|
Contenuti:
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 (BUR n. 112/1999)
Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 (BUR n. 112/1999) [sommario] [RTF]
INTERVENTI REGIONALI PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE
VENETA
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto concorre alla promozione ed al sostegno
dell'imprenditoria giovanile anche attraverso la concessione di
agevolazioni di tipo finanziario. ( 1)
Art. 2 - Destinatari degli
interventi.
1. La Regione concede le agevolazioni
di cui all'articolo 1 per la costituzione da parte di giovani di imprese
individuali, società e cooperative nei settori produttivo, commerciale
e dei servizi. ( 2) ( 3)
1 bis Per le finalità della presente legge, si definiscono
costituite da giovani:
a) le imprese individuali i cui titolari siano persone di età compresa
tra i diciotto e i trentacinque anni;
b) le società e le cooperative i cui soci siano per almeno il sessanta
per cento persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni
ovvero il cui capitale sociale sia detenuto per almeno i due terzi da
persone di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni.
( 4)
2. Le imprese individuali, le società e le cooperative di cui
al comma 1 devono avere sede operativa nel territorio della Regione del
Veneto. ( 6)
3. Le imprese individuali, le società e le cooperative,
beneficiarie degli interventi previsti dalla presente legge devono
rispondere alla definizione di piccole e medie imprese prevista dalla
disciplina comunitaria sugli aiuti statali a favore delle stesse, dettata
dalla raccomandazione CE in data 3 aprile 1996 pubblicata in GUCE L107 del
30 aprile 1996 e successive modificazioni.
Art. 3 - Tipologia degli
interventi.
1. Le agevolazioni di cui all’articolo
1 consistono in:
a) contributi per spese di investimento fino al settanta per cento della
spesa ammissibile e per un importo massimo di 25.000 euro;
b) finanziamenti a tasso di interesse agevolato tramite apposito fondo di
rotazione istituito presso Veneto Sviluppo Spa. ( 7)
Art. 4 - Divieto di cumulo.
1. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili
con quelle previste da altre norme regionali, statali e comunitarie.
( 8)
Art. 5 - Spese ammissibili.
1. Ai fini della realizzazione delle iniziative imprenditoriali
oggetto della presente legge, sono ammissibili le spese, al netto dell'IVA,
relative all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed
immateriali ad utilità pluriennale, nonché ad acquisto di
azienda. I beni materiali ed immateriali devono essere direttamente
collegati all'iniziativa produttiva, commerciale o di servizi a condizione
che non siano stati oggetto di precedenti agevolazioni pubbliche e offrano
idonee e comprovate garanzie di funzionalità.
2. Sono ammissibili ai contributi di cui all'articolo 3 le spese
relative a:
a) impianti, macchinari e attrezzature;
b) progettazione e direzione lavori, nel limite massimo del cinque per
cento del costo totale dell'investimento;
c) acquisto di brevetti e licenze;
d) acquisto di software;
e) atti notarili di costituzione di società;
f) analisi di mercato e promozione;
g) consulenze per l'organizzazione aziendale
h) ristrutturazione di immobili, nel limite massimo del venti per cento del
costo totale dell'investimento.
3. Non sono ammissibili le spese sostenute anteriormente alla data
di presentazione della domanda di ammissione.
4. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono concesse nei
limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al regolamento CE n. 69/2001
della Commissione del 12 gennaio 2001. ( 9)
Art. 6 - Disposizioni
attuative.
Art. 7 - Commissione di
valutazione.
Art. 8 - Concessione e revoca
del contributo.
1. La Giunta regionale, sentita la
competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal
ricevimento della proposta, trascorsi i quali si prescinde dal parere,
stabilisce annualmente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della
legge di approvazione del bilancio di previsione, i criteri in base ai
quali viene formata la graduatoria delle iniziative da finanziare con i
contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) ( 12) nonché le modalità
procedimentali.
2. Per l'anno 2001 le disposizioni attuative di cui al comma 1 sono
stabilite dalla Giunta regionale entro quindici giorni dall'entrata in
vigore della presente legge.
3. In caso di parità di posizione nella graduatoria di cui al
comma 1, costituisce titolo di precedenza per la concessione del contributo
la provenienza da aree di obiettivo 2 o la partecipazione ai corsi di cui
all'articolo 11.
4. In caso di revoca o rinuncia da parte di soggetti collocati
utilmente nella graduatoria, è ammesso lo scorrimento della
graduatoria stessa, fino a concorrenza dell'intero stanziamento
disponibile. ( 13)
4 bis Le modalità di funzionamento del fondo di rotazione per
la concessione di finanziamenti a tasso di interesse agevolato, di cui
all’articolo 3, comma 1, lettera b), sono stabilite con provvedimento
della Giunta regionale. ( 14)
Art. 9 - Concessione e revoca
del contributo.
1. Il Dirigente della struttura
regionale competente, sulla base dei criteri di cui all'articolo 8, forma
una graduatoria delle iniziative imprenditoriali da finanziare e dispone la
concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a)
( 15) sulla base delle risorse
disponibili.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 è disposta la revoca dei contributi nei seguenti casi:
a) mancata attuazione, totale o parziale, dell'iniziativa imprenditoriale
entro due anni dalla concessione del contributo;
b) sospensione dell'attività per più di sei mesi e cessazione,
entro i primi tre anni, dell'attività finanziata;
c) alienazione dell'impresa individuale o di quote sociali, per le
società e cooperative, nei primi cinque anni di attività salvo
che per consentire l'ingresso di nuovi soci giovani, come definiti
dall'articolo 2, comma 1 bis;
d) alienazione di beni strumentali acquisiti con il finanziamento regionale
prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione,
preventivamente autorizzata, di attrezzature obsolete con altre più
avanzate aventi analoga funzione e salvo il caso di conclusione anticipata
dell'attività. ( 16)
Art. 10 - Verifica
consiliare.
1. La Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce
alla competente commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento
delle finalità della presente legge.
Art. 11 - Formazione.
1. La Regione può stipulare
apposite convenzioni con le associazioni di categoria e le società di
formazione accreditate presso la Regione del Veneto al fine di attivare
corsi per la formazione manageriale dei giovani. ( 17)
Art. 11 bis - Azioni di sostegno
e sviluppo.
1. La Regione attua azioni di sostegno e sviluppo
dell’imprenditoria giovanile, avvalendosi anche di qualificati
soggetti esterni. ( 18)
Art. 12 - Norma finanziaria.
Art. 13 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell’ articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 3) Soppresse le parole
“nuove” prima di imprese e “che non si configurino come
continuazione di imprese preesistenti” alla fine da comma 3 art. 12
della legge regionale
12 gennaio 2009, n. 1 .
( 6) Comma così modificato da
comma 2 art. 28 legge regionale 3 ottobre 2003, n.- 19, che ha soppresso le
parole "legale, amministrativa e" prima della parola operativa.
SOMMARIO
|