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Contenuti:
Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 (BUR n. 110/1999)
Legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 (BUR n. 110/1999) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER LA PROMOZIONE DEI DIRITTI UMANI, LA CULTURA DI
PACE, LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E LA SOLIDARIETÀ. (1)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, riconosce la
pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli,
in coerenza con i principi della Costituzione italiana e del diritto
internazionale che sanciscono la promozione dei diritti dell’uomo e
dei popoli, delle libertà democratiche e della cooperazione
internazionale.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove i
diritti umani, la cultura di pace e la cooperazione allo sviluppo, mediante
iniziative culturali e di informazione, di ricerca, di educazione, di
cooperazione decentrata e di aiuto umanitario. In particolare, nei Paesi
internazionalmente riconosciuti in via di sviluppo, contribuisce al
mantenimento dell’identità culturale, al soddisfacimento dei
bisogni primari favorendo l’autosufficienza alimentare, la
conservazione dell’equilibrio ecologico e del patrimonio ambientale,
l’innalzamento delle condizioni igienico-sanitarie,
l’avanzamento del livello di istruzione e il miglioramento della
condizione femminile e dell’infanzia, la promozione delle pari
opportunità tra uomo e donna nel rispetto delle differenze etniche e
culturali. In tal senso svolge un’azione preventiva della
immigrazione mediante interventi di sostegno in campo economico, sociale e
culturale.
CAPO II
Promozione dei diritti umani e della cultura di pace
Art. 2 - Iniziative culturali di
informazione.
1. La Regione promuove e sostiene:
a) convegni e seminari di studio e di ricerca sui temi della promozione dei
diritti umani e della cultura di pace;
b) il premio annuale denominato "Veneto per la pace e la solidarietà
tra i popoli", a riconoscimento dell'attività svolta in uno dei
seguenti settori: progettazione educativo-culturale, informazione,
produzione artistica, ricerca, cooperazione allo sviluppo;
c) l’Archivio già istituito con legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 , in
collaborazione con il Centro di studi e di formazione sui diritti dell'uomo
e dei popoli dell'Università di Padova, sulla base di apposita
convenzione con il compito di curare:
1) la raccolta, sistematizzazione, diffusione di studi, ricerche,
pubblicazioni, audiovisivi, documenti prodotti in sede regionale, nazionale
e internazionale, anche in collegamento con altre banche dati, riguardanti
i settori della promozione e protezione dei diritti umani, della cultura
della pace, diritti umani e democrazia della cooperazione allo sviluppo e
della solidarietà internazionale;
2) il censimento delle associazioni e organizzazioni non governative
nonché dei soggetti pubblici e privati presenti nel territorio
regionale, operanti nel campo dei diritti umani, della cultura della pace,
della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale;
3) il libero accesso di associazioni e singoli cittadini alla consultazione
dei materiali multimediali;
d) l'informazione sulla cooperazione allo sviluppo, con particolare
riferimento all’attività dei soggetti impegnati in progetti di
cooperazione decentrata e alle iniziative promosse dalle organizzazioni
internazionali;
e) la promozione di programmi di educazione ai temi di sviluppo, della
cultura di pace e della educazione alla solidarietà e di rispetto e
tutela delle identità culturali, anche nell’ambito scolastico e
di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra
l’Italia e i paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a
quelli tra i giovani;
f) la formazione e l’informazione per i giovani che prestano servizio
civile e per i responsabili degli enti competenti in conformità alla
legge 8 luglio 1998, n. 230.
Art. 3 - Programmazione degli
interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace.
1. La programmazione degli interventi
di promozione dei diritti umani e della cultura di pace viene realizzata
con il programma triennale approvato dal Consiglio regionale su proposta
della Giunta regionale, anche sulla base degli indirizzi del Comitato per i
diritti umani e per la cultura di pace di cui all’ articolo 12.
2. Il programma di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nel triennio;
b) i criteri di selezione delle iniziative di promozione dei diritti umani;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
Art. 4 - Piano annuale di
attuazione.
1. Sulla base del programma triennale
di cui all’articolo 3 la Giunta regionale, sentito il Comitato per i
diritti umani e per la cultura di pace, approva il piano annuale di
attuazione.
2. Il piano annuale individua le iniziative di cui
all’articolo 2, da realizzare direttamente o mediante la concessione
di contributi.
CAPO III
Cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale
Art. 5 - Progetti di
cooperazione decentrata.
