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Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001)
Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 (BUR n. 32/2001) [sommario] [RTF]
NUOVE
NORME IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (1)
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione del Veneto disciplina, ai sensi del Titolo X del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di seguito definito decreto legislativo,
l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
Art. 2 - Compiti dei Comuni.
1. I comuni, nel rispetto dei criteri regionali di cui al comma 7, sentite
le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori del commercio
su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale, entro centottanta giorni dalla
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto dei criteri
stessi:
a) approvano il piano del commercio su aree pubbliche, determinando
l’ampiezza complessiva delle aree destinate all’esercizio
dell’attività, individuando i mercati o le fiere, approvando i
relativi regolamenti, le modalità di assegnazione dei posteggi,
determinando i settori merceologici dei singoli posteggi all’interno
dei mercati e nei posteggi isolati, oltre che le eventuali tipologie
merceologiche dei singoli posteggi, la superficie e i criteri di
assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la
vendita dei loro prodotti;
b) individuano le aree nelle quali l’esercizio del commercio è
vietato o sottoposto a condizioni particolari per motivi di viabilità,
di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse,
nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore
architettonico, storico, artistico e ambientale;
c) fissano gli orari del commercio su aree pubbliche sulla base dei criteri
regionali previsti all’articolo 13;
d) stabiliscono il periodo di svolgimento dell’esercizio stagionale
per periodi inferiori all’anno con un minimo di trenta giorni;
e) stabiliscono il calendario annuale delle deroghe al divieto di
svolgimento dei mercati domenicali o festivi e dei mercati straordinari di
cui all’articolo 8, comma 3;
f) stabiliscono, ai sensi dell’articolo 28, comma 16 del decreto
legislativo, le procedure per il rilascio dell’autorizzazione,
nonché tutte le altre norme atte ad assicurare il rispetto dei
principi del procedimento fissati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai comuni spetta inoltre:
a) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, all’esercizio
del commercio su aree pubbliche sui posteggi ed in forma itinerante;
b) la conversione d’ufficio delle autorizzazioni nei casi e con le
modalità di cui all’articolo 14;
c) il subingresso del titolo autorizzativo per il trasferimento della
gestione o della proprietà dell’azienda;
d) la sospensione, la revoca dell’autorizzazione nonché
l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 29 del
decreto legislativo.
3. I piani delle aree adottati ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 e
della legge regionale
9 marzo 1995, n. 8 mantengono la loro efficacia per quanto non in
contrasto con la presente legge e con il decreto legislativo.
4. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto del provvedimento di cui al comma 6, i piani delle
aree di cui al comma 3 devono essere adeguati ai criteri regionali.
5. Al fine di assicurare gli adempimenti, in caso di inerzia da parte dei
comuni, la Regione provvede, previa diffida ad ottemperare, adottando le
disposizioni necessarie che restano in vigore fino all'emanazione delle
specifiche norme comunali.
6. I comuni, in sintonia con la programmazione commerciale regionale per il
commercio su aree private di cui alla legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 ,
promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale
nelle aree urbane, rurali, montane e insulari, con la definizione di
specifiche agevolazioni, fino all’esenzione dei tributi e di altre
entrate di competenza, per le attività effettuate su posteggi situati
in comuni e frazioni con popolazione inferiore a tremila abitanti, nelle
zone periferiche delle città e negli altri centri di minori
dimensioni.
7. La Giunta regionale, sentite le associazioni degli operatori del
commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale, entro centoventi giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, approva i criteri cui i comuni
devono attenersi per la determinazione delle aree e del numero dei
posteggi, per l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati,
nonché le modalità di svolgimento e di partecipazione alle fiere.
Art. 3 - Rilascio delle
autorizzazioni con posteggio.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, stabilisce i criteri procedurali per il
rilascio delle autorizzazioni con posteggio e, sulla base dei dati forniti
dai comuni, pubblica almeno ogni quattro mesi nel Bollettino ufficiale
della Regione del Veneto l’elenco di posteggi liberi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni comprese quelle stagionali, di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo, è
effettuato dal comune nel cui territorio è situato il posteggio.
3. L’autorizzazione di cui al presente articolo abilita anche
all’esercizio in forma itinerante nel territorio regionale
nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia.
4. In occasione di manifestazioni straordinarie il comune può
rilasciare autorizzazioni temporanee, valide per la durata della
manifestazione, solo a ditte già iscritte al registro delle imprese in
possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo
e nei limiti dei posteggi in esse eventualmente previsti dallo stesso
comune.
