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Legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 (BUR n. 73/1997)
Legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 (BUR n. 73/1997) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE
DELL'AZIENDA REGIONALE PER I SETTORI AGRICOLO, FORESTALE E AGRO-ALIMENTARE
“VENETO AGRICOLTURA”
TITOLO I
Istituzione dell'Azienda
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Istituzione dell’Azienda.
1. Con la presente legge, la Regione riordina le funzioni attribuite
agli enti regionali che operano nei settori agricolo, forestale e
agroalimentare, per migliorare lo sviluppo tecnico ed economico.
2. È istituita l’Azienda regionale per i settori
agricolo, forestale e agroalimentare, denominata Veneto Agricoltura.
3. L’Azienda è ente di diritto pubblico economico dotato
di personalità giuridica propria ed opera in attuazione di indirizzi e
direttive emanati rispettivamente dal Consiglio e dalla Giunta regionale
che ne esercita anche la vigilanza.
4. Sono soppressi l’Ente di sviluppo agricolo del Veneto,
l’Azienda regionale delle foreste e l’Istituto lattiero
caseario e per le biotecnologie agroalimentari di Thiene, istituiti
rispettivamente con le leggi regionali 9 marzo 1977, n. 27, 9 giugno 1975,
n. 67, 16 maggio 1980, n. 58, e successive modificazioni.
Art. 2 - Funzioni
dell’Azienda.
1. L'Azienda promuove e realizza
interventi per l’ammodernamento delle strutture agricole, per la
protezione del suolo agroforestale e per la migliore utilizzazione della
superficie agraria, per lo sviluppo dell’acquacoltura e della pesca,
con particolare riferimento alle attività di ricerca e sperimentazione
nei settori agricolo, forestale ed agroalimentare e di sostegno al mercato.
2. L’Azienda in particolare:
a) eroga servizi specialistici per la promozione, il sostegno, la
diffusione ed il trasferimento dell’innovazione di processo e di
prodotto nel settore agricolo, agroalimentare e forestale anche attraverso
l’animazione rurale e la divulgazione agricola, nonché per la
valorizzazione e commercializzazione dei prodotti tipici veneti;
b) promuove e realizza interventi volti alla razionale utilizzazione delle
risorse agricole e forestali ed al miglioramento dell’efficienza
delle strutture produttive e favorisce la formazione,
l’organizzazione ed il consolidamento delle imprese agricole singole
ed associate;
c) gestisce il patrimonio forestale, i vivai e le riserve naturali
regionali;
d) realizza programmi nei settori di competenza;
e) svolge attività di ricerca applicata, di sperimentazione,
informazione e formazione per lo sviluppo dei diversi settori;
f) opera quale organismo fondiario della Regione ai sensi della legge 9
maggio 1975, n. 153 e delle altre leggi vigenti in materia;
g) svolge le funzioni ad esaurimento relative alla conservazione e gestione
dei terreni e delle opere della riforma fondiaria nonché di terreni e
delle opere di cui alla legge 9 luglio 1957, n. 600, come previsto
dall’articolo 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386;
h) promuove e organizza l’attività di certificazione di
qualità dei prodotti agroalimentari.
h bis) gestisce l’attività relativa alle analisi di laboratorio
in materia fitosanitaria. ( 1)
3. L’Azienda opera in attuazione di progetti comunitari,
statali e regionali, in materia agricola, forestale ed agroalimentare, su
richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti pubblici o
privati.
4. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2,
l’Azienda può promuovere la costituzione o la partecipazione a
enti, consorzi e società. ( 2)
Art. 2 bis - Osservatorio
Socio-Economico della Pesca e dell’Acquacoltura.
1. All’Azienda è riconosciuta la funzione di osservatorio
socio-economico della pesca e dell’acquacoltura, di seguito
denominato Osservatorio della Pesca.
2. Le attività di Osservatorio della Pesca si svolgono presso
la struttura con sede in Chioggia (Venezia).
3. L’Osservatorio della Pesca, sulla base di indirizzi
stabiliti dalla Giunta regionale, provvede in particolare a:
a) raccogliere, elaborare ed organizzare i dati relativi agli aspetti
economici e sociali delle filiere e dei comparti ittici;
b) effettuare, anche avvalendosi di consulenze esterne, studi, analisi e
ricerche attinenti alle materie di competenza;
c) relazionarsi e collaborare con i soggetti deputati al trattamento dei
dati statistici al fine di standardizzare ed omologare le informazioni in
uscita;
d) organizzare la trasmissione e la divulgazione delle informazioni
raccolte.
