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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001) [sommario] [RTF]
NUOVE
NORME SULLA PROGRAMMAZIONE
TITOLO I - Principi generali
CAPO I - Finalità della
programmazione
Art. 1 - Finalità.
1. La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto
regionale ed in particolare dall’ articolo 5, assume la
programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato e gli
Enti locali, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria
azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Art. 2 - Soggetti della
programmazione.
1. La Regione determina gli obiettivi generali della programmazione.
2. Gli enti locali e le parti economiche e sociali partecipano al processo
di programmazione attraverso la concertazione quale metodo per la
individuazione delle strategie e la condivisione delle forme di intervento
nel rispetto delle reciproche competenze.
Art. 3 - Applicazione del
principio di sussidiarietà.
1. La responsabilità dell'attuazione è attribuita, conformemente
all’articolo 118 della Costituzione ed in applicazione del principio
di sussidiarietà, all'autorità territorialmente e funzionalmente
più vicina agli interessi del cittadino, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e congruità.
2. La Regione, nell’esercizio dell’attività di attuazione
della programmazione, riconosce e valorizza il ruolo degli altri soggetti
pubblici e dei privati ,sia in forma singola che associata e nel rispetto
dei principi di trasparenza e di libera concorrenza.
Art 4 - Partecipazione al
processo di programmazione.
1. La Regione attua, nelle materie oggetto della presente legge, il
principio della concertazione con gli enti locali e con le parti economiche
e sociali.
2. Le forme e le modalità di partecipazione dei soggetti di cui al
comma 1, sono individuate dalla Giunta regionale in relazione ai compiti e
alle fasi da svolgere.
Art. 5 - Tempo nella
programmazione.
1. Nel processo di programmazione il tempo costituisce uno degli elementi
prioritari nella fissazione dei modi dell'azione regionale. La
determinazione di puntuali scadenze e di termini di adempimento,
costituisce garanzia della efficacia dell'azione regionale e della
efficienza dell'impiego delle risorse finanziarie.
Art. 6 - Ciclo della
programmazione.
1. Il ciclo della programmazione, dopo aver individuato strategie e
obiettivi, determina le forme ed i modi dell'intervento regionale; prosegue
con il monitoraggio continuo dell'attuazione e si conclude con la
misurazione dei risultati e con la valutazione del loro impatto sulla
società, sull'economia, sul territorio.
2. Dall'attività di monitoraggio e di valutazione derivano
informazioni rispettivamente per l'adeguamento degli strumenti della
programmazione e per l'impostazione delle successive fasi.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità per lo svolgimento del
ciclo della programmazione anche mediante l'emanazione di direttive e
manuali tecnico-operativi.
CAPO II - Strumenti e modalità
della programmazione
Art. 7 - Atti e strumenti della
programmazione.
1. Il processo di programmazione si fonda su:
a) il Programma regionale di sviluppo (PRS);
b) i Piani di settore;
c) il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DPEF);
d) i Piani di attuazione e spesa (PAS);
e) i bilanci pluriennali e annuali.
SEZIONE I - Programma regionale di
sviluppo
Art. 8 - Struttura del Programma
regionale di sviluppo (PRS).(1)
1. Il PRS effettua una ricognizione del quadro storico evolutivo e
prospetta scenari di medio-lungo periodo sul possibile sviluppo degli
andamenti strategici della società e dell'economia.
2. Il PRS individua le linee fondamentali dell'attività della Regione
nel campo economico, sociale e territoriale e fornisce il quadro di
riferimento e le strategie per lo sviluppo della comunità regionale
mediante il concorso dei soggetti pubblici e privati, nel rispetto del
principio di autonomia assicurato dall'ordinamento.
3. Il PRS stabilisce indirizzi, direttive, priorità e prescrizioni per
l'azione della Giunta regionale nella promozione dell'attività
legislativa e nell'esercizio di quella amministrativa; per l'attività
degli enti, delle aziende e agenzie della Regione o degli amministratori
delle società e organismi cui essa partecipa.
4. Il PRS può essere specificato attraverso i Piani di settore.
Art. 9 - Contenuti del PRS.
