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Contenuti:
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001) [sommario] [RTF]
ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE
CAPO I - Strumenti di programmazione
finanziaria e di bilancio
Art. 1 - Finanza regionale e
strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio.
1. La Regione disciplina il proprio ordinamento di bilancio e di
contabilità in conformità ai principi contenuti nel decreto
legislativo 28 marzo 2000, n. 76 “Principi fondamentali e norme di
coordinamento di bilancio e di contabilità, in attuazione
dell’articolo 1, comma 4 della legge 25 giugno 1999, n. 208”.
2. La finanza regionale concorre con la finanza statale e locale al
perseguimento degli obiettivi comuni in coerenza con i vincoli posti dalla
normativa statale.
3. Gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio adottati dalla
Regione sono:
a) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) e i piani
di attuazione e spesa (PAS) di cui alla legge regionale sulla
programmazione;
b) la legge finanziaria;
c) il bilancio pluriennale;
d) il bilancio di previsione annuale.
Art. 2 - Legge finanziaria.
1. La Regione approva ogni anno la legge
finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.
2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti
finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione
annuale e del bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con
riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare,
stabilisce:
a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli
anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali
regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi
previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio
dell’anno cui si riferisce;
c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle
leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio
pluriennale;
d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento
delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere
sul bilancio pluriennale;
e) gli importi dei fondi speciali.
4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui
contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e
sociale o a carattere infrastrutturale.
5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali
sono articolati in singole partite che indicano sia l’oggetto
dell’iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura
finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale,
distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.
6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può
adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di
tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non
comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.
Art. 3 - Bilancio
pluriennale.
1. La Regione approva ogni anno il bilancio
pluriennale, contestualmente al bilancio di previsione annuale.
2. Il bilancio pluriennale è elaborato con riferimento alla
programmazione regionale ed ha una durata minima di tre anni finanziari ed
una durata massima di cinque anni finanziari.
3. Il bilancio pluriennale rappresenta, in termini di competenza, il quadro
delle risorse che la Regione prevede di acquisire e di impiegare nel
periodo considerato in base alla legislazione statale e regionale vigente,
nonché ai nuovi provvedimenti legislativi.
4. Il bilancio pluriennale costituisce sede per il riscontro della
copertura finanziaria, anche mediante l’iscrizione di appositi fondi
speciali, di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a
carico degli esercizi a cui il bilancio stesso si riferisce.
5. Il bilancio pluriennale è formulato tenendo conto delle
obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti i cui
effetti abbiano una ricaduta negli esercizi compresi nel bilancio stesso.
6. L'approvazione del bilancio pluriennale non comporta autorizzazione alla
gestione delle entrate e delle spese in esso comprese.
7. Le entrate e le spese del bilancio pluriennale sono classificate in base
ai criteri adottati per il bilancio di previsione annuale.
8. Il bilancio pluriennale può essere rappresentato in un unico
documento con il bilancio di previsione annuale.
Art. 4 - Leggi di spesa ad
effetti pluriennali.
1. Le leggi che dispongono spese sia a
carattere continuativo o ricorrente, sia a carattere pluriennale
determinano gli obiettivi da raggiungere, l'entità della spesa per
ciascun esercizio di riferimento del bilancio pluriennale e le procedure da
seguire.
2. Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protrae
per più anni finanziari possono autorizzare la stipulazione di
contratti e l'assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti
dell’importo indicato, fermo restando che costituiscono impegno sugli
stanziamenti di ciascun bilancio soltanto le somme corrispondenti alle
obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.
3. Le leggi che autorizzano l'erogazione di contributi in più
annualità indicano il numero complessivo delle annualità e
l’importo massimo delle obbligazioni pluriennali che possono essere
assunte per ciascun anno di validità della legge stessa.
4. L’importo massimo delle obbligazioni pluriennali di cui al comma 3
è definitivamente rideterminato in misura pari al totale degli impegni
definiti in chiusura dell’esercizio successivo a quello di prima
iscrizione del limite di impegno.
Art. 5 - Copertura finanziaria
delle leggi di spesa.
1. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuove o maggiori
spese, ovvero minori entrate, avviene nel rispetto degli equilibri di
bilancio, dei vincoli di destinazione e della natura economica delle
entrate e delle spese.
2. Alla copertura finanziaria delle leggi si procede con riferimento al
bilancio di previsione annuale e pluriennale:
a) mediante utilizzo o rideterminazione degli accantonamenti nei fondi
speciali;
b) mediante riduzione di stanziamenti di spesa;
c) in corrispondenza a nuove o maggiori entrate.
3. Per le leggi che comportano nuove o maggiori spese, ovvero minori
entrate, a valere su più di un esercizio finanziario, il riscontro
della copertura finanziaria avviene per ciascun anno di riferimento del
bilancio pluriennale.
Art. 6 - Analisi
economico-finanziaria dei progetti di legge.
1. I progetti di legge sono corredati da una
scheda di analisi economico-finanziaria, predisposta dalla struttura
regionale competente per materia e verificata dalla struttura regionale
preposta al bilancio.
2. Nella scheda di analisi economico-finanziaria sono rappresentati, in
particolare:
a) il contesto socio-economico cui si riferisce il progetto di legge e gli
obiettivi che si intendono realizzare, coerentemente con i contenuti della
programmazione regionale;
b) i potenziali fruitori delle attività, degli interventi e dei
contributi previsti dal progetto di legge, specificando se si tratta di
soggetti pubblici o di soggetti privati;
c) gli oneri finanziari distintamente per la spesa corrente e per la spesa
d'investimento, con l’indicazione degli elementi e dei criteri
adottati per la quantificazione degli stessi, ponendo in evidenza anche gli
eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi
d'investimento; qualora gli oneri previsti dal progetto di legge abbiano
un’incidenza su più di un esercizio, essi vanno evidenziati in
corrispondenza di ciascuno degli esercizi interessati del bilancio
pluriennale;
d) gli aspetti procedurali e quelli organizzativi, indicando le
modalità e i tempi di attuazione delle procedure, nonché le
conseguenze dell’impatto sulla struttura organizzativa regionale del
progetto di legge.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, nell'assegnare i progetti di
legge di iniziativa consiliare alle competenti commissioni, richiede la
scheda di analisi economico-finanziaria alla Giunta regionale che deve
fornirla entro i trenta giorni successivi.
CAPO II - Bilancio di previsione
annuale
Art. 7 - Formazione e
approvazione del bilancio di previsione annuale.
