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Contenuti:
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999)
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 (BUR n. 80/1999) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI
REGIONALI IN CORRISPONDENZA DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI
PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 1999
Art. 1 - Modifiche della
legge regionale 22
febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
1. La tabella A, allegata alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
relativa agli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di
leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle
variazioni indicate nella tabella 1 allegata alla presente legge. ( 1)
Art. 2 - Modifica della
legge regionale 2
dicembre 1991, n. 30 , “Interventi per favorire
l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sull’ordinamento delle autonomie locali”.
3. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 2, è
autorizzata la spesa, per l’esercizio finanziario 1999, di lire 700
milioni (capitolo n. 3470).
Art. 3 - Modifiche della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 , “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione ” e successive modificazioni.
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione e successive modificazioni”.
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione e successive modificazioni”.
Art. 6 - Modifica della
legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione e successive modificazioni”.
Art. 7 - Anticipazioni su future
assegnazioni statali.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad anticipare agli
imprenditori agricoli le spese per il risanamento delle aree frutticole
soggette alla lotta obbligatoria colpite da infezioni di
“sharka” e di “erwinia amylovora” con le
modalità ed entro i limiti massimi previsti dalla legge 1° luglio
1997, n. 206 fino all’importo di lire 6.000 milioni (capitolo n.
12586).
2. Al fine di dar corso alla pronta e completa attivazione delle
risorse per il settore agromonetario di cui al regolamento (CE) n. 951/97,
la Giunta regionale è autorizzata ad anticipare l’importo
previsto di lire 5.300 milioni, di cui alla comunicazione del Ministero
delle Politiche Agricole del 21 giugno 1999, quale quota statale da mettere
a disposizione dell’Azienda per gli Interventi nel Mercato Agricolo
(AIMA) (capitolo n. 84812).
Art. 8 - Intervento
straordinario per favorire la ripresa dell’attività produttiva
delle aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere le aziende tabacchicole
colpite da avversità nell’anno 1997, favorendone la ripresa
delle attività produttive, interviene con una sovvenzione in conto
capitale equivalente all’attualizzazione di un concorso negli
interessi su prestiti quinquennali di esercizio fino al quaranta per cento
del tasso di riferimento.
2. L’entità massima del prestito è calcolata sulla
produzione lorda ottenibile dall’azienda sulle quote AIMA assegnate
nell’anno 1997, detraendo eventuali risarcimenti grandine.
3. Al fine di poter beneficiare dell’intervento regionale, il
danno subito non deve essere inferiore al trenta per cento della produzione
ottenibile, così come accertata dall’AIMA - TABACCO.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata
la spesa di lire 1.500 milioni (capitolo n. 12120).
Art. 9 - Interpretazione
autentica dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 ,
“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo
venatorio”.
1. L’ articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 si
interpreta nel senso che il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna
selvatica e dall’attività venatoria è un contributo
riconosciuto ai danneggiati nei limiti dello stanziamento annuale del
capitolo di spesa previsto nell’apposito fondo regionale da ripartire
tra le province con provvedimento della Giunta regionale.
Art. 10 - Interventi regionali
per il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei
Balcani. (7)
1. Al fine di razionalizzare e assicurare un’adeguata sinergia
agli interventi nel settore ittico conseguenti alle operazioni belliche nei
Balcani, è istituita un’unità di crisi composta dal
Presidente della Giunta regionale, dall’assessore alle politiche del
settore primario, dall’assessore alle politiche europee e
dall’assessore alla formazione professionale.
2. L’unità di crisi di cui al comma 1, operativa fino al
ripristino delle normali condizioni di pesca nel mare Adriatico, adotta gli
opportuni strumenti per il coordinamento delle iniziative intraprese in
materia dallo Stato e dalla Regione.
3. A favore di cooperative di pescatori e loro consorzi, nonché
di società cooperative di lavoro ed organismi di fatto alle stesse
equiparate ai sensi del DPR 30 aprile 1970, n. 602, svolgenti attività
di carico e scarico di prodotti ittici nei mercati, la Regione interviene
mediante la concessione di un contributo straordinario per i mancati
redditi conseguenti all’arresto temporaneo dell’attività
di pesca disposta dal decreto legge 31 maggio 1999, n. 154 convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 1999, n. 249 “Disposizioni
straordinarie ed urgenti per la pesca nell’Adriatico”, per il
periodo compreso tra il 14 maggio e il 15 luglio 1999.
