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Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998)
Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3 (BUR n. 13/1998) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA
REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
Art. 2 - Programma di
potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle
scelte regionali in materia tributaria ed economico finanziaria.
1. Al fine di promuovere le attività di sviluppo e
potenziamento delle strutture regionali che attendono ai processi di
previsione, gestione e controllo dei flussi finanziari e di operare
adeguate valutazioni sull'impatto delle scelte finanziarie e fiscali sul
sistema socio-economico regionale, la Giunta regionale è autorizzata
ad intraprendere le seguenti azioni:
a) acquisizione di banche dati per la migliore valutazione delle strategie
e degli impatti di politica fiscale e di bilancio e ammodernamento delle
attuali procedure di acquisizione, elaborazione e conservazione delle
informazioni statistiche e documentali a rilevanza economico-finanziaria,
ivi compresa l'acquisizione di nuovi strumenti e tecnologie per le
procedure di rilevazione e di elaborazione delle operazioni di gestione;
b) realizzazione di modelli di previsione del gettito tributario regionale
e di sistemi integrati telematici tra le strutture regionali per il
monitoraggio delle procedure di spesa;
c) costruzione dell'anagrafe tributaria dei contribuenti regionali;
d) partecipazione finanziaria a organi di consultazione fiscale
istituzionalizzati, ivi compresa l'acquisizione di consulenze
specialistiche;
e) aggiornamento e formazione degli operatori degli uffici
economico-finanziari che si occupano delle problematiche tributarie e di
bilancio, con la realizzazione di studi e ricerche finalizzati sia alla
semplificazione dei processi di attuazione delle norme tributarie, sia
all'individuazione di procedure che permettano una migliore comprensione
delle problematiche dell'Ente nel mercato finanziario.
2. Nell’ambito del progetto EURO, la Giunta regionale è
autorizzata ad attivare presso il Ministero del tesoro le procedure per
estendere ad alcuni Comuni del Veneto la sperimentazione in atto in Comuni
di altre Regioni.
3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 500 milioni
(capitolo n. 7028).
Art. 3 - Programma triennale di
intervento per la lotta contro il colpo di fuoco batterico.
1. Al fine di fronteggiare i primi casi di colpo di fuoco batterico
e di impedire l'ulteriore diffusione e l'insediamento della malattia nel
territorio e gravissimi danni economici alle coltivazioni frutticole ed
alla produzione vivaistica, la Giunta regionale adotta un programma
triennale di intervento che comprende le seguenti azioni:
a) monitoraggio a campione di piante suscettibili alla malattia e di tutti
i pereti, in una zona a ridosso del confine sud della regione, nonché
controllo sistematico di vivai con piante possibili ospiti del patogeno;
b) monitoraggio delle zone di sicurezza istituite intorno ai campi
dichiarati contaminati o che venissero dichiarati contaminati nella
regione;
c) analisi di laboratorio;
d) formazione dei tecnici e dei rilevatori esterni addetti ai controlli e
predisposizione di materiale tecnico informativo per operatori agricoli;
e) acquisizione di cartografia e trattamento informatico dei dati.
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 450 milioni
(capitolo n. 12546).
Art. 4 - Progetto ortofrutticolo
regionale per il rilancio e lo sviluppo del settore ortofrutticolo in
sintonia con l'applicazione della nuova organizzazione comune di mercato
approvata dall'Unione Europea.
1. A seguito dell'applicazione della nuova organizzazione comune di
mercato nel settore degli ortofrutticoli, che ha responsabilizzato
maggiormente le imprese singole e associate riguardo l’adeguamento
dell’offerta alla domanda, la Regione interviene con un proprio
specifico progetto, che si articola nelle seguenti azioni:
a) azioni per la qualità, il controllo e l’identificazione del
prodotto quali l’utilizzazione e la promozione di marchi collettivi
collegati alla produzione regionale e l’adozione di sistemi di
qualificazione delle produzioni ortofrutticole e l’acquisizione di
attrezzature per l’identificazione del prodotto;
b) azioni per i servizi quali l’innovazione varietale, iniziative
sperimentali e dimostrative, rilevazioni statistiche e monitoraggio sui
residui di fitofarmaci e di qualificazione delle produzioni ortofrutticole;
c) azioni di carattere strutturale e dotazionale quali
l’ammodernamento tecnologico degli impianti, l’acquisizione e
l’adeguamento delle strutture di condizionamento, trasformazione e
commercializzazione;
d) azioni per la produzione, quali rinnovo degli impianti frutticoli e
realizzazione di sistemi di protezione e di irrigazione, apprestamenti
serricoli per l’orticoltura e relative dotazioni.
2. I destinatari del sostegno pubblico regionale alle azioni
suddette sono prioritariamente le organizzazioni di produttori riconosciute
ai sensi del Regolamento CE 2200/96.
3. Previo parere della Commissione consiliare competente, la Giunta
regionale provvede a stabilire le condizioni e le procedure per
l’esecuzione delle azioni e degli interventi previsti dal presente
articolo, promuovendone la maggiore diffusione territoriale.
4. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per ciascuno degli esercizi
finanziari 1998, 1999 e 2000 (capitolo n. 11520).
Art. 5 - Programma di interventi
per il piano pataticolo regionale.
1. In attuazione del Progetto per la
pataticoltura veneta di cui al provvedimento del Consiglio regionale 7
marzo 1995, n. 1099, la Giunta regionale è autorizzata a concedere
finanziamenti alle Associazioni di produttori del settore per la
realizzazione di un programma di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione,
propaganda, controllo di qualità, riconversione e qualificazione della
produzione della patata da seme.
3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo, è
autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 1998, di lire 250 milioni
(capitolo n. 11530). ( 3)
Art. 6 - Programma di interventi
per la lotta contro il bruco americano (Infantria Americana).
1. Al fine di fronteggiare il diffondersi del bruco americano
(Infantria Americana) e limitare i danni economici che ne conseguono, la
Giunta regionale è autorizzata ad adottare un programma di interventi
comprensivo dell’attività di monitoraggio a campione delle
piante suscettibili di malattia, oltreché del sostegno finanziario
alle Province e agli altri enti locali direttamente impegnati nella lotta.
2. La Giunta regionale provvede a stabilire le condizioni e le
procedure per l’esecuzione degli interventi previsti dal presente
articolo.
3. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo,
è autorizzata la spesa, per l’anno 1998, di lire 500 milioni
(capitolo n. 12212).
Art. 7 - Partecipazioni
azionarie.
1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere per il
tramite della Veneto Sviluppo spa partecipazioni azionarie al capitale
della società Venezia Terminal Passeggeri spa fino a lire 1.050
milioni (capitolo n. 20004) e della società Idrovie spa fino a lire
700 milioni (capitolo n. 20020).