1. Il bilancio di previsione annuale è formulato con riferimento
all’anno finanziario che coincide con l’anno solare.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno il Presidente della Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale le proposte di legge finanziaria, di
bilancio di previsione annuale e di bilancio pluriennale per l’anno
finanziario successivo.
3. Il Consiglio regionale disciplina la sessione di bilancio, nonché
le modalità di esame, discussione e votazione dei documenti di
bilancio nell’ambito del proprio regolamento interno, in
conformità allo Statuto.
Art. 8 - Contenuti del bilancio
di previsione annuale.
1. Le previsioni di bilancio sono formulate in termini di competenza e di
cassa, nel rispetto dei principi di universalità ed integrità, e
sono articolate in unità previsionali di base, ad eccezione delle
contabilità speciali che sono articolate in capitoli.
2. Per ogni unità previsionale di base e per ogni capitolo delle
contabilità speciali sono indicati:
a) l’ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l’ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese di cui si autorizza l’impegno nell’esercizio a cui il
bilancio si riferisce;
c) l’ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle
spese di cui si autorizza il pagamento nell’esercizio a cui il
bilancio si riferisce, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in
conto competenza e in conto residui.
3. Tra le entrate o le spese di cui al comma 2, lettera b) è iscritto
il saldo finanziario, positivo o negativo, presunto alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
4. Tra le entrate di cui al comma 2, lettera c) è iscritto
l’ammontare presunto della giacenza di cassa alla chiusura
dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
Art. 9 - Ripartizione in
capitoli delle unità previsionali di base.
1. La Giunta regionale in apposito documento allegato al progetto di
bilancio:
a) espone, ai fini della successiva amministrazione e gestione contabile,
la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli
individuati per l’entrata in relazione all’oggetto e per la
spesa in relazione all’oggetto e al contenuto economico;
b) indica il carattere giuridicamente obbligatorio o discrezionale della
spesa, distintamente per capitolo, con richiamo delle relative disposizioni
legislative.
2. Contestualmente all’approvazione della legge di bilancio o di
autorizzazione all’esercizio provvisorio, la Giunta regionale
provvede alla ripartizione delle unità previsionali di base in
capitoli.
3. La Giunta regionale provvede, altresì, all’assegnazione dei
capitoli ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui
all’ articolo 30.
4. In corso d’esercizio la Giunta regionale può modificare la
ripartizione delle unità previsionali in capitoli:
a) mediante variazioni compensative nell’ambito della stessa
unità previsionale di base e nel limite dello stanziamento ivi
previsto non ancora utilizzato, fatta eccezione per le autorizzazioni di
spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità, a pagamento
differito e per quelle direttamente regolate con legge;
b) mediante modifiche rese necessarie da leggi che comportano variazioni di
entrata e di spesa.
5. Le modifiche di cui al comma 4 sono comunicate mensilmente al Consiglio
regionale.
6. Nello stesso capitolo non possono essere comprese entrate di provenienza
comunitaria, statale e proprie.
7. Per consentire la necessaria armonizzazione con il bilancio dello Stato,
ad ogni capitolo di entrata e di spesa sono attribuiti codici di
riclassificazione.
Art. 10 - Classificazione delle
entrate.
1. Nel bilancio di previsione annuale le entrate sono classificate in
titoli, in categorie secondo la natura dei cespiti e in unità
previsionali di base.
2. Le contabilità speciali non sono articolate in unità
previsionali di base ma in capitoli.
3. Le entrate sono ripartite nei seguenti titoli:
a) Titolo I: Entrate tributarie;
b) Titolo II: Entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte
corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti;
c) Titolo III: Entrate extratributarie;
d) Titolo IV: Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di
capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
e) Titolo V: Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni
creditizie;
f) Titolo VI: Entrate per contabilità speciali.
Art. 11 - Classificazione
delle spese.
1. Nel bilancio di previsione annuale le spese sono classificate in:
a) funzioni obiettivo, corrispondenti agli ambiti di intervento individuati
dalle politiche regionali;
b) aree omogenee, corrispondenti alle materie di competenza regionale e
relative a gruppi omogenei di attività all’interno della
medesima funzione obiettivo;
c) unità previsionali di base, determinate nell’ambito delle
aree omogenee e corrispondenti alle singole finalità di spesa previste
dalla legislazione vigente.
2. Le contabilità speciali non sono classificate in unità
previsionali di base ma in capitoli.
3. Le unità previsionali di base, ai soli fini della successiva
amministrazione e gestione contabile, sono articolate in capitoli.
4. Le unità previsionali di base sono rappresentate distintamente per
le spese correnti, le spese d'investimento e le spese per rimborso di
prestiti.
Art. 12 - Saldo
finanziario.
1. Il saldo finanziario negativo, presunto o definitivo, risultante dalla
gestione dell’esercizio precedente, deve trovare immediata copertura
nel bilancio in cui è iscritto.
2. Il saldo finanziario positivo, presunto o definitivo, risultante dalla
gestione dell’esercizio precedente, è destinato esclusivamente:
a) in via prioritaria, alla copertura delle reiscrizioni derivanti da
economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di
destinazione e delle reiscrizioni relative a economie su residui passivi
per le obbligazioni già assunte dalla Regione in esercizi precedenti;
b) in subordine, al finanziamento di spese d'investimento e di spese
correnti che non costituiscono avvio di spesa continuativa.
3. Nel caso in cui il saldo finanziario di cui al comma 2 non fosse
sufficiente a coprire le spese di cui alla lettera a), la differenza deve
trovare immediata copertura nell’ambito del bilancio in cui il saldo
è iscritto.
Art. 13 - Quadro generale
riassuntivo e prospetti allegati.
1. Il quadro generale riassuntivo del
bilancio riporta, distintamente per titoli con riguardo all’entrata e
per funzioni obiettivo con riguardo alla spesa, i totali riferiti ai
residui presunti, agli stanziamenti di competenza e agli stanziamenti di
cassa.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 7 dell’ articolo 11 della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112", al quadro generale riassuntivo sono allegati:
a) un prospetto che mette a raffronto, per unità previsionale di base,
gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da
assegnazioni statali e comunitarie, indicando la rispettiva destinazione
derivante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, con
i correlati stanziamenti di competenza di spesa;
b) un quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo
all’indebitamento autorizzato;
c) un elenco delle garanzie, principali o sussidiarie, prestate dalla
Regione.
