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Contenuti:
Legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996)
Legge regionale 12 novembre 1996, n. 36 (BUR n. 101/1996) [sommario] [RTF]
TUTELA DEL
PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO DELLA
REGIONE VENETO
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, al fine di promuovere e sostenere una più
diffusa ed operante coscienza sociale, riconosce e promuove i valori
storici, sociali, culturali e di volontariato delle società di mutuo
soccorso (SMS), in attività da almeno cinquanta anni, non aventi scopo
di lucro, finalizzate all'affermazione dei valori e della cultura della
solidarietà tra i cittadini.
2. La Regione, valorizza in particolare la funzione di promozione
sociale, di servizio e di innovazione perseguita dalle SMS e favorisce la
diffusione della conoscenza e l'illustrazione della storia e delle
attività di tali organismi disponendo interventi finanziari per
un'indagine conoscitiva del patrimonio e per il riordino e
l'inventariazione degli archivi storici delle stesse.
Art. 2 - Riconoscimento
d'interesse locale.
1. Per assicurare la tutela e la conservazione dei beni archivisti
del proprio territorio, la Regione riconosce l'interesse locale degli
archivi delle società di mutuo soccorso.
Art. 3 - Albo regionale delle
società di mutuo soccorso.
1. Per le finalità di cui all'articolo 2 è istituito
presso la Giunta regionale l'albo delle società di mutuo soccorso.
2. Possono chiedere l'iscrizione all'albo regionale di cui al comma
1 le SMS che da almeno cinquant'anni operano sul territorio regionale.
3. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al comma 2 le
società di mutuo soccorso devono depositare lo statuto e la situazione
patrimoniale alla data della richiesta di iscrizione.
4. La Giunta regionale determina con apposito provvedimento le
modalità e i termini per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1.
Art. 4 - Interventi.
1. La Giunta regionale, al fine di
diffondere la conoscenza del patrimonio storico delle società di mutuo
soccorso, promuove una preliminare indagine e un censimento di tutti i beni
culturali delle stesse.
2. La Giunta regionale, d'intesa con la Soprintendenza archivistica
del Veneto, predispone un piano coordinato d'interventi concernenti
l'ordinamento e l'inventariazione del materiale archivistico documentario
delle società di mutuo soccorso iscritte all'Albo di cui all'articolo
3.
2 bis. La Giunta regionale favorisce le attività culturali
promosse dalle società di mutuo soccorso, con particolare attenzione
alle iniziative di alto contenuto scientifico che hanno come obiettivo la
ricerca e la riflessione sulle trasformazioni sociali, culturali ed
economiche delle società contemporanee. ( 1)
Art. 5 - Istituzione del Centro
per lo studio e la documentazione delle società di mutuo soccorso.
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione concorre
all'istituzione del Centro per lo studio e la documentazione delle
società di mutuo soccorso.
2. Il Centro svolge un ruolo promozionale per le seguenti
finalità:
a) costituzione di una biblioteca specializzata sulle SMS, con particolare
riferimento a quelle venete;
b) costituzione di un archivio filmico e fotografico del materiale
iconografico delle SMS;
c) organizzazione di un deposito per ricovero temporaneo di archivi
sociali, bandiere o altro materiale di proprietà delle SMS per la
predisposizione di interventi di restauro conservativo;
d) organizzazione di mostre e convegni sia per la valorizzazione del
patrimonio storico-culturale delle SMS, sia per lo studio ed analisi delle
nuove forme di solidarietà;
e) promozione di borse di studio per giovani laureandi, finalizzate allo
studio ed alla ricerca sulle origini storico-sociali delle SMS.
Art. 6 - Norma finanziaria.
Note
( 2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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