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Contenuti:
Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 (BUR n. 110/1999)
Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 54 (BUR n. 110/1999) [sommario] [RTF]
CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI CHE INTENDONO ACQUISIRE E UTILIZZARE
IMMOBILI DISMESSI O CEDUTI DAL MINISTERO DELLA DIFESA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto promuove l'acquisizione e l’utilizzo
da parte degli enti locali di beni immobili dismessi o ceduti dal Ministero
della difesa.
Art. 2 - Prelazione della
Regione.
1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, può esercitare sui beni di cui all’articolo 1 il
diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa
statale, individuando altresì gli enti e le modalità di utilizzo
dei beni medesimi.
Art. 3 - Contributi.
1. Gli enti locali che intendono
acquisire o utilizzare i beni immobili di cui all’articolo 1 ubicati
nel loro territorio presentano al Presidente della Giunta regionale, entro
il 31 maggio ( 1) di ogni anno,
apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la
destinazione d'uso e il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli
interventi finalizzati ad ottenere il pieno utilizzo dell'immobile.
2. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per la
presentazione delle domande e per l’erogazione dei contributi di cui
al comma 1 entro il 31 marzo ( 2).
Inoltre, individua annualmente, entro la medesima data, le priorità
per l’erogazione dei medesimi contributi, tenuto conto della
destinazione d’uso e dell’entità demografica degli enti
locali con particolare riguardo a quelli di minori dimensioni.
Art. 4 - Finanziamento
regionale.
1. Per l'attuazione della presente
legge sono istituiti:
a) un fondo per l'erogazione di contributi in conto capitale finalizzati
all'acquisto degli immobili di cui all'articolo 1;
b) un fondo per l’erogazione dei contributi in conto capitale
finalizzati alla sistemazione degli immobili di cui all’articolo 1.
( 3)
b bis) un fondo per la realizzazione di studi e ricerche finalizzate alla
redazione di un piano regionale per la valorizzazione dei sistemi difensivi
presenti nella Regione del Veneto. ( 4)
2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) sono concessi per
importi non superiori al cinquanta per cento del prezzo di acquisto del
bene e fino ad un massimo di euro 250.000,00 ( 5) .
3. I contributi di cui al comma 1, lettera b) sono concessi per
importi non superiori al 50 per cento della spesa per la sistemazione degli
immobili di cui all’articolo 1, e comunque fino ad un massimo di euro
250.000,00. ( 6)
4. Gli enti locali beneficiari dei contributi regionali di cui ai
commi 2 e 3 sono tenuti ad applicare, in una parte evidente dell'immobile,
una targa in pietra, raffigurante lo stemma della Regione del Veneto, con
l’indicazione dell’anno in cui hanno ricevuto il contributo.
Art. 5 - Norma finanziaria.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per
l’anno 2000 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) n. 44022 denominato “Contributi in conto capitale per
l’acquisto di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della
difesa”, con lo stanziamento di lire 700 milioni in termini di
competenza;
b) n. 44024 denominato “Fondo di rotazione per opere di sistemazione
di immobili dismessi o ceduti dal Ministero della difesa”, con lo
stanziamento di lire 300 milioni in termini di competenza.
Note
SOMMARIO
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