|
Contenuti:
Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (BUR n. 6/1999)
Legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (BUR n. 6/1999) [sommario] [RTF]
NORME
PER LA CONCESSIONE DI BENEFICI NEL SETTORE DELL’EDILIZIA RESIDENZIALE
PUBBLICA
Art. 1 - Finalità.
1. In attesa dell’approvazione della nuova disciplina organica
dell’edilizia residenziale pubblica, in attuazione del D.lgs 31 marzo
1998, n. 112, al fine di facilitare il soddisfacimento delle esigenze
abitative dei cittadini residenti nel Veneto, con particolare riferimento
alle categorie più deboli, con la presente legge la Regione Veneto
favorisce:
a) l’accesso alla proprietà dell’abitazione;
b) la costruzione e il recupero di alloggi da cedere in proprietà o in
locazione.
2. La Giunta regionale provvede al raggiungimento delle
finalità di cui al comma 1, attraverso la indizione di appositi bandi
di concorso volti ad agevolare l'acquisto, la costruzione ed il recupero di
alloggi da adibire a prima abitazione, nonché la costruzione ed il
recupero di alloggi da cedere in locazione.
Art. 2 - Soggetti ammissibili al
beneficio.
1. Ai benefici derivanti dalla
presente legge sono ammessi:
a) i nuclei familiari privi di alloggio adeguato alle necessità del
nucleo medesimo ed in possesso di un reddito complessivo non superiore al
limite fissato dalla Giunta regionale ogni due anni, sentita la competente
commissione consiliare, per l'acquisto in proprietà o il recupero
della prima abitazione;
b) le imprese di costruzione e loro
consorzi iscritti all'albo nazionale dei costruttori e le cooperative di
abitazione e loro consorzi iscritti all'albo nazionale delle cooperative di
cui all'articolo 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per la costruzione
ed il recupero di alloggi da assegnare in proprietà o in locazione ai
nuclei familiari di cui alla lettera a);
c) le cooperative di abitazione e loro consorzi, iscritti all’Albo
Nazionale delle Cooperative di cui all’articolo 13 della legge 31
gennaio 1992, n. 59, che operano per la locazione, nonché le Aziende
territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) di cui alla legge regionale 9 marzo 1995,
n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, per la costruzione ed
il recupero di alloggi da destinare alla locazione permanente in favore dei
nuclei familiari di cui alla lettera a);
d) gli enti locali territoriali, le società per azioni o a
responsabilità limitata di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, le aziende
speciali e i consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della legge medesima,
nonché le società miste di trasformazione urbana di cui
all’articolo 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per il
recupero di aree dismesse da destinare ad abitazione.
Art. 3 - Individuazione dei
criteri.
1. La Giunta regionale determina, in
sede di approvazione dei bandi di concorso, le modalità di intervento
regionale, l'ammontare massimo del beneficio, nonché le procedure
necessarie alla realizzazione del programma di acquisto, di nuova
costruzione o di recupero di alloggi.
Art. 4 - Vincoli e sanzioni.
1. L'alloggio acquistato o recuperato dai nuclei familiari di cui al
comma 1, lettera a)
dell’articolo 2, con i benefici di cui alla presente legge, non
può essere alienato o locato prima che siano decorsi dieci anni dalla
stipula del contratto di acquisto o dalla data del recupero.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere deroghe al
divieto di cui al comma 1, per comprovati gravi motivi da individuare
preventivamente con propria deliberazione.
3. L'alienazione o la locazione in violazione delle disposizioni di
cui ai commi 1 e 2 comporta la revoca del finanziamento e la restituzione
della somma erogata maggiorata degli interessi legali.
Art. 5 - Provvista di ulteriori
risorse e fondo di rotazione e di garanzia
1. La Giunta regionale è
autorizzata a sottoscrivere con gli enti locali territoriali della Regione
e con enti operanti in ambito regionale, nazionale ed internazionale,
specifici accordi finalizzati a reperire ulteriori disponibilità di
capitale pubblico e privato da destinare all'edilizia residenziale
pubblica.
2. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad istituire
un fondo di rotazione e di garanzia da utilizzare in base alle
finalità e agli obiettivi sociali dei programmi di intervento.
( 1)
Art. 6 - Concessione dei
benefici.
1. Il contributo, attualizzato, è concesso a favore del
beneficiario dalla Giunta regionale, pro solvendo, direttamente
all’ente mutuante scelto dall’operatore, ancorché non
convenzionato con la Regione.
Art. 7 - Norma transitoria.
Art. 8 - Norma finanziaria.
Note
( 1) L’articolo 5 della
legge regionale 18
marzo 2011, n. 7 dispone “Art. 5 - Iniziative
nell’ambitodell’edilizia agevolata. 1. Nell’ambito delle
finalità perseguite dall’amministrazione regionale nel sostegno
all’edilizia agevolata, le risorse economiche giacenti presso la
società finanziaria regionale Veneto sviluppo SpA e derivanti dalle
somme non utilizzate e maturate, nonché dai rientri dei finanziamenti
regionali concessi ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 18 gennaio
1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel settore
dell’edilizia residenziale pubblica”, sono utilizzate per gli
interventi di edilizia agevolata, cui dette risorse economiche sono
già destinate secondo quanto previsto dal punto 5. del Programma
regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009, approvato
con provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 2008, n. 72 (BUR n.
97/2008).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo
la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
definisce la suddivisione delle risorse tra edilizia agevolata, edilizia
sovvenzionata e programmi complessi.
3. Per lo svolgimento dell’attività di cui al comma 1, la Giunta
regionale con apposito provvedimento definisce le modalità di
intervento e la convenzione con la società finanziaria regionale
Veneto sviluppo SpA, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 18 gennaio
1999, n. 2 .”.
SOMMARIO
|