4. Su richiesta della Giunta regionale nonché di altri soggetti
pubblici o privati possono essere attribuiti all’Osservatorio della
Pesca compiti operativi in materia di pesca e di acquacoltura, anche in
attuazione di progetti comunitari, statali e regionali nonché di
progetti di cooperazione transfrontaliera o transnazionale.
5. L’Amministratore unico provvede alla definizione
dell’assetto dell’Osservatorio della Pesca e alla relativa
dotazione organica sulla base di specifiche direttive stabilite dalla
Giunta regionale con proprio provvedimento. ( 3)
CAPO II
Organi dell’Azienda
Art. 3 - Organi
dell’Azienda.
1. Sono organi dell’Azienda:
a) l’Amministratore unico;
b) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 4 - Amministratore
unico.
1. L’amministratore unico è nominato dal Consiglio
regionale, su proposta della Giunta, per la durata di tre anni, e alla
scadenza può essere confermato nella carica fino alla fine della
legislatura. Non si applicano le procedure di cui alla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27
.
2. La Giunta regionale verifica annualmente i risultati conseguiti
dall’Amministratore unico e può proporre con provvedimento
motivato al Consiglio regionale, la revoca anticipata della nomina. In tal
caso i poteri sono attribuiti ad un commissario straordinario nominato
dalla Giunta regionale per un periodo di sei mesi entro i quali deve essere
nominato un nuovo amministratore.
3. All’amministratore unico è attribuita una
indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale, in misura non
superiore al trattamento economico corrisposto ai direttori generali delle
unità locali socio sanitarie di massima dimensione. ( 4)
3 bis. All’amministratore unico proclamato membro di una delle
due Camere o del Parlamento europeo, la indennità di cui al comma 3
non spetta dalla data in cui fruisce del trattamento economico connesso
alla carica di parlamentare nazionale o europeo.( 5)
Art. 5 - Compiti
dell’amministratore unico.
1. L’amministratore unico ha la legale rappresentanza
dell’Azienda e tutti i poteri di amministrazione della stessa.
2. Sono di competenza dell’amministratore unico in
particolare:
a) l’adozione del bilancio di previsione e del preventivo economico;
b) l’adozione del bilancio consuntivo ed il conto economico;
c) la relazione sull’andamento della gestione dell’Azienda da
presentare alla Giunta regionale ogni sei mesi;
d) i programmi e piani di attività;
e) l’organizzazione generale e la dotazione organica;
f) le convenzioni con gli istituti di credito;
g) gli atti e contratti di acquisto e alienazione di beni immobili;
h) l'acquisizione e la cancellazione di ipoteche;
i) la legittimazione processuale attiva e passiva e la facoltà di
transazione;
l) la accettazione di crediti, donazioni e legati disposti a favore
dell'Azienda;
m) provvedimenti derivanti da specifiche attribuzioni di compiti di volta
in volta assegnati dalla Giunta regionale;
n) la nomina del direttore generale e dei direttori delle sezioni.
Art. 6 - Commissione
tecnico-scientifica.
1. È istituita presso l’Azienda, quale strumento
consultivo per la gestione della stessa, una commissione
tecnico-scientifica composta da:
a) un docente dell’Università degli studi di Padova designato
dalla facoltà di agraria;
b) un rappresentante del consiglio nazionale delle ricerche;
c) tre rappresentanti designati in ragione di uno per ciascuna delle
organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a
livello regionale.
2. La commissione è presieduta dall’amministratore unico
il quale provvede alla convocazione delle riunioni ed alla organizzazione
dell’attività.
Art. 7 - Collegio dei revisori
dei conti.
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri,
nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti nel registro dei revisori
contabili di cui al DLgs. 27 gennaio 1992, n. 88. Il Consiglio nomina
altresì due membri supplenti.
2. Il Presidente è eletto dal Collegio nella prima riunione tra
i propri componenti.
3. I revisori dei conti durano in carica per la durata della
legislatura e possono essere riconfermati.
4. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla
gestione contabile, amministrativa e finanziaria dell’Azienda, e a
tal fine presenta all’amministratore unico ogni sei mesi o su
richiesta dello stesso una relazione sull’andamento della gestione
amministrativa e finanziaria dell’Azienda.
5. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una
indennità annua lorda stabilita dalla Giunta regionale in misura non
superiore a quella spettante ai componenti del Collegio dei revisori delle
unità locali socio sanitarie di massima dimensione. ( 6)
CAPO III
Struttura organizzativa
Art. 8 - Direttore generale.
1. All'Azienda è preposto un direttore generale, nominato
dall’amministratore unico il quale ha anche la facoltà di
revocarlo. Al direttore spetta il trattamento economico dei dirigenti delle
Segreterie regionali ed il rapporto di lavoro è disciplinato da
contratto di diritto privato.
