacco sono
soppressi entro e non oltre il 31 dicembre 1997. ( 11)
2. I beni immobili di proprietà degli istituti soppressi sono
devoluti, tenuto anche conto di quanto previsto dagli statuti di detti
istituti, dalla data di cui al comma 1, ai Comuni nel cui ambito
territoriale insistono gli enti stessi e non possono essere sottratti alla
loro destinazione. In tal caso i Comuni possono avvalersi per la gestione
del patrimonio pervenuto, degli istituti di cui agli articoli 22 e 23 della
legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Dal momento della devoluzione, i Comuni succedono in tutti i
rapporti attivi e passivi inerenti agli immobili di cui al comma 2.
4. Il personale in servizio presso gli Istituti di cui al comma 1,
alla data fissata nel medesimo comma, viene trasferito al corrispondente
Comune previa intesa. Il Comune provvederà ad inserirlo nella pianta
organica previa verifica della relativa disponibilità nel livello
corrispondente e con anzianità maturata all'atto del trasferimento.
5. Nel termine di cui al comma 1 i Comuni possono deliberare di
rinunciare alla devoluzione dei beni immobili di proprietà, dei
rapporti attivi e passivi e del personale degli IACP soppressi. In tal caso
i beni e i rapporti facenti capo agli IACP soppressi sono devoluti alla
competente ATER provinciale.
6. I Presidenti di ciascun Istituto soppresso assumono le vesti di
Commissario straordinario con il compito di assicurare la gestione, di
accertare lo stato di consistenza patrimoniale, nonchè dei rapporti
giuridici attivi e passivi pendenti, ivi compresi quelli concernenti il
personale e di redigere l'inventario dei beni mobili ed immobili. Gli atti
del Commissario straordinario sono sottoposti al controllo di
legittimità della Giunta regionale nel rispetto dei criteri di cui
alla legge regionale
18 dicembre 1993, n. 53 . Al Commissario straordinario compete
l'indennità di carica mensile già prevista per il Presidente
dello IACP comunale.
Art. 22 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) In materia di edilizia
residenziale pubblica vedi gli articoli da 65 a 70 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 in particolare l'articolo 67 "Strumenti di programmazione e
pianificazione" che ha introdotto il programma regionale triennale per
l'edilizia residenziale pubblica ed il programma annuale di attuazione.
( 4) Lettera così modificata da
comma 1 art. 3 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 6 che ha sostituito le parole “e
non superiore a sessanta anni” con le parole “e non superiore a
sessantacinque anni”.
( 9) Art. 57 legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 ha disposto che ai componenti degli organi degli enti dipendenti e
strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell’ente per lo
svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le
spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell’articolo 4
della legge regionale
30 gennaio 1997, n. 5 . Ai presidenti degli stessi enti, che abbiano
una competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici,
provinciale, è riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari
al cinquanta per cento di quella del consigliere regionale di cui
all’articolo 3 della legge sopra citata.
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