1. I progetti di cooperazione
decentrata si ispirano ai principi di centralità dello sviluppo umano
sostenibile, e tendono ad integrare nei Paesi internazionalmente
riconosciuti in via di sviluppo la crescita economica e sociale, con azioni
che si prefiggono obiettivi strutturali, distintamente dall’aiuto
umanitario.
2. Nell’attività di cooperazione rientrano:
a) l’elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e la
costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la
realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l’attuazione delle
iniziative anche di carattere finanziario, avvalendosi eventualmente della
Banca etica;
b) l’impiego di personale qualificato per compiti di assistenza
tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio
dell’attività di cooperazione allo sviluppo;
c) la promozione di programmi di formazione professionale rivolti:
1) a operatori veneti destinati a svolgere attività di cooperazione
nei Paesi in via di sviluppo;
2) a cittadini dei Paesi in via di sviluppo mediante l’organizzazione
di corsi in loco o in Veneto;
d) le iniziative volte a sviluppare una rete di servizi igienico-sanitari
capaci di tutelare la salute;
e) l’attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione
femminile e dell’infanzia;
f) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche
nell’ambito scolastico e di iniziative volte
all’intensificazione degli scambi culturali tra l’Italia e i
Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;
g) il sostegno ad iniziative di consulenza, predisposizione di progetti di
fattibilità e la loro realizzazione, preferibilmente anche con la
partecipazione di immigrati extracomunitari presenti sul territorio
regionale, per il trasferimento di sistemi e tecnologie appropriate,
realizzate con risorse proprie da imprese venete nell’ambito di
programmi di cooperazione finanziati da organismi nazionali ed
internazionali.
g bis) la promozione del commercio equo e solidale, attraverso il sostegno
ad iniziative che valorizzino le produzioni autoctone delle aree
economicamente svantaggiate dei Paesi in via di sviluppo, garantiscano una
maggiore diffusione dei prodotti del commercio equo e solidale, offrano una
maggiore informazione ai consumatori per favorire consumi responsabili.
( 2)
3. In attuazione dei principi di cui al comma 1 la Regione
interviene al fine di:
a) promuovere il coordinamento dei soggetti di cui all’articolo 6,
comma 1;
b) realizzare direttamente iniziative di cooperazione decentrata;
c) sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative promosse dai
soggetti di cui all’articolo 6, comma 1.
4. I cittadini dei Paesi in via di sviluppo o loro associazioni,
presenti sul territorio regionale, possono essere coinvolti nella
progettazione di iniziative di cooperazione decentrata rivolte ai loro
Paesi d’origine.
Art. 6 - Soggetti promotori e
destinatari.
1. La Regione riconosce e sostiene,
quali soggetti promotori di iniziative di cooperazione decentrata allo
sviluppo, gli enti locali, le istituzioni pubbliche e private, le
università, le organizzazioni non governative e le associazioni di
volontariato, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), ( 3) le organizzazioni
sindacali ed imprenditoriali e le associazioni di immigrati del Veneto.
2. Le iniziative di cooperazione decentrata si rivolgono
prioritariamente alle popolazioni dei Paesi internazionalmente riconosciuti
in via di sviluppo e considerano come soggetti destinatari attivi gli enti
territoriali, gli organismi, le comunità comunque organizzate e le
istituzioni locali direttamente coinvolti nella formulazione, gestione e
realizzazione dei progetti stessi.
3. I Paesi destinatari di tali interventi sono indicati nel piano
annuale degli interventi di cui all’ articolo 11.
Art. 7 - Rapporti con lo Stato e
l’Unione Europea.
1. La Regione, nel rispetto delle leggi dello Stato relative ai
rapporti internazionali e alle politiche di cooperazione allo sviluppo e,
in conformità agli indirizzi di politica estera del Governo italiano,
propone e partecipa a interventi di cooperazione decentrata del Ministero
degli Affari Esteri e dell’Unione Europea anche in collaborazione con
i soggetti di cui all’articolo 6, comma 1.
Art. 8 - Interventi di
solidarietà internazionale.
1. La Regione, nel rispetto degli indirizzi nazionali di politica
estera e nel quadro dei programmi definiti dalle competenti amministrazioni
statali, contribuisce alle attività di aiuto umanitario nei confronti
delle popolazioni di Paesi europei ed extraeuropei colpite da eventi di
particolare gravità conseguenti a conflitti armati o calamità
naturali, al fine di fronteggiare situazioni straordinarie di denutrizione,
carenti condizioni igienico-sanitarie, disagio sociale e distruzione del
patrimonio ambientale e artistico.