4. La Giunta regionale definisce i criteri e le condizioni per
l’attuazione dell’intervento, che è comunque concesso nel
limite massimo dell’ottanta per cento della media degli oneri
complessivi di gestione dei due anni precedenti a quello del blocco forzoso
dell’attività di pesca.
5. Per le iniziative regionali di cui al comma 3 è autorizzata,
per l’esercizio finanziario 1999, la spesa complessiva di lire 800
milioni (capitolo n. 15516)
Art. 11 - Modifica della
legge regionale 12
aprile 1999, n. 19 , “Norme per la tutela e la valorizzazione
della produzione orto-floro-frutticola e delle piante
ornamentali”.
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n. 35 ,
“Istituzione dell’Azienda regionale per i settori agricolo,
forestale e agro-alimentare Veneto Agricoltura”.
Art. 13 - Contributo
straordinario integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di
garanzia operanti in agricoltura.
1. Per sostenere l’accesso al credito delle imprese agricole,
rivolto al superamento dello stato di crisi del settore agro-alimentare e
per garantire il loro rilancio economico, la Giunta regionale è
autorizzata a concedere un finanziamento straordinario integrativo dei
fondi rischi degli organismi consortili di garanzia di cui
all’articolo 7 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 .
2. Per l’intervento di cui al comma 1 è autorizzata la
spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 11120).
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale 7
maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la promozione del mercato
mobiliare delle piccole e medie imprese” e successive
modificazioni.
3. Per le finalità di cui all’ articolo 4 della
legge regionale 7
maggio 1996, n. 12 come modificato dal presente articolo,
l’autorizzazione già disposta dal comma 2 dell’articolo 4
è elevata di ulteriori lire 500 milioni (capitolo n. 20018).
Art. 15 - Modifiche della
legge regionale 6
settembre 1988, n. 45 , “Costituzione di una società a
partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e
collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di interesse
regionale”.
Art. 16 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a Verona.
Art. 17 - Fondi di rotazione
regionali presso Veneto Sviluppo spa.
1. Le somme trasferite alla società a partecipazione regionale
Veneto Sviluppo spa per l’attivazione del fondo di rotazione di cui
all’ articolo
6 della legge
regionale 28 gennaio 1997, n. 3 “Interventi regionali a favore
della qualità e dell’innovazione” sono ridestinate ad
incrementare il fondo di rotazione costituito presso la medesima
società ai sensi dell’ articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 ,
“Interventi straordinari in favore delle attività industriali e
artigiane”.
3. Gli aiuti alle imprese a valere sul fondo di rotazione di cui
all’articolo 2 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3 sono
soggetti all’osservanza della regola del de minimis di cui alla
Comunicazione della Commissione europea pubblicata nella G.U.C.E. n. C. 68
del 6 marzo 1996 e successive modificazioni.
4. Sono abrogati:
Art. 18 - Disposizioni
transitorie di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9
“Progetto per il settore secondario e il mercato del
lavoro”.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dal contributo e la revoca del medesimo.
Art. 19 - Modifica della
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 , “Disciplina dell’artigianato”
e successive modificazioni.
Art. 20 - Partecipazioni
societarie.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare, per il
tramite della Veneto Sviluppo spa, operazioni di ricapitalizzazione della
società Idrovie spa per l’importo di lire 550 milioni (capitolo
n. 20004).
Art. 21 - Modifiche della
legge regionale 6
marzo 1990, n. 18 , “Disciplina in materia di linee funiviarie in
servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato” e
successive modificazioni.
Art. 22 - Disposizioni
transitorie in materia di decadenza e revoca di contributi per la
realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale.
1. Per il completamento dei
procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi a contributi concessi entro
il 31 dicembre 1993, il termine ultimo per la presentazione della
deliberazione esecutiva con la quale il soggetto appaltante ha approvato
gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e/o
regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, è fissato al
31 dicembre 2000.
2. L'inosservanza del termine di cui al comma 1 comporta la
decadenza dal contributo e la revoca per la parte non ancora erogata.