Art. 8 - Convenzione con
l'Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto sull'attività
di informazione alle Piccole Medie Imprese (P.M.I.) in materia di
iniziative regionali e programmi comunitari svolta dall'Eurosportello.
(4)
1. Al fine di promuovere le attività di informazione, con
particolare riferimento alle P.M.I., sulle iniziative regionali e sui
programmi comunitari, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare
una convenzione con l'Unione regionale delle Camere di Commercio, nella
quale sono determinati criteri e modalità per lo svolgimento
dell'attività informativa da parte dell’Eurosportello. ( 5)
2. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è
autorizzata, per l'esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 250 milioni
(capitolo n. 21404).
Art. 9 - Giubileo dell'anno
2000.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a
soggetti pubblici o privati per interventi nei settori di cui alla legge 7
agosto 1997, n. 270, sulla base di specifiche intese o accordi di programma
anche con la Regione.
2. I criteri per l’ammissione degli interventi e per la
determinazione della loro priorità sono approvati dalla Giunta
regionale sentita la competente commissione consiliare.
3. Per il finanziamento del programma di cui al comma 1, è
autorizzata la spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 70220), per ciascuno
degli esercizi finanziari 1998 e 1999.
Art. 10 - Contributi per
l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area regionali.
1. I Comuni, con popolazione
inferiore ai 10.000 abitanti, il cui territorio rientri nei Piani di area
approvati dal Consiglio regionale, possono richiedere alla Regione, entro
tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un contributo per la
redazione di strumenti urbanistici o di loro varianti, di adeguamento ai
piani di area. ( 6)
2. Le domande devono essere corredate da:
a) deliberazione comunale che conferisce l'incarico professionale;
b) preventivo analitico delle spese occorrenti per la redazione dello
strumento urbanistico;
c) relazione illustrativa delle indagini, delle operazioni da compiere con
riferimento al Piano di area.
3. I contributi di cui al comma 1 possono riguardare anche strumenti
urbanistici già adottati, ma non già finanziati ai sensi
dell' articolo
18 della legge
regionale 26 gennaio 1994, n. 11 . In tale caso, la domanda di
contributo deve essere corredata dalla delibera del Consiglio comunale di
adozione della variante di adeguamento al Piano di area.
4. I contributi sono erogati per il cinquanta per cento al momento
dell'assegnazione. Il rimanente cinquanta per cento del contributo viene
liquidato dopo l'approvazione dello strumento urbanistico o della variante
contenente l'adeguamento ai Piani di area. Il Piano Regolatore Generale o
la variante di adeguamento devono essere trasmessi in Regione, pena la
decadenza del contributo stesso e l'obbligo di restituzione della parte
liquidata, entro quattro ( 7) anni
dalla data di comunicazione dell'assegnazione del contributo.
5. Per l'esercizio finanziario 1998 è autorizzata la spesa di
lire 1.500 milioni (capitolo n. 43030).
Art. 11 - Disposizioni a
sostegno del settore delle opere pubbliche.
1. Sino all’entrata in vigore
di apposita legge regionale in materia di interventi urgenti per opere
pubbliche, gli enti locali e i loro consorzi che intendono realizzare opere
pubbliche di loro competenza, avvalendosi del finanziamento previsto dal
presente articolo, devono presentare alla Giunta regionale una domanda
intesa ad ottenere il relativo finanziamento, corredata da una relazione
che illustri le motivazioni della necessità, urgenza e priorità
dell’opera, secondo i criteri e i tempi che, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, sono adottati dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
2. Entro il successivo 30 giugno la Giunta regionale, sentita la
commissione consiliare competente ed in armonia con le prescrizioni e
indicazioni degli strumenti programmatici generali, formula una graduatoria
delle domande ammissibili a contributo, fissando altresì la misura e
le modalità di erogazione dello stesso.
3. Il finanziamento regionale può essere concesso anche nel
caso in cui le opere siano già iniziate ove necessario per assicurare
il completamento delle stesse.
4. Le graduatorie possono anche comprendere interventi che la Giunta
regionale riconosce necessari a seguito di proprie indagini ricognitive, in
armonia con gli strumenti di programmazione approvati.
5. Per fare fronte agli oneri del presente articolo, è
autorizzata la spesa di lire 15 miliardi per l’esercizio finanziario
1998 (capitolo n. 45336).
Art. 12 - Modifica dell'articolo
12 della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli interventi
regionali in materia di protezione civile” e successive modifiche ed
integrazioni e disposizioni in materia di sistema regionale di elisoccorso
per antincendio boschivo e protezione civile.
2. Nell'ambito delle finalità di cui alle leggi regionali 27
novembre 1984, n. 58, “Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile” e 24 gennaio 1992, n. 6,
“Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi
boschivi”, la Giunta regionale promuove una azione di sinergia per
l'uso degli elicotteri di soccorso per interventi di protezione civile e di
antincendio boschivo.
3. Gli oneri relativi all'attivazione ed alla gestione operativa del
Sistema regionale di elisoccorso di cui al comma 2, sono imputabili, per
l'esercizio finanziario 1998, per lire 400 milioni al capitolo n. 53008 e
al capitolo n. 13076.
4. La Giunta regionale stipula, entro trenta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, apposita convenzione con
il corpo dei Vigili del fuoco, al fine di utilizzare le eliambulanze in
dotazione al corpo nei servizi di urgenza emergenza (SUEM) riducendo in
modo opportuno il ricorso a servizi analoghi forniti da terzi.
Art. 13 - Contributi per
l’acquisto di immobili dismessi dal demanio militare finalizzati
all'edilizia universitaria.
1. La Giunta regionale, al fine di migliorare la dotazione di
strutture residenziali per studenti universitari, è autorizzata a
promuovere specifici accordi di programma con le amministrazioni pubbliche
interessate, da attuarsi anche mediante il concorso nell'acquisizione di
aree demaniali dello Stato (capitolo n. 3473):
a) con l'ATER di Vicenza per acquistare parte dell'immobile di
proprietà dello Stato “ex Caserma Durando” sito in
Vicenza, per l'importo fino a lire 500 milioni;
b) con il Comune di Verona e l'Università di Verona per acquisire il
compendio denominato Caserma S. Marta del Demanio Militare dello Stato sito
in Verona, per l'importo fino a lire 3 miliardi.
Art. 14 - Disposizioni in
materia di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed
assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
1. La Regione, al fine di provvedere all'estinzione degli oneri
pregressi relativi al debito contributivo maturato nel corso degli anni,
fino al 31 dicembre 1997, nei confronti degli Istituti previdenziali ed
assicurativi (INPS e INAIL), per l'assicurazione degli apprendisti
artigiani, concorre, secondo quanto stabilito dalla tabella A allegata al
disegno di legge “Misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica”, al pagamento di lire 5.010 milioni (capitolo n. 72070),
per dieci annualità costanti.
2. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, la Regione concorre
al pagamento degli oneri contributivi per gli apprendisti artigiani nel
limite di lire 3.020 milioni (capitolo n. 72070).
Art. 15 - Abolizione di tasse
sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 non sono più applicate
le tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d'ordine della
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito
elencati:
N. 7 Autorizzazione igienico-sanitaria per l'apertura e vidimazione annuale
dei seguenti pubblici esercizi:
1) strutture ricettive alberghiere e altre strutture ricettive;
2) esercizi per la somministrazione di alimenti;
3) esercizi per la somministrazione di bevande.
N. 8 Autorizzazione all'apertura e all'esercizio di rivendite di latte.
N. 9 Autorizzazione a produrre e mettere in commercio creme, panna montata
e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte
condensato e simili.
N. 11 Autorizzazione per la produzione a scopo di vendita, per la
preparazione per conto terzi o per la distribuzione per consumo, degli
integratori e degli integratori medicati per mangimi.
N. 12 Autorizzazione per l’impianto e la gestione di stazione di
fecondazione equina, pubblica o privata.
N. 13 Autorizzazione per le attività relative alla fecondazione
artificiale degli animali, rilasciata:
a) per l’attivazione e l’esercizio di impianti destinati alla
suddetta fecondazione;
b) per l’attivazione e l’esercizio dei sottocentri destinati
alla suddetta fecondazione.
N. 14 Provvedimento amministrativo che abilita all'esercizio di un'arte
ausiliaria delle professioni sanitarie.
N. 19 Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a
generatore autonomo di energia elettrica aventi caratteristiche tali da
garantire la conservazione del patrimonio ittico.
N. 20 Autorizzazione agli scarichi di acque di rifiuto in acque pubbliche,
o comunque con essa collegati, rilasciata agli insediamenti diversi da
quelli abitativi.
N. 21 Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di
corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesce di
importanza economica a norma delle vigenti leggi.
N. 22.1. Autorizzazione per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti
complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale:
a) alberghi e ostelli per la gioventù;
b) campeggi;
c) villaggi turistici;
d) case per ferie;
e) altri allestimenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute
dal RDL n. 975/1937 convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651;
f) autostelli;
g) autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori di uno dei predetti
complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio
rappresentante.
N. 23 Licenza per aprire e condurre agenzie di viaggio.
N. 24 Deliberazione relativa:
a) all'istituzione di fiere e mercati;
b) al cambiamento in modo permanente di fiere e mercati.
N. 24 bis Autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
N. 25. Licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a
motore.
N. 26 Autorizzazione per impiantare vivai di piante, stabilimenti orticoli
e stabilimenti per la produzione e selezione dei semi ad esercitare il
commercio di piante, parti di piante e semi.
N. 34 Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello
studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea
privata di interesse regionale.
N. 35 Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funicolari
aeree (funivie) - di interesse regionale - in servizio pubblico, per
trasporto di persone e di cose.
N. 39 Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovie,
sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - di
interesse regionale.
N. 40 Concessione per servizi pubblici, di interesse regionale, di
autotrasporto merci.
N. 42 Concessione per l’esercizio di servizi pubblici di linee di
navigazione interna per trasporto di persone o di cose ai sensi
dell’articolo 225, comma 1, del codice della navigazione.
N. 43 Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione
interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici.
N. 44 Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di
trasporto, di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti.
N. 45 Autorizzazione al trasporto ed al rimorchio con navi galleggianti,
mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di
navigazione.
N. 47 Iscrizione in albi, ruoli ed elenchi per l’esercizio di arti e
mestieri.
Art. 16 - Rinegoziazione
mutui.
1. Al fine di ridurre l'onere del
debito, la Giunta regionale è autorizzata, ai sensi del vigente
articolo 25
della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 ( 9) , a
rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo debito,
tutti o parte dei mutui stipulati con oneri a carico del bilancio
regionale.
2. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale
è autorizzata a contrarre nuovi mutui per un importo pari al debito
residuo, per una durata pari alla vita residua e ad un tasso variabile
annuo iniziale non superiore a quello dei mutui da estinguere.
3. Per le operazioni di cui al comma 2 è autorizzato il
pagamento della penale contrattualmente prevista per l’estinzione
anticipata (capitolo n. 80356). Le medesime operazioni sono subordinate
alla dimostrazione della loro effettiva convenienza economica.
4. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 2
è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di
previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme
occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
5. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al
proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle
rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo
stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale
di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio
finanziario per gli adempimenti di cui al comma 4.
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione alla legge 8
giugno 1990, n. 142, e come previsto dalla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 , il
finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province
è effettuato, per l'anno 1998, con gli stessi criteri e modalità
di cui all' articolo
6 della legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 (capitolo n. 4100).
Art. 18 - Modifiche della
legge regionale 3
luglio 1992, n. 19 “Norme sull'istituzione e il funzionamento
delle comunità montane”.
Art. 19 - Modifiche della
legge regionale 31
agosto 1983, n. 45 “Nuova disciplina relativa all'albo regionale
e all'attività delle associazioni Pro-loco” e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 20 - Modifiche degli
articoli 12 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7
“Disciplina della professione di guida turistica, interprete
turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 21 - Modifiche degli
articoli 4, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7
“Disciplina della professione di guida turistica, interprete
turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 22 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
“Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di interesse
turistico” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 23 - Disposizioni in
materia di incentivazione turistico-ricettiva.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 31058 dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l’esercizio 1998, relativo
agli interventi previsti dalla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 ,
è utilizzato con riferimento alle domande presentate, ai sensi
dell’articolo 6 della medesima legge e successive modifiche ed
integrazioni, nel corso dell’esercizio 1997. ( 15)
Art. 24 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26
“Disciplina e classificazione delle strutture ricettive
alberghiere”.
Art. 25 - Modifiche della
legge regionale 6
giugno 1980, n. 87 “Interventi regionali per sostenere e favorire
l'edilizia residenziale” e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 26 - Modifiche della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la fissazione
dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 27 - Modifiche della
legge regionale 9
agosto 1988, n. 41 “Norme per la polizia idraulica e l'estrazione
di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d'acqua e
nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale” e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 28 - Interventi regionali
nel settore dei trasporti.
1. Nel quadro degli interventi relativi all'eliminazione di passaggi
a livello e all'adeguamento di sottopassi di linee ferroviarie su strade
provinciali e comunali, previsti dalla legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 , la
Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di lire 5
miliardi, nell'ambito degli stanziamenti previsti per gli esercizi
finanziari 1998 e 1999, alla realizzazione degli interventi ricompresi
nella tratta ferroviaria Venezia - Padova, come previsto dalla convenzione
quadro stipulata con Ferrovie dello Stato spa.
Art. 29 - Modifica
dell'articolo 18 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 ,
“Norme per la disciplina dell'attività di cava” e
successive modificazioni.