2. Per i fini indicati al comma 1 e con riferimento a specifici
interventi di volta in volta definiti dalla Giunta regionale, la Regione
può altresì promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire
in un apposito conto corrente, che andrà a incrementare il fondo
regionale per interventi di solidarietà internazionale. A tal fine
è autorizzato l’adeguamento dello stanziamento necessario nel
bilancio di previsione con decreto del dirigente regionale della struttura
regionale competente.
Art. 9 - Tipologie di
intervento.
1. Gli interventi regionali di
solidarietà internazionale consistono in:
a) assistenza igienico-sanitaria ed alimentare, con particolare attenzione
alla condizione femminile ed all'infanzia;
b) fornitura, anche tramite organizzazioni idonee allo scopo, di materiali
di prima necessità, di attrezzature e generi di conforto;
c) collaborazione tecnica, anche mediante l'invio di personale regionale e
il coordinamento delle eventuali risorse umane messe a disposizione da enti
pubblici, organizzazioni non governative e di volontariato ed organismi
associativi del Veneto;
d) diffusione delle informazioni sugli interventi di aiuto realizzati dai
soggetti indicati alla lettera c), ed azioni finalizzate al loro raccordo
con le richieste e le iniziative delle amministrazioni dello Stato e di
organismi internazionali;
e) sostegno a progetti predisposti dai soggetti di cui all’articolo
6, comma 1;
f) sostegno e partecipazione alle iniziative dell'Unione Europea, delle
Nazioni Unite e di altri organismi internazionali.
Art. 10 - Programma degli
interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà
internazionale.
1. La programmazione degli
interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà
internazionale viene realizzata con programma triennale approvato dal
Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, anche sulla base
degli indirizzi del Comitato per la cooperazione allo sviluppo di cui
all’ articolo 14.
2. Il programma triennale di cui al comma 1 è inviato al
Ministero degli Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel
rispetto della normativa nazionale.
3. Il programma triennale di cui al comma 1 definisce:
a) gli obiettivi e le priorità da perseguire nell'arco del triennio;
b) i criteri di selezione delle iniziative di cooperazione decentrata allo
sviluppo;
c) i criteri e le modalità di concessione dei contributi regionali.
4. In sede di approvazione del programma triennale la Giunta
regionale sottopone al Consiglio regionale la relazione di puntuale
verifica degli obiettivi raggiunti nel triennio precedente, in rapporto
alle finalità di cui all’ articolo 1.
Art. 11 - Piano annuale di
attuazione.
1. Sulla base del programma
triennale la Giunta regionale, sentito il Comitato per la Cooperazione allo
sviluppo, predispone ed approva il piano annuale di attuazione, all'interno
del quale può prevedere variazioni che non incidano sulle scelte
fondamentali del programma triennale.
2. Il piano annuale:
a) determina gli obiettivi e le priorità annuali e individua i
progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo da realizzare
direttamente dalla Regione o, se promossi dai soggetti di cui
all’ articolo 6, comma
1, mediante la concessione di contributi, determinandone l'ammontare;
b) definisce le modalità del coordinamento dei soggetti di cui
all’articolo 6, comma 1, per l’attuazione di interventi di
cooperazione decentrata allo sviluppo;
c) determina le modalità di attuazione degli interventi di cui
all’ articolo 9.
3. La Giunta regionale presenta annualmente una relazione
sull’attività svolta alla Commissione consiliare competente.
4. Il piano annuale di attuazione è inviato al Ministero degli
Affari Esteri, per gli adempimenti di competenza nel rispetto della
normativa nazionale.
CAPO IV
Organizzazione
Art. 12 - Comitato per i
diritti umani e per la cultura di pace.
1. É istituito il Comitato per
i diritti umani e per la cultura di pace.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo
presiede;
b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale,
di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le
università degli studi del Veneto;
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati
dell’Associazione regionale comuni del Veneto (ANCI);
e) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti designati
d’intesa dalle associazioni senza fine di lucro, individuate dalla
Giunta regionale, operanti in almeno quattro province del Veneto da almeno
tre anni che prevedono nell’atto costitutivo iniziative nel campo dei
diritti umani e della cultura di pace, del disarmo, del servizio civile
alternativo al servizio militare;
f) il direttore dell'Archivio di cui all’ articolo 2, lettera c), o da un suo delegato;
g) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Unione
regionale delle province del Veneto (URPV).