È fatta salva la responsabilità dell'ente beneficiario per le
somme già ricevute con riferimento ai lavori svolti da accertarsi allo
scadere del termine stabilito.
3. In caso di decadenza dal contributo la struttura regionale
competente chiede all’ente beneficiario la rendicontazione della
quota parte di contributo erogato, costituita da una dichiarazione resa dal
suo legale rappresentante attestante che le opere, nel frattempo
realizzate, siano funzionali e regolarmente eseguite. Gli importi non
rendicontati entro un anno dalla data di richiesta da parte della struttura
regionale competente, devono essere rimborsati dall’ente
beneficiario. Qualora i contributi siano stati erogati in conto
annualità, ancorché direttamente ed irrevocabilmente
all’istituto mutuante, gli stessi devono essere restituiti
dall’ente beneficiario, tenuto conto dell’eventuale quota parte
di spesa risultante ammissibile a contributo.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
procedimenti in corso già avviati ai sensi delle seguenti leggi:
a) leggi regionali:
b) leggi statali:
1) legge 27 dicembre 1953, n. 968;
2) legge 16 aprile 1973, n. 171.
Art. 23 - Modifica della
legge regionale 3
dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento
del bilancio di previsione 1998”.
Art. 24 - Contributo
straordinario alle associazioni di volontariato per attività di
emergenza sanitaria in Guinea Bissau.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di lire 200 milioni per l’esercizio finanziario 1999
(capitolo n. 70019), alle associazioni del Veneto di volontariato e
cooperazione con i paesi in via di sviluppo, che operano nella Guinea
Bissau con progetti di ricostruzione delle strutture sanitarie gravemente
danneggiate dalla recente guerra civile.
2. Le richieste di finanziamento collegate a dettagliati progetti
devono essere inoltrate alla Regione entro sessanta giorni dalla
pubblicazione della presente legge.
Art. 25 - Emergenza
Kosovo.
1. A seguito dell’emergenza venutasi a creare per
l’esodo delle popolazioni dal Kosovo e nel quadro delle iniziative di
solidarietà consentite dalla legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 , la
Giunta regionale è autorizzata a predisporre e attuare specifici piani
di intervento, in affiancamento all’iniziativa del Governo italiano,
volti al sostegno di tali popolazioni, alla riduzione dei disagi e al
ritorno a condizioni di normalità.
2. L’intervento regionale di cui al comma 1, riguarda gli
oneri relativi al trasporto di personale, di attrezzature e di generi
umanitari; all’acquisizione di equipaggiamenti, mezzi e dotazioni per
le attività campali e di superamento dell’emergenza;
all’acquisto di generi alimentari, materiali e carburanti;
all’anticipazione delle spese sostenute dai volontari di protezione
civile e dall’ulteriore personale chiamato dalla Regione; alle
ulteriori forme di aiuto e sostegno alle popolazioni albanese e kosovara
coinvolte nella citata emergenza.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e 2, sono
istituiti, per l’esercizio 1999, i seguenti capitoli:
a) capitolo n. 53080 “Piano di interventi per l’emergenza
Kosovo” con l’importo di lire 700 milioni;
b) capitolo n. 70021 ”Interventi di solidarietà internazionale
per l’emergenza Kosovo finanziati con pubbliche sottoscrizioni”
con l’importo di lire 560 milioni.
Art. 26 - Disposizioni
transitorie in materia di fondo regionale per interventi di
solidarietà internazionale.
1. Per l’esercizio 1999 il dirigente della struttura regionale
competente è autorizzato ad adeguare lo stanziamento previsto per il
fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale, a
seguito delle pubbliche sottoscrizioni già previste
dall’articolo 1, comma 3, della legge regionale 16 aprile 1992, n. 18 .
( 16)
Art. 27 - Modifiche della
legge regionale 5
settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei, biblioteche,
archivi di enti locali o di interesse locale” e successive
modificazioni.
Art. 28 - Contributo
straordinario per l’istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi
Fiumi di Rovigo.
1. Al fine di agevolare il raggiungimento delle finalità
previste dalla legge
regionale 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali e di interesse locale” e data la
rilevanza dell’iniziativa, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere un contributo straordinario di lire 700 milioni per
l’esercizio 1999 al Comune di Rovigo, per l’istituzione,
l’allestimento, il primo impianto e l’avvio
dell’attività del Museo dei Grandi Fiumi presso il monastero
Olivetano di San Bartolomeo in Rovigo (capitolo n. 70240).
