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Contenuti:
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002)
Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 (BUR n. 82/2002) [sommario] [RTF]
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE,
SOCIO-SANITARIE E SOCIALI (1)
TITOLO I - Principi ed ambito di
applicazione
Art. 1 - Principi generali.
1. La Regione promuove la qualità dell’assistenza sanitaria,
socio-sanitaria e sociale. La Regione provvede affinché
l’assistenza sia di elevato livello tecnico-professionale e
scientifico, sia erogata in condizioni di efficacia ed efficienza,
nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e
sia appropriata rispetto ai reali bisogni di salute, psicologici e
relazionali della persona.
Art. 2 - Ambito di
applicazione.
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, la presente legge
disciplina i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di
strutture e all’esercizio di attività sanitarie e
socio-sanitarie nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle
stesse.
2. La presente legge disciplina, altresì, i criteri per
l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio nonché
per l’accreditamento e la vigilanza delle strutture sociali a
gestione pubblica o privata.
TITOLO II - Autorizzazione alla
realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie
e socio-sanitarie
CAPO I - Autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie che erogano
prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o
diurno
Art. 3 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione,
trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche della Regione, di
enti o aziende dalla stessa dipendenti, oppure dalla stessa finanziate
anche parzialmente, che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, comprensivo dei servizi di
diagnosi e di cura, è rilasciata dalla Regione, in conformità
all’ articolo
77 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e
l’uso del territorio” e successive modificazioni.
2. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento e trasformazione,
trasferimento delle restanti strutture pubbliche, o equiparate ai sensi
dell’articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma
dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421” e
successive modificazioni, delle istituzioni ed organismi a scopo non
lucrativo, nonché delle strutture private, che erogano prestazioni di
ricovero ospedaliero, viene rilasciata dal comune in cui avrà sede la
struttura, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di
autorizzazioni e concessioni edilizie ai sensi della normativa vigente
3. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è
subordinato alla positiva valutazione della rispondenza del progetto alla
programmazione socio-sanitaria regionale, definita in base al fabbisogno
complessivo ed alla localizzazione e distribuzione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire
l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture. Per le strutture di cui al comma 2, la
rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere
obbligatorio e vincolante rilasciato dalla struttura regionale competente.
Art. 4 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui
all’articolo 3 è rilasciata dal dirigente della struttura
regionale competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima
valutazione prevista dall'articolo 3, comma 3.
3. Le strutture di cui all’articolo 3, già autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le
modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale
emanati ai sensi dell’ articolo 10.
CAPO II - Autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in
regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica
strumentale e di laboratorio
Art. 5 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. Le procedure e le prescrizioni di cui all’articolo 3 per il
rilascio dell’autorizzazione alla costruzione, ampliamento,
trasformazione, trasferimento in altra sede, si applicano alle strutture di
seguito specificate:
a) strutture ambulatoriali pubbliche, di istituzioni ed organismi a scopo
non lucrativo, nonché strutture private che, al di fuori di strutture
di ricovero ospedaliero, erogano prestazioni di ossigenoterapia iperbarica;
b) centri di salute mentale;
c) consultori familiari e materno-infantili pubblici, di istituzioni ed
organismi a scopo non lucrativo, nonché privati;
d) centri ambulatoriali di riabilitazione pubblici, di istituzioni ed
organismi a scopo non lucrativo, nonché privati.
2. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione,
trasferimento in altra sede delle restanti strutture pubbliche, di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture
private, che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, è rilasciata dal comune, che provvede a darne
comunicazione alla struttura regionale competente.
Art. 6 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui
all’articolo 5, comma 1, è rilasciata dal dirigente della
struttura regionale competente.
2. Per le rimanenti strutture pubbliche, di istituzioni ed organismi a
scopo non lucrativo, nonché private, che erogano prestazioni
specialistiche ambulatoriali, ivi comprese quelle di recupero e
riabilitazione funzionale, di diagnostica strumentale compresa la risonanza
magnetica integrale e di laboratorio, operanti all’esterno di
strutture sanitarie di ricovero, sia ospedaliero che non ospedaliero, la
funzione di autorizzazione all’esercizio è di competenza del
comune dove insiste la struttura.