Art. 30 - Modifiche e
disposizioni transitorie della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
“Norme in materia di sport e tempo libero” e successive
modificazioni.
Art. 31 - Regime transitorio
della legge regionale
18 aprile 1997, n. 10 “Interventi per l'insediamento dei giovani
in agricoltura”.
Art. 32 - Disposizioni
transitorie e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 ,
“Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di
spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle
procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge
regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984”.
Art. 33 - Disposizioni
transitorie relative alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17
“Disciplina degli interventi regionali nel settore
archeologico”.
1. Per il completamento dei procedimenti di spesa ancora pendenti
relativi alle azioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 , in
relazione agli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1994, il termine per
l'ultimazione delle azioni previste e per la rendicontazione
dell'attività svolta è improrogabilmente fissato al 30 giugno
1998.
2. Alla scadenza del termine indicato al comma 1, la Giunta
regionale provvede alla revoca dei contributi assegnati per le iniziative
che non sono state realizzate o che sono state realizzate, ma non
rendicontate e le relative somme sono poste in economia. Col provvedimento
di revoca sono altresì disposte le procedure per il recupero delle
somme già erogate.
Art. 34 - Dotazione organica
del personale regionale.
a) dirigente n. 320
b) funzionario n. 494
c) istruttore direttivo n. 450
d) istruttore n. 988
e) collaboratore professionale n. 455
f) esecutore n. 307
g) operatore n. 165
h) ausiliario n. 8
TOTALE n. 3187
2. I dipendenti regionali a tempo indeterminato, in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la qualifica
funzionale di attuale inquadramento sino all'espletamento delle procedure
concorsuali e di selezione previste dall' articolo 13, comma 4,
della legge regionale
8 agosto 1997, n. 31 .
3. Con la legge di assestamento del bilancio regionale si
provvederà all'eventuale rideterminazione della dotazione organica,
sulla base dell'attuazione delle leggi regionali 10 gennaio 1997, n. 1, 8
agosto 1997, n. 31, e della rilevazione dei carichi di lavoro.
4. La Giunta regionale, su conforme deliberazione dell’Ufficio
di Presidenza del Consiglio regionale, determina la dotazione organica del
personale del Consiglio regionale all'interno della dotazione organica
complessiva di cui al comma 1.
Art. 35 - Interventi di
manutenzione nelle lagune del Delta del Po.
1. La Giunta regionale, al fine di garantire la funzionalità
delle opere realizzate nelle lagune del Delta del Po e per migliorare
l'aspetto idrodinamico delle correnti di marea all'interno delle stesse,
è autorizzata a finanziare specifici progetti.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1, è
autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'esercizio finanziario 1998
(capitolo n. 15804).
Art. 36 - Interventi a favore
degli itinerari Palladiani.
1. La Giunta regionale è autorizzata a realizzare, mediante
specifico accordo di programma con l’Istituto Regionale Ville Venete,
un progetto unitario di studio e segnaletica degli itinerari Palladiani
(patrimonio Unesco) per una spesa complessiva di lire 900 milioni (capitolo
n. 70084).
Art. 37 - Legge regionale 18 aprile 1995, n. 33
, “Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa
indigena nel Veneto”.
1. Le disposizioni dettate dall' articolo 3 della
legge regionale 18
aprile 1995, n. 33 , recante norme per la tutela del patrimonio
genetico delle specie della flora legnosa indigena nel Veneto, sono sospese
e si applicano a partire dal 1° gennaio 1999.
Art. 38 - Adempimenti
programmatori delle Comunità montane.
Art. 39 - Modifica
dell'articolo 18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 ,
“Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati” e successive modificazioni.
Art. 40 - Provvidenze
straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di
salute e delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.
omissis (25)
Art. 41 - Prevenzione e tutela
della salute mentale.
1. Al fine di dare attuazione agli obiettivi della normativa statale
e regionale in materia di prevenzione e tutela della salute mentale, il
quattro per cento del Fondo sanitario regionale è destinato ogni anno
all’erogazione delle prestazioni a favore dei malati psichiatrici. In
ogni Unità locale socio sanitaria le piante organiche dei servizi
psichiatrici sono definite nella misura di 1 addetto ogni 1.500 abitanti.
Art. 42 - Contributo
straordinario per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese
artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48
“Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane”
e successive modificazioni.
1. Allo scopo di favorire l'incremento dell'accesso al credito
delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 ,
in modo uniforme su tutto il territorio regionale, i contributi concedibili
agli organismi di garanzia, costituiti dopo il 1° gennaio 1987 e fino
all'entrata in vigore della presente legge e che risultino consorziati in
un organismo regionale di garanzia di secondo grado, in possesso delle
caratteristiche indicate al comma 3, sono integrati da un contributo
straordinario per gli anni 1998 e 1999 di lire 100 milioni per ciascuna
cooperativa o consorzio e di lire 300 milioni per ciascun consorzio di
secondo grado (capitolo n. 21016). ( 26)
2. Le cooperative artigiane di garanzia ed i consorzi fidi che non
presentano i requisiti di cui alle lettere b), c) ed e) del comma 1
dell'articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 ,
come sostituito dall’articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 ,
costituite da almeno 100 aziende, beneficiano per gli anni 1998 e 1999 di
un contributo straordinario determinato dalla Giunta regionale, rapportato
alla consistenza delle stesse (capitolo n. 21016). ( 27)
Art. 43 - Soppressione dell'ex
Consorzio di Bonifica Montana Astico - Brenta - Valletta Longhella e
subentro della Regione nell'attività residuale .
1. In conseguenza della soppressione dell'ex Consorzio di Bonifica
Montana “Astico - Brenta - Valletta Longhella”, già
disposta con deliberazione della Giunta regionale n. 4892 dell'8 novembre
1996, il patrimonio dello stesso Consorzio è trasferito alla Regione
ed i rapporti giuridici non ancora estinti alla data di scadenza della
gestione commissariale, fissata a tutti gli effetti al 31 dicembre 1997,
sono imputati alla Regione.
Art. 44 - Modifiche della
legge regionale 9
luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per
teleradiocomunicazioni” e successive modifiche ed integrazioni e
proroga di termini.
5. In attesa della emanazione, d'intesa dal Ministero dell'ambiente,
dal Ministero della sanità e dal Ministero delle comunicazioni, dei
nuovi parametri, uniformi a livello nazionale, relativi ai tetti di
radiofrequenza compatibili con la salute umana, come stabilito dalla legge
31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi di telecomunicazione e
radiotelevisivo”, articolo 1, comma 6, lettera a), numero 15), il
termine previsto dall' articolo 7 della legge regionale 9 luglio 1993, n. 29 ,
è prorogato al centoventesimo giorno successivo alla data di
emanazione del provvedimento ministeriale e, comunque, ad intervenuta
approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni del piano di
assegnazione delle frequenze di radiodiffusione - ubicazione delle
postazioni emittenti previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
Art. 45 - Proroga del termine
di cui all’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 46 - Proroga del termine
previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del Piano
territoriale regionale di coordinamento.