Art. 14 - Equilibrio del
bilancio di previsione annuale.
1. Nel bilancio di previsione annuale:
a) il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può
essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel
medesimo esercizio, purché il relativo saldo negativo sia coperto da
mutui o da prestiti obbligazionari;
b) il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al
totale delle entrate di cui si prevede la riscossione, tenuto conto del
saldo iniziale di cassa.
2. Ai fini del calcolo del saldo negativo di cui al comma 1, lettera a) non
si tiene conto delle spese correlate ad assegnazioni statali e comunitarie
o all'utilizzazione di fondi speciali, qualora le stesse siano imputate
all’esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo
l’iscrizione delle corrispondenti entrate, fino a quando non sia
stato approvato il rendiconto di quest’ultimo esercizio.
Art. 15 - Esercizio
provvisorio.
1. L'esercizio provvisorio del bilancio è autorizzato con legge per
periodi complessivamente non superiori a quattro mesi; il disegno di legge
è presentato dalla Giunta regionale al Consiglio regionale entro il 31
dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
2. La legge di esercizio provvisorio autorizza la gestione delle entrate e
delle spese sulla base del progetto di bilancio presentato al Consiglio
regionale e può introdurre limitazioni all’esecuzione di spese
discrezionali.
Art. 16 - Tipologia di fondi e
norme comuni.
1. Nel bilancio di previsione annuale sono iscritti, per competenza e per
cassa:
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine;
b) il fondo di riserva per le spese impreviste;
c) il fondo speciale per le spese correnti e il fondo speciale per le spese
d'investimento;
d) eventuali altri fondi speciali.
2. Nella parte di cassa del bilancio annuale di previsione è iscritto
il fondo di riserva di cassa.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 non sono utilizzabili per l'imputazione
diretta di atti di spesa, ma solo ai fini del prelievo di somme da
iscrivere in aumento agli stanziamenti di spesa esistenti o, quando
consentito, per la dotazione finanziaria di nuove unità previsionali
di base e dei relativi capitoli dopo l'entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi o amministrativi che autorizzano le spese medesime.
Art. 17 - Fondo di riserva per
le spese obbligatorie e d’ordine.
1. Il fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine è
utilizzato per far fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di
spesa del bilancio aventi carattere obbligatorio o collegati con
l'accertamento e la riscossione delle entrate.
2. I prelievi dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e
d’ordine e l’iscrizione delle somme ai relativi stanziamenti di
spesa del bilancio sono disposti dalla Giunta regionale.
3. L’elenco dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio e
d’ordine è compreso nel documento allegato al bilancio di
previsione annuale.
Art. 18 - Fondo di riserva per
le spese impreviste.
1. Il fondo di riserva per le spese impreviste è utilizzato per far
fronte ad eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa del bilancio,
quando ciò non costituisca un principio di spesa continuativa.
2. I prelievi dal fondo per le spese impreviste e l’iscrizione delle
somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla
Giunta regionale.
Art. 19 - Fondo di riserva di
cassa.
1. Il fondo di riserva di cassa è utilizzato per far fronte ad
eventuali deficienze negli stanziamenti di spesa di cassa.
2. L’entità del fondo di riserva di cassa è individuata
nella misura massima di un dodicesimo dell’autorizzazione a pagare
disposta nel bilancio di previsione annuale.
3. I prelievi dal fondo di riserva di cassa e l’iscrizione delle
somme ai relativi stanziamenti di spesa del bilancio sono disposti dalla
Giunta regionale.
4. Fino all’approvazione della legge di assestamento del bilancio, il
responsabile della struttura regionale preposta alla ragioneria può
effettuare prelievi dal fondo di riserva di cassa per consentire il
pagamento di residui passivi risultanti in sede di chiusura
dell’esercizio precedente, non previsti o previsti in misura
inadeguata nel bilancio in corso.
Art. 20 - Fondi speciali.
1. Il fondo speciale per le spese correnti,
il fondo speciale per le spese d'investimento e gli eventuali altri fondi
speciali iscritti nel bilancio di previsione annuale sono utilizzati per
far fronte agli oneri derivanti da leggi regionali che si perfezionano dopo
l’approvazione del bilancio e che sono approvate dal Consiglio
regionale entro il termine dell'esercizio cui si riferisce il bilancio
stesso.
2. Per le leggi regionali di cui al comma 1 che entrano in vigore
successivamente al termine dell’esercizio restano ferme
l'assegnazione dei fondi speciali al bilancio nel quale essi furono
iscritti e l’iscrizione delle conseguenti spese nel bilancio
dell'esercizio successivo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro il termine
dell’esercizio a cui si riferiscono, o non utilizzabili ai sensi del
comma 2, costituiscono economie di spesa.
Art. 21 - Assestamento del
bilancio.
1. Il Consiglio regionale, entro il 30
giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio
sulla base delle definitive risultanze contabili relative
all’esercizio precedente.
2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:
a) alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi
alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa
risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si
riferisce;
c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante
alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si
riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della
determinazione dei residui di cui alla lettera a);
e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come
definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a
quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di
competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del
saldo stesso;
f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa
ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche
regionali.
3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di
indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge
finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del
bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento,
conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo
definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione
delle entrate e delle spese di competenza.
4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima
che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale
dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del
bilancio di previsione annuale.
Art. 22 - Variazioni al
bilancio.
1. Le variazioni al bilancio sono disposte
con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito
diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può
effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l'istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata,
per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi
specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea o da altri
soggetti,( 1) nonché per
l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente
regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni
già sottoscritte;
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all'interno
della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente
collegate nell'ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino
interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese
istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione
negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle
contabilità speciali;
d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con
oneri a carico dello Stato;
e) per l'approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere
con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza
dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni
di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a
quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che
derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle
relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30
novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché
quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui
possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la
collettività.
Art. 23 - Variazioni relative
a tardive assegnazioni vincolate statali e comunitarie.
1. In caso di tardiva assegnazione di risorse vincolate statali e
comunitarie, allorché non sia possibile procedere, entro il termine
dell'esercizio a cui si riferisce l'assegnazione, all'impegno delle
corrispondenti spese, le stesse possono essere attribuite alla competenza
dell'esercizio immediatamente successivo.
2. Nel caso di cui al comma 1, la variazione è disposta dalla Giunta
regionale sull'esercizio in chiusura per la parte relativa
all’entrata e sul nuovo esercizio per la parte relativa alla spesa,
anche in pendenza dell'approvazione del bilancio di previsione annuale del
nuovo esercizio.