3. Le strutture di cui all’articolo 5, già autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le
modalità e i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di
cui all’articolo 10.
CAPO III - Autorizzazione alla
realizzazione e all’esercizio di strutture sanitarie e
socio-sanitarie che erogano prestazioni di assistenza residenziale a ciclo
continuativo e/o diurno
Art. 7 - Autorizzazione alla
realizzazione.
1. L’autorizzazione alla costruzione, ampliamento, trasformazione,
trasferimento in altra sede delle strutture pubbliche, di istituzioni ed
organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture private, che
erogano prestazioni di assistenza residenziale extraospedaliera, a ciclo
continuativo e/o diurno di carattere estensivo o intensivo, ivi compresi i
centri residenziali per tossicodipendenti e malati di AIDS, è
rilasciata:
a) dalla Regione, in conformità all’ articolo 77 della
legge regionale 27
giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, qualora si tratti di
strutture della Regione, di enti o aziende da essa dipendenti, oppure dalla
stessa finanziate, anche parzialmente;
b) dal comune in cui avrà sede la struttura, nei rimanenti casi.
2. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 avviene previa
positiva valutazione della rispondenza alla programmazione socio-sanitaria
regionale e attuativa locale, definita in base al fabbisogno complessivo ed
alla localizzazione e distribuzione territoriale delle strutture presenti
in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire
l’accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento
prioritario di nuove strutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), la
rispondenza alla programmazione socio-sanitaria è attestata nel parere
obbligatorio e vincolante rilasciato dal dirigente della struttura
regionale competente.
Art. 8 - Autorizzazione
all’esercizio.
1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture di cui
all’articolo 7 è rilasciata dal dirigente regionale della
struttura regionale competente.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla medesima
valutazione prevista dall'articolo 7, comma 2.
3. Le strutture di cui all’articolo 7, già autorizzate ed in
esercizio, si adeguano alle prescrizioni della presente legge secondo le
modalità ed i tempi fissati dai provvedimenti di Giunta regionale di
cui all’articolo 10.
CAPO IV - Disposizioni comuni
Art. 9 - Norme procedurali.
1. la Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, stabilisce le modalità ed i termini per
la richiesta e l’eventuale rilascio delle autorizzazioni alla
realizzazione e all’esercizio delle strutture e prevede la
possibilità di riesame dell’istanza in caso di esito negativo o
di prescrizioni contestate dal soggetto richiedente.
Art. 10 - Requisiti minimi e di
qualità per l’autorizzazione all’esercizio. (2)
1. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge la Giunta regionale, sentite le istituzioni e le
organizzazioni interessate, stabilisce i requisiti minimi, generali e
specifici e di qualità, per l’esercizio di attività
sanitarie e socio-sanitarie da parte delle strutture pubbliche, di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, nonché delle strutture
private, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 8 ter del
d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di requisiti strutturali,
tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività
sanitarie.
2. Al fine di individuare i requisiti di cui al comma 1, la Giunta
regionale si avvale di un organismo tecnico-consultivo, dalla stessa
nominato costituito da esperti in sistemi di qualità
tecnico-professionale e organizzativi, nonché da componenti indicati
dalla Federazione regionale degli ordini dei medici chirurghi ed
odontoiatri.
3. Con i provvedimenti di cui al comma 1 la Giunta regionale fissa le
modalità per l’adeguamento ai requisiti di cui al comma 1, da
parte delle strutture già autorizzate ed in esercizio, sia che si
tratti di strutture pubbliche, di strutture ad esse equiparate, di
istituzioni ed organismi a scopo non lucrativo, ovvero di strutture
private, che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero, a ciclo
continuativo e/o diurno, prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale
e di laboratorio e prestazioni in regime residenziale extraospedaliero a
ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo o intensivo.
4. I limiti temporali massimi per l'adeguamento ai requisiti di cui al
comma 1 sono i seguenti:
a) entro cinque anni per i requisiti strutturali e impiantistici;
b) entro tre anni per i requisiti tecnologici e organizzativi.
5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono contestualmente
comunicati al Consiglio regionale.
