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Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001)
Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 (BUR n. 16/2001) [sommario] [RTF]
PROVVEDIMENTO GENERALE DI RIFINANZIAMENTO
E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E
PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)
Art. 1 - Rifinanziamenti.
1. Gli importi da iscrivere nel bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2001 per finalità di rifinanziamento
di leggi settoriali di spesa, ai sensi dell'articolo 32 bis della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 , come introdotto dall'articolo 15 della legge regionale 7 settembre
1982, n. 43 ( 1) , sono
determinati nella misura indicata nella tabella A) allegata alla presente
legge. ( 2)
1. In attesa della riforma organica della disciplina della delega di
funzioni amministrative agli enti locali, anche in relazione ai decreti
legislativi 31 marzo 1998, n. 112 e 18 agosto 2000, n. 267, il
finanziamento da parte della Regione delle funzioni delegate alle province
è effettuato, per l'anno 2001, con i criteri e le modalità di cui
all'articolo 6 della legge regionale 16 gennaio 1990, n. 4
(capitolo n. 4100).
Art. 3 – Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 ,
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e successive
modificazioni.
Art. 4 - Disposizioni relative
alle società "Interporto di Venezia S.p.A." e "Interporto di Rovigo
S.p.A." e modifica dell’articolo 51 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 .
1. L’ articolo
51 della legge
regionale 28 gennaio 2000, n. 5 è così sostituito:
omissis ( 4)
2. La Giunta regionale, nell'ambito del mandato già conferito alla
società "Veneto Sviluppo S.p.A." con l'articolo 9 della legge regionale 22 febbraio
1999, n. 7 , è autorizzata a partecipare alle operazioni di
aumento del capitale sociale della società "Idrovie S.p.A.",
finalizzate all'aumento di capitale della società "Interporto di
Rovigo S.p.A." fino all'importo di lire 1.600.000.000 (capitolo n. 20004).
Art. 5 – Attività
regionale per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla
Politica Agricola Comune.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare la collaborazione
di enti, istituti e organismi di settore per lo svolgimento:
a) delle funzioni statali attribuite alla Regione relativamente alla
gestione degli aiuti e degli interventi derivanti dalla politica agricola
comune;
b) delle funzioni per le quali l’Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), ai sensi del comma 3 dell’articolo 5 del decreto
legislativo 27 maggio 1999, n. 165, può avvalersi di uffici regionali.
2. Le collaborazioni con enti, istituti e organismi di settore sono
disciplinate da apposite convenzioni e possono riguardare lo svolgimento di
compiti attuativi degli atti di pianificazione delle risorse finanziarie
nelle materie indicate nel comma 1, approvati dal Consiglio regionale ai
sensi dell’articolo 8 dello Statuto. A tale fine la Giunta regionale
definisce, previo parere della Commissione consiliare competente, lo schema
di convenzione in relazione al settore e alle specifiche attività.
3. La Giunta regionale provvede all’informatizzazione delle
procedure, dei dati e della gestione dei flussi informativi con
l’organismo pagatore.
4. Per le attività previste dal presente articolo è autorizzata
la spesa di lire due miliardi per l’esercizio finanziario 2001 a
valere sul capitolo di spesa n. 12006 denominato “Spese per la
gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla politica agricola comune
(PAC)”.
Art. 6 - Criteri e modalità
di utilizzo delle risorse accreditate dallo Stato in attuazione
dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e
successive modificazioni ed integrazioni.
1. Le risorse accreditate alla Regione ai sensi dell’articolo 61, del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni ed
integrazioni, da iscriversi al capitolo n. 5518 dell’entrata e al
capitolo n. 40701 della spesa, sono destinate:
a) ad agevolare l’acquisizione, la costruzione ed il recupero di
alloggi da adibire a prima abitazione nonché la costruzione ed il
recupero di alloggi da cedere in locazione, a cui la Giunta regionale
provvede mediante l’indizione di appositi bandi di concorso
contenenti i criteri di cui all’ articolo 3 della
legge regionale 18
gennaio 1999, n. 2 “Norme per la concessione di benefici nel
settore dell'edilizia residenziale pubblica”, fra i soggetti di cui
all’ articolo
2 della medesima legge;
b) a recuperare le anticipazioni effettuate a carico del bilancio regionale
in conseguenza del mancato accreditamento, disposto dalle leggi finanziarie
statali di fondi relativi agli anni 1996 e 1997, per una quota non
inferiore al dieci per cento delle eventuali economie.
Art. 7 – Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale.
1. Eventuali minori spese sugli stanziamenti dei capitoli finanziati da
trasferimenti statali a destinazione vincolata, relativi a contributi per
il ripiano dei disavanzi di esercizio o per la copertura dei maggiori oneri
conseguenti a rinnovi del CCNL degli autoferrotramvieri a favore delle
aziende che gestiscono servizi di trasporto pubblico locale, sono devolute
al capitolo 45770 e destinate al servizio di trasporto pubblico locale in
aggiunta alle altre risorse regionali destinate allo stesso scopo.