3. Nelle more dell’approvazione del bilancio di previsione annuale i
pagamenti sono disposti nel rispetto della disciplina dell’esercizio
provvisorio.
Art. 24 - Cofinanziamento
regionale.
1. Nel bilancio di previsione sono individuati, in apposite unità
previsionali di base, uno o più stanziamenti non utilizzabili per
imputazione diretta di spese e destinati al cofinanziamento delle
attività che realizzano le politiche comunitarie finanziate con
risorse dell’Unione europea e dello Stato.
2. La Giunta regionale utilizza gli stanziamenti di cui al comma 1 per
l’iscrizione in unità previsionali di base esistenti o in nuove
unità previsionali di base delle quote di cofinanziamento regionale
assegnate alle specifiche attività.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il cofinanziamento
regionale delle attività che derivano da intese istituzionali di
programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
4. Fatto salvo quanto previsto dalla legge regionale 6 settembre 1996, n. 30 ,
il bilancio di previsione annuale e le variazioni allo stesso sono
corredati da prospetti sintetici che espongono, per ciascun intervento
dell’Unione Europea, il piano di finanziamento articolato per fonte
di finanziamento comunitaria, statale e regionale.
CAPO III - Indebitamento
Art. 25 - Ricorso
all’indebitamento.
1. La Regione può contrarre mutui o
ricorrere a prestiti obbligazionari, con oneri a proprio carico, per
provvedere a spese d'investimento, nonché per assumere partecipazioni
in società finanziarie regionali.
2. Il ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 è
consentito per la copertura del disavanzo risultante tra il totale delle
spese che si prevede di impegnare e il totale delle entrate che si prevede
di accertare nel corso dell’esercizio di riferimento, nel limite di
un importo non superiore al totale cumulato delle spese d'investimento e
delle spese per l’assunzione di partecipazioni a società
finanziarie regionali, se non finanziate con entrate a destinazione
vincolata.
3. Il ricorso all’indebitamento con oneri a carico del bilancio
regionale è autorizzato esclusivamente con legge di bilancio o con
legge di assestamento, per il solo esercizio a cui l’autorizzazione
si riferisce.
4. L’importo complessivo delle annualità di ammortamento a
carico della Regione per l’indebitamento in estinzione
nell’esercizio di riferimento non può superare il venticinque
per cento dell’ammontare complessivo delle entrate tributarie non
vincolate della Regione, a condizione che i corrispondenti oneri trovino
copertura nell’ambito delle previsioni del bilancio annuale e
riscontro di copertura nelle previsioni del bilancio pluriennale, in
corrispondenza degli esercizi di riferimento.
5. Il ricorso ad indebitamento non può essere autorizzato in mancanza
di approvazione del rendiconto generale del penultimo esercizio rispetto a
quello cui l’autorizzazione all’indebitamento si riferisce.
6. La Giunta regionale provvede al ricorso all’indebitamento, con
oneri a carico dello Stato, direttamente sulla base delle relative leggi
statali di autorizzazione.
Art. 26 - Mutui e prestiti
obbligazionari.
1. Per i mutui e i prestiti obbligazionari,
la legge di bilancio o la legge di assestamento individuano
l’entità massima del tasso e la durata massima
dell’ammortamento, nonché l’incidenza dei relativi oneri
finanziari sull’esercizio in corso e sugli esercizi compresi nel
bilancio pluriennale.
2. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità per
l’esecuzione delle operazioni di indebitamento autorizzate.
3. Le entrate derivanti da mutui stipulati, anche in forma condizionata, ma
non riscosse entro il termine dell’esercizio sono iscritte tra i
residui attivi.
4. Costituiscono minori entrate le somme corrispondenti a mutui autorizzati
ma non stipulati e a titoli di prestiti obbligazionari non collocati entro
il termine dell’esercizio.
5. Al perfezionamento delle operazioni di mutuo e dei prestiti
obbligazionari autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze
di cassa.
6. La Giunta regionale è autorizzata a ridefinire il debito derivante
dal ricorso alle forme di indebitamento di cui al comma 1 attraverso
operazioni di trasformazione di scadenze, di tassi o l’uso di
strumenti operativi previsti dalla consuetudine dei mercati finanziari.
Art. 27 - Anticipazioni di
cassa.
1. La Giunta regionale, per far fronte a temporanee deficienze di cassa,
provvede al ricorso ad anticipazioni di cassa, disponendo con lo stesso
atto le conseguenti variazioni di bilancio.
2. L’importo delle anticipazioni di cassa non può eccedere
l’ammontare bimestrale delle entrate tributarie regionali come
desunte dall’ultimo rendiconto approvato.
3. Le anticipazioni di cassa devono essere estinte entro l’esercizio
finanziario nel quale sono state contratte.
CAPO IV - Budget e controllo di
gestione
Art. 28 - Metodica di
budget.
1. La Regione adotta la metodica di budget allo scopo di pervenire, su base
annuale e con riferimento alle scelte della programmazione regionale, alla
formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità
relativamente ai risultati da conseguire, alle attività correnti e di
investimento da realizzare, alle risorse finanziarie da acquisire e da
impiegare, ai fattori operativi da utilizzare.
2. Il processo di formulazione del budget si avvia con l’emanazione
da parte della Giunta regionale del documento di direttive di cui
all’articolo 29.
3. Il processo di formulazione del budget si conclude con la
formalizzazione e l’attribuzione da parte della Giunta regionale del
budget a ciascun centro di responsabilità; l’insieme dei budget
assegnati ai centri di responsabilità costituisce il budget regionale.
4. La metodica di budget rappresenta la base per la formulazione del
bilancio annuale di previsione.
Art. 29 - Documento di
direttive.
1. Il documento di direttive, al fine di realizzare il raccordo con le
scelte della programmazione, indica obiettivi, linee guida, criteri,
vincoli e parametri per la formulazione dei budget dei centri di
responsabilità e del bilancio annuale di previsione.
2. Il documento di direttive è adottato dalla Giunta regionale su
proposta della struttura regionale preposta al bilancio, in corrispondenza
dell’avvio della procedura di formulazione del bilancio annuale di
previsione e dei budget dei centri di responsabilità.
3. La Giunta regionale può adottare in corso d’anno ulteriori
direttive in ordine alla gestione del bilancio di previsione annuale e dei
budget dei centri di responsabilità, anche sulla base della verifica e
della revisione dei budget.