Art. 11 - Accertamento e
verifica dei requisiti minimi e di qualità per l’autorizzazione
all’esercizio.
1. L’autorizzazione all’esercizio delle strutture è
rilasciata previo accertamento del rispetto dei requisiti individuati dalla
Giunta regionale ai sensi dell’articolo 10.
2. L’accertamento del possesso e la verifica del mantenimento dei
requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, sono effettuati
dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
stessa che, a tal fine, si avvale delle proprie strutture tecniche o
dell'azienda unità locale socio sanitaria (ULSS) competente per
territorio o di apposita struttura tecnica dell'Agenzia regionale
socio-sanitaria istituita con legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 .
La verifica deve essere effettuata con periodicità almeno quinquennale
ed ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
3. Qualora si verifichino inadempienze rispetto ai requisiti di cui
all'articolo 10, comma 1, ed alle indicazioni inserite nell’atto di
autorizzazione all’esercizio, segnalate dalle strutture regionali
competenti, dal comune, dall’unità locale socio sanitaria
competente per territorio o dalle associazioni di tutela di cui
all’articolo 14 del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni,
l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione
contesta alla struttura inadempiente le irregolarità rilevate e, con
formale diffida, ne impone l’eliminazione entro un termine tassativo,
decorso inutilmente il quale ordina la chiusura temporanea, totale o
parziale, della struttura medesima sino alla rimozione delle cause che
l’hanno determinata. Nel caso di reiterate e gravi infrazioni
l’autorità competente procede alla revoca
dell’autorizzazione
4. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Giunta regionale disciplina le modalità per
l’effettuazione dell’accertamento del possesso dei requisiti di
cui all'articolo 10, comma 1,anche attraverso visite ispettive.
Art. 12 - Classificazione delle
strutture sanitarie e socio-sanitarie.
1. La Giunta regionale provvede, entro
centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, a
classificare e distinguere le specifiche tipologie strutturali in
riferimento ai seguenti ambiti:
a) strutture che erogano prestazioni di ricovero ospedaliero a ciclo
continuativo e/o diurno;
b) strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale;
c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale
extraospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di carattere estensivo od
intensivo;
2. La classificazione di cui al comma 1 viene attribuita ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997.
Art. 13 – Definizione di
ampliamento e trasformazione.
1. Per ampliamento si intende un aumento dei posti letto o l'attivazione di
funzioni sanitarie aggiuntive rispetto a quelle precedentemente svolte.
2. Per trasformazione si intende la modifica strutturale e/o funzionale o
il cambio d'uso, con o senza lavori, delle strutture sanitarie e
socio-sanitarie oggetto di autorizzazione.
TITOLO III - Autorizzazione
all’esercizio di attività sociali da parte di soggetti e
strutture pubblici e privati
Art. 14 - Autorizzazione
all'erogazione e all'esercizio di attività sociali da parte di
soggetti pubblici e privati.
1. Per l’autorizzazione dei servizi e
delle strutture sociali la Giunta regionale entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge e con le modalità di
cui all’articolo 10, definisce ad integrazione dei requisiti minimi
strutturali e organizzativi stabiliti dalla normativa regionale vigente, i
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previo parere della
Conferenza regionale per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria di
cui all' articolo
113 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
2. L’autorizzazione all'esercizio dei servizi sociali e delle
strutture sociali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, a gestione
pubblica o dei soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 5 della legge
8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali." è rilasciata dal comune
ove ha sede il servizio o la struttura ed è subordinata alla positiva
valutazione della rispondenza della richiesta alla programmazione attuativa
locale. ( 3)
3. La Giunta regionale determina altresì, entro il termine di cui al
comma 1, le modalità per la classificazione delle strutture che
erogano servizi sociali in relazione alla tipologia delle prestazioni
contemplate dai livelli di assistenza individuati dalla programmazione
regionale, nonché le modalità per il rilascio da parte dei comuni
delle autorizzazioni alla erogazione di servizi sperimentali ed innovativi
per un periodo massimo di tre anni, individuando anche gli strumenti per la
verifica dei risultati.