2. Il contributo è erogato in due rate con le seguenti
modalità:
a) la prima rata, pari al sessanta per cento, previo inoltro del progetto
di allestimento e relativo piano economico finanziario, del relativo
stralcio funzionale esecutivo, dell’accordo di programma con
definizione della partecipazione finanziaria degli aderenti al progetto,
nonché della documentazione prevista dall’ articolo 7 della
legge regionale 5
settembre 1984, n. 50 ;
b) la seconda rata, pari al quaranta per cento, previa dichiarazione del
Comune di Rovigo attestante la spesa effettuata per le attività di cui
al comma 1, per un importo pari o superiore al contributo concesso.
Art. 29 - Modifiche della
legge regionale 7
settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava” e successive modificazioni.
Art. 30 - Modifiche della
legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche,
istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36”.
Art. 31 - Disposizioni di
attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n. 51 e
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
1. Per il completamento dei
procedimenti di spesa ancora pendenti, relativi alla legge regionale 18 dicembre 1986, n.
51 ed alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, il termine ultimo per la
rendicontazione dell’attività svolta è così fissato:
a) al 31 dicembre 1999 per i contributi concessi entro il 31 dicembre 1993;
b) al 31 dicembre 2000 per i contributi concessi tra il 1° gennaio
1994 e il 31 dicembre 1996.
2. L'inosservanza dei termini previsti nel comma 1 comporta la
decadenza dal contributo e la conseguente revoca per la parte non ancora
erogata. L'ente beneficiario è responsabile delle somme ricevute con
riferimento ai lavori realizzati da accertarsi allo scadere dei termini
stabiliti. ( 20)
2 bis In caso di decadenza dal contributo si applicano le
disposizioni previste all'articolo 22, comma 3. ( 21)
Art. 32 - Controllo sulle
Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del
Veneto.
Art. 33 - Rappresentanza
legale delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio
sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55
.
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48 ,
“Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi regionali di
spesa, nei diversi settori di intervento, contenente modifiche alle
procedure e modalità di intervento, assunto in coincidenza della legge
regionale di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio
finanziario 1982 e pluriennale 1982-1984” in materia di fidejussioni
regionali su operazioni di credito agrario agevolato.
1. Al terzo comma dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n.
48 , dopo le parole “assistita da fidejussione” sono
inserite le seguenti parole “Sul presupposto dello stato di
insolvenza, della messa in liquidazione coatta amministrativa o di altra
procedura concorsuale o della grave e reiterata inadempienza del soggetto
garantito e qualora ne possa derivare un vantaggio economico alla Regione o
all’ente prestatore della fidejussione, la Giunta regionale può
procedere alla definizione delle posizioni di debito derivanti dalle
garanzie prestate prima dell’avvenuto esperimento delle procedure di
riscossione sugli altri beni posti a garanzia delle operazioni oggetto di
fidejussione.” (capitolo n. 88030).
Art. 35 - Modifiche della
legge regionale 7
aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario” e successive modificazioni.
Art. 36 - Abolizione di tasse
sulle concessioni regionali.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 non sono più applicate
le tasse di concessione regionali di cui ai numeri d’ordine della
tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, di seguito
elencati:
N. 3 Autorizzazione all’impianto ed esercizio di fabbriche di acque
gassate o di bibite analcoliche (articolo 30 del DPR 19 maggio 1958, 719 ).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 27, lettere e) ed f).
N. 10 Autorizzazione per la produzione e confezione a scopo di vendita di
estratti di origine animale o vegetale o di prodotti affini destinati alla
preparazione di brodi o condimenti (articolo 1 della legge 6 ottobre 1950,
n. 836, e articolo 1 DPR 30 maggio 1953, n. 567 - DPR 24 luglio 1977, n.
616, articolo 27, lettera l).
N. 28 Permesso per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali
(articoli 4 e 5 del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e modifiche di cui al DPR 28
giugno 1955, n. 620. Articoli 1 e 2).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2 articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 29 Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di
acque minerali e termali, di cui sopra (articolo 8 del RD 29 luglio 1927,
n. 1443).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1 lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 30 Decreto che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della
concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali
(articolo 27 del RD 29 luglio 1927, n. 1443).