Art. 8 – Modifica della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la progettazione
della rete stradale”.
Art. 9 - Modifica dell'articolo
12 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale".
1. Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 5)
Art. 10 – Disposizioni in
materia di piste ciclabili.
1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 45284 dello stato di previsione
della spesa del bilancio per l’esercizio 2001, relativo agli
interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili, è utilizzato
per la realizzazione degli interventi prioritari del triennio 2001-2003,
nonché al fine di attivare, in cofinanziamento con i fondi statali di
cui alla legge 19 ottobre 1998, n. 366 “Norme per il finanziamento
della mobilità ciclistica”, gli interventi prioritari di cui al
piano regionale di riparto approvato ai sensi della medesima legge statale
ed al completamento del programma di interventi di cui alla legge 28 giugno
1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili
e pedonali nelle aree urbane”.
Art. 11 – Modifica della
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
Art. 12 – Modifica della
legge regionale 1
dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e della
navigazione sul lago di Garda”.
Art. 13 – Partecipazione
della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea
ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla
progettazione preliminare della linea ferroviaria ad alta capacità
Verona-Padova. A tal fine è autorizzata per l’anno 2001 una
spesa di lire 2 miliardi (capitolo n. 45312).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo previsto al comma 1 la Giunta
regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con le
Ferrovie dello Stato S.p.A. e/o con la TAV S.p.A..
3. A seguito della partecipazione di cui al comma 1, la Giunta regionale
agisce di concerto con gli enti locali interessati alla realizzazione della
linea ferroviaria in oggetto.
Art. 14 – Modifica della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche di
interesse regionale e per la costruzione in zone classificate
sismiche” e successive modificazioni.
1. Dopo il secondo comma dell’ articolo 12 della
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 8)
2. Il comma 1 dell’ articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come
da ultimo modificato dall’articolo 4 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37
è così sostituito:
omissis ( 9)
3. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 come
modificato dal comma 2 del presente articolo è così sostituito:
omissis ( 10)
4. I limiti di importo indicati alla lettera a) del comma 2
dell’ articolo
21 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 , sono così rispettivamente
rideterminati: 50.000 euro, 200.000 euro; il limite di importo indicato
all’articolo 22 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 ,
è così rideterminato: 100.000 euro. I relativi lavori devono, in
ogni caso, riguardare opere dotate di autonomia funzionale.
5. Il primo comma dell’ articolo 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è sostituito dal seguente comma:
omissis ( 11)
Art. 15 - Ricerca Sanitaria
Finalizzata.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la
competente Commissione consiliare, adotta una deliberazione che individua,
con apposito bando, le aree e i settori di intervento della ricerca di
maggior interesse per il servizio sanitario regionale, sui quali le ULSS,
le Aziende Ospedaliere e per il loro tramite gli altri soggetti pubblici e
privati individuati nel bando, possono presentare progetti di ricerca,
determinando anche l’ammontare del finanziamento destinato alla
realizzazione dei progetti.
2. Entro il 31 dicembre dello stesso anno la Giunta regionale, sulla base
delle regole stabilite nel bando, provvede ad assegnare il finanziamento ai
progetti ritenuti congrui alla realizzazione degli obiettivi posti dalla
programmazione regionale in ambito socio sanitario, nei limiti dello
stanziamento iscritto annualmente al capitolo 60047 del bilancio di
previsione dell’anno cui il bando si riferisce.
Art. 16 – Modifica della
legge regionale 7
aprile 2000, n. 14 “Iniziative per la conoscenza della
civiltà paleoveneta”.
Art. 17 – Modifica della
legge regionale 15
gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione,
l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di servizi
culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e successive
modificazioni.
Art. 18 – Modifica della
legge regionale 7
aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del diritto allo
studio universitario” e successive modificazioni.
Art. 19 – Operazioni di
ridefinizione del debito regionale.
1. Al fine di migliorare l'assetto complessivo dei debiti regionali in
essere con il mercato creditizio sia per quanto riguarda le condizioni
economiche applicate, sia per l'esposizione al rischio derivante dalla
fluttuazione dei tassi di interesse, la Giunta regionale è autorizzata
a rinegoziare, anche ricorrendo all'estinzione anticipata del residuo
debito, tutti o parte dei mutui con oneri a carico del bilancio regionale,
modificando le condizioni economiche, la scelta del tipo di tasso, se fisso
o variabile, nonché i relativi parametri di riferimento per la
rilevazione del tasso medesimo.
2. Per conseguire gli obiettivi del comma 1 la Giunta regionale è
autorizzata a ricorrere a strumenti operativi previsti dalla prassi dei
mercati finanziari.
3. In caso di ricorso all'estinzione anticipata, la Giunta regionale è
autorizzata a contrarre i nuovi finanziamenti a condizioni, tassi e/o
parametri di riferimento diversi dai mutui estinti per un importo pari al
debito residuo, per una durata pari alla vita residua dei mutui estinti e
nei limiti, indipendentemente dall'importo, dei tassi indicati nella
comunicazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica emessa ai sensi del comma 32 dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, per i finanziamenti di importo pari o inferiore a
100 miliardi di lire.