Art. 30 - Centri di
responsabilità.
1. I centri di responsabilità
corrispondono ad entità organizzative esistenti individuate dalla
Giunta regionale.
2. Ai centri di responsabilità compete l’elaborazione delle
proposte di budget, nell’ambito degli obiettivi, linee guida,
criteri, vincoli e parametri posti dal documento di direttive.
3. Con l’attribuzione del budget da parte della Giunta regionale, al
dirigente preposto a ciascun centro di responsabilità è assegnata
specifica responsabilità gestionale e di risultato.
Art. 31 - Verifica e revisione
dei budget.
1. I budget dei centri di responsabilità sono sottoposti a verifica
dello stato di avanzamento allo scopo di porre in evidenza, rispetto alle
previsioni originarie, gli eventuali scostamenti già intervenuti e gli
elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione.
2. I budget dei centri di responsabilità possono essere variati nel
corso del periodo di vigenza mediante il processo di revisione.
3. La revisione dei budget dei centri di responsabilità deve essere
operata in corso d’anno qualora intervengono variazioni di bilancio
che comportano l’esigenza di integrare o di modificare gli obiettivi
rappresentati nei budget stessi.
4. I budget dei centri di responsabilità sottoposti a revisione
vengono riadottati e riassegnati ai centri di responsabilità dalla
Giunta regionale.
Art. 32 - Rapporto annuale
sulla gestione dei budget.
1. Dopo la chiusura dell’esercizio finanziario a cui il budget si
riferisce, la struttura regionale preposta al bilancio predispone per la
Giunta regionale il rapporto annuale sulla gestione dei budget.
2. Il rapporto contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a
preventivo nei budget e i risultati conseguiti.
Art. 33 - Controllo di
gestione.
1. La Regione applica il controllo di gestione allo scopo di riscontrare il
grado di efficacia e di efficienza dei processi di acquisizione e di
impiego delle risorse.
2. Le componenti del controllo di gestione sono:
a) la struttura organizzativa;
b) la struttura tecnico-contabile;
c) il processo di controllo.
3. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista
organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica
normativa in materia e in modo tale da consentire l’analisi e il
controllo dei costi e dei rendimenti dell’attività
amministrativa, della gestione e delle decisioni amministrative.
Art. 34 - Struttura
organizzativa del controllo di gestione.
1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita
dai centri di responsabilità e dall'unità organizzativa preposta
all’attuazione del processo di controllo di gestione.
2. All’unità organizzativa di cui al comma 1 spetta, in
particolare, il coordinamento dell’attuazione del controllo di
gestione in ognuna delle componenti individuate.
Art. 35 - Struttura
tecnico-contabile e processo del controllo di gestione.
1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è
costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che
consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo
svolgimento del processo di controllo di gestione.
2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i dati
e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla
metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo
regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità
perseguite.
3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da
favorire il decentramento della funzione presso i centri di
responsabilità e si basa sulla rilevazione degli scostamenti tra dati
di previsione e dati di consuntivo.
CAPO V – Gestione delle
entrate e delle spese
Art. 36 - Norme comuni agli atti, ai documenti e ai procedimenti
contabili.
1. Tutti gli atti ed i documenti contabili che realizzano le fasi
gestionali delle entrate e delle spese devono contenere:
a) gli elementi che ne consentono l’identificazione univoca e
l’ordinamento progressivo;
b) la data di emissione e la sottoscrizione nelle forme di legge;
c) gli estremi degli atti e documenti che ne costituiscono il presupposto
procedimentale e i necessari riferimenti al bilancio di previsione annuale.
2. Alla struttura regionale preposta alla ragioneria spetta il controllo di
regolarità contabile, nonché il riscontro degli adempimenti e dei
termini stabiliti nel presente titolo.
Art. 37 - Fasi della gestione
contabile delle entrate.
1. Le fasi della gestione contabile delle entrate sono:
a) l'accertamento;
b) la riscossione;
c) il versamento.
Art. 38 - Accertamento delle
entrate.
1. Le entrate sono accertate quando, da parte dei dirigenti delle strutture
regionali competenti, sono appurate le ragioni del credito della Regione e
il soggetto debitore.
2. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla
registrazione contabile delle somme accertate, per la parte che viene a
scadenza nell’esercizio.
3. L'impegno di somme nei capitoli di spesa delle contabilità speciali
genera un accertamento per pari importo nei corrispondenti capitoli
dell'entrata.
Art. 39 - Riscossione e
versamento delle entrate.
1. Le entrate sono riscosse, di norma, dal tesoriere regionale sulla base
di ordinativi di riscossione emessi dal dirigente della struttura regionale
preposta alla ragioneria; in questo caso, la riscossione coincide con il
versamento dell’entrata.
2. Gli ordinativi di riscossione sono corredati di tutti gli elementi che
ne consentono l’esecuzione da parte del tesoriere regionale e sono
emessi, separatamente per competenza e residui, anche in corrispondenza di
più capitoli.
3. Il tesoriere regionale rilascia una bolletta di quietanza per ciascuna
riscossione effettuata, dandone immediata comunicazione alla struttura
regionale preposta alla ragioneria.
4. In ogni caso il tesoriere regionale non può ricusare la riscossione
delle somme, anche in mancanza di ordinativo di riscossione, pagate in
favore della Regione e deve tenere dette somme in deposito fino al
ricevimento del correlato ordinativo di riscossione.
5. Le entrate per le quali non risulta possibile o conveniente la
riscossione tramite il tesoriere regionale possono essere incassate da
dipendenti specificamente incaricati, con l’obbligo da parte degli
stessi di rendicontare le somme incassate e di procedere al successivo
versamento nella tesoreria regionale.
Art. 40 - Residui attivi.
1. Formano residui attivi le somme accertate e non riscosse o versate entro
il termine dell’esercizio, per le quali il dirigente della struttura
regionale competente dichiara il permanere delle condizioni che hanno
originato il correlato accertamento.
2. I dirigenti delle strutture regionali competenti devono promuovere le
azioni per evitare l’eventuale prescrizione dei crediti vantati dalla
Regione e, comunque, quelle atte a rimuovere ostacoli alla regolare
riscossione delle entrate.
3. La struttura regionale preposta alla ragioneria procede alla
cancellazione delle registrazioni contabili degli accertamenti e dei
residui attivi previa comunicazione del dirigente della struttura regionale
competente che attesta l’inesigibilità o l’insussistenza
delle correlative entrate.