DPR 14 gennaio 1972, n.2, articolo 1 lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 31 Autorizzazione per l’iscrizione di ipoteche sui giacimenti di
acque minerali e termali e loro pertinenze (articolo 45, secondo comma, RD
29 luglio 1927, n. 1443 sostituito dall’articolo 7 del DPR 28 giugno
1955, n. 620).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 32 Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e
termali di cui agli articoli 14 e seguenti del RD 29 luglio 1927, n. 1443 e
articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n.
620.
DPR 14 gennaio 1972, n. 2. Articolo 1, lettera a).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 61.
N. 33 Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla regione
a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprenda in proprio o
non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (articolo 45,
secondo comma del RD 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dal DPR 28 giugno
1955, n. 620, articolo 7).
DPR 14 gennaio 1972, n. 2, articolo 1, lettera e).
DPR 24 luglio 1977, n. 616, articolo 62.
N. 36 Licenza d’impianto di funicolari aeree o teleferiche - di
interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e
forestali e di qualsiasi altra industria (articoli 4 e 7, primo comma, del
RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del DPR 28
giugno 1955, n. 771).
N. 37 Licenza d’esercizio di funicolari aeree o teleferiche –
di interesse regionale – rilasciata nel caso contemplato nel terzo
comma dell’articolo 14 del RD 25 agosto 1908, n. 829, sostituito
dall’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessi corsi
d’acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche.
N. 38 Concessione di filovie - di interesse regionale - (articolo 19 del
DPR 28 giugno 1955, n. 771).
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non
è più applicata la tassa sulla concessione regionale di cui al
numero d’ordine della tariffa allegata al decreto legislativo 20
giugno 1991, n. 230, di seguito elencato:
N. 46 Permesso rilasciato per trasporto, ai sensi dell’articolo 34
del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per
effettuare corse per trasporto viaggiatori fuori linea con autobus adibiti
ai servizi pubblici, regolarmente concessi od autorizzati, avente interesse
regionale.
Art. 37 - Contributo
straordinario al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria.
1. La Giunta regionale al fine di provvedere all’avviamento e
messa a regime del sistema consortile di collettamento e depurazione per il
risanamento e la tutela ambientale del territorio ricompreso nel Parco
regionale del delta del Po, interessante i Comuni di Porto Viro, Rosolina,
Loreo, Taglio di Po e l’area industriale attrezzata di Adria, è
autorizzata ad erogare al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria, in
via straordinaria, la somma complessiva di lire 900 milioni quale
contributo nel 1999 (capitolo n. 50064).
Art. 38 - Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque
minerali e termali”.
Art. 39 – Modifiche
dell’articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ,
“Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della
Regione (legge finanziaria 1999)”.
Art. 40 - Modifiche della
legge regionale 20
marzo 1980, n. 19 “Interventi a favore dei consorzi - fidi tra le
piccole e medie imprese del settore secondario del Veneto” e
successive modificazioni.
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
Art. 42 - Contributo
straordinario all’azienda regionale Veneto Agricoltura.
1. È autorizzata l’erogazione di un contributo
straordinario di lire 540 milioni all’azienda regionale Veneto
Agricoltura in considerazione delle spese anticipate dalla stessa azienda
per consentire l’agibilità delle strutture realizzate a cura
della Regione presso il Polo tecnologico-agroindustriale Agripolis di
Legnaro (capitolo n. 5094).
Art. 43 – Modifica della
legge regionale 16
aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni.
Art. 44 - Disposizioni in
materia rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.
1. La Giunta regionale emana, entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, apposita direttiva, per
stabilire criteri uniformi sul territorio regionale per la suddivisione
della retta di ospitalità presso i servizi residenziali per anziani
non autosufficienti, al fine di distinguere la quota di rilievo sanitario
da quella alberghiera.
2. Per il fine di cui al comma 1 la competente struttura regionale
predispone una apposita scheda che deve essere utilizzata dalle case di
riposo, contenente una precisa distinzione delle tipologie dei costi che
concorrono a determinare la retta.