5. Ciascun operatore, nell’ambito dello stesso mercato, può
essere concessionario di non più di due posteggi, fatti salvi i
diritti già acquisiti al momento dell’entrata in vigore della
presente legge.
6. La disposizione di cui al comma 5 si applica anche in caso di
subingresso ad eccezione dell'ipotesi di successione mortis causa.
Art. 4 - Rilascio delle
autorizzazioni per il commercio in forma itinerante.
1. L’autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche in forma itinerante di cui all’articolo 28, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo è rilasciata dal comune di
residenza del richiedente, se persona fisica, o di ubicazione della sede
legale, se società.
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree
pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio
nazionale; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei
locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o svago con l’obbligo di esibizione, attraverso
esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all’articolo 19
del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9
del medesimo articolo.
3. L’esercizio dell’attività di commercio su aree
pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da
differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può
essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente
interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo
strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di
due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno
duecentocinquanta metri.
4. L’operatore può esercitare l’attività in forma
itinerante con qualsiasi mezzo, purché l’attrezzatura di vendita
e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia
esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie
vigenti.
4 bis. É vietato il commercio su aree pubbliche in forma itinerante
nei centri storici dei comuni con popolazione superiore ai cinquantamila
abitanti. ( 2)
4 ter. In deroga a quanto previsto al comma 4 bis i comuni possono
rilasciare appositi nulla osta solo per particolari manifestazioni o
eventi. ( 3)
Art. 5 - Revoca e sospensione
delle autorizzazioni.
1. L’autorizzazione è revocata nel
caso in cui l’operatore:
a) non inizi l’attività entro sei mesi dalla data di
comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione, salva
la concessione di una proroga non superiore a sei mesi per comprovata
necessità su richiesta presentata almeno quindici giorni prima della
scadenza;
b) decada dalla concessione del posteggio assegnato per mancato utilizzo
per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun
anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività
del mercato, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i
casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare. Tali
assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata
da idonea documentazione, che deve pervenire al comune entro trenta giorni
dal verificarsi dell’assenza stessa;
b bis) in qualità di titolare di autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche in forma itinerante sospenda l'attività per più di
un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità; ( 4)
c) si trovi in una delle situazioni previste all’articolo 5, comma 2
del decreto legislativo.
2. Il sindaco, accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la
contesta all’interessato fissando un termine per eventuali
controdeduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede
all’emanazione del provvedimento di revoca.
3. L’autorizzazione è sospesa dal sindaco nei casi previsti
dall’articolo 29, comma 3 del decreto legislativo.
3 bis. Si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 29,
comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” anche nei casi di grave
e ripetuta violazione delle limitazioni imposte dal comune ai sensi
dell’articolo 2, comma 1, lettera b) o del divieto previsto
dall’articolo 4, comma 4 bis. ( 5)
Art. 6 - Subingresso delle
autorizzazioni.
1. Il subingresso ad altro soggetto in possesso dei requisiti di cui
all’articolo 5 del decreto legislativo, a seguito di morte del
titolare, di cessione o di affidamento in gestione dell’attività
commerciale da parte del titolare, è subordinato ad autorizzazione.
2. La richiesta di subingresso, corredata dall’autocertificazione
attestante il possesso dei requisiti previsti, deve essere presentata dal
subentrante a pena di decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di
cessione o affidamento in gestione dell’attività in caso di atto
tra vivi ovvero entro sei mesi dalla morte del titolare e per tale periodo
gli eredi hanno facoltà di continuare l’attività, anche se
non in possesso dei requisiti richiesti.
3. Il trasferimento della gestione o della proprietà
dell’azienda per atto tra vivi o a causa di morte comporta la
possibilità per il subentrante di continuare l’attività
senza alcuna interruzione solo dopo aver presentato la relativa domanda di
subingresso:
a) al comune sede del posteggio, per le imprese dotate di autorizzazione di
cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto legislativo;
b) al comune di residenza del subentrante, per le imprese dotate di
autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo;
c) al comune del Veneto che ha rilasciato l’autorizzazione di cui
all’articolo 28, comma 1, lettera b) del decreto legislativo, in caso
di subentrante non residente nel Veneto.
4. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal
precedente titolare, ad eccezione dell’anzianità di iscrizione
nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA).
5. In caso di cessione di rami d’azienda a diversi acquirenti è
fatto obbligo di indicare, nell’atto di cessione, la ditta che
subentra nelle priorità acquisite dal cedente con
l’autorizzazione relativa allo specifico ramo d’azienda.
6. In caso di subentro in imprese con posteggio la relativa concessione
scade al compimento del decennio dalla data fissata nell’atto
originario di rilascio.