4. Per le operazioni di cui al comma 3 è autorizzato il pagamento
della penale contrattualmente prevista per l'estinzione anticipata
(capitolo n. 80356).
5. In alternativa, la Giunta regionale è autorizzata ad emettere
prestiti obbligazionari con le modalità e per il finanziamento delle
operazioni di cui al comma 3.
6. L'onere derivante dal rimborso dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 5
è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di
previsione della stessa, per tutta la durata dell'ammortamento, delle somme
occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
7. In via sussidiaria, la Regione potrà dare incarico al proprio
tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di
ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzandolo lo stesso ad
accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento sul totale di tutte le
entrate riscosse, le somme necessarie in ogni esercizio finanziario per gli
adempimenti di cui al comma 6.
Art. 20 – Fondo
destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato
del personale dirigente della Regione del Veneto.
1. Il fondo destinato al finanziamento della retribuzione di posizione e di
risultato del personale dirigente della Regione del Veneto è
incrementato, ai sensi dell’articolo 26 del CCNL 1998-2001 Regioni
Autonomie Locali area dirigenza, di lire 2.500 milioni (capitolo n. 5010;
capitolo n. 5012).
Art. 21 – Agevolazioni
per le nuove imprese giovanili, femminili, nonché per la costituzione
di nuove cooperative sociali.
1. Al fine di favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e
dell’imprenditoria femminile, l’aliquota dell’imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP) a carico delle nuove
imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale
nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui all’ articolo 2 della
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 , e l’aliquota dell’imposta regionale
sulle attività produttive a carico delle nuove imprese femminili che
si costituiscono nel territorio regionale nell’anno 2001 in possesso
dei requisiti di cui all’ articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 ,
sono ridotte all’aliquota minima consentita dall’articolo 16
comma 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 pari al 3,25 per
cento.
2. L’aliquota ridotta si applica per il primo anno di imposta e per
il successivo.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle nuove
cooperative sociali e loro nuovi consorzi che si costituiscono nel
territorio regionale nell’anno 2001 in possesso dei requisiti di cui
alla legge regionale
5 luglio 1994, n. 24 .
4. Ai soggetti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni in
materia di regime “de minimis” di cui all’ articolo 12 della
legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 (Legge finanziaria 2000).
Art. 22 – Disposizioni
in materia di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.A..
1. I fondi di cui alle leggi regionali 6 marzo 1984, n. 9 “Progetto per il
settore secondario e il mercato del lavoro”, 6 maggio 1985, n. 51
“Interventi straordinari a favore dell’occupazione
giovanile”, 30
gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”,
27 gennaio 1995, n. 3
“Interventi straordinari in favore delle attività industriali e
artigiane”, 10
aprile 1998, n. 16 “Interventi regionali a favore della
qualità e dell’innovazione nei settori del commercio, del
turismo e dei servizi e modifica alla legge regionale 28 gennaio 1997, n. 3
”, 18 marzo 1999,
n. 9 “Interventi a favore del sistema della subfornitura
veneta”, istituiti presso la Veneto Sviluppo S.p.A. sono aboliti,
fatti salvi i diritti dei beneficiari e i procedimenti amministrativi
avviati a seguito della presentazione delle domande antecedentemente alla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. La dotazione dei fondi di cui al comma 1, viene reintroitata nel
bilancio regionale al capitolo 8317 “Recupero dalla Veneto Sviluppo
S.p.A. di fondi regionali”.
3. Il fondo forestale regionale di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
“Legge forestale regionale”, viene ridotto di 4 miliardi che
vengono reintroitati nel bilancio regionale al medesimo capitolo di cui al
comma 2.
Art. 23 – Fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e
medie imprese.
1. Al fine del rafforzamento del sistema
produttivo veneto, è istituito presso la Veneto Sviluppo S.p.A. un
fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle
piccole e medie imprese con la dotazione di lire 40 miliardi (capitolo n.
23301).
2. Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui al comma 1, nel
rispetto della vigente disciplina nazionale concernente gli interventi di
sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive e della
disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, le piccole e medie imprese,
operanti nel Veneto, del settore secondario e terziario, ivi comprese le
imprese artigiane e le imprese cooperative.
3. La Giunta regionale provvede, fatta salva l’applicazione della
regola “de minimis” di cui alla comunicazione della Commissione
europea pubblicata sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n.
C 68 del 6 marzo 1996, e successive modificazioni, agli adempimenti
previsti dall’Unione Europea per dare attuazione alle misure di aiuto
previste dal presente articolo e stabilisce annualmente, sentita la
competente Commissione consiliare, i requisiti specifici delle imprese
ammissibili ai benefici del fondo regionale di cui al comma 1, i criteri di
utilizzo del fondo medesimo in relazione alle tipologie di imprese e di
intervento, nonché le relative modalità di gestione in
conformità ai principi di economicità, efficacia e
pubblicità dell’attività amministrativa; la Commissione si
esprime entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, trascorso
tale termine si prescinde dal parere. ( 15)
Art. 24 – Ufficio
Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per lo sviluppo.