2. L’incarico di direzione può essere conferito a persone
che abbiano esperienza e adeguata preparazione per lo svolgimento di
attività a livello dirigenziale presso aziende private o pubbliche,
enti pubblici, Regione, Stato, ovvero di attività scientifiche o
professionali.
3. Il direttore generale svolge attività di direzione e
coordinamento nei confronti dei dirigenti delle sezioni; sovrintende al
personale ed al funzionamento degli uffici dell’Azienda; cura
l’attività di esecuzione degli atti dell’amministratore
unico ed esercita tutte le altre funzioni a lui delegate dallo stesso.
Sostituisce l’amministratore unico nei casi di assenza o di
impedimento su delega dello stesso.
4. Il direttore rimane in carica quanto l’amministratore che
l’ha nominato e comunque non oltre il trentesimo giorno dalla nomina
del nuovo amministratore unico.
5. In relazione alle funzioni di cui al comma 3, il direttore
generale risponde all’amministratore unico del raggiungimento degli
obiettivi e della gestione delle risorse assegnate.
Art. 9 - Sezioni.
2. Il numero delle sezioni ed i compiti alle stesse attribuiti sono
individuati dall’amministratore unico, in relazione agli obiettivi
programmatici della Giunta regionale, in sede di definizione
dell’assetto strutturale e della relativa dotazione organica
dell’Azienda.
Art. 10 - Patrimonio.
1. Il patrimonio dell’Azienda è costituito dai beni
immobili e mobili provenienti dagli enti soppressi e individuati dalla
Giunta regionale ai sensi dell’ articolo 15, comma 3.
2. L’Azienda subentra nelle obbligazioni attive e passive
degli enti soppressi e ne acquisisce i relativi diritti, in conformità
alle determinazioni assunte a norma dell’ articolo 15, comma 4.
Art. 11 - Attività di
gestione.
1. La gestione finanziaria e di
bilancio dell’azienda avviene sulla scorta della normativa contabile
regionale in quanto compatibile. Le operazioni di natura commerciale sono
contabilizzate in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice
civile. ( 7)
2. Alle spese di funzionamento per l'attività dell'Azienda si
provvede con:
a) il fondo di dotazione iniziale;
b) il contributo annuale della Regione determinato in sede di legge di
bilancio;
c) i contributi derivanti da normative comunitarie, statali e regionali;
d) i proventi da attività e servizi svolti;
e) le rendite patrimoniali.
2 bis. L’azienda può accedere a mutui e a contratti di
leasing per poter far fronte alle proprie spese di investimento. ( 8)
2 ter. L’importo complessivo delle annualità di
ammortamento per capitale e interessi per mutui in estinzione e per leasing
di cui al comma 2 bis, non può superare il dieci per cento
dell’ammontare complessivo delle entrate correnti di cui alla lettera
b) del comma 2 del presente articolo. ( 9)
Art. 12 - Esercizio
finanziario e bilancio.
1. L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio preventivo, articolato con riferimento alle sezioni
di cui all’articolo 9, è trasmesso per la approvazione alla
Giunta regionale entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento.
3. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso entro il mese di
maggio dell'anno successivo a quello di chiusura dell’esercizio.
Art. 13 - Programmi di
attività. (10)
1. Nello svolgimento delle proprie funzioni l’Azienda opera
sulla base di programmi annuali che individuano gli obiettivi, le
attività da svolgere, i settori di intervento, le iniziative
progettuali, le previsioni di spesa ed i mezzi per l’attuazione,
nonché gli strumenti per la verifica dei risultati.
2. Il programma è predisposto, entro il 30 settembre
dell’anno precedente a quello cui si riferisce ed approvato, dalla
Giunta regionale che lo trasmette per informazione alla competente
commissione consiliare unitamente ad una relazione illustrativa sullo stato
di attuazione del programma dell’anno precedente.
Art. 14 - Personale.
1. L’amministratore unico, entro tre mesi dall'insediamento,
provvede alla definizione dell'assetto strutturale e della dotazione
organica dell'Azienda per l'inquadramento del personale nei ruoli della
stessa. La dotazione organica è approvata dalla Giunta regionale.
2. Entro trenta giorni dall’approvazione della dotazione
organica, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto,
assegna il personale all’azienda. Il personale degli enti soppressi
che risultassero in esubero a seguito della revisione della dotazione
organica è trasferito alla Regione o agli altri enti del comparto
Regioni-enti locali mediante le procedure previste per la mobilità.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, all'azienda
viene temporaneamente assegnato il personale in servizio presso gli enti
soppressi, il quale mantiene, fino all’adozione dei provvedimenti di
cui ai commi 1 e 2 lo stato giuridico ed il trattamento economico
attribuiti nell’ente di provenienza alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. I rapporti tra l’Azienda ed il personale dipendente sono
regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle aziende
municipalizzate di igiene ambientale.
