Art. 1 – Concorso alle spese
assicurative delle organizzazioni del volontariato.
1. La Regione del Veneto contribuisce, su domanda delle
organizzazioni del volontariato iscritte al Registro regionale di cui
all'articolo 4
della legge regionale
30 agosto 1993, n. 40 alle spese assicurative sostenute dalle medesime
in adempimento dell'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
2. La Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge determina modalità e termini per la presentazione
delle domande e l'erogazione dei contributi sentita la commissione
consiliare competente.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi
dell'articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.