1. In relazione agli accordi stipulati tra l’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS) e il Governo italiano, la Regione del Veneto
concorre alle spese per l’istituzione e il funzionamento
dell’“Ufficio Europeo OMS per gli Investimenti in Salute e per
lo Sviluppo” con sede a Venezia.
2. Per il fine di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.300
milioni quale concorso nelle spese di gestione per 10 anni e di lire 400
milioni per spese di avvio e primo impianto per l’anno 2001 (capitolo
n. 60009; capitolo n. 60107).
Art. 25 – Modifica della
legge regionale 7
aprile 2000, n. 11 “Disciplina per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale”.
Art. 26 – Modifica ed
integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la
costruzione in zone classificate sismiche".
Art. 27 - Informazione
all’utenza sulle diverse forme di mobilità.
1. Al fine di garantire la necessaria informazione all’utenza sulle
diverse forme di mobilità, con particolare riferimento
all’attuazione del servizio ferroviario metropolitano regionale
nonché alla conseguente integrazione modale, la Giunta regionale
è autorizzata ad attivare adeguate forme di divulgazione. A tal fine
è autorizzata per il 2001 una spesa di 500 milioni (capitolo n. 45738)
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature nel settore dei trasporti".
Art. 29 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature nel settore dei trasporti".
Art. 31 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla progettazione preliminare della Autostrada
Venezia-Ravenna.
1. É autorizzata la partecipazione della Regione del Veneto alla
progettazione preliminare dell’Autostrada Venezia-Ravenna. A tal fine
è autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 3.000.000.000
(capitolo n. 45244).
2. Per il perseguimento dell’obiettivo di cui al comma 1 la Giunta
regionale è autorizzata a sottoscrivere appositi accordi con la
Regione Emilia Romagna e con l’ANAS.
Art. 32 – Modifica della
legge regionale 9
agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo
agricolo”.
Art. 33 – Modifica della
legge regionale 18
aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica”.
Art. 34 – Modifica della
legge regionale 8
gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione in
agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale per il
periodo 1990-1994”.
Art. 35 - Disposizioni
riguardanti le attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni
delle varietà di viti di propria costituzione.
1. Nell’ambito delle attività di verifica
genetico–sanitaria sui cloni delle varietà di viti di propria
costituzione disposta dalla vigente normativa statale, la Regione attua un
programma triennale di selezione clonale e di conservazione del germoplasma
e dei materiali di moltiplicazione, di lire 150.000.000 per ciascun anno
(capitolo n. 12595).
2. Nel caso che l’attività di selezione clonale e di
costituzione del materiale di selezione sia svolta unitamente ad altri
soggetti pubblici o privati, l’onere a carico della Regione non
può essere superiore al cinquanta per cento dei costi del programma.
3. La Giunta regionale definisce i criteri e le procedure per
l’implementazione del programma di cui al comma 1.
Art. 36 - Modifica dei termini
previsti dall’art. 13, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
“Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
Art. 37 - Modifica della
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile veneta.
1. L’ articolo
7 della legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 57 è abrogato.
2. Al comma 1 dell’ articolo 8 è abrogato il seguente periodo: “sulla
base della valutazione della Commissione di cui all’articolo
7”.
3. Al comma 1 dell’articolo 9 è abrogato il seguente periodo:
“da parte della Commissione di cui al comma 2 dell’articolo
7”.
4. Al comma 1 dell’articolo 6 è abrogato il seguente periodo:
“entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente
legge”.
Art. 38 – Modifica della
legge regionale 27
gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del diritto
di superficie in località comprese nell’area della foresta del
Cansiglio” e proroga dei termini.
Art. 39 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62
"Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e delle
città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".
Art. 40 – Intervento
sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con morbo di
Alzheimer grave. (26)
1. Per il tramite delle ULSS e nei limiti dello stanziamento di bilancio,
la Regione del Veneto, in via sperimentale, riconosce a favore delle
persone con gravi disturbi comportamentali, affetti dal morbo di Alzheimer
o da altre gravi demenze, un contributo mensile di euro 516,45, finalizzato
al mantenimento in famiglia della persona stessa; l’accertamento
della gravità dei disturbi comportamentali avviene sulla base di
apposita scheda tecnica di valutazione predisposta dalla Giunta regionale e
da adottare da tutte le ULSS. ( 27)
2. Salvo quanto previsto dal comma 4, l'erogazione del contributo avviene
con le modalità ed i criteri previsti dal regolamento regionale 27 dicembre 1991, n.
9 e successive modificazioni.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato per l'anno
2001, una spesa di lire 10 miliardi (capitolo n. 60040).
4. In deroga a quanto stabilito dall' articolo 14 del
regolamento regionale
27 dicembre 1991, n. 9 e successive modificazioni, la Giunta regionale
è autorizzata ad apportare idonei adeguamenti alle procedure ed ai
criteri applicativi previsti dal regolamento regionale medesimo, sentita la
competente Commissione consiliare che si deve esprimere entro trenta giorni
dalla richiesta del parere.
5. Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con
altro contributo concesso ai sensi del regolamento regionale 27 dicembre 1991, n.
9 e successive modificazioni.
Art. 41 – Determinazione
delle quote di rilievo sanitario. (28)
1. Entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio la Giunta regionale,
sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del
fondo sanitario regionale di cui all' articolo 5 della
legge regionale 14
settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per
ciascuna ULSS.
2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS,
tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti
gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo
sanitario da corrispondere per l'assistenza nei servizi residenziali e
semiresidenziali extraospedalieri.
3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in
applicazione dell'atto di indirizzo e coordinamento sull'integrazione
socio-sanitaria emanato ai sensi dell'articolo 3 septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e
successive modificazioni.
4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase
concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento.
( 29)
Art. 42 - Iniziative a favore
della popolazione della Bielorussia ed Ucraina.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi nella
misura massima di lire 50.000.000 a favore degli organismi no profit del
Veneto che già operano in Bielorussia ed Ucraina con iniziative
nell’interesse dei bambini soli ed abbandonati.
2. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina la procedura di
spesa (capitolo n. 61320).
Art. 43 - Recupero ambientale
dell’alto e medio Brenta e Cismon.
1. La Giunta regionale è autorizzata alla adozione di un Piano di
attività di ripristino dell’asta medio-alta dei fiumi Brenta e
Cismon attraverso il recupero e la manutenzione primaria
dell’ambiente naturale.
2. Il Piano di recupero e ripristino di cui al comma 1 deve prevedere e
programmare interventi diretti alla tutela e messa in sicurezza delle
popolazioni delle valli interessate dal percorso medio-alto dei fiumi
Brenta e Cismon nonché alla valorizzazione del bacino idrografico
connesso, oggetto degli interventi, nella sua funzione di risorsa
idropotabile e irrigua prevedendo la ricomposizione di equilibri naturali
attraverso la salvaguardia delle specifiche particolarità
antropologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vegetazionali e
zoologiche.
3. Le opere relative alla tutela idrogeologica sono effettuate secondo i
criteri di bioingegneria-idraulico-forestale o comunque adottando soluzioni
tecniche compatibili con i sistemi ambientali, paesaggistici ed ecologici
presenti e promuovendo a tutti i livelli la difesa e la ricostituzione
degli equilibri idraulici e idrogeologici.
4. Le spese per la redazione del Piano così come descritto ai
precedenti commi, fanno carico al capitolo 7010.
Art. 44 - Modifica della
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento
regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie”.
Art. 45 - Modifica della
legge regionale 30
dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale”.
Art. 46 - Interventi per la
riqualificazione professionale dei tecnici agricoli.
1. Per la riqualificazione professionale dei tecnici già iscritti al
registro regionale di cui all’ articolo 9 della
legge regionale 9
agosto 1999, n. 32 "Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo",
che non hanno trovato ricollocazione nei progetti presentati dai soggetti
di cui al comma 4 dell’articolo 2 della medesima legge, è
autorizzata per l’anno 2001 una spesa di lire 1 miliardo nell'ambito
dello stanziamento complessivo del capitolo n. 12602 che assume la nuova
denominazione: “Interventi regionali per il collaudo
dell’innovazione, la divulgazione, l’informazione e la
formazione (articoli 5 e 10, legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
)”.
2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore
della presente legge, individua modalità applicative per gli
interventi di cui al comma 1, con particolare riferimento alla
quantificazione dell’indennità di presenza.
Art. 47 - Modifica della
legge regionale 16
dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro,
formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469".
Art. 49 - Attività di
controllo del Consiglio regionale.
1. La Giunta regionale presenta al
Consiglio regionale il bilancio di esercizio degli enti, aziende, agenzie
regionali e società con partecipazione maggioritaria della Regione ed
una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi di cui ai
programmi aziendali.
2. Entro i successivi sessanta giorni la Commissione consiliare competente
può presentare al Consiglio regionale una risoluzione diretta a
manifestare orientamenti o a definire indirizzi del Consiglio stesso.
Art. 50 - Modifica della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali” e successive
modificazioni.
Art. 51 - Modifica della
legge regionale 28
giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi".
Art. 52 – Modifica
dell'articolo 178 e della relativa tabella B della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della Regione" e
successive modifiche e integrazioni.
Art. 53 – Nuova Strada
Statale 307.
1. Per il completamento della nuova strada statale 307, la Giunta regionale
è autorizzata a contrarre un mutuo per una rata complessiva di lire 7
miliardi, pari al relativo concorso dello Stato ai sensi del comma 10
dell’articolo 144 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 "Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge
finanziaria 2001), per la durata massima di quindici anni, a decorrere
dall’anno 2002, con le modalità previste dall’articolo 23
della legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La Giunta regionale individua il soggetto destinatario
dell’intervento di cui al comma 1 e le relative modalità di
erogazione.
