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Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (BUR n. 53/2002)
Legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 (BUR n. 53/2002) [sommario] [RTF]
DISCIPLINA DEL SETTORE FIERISTICO
Art. 1 - Oggetto e
finalità.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle competenze di cui
all’articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i
princìpi dell’Unione europea, favorisce attraverso il sistema
fieristico la promozione delle attività economiche e delle produzioni
regionali, lo sviluppo dei commerci e delle relazioni economiche nazionali
ed internazionali, l'innovazione tecnologica e dei processi produttivi.
2. L'attività fieristica è libera ed è attuata secondo i
princìpi della concorrenza, della libertà d'impresa e della
trasparenza e parità di condizioni per l'accesso alle strutture ed
alle manifestazioni.
Art. 2 - Tipologie delle
manifestazioni fieristiche.
1. Per manifestazioni fieristiche si intendono le attività commerciali
svolte in via ordinaria in regime di diritto privato ed in ambito
concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione
di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo
limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità
del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di
operatori professionali del settore o dei settori economici interessati.
2. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:
a) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte
alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la
vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;
b) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici
omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali,
dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con
contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico solo in
qualità di visitatore;
c) mostre-mercato, limitate a uno o più settori merceologici omogenei
o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette
alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei
servizi esposti.
Art. 3 - Manifestazioni non
rientranti nella tipologia delle manifestazioni fieristiche.
1. Non rientrano nella categoria delle manifestazioni fieristiche:
a) le esposizioni universali;
b) le esposizioni permanenti di beni e di servizi o show rooms;
c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i
locali di produzione;
d) l’attività di esposizione e di vendita di opere di interesse
artistico e culturale, in quanto disciplinate dalle leggi di settore;
e) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di
beni culturali;
f) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate
nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;
g) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla
normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio in aree
pubbliche;
h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre
paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto;
i) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità
di vendita o di mercato.( 1)
Art. 4 - Qualifica delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate di rilevanza
internazionale, nazionale e locale.
2. Le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e
nazionale sono attribuite dalla Giunta regionale.
3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è
attribuita dal comune nel cui territorio si svolge la manifestazione.
4. Le qualifiche di rilevanza internazionale e nazionale sono attribuite
sulla base dei seguenti elementi:
a) programma organizzativo;
b) numero, provenienza e rappresentatività degli espositori del
settore o dei settori cui la manifestazione è rivolta;
c) numero e qualificazione professionale e commerciale dei visitatori.
5. Qualora si tratti di una manifestazione di nuova istituzione, gli
elementi di cui al comma 4 sono desumibili da una dettagliata relazione
previsionale.
6. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche con qualifica di
internazionale o nazionale hanno l'obbligo di certificazione del proprio
bilancio annuale da parte di una società di revisione contabile
iscritta nell'apposito albo della Commissione nazionale per la società
e la borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell'Unione
europea o di Paesi terzi.
Art. 5 - Modalità di
svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
1. Le manifestazioni fieristiche hanno una durata massima di giorni
quindici, estensibile a trenta.
2. Gli organizzatori di manifestazioni fieristiche comunicano alla Regione,
per le fiere con qualifica di rilevanza internazionale ovvero di rilevanza
nazionale, la denominazione, la qualifica, il luogo di effettuazione e la
data di inizio e chiusura della manifestazione con l’indicazione
delle finalità dell’iniziativa, del settore o dei settori
merceologici interessati, della sua apertura al pubblico o della riserva ai
soli operatori economici e professionali interessati.
3. Alla comunicazione sono allegati:
a) il programma e il regolamento della manifestazione, con specificazione
dell’ammontare delle quota di partecipazione richieste agli
espositori e delle tariffe dei servizi non ricompresi nelle quote offerti
agli stessi;
b) una attestazione recante:
1) l’idoneità della sede fieristica per gli aspetti relativi
alla sicurezza e all’agibilità degli impianti, delle strutture e
delle infrastrutture, nonché per i requisiti dei servizi per lo
svolgimento della manifestazione anche in riferimento alla qualifica
richiesta;
2) la garanzia che le modalità organizzative, compatibilmente con gli
spazi disponibili, consentano condizioni di accesso non discriminatorie
agli operatori interessati;
3) che le quote di partecipazione a carico degli espositori rispondano a
criteri di trasparenza, tali da escludere condizioni contrattuali inique,
che prevedano tariffe diverse per prestazioni equivalenti o che obblighino
alcuni espositori all’accettazione di prestazioni supplementari.
4. L’ammissione degli espositori è disposta dal soggetto
organizzatore secondo quanto stabilito dal regolamento di ciascuna
manifestazione.
5. La possibilità di vendita immediata o differita dei beni o dei
servizi esposti nelle fiere generali e nelle mostre-mercato deve essere
prevista nei regolamenti delle singole manifestazioni e realizzata in
conformità alla normativa vigente in materia di commercio.