1. Il termine previsto
dall’articolo 16 punto 1, ultimo capoverso, delle norme di attuazione
del Piano territoriale regionale di coordinamento, già fissato al 31
dicembre 1997 dall’ articolo 7, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 8 ,
è prorogato al 31 dicembre 1998.
Art. 47 - Interpretazione
autentica dell’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1997)”.
Art. 48 - Modifiche della
legge regionale 18
ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione
ambientale del Veneto (ARPAV)”.
Art. 49 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
“Interventi regionali a favore della qualità e
dell’innovazione”.
Art. 50 - Modifiche della
legge regionale 4
febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”
e successive modificazioni.
Art. 51 - Contributo
straordinario all'Arena di Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario fino a lire 2 miliardi a favore dell'ente autonomo Arena di
Verona, finalizzato al sostegno dell’attività del teatro
filarmonico (capitolo n. 70082).
Art. 52 - Interpretazione
autentica dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione
per l'anno finanziario 1997”.
Art. 53 - Benefici in materia
di interventi in favore dell’esercizio associato di funzioni e
servizi dei Comuni montani, nonché dei Comuni non montani con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
Art. 54 - Modifiche della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 56 - Disposizioni in
materia di tutela e sicurezza del lavoro.
1. L’erogazione di finanziamenti regionali in materia di opere
pubbliche di interesse regionale a soggetti pubblici o privati è
condizionata, a pena di revoca, al rispetto di tutte le normative vigenti
in materia di trattamento economico e contributivo dei lavoratori,
nonché di sicurezza del lavoro, documentato con autocertificazione.
Art. 57 - Modifica
dell’articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
“Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino
della disciplina in materia sanitaria”, così come modificato dal
decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”.
Art. 58 - Modifiche della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 7 , “Contributo annuale in conto capitale da
concedersi al Comune di Chioggia per il ripristino dei pennelli stagionali
alle foci dei fiumi Adige e Brenta” come da ultimo modificata
dall’articolo 66 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6 .
Art. 59 - Partecipazione della
Regione alla Società Cooperativa “Verso la Banca
Etica”.
1. La Regione Veneto, al fine di assicurare la funzione sociale
dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche tramite il sostegno al
volontariato ed alla cooperativa sociale, è autorizzata, ai sensi
degli articoli
3, 4 e
5 dello Statuto
regionale, a partecipare alla Società Cooperativa a
responsabilità limitata “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a
r.l.”, con sede legale in Padova.
2. La Regione è autorizzata ad acquistare n. 5000 quote sociali
della Cooperativa “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.”, del
valore unitario di lire 100.000 per un valore complessivo di lire
500.000.000 secondo le modalità di cui ai successivi commi (capitolo
n. 61480).
3. La sottoscrizione delle quote di cui al comma 2 avviene nel
rispetto del limite alla partecipazione del capitale sociale previsto nel
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 Testo Unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, in tempi successivi non oltre tre anni,
nei limiti via via concessi dal capitale sociale. La prima sottoscrizione
avviene per lire 100.000.000 entro il 1998.
4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a
compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione di
cui al comma 1 e con la gradualità di cui al comma 3.
5. La responsabilità della Regione è in ogni caso limitata
alla quota effettivamente conferita. In caso di modifica dell'attuale atto
costitutivo, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2514
c.c., la Regione recede dalla qualità di socio.
6. I diritti societari conseguenti alla partecipazione della Regione
alla cooperativa “Verso la Banca Etica Soc. Coop. a r.l.” sono
esercitati dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore dallo
stesso delegato.
7. Fermo restando quanto disposto dal comma 5, spetta al Consiglio
regionale deliberare in merito alla continuazione della partecipazione
della Regione alla società cooperativa “Verso la Banca
Etica” in presenza di modificazioni concernenti lo statuto o l'atto
costitutivo fatta salva la trasformazione in Banca popolare Soc. Coop. a
r.l. “Banca Etica” come previsto dallo statuto della
Cooperativa Verso la Banca Etica.
Art. 61 - Modifiche della
legge regionale 8
settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del Parco
regionale del Delta del Po”.
Art. 62 - Modifiche della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 : “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione”.
1. (omissis) (Articolo censurato dal Governo, per il quale non
può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 63 - Erogazione
specialità medicinali previste dall’articolo 1 del Decreto
Ministeriale 23 luglio 1997.
1. (omissis) (Comma censurato dal Governo, per il quale non può
farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, definisce criteri e modalità per
l’erogazione delle specialità medicinali di cui al comma 1.
Art. 64 - Modifiche della
legge regionale 29
dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore
dell’aereoportualità turistica nel Veneto”.
Art. 65 - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1997, n. 9 : “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica”.
Art. 66 - Interventi di
incentivazione turistico-ricettiva già ammessi al finanziamento delle
misure 4.3 e 4.4 dei bandi approvati con DGR n. 1461 del 21 marzo 1995 ob.
5b 1994/1999.
1. La Regione assume a proprio carico una quota degli oneri
conseguenti ai contributi corrisposti o da corrispondere ai beneficiari
ammessi a contributo in attuazione dei bandi relativi al Reg. CE n.
2081/1993, ob. 5b 1994/1999, misure 4.3 e 4.4, approvati con DGR n. 6227
del 5 dicembre 1995 preventivati in lire 3100 milioni.
2. La misura del contributo a carico della Regione, da erogarsi ai
beneficiari nei limiti degli aiuti de minimis di cui alla comunicazione
della Commissione 96/C 68/06 per le iniziative non rientranti nelle zone
“art. 92 3c” del Trattato CE, è pari alla quota massima
del cinque per cento della spesa riconosciuta ammissibile eccedente il
quindici per cento del contributo assegnato.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale,
definiti criteri e modalità di concessione dell’aiuto de minimis
e individuati gli interventi, è autorizzata a deliberare
l’accreditamento alle Province interessate, che operano in
partenariato con la Regione, delle relative somme.
Art. 67 - Campionati Mondiali
di ciclismo su strada 1999.
1. La Giunta regionale è autorizzata a contribuire alle
attività del Comitato organizzatore dei Campionati Mondiali di
Ciclismo su Strada che si terranno nelle province di Treviso e Verona nel
1999.
2. Il Comitato organizzatore di cui al comma 1 deve presentare,
entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, il
programma di attività comprensivo di eventuali iniziative già
assunte che è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite
le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione degli
stessi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per
l’anno 1998 la spesa di lire 750 milioni e per l’anno 1999 la
spesa di lire 750 milioni (capitolo n. 73052).