Art. 54 – Canoni di
concessione del demanio idrico.
1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2001 tutti gli atti di concessione
rilasciati dall’amministrazione statale ed inerenti l’utilizzo
dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni,
sono convertiti in atti di concessione regionale.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le
modalità di riscossione dei canoni dovuti per l’utilizzo dei
beni di cui al comma 1 e di ogni altro onere connesso.
Art. 55 - Modifica della
legge regionale 27
marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche,
istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali, in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n.
36“
Art. 56 - Proroga termine
presentazione domande di contributo a norma della legge regionale 18 dicembre 1986, n.
52 “Norme in materia di turismo d’alta montagna”.
Art. 57 - Proroga dei termini
per la presentazione delle domande di contributo a norma delle leggi
regionali 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e tempo
libero” e 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il sostegno, la
salvaguardia e la diffusione della voga alla veneta”.
Art. 58 - Modifica della legge regionale 1 marzo 1983, n. 9
“Nuove disposizioni per l’organizzazione della bonifica”
e successive modificazioni.
Art. 59 - Effettuazione di
stages e tirocini formativi presso la Regione del Veneto.
1. La Regione del Veneto, in attuazione dell’articolo 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" e
del regolamento attuativo di cui al DM 25 marzo 1998, n. 142 è
autorizzata a stipulare convenzioni con università, e con i soggetti
formatori allo scopo abilitati, al fine di consentire lo svolgimento presso
le strutture regionali di stages e tirocini formativi.
2. All’attuazione del presente articolo provvede la Giunta regionale
regolando sia gli aspetti normativi che quelli relativi al riconoscimento
di agevolazioni ed incentivi ai partecipanti agli stages ed ai tirocini
formativi.
3. Per la finalità di cui al presente articolo è iscritto in
bilancio il capitolo di spesa n. 5038 “Interventi regionali per
favorire lo svolgimento presso le direzioni regionali di stages e tirocini
formativi previsti dalla legge n. 196/1997” per l’importo di
lire 350 milioni.
4. Per gli anni successivi si provvede al finanziamento delle attività
di cui al presente articolo ai sensi dell’articolo 32 bis della
legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. ( 43)
Art. 61 – Proroga di
termini della legge
regionale 27 giugno 1996, n. 17 , "Piano faunistico-venatorio regionale
(1996-2001)".
Art. 62 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Si omettono gli allegati
Note
( 1) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che
ha ridisciplinato la materia.
( 2) Tabella omessa.
( 3) Testo riportato nel secondo
comma dell'art. 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 4) Testo riportato nell'art. 51
della legge regionale
28 gennaio 2000, n. 5 .
( 5) Testo riportato dopo il comma 6
dell'art. 12 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 6) Testo riportato nell'art. 8
della legge regionale
28 gennaio 1982, n. 8 .
( 7) Testo riportato dopo il comma 2
dell'art. 3 della legge regionale 1 dicembre 1989, n. 52 .
( 8) Testo riportato dopo il secondo
comma dell'art. 12 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità
e le decorrenze ivi previste.
( 9) Testo riportato nel comma 1
dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità
e le decorrenze ivi previste.
( 10) Testo riportato nel comma 3
dell'art. 16 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità
e le decorrenze ivi previste.
( 11) Testo riportato nel primo
comma dell'art. 53 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La
legge regionale 16
agosto 1984, n. 42 è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre
2003, n. 27 entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità
e le decorrenze ivi previste.
( 12) Testo riportato dopo la
lettera e) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14 .
( 13) Testo riportato nel quinto
comma dell'art. 6 della legge regionale 15 gennaio 1985, n. 6 .
( 14) Testo riportato nel comma 5
dell'art. 18 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 .
( 15) L'art. 44 della legge regionale 13 settembre
2001, n. 27 nei commi 2 e 4 prevede l'applicazione delle disposizioni
di cui al presente comma per le agevolazioni disposte dal medesimo art. 44.
( 16) Testo riportato dopo l'art.
7 della legge
regionale 7 aprile 2000, n. 11 , la legge regionale 7 aprile 2000, n. 11 è
stata abrogata dall'art. 130 comma 1 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 che
ha ridisciplinato la materia..
( 17) Testo riportato dopo l'art.
59 della legge
regionale 16 agosto 1984, n. 42 . La legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
è stata abrogata dall'art. 73 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
entrata in vigore il 10 gennaio 2004, con le modalità e le decorrenze
ivi previste.
( 18) Testo riportato nel terzo
comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 19) Testo riportato nel quarto
comma dell'art. 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 20) Testo riportato nell'art. 3
della legge regionale
30 gennaio 1990, n. 9 .
( 21) Testo riportato dopo il
numero 2 della lettera a) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999,
n. 32 .
( 22) Testo riportato dopo il
numero 1 della lettera b) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999,
n. 32 .
( 23) Testo riportato dopo il
comma 5 dell'art. 3 della legge regionale 18 aprile 1997, n. 9 .