7. La domanda di reintestazione di una autorizzazione per il commercio su
aree pubbliche di una piccola impresa commerciale rilasciata a seguito di
cessione o di affidamento di gestione dell'azienda, effettuati con
scrittura privata registrata ai sensi del combinato disposto degli articoli
2083, 2202 e 2556 del Codice civile, consente di proseguire l'attività
del dante causa senza interruzioni nel rispetto delle norme di cui al
presente articolo.
Art. 7 - Tipologie di mercati e
riconoscimento da parte della Regione.
1. La Regione, su istanza del comune interessato, riconosce con
provvedimento del dirigente della struttura regionale competente i mercati
di nuova istituzione nonché le modifiche o le variazioni dei mercati
esistenti.
2. Sono definite le seguenti tipologie di mercati:
a) posteggi isolati: mercati costituiti da un gruppo di posteggi fino a
cinque;
b) mercati minori: mercati costituiti da un numero di posteggi da sei a
venti;
c) mercati maggiori: mercati costituiti da un numero di posteggi superiore
a venti;
d) mercatini dell’antiquariato e del collezionismo: mercati che si
svolgono anche nei giorni domenicali o festivi sul suolo pubblico e sul
suolo privato in convenzione con il comune, con cadenza mensile o con
intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni
merceologiche esclusive o prevalenti, in particolare l’antiquariato,
le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i
libri, le stampe, gli oggetti da collezione;
e) mercati straordinari: mercati autorizzati in via straordinaria nello
stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi
per il commercio al dettaglio in sede fissa. A tali mercati, considerati
come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli
operatori titolari dei posteggi di tali mercati;
f) mercati a merceologia esclusiva: mercati in cui le merceologie ammesse
sono individuate in modo specifico dal comune e che possono anche svolgersi
nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il
commercio al dettaglio in sede fissa.
3. I mercati, previa convenzione con il comune, possono essere svolti anche
su aree private purché previste negli strumenti urbanistici ed
inserite nella programmazione comunale e possono essere gestiti anche da
consorzi di operatori.
4. Per i mercati di cui alle lettere a), b), e c) del comma 2, che si
svolgono con frequenza quotidiana, per almeno cinque giorni alla settimana
è necessario il rilascio o la conversione di un’unica
autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo.
Art. 8 - Mercati domenicali e
festivi.
1. È vietata l’istituzione di nuovi mercati nei giorni
domenicali e festivi fatti salvi quelli già istituiti alla data del 24
aprile 1998.
2. Durante lo svolgimento dei mercati di cui al comma 1 è consentito
ai commercianti al dettaglio in sede fissa di tenere aperti i propri
esercizi.
3. I comuni entro il 30 settembre dell'anno precedente predispongono un
calendario annuale dei mercati, da definirsi con i tempi e le modalità
previste per il commercio al dettaglio in sede fissa, prevedendo sia gli
spostamenti dovuti a concomitanti giornate festive sia le eventuali
deroghe, che possono anche non coincidere con le analoghe deroghe alla
chiusura degli esercizi previste per il commercio al dettaglio in sede
fissa.
4. I mercati settimanali che cadono in una giornata festiva devono essere
anticipati o posticipati oppure effettuati in deroga, nella medesima
giornata, come previsto nel calendario di cui al comma 3.
5. Si applicano al commercio su aree pubbliche le deroghe alla chiusura
domenicale e festiva stabilite dalle vigenti norme statali e regionali in
materia di orari commerciali per le località a prevalente economia
turistica e per le città d’arte.
6. In caso di effettuazione di mercatini dell’antiquariato e del
collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d), le deroghe
alla chiusura degli esercizi del commercio al dettaglio in sede fissa sono
limitate a non più di 8 giornate all’anno, già individuate
nel calendario di cui al comma 3.
Art. 9 - Mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo.
1. Ai mercatini dell’antiquariato e del collezionismo, come definiti
dall’articolo 7, comma 2, lettera d), partecipano gli operatori che
esercitano l’attività commerciale in modo professionale e ad
essi si applicano tutte le norme vigenti sull’attività
commerciale effettuata sul suolo pubblico, ivi compreso il rilascio
dell’autorizzazione di cui all’articolo 3.
2. Ai mercatini di cui al comma 1 possono partecipare anche operatori che
non esercitano l’attività commerciale in modo professionale e
che vendono beni ai consumatori in modo del tutto sporadico e occasionale.
3. Gli operatori non professionali di cui al comma 2 partecipano ai
mercatini fino ad un massimo di sei volte all’anno.