4. Le funzioni di autorizzazione dei servizi o delle strutture sono
esercitate dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli
altri comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’azienda
ulss ove ha sede la struttura che eroga il servizio, o mediante delega
all’azienda ulss, o avvalendosi delle competenti strutture regionali.
TITOLO IV - Accreditamento delle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali pubbliche e private e di
altri erogatori
Art. 15 -
L’accreditamento istituzionale.
1. L’autorizzazione alla
realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini
della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio
di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione
socio-sanitaria regionale e attuativa locale.
2. L’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento
della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale,
garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle
prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale
e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla l.
328/2000.
3. La Giunta regionale vigila sulla sussistenza delle effettive condizioni
di parità tra erogatori pubblici e privati attraverso l’Agenzia
regionale socio sanitaria istituita con legge regionale 4 dicembre 2001, n. 32 .
4. L’accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture
pubbliche, o equiparate ai sensi dell’articolo 4, comma 12, del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni e agli
organismi a carattere non lucrativo, nonché alle strutture private ed
ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla
sussistenza delle condizioni di cui all’articolo16 ed ai requisiti di
cui all’articolo 18.
5. Oggetto del provvedimento di accreditamento istituzionale sono le
funzioni svolte dalle strutture o esercitate dai professionisti, tenuto
conto della capacità produttiva in rapporto al fabbisogno complessivo,
con riferimento alla localizzazione e distribuzione territoriale delle
strutture e dei professionisti presenti in ambito regionale, anche al fine
di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture e professionisti, in
conformità agli atti di programmazione socio-sanitaria regionale
vigenti.
6. I soggetti accreditati erogano:
a) prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del servizio sanitario
regionale nell’ambito dei livelli essenziali ed uniformi di
assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali e in
relazione alle esigenze connesse all’assistenza integrativa di cui
all’articolo 9 del d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni;
b) interventi e servizi sociali, come definiti all’articolo 1, comma
2, della l. 328/2000.
Art. 16 - Condizioni di
accreditamento.
1. L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Giunta
regionale ai soggetti pubblici o equiparati di cui all’articolo 4,
comma 12, del d.lgs 502/1992 e successive modificazioni, alle istituzioni
ed organismi a carattere non lucrativo e ai soggetti privati nonché ai
professionisti che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie,
subordinatamente alla sussistenza delle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta
dalla vigente normativa;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di
programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale;
c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti
ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18;
d) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
2. L’accreditamento istituzionale, ai sensi dell’articolo 11
della l. 328/2000, è rilasciato, alle istituzioni ed organismi a
carattere non lucrativo e ai soggetti che erogano interventi e servizi
sociali, dal comune competente, direttamente o in forma associata con gli
altri comuni ricompresi nell’ambito territoriale dell’azienda
ulss ove ha sede la struttura, o con delega all’azienda unità
locale socio sanitaria stessa, o avvalendosi delle strutture regionali
indicate all’articolo 19, comma 3, subordinatamente alla sussistenza
delle seguenti condizioni:
a) possesso dell’autorizzazione all’esercizio;
b) coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di
programmazione sociale regionale e attuativa locale;
c) rispondenza della struttura o del soggetto accreditando a requisiti
ulteriori di qualificazione di cui all’articolo 18;
d) verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati
ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.
Art. 17 - Rapporti fra
soggetti accreditati ed ente pubblico.
1. L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di
prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle
aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a
corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni
erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del
d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello
di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente
individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente.
2. L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di
interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli
enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un
obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle
prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della
normativa vigente.
3. La Giunta regionale disciplina, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, i rapporti di cui
all’articolo 8 quinquies del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale
si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie
di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei
controlli.
4. La Giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri per la
definizione dei piani annuali preventivi di attività, sentita la
Commissione consiliare competente. La Giunta regionale determina i piani
annuali preventivi, sentite le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative dei soggetti accreditati pubblici o equiparati e privati di
cui all’articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992 e successive
modificazioni, delle istituzioni ed organismi a carattere non lucrativo. Il
direttore generale dell'ulss territorialmente competente provvede alla
stipula dei relativi accordi contrattuali.