Art. 68 - Interventi a favore
di aggregazioni e fusioni di territori comunali.
1. Nell’ambito di quanto previsto dalla legge regionale 24 dicembre 1992, n.
25 e successive modificazioni, la Regione del Veneto intende promuovere
e sostenere un consapevole processo di aggregazione dei Comuni.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è istituito
presso la Segreteria Generale per la programmazione un gruppo tecnico
interdisciplinare formato da personale delle strutture della Giunta
regionale e del Consiglio regionale.
3. Il gruppo tecnico interdisciplinare svolge in particolare le
seguenti attività:
a) fornisce ai Comuni che ne facciano richiesta ogni ausilio
tecnico-professionale sulle proposte di variazioni, fusioni e unioni
comunali;
b) compie ricerche, anche in collaborazione con gli istituti universitari
del Veneto, e analisi territoriali volte ad elaborare previsioni sugli
effetti di eventuali processi di aggregazione in relazione
all’esercizio di funzioni e alla gestione di servizi.
4. La Giunta regionale, d’intesa con l’Ufficio di
Presidenza del Consiglio regionale, individua la composizione e le
modalità di organizzazione e di funzionamento del gruppo tecnico
interdisciplinare.
5. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’esercizio
finanziario 1998 (capitolo n. 3476).
Art. 69 - Interventi urgenti
di attuazione del Piano regionale antincendi boschivi.
1. Al fine di garantire l’incolumità e la sicurezza del
personale volontario che partecipa alle operazioni di spegnimento degli
incendi boschivi, nonché di qualificare gli interventi medesimi
attraverso l’uso di attrezzature e mezzi adeguati e garantire nel
contempo la funzionalità delle associazioni e gruppi di volontariato
che operano nello spegnimento degli incendi, la Giunta regionale è
autorizzata, secondo le modalità stabilite nel Piano regionale
antincendi boschivi previsto dall’ articolo 2 della
legge regionale 24
gennaio 1992, n. 6 :
b) a fornire alle squadre convenzionate gli equipaggiamenti di protezione
individuale specifici per le operazioni di spegnimento boschivo e le
attrezzature ed i mezzi necessari.
2. Per l’attuazione di quanto disposto dal presente articolo,
è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1998, di
lire 500 milioni (capitolo n. 13076).
Art. 70 - Modifiche della
legge regionale 13
aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la regolamentazione dei
campeggi educativo-didattici”.
Art. 71 - Modifica
dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo sviluppo
economico e sociale nel Veneto orientale”.
Art. 72 - Contributo
straordinario al Comune di Arsiè (Belluno).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Arsiè un contributo straordinario di lire 300 milioni per la
realizzazione della sala consiliare comunale (capitolo n. 44008).
Art. 73 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73
“Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del
Veneto”.
Art. 74 - Modifica
dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
Art. 75 - Disposizioni in
materia di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
“Tutela ed edificabilità delle zone agricole”.
1. Fino all’approvazione della nuova legge regionale di
disciplina della pesca e, comunque, non oltre il 30 giugno 1998, il
rilascio delle concessioni edilizie per la costruzione di impianti di
acquacoltura, con esclusione degli impianti realizzati fuori terra,
previsti dal decimo comma dell’articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24 ,
è sospeso.
Art. 76 - Candidatura veneta
per le Olimpiadi invernali 2006.
1. Al fine di sostenere la candidatura veneta per lo svolgimento
delle Olimpiadi invernali del 2006, la Giunta regionale è autorizzata
a contribuire all’attività del Comitato Promotore.
2. Il Comitato Promotore deve presentare, entro sessanta giorni
dall’approvazione della presente legge, il programma di
attività, complessivo di eventuali iniziative già assunte, che
è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione
consiliare.
3. Con apposita deliberazione della Giunta regionale, sono stabilite
le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione
dell’utilizzo degli stessi.
4. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata per
l’anno 1998 la spesa di lire. 2 miliardi e per l’anno 1999 la
spesa di lire 1 miliardo (capitolo n. 73090).
Art. 77 - Intervento
straordinario a favore dell’ULSS n. 20 di Verona per il rimborso
degli oneri di ospitalità dei minori ruandesi presso il CERRIS di
Verona.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare all’ULSS
n. 20 di Verona la somma di lire 1.500 milioni quale intervento
straordinario a copertura degli oneri sostenuti dalla stessa ULSS per
l’ospitalità, su richiesta della Regione Veneto, di bambini
ruandesi nel periodo 28 aprile 1994 - 26 ottobre 1995 presso il CERRIS di
Verona (capitolo n. 61370).
Art. 78 - Disposizioni in
materia di consultori familiari di cui alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28
“Disciplina dei consultori familiari”.
Art. 79 - Disposizioni in
materia di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali.
1. Al fine di assicurare la pronta assunzione e lo svolgimento
tempestivo da parte dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV) dell’attività
istruttoria di natura tecnico scientifica, relativa alla valutazione ed
alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali, di cui agli articoli 6 e 16 del Decreto del
Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la Giunta regionale
provvede alla stipula di specifica convenzione con l’ARPAV medesima.
2. La convenzione di cui al comma 1 prevede, tra l’altro, la
formulazione e la realizzazione da parte dell’ARPAV di un programma
straordinario che comprende anche le seguenti azioni:
a) censimento, mappatura e valutazione dei rischi presenti nel territorio
regionale;
b) predisposizione di un protocollo tecnico per il monitoraggio e la
vigilanza dei rischi;
c) predisposizione di un piano per l’informazione della popolazione
interessata ai rischi.
3. Per l’attuazione del programma di cui al comma 2 e delle
altre attività eventualmente definite nella convenzione di cui al
comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere all’ARPAV
un contributo straordinario di lire 500 milioni per l’anno 1998
(capitolo n. 50268).
Art. 80 - Modifica
dell’articolo 64 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione”.
1. (omissis) (Articolo censurato dal Governo, per il quale non
può farsi luogo a promulgazione e pubblicazione)
Art. 81 - Contributo
straordinario per la conservazione ed il restauro della Chiesa degli
Eremitani di Padova.
1. Nell’ambito degli interventi di ripristino di beni immobili
non statali, le cui competenze sono state trasferite alle Regioni dal comma
1 dell’articolo 12 della legge 24 dicembre 1994, n. 537, per opere di
restauro e ristrutturazione, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario di lire 500 milioni alla Parrocchia
di SS. Filippo e Giacomo degli Eremitani di Padova per gli scopi di
conservazione e restauro della Chiesa degli Eremitani, con le modalità
stabilite dalle leggi regionali (capitolo n. 70026).
Art. 82 - Contributo
straordinario al Comune di Bassano del Grappa (Vicenza).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Bassano
del Grappa un contributo straordinario di lire 1.200 milioni per
l’anno 1998 per le celebrazioni del millennio della città.