Art. 41 - Fasi della gestione
contabile delle spese.
1. Le fasi della gestione contabile delle spese sono:
a) l’impegno;
b) la liquidazione;
c) l’ordinazione;
d) il pagamento.
Art. 42 - Impegni di
spesa.
1. La Giunta regionale e i dirigenti delle
strutture regionali competenti, nell’ambito delle proprie
attribuzioni, assumono gli impegni di spesa per le somme dovute dalla
Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori
determinati o determinabili, sempre che la relativa obbligazione si
perfezioni entro il termine dell'esercizio; gli impegni sono assunti, entro
la scadenza dell’esercizio di riferimento, nei limiti degli
stanziamenti di competenza.
2. Con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e delle successive
variazioni, costituiscono comunque impegni di spesa, e come tali sono
rilevati, senza la necessità di ulteriori atti, le somme stanziate nei
capitoli relativi:
a) alle indennità al Presidente della Giunta regionale e agli altri
componenti della Giunta e del Consiglio regionale;
b) alle spese per il funzionamento del Consiglio regionale;
c) alle spese e agli oneri per il personale dipendente ed alle altre spese
di natura assimilabile;
d) agli oneri di ammortamento relativi ai mutui e ai prestiti
obbligazionari.
3. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria provvede
alla prenotazione degli impegni di spesa relativi a quote di obbligazioni
pluriennali, derivanti dall’approvazione di piani e programmi
adottati dalla Giunta regionale.
4. L'accertamento di somme in entrata sui capitoli delle contabilità
speciali genera un impegno, per pari importo, nei corrispondenti capitoli
della spesa.
5. Quando l'obbligazione risulta definitivamente estinta per un importo
inferiore a quello del corrispondente impegno, il dirigente della struttura
regionale competente deve darne tempestiva comunicazione alla struttura
regionale preposta alla ragioneria, la quale procede per la parte
inutilizzata:
a) all'immediato ripristino della disponibilità sullo stanziamento di
bilancio, qualora l’impegno sia stato assunto sulla competenza
dell’esercizio in corso;
b) alla cancellazione della correlata posta di residuo passivo, qualora
l’obbligazione derivi da esercizi precedenti.
6. Per le risorse disposte dai piani finanziari, sia di programmazione sia
di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative
deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) di cofinanziamento nazionale, nonché per le risorse
disposte dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa,
contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto, possono essere assunte
obbligazioni, anche a carico degli esercizi successivi, in corrispondenza
con l’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse
disposte.
Art. 43 - Verifica della
regolarità contabile degli impegni di spesa.
1. Gli atti amministrativi che dispongono impegni di spesa sono trasmessi
preventivamente al dirigente responsabile della struttura regionale
preposta alla ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile che attesta:
a) l'esistenza degli elementi costitutivi dell'impegno;
b) la corretta imputazione della spesa;
c) la disponibilità nell’ambito dello stanziamento di competenza
autorizzato.
2. All'apposizione del visto di cui al comma 1 corrisponde la prenotazione
contabile dell'impegno di spesa, con la quale si rendono indisponibili le
relative somme sullo stanziamento di riferimento.
3. In caso di revoca in corso d’anno della prenotazione contabile, la
struttura regionale preposta alla ragioneria ricostituisce la
disponibilità sul corrispondente stanziamento.
4. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla
ragioneria, in caso di non apposizione del visto, comunica la propria
determinazione motivata al dirigente della struttura regionale competente.
Art. 44 - Liquidazione delle
spese.
1. Il dirigente della struttura regionale competente liquida le spese nei
limiti dell'ammontare dell'impegno assunto, determinando la somma da pagare
in base ai titoli e ai documenti che comprovano il diritto acquisito dal
creditore.
2. La liquidazione è trasmessa alla struttura regionale preposta alla
ragioneria e, oltre a tutti gli elementi necessari per consentire
l'emissione dell'ordinativo di pagamento e l’estinzione dello stesso,
deve contenere:
a) nel caso di acquisizione di beni e servizi, l'attestazione che la
fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i
contenuti, i modi e i termini previsti;
b) nel caso di erogazione di contributi o di ogni altro tipo di spesa
diversa da quella di cui alla lettera a), l'attestazione che si sono
realizzate le condizioni stabilite.
Art. 45 - Cessioni di
credito.
1. Le cessioni di credito hanno effetto nei confronti della Regione qualora
siano alla stessa notificate presso la sede legale ed accettate con
provvedimento del dirigente della struttura regionale competente, prima
della liquidazione della correlata spesa.
Art. 46 - Ordinativi di
pagamento.
1. Il dirigente della struttura regionale preposta alla ragioneria emette
in capo al tesoriere regionale gli ordinativi di pagamento corredati di
tutti gli elementi che ne consentono l’esecuzione.
2. Gli ordinativi di pagamento sono emessi, separatamente per competenza e
residui, nei limiti della disponibilità dei corrispondenti
stanziamenti di cassa autorizzati.
3. Gli ordinativi di pagamento da eseguire mediante quietanza diretta da
parte del creditore, interamente o parzialmente non estinti alla data del
31 dicembre, sono commutati dal tesoriere regionale in assegni circolari o
in altri mezzi di pagamento equipollenti offerti dal sistema bancario e
postale.
4. Prima dell’approvazione del rendiconto generale, possono essere
emessi ordinativi di pagamento in conto residui purché il relativo
importo trovi corrispondenza fra le somme che, sulla base delle
registrazioni contabili, risultino da mantenere a residui passivi ai fini
della predisposizione del rendiconto generale stesso.
Art. 47 - Altre forme di
pagamento.
1. Il dirigente responsabile della struttura regionale preposta alla
ragioneria può emettere nei confronti del tesoriere regionale:
a) ruoli di spesa fissa, per i pagamenti da effettuare periodicamente e dei
quali risultano determinati sia l’ammontare che la scadenza;
b) sospesi di cassa, per i pagamenti in valuta estera o relativi a spese
per le quali sussiste una scadenza non dilazionabile e che non possono
essere eseguiti in tempo utile con le modalità ordinarie;
c) ordini di domiciliazione, per i pagamenti relativi a canoni, utenze e ad
altre spese assimilabili.
2. I pagamenti di cui al comma 1, lettere b) e c), una volta eseguiti dal
tesoriere regionale, devono essere sollecitamente liquidati dalle strutture
regionali competenti, al fine dell’emissione dei conseguenti
ordinativi di pagamento a copertura.