1. Il PRS, sulla base della valutazione della precedente programmazione,
tenuto conto delle risorse fisiche, finanziarie e sociali disponibili,
indica:
a) le linee fondamentali per l'attività legislativa regionale, in
relazione alle finalità che la società regionale deve perseguire
per il suo sviluppo;
b) gli obiettivi sociali, economici e dello sviluppo locale di lungo
periodo dell'attività della Regione;
c) le strategie programmatiche e le metodologie operative per il
conseguimento degli obiettivi di medio e breve periodo, assicurando il
coinvolgimento degli altri soggetti pubblici e dei privati della
società e dell'economia;
d) gli indirizzi e gli obiettivi del Piano territoriale regionale di
coordinamento (PTRC) e degli altri Piani di settore.
Art. 10 - Approvazione del
PRS.
1. La Giunta regionale entro nove mesi dalla sua nomina, formula e adotta
una proposta di PRS.
2. La proposta di PRS è elaborata con il metodo della concertazione
con tutti i soggetti interessati, singoli o associati. La Giunta regionale
determina le modalità della partecipazione dei vari soggetti
all’attività di concertazione e ne regola le forme di
svolgimento. La Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali di cui
alla legge regionale
3 giugno 1997, n. 20 “Riordino delle funzioni amministrative e
principi in materia di attribuzione e di delega agli enti locali” e
successive modificazioni, partecipa all’attività di
concertazione.
3. La Giunta regionale, tenuto conto dell'attività di concertazione,
espletata ai sensi del comma 2, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio
regionale. Qualora non si siano verificate rilevanti evoluzioni nel quadro
economico-sociale e politico, può procedere con un aggiornamento del
precedente PRS tramite una Nota aggiuntiva.
4. Il Consiglio regionale approva, con legge, il PRS o la Nota aggiuntiva
nei successivi tre mesi.
Art. 11 - Aggiornamento del
PRS.
1. La Giunta regionale nel corso di una legislatura può procedere ad
una rielaborazione parziale del PRS con le medesime modalità e
procedure dell’articolo 10.
Art. 12 - Risorse e
modalità del PRS.
1. Sono risorse e modalità del PRS:
a) le disponibilità finanziarie da entrate proprie, i trasferimenti
statali e comunitari, i beni patrimoniali;
b) la capacità organizzativa e di coordinamento del sistema
istituzionale e degli altri soggetti della società regionale;
c) la compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
SEZIONE II - Piani di settore
Art. 13 - Piani di settore.
1. Nei settori di attività regionale che presentano particolari
complessità o che richiedono un articolato recepimento di norme
nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.
2. I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il
raggiungimento dei risultati programmati, nonché gli aspetti
amministrativi e normativi.
3. I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti
mediante un equilibrato rapporto fra la emanazione di disposizioni e
l'impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di
soggetti pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di
compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-privato.
4. I Piani di settore sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le
risorse tra priorità strategiche e relative misure di attuazione.
5. I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.
6. Il PTRC disciplina l'uso del territorio e definisce le modalità per
una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. Nelle sue specifiche
finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla
restante pianificazione di settore.
Art. 14 - Approvazione dei Piani
di settore.
1. I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto
dell'attività di concertazione, ed approvati dal Consiglio regionale
con deliberazione amministrativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono fatte salve specifiche
disposizioni procedurali previste dalle leggi vigenti.
SEZIONE III – Documento di
programmazione economica e finanziaria (DPEF)
Art. 15 - Documento di
programmazione economica e finanziaria (DPEF).
1. Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)è un
atto di indirizzo per l’attività di governo della Regione, degli
enti, delle aziende e delle agenzie regionali, dell’anno successivo.
2. Il DPEF determina le eventuali necessità di variazione del PAS di
cui al comma 3 dell’articolo 21.
Art. 16 - Contenuti del
DPEF.
1. Sono contenuti del DPEF:
a) l’analisi sintetica della congiuntura in atto;
b) la valutazione dell’avanzamento dei risultati dei Piani di settore
e dei PAS, sulla base dell’attività di monitoraggio e
valutazione di cui agli articoli 27 e seguenti;
c) le proposte di variazione del PAS in corso o le indicazioni per la
formulazione di quello di nuova predisposizione.
Art. 17 - Approvazione del
DPEF.