( 59)
Art. 83 - Programmazione
pluriennale straordinaria degli investimenti ex articolo 20 della legge 11
marzo 1988, n. 67.
1. La programmazione pluriennale straordinaria degli investimenti,
di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (seconda
fase), è subordinata al parere della Conferenza dei Sindaci di
ciascuna Unità locale socio sanitaria.
2. Il parere di cui al comma 1 è richiesto dopo
l’approvazione definitiva della nuova programmazione regionale
adottata anche in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
riguardante la dotazione dei posti letto (ospedaliera, disabili, anziani,
psichiatria, riabilitazione).
Art. 84 - Contributo
straordinario all’Accademia Olimpica di Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere
all’Accademia Olimpica di Vicenza un contributo straordinario per
l’anno 1998 di lire 200 milioni per la ristrutturazione e
l’adeguamento di Villa Morosini di Altavilla Vicentina (capitolo n.
70086).
Art. 85 - Contributo
straordinario ad associazioni che perseguono finalità sociali.
1. Tenuto conto delle finalità sociali che perseguono, è
autorizzata la concessione di un contributo straordinario alle seguenti
associazioni:
a) all’associazione AGARAS di Verona lire 100 milioni;
b) all’associazione ANFASS regionale lire 240 milioni;
c) all’associazione IRPEA di Padova lire 100 milioni;
d) all’associazione AGAPE di Venezia lire 295 milioni.
2. Con apposita deliberazione la Giunta regionale determina le
modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
è autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1998, di
lire 735 milioni (capitolo n. 61490)
Art. 86 - Dichiarazione
d’urgenza.
(Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e
pubblicazione per mancanza del consenso governativo)
SI OMETTONO GLI ALLEGATI
Note
( 44) Testo riportato
nell’art. 21 della legge regionale 14 settembre 1994,. n. 56
( 59) Comma così sostituito
da comma 1 dell’art. 43 delle legge regionale 3 febbraio 1998, n. 29 . Il
comma 2 del medesimo art. 43 stabilisce che il contributo è erogato su
rendicontazione delle spese sostenute.
SOMMARIO
-
Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3
(BUR n. 13/1998)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 1998)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Programma di potenziamento
e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte
regionali in materia tributaria ed economico finanziaria.
-
Art. 3 - Programma triennale di
intervento per la lotta contro il colpo di fuoco batterico.
-
Art. 4 - Progetto ortofrutticolo
regionale per il rilancio e lo sviluppo del settore ortofrutticolo in
sintonia con l'applicazione della nuova organizzazione comune di
mercato approvata dall'Unione Europea.
-
Art. 5 - Programma di interventi
per il piano pataticolo regionale.
-
Art. 6 - Programma di interventi
per la lotta contro il bruco americano (Infantria Americana).
-
Art. 7 - Partecipazioni
azionarie.
-
Art. 8 - Convenzione con l'Unione
regionale delle Camere di Commercio del Veneto sull'attività di
informazione alle Piccole Medie Imprese (P.M.I.) in materia di
iniziative regionali e programmi comunitari svolta
dall'Eurosportello. (4)
-
Art. 9 - Giubileo dell'anno
2000.
-
Art. 10 - Contributi per
l'adeguamento dei Piani Regolatori Generali ai Piani di area
regionali.
-
Art. 11 - Disposizioni a sostegno
del settore delle opere pubbliche.
-
Art. 12 - Modifica dell'articolo 12
della legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 “Disciplina degli
interventi regionali in materia di protezione civile” e
successive modifiche ed integrazioni e disposizioni in materia di
sistema regionale di elisoccorso per antincendio boschivo e
protezione civile.
-
Art. 13 - Contributi per
l’acquisto di immobili dismessi dal demanio militare
finalizzati all'edilizia universitaria.
-
Art. 14 - Disposizioni in materia
di oneri contributivi verso gli Istituti previdenziali ed
assicurativi per l'assicurazione degli apprendisti artigiani.
-
Art. 15 - Abolizione di tasse
sulle concessioni regionali.
-
Art. 16 - Rinegoziazione
mutui.
-
Art. 17 - Deleghe alle province
- legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
-
Art. 18 - Modifiche della
legge regionale
3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull'istituzione e il
funzionamento delle comunità montane”.
-
Art. 19 - Modifiche della
legge regionale
31 agosto 1983, n. 45 “Nuova disciplina relativa all'albo
regionale e all'attività delle associazioni Pro-loco” e
successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 20 - Modifiche degli articoli
12 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7
“Disciplina della professione di guida turistica, interprete
turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed
integrazioni.
-
Art. 21 - Modifiche degli articoli
4, 6, 7 e 8 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7
“Disciplina della professione di guida turistica, interprete
turistico e accompagnatore turistico” e successive modifiche ed
integrazioni.
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Art. 22 - Modifiche
dell’articolo 2 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12
“Normativa regionale per l'incentivazione di interventi di
interesse turistico” e successive modifiche ed integrazioni.
-
Art. 23 - Disposizioni in materia
di incentivazione turistico-ricettiva.
-
Art. 24 - Disposizioni transitorie
relative alla legge regionale 27 giugno 1997, n. 26
“Disciplina e classificazione delle strutture ricettive
alberghiere”.
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Art. 25 - Modifiche della
legge regionale
6 giugno 1980, n. 87 “Interventi regionali per sostenere e
favorire l'edilizia residenziale” e successive modifiche ed
integrazioni.
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Art. 26 - Modifiche della
legge regionale
2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l'assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 27 - Modifiche della
legge regionale
9 agosto 1988, n. 41 “Norme per la polizia idraulica e
l'estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali
dei corsi d'acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza
regionale” e successive modifiche ed integrazioni.
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Art. 28 - Interventi regionali nel
settore dei trasporti.
-
Art. 29 - Modifica dell'articolo
18 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 , “Norme per la disciplina dell'attività di
cava” e successive modificazioni.
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Art. 30 - Modifiche e disposizioni
transitorie della legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
“Norme in materia di sport e tempo libero” e successive
modificazioni.
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Art. 31 - Regime transitorio
della legge
regionale 18 aprile 1997, n. 10 “Interventi per
l'insediamento dei giovani in agricoltura”.
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Art. 32 - Disposizioni transitorie
e modifica dell'articolo 12 della legge regionale 10 settembre 1982, n.
48 , “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi
regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente
modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in
coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale
1982-1984”.
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Art. 33 - Disposizioni transitorie
relative alla legge regionale 8 aprile 1986, n. 17
“Disciplina degli interventi regionali nel settore
archeologico”.
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Art. 34 - Dotazione organica del
personale regionale.
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Art. 35 - Interventi di
manutenzione nelle lagune del Delta del Po.
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Art. 36 - Interventi a favore
degli itinerari Palladiani.