Art. 45 - Disposizioni in
materia di IPAB.
1. Le IPAB sono autorizzate dalla Regione ad utilizzare il proprio
patrimonio immobiliare disponibile per migliorarne la redditività e la
resa economica annua ai fini di un miglioramento economico-gestionale.
2. Le operazioni di cui al comma 1 sono adottate con apposita
deliberazione del Consiglio di amministrazione delle IPAB che deve essere
allegata ai documenti di bilancio e possono prevedere modalità
attuative anche pluriennali.
Art. 46 - Modifica
dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7
(finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a favore di
degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e delle persone
insufficienti mentali gravi e gravissimi.
a) dopo le parole “piano socio sanitario regionale per il triennio
1996/1998” sono aggiunte le parole “limitatamente
all’ammontare dell’assegno di accompagnamento, qualora
percepito”;
b) dopo le parole “capitolo n. 61412” sono aggiunte le parole
“e capitolo n. 60011”. ( 31)
Art. 47 - Prestazioni di
assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non
autosufficienti.
Art. 48 - Intervento a favore
delle aziende zootecniche aderenti al progetto “Pastone di mais negli
allevamenti zootecnici da latte”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
nella misura massima del 35% della spesa ammissibile, come determinata
dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2878 del 26 giugno 1994 e n.
6900 del 28 dicembre 1994, alle aziende agricole che hanno presentato
domanda in relazione al progetto “Pastone di mais negli allevamenti
zootecnici da latte” e per le quali non si sia ancora conclusa
l’istruttoria alla data dell’entrata in vigore della presente
legge.
2. Le domande di cui al comma 1 devono essere relative agli
investimenti previsti dal punto 2.2 dell’allegato unico alla
deliberazione della Giunta regionale n. 990 del 2 aprile 1998 e per le
aziende richiedenti devono sussistere le condizioni di ammissibilità
di cui agli articoli 5 e 9 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio
del 20 maggio 1997.
3. Per l’attuazione degli interventi previsti al comma 1,
è autorizzata la spesa una-tantum di lire 447.000.000 dal capitolo n.
80230 al capitolo n. 11600.
Art. 49 - Contributo
straordinario al Comune di Santorso (VI).
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di
Santorso un contributo di lire 250.000.000 per il riordino della
viabilità dell’incrocio di via Pozzati, via dell’Olmo, SS
350 (capitolo n. 45242).
Art. 50 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
“Norme per la disciplina dell’attività di cava”.
Art. 51 - Utilizzo per
interventi di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la
partecipazione della Regione alla costituzione della Società per
Azioni “Agenzia per Venezia”, ai sensi della legge regionale 14 settembre
1994, n. 41 .
1. La somma di lire 10 miliardi, stanziata per l’applicazione
della legge regionale
14 settembre 1994, n. 41 , allocata all’apposito capitolo del
bilancio regionale denominato “Partecipazione della Regione del
Veneto alla costituzione della Società per Azioni “Agenzia per
Venezia””, resasi disponibile a seguito della mancata
costituzione della Società, viene utilizzata per le finalità e
secondo le modalità di cui alla legge regionale 27 febbraio 1990, n. 17 ,
in materia di interventi per la salvaguardia di Venezia.
Art. 52 - Modifiche della
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e
successive modificazioni.
Art. 53 - Modifiche della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 43 “Costituzione di una società a
responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla Rocca di
Monselice denominata ‘Rocca di Monselice s.r.l.’”.
Art. 54 - Contributi per il
miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili non
deambulanti.
1. Al fine di migliorare le condizioni di mobilità per i
soggetti disabili non deambulanti, la Giunta regionale concede un
contributo una tantum per l’esercizio finanziario 1999 di lire 400
milioni per i servizi di taxi e di noleggio con conducente mediante
autovettura e per i servizi ferroviari regionali del trasporto pubblico
locale (cap. 45814).
2. I contributi sono destinati al finanziamento di interventi
effettuati nell’ambito dei servizi ferroviari di competenza regionale
per il miglioramento dell’accessibilità e della fruizione dei
servizi. Una quota non superiore al 25% è destinata ai titolari di
licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente mediante
autovettura che adibiscono, per il servizio di trasporto di disabili non
deambulanti, autoveicoli idonei.