1. La Giunta regionale predispone il DPEF,
tenuto conto dell'attività di concertazione, e lo trasmette entro il
30 giugno al Consiglio regionale per l’approvazione.
SEZIONE IV – Piani di
attuazione e spesa
Art. 18 - Piano di attuazione
e spesa (PAS).
1. Nel PRS e nei Piani di settore di cui
alle sezioni I e II sono individuate le linee strategiche e i fabbisogni di
risorse.
2. Il PAS, di cui alla presente sezione, previa una ricognizione delle
risorse disponibili, determina le priorità del loro impiego,
ripartendole per gruppi omogenei di intervento, di seguito chiamati Azioni.
3. Le Azioni programmate dal PAS riguardano l’intervento strutturale
della Regione, di cui all’ articolo 35 e si concretizzano tramite la realizzazione di
infrastrutture, di opere nonché di interventi, azioni di sostegno e
regimi di aiuto che manifestino la loro utilità oltre l'esercizio nel
quale vengono attuati.
Art. 19 - Durata e contenuti
del PAS.
1. La programmazione tramite i PAS è un processo continuo, con cicli
non superiori a tre anni che si concludono al 31 dicembre dell'anno di
scadenza. In una legislatura, di norma, sono attuati due PAS. Ogni PAS
determina anche la propria durata.
2. Sono contenuti del PAS:
a) la definizione delle priorità, degli obiettivi e delle azioni
fissate dal PRS e dai Piani di settore;
b) l'individuazione dei risultati specifici, quantificati secondo la misura
possibile;
c) la descrizione sintetica degli interventi previsti per realizzare le
priorità;
d) le modalità per la preparazione, la sorveglianza e la valutazione
del PAS;
e) un piano finanziario che, per ogni anno, precisi per ogni singola
Azione, i fondi stanziati;
f) le norme per l'attuazione della spesa e per il raccordo con la
legislazione di settore.
Art. 20 – Formulazione e
gestione del PAS.
1. La proposta di PAS è adottata dalla Giunta regionale almeno quattro
mesi prima della scadenza del PAS precedente, tenuto conto
dell'attività di concertazione.
2. La Giunta regionale individua le modalità con le quali svolgere
l'attività di concertazione e determina i modi della partecipazione
dei vari soggetti. Questi partecipano anche all’attività di
accompagnamento e monitoraggio in itinere, nonché
all’attività di valutazione.
3. Le deliberazioni di cui al comma 2 e i risultati delle attività di
monitoraggio e di valutazione sono comunicati al Consiglio regionale.
Art. 21 – Approvazione
del PAS.
1. La Giunta regionale, dopo l'approvazione
da parte del Consiglio regionale del PRS e comunque non oltre sei mesi,
tenuto conto della attività di concertazione, adotta il PAS.
2. Il PAS è trasmesso al Consiglio regionale, per l’approvazione
con legge entro tre mesi.
3. Il PAS è aggiornato con legge su proposta della Giunta regionale,
tenuto conto dell'attività di concertazione, di norma contestualmente
all'approvazione del bilancio annuale di previsione.
Art. 22 – Attuazione del
PAS.
1. Al PAS è data completa attuazione sin dalla sua entrata in vigore e
per l'intero periodo di programmazione, con assunzione di obbligazioni
pluriennali, per gli interventi che si sviluppano oltre un esercizio.
2. Gli interventi finanziati nell'attuazione nel PAS devono completare la
fase degli impegni irrevocabili nei sistemi contabili degli attuatori,
entro la scadenza del PAS. Devono concludere altresì la fase dei
pagamenti nei due anni successivi. Superati tali limiti temporali, i
finanziamenti decadono e i competenti uffici provvedono al disimpegno
d'ufficio, salvo i casi nei quali sia intervenuta una impossibilità
dovuta a motivi giudiziari. In tal caso può essere concessa una
proroga, non superiore ad un anno, dal momento in cui
l’impossibilità di cui sopra sia venuta meno. Per gli interventi
non completati, si procede come al comma 3.
3. Gli interventi finanziati dal PAS devono essere attuati in modo completo
e funzionale. Gli eventuali completamenti necessari per dare
funzionalità agli interventi restano a carico dei soggetti attuatori.
4. Progetti complessi, i cui tempi tecnici di esecuzione eccedano il
periodo di programmazione di un PAS, possono essere programmati su più
PAS.