6. Lo svolgimento di manifestazioni fieristiche di rilevanza locale è
comunicato al comune nel cui ambito territoriale si svolge l’evento,
secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3. ( 2)
Art. 6 - Calendario delle
manifestazioni fieristiche.
1. La Regione promuove la realizzazione e pubblicazione del calendario
delle manifestazioni con qualifica di internazionale e nazionale che si
svolgeranno nel Veneto durante l’anno. In tale calendario possono
venire indicate anche le manifestazioni con qualifica locale.
2. Nel calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:
a) la denominazione ufficiale;
b) la tipologia e la qualifica;
c) il luogo e il periodo di svolgimento;
d) i settori merceologici interessati. ( 3)
Art. 7 - Regolamento di
attuazione. (4)
1. Con regolamento si provvede a:
a) stabilire i requisiti per l’attribuzione della qualifica di
manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;
b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di
controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e
nazionali. ( 5)
Art. 8 - Quartieri
fieristici.
1. La Giunta regionale definisce, entro un anno dall’entrata in
vigore della presente legge, i requisiti minimi dei quartieri fieristici
per lo svolgimento di manifestazioni con qualifica di internazionale e
nazionale disponendo altresì le modalità per la certificazione
della rispondenza dei medesimi quartieri a tali requisiti.
Art. 9 - Coordinamento.
1. La Giunta regionale, anche ai fini di quanto disposto
dall’articolo 117 comma ottavo della Costituzione, promuove e
partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le
altre regioni per una disciplina omogenea della materia.
Art. 10 - Riordino e
trasformazione degli enti fieristici.
1. I soggetti iscritti nell’elenco regionale degli enti fieristici
già istituito ai sensi dell’articolo 10, comma 1, della legge 11
gennaio 2001, n. 7 "Legge quadro sul settore fieristico" presentano alla
Giunta regionale un progetto di riordino e di trasformazione nel rispetto
di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2 e seguenti, della
medesima legge 11 gennaio 2001, n. 7.
2. Il progetto di riordino e di trasformazione, predisposto
dall’organo esecutivo dell’ente, deve essere corredato di:
a) proposta di statuto;
b) relazione generale;
c) bilanci dell’ultimo triennio;
d) identificazione e stato del patrimonio dell’ente;
e) prospettive di investimenti e di sviluppo attraverso la redazione di un
piano aziendale (business plan) a tre anni;
f) analisi fiscale e contabile;
g) analisi organizzativa e prospettive occupazionali.
3. Il medesimo progetto può prevedere nuovi apporti finanziari nella
forma di conferimenti di cui all’articolo 2342 del codice civile sia
da parte di enti pubblici che di soggetti privati; può, inoltre,
prevedere la cessione a questi ultimi di quote derivanti dalla
trasformazione.
4. Quando ricorrono le ipotesi di cui al comma 3, il progetto deve,
altresì, prevedere procedure di offerta pubblica, nel primo caso
promosse dall’ente fieristico, nel secondo caso dagli enti pubblici
proprietari delle quote.
5. Il progetto complessivo è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 11 - Sanzioni.
1. omissis ( 6)
2. In caso di violazione degli obblighi sulla correttezza e veridicità
dell’informazione e della pubblicità verso gli utenti
nonché delle disposizioni previste dal regolamento di cui
all’articolo 7, è disposta nei confronti dei soggetti
responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma
compresa fra l’uno ed il dieci per cento del fatturato della
manifestazione.
3. L’accertamento delle violazioni è delegato ai comuni nel cui
territorio si svolge la manifestazione fieristica.
4. Per l’applicazione delle relative sanzioni e la riscossione delle
somme dovute dai trasgressori si osservano le norme della legge regionale 28 gennaio
1977, n. 10 e successive modificazioni concernente "Disciplina e delega
delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale".
Art. 12 - Disposizioni
transitorie e finali.
1. Sono abrogati la legge regionale 2 agosto 1988, n. 35
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche” e la legge regionale 18 gennaio
1991, n. 4 concernente Modificazione della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 ,
nonché l'articolo 37 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
2. Sono abrogate le lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1
dell’articolo 34 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
3. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell’articolo 35 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
4. Alla data di adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento
di approvazione del progetto di trasformazione dell’Ente Fiera di
Verona, è abrogata la legge regionale 16 dicembre 1999, n. 53
“Funzioni amministrative concernenti l’Ente Fiera di Verona in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.
5. In via transitoria ai procedimenti concernenti l’attribuzione
della qualifica, l’autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni
fieristiche e la formazione del calendario fieristico regionale, non ancora
conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, si applica la
previgente disciplina di cui alla legge regionale 2 agosto 1988, n. 35 .
6. Le disposizioni di cui all’articolo 9 della legge regionale 2 agosto 1988, n. 35
si applicano fino all’avvenuta trasformazione di ciascun ente
fieristico.
Note
SOMMARIO
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