Art. 48 - Esecuzione e
quietanza dei pagamenti.
1. Gli ordinativi di pagamento, i ruoli di spesa fissa, i sospesi di cassa
e gli ordini di domiciliazione sono trasmessi al tesoriere regionale che
provvede alla loro esecuzione e all’ottenimento del rilascio da parte
del creditore della quietanza incondizionata nelle forme e nei modi
consentiti dalla legge.
Art. 49 - Budget
operativi.
1. La Giunta regionale, quando non sia
possibile o conveniente ricorrere alla normale procedura di gestione della
spesa, può assegnare ai dirigenti titolari di centri di
responsabilità uno o più budget operativi.
2. Ogni budget operativo è riferito ad un capitolo di spesa ed è
attribuito di risorse corrispondenti ad una parte o all’intero
stanziamento del capitolo stesso, per importi comunque equivalenti in
termini di competenza e di cassa.
3. Con l'assegnazione dei budget operativi o, in corrispondenza alla loro
variazione in corso d'esercizio, sono stabiliti per ciascuno:
a) la durata, comunque non eccedente il termine dell'anno di riferimento;
b) la tipologia delle spese da gestire;
c) gli eventuali vincoli, condizioni e limiti alla gestione.
4. Il provvedimento di assegnazione dei budget operativi è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
5. Il dirigente titolare di budget operativo liquida le spese ed emette
direttamente gli ordinativi di pagamento su apposite posizioni di conto
aperte presso il tesoriere regionale, osservando le disposizioni sulla
liquidazione e sul pagamento delle spese stabilite dalla presente legge.
6. Il dirigente titolare di budget operativo, nel termine di trenta giorni
dalla chiusura del budget, e comunque con riferimento al 31 dicembre
dell’anno a cui il budget stesso si riferisce, predispone il
consuntivo delle spese sostenute e lo invia alla struttura regionale
preposta alla ragioneria, corredato dei documenti giustificativi in
originale.
7. Gli importi del budget operativo eventualmente non utilizzati:
a) ricostituiscono la disponibilità del capitolo di riferimento, se
rilevati in corrispondenza della chiusura in corso d’anno del budget
operativo stesso;
b) originano economie di spesa, se rilevati in sede di chiusura
dell’esercizio.
Art. 50 - Fondi economali.
1. I fondi economali sono attribuiti agli economi regionali che provvedono
direttamente al pagamento delle spese per le quali non sia possibile o
conveniente ricorrere alle ordinarie modalità di pagamento o
all’assegnazione di budget operativi.
2. I pagamenti delle spese a carico dei fondi economali possono essere
eseguiti in qualsiasi forma consentita dall'ordinamento, comprese le
modalità di tipo elettronico.
3. Gli economi regionali predispongono il rendiconto dei pagamenti
effettuati e lo inviano alla struttura regionale preposta alla ragioneria,
corredato dei documenti giustificativi in originale, nel termine di trenta
giorni dalla data di richiesta di reintegro o di chiusura del fondo
economale e, comunque, con riferimento al 31 dicembre dell'anno a cui il
fondo stesso si riferisce.
4. Le somme assegnate agli economi regionali sono impegnate in via
provvisoria e sono successivamente imputate in via definitiva ai capitoli
di riferimento, sulla base dei relativi rendiconti.
Art. 51 - Residui passivi ed
economie di spesa.
1. Formano residui passivi le somme
impegnate e non pagate entro il termine dell’esercizio, per le quali
il dirigente della struttura regionale competente dichiara la
necessità di mantenimento a bilancio.
2. Le somme di cui al comma 1 possono essere conservate nel conto dei
residui:
a) se relative a spese correnti, per non più di due anni successivi a
quello in cui l’impegno si è perfezionato;
b) se relative a spese d'investimento, per non più di sette anni
successivi a quello in cui l’impegno si è perfezionato.
3. Alla liquidazione delle spese relative ai residui passivi eliminati,
anche per decorrenza dei termini di mantenimento di cui al comma 2, di cui
è data evidenza in apposito allegato del rendiconto generale previsto
dall’articolo 53, i dirigenti delle strutture regionali competenti
assumono, con proprio atto, un impegno sullo stanziamento di competenza del
bilancio di previsione annuale del capitolo su cui originariamente è
stato assunto l’impegno, e il dirigente responsabile della struttura
regionale preposta alla ragioneria dispone le correlate registrazioni
contabili. ( 2)
4. Costituiscono economie di spesa le somme iscritte negli stanziamenti di
competenza e non impegnate entro il termine dell’esercizio.
Art. 52 - Servizio di
tesoreria.
1. Il servizio di tesoreria è affidato
in conformità alle vigenti disposizioni di legge. ( 3)
2. Entro i tre mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio il tesoriere
regionale deve rendere il conto della gestione del servizio svolto
contenente tutti gli elementi necessari per il riscontro sistematico dei
movimenti di cassa, nonché dei depositi in titoli e valori sia
cauzionali che di proprietà della Regione.
CAPO VI - Rendiconto
Art. 53 - Rendiconto
generale.
1. Il rendiconto generale è composto dal conto del bilancio e dal
conto generale del patrimonio.
2. Entro il 31 maggio di ogni anno il Presidente della Giunta regionale
presenta al Consiglio regionale il rendiconto generale dell'anno
finanziario scaduto il 31 dicembre precedente.
3. Il rendiconto generale è approvato con legge regionale entro il 30
giugno successivo al termine dell’esercizio cui si riferisce.
4. Al rendiconto generale è allegato l'ultimo bilancio approvato da
ciascuna società in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.
Art. 54 - Conto del bilancio e
conto generale del patrimonio.
1. Nel conto del bilancio sono esposte le
risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa
struttura classificatoria adottata per il bilancio di previsione annuale.
2. Il conto generale del patrimonio indica la consistenza iniziale, le
variazioni intervenute, le poste rettificative e la consistenza finale
relative a:
a) attività e passività finanziarie;
b) beni immobili e mobili;
c) ogni altra attività e passività.
3. Il conto generale del patrimonio contiene, inoltre, la dimostrazione dei
punti di concordanza tra la contabilità di bilancio e le poste
patrimoniali, nonché l’indicazione dei beni suscettibili di
utilizzazione economica.
4. Al conto generale del patrimonio è allegato un elenco descrittivo
dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di
chiusura dell'esercizio a cui il conto stesso si riferisce, con
l'indicazione delle rispettive destinazioni e del reddito da essi prodotto.