5. Il personale è iscritto ai fini del trattamento di
quiescenza e previdenza all’INPDAP.
6. Per gli operai delle aziende o
gestioni agricole e forestali si applicano i rispettivi contratti nazionali
di lavoro e la relativa previdenza di settore. ( 11)
7. I direttori degli enti soppressi rimangono in carica per un
periodo non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
TITOLO II
Amministrazione straordinaria
Art. 15 - Amministrazione
straordinaria.
1.
Entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la
Giunta regionale nomina un commissario straordinario per
l’attività di gestione e di liquidazione degli enti soppressi.
2. Il provvedimento di nomina determina le modalità per lo
svolgimento delle operazioni di liquidazione ed il termine, non superiore a
sei mesi dall’incarico, entro il quale esse devono concludersi,
nonché il compenso da corrispondere.
3. Il commissario straordinario provvede alla ricognizione del
personale e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti
soppressi e redige l’inventario dei relativi beni mobili ed immobili.
4. La Giunta regionale approva la ricognizione e l’inventario
redatti dal commissario straordinario di cui al comma 3 disponendo
altresì in ordine ai beni mobili ed immobili ed ai rapporti giuridici
attivi e passivi da assegnare all’Azienda.
5. La Regione succede agli enti soppressi in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi non estinti dal commissario straordinario o non
assegnati all’Azienda.
6. Per gli adempimenti di competenza, il commissario straordinario
si avvale del personale degli enti soppressi.
7. Gli organi degli enti soppressi rimangono in carica fino
all’insediamento del commissario straordinario.
TITOLO III
Disposizioni finali
Art. 16 - Modifica di
denominazione.
1. Le denominazioni contenute in leggi o regolamenti regionali di
Ente di sviluppo agricolo del Veneto; Azienda regionale per le foreste;
Istituto lattiero caseario e di biotecnologie agro-alimentari di Thiene;
sono sostituite con quella di Veneto Agricoltura, Azienda regionale per i
settori agricolo, forestale ed agro-alimentare.
Art. 17 - Disposizioni
attuative.
1. La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 32 lettera g)
dello Statuto, emana disposizioni attuative della presente legge, entro
novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa.
Art. 18 - Abrogazioni.
1. Sono abrogate:
Art. 19 - Norma
finanziaria.
1. All'onere di lire 15.850 milioni derivante dall'applicazione
della presente legge, a decorrere dall’esercizio finanziario 1998 si
provvede mediante la riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli nn.
12302, 12146, 13004 dello stato di previsione della spesa del medesimo
bilancio.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
1997-1999, relativamente al 1998, sono istituiti i seguenti capitoli:
- Capitolo n. 12040 denominato “Contributi per il funzionamento
dell’Azienda regionale per i settori agricolo, forestale e
agro-alimentare” con lo stanziamento di lire 12.000 milioni;
- Capitolo n. 12042 denominato “Spese per la liquidazione per gli
enti strumentali di cui al Titolo II della presente legge” con lo
stanziamento per competenza e cassa di lire 3.850 milioni.
Art. 20 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell' articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 2) Ai sensi dell’art. 5
della legge regionale
3 dicembre 1998, n. 29 la Giunta regionale, stipulando apposita
convenzione è autorizzata ad avvalersi della Azienda Regionale Veneto
Agricoltura per le attività di verifica e controllo previste per la
concessione di aiuti, agevolazioni o sussidi finanziari di competenza della
Regione o affidate alla medesima da disposizioni nazionali o comunitarie
nel settore primario, nonchè per le rilevazioni statistiche, contabili
e di mercato previste dalle vigenti normative.
( 4) L’art. 57 della legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 dispone che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidente degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 6) L’art. 57 della legge regionale 12 settembre
1997, n. 37 dispone che ai componenti degli organi degli enti
dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede
dell’ente per lo svolgimento della propria attività
istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei
commi 1 e 2 dell’articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . Ai
presidente degli stessi enti, che abbiano una competenza territoriale
sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, è
riconosciuta una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per
cento di quella del consigliere regionale di cui all’articolo 3 della
legge sopra citata.
( 10) L'articolo 66 della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 "Norme per gli interventi in agricoltura" prevede
la concessione di contributi a Veneto Agricoltura per l'attuazione di
interventi finalizzati al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico
da realizzarsi integrando il programma previsto dal presente articolo.
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