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Contenuti:
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 (BUR n. 33/2000)
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 (BUR n. 33/2000) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE PER LA CONOSCENZA DELLA CIVILTÁ PALEOVENETA
Art.1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le
finalità della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 ,
promuove iniziative per la conoscenza della cultura e della civiltà
dei veneti antichi.
Art. 2 - Interventi.
1. Per realizzare le finalità
della presente legge la Regione promuove e sostiene i seguenti interventi:
a) individuazione organica e schedatura dei siti e degli insediamenti dei
veneti antichi presenti sul territorio regionale nonché del materiale
rinvenuto;
b) realizzazione di apposite campagne di ricerca e scavo;
c) realizzazione presso i musei contenenti materiale sui veneti antichi di
appositi apparati informativi e didattici anche con supporti informatici e
multimediali;
d) creazione di itinerari turistico culturali e dei relativi supporti
informativi;
e) organizzazione di iniziative espositive, divulgative ed editoriali che
favoriscano la conoscenza della storia e civiltà dei veneti antichi.
e bis) ricostruzione di particolari tipologie edilizie e di ambientazioni
tipiche con relativa elaborazione ed installazione di supporti informativi.
( 1)
Art. 3 - Modalità di
attuazione.
1. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro novanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le modalità
e i criteri per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento di
progetti relativi agli interventi di cui all’articolo 2.
2. Ove necessario in base alla vigente legislazione, la
realizzazione degli interventi avviene previa intesa con i competenti
uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.
Art. 4 - Soggetti esecutori.
1. Sono ammessi con priorità a contributo regionale ai fini
della presente legge i soggetti pubblici e privati che garantiscono un
concorso alla spesa definito con l’atto della Giunta regionale di cui
all’articolo 3, comma 1.
Art. 5 - Relazione annuale.
1. La Giunta regionale nel quadro della relazione annuale prevista
all’ articolo
2, terzo comma, della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17 ,
predispone una specifica relazione sugli interventi attuati ai sensi della
presente legge.
Art. 6 - Norma finanziaria.
Note
( 2) Disposizione finanziaria ad
effetti esauriti.
SOMMARIO
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