Art. 23 - Raccordo con la
programmazione comunitaria.
1. Le linee di intervento previste nel PAS si raccordano con le misure
previste nei programmi cofinanziati dall'Unione europea.
2. Il PAS individua, in forma distinta, gli interventi finanziati
rispettivamente con soli fondi regionali o cofinanziati con fondi
comunitari.
Art. 24 - Raccordo con la
programmazione nazionale.
1. Al fine di garantire l'unicità del processo programmatorio, la
Giunta regionale, contestualmente all'invio al Consiglio regionale della
proposta del PAS, avvia i procedimenti per la sottoscrizione di intese
istituzionali di programma, ai sensi della deliberazione Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 marzo 1997
e successive disposizioni di aggiornamento.
2. L'intesa è finalizzata ad armonizzare i finanziamenti statali nel
contesto del PAS al fine della realizzazione di interventi di interesse
comune.
3. L'intesa può altresì stabilire forme di collaborazione, anche
attraverso la costituzione di organi o comitati misti, per la gestione
congiunta e il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 25 - PAS e Programmazione
decentrata.
1. Su iniziativa della Giunta regionale o su richiesta degli enti locali,
il PAS può essere articolato, sia per la formulazione che per la
gestione, su base territoriale sub-regionale.
2. Per queste aree, ad eccezione delle materie che si ritengano di
esclusivo livello regionale, nel PAS sarà predisposta una specifica
sezione riguardante tutti i settori di intervento, denominata intesa
programmatica d’area (IPA).
3. L'articolazione del PAS, secondo le modalità del comma 1, richiede
il consenso delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane,
ove presenti sul territorio interessato, e della maggioranza dei comuni
interessati.
4. Gli enti locali adeguano i propri strumenti di pianificazione e di
intervento a quanto previsto dalla programmazione decentrata del PAS,
partecipandovi anche significativamente con proprie risorse.
5. La Giunta regionale, per la formazione e la gestione delle intese
programmatiche d’area (IPA), stabilisce con proprio provvedimento,
per ciascuna area, specifiche modalità di concertazione.
TITOLO II – Procedure di
valutazione
CAPO I – Accompagnamento,
monitoraggio, valutazione (2)
Art. 26 –
Accompagnamento.
1. L'efficace, tempestiva e flessibile gestione del PAS, è assicurata
da una attività di accompagnamento svolta dalla Giunta regionale con
l'apporto dei soggetti della concertazione.
Art. 27 –
Monitoraggio.
1. Il monitoraggio è l'attività
di rilevazione continua dell'evolversi del PAS sotto il profilo
procedurale, fisico e finanziario; unitamente alla valutazione, costituisce
parte integrante del processo di programmazione.
2. I contenuti e le modalità dell'attività di monitoraggio sono
stabiliti dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale predispone annualmente un rapporto di monitoraggio.
Il rapporto è trasmesso al Consiglio regionale per le conseguenti
valutazioni sulla programmazione.
Art. 28 –
Valutazione.
1. L'azione regionale è oggetto di una
valutazione in itinere e di una valutazione ex-post, volte a determinare
l'impatto rispetto agli obiettivi e le priorità e ad analizzarne le
incidenze su problemi strutturali specifici.
2. La valutazione si indirizza in particolar modo sull'analisi degli
effetti prodotti sulla situazione economico - sociale, sull'equilibrio del
mercato del lavoro, sul miglioramento della competitività delle
piccole e medie imprese, sulla situazione ambientale iniziale e finale.
3. La Giunta regionale svolge, tramite le strutture regionali, tra le quali
il nucleo di valutazione di cui all'articolo 31, l’attività di
valutazione, i cui risultati sono successivamente trasmessi al Consiglio
regionale, tramite l’Osservatorio di cui all’ articolo 59 della legge
regionale di contabilità, per le conseguenti valutazioni e
l’adozione delle eventuali azioni correttive.
Art. 29 – Valutazione in
itinere.
1. L'efficacia degli interventi strutturali
della programmazione è oggetto di una valutazione in itinere
attraverso l'esame dei primi risultati degli interventi, la loro pertinenza
ed il grado di conseguimento degli obiettivi.
Art. 30 – Valutazione
ex-post.