3. I criteri per la ripartizione e le modalità di erogazione
del contributo di cui al comma 1 sono determinate con deliberazione della
Giunta regionale.
Art. 55 - Modifica
dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario” e successive modificazioni.
Art. 56 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. (Articolo per il quale non può farsi luogo a promulgazione e
pubblicazione per mancanza del consenso governativo).
Note
SOMMARIO
-
Legge regionale 9 settembre 1999, n. 46
(BUR n. 80/1999)
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI IN CORRISPONDENZA
DELL’ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO
FINANZIARIO 1999
-
-
Art. 1 - Modifiche della
legge regionale
22 febbraio 1999, n. 7 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria
1999)”.
-
Art. 2 - Modifica della
legge regionale
2 dicembre 1991, n. 30 , “Interventi per favorire
l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sull’ordinamento delle autonomie locali”.
-
Art. 3 - Modifiche della
legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1 , “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione ” e successive modificazioni.
-
Art. 4 - Modifica alla
legge regionale
10 gennaio 1997, n. 1 “Ordinamento delle funzioni e delle
strutture della Regione e successive modificazioni”.
-
Art. 5 - Modifica
dell’articolo 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale
della Regione e successive modificazioni”.
-
Art. 6 - Modifica della
legge regionale
10 giugno 1991, n. 12 , “Organizzazione amministrativa e
ordinamento del personale della Regione e successive
modificazioni”.
-
Art. 7 - Anticipazioni su future
assegnazioni statali.
-
Art. 8 - Intervento straordinario
per favorire la ripresa dell’attività produttiva delle
aziende tabacchicole danneggiate dalle avversità.
-
Art. 9 - Interpretazione autentica
dell’articolo 28 della legge regionale 9 dicembre 1993, n.
50 , “Norme per la protezione della fauna selvatica e per
il prelievo venatorio”.
-
Art. 10 - Interventi regionali per
il fermo pesca temporaneo conseguente alle operazioni belliche nei
Balcani. (7)
-
Art. 11 - Modifica della
legge regionale
12 aprile 1999, n. 19 , “Norme per la tutela e la
valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante
ornamentali”.
-
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 5 settembre 1997, n.
35 , “Istituzione dell’Azienda regionale per i
settori agricolo, forestale e agro-alimentare Veneto
Agricoltura”.
-
Art. 13 - Contributo straordinario
integrativo dei fondi rischi degli organismi consortili di garanzia
operanti in agricoltura.
-
Art. 14 - Modifiche della
legge regionale
7 maggio 1996, n. 12 , “Iniziative per la promozione del
mercato mobiliare delle piccole e medie imprese” e successive
modificazioni.
-
Art. 15 - Modifiche della
legge regionale
6 settembre 1988, n. 45 , “Costituzione di una società
a partecipazione regionale per lo sviluppo dell’innovazione e
collaborazione con il CNR per studi e ricerche in materia di
interesse regionale”.
-
Art. 16 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla società Verona Mercato con sede a
Verona.
-
Art. 17 - Fondi di rotazione
regionali presso Veneto Sviluppo spa.
-
Art. 18 - Disposizioni transitorie
di attuazione della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9
“Progetto per il settore secondario e il mercato del
lavoro”.
-
Art. 19 - Modifica della
legge regionale
31 dicembre 1987, n. 67 , “Disciplina
dell’artigianato” e successive modificazioni.
-
Art. 20 - Partecipazioni
societarie.
-
Art. 21 - Modifiche della
legge regionale
6 marzo 1990, n. 18 , “Disciplina in materia di linee
funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento
programmato” e successive modificazioni.
-
Art. 22 - Disposizioni transitorie
in materia di decadenza e revoca di contributi per la realizzazione
di opere pubbliche di interesse regionale.
-
Art. 23 - Modifica della
legge regionale
3 dicembre 1998, n. 29 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione 1998”.
-
Art. 24 - Contributo straordinario
alle associazioni di volontariato per attività di emergenza
sanitaria in Guinea Bissau.
-
Art. 25 - Emergenza Kosovo.
-
Art. 26 - Disposizioni transitorie
in materia di fondo regionale per interventi di solidarietà
internazionale.