( 24) Testo riportato nell'art.
37 della legge
regionale 8 gennaio 1991, n. 1 .
( 25) Testo riportato nel comma 5
dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 62 .
( 26) Articolo abrogato da lett.
c) comma 7 art. 26 legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 a
decorrere dalla pubblicazione nel BUR della Regione del Veneto del
provvedimento della Giunta regionale di cui al medesimo comma.
( 27) Comma sostituito da art. 6
legge regionale 16
agosto 2002, n. 28 .
( 28) L'art. 116 comma 1
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 prevede l'eventuale aggiornamento degli obiettivi
dei direttori generali, nonché i criteri ed i parametri per il
raggiungimento degli stessi, nel corso degli adempimenti previsti dal
presente articolo.
( 29) Comma sostituito da art. 3
della legge regionale
26 novembre 2004, n. 23 che ha soppresso il riferimento alla Giunta
regionale. Si tratta del regolamento regionale 10 maggio 2001, n. 3
.
( 30) Testo riportato nel comma 1
dell'art. 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 31) Testo dei commi 2bis e 2
ter riportato nell'art. 10 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 32) Testo riportato nel comma 1
dell'art. 12 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 33) Testo riportato nell'art.
12 della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 34) Testo riportato nell'art.
13 della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 35) Articolo abrogato da lett.
g) comma 1 art. 64 legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 .
( 36) Testo riportato nel comma 1
dell'art. 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 37) Testo riportato dopo il
comma 3 dell'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 .
( 38) Testo riportato nel comma 2
dell'art. 178 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 39) Testo riportato nella
tabella B allegata alla legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 .
( 40) Testo riportato dopo il
comma 6 dell'art. 13 della legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 .
( 41) Articolo abrogato da n. 5)
lett. b) comma 1 art. 130 legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .
( 42) Articolo abrogato da lett.
b) comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 .
( 43) La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72
è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che
ha ridisciplinato la materia.
( 44) Testo riportato nell'ultimo
comma dell'art. 33 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 .
( 45) Articolo abrogato da lett.
a) comma 1 art. 6 legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5
(BUR n. 16/2001)
-
-
PROVVEDIMENTO GENERALE DI
RIFINANZIAMENTO E DI MODIFICA DI LEGGI REGIONALI PER LA FORMAZIONE DEL
BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE (LEGGE FINANZIARIA 2001)
-
-
Art. 1 - Rifinanziamenti.
-
Art. 2 - Deleghe alle Province
- legge
regionale 16 gennaio 1990, n. 4 .
-
Art. 3 – Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
, “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.” e
successive modificazioni.
-
Art. 4 - Disposizioni relative alle
società "Interporto di Venezia S.p.A." e "Interporto di Rovigo
S.p.A." e modifica dell’articolo 51 della legge regionale 28
gennaio 2000, n. 5 .
-
Art. 5 – Attività
regionale per la gestione degli aiuti ed interventi derivanti dalla
Politica Agricola Comune.
-
Art. 6 - Criteri e modalità di
utilizzo delle risorse accreditate dallo Stato in attuazione
dell’articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e successive modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 7 – Disposizioni in
materia di trasporto pubblico locale.
-
Art. 8 – Modifica della
legge regionale
14 settembre 1994, n. 47 “Istituzione del fondo per la
progettazione della rete stradale”.
-
Art. 9 - Modifica dell'articolo 12
della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione
del trasporto pubblico locale".
-
Art. 10 – Disposizioni in
materia di piste ciclabili.
-
Art. 11 – Modifica della
legge regionale
28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il potenziamento
delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti".
-
Art. 12 – Modifica della
legge regionale
1 dicembre 1989, n. 52 “Disciplina del demanio lacuale e
della navigazione sul lago di Garda”.
-
Art. 13 – Partecipazione
della Regione del Veneto alla progettazione preliminare della linea
ferroviaria ad alta capacità Verona-Padova.
-
Art. 14 – Modifica della
legge regionale
16 agosto 1984, n. 42 “Norme in materia di opere pubbliche
di interesse regionale e per la costruzione in zone classificate
sismiche” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Ricerca Sanitaria
Finalizzata.
-
Art. 16 – Modifica della
legge regionale
7 aprile 2000, n. 14 “Iniziative per la conoscenza della
civiltà paleoveneta”.
-
Art. 17 – Modifica della
legge regionale
15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per la realizzazione,
l'ampliamento, il completamento e la sistemazione di centri di
servizi culturali, biblioteche, teatri, musei e archivi” e
successive modificazioni.
-
Art. 18 – Modifica della
legge regionale
7 aprile 1998, n. 8 “Norme per l’attuazione del
diritto allo studio universitario” e successive modificazioni.
-
Art. 19 – Operazioni di
ridefinizione del debito regionale.
-
Art. 20 – Fondo destinato al
finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del
personale dirigente della Regione del Veneto.
-
Art. 21 – Agevolazioni per
le nuove imprese giovanili, femminili, nonché per la
costituzione di nuove cooperative sociali.