5. La Giunta regionale definisce, entro centoventi giorni
dall’entrata in vigore della presente legge, lo schema tipo di
accordo per l’organizzazione, la gestione e l’erogazione di
servizi socio-sanitari e sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario
regionale, enti locali e soggetti accreditati.
Art. 18 - Definizione degli
ulteriori requisiti tecnici di qualificazione per
l’accreditamento.
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, con riguardo al necessario possesso, da parte
del soggetto accreditando, del sistema di gestione, valutazione e
miglioramento della qualità, definisce:
a) ambiti e strumenti per la verifica dell'attività svolta e dei
risultati raggiunti ai fini del rilascio dell'accreditamento;
b) modalità per le verifiche, iniziale e successive, del possesso dei
requisiti della struttura o del professionista accreditato;
c) requisiti ulteriori per l'accreditamento orientati a promuovere
l'appropriatezza, l'accessibilità, l'efficacia, l'efficienza nelle
attività e nelle prestazioni oltre alla continuità assistenziale.
2. Il sistema indicato al comma 1 deve essere costituito da condizioni
organizzative, procedure, processi e risorse tali da garantire il
miglioramento continuo della qualità del servizio erogato, in
conformità alle norme nazionali ed internazionali di certificazione di
qualità in materia di sanità. La Giunta regionale determina
criteri e tempi per la certificazione di qualità.
3. Con successivi provvedimenti, la Giunta regionale definisce i requisiti
di accreditamento specifici in riferimento alle classificazioni di cui agli
articoli 12 e 14, identici per le strutture
pubbliche o equiparate e le strutture private, nonché i requisiti
specifici di accreditamento per i professionisti.
4. Al fine di individuare i requisiti tecnici di qualificazione
professionale e qualitativa delle strutture pubbliche o equiparate ai sensi
dell'articolo 4, comma 12, del d.lgs. 502/1992, e successive modificazioni,
nonché delle strutture private, la Giunta regionale si avvale
dell'organismo tecnico consultivo di cui all' articolo 10, comma 2.
Art. 19 - Procedura di
accreditamento.
1. La procedura di accreditamento avviene su istanza del soggetto
interessato, comporta la verifica della sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 16 e si conclude con provvedimento della Giunta
regionale, del comune o del direttore generale dell’azienda ulss,
solamente se delegato, nei casi di cui all’articolo 16, comma 2, nel
termine di centoventi giorni dalla data di ricezione dell’istanza,
previo parere obbligatorio e vincolante del dirigente della struttura
regionale competente circa la conformità alla programmazione
socio-sanitaria e sociale regionale; le strutture regionali che ricevono
l’istanza trasmettono immediatamente la richiesta di parere alla
competente struttura, che si pronuncia entro novanta giorni dalla ricezione
degli atti.
2. In caso di esito positivo, la verifica del mantenimento dei requisiti di
accreditamento avviene con periodicità triennale; in caso di esito
negativo , una nuova richiesta di accreditamento non potrà
essere inoltrata prima che sia decorso un anno dalla data del provvedimento
conclusivo del procedimento.
3. La Giunta regionale provvede a definire ed a disciplinare i compiti e le
attività delle strutture regionali cui affidare il procedimento di
accreditamento, l’elaborazione e l'aggiornamento dei requisiti di
accreditamento, nonché la formazione e la gestione del personale
addetto alle verifiche di accreditamento. Di tali strutture possono
avvalersi i comuni ed il direttore generale dell’azienda ulss nei
casi di cui all’articolo 16, comma 2.
4. La Giunta regionale determina i criteri e l’entità
dell’onere posto a carico dell’accreditando, a titolo di
partecipazione agli oneri derivanti dalla procedura di accreditamento, in
relazione alla tipologia e alla complessità della struttura.
5. Le verifiche di accreditamento vengono effettuate sulla base di criteri
predefiniti che tengano conto di quanto stabilito dall'articolo 18 comma 3,
aggiornate e rese pubbliche secondo le modalità stabilite dalla Giunta
regionale. Con il medesimo atto, inoltre, sono precisate le condizioni di
incompatibilità del personale addetto alle verifiche.