3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui
alle lettere c), d), e), g), deve essere comunicata al Presidente della
Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è
validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la
metà dei componenti.
4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura
regionale competente.
Art. 13 - Compiti del Comitato
per i diritti umani e per la cultura di pace.
1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace concorre
alla formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli
interventi di promozione dei diritti umani e della cultura di pace di cui
al Capo II della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato può
avvalersi anche della consulenza tecnico-scientifica della Fondazione
Venezia per la ricerca sulla pace e della Commissione europea per la
democrazia attraverso il diritto, di cui agli articoli 17 e 19.
Art. 14 - Comitato per la
cooperazione allo sviluppo.
1. É istituito il Comitato per
la cooperazione allo sviluppo.
2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:
a) il Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che lo
presiede;
b) tre esperti effettivi e tre supplenti nominati dal Consiglio regionale,
di cui due in rappresentanza della maggioranza e uno della minoranza;
c) due rappresentanti effettivi ed uno supplente designati d'intesa tra le
università degli studi del Veneto;
d) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall'Associazione
regionale dei comuni del Veneto (ANCI);
e) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d'intesa tra le
associazioni imprenditoriali del Veneto;
f) un rappresentante effettivo e uno supplente designati d'intesa tra le
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative nel Veneto;
g) due rappresentanti effettivi e due supplenti, delle organizzazioni non
governative del Veneto riconosciute dal Ministero degli Affari Esteri,
scelti dalla Giunta regionale;
h) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti designati d’intesa
delle associazioni di volontariato individuate dalla Giunta regionale,
operanti da almeno tre anni sul territorio regionale e che prevedono tra
gli scopi statutari, in forma prevalente, iniziative di cooperazione allo
sviluppo;
h bis) due rappresentanti effettivi e uno supplente designati
d’intesa tra le organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte
nell’elenco regionale. ( 4)
l) un rappresentante effettivo e uno supplente designati dall’Unione
regionale delle province del Veneto (URPV).
3. Il Comitato di cui al comma 1 è costituito con decreto del
Presidente della Giunta regionale. La designazione dei componenti di cui
alle lettere c), d), e), f), h bis), i), l), ( 5) deve essere comunicata al Presidente della Giunta
regionale entro sessanta giorni dalla richiesta. Il Comitato è
validamente costituito e può funzionare con la nomina di almeno la
metà dei componenti.
4. Funge da segretario del Comitato un dipendente della struttura
regionale competente.
Art. 15 - Compiti del Comitato
per la cooperazione allo sviluppo.
1. Il Comitato per la cooperazione allo sviluppo concorre alla
formulazione del programma triennale e dei piani annuali degli interventi
di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà
internazionale di cui al Capo III della presente legge.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato per la
cooperazione allo sviluppo può avvalersi della consulenza
tecnico-scientifica dell’Osservatorio interregionale sulla
cooperazione allo sviluppo e della Commissione europea per la democrazia
attraverso il diritto, di cui agli articoli 18 e 19.
Art. 16 - Funzionamento dei
comitati.
1. Il Comitato per i diritti umani e per la cultura di pace ed il
Comitato per la cooperazione allo sviluppo durano in carica l’intera
legislatura.
2. Per la validità delle riunioni dei Comitati è
necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
3. I componenti supplenti concorrono a formare il numero legale e a
partecipare con voto deliberativo in caso di assenza del corrispondente
componente effettivo.
4. Le deliberazioni dei Comitati sono assunte con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il
voto del Presidente.
5. Ai componenti dei Comitati spetta per ogni giornata di
partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio.
Art. 17 - Fondazione Venezia
per la ricerca sulla Pace.
1. La Giunta regionale è
autorizzata a compiere tutti gli atti necessari per concorrere alle
attività della Fondazione Venezia per la ricerca sulla pace, già
istituita con la legge regionale 30 marzo 1988, n. 18 e per
il versamento delle quote di adesione previste dallo statuto della
medesima.
2. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione
tecnico-scientifica della Fondazione di cui al comma 1 per studi e pareri
su materie di competenza regionale.
Art. 18 - Osservatorio
interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.
1. La Regione aderisce all'Osservatorio interregionale sulla
cooperazione allo sviluppo, organismo associativo tra le Regioni e le
Province Autonome di Trento e Bolzano, per il coordinamento delle politiche
regionali di cooperazione allo sviluppo.
2. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per contribuire all’attività dell'Osservatorio di cui
al comma 1 e per il versamento delle quote di adesione previste dallo
statuto medesimo.