4. Agli operatori di cui al comma 2 non è richiesta
l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo; gli
stessi devono osservare le seguenti disposizioni:
a) munirsi di un tesserino di riconoscimento contenente le generalità
e la fotografia dell’operatore nonché sei appositi spazi per la
vidimazione. Il tesserino è personale, non cedibile e deve essere
esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita; è
rilasciato, previa autocertificazione della propria condizione di operatore
non professionale, per non più di una volta nell’anno solare dal
comune di residenza, che conserva un apposito elenco. Per i residenti in
comuni al di fuori del Veneto è competente il Comune di Venezia;
b) esporre in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico
di ciascun prodotto mediante apposito cartellino. Quando siano esposti
insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente
l’uso di un unico cartellino;
c) vendere beni di valore non superiore ciascuno a lire cinquecentomila;
tale importo può essere aggiornato ogni due anni dalla Giunta
regionale sulla base delle variazioni ISTAT del costo della vita.
5. I comuni in cui si svolgono i mercatini di cui al presente articolo sono
tenuti a:
a) tenere un elenco delle presenze distinto fra i soggetti di cui ai commi
1 e 2 partecipanti a tali manifestazioni;
b) vidimare, negli appositi spazi, il tesserino di riconoscimento di cui al
comma 4 lettera a);
c) distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non
professionali da quello destinato ai commercianti.
6. Per le violazioni alle disposizioni del presente articolo, effettuate
dagli operatori non professionali, i comuni applicano la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire
due milioni e comunque la confisca delle attrezzature e della merce. I
comuni introitano i proventi di tali sanzioni ai sensi della legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni.
7. L’istituzione dei mercatini di cui al presente articolo è
deliberata dal comune, che ne approva il regolamento, nel rispetto della
programmazione di cui all’articolo 2 ed è riconosciuta dalla
Regione con provvedimento del dirigente della struttura regionale
competente.
8. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, disciplina il funzionamento, la
partecipazione, la gestione, le procedure di rilascio delle autorizzazioni
per i mercatini di cui al presente articolo.
9. Il comune può affidare la gestione dei mercatini a soggetti privati
o ad associazioni di categoria, con le modalità previste nel
provvedimento di cui al comma 8.
10. Per la vendita di opere di pittura, scultura, grafica e oggetti di
antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla legge 20
novembre 1971, n. 1062, nell’ambito dei mercatini è necessaria
l’autorizzazione commerciale prevista dal decreto legislativo.
Art. 10 - Esercizio
dell’attività negli aeroporti, stazioni e autostrade.
1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche negli aeroporti,
stazioni e autostrade è vietato senza il permesso del soggetto
proprietario o gestore; con il suo consenso il comune può
eventualmente prevedere l’istituzione di posteggi in tali aree.
Art. 11 - Fiere.
1. Nelle fiere, come definite
dall’articolo 27, comma 1, lettera e) del decreto legislativo è
previsto il rilascio della concessione decennale del posteggio e
contestuale autorizzazione con le modalità e le priorità previste
dai criteri regionali di cui all’articolo 2. ( 6)
2. Alle fiere possono partecipare tutti gli operatori muniti
dell’autorizzazione per l’attività di commercio su aree
pubbliche.
3. L’assenza per due volte consecutive alla medesima fiera, fatti
salvi i casi di assenza per i motivi richiamati all’articolo 5, comma
1, lettera b), comporta la decadenza dalla concessione del posteggio.
Art. 12 - Monitoraggio del
commercio su aree pubbliche.
1. I comuni trasmettono entro il 31 gennaio di ogni anno alla Regione e
alla Camera di Commercio territorialmente competente, gli elenchi dei
provvedimenti autorizzatori emessi nell'anno precedente. ( 7)
2. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni devono inviare alla Regione,
al fine della predisposizione di un calendario regionale dei mercati, una
comunicazione che riporti per ogni mercato o per i posteggi isolati:
a) dati identificativi, luogo e denominazione;
b) giorno di svolgimento;
c) settori merceologici con rispettivo numero di posteggi;
d) orario di vendita;
e) numero dei posteggi riservati agli agricoltori;
f) servizi di mercato;
g) i dati delle autorizzazioni itineranti concesse dal comune;
h) ogni ulteriore elemento utile riguardante la situazione del commercio su
aree pubbliche nel proprio territorio.
Art. 13 - Criteri per gli
orari del commercio su aree pubbliche.
1. Gli orari del commercio su aree pubbliche nei posteggi ed in forma
itinerante vanno raccordati dal sindaco con gli orari previsti per il
commercio al dettaglio in sede fissa, così da garantire un corretto
equilibrio tra le diverse forme di distribuzione commerciale e favorire il
servizio fornito al consumatore.
