|
Contenuti:
Legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 (BUR n. 82/1996)
Legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 (BUR n. 82/1996) [sommario] [RTF]
NORME GENERALI
SULLA PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO
E SULLE PROCEDURE DI INFORMAZIONE E DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
COMUNITARI
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal DPR 31 marzo 1994
e dall'articolo 58, comma 4 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al fine di
promuovere lo sviluppo sociale ed economico del Veneto nel processo di
integrazione europea intende assicurare:
a) la partecipazione attiva della Regione alle iniziative comunitarie;
b) una organica informazione sulle politiche regionali comunitarie;
c) un rapporto diretto e continuativo con gli uffici, gli organismi e le
istituzioni dell'Unione europea.
2. La presente legge disciplina altresì l'adempimento, da parte
della Regione, degli obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato
alla Unione europea, nonché le procedure da osservarsi in ambito
regionale per l'attuazione degli interventi comunitari.
Art. 2 - Dipartimento per le
relazioni comunitarie.
1. É istituito nell'ambito della Segreteria generale della
programmazione il Dipartimento per le relazioni comunitarie con sede in
Bruxelles che opera in collaborazione con la cabina di regia regionale di
cui al dl 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1995, n. 341 e al dpr 6 febbraio 1996, n. 102.
2. Il dipartimento svolge attività di collegamento fra la
regione e le istituzioni comunitarie sulle materie di competenza regionale
nonché:
a) favorisce la presenza e la partecipazione di rappresentanti della
regione negli organismi, gruppi o comitati di lavoro delle istituzioni
comunitarie;
b) informa e fornisce consulenza agli organi e agli enti della regione
sulle norme e i provvedimenti comunitari;
c) realizza studi e approfondimenti sulle norme e i provvedimenti
comunitari di interesse per la regione;
d) coordina le relazioni ed i contatti tra le istituzioni pubbliche venete,
gli enti locali, le associazioni e gli altri organismi rappresentativi di
interessi collettivi e l'Unione europea relative alla presentazione di
progetti, partecipazione a programmi e alle iniziative comunitarie.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare, stabilisce entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, la dotazione organica del dipartimento, nell'ambito
dell'organico del personale regionale, i criteri e le modalità di
funzionamento del dipartimento, nonché le condizioni per la nomina ed
il trasferimento del relativo personale e il trattamento economico
spettante allo stesso.
Art. 4 - Istituzione presso il
Consiglio regionale di una struttura per l'informazione comunitaria.
1. É istituita, nell'ambito della Segreteria generale del
Consiglio regionale, una struttura per l'informazione e lo studio delle
problematiche comunitarie.
2. L'Ufficio di Presidenza ne organizza le funzioni e ne determina
la dotazione organica nell'ambito dell'organico del personale regionale.
Art. 5 - Partecipazione al
processo normativo.
1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1987,
n. 183, interviene nel processo normativo comunitario.
2. In relazione alle finalità di cui al comma 1 il Consiglio
regionale formula osservazioni da presentare al Governo sui progetti di
regolamento, di raccomandazione e di direttiva dell'Unione europea.
Art. 6 - Procedure relative
all'attuazione degli interventi comunitari.
1. La proposta generale relativa ai documenti unici di
programmazione (Docup) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone
del Veneto interessate dagli obiettivi 2 e 5b di cui all'articolo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 viene
predisposta dalla Giunta regionale e sulla proposta, il Consiglio regionale
approva una specifica risoluzione.
2. La Giunta regionale svolge l'attività di partenariato con lo
Stato e l'Unione europea sulla base della risoluzione di cui al comma 1. La
Giunta regionale provvede ad assicurare quanto necessario all'approvazione
degli interventi previsti nella proposta di cui al comma 1, nonché a
fornire all'autorità comunitaria i chiarimenti e le eventuali
modifiche ed integrazioni richieste.
3. Gli atti definitivi conseguenti all'attività di partenariato
sono comunicati al Consiglio regionale ed attuati dalla Giunta. Gli
adeguamenti e le rimodulazioni di assi e misure dei Docup, nei limiti e con
le modalità previsti dalle disposizioni comunitarie, sono definiti ed
attuati direttamente dagli organismi responsabili dell'attuazione.
Eventuali successive modificazioni sostanziali degli atti definitivi
consistenti nell'introduzione o nell'abolizione di assi o misure sono
approvate con la stessa procedura prevista per l'atto originario.
4. Ogni anno in occasione della presentazione del bilancio di
previsione la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sugli
interventi assunti, sulle integrazioni adottate e sullo stato di attuazione
dei programmi finanziati con il concorso comunitario. Inoltre, ogni
semestre, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione sintetica
sullo stato di attuazione dei programmi finanziati con il concorso
comunitario.
5. Il regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le
procedure, compatibili con l'osservanza delle modalità e dei termini
previsti dalle disposizioni comunitarie e statali, per l'esame, in
Commissione ed in Aula, degli atti di cui alla presente legge.
Art. 7 - Modalità di
realizzazione degli interventi.
1. Per i programmi o altre iniziative di intervento e per i quali
sia rilevante l'apporto degli enti locali, sia in funzione diretta che come
riferimento alle iniziative presenti sul territorio, la Giunta regionale
può attuare, in via convenzionale, particolari forme di coinvolgimento
anche assegnando alle province compiti istruttori.
2. Il Presidente della Giunta regionale, ove ravvisi
l'opportunità di effettuare un esame contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo concernente le
provvidenze comunitarie, può promuovere la conclusione di un accordo
di programma a norma dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e
successive modificazioni, convocando una apposita conferenza di servizi tra
i soggetti interessati.
Art. 8 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge quantificati in lire
800 milioni si fa fronte mediante riduzione di pari importo per competenza
e per cassa dello stanziamento iscritto al capitolo n. 84748 dello stato di
previsione della spesa del bilancio di previsione 1996, e contemporanea
istituzione del capitolo n. 3464 denominato "Spese connesse all'istituzione
e al funzionamento del Dipartimento per le relazioni comunitarie".
Note
SOMMARIO
|