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Art. 37 - Legge regionale 18 aprile 1995, n.
33 , “Tutela del patrimonio genetico delle specie della
flora legnosa indigena nel Veneto”.
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Art. 38 - Adempimenti
programmatori delle Comunità montane.
-
Art. 39 - Modifica dell'articolo
18 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23
, “Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” e successive modificazioni.
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Art. 40 - Provvidenze
straordinarie a favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex
case di salute e delle persone insufficienti mentali gravi e
gravissimi.
-
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Art. 41 - Prevenzione e tutela
della salute mentale.
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Art. 42 - Contributo straordinario
per favorire l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane,
di cui alla legge regionale 6 settembre 1993, n.
48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese
artigiane” e successive modificazioni.
-
Art. 43 - Soppressione dell'ex
Consorzio di Bonifica Montana Astico - Brenta - Valletta Longhella e
subentro della Regione nell'attività residuale .
-
Art. 44 - Modifiche della
legge regionale
9 luglio 1993, n. 29 “Tutela igienico sanitaria della
popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da
impianti per teleradiocomunicazioni” e successive modifiche ed
integrazioni e proroga di termini.
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Art. 45 - Proroga del termine di
cui all’articolo 54 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente” e successive
modifiche ed integrazioni.
-
Art. 46 - Proroga del termine
previsto dall’articolo 16 delle norme di attuazione del Piano
territoriale regionale di coordinamento.
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Art. 47 - Interpretazione
autentica dell’articolo 61 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 6
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di
leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione (legge finanziaria 1997)”.
-
Art. 48 - Modifiche della
legge regionale
18 ottobre 1996, n. 32 “Norme per l’istituzione ed il
funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e
protezione ambientale del Veneto (ARPAV)”.
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Art. 49 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
“Interventi regionali a favore della qualità e
dell’innovazione”.
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Art. 50 - Modifiche della
legge regionale
4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni
regionali” e successive modificazioni.
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Art. 51 - Contributo straordinario
all'Arena di Verona.
-
Art. 52 - Interpretazione
autentica dell'articolo 56 della legge regionale 12 settembre 1997, n.
37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica
di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio
di previsione per l'anno finanziario 1997”.
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Art. 53 - Benefici in materia di
interventi in favore dell’esercizio associato di funzioni e
servizi dei Comuni montani, nonché dei Comuni non montani con
popolazione non superiore a 5.000 abitanti.
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Art. 54 - Modifiche della
legge regionale
2 aprile 1996, n. 10 “Disciplina per l’assegnazione e
la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni.
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Art. 55 - Disposizioni transitorie
relative alla legge regionale 28 giugno 1988, n. 33
, “Norme per la razionalizzazione della rete distributiva di
carburanti”, come modificata dalla legge regionale 5 settembre 1997, n.
34 . (42)
-
Art. 56 - Disposizioni in materia
di tutela e sicurezza del lavoro.
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Art. 57 - Modifica
dell’articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
56 “Norme e principi per il riordino del servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria”,
così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517”.
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Art. 58 - Modifiche della
legge regionale
24 gennaio 1992, n. 7 , “Contributo annuale in conto
capitale da concedersi al Comune di Chioggia per il ripristino dei
pennelli stagionali alle foci dei fiumi Adige e Brenta” come da
ultimo modificata dall’articolo 66 della legge regionale 30 gennaio 1997, n.
6 .
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Art. 59 - Partecipazione della
Regione alla Società Cooperativa “Verso la Banca
Etica”.
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Art. 60 - Modifiche della
legge regionale
6 giugno 1988, n. 28 “Istituzione del Difensore
Civico” e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 42
“Istituzione dell’Ufficio di protezione e pubblica tutela
dei minori”.
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Art. 61 - Modifiche della
legge regionale
8 settembre 1997, n. 36 “Norme per l’istituzione del
Parco regionale del Delta del Po”.
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Art. 62 - Modifiche della
legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1 : “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione”.
-
Art. 63 - Erogazione
specialità medicinali previste dall’articolo 1 del Decreto
Ministeriale 23 luglio 1997.
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Art. 64 - Modifiche della
legge regionale
29 dicembre 1988, n. 62 : “Interventi in favore
dell’aereoportualità turistica nel Veneto”.
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Art. 65 - Modifiche della
legge regionale
18 aprile 1997, n. 9 : “Nuova disciplina per
l’esercizio dell’attività agrituristica”.
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Art. 66 - Interventi di
incentivazione turistico-ricettiva già ammessi al finanziamento
delle misure 4.3 e 4.4 dei bandi approvati con DGR n. 1461 del 21
marzo 1995 ob. 5b 1994/1999.
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Art. 67 - Campionati Mondiali di
ciclismo su strada 1999.
-
Art. 68 - Interventi a favore di
aggregazioni e fusioni di territori comunali.
-
Art. 69 - Interventi urgenti di
attuazione del Piano regionale antincendi boschivi.
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Art. 70 - Modifiche della
legge regionale
13 aprile 1995, n. 21 “Norme per la tutela e la
regolamentazione dei campeggi educativo-didattici”.
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Art. 71 - Modifica
dell’articolo 4 bis della legge regionale 22 giugno 1993, n. 16
“Iniziative per il decentramento amministrativo e per lo
sviluppo economico e sociale nel Veneto orientale”.
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Art. 72 - Contributo straordinario
al Comune di Arsiè (Belluno).
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Art. 73 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1994, n.
73 “Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del
Veneto”.
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Art. 74 - Modifica
dell’articolo 68 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio”.
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Art. 75 - Disposizioni in materia
di acquacoltura relative alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24
“Tutela ed edificabilità delle zone agricole”.
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Art. 76 - Candidatura veneta per
le Olimpiadi invernali 2006.
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Art. 77 - Intervento straordinario
a favore dell’ULSS n. 20 di Verona per il rimborso degli oneri
di ospitalità dei minori ruandesi presso il CERRIS di
Verona.
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Art. 78 - Disposizioni in materia
di consultori familiari di cui alla legge regionale 25 marzo 1977, n. 28
“Disciplina dei consultori familiari”.
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Art. 79 - Disposizioni in materia
di rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attività industriali.
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Art. 80 - Modifica
dell’articolo 64 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione”.
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Art. 81 - Contributo straordinario
per la conservazione ed il restauro della Chiesa degli Eremitani di
Padova.
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Art. 82 - Contributo straordinario
al Comune di Bassano del Grappa (Vicenza).
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Art. 83 - Programmazione
pluriennale straordinaria degli investimenti ex articolo 20 della
legge 11 marzo 1988, n. 67.
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Art. 84 - Contributo straordinario
all’Accademia Olimpica di Vicenza.
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Art. 85 - Contributo straordinario
ad associazioni che perseguono finalità sociali.
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Art. 86 - Dichiarazione
d’urgenza.
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