5. Al fine di consentire l’armonizzazione del conto del patrimonio
regionale con quello dello Stato, la Regione predispone le
riclassificazioni stabilite dalla normativa statale in materia.
Art. 55 - Bilanci e rendiconti
degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali.
1. Il bilancio di previsione annuale ed il relativo assestamento,
nonché il rendiconto generale degli enti, delle aziende e delle
agenzie regionali sono:
a) redatti in modo da risultare direttamente conformi alla struttura e
all’articolazione dei corrispondenti documenti della Regione o,
qualora per le caratteristiche del sistema contabile ciò non possa
avvenire, mediante specifici documenti di raccordo elaborati sulla base di
opportune riclassificazioni;
b) approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dalla
normativa regionale in materia;
c) pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
2. Ai fini del consolidamento dei conti pubblici, gli enti, le aziende e le
agenzie regionali effettuano specifiche elaborazioni per la ricostruzione
dei flussi finanziari territoriali, secondo le modalità e i termini di
rilevazione fissati dalla Giunta regionale.
Art. 56 - Entrate e spese
degli enti locali per funzioni delegate.
1. Nei bilanci e nei rendiconti degli enti locali le entrate e le spese
relative all’esercizio di funzioni delegate dalla Regione sono
rappresentate in appositi stanziamenti, nell’ambito dei criteri di
classificazione vigenti per tali enti, in modo da mantenere la
corrispondenza con i relativi stanziamenti regionali e consentire, in
allegato al rendiconto, la rappresentazione dell’impiego dei fondi
relativi alle funzioni delegate.
2. Gli enti locali delegati presentano alla Giunta regionale, entro il 31
marzo di ciascun anno, il rendiconto relativo al precedente esercizio delle
spese effettuate nell’ambito delle funzioni delegate e una relazione
che evidenzia i risultati conseguiti.
3. Al fine di consentire adeguate forme di controllo economico e
finanziario sulle attività delegate agli enti locali, la Giunta
regionale emana apposite direttive per la predisposizione e presentazione
del rendiconto e della relazione di cui al comma 2.
CAPO VII - Consiglio regionale
Art. 57 - Autonomia
contabile.
1. L’autonomia contabile del Consiglio regionale è assicurata
nelle forme, nei modi e nei contenuti stabiliti dall’ordinamento
vigente in materia.
Art. 58 – Attività
informativa.
1. La Giunta regionale, in accompagnamento al disegno di legge di
Rendiconto generale, presenta al Consiglio regionale una relazione che:
a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di
settore;
b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle
risultanze annuali della gestione dell’entrata e della spesa.
2. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale o delle
commissioni consiliari competenti, fornisce lo stato di attuazione in corso
d’anno della programmazione regionale e della spesa regionale.
3. La Giunta regionale definisce, d’intesa con la commissione
consiliare competente, le direttive per una raccolta sistematica delle
informazioni necessarie all’attività di controllo del Consiglio
regionale.
4. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il bilancio di
esercizio degli enti, aziende, agenzie regionali e società con
partecipazione maggioritaria della Regione ed una relazione dimostrativa
del raggiungimento degli obiettivi di cui ai programmi aziendali.
5. La Giunta regionale comunica mensilmente al Consiglio regionale tutte le
variazioni adottate con atto amministrativo.
Art. 59 – Attività
di controllo.
1. E’ istituito presso la Commissione
consiliare competente in materia di bilancio un osservatorio avente il
compito di monitorare e verificare gli effetti diretti e indiretti delle
leggi di spesa.
2. Nell’ambito di quanto previsto dall’ articolo 8 della
legge regionale 10
gennaio 1997, n. 1 e successive modifiche "Ordinamento delle funzioni e
delle strutture della Regione", l’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale individua risorse e personale da destinare
all’attività di cui al presente articolo.
CAPO VIII - Norme finali
Art. 60 - Norme
transitorie.
1. Per consentire il graduale adeguamento
della gestione di bilancio e contabile all’eliminazione
dell’istituto della perenzione amministrativa, ai residui passivi
derivanti da impegni assunti fino al 31 dicembre del 2001 si applicano, a
tutto l’esercizio 2008 ( 4) ,
le norme di cui all'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e
successive modificazioni "Attuazione della legge 19 maggio 1976, n. 335".
( 5)
2. Fino all’applicazione della forma del documento informatico con
firma digitale agli ordinativi di riscossione e di pagamento, la
trasmissione in via elettronica al tesoriere regionale di tali ordinativi
può essere accompagnata da un unico documento cartaceo riepilogativo
contenente tutti gli elementi degli ordinativi trasmessi.
3. Il rendiconto generale dell’esercizio 2001 è redatto secondo
le norme della legge
regionale 9 dicembre 1977, n. 72 .
Art. 61 - Entrata in
vigore.
1. Le norme di cui alla presente legge si applicano a decorrere
dall’esercizio finanziario 2002.
Art. 62 –
Abrogazioni.
1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 60, dal 1° gennaio
2002 sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente
legge ed, in particolare:
a) la legge regionale
9 dicembre 1977, n. 72 come novellata da:
Note
( 1) Lettera così modificata da
comma 1 art. 49 legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 , che ha tolto la parola
“istituzionali” dopo le parole “altri soggetti”.
( 2) Comma così sostituito da
comma 2 art. 49 legge
regionale 30 gennaio 2004, n. 1 .
( 3) Comma così sostituito da
comma 2 art. 94 legge
regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 4) Comma modificato da art. 29
della legge regionale
3 febbraio 2006, n. 2 che ha sostituito le parole “a tutto
l’esercizio 2006” con le parole “a tutto
l’esercizio 2008”.
( 5) L'articolo 83 della legge regionale 9 dicembre
1977, n. 72 nel testo vigente a seguito dell'abrogazione del quarto e
quinto comma operata dall'art. 25 della legge regionale 7 settembre 1982, n. 43 e
dalla abrogazione del secondo comma operata dal terzo comma dell'art. 11
della legge regionale
24 febbraio 1987, n. 6 recita:
"Art. 83 - Eliminazione di residui passivi.
I residui passivi non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello
cui si riferiscono, si intendono perenti agli effetti amministrativi.
(omissis)
In caso di accertata insussistenza i residui vanno comunque eliminati,
anche se non sia compiuto il termine di perenzione.
(omissis)."
SOMMARIO
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