-
Art. 22 – Disposizioni in
materia di fondi di rotazione presso la Veneto Sviluppo S.p.A..
-
Art. 23 – Fondo di rotazione
per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie
imprese.
-
Art. 24 – Ufficio Europeo
OMS per gli Investimenti in Salute e per lo sviluppo.
-
Art. 25 – Modifica della
legge regionale
7 aprile 2000, n. 11 “Disciplina per lo sviluppo e la
qualificazione dell'offerta turistica regionale”.
-
Art. 26 – Modifica ed
integrazione della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
"Norme in materia di opere pubbliche di interesse regionale e per la
costruzione in zone classificate sismiche".
-
Art. 27 - Informazione
all’utenza sulle diverse forme di mobilità.
-
Art. 28 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e
delle attrezzature nel settore dei trasporti".
-
Art. 29 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e
delle attrezzature nel settore dei trasporti".
-
Art. 30 – Modifica della
legge regionale
30 gennaio 1990, n. 9 "Interventi nel settore dell'immigrazione".
-
Art. 31 - Partecipazione della
Regione del Veneto alla progettazione preliminare della Autostrada
Venezia-Ravenna.
-
Art. 32 – Modifica della
legge regionale
9 agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di
sviluppo agricolo”.
-
Art. 33 – Modifica della
legge regionale
18 aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per
l’esercizio dell’attività agrituristica”.
-
Art. 34 – Modifica della
legge regionale
8 gennaio 1991, n. 1 “Disposizioni per l’innovazione
in agricoltura e programma regionale di sviluppo agricolo e forestale
per il periodo 1990-1994”.
-
Art. 35 - Disposizioni riguardanti
le attività di verifica genetico–sanitaria sui cloni delle
varietà di viti di propria costituzione.
-
Art. 36 - Modifica dei termini
previsti dall’art. 13, della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
“Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali”.
-
Art. 37 - Modifica della
legge regionale
24 dicembre 1999, n. 57 “Interventi regionali per lo
sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta.
-
Art. 38 – Modifica della
legge regionale
27 gennaio 1995, n. 5 “Disposizioni per la costituzione del
diritto di superficie in località comprese nell’area della
foresta del Cansiglio” e proroga dei termini.
-
Art. 39 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1999, n.
62 "Individuazione dei comuni a prevalente economia turistica e
delle città d'arte ai fini delle deroghe agli orari di vendita".
-
Art. 40 – Intervento
sperimentale di assistenza domiciliare a favore delle persone con
morbo di Alzheimer grave. (26)
-
Art. 41 – Determinazione
delle quote di rilievo sanitario. (28)
-
Art. 42 - Iniziative a favore
della popolazione della Bielorussia ed Ucraina.
-
Art. 43 - Recupero ambientale
dell’alto e medio Brenta e Cismon.
-
Art. 44 - Modifica della
legge regionale
24 dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di
intervento regionale per l’ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari
e medie”.
-
Art. 45 - Modifica della
legge regionale
30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale”.
-
Art. 46 - Interventi per la
riqualificazione professionale dei tecnici agricoli.
-
Art. 47 - Modifica della
legge regionale
16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del
lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469".
-
Art. 48 - Modifica della
legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l'uso
del territorio”.
-
Art. 49 - Attività di
controllo del Consiglio regionale.
-
Art. 50 - Modifica della
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali” e
successive modificazioni.
-
Art. 51 - Modifica della
legge regionale
28 giugno 1988, n. 30 "Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi".
-
Art. 52 – Modifica
dell'articolo 178 e della relativa tabella B della legge regionale 10
giugno 1991, n. 12 "Organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale della Regione" e successive modifiche e integrazioni.
-
Art. 53 – Nuova Strada
Statale 307.
-
Art. 54 – Canoni di
concessione del demanio idrico.
-
Art. 55 - Modifica della
legge regionale
27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse
idriche, istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione
degli ambiti territoriali ottimali, in attuazione della legge 5
gennaio 1994, n. 36“
-
Art. 56 - Proroga termine
presentazione domande di contributo a norma della legge regionale 18
dicembre 1986, n. 52 “Norme in materia di turismo
d’alta montagna”.
-
Art. 57 - Proroga dei termini per
la presentazione delle domande di contributo a norma delle leggi
regionali 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in materia di sport e
tempo libero” e 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per il
sostegno, la salvaguardia e la diffusione della voga alla
veneta”.
-
Art. 58 - Modifica della
legge regionale
1 marzo 1983, n. 9 “Nuove disposizioni per
l’organizzazione della bonifica” e successive
modificazioni.
-
Art. 59 - Effettuazione di stages
e tirocini formativi presso la Regione del Veneto.
-
Art. 60 - Modifica della
legge regionale
7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina
dell'attività di cava”.
-
Art. 61 – Proroga di termini
della legge
regionale 27 giugno 1996, n. 17 , "Piano faunistico-venatorio
regionale (1996-2001)".
-
Art. 62 - Dichiarazione
d'urgenza.
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