2. Gli operatori che effettuano la somministrazione di alimenti e bevande
su aree pubbliche con posteggio assegnato ai sensi della presente legge,
possono essere autorizzati dal comune ad osservare gli orari previsti per i
pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande operanti in
sede fissa.
Art. 14 - Norme transitorie e
finali.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza alcuna
necessità di conversione si applicano le seguenti disposizioni:
a) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) e b)
della legge 28 marzo 1991, n. 112 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi
della legge regionale
9 marzo 1995, n. 8 danno diritto ad esercitare l’attività
oltre che nel relativo posteggio e nelle fiere, in forma itinerante
all’interno del territorio regionale;
b) le autorizzazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della
legge n. 112/1991 rilasciate dai comuni del Veneto ai sensi della legge regionale 9 marzo 1995,
n. 8 danno diritto ad esercitare l’attività nel territorio
regionale e in tutto il territorio nazionale, oltre che nelle fiere, in
forma itinerante, nonché al domicilio del consumatore, nei locali ove
questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di
intrattenimento o svago.
2. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge 19 maggio 1976, n. 398
non ancora convertite ai sensi dell’articolo 19 del decreto
ministeriale 4 giugno 1993, n. 248 devono essere convertite nelle nuove
autorizzazioni di cui all’articolo 28 comma 1, lettere a) e b) del
decreto legislativo, a seconda che l’attività venga
rispettivamente svolta con posteggio od in forma itinerante e sempre che
sia stata comunicata la conversione di cui al citato articolo 19 d.m. n.
248/1993 per lettera raccomandata, entro il 30 giugno 1997. In caso
contrario l’autorizzazione rilasciata ai sensi della legge 19 maggio
1976, n. 398 e le eventuali concessioni di posteggio devono essere revocate
dai comuni che le hanno rilasciate entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La conversione è effettuata d’ufficio dal comune competente
nelle seguenti ipotesi:
a) subingresso;
b) conversione di autorizzazione rilasciata ai sensi della legge n.
398/1976.
4. Ove l’operatore interessato, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, non provveda al ritiro dell’autorizzazione
già convertita dal comune ai sensi della legge n. 112/1991, la stessa
perde efficacia e deve essere revocata dal comune.
5. Fino all’approvazione del Piano di cui all’articolo 2, comma
1, lettera a), i comuni non possono rilasciare nuove autorizzazioni con
posteggio.
6. Le spese per l’attività delegata ai comuni ai sensi della
legge regionale 9
marzo 1995, n. 8 sono erogate dalla Regione con riferimento ai titoli
rilasciati dagli stessi fino alla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Fino al 31 dicembre 2001 ai mercatini dell’antiquariato e del
collezionismo di cui all’articolo 7, comma 2, lettera d) si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 8 .
8. Dall’entrata in vigore della presente legge gli operatori non
professionali di cui al comma 2 dell’articolo 9 devono altresì
osservare le disposizioni previste dalle lettere b) e c) del comma 4 del
medesimo articolo e, per la loro violazione sono assoggettati alle sanzioni
previste dal comma 6 dell’articolo 9.
Art. 15 - Abrogazione.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
in via incidentale dal Tribunale amministrativo regionale del Veneto
innanzi alla Corte Costituzionale con ordinanza n. 186/2008 (G.U. 1ª
serie speciale n. 27/2009), con la quale è stata sollevata questione
di legittimità costituzionale del comma 4-bis dell’articolo 4,
aggiunto dal comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 7
, per violazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 10, primo comma, 41, 117, primo
comma e secondo comma, lettera e), nonché 118 della Costituzione. Con
sentenza n. 247/2010 (G.U. 1ª serie speciale n. 28/2010) la Corte
costituzionale ha ricondotto la disciplina oggetto di censura alla materia
del commercio, di competenza residuale delle regioni e ha respinto tutte le
censure sollevate.
( 2) Comma aggiunto da comma 1 art.
16 legge regionale 25
febbraio 2005, n. 7 .
( 3) Comma aggiunto da comma 1 art.
13 legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 .
( 4) Lettera inserita da comma 1
art. 20 legge
regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
( 5) Comma aggiunto da comma 2 art.
16 legge regionale 25
febbraio 2005, n. 7 .
( 6) Comma così modificato da
comma 3 art. 16 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 7 che ha aggiunto le parole “e
contestuale autorizzazione” dopo le parole “della concessione
decennale del posteggio”.
( 7) Comma così sostituito da
comma 1 art. 21 legge
regionale 3 ottobre 2003, n. 19 .
SOMMARIO
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