-
Art. 27 - Modifiche della
legge regionale
5 settembre 1984, n. 50 “Norme in materia di musei,
biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale” e
successive modificazioni.
-
Art. 28 - Contributo straordinario
per l’istituzione e primo avvio del Museo dei Grandi Fiumi di
Rovigo.
-
Art. 29 - Modifiche della
legge regionale
7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina
dell’attività di cava” e successive modificazioni.
-
Art. 30 - Modifiche della
legge regionale
27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse
idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione
degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36”.
-
Art. 31 - Disposizioni di
attuazione della legge regionale 18 dicembre 1986, n.
51 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
-
Art. 32 - Controllo sulle
Unità locali socio sanitarie e sulle Aziende ospedaliere del
Veneto.
-
Art. 33 - Rappresentanza legale
delle gestioni liquidatorie delle soppresse Unità locali socio
sanitarie e modifica della legge regionale 14 settembre 1994, n.
55 .
-
Art. 34 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 10 settembre 1982, n.
48 , “Provvedimento generale di rifinanziamento di leggi
regionali di spesa, nei diversi settori di intervento, contenente
modifiche alle procedure e modalità di intervento, assunto in
coincidenza della legge regionale di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 1982 e pluriennale
1982-1984” in materia di fidejussioni regionali su operazioni
di credito agrario agevolato.
-
Art. 35 - Modifiche della
legge regionale
7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.
-
Art. 36 - Abolizione di tasse
sulle concessioni regionali.
-
Art. 37 - Contributo straordinario
al Consorzio acquedotto Medio delta Po di Adria.
-
Art. 38 - Modifiche ed
integrazioni della legge regionale 10 ottobre 1989, n.
40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle
acque minerali e termali”.
-
Art. 39 – Modifiche
dell’articolo 27 della legge regionale 22 febbraio 1999, n.
7 , “Provvedimento generale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della Regione (legge finanziaria 1999)”.
-
Art. 40 - Modifiche della
legge regionale
20 marzo 1980, n. 19 “Interventi a favore dei consorzi -
fidi tra le piccole e medie imprese del settore secondario del
Veneto” e successive modificazioni.
-
Art. 41 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5
“Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”.
-
Art. 42 - Contributo straordinario
all’azienda regionale Veneto Agricoltura.
-
Art. 43 – Modifica della
legge regionale
16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela
dell’ambiente” e successive modificazioni.
-
Art. 44 - Disposizioni in materia
rette di ospitalità per anziani non autosufficienti.
-
Art. 45 - Disposizioni in materia
di IPAB.
-
Art. 46 - Modifica
dell’articolo 55 della legge regionale 22 febbraio 1999, n.
7 (finanziaria 1999) in materia di provvidenze straordinarie a
favore di degenti di ex ospedali psichiatrici ed ex case di salute e
delle persone insufficienti mentali gravi e gravissimi.
-
Art. 47 - Prestazioni di
assistenza e riabilitazione extra ospedaliera nelle strutture per non
autosufficienti.
-
Art. 48 - Intervento a favore
delle aziende zootecniche aderenti al progetto “Pastone di mais
negli allevamenti zootecnici da latte”.
-
Art. 49 - Contributo straordinario
al Comune di Santorso (VI).
-
Art. 50 - Modifica
dell’articolo 44 della legge regionale 7 settembre 1982, n.
44 “Norme per la disciplina dell’attività di
cava”.
-
Art. 51 - Utilizzo per interventi
di salvaguardia di Venezia della somma stanziata per la
partecipazione della Regione alla costituzione della Società per
Azioni “Agenzia per Venezia”, ai sensi della
legge regionale
14 settembre 1994, n. 41 .
-
Art. 52 - Modifiche della
legge regionale
13 settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale”
e successive modificazioni.
-
Art. 53 - Modifiche della
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 43 “Costituzione di una società a
responsabilità limitata per la gestione dei beni siti sulla
Rocca di Monselice denominata ‘Rocca di Monselice
s.r.l.’”.
-
Art. 54 - Contributi per il
miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti disabili
non deambulanti.
-
Art. 55 - Modifica
dell’articolo 41 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8
“Norme per l’attuazione del diritto allo studio
universitario” e successive modificazioni.
-
Art. 56 - Dichiarazione
d'urgenza.
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