1. La valutazione ex-post mira, una volta
concluso il PAS, a rendere conto dell'impiego delle risorse, dell'efficacia
degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne
insegnamenti per i successivi atti di programmazione.
2. La valutazione ex-post verte sui fattori di successo o insuccesso
registrati nel corso dell'attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui
risultati, compresa la loro prevedibile durata.
Art. 31 - Nucleo di
valutazione.
1. Il Nucleo di valutazione istituito ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni,
valuta i progetti di investimento sotto il profilo tecnico,
finanziario-economico, amministrativo e procedurale in relazione ai tempi
di conclusione della fase progettuale ed a quelli di cantierabilità.
2. I progetti dichiarati congrui sotto il profilo tecnico e immediatamente
cantierabili hanno una priorità di finanziamento all'interno della
disponibilità del PAS. ( 3)
TITOLO III – Accordi di
programma, adeguamento della legislazione e disposizioni transitorie e
finali
Capo I – Accordi di
programma
Art. 32 - Accordi di
programma. (4)
1. Fermo restando quanto previsto dalla legge regionale 1 giugno 1999, n. 23 , per
l'attuazione organica e coordinata di piani e progetti che richiedono per
la loro realizzazione l'esercizio congiunto di competenze regionali e di
altre amministrazioni pubbliche, anche statali ed eventualmente di soggetti
privati, il Presidente della Giunta regionale può promuovere la
conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o
più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle
azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed
ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato,
nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti, escluse le amministrazioni statali.
3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma,
il Presidente della Giunta regionale convoca una conferenza fra i soggetti
interessati.
4. L'accordo consiste nel consenso unanime dei soggetti interessati,
autorizzati a norma dei rispettivi ordinamenti in ordine alla natura e ai
contenuti dell'accordo stesso. Esso è reso esecutivo con decreto del
Presidente della Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto. L'accordo sostituisce ad ogni effetto
le intese, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
previsti da leggi regionali. Esso comporta, per quanto occorra, la
dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, nonché l'urgenza e
l'indifferibilità dei relativi lavori, e la variazione integrativa
agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.
Art. 33 – Adeguamento
della legislazione vigente.
1. La Regione adegua le proprie leggi che prevedono strumenti e
procedimenti di programmazione ai principi di cui alla presente legge.
Art. 34 –
Abrogazioni.
Art. 35 - Norme transitorie e
finali.
1. Ai procedimenti amministrativi in corso,
si continuano ad applicare le norme vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
2. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge è
adottato un nuovo PRS.
3. Nelle more dell'approvazione del PRS la Giunta regionale è
autorizzata ad adottare il DPEF e il PAS, secondo le procedure di cui agli
articoli 17 e 21.
4. Il PAS è successivamente adeguato alle disposizioni del PRS
approvato dal Consiglio regionale.
5. In sede di redazione del primo PAS la Giunta regionale definisce quali
siano le Azioni di cui all’ articolo 18 comma 3, che costituiscono l’intervento
strutturale della Regione tramite una classificazione delle spese da
aggiornare eventualmente con i successivi PAS.
Note
( 1) L'articolo 4 della legge regionale 12 dicembre
2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" prevede che
la Giunta regionale adotti e il Consiglio regionale approvi con
deliberazione amministrativa il Piano regionale del settore agricolo
(PSAGR) entro 180 giorni dall'approvazione del piano regionale di sviluppo.
( 2) L'articolo 6 della della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"
prevede che il monitoraggio e la valutazione dell'attuazione della legge
medesima sia effettuato in conformità agli articoli da 27 a 30 della
presente legge e che le risultanze del processo di monitoraggio e
valutazione siano trasmesse al Consiglio regionale e al Comitato di
concertazione in agricoltura di cui all'art. 3 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
"Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo".
( 3) Il comma 5 dell’art. 15
della legge regionale
18 maggio 2007, n. 9 prevede che come soggetto valutatore per le
iniziative di cui alla legge medesima possa essere individuato il Nucleo di
valutazione degli investimenti previsto dal presente articolo.
( 4) L'art. 18 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 ha previsto la stipula di accordi ai sensi del presente
articolo per l'attivazione dei servizi di "Autostrada viaggiante" e
"Autostrada del mare".
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