3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione
tecnico-scientifica dell’Osservatorio per studi e pareri su materie
di competenza regionale.
Art. 19 - Commissione Europea
per la democrazia attraverso il diritto (Commissione di Venezia).
1. La Regione del Veneto partecipa
alle attività della Commissione europea per la democrazia attraverso
il diritto, ai sensi dell’articolo 3 dello statuto della medesima,
approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
2. Per il fine di cui al comma 1 la Regione mette a disposizione la
sede per le riunioni a Venezia della Commissione e contribuisce
all’organizzazione delle stesse.
3. La Regione può altresì avvalersi della collaborazione
tecnico-scientifica della Commissione per studi e pareri su materie di
competenza regionale.
Art. 20 - Conferenza regionale
e manifestazione sulla cooperazione allo sviluppo.
1. La Giunta regionale convoca, con cadenza
biennale, una conferenza sulla cooperazione allo sviluppo quale occasione
di incontro e confronto di esperienze tra i soggetti presenti nel
territorio regionale che operano nel campo della cooperazione e della
solidarietà internazionale, nonché di verifica delle iniziative
intraprese in attuazione della presente legge.
2. Nell’ambito della conferenza, la Giunta regionale promuove una
manifestazione finalizzata alla presentazione di progetti, iniziative ed
attività collegate alla cooperazione allo sviluppo. ( 6)
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 21 - Norma
transitoria.
1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale approva i
programmi triennali previsti dagli articoli 3 e 10
entro il 31 dicembre 2000. Nelle more dell’approvazione dei programmi
la Giunta regionale è autorizzata ad approvare i piani annuali di cui
agli articoli 4 e 11. Il piano annuale degli
interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di solidarietà
internazionale è inviato al Ministero degli Affari Esteri per gli
adempimenti di competenza nel rispetto della normativa nazionale.
2. Alla nomina dei componenti dei Comitati di cui agli articoli 12 e 14 si provvede con decreto del
Presidente della Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione i rappresentanti di cui alla
lettera e) del comma 2 dell’ articolo 12 e lettera h) del comma 2 dell’ articolo 14 sono scelti dalla
Giunta regionale.
Art. 22 - Abrogazioni.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 sono abrogate:
2. Sono fatti salvi, fino ad esaurimento, gli effetti derivanti
dall'applicazione delle leggi regionali di cui al comma 1.
Art. 23 - Norma
finanziaria.
Art. 24 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) L’articolo 75, della
legge regionale 27
febbraio 2008, n. 1 detta disposizioni a favore del personale medico ed
infermieristico del servizio sanitario regionale che partecipa alle
iniziative di cui alla presente legge disponendo che: “1. Al fine di
sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario di
cui alla legge
regionale 16 dicembre 1999, n. 55 “Interventi regionali per la
promozione dei diritti umani, la cultura di pace, la cooperazione allo
sviluppo e la solidarietà”, gestite direttamente o tramite le
organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo italiano e
aventi sede nel Veneto, le associazioni di volontariato, le organizzazioni
non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’albo
regionale, la Regione del Veneto promuove la fruizione di aspettative
retribuite per il personale medico e infermieristico dipendente dalle
strutture sanitarie pubbliche, dalle università, dagli ospedali
classificati e dagli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico e
dalle strutture private accreditate del Veneto.
2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno
solare e sono cumulabili in un unico periodo per un massimo di novanta
giorni in un triennio. I periodi di aspettativa sono conteggiati agli
effetti dall’anzianità di servizio sia per il calcolo del
trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza.
3. I benefici di cui al comma 2 a favore dell’operatore cooperante
sono sospesi per i tre anni successivi al loro effettivo godimento.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 600.000,00 per l’esercizio 2008, si fa fronte
con le risorse allocate nell’upb U0013 “Diritti Umani,
cooperazione e solidarietà internazionale” del bilancio di
previsione 2008.”.
( 4) Lettera inserita da art. 11,
comma 2, della legge
regionale 22 gennaio 2010, n. 6 . Il successivo comma 5,
dell’art. 11 prevede che le designazioni previste dalla presente
lettera siano effettuate a decorrere dalla nona legislatura.
( 5) Comma così modificato da
art. 11, comma 3, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 6 che
ha sostituito le parole “La designazione dei componenti di cui alle
lettere c), d), e), f), i), l)” con le parole “La designazione
dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), h bis), i), l)”.
( 7) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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