6. È istituito, presso la competente segreteria regionale
l’elenco dei soggetti accreditati, il cui aggiornamento viene
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto con
periodicità annuale; tale elenco deve contenere la classificazione dei
singoli erogatori, pubblici, o equiparati di cui all’articolo 4,
comma 12, del d.lgs. 502/1992, o di istituzioni ed organismi a carattere
non lucrativo nonché privati, in funzione della tipologia delle
prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e sociali per le quali ciascuno
è stato accreditato ed in riferimento alle classificazioni delle
strutture di cui agli articoli 12 e 14.
7. Ciascuna azienda ulss pubblica l'elenco dei soggetti accreditati con i
quali ha instaurato rapporti, con la indicazione delle tipologie delle
prestazioni ed i relativi volumi di spesa e di attività che ciascuno
di essi eroga a carico del servizio sanitario regionale.
Art. 20 - Sospensione e revoca
dell’accreditamento.
1. L’accreditamento può essere sospeso o revocato dalla Giunta
regionale o dal comune, nell’ambito delle rispettive competenze, a
seguito del venire meno delle condizioni di cui all’articolo 16.
2. Qualora nel corso del triennio di accreditamento si verifichino eventi
indicanti il venir meno del livello qualitativo delle prestazioni erogate
da un soggetto accreditato, il soggetto competente all’accreditamento
istituzionale provvede ad effettuare tempestivamente le necessarie
verifiche ispettive. L’accertamento di situazioni di non
conformità ai requisiti di accreditamento comporta, a seconda della
gravità delle disfunzioni riscontrate e, previa formale diffida, la
sospensione con prescrizioni o la revoca dell’accreditamento
istituzionale.
Art. 21 - Accreditamento di
eccellenza.
1. La Giunta regionale promuove lo sviluppo dell’accreditamento di
eccellenza, inteso come riconoscimento internazionale
dell’applicazione delle migliori pratiche organizzative e tecniche
disponibili, attuate da parte delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e
sociali.
TITOLO V – Norme finali
Art. 22 - Norme transitorie e
finali e di abrogazione.
1. Sino all’approvazione dei
provvedimenti della Giunta regionale di cui all’ articolo 10, l’esercizio
dell’attività sanitaria e socio-sanitaria in regime di ricovero
ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, in regime ambulatoriale per
l’erogazione di prestazioni specialistiche, nonché in regime
residenziale extra-ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno, di
carattere estensivo o intensivo, continua ad essere disciplinato dalla
normativa vigente all’entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, la classificazione
di residenza sanitaria assistenziale (RSA) è confermata nei confronti
delle strutture individuate con deliberazione della Giunta regionale 4
agosto 2000, n. 2537, anche per gli effetti di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e
coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie" e
dall’articolo 6, comma 4, della l. 328/2000.
3. Gli articoli 2 e 3
della legge regionale
2 aprile 1985, n. 29 "Disciplina dei laboratori privati di analisi
cliniche e di analisi veterinarie.", e l’articolo 4, commi 3, 4, 5,
6, della legge
regionale 31 maggio 1980, n. 78 "Norme per il trasferimento alle
Unità Sanitarie Locali delle funzioni in materia di igiene e
sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l'assistenza
farmaceutica." cessano di avere efficacia dall’avvenuto adeguamento
di tutte le strutture private già autorizzate ai requisiti stabiliti
dalla presente legge e comunque non oltre la scadenza del termine previsto
dall’articolo 10, comma 1.
4. Le norme di cui agli articoli da 6 a 26 della legge regionale 30 dicembre
1985, n. 68 "Autorizzazione e vigilanza sulle case di cura private.",
nonché le norme di cui agli articoli da 8 a 11 della legge regionale 2 aprile 1985,
n. 29 cessano di avere efficacia dall’avvenuto adeguamento delle
rispettive strutture già autorizzate, ai requisiti minimi previsti
dalla presente legge.
5. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997 ogni precedente disposizione di classificazione
delle strutture sanitarie cessa di avere efficacia dalla data di
approvazione dei provvedimenti di cui all’articolo 12 e all’articolo 14, comma 3.
6. Nelle more dell’applicazione del provvedimento per
l’accreditamento previsto dall’ articolo 15 provvisoriamente sono accreditate le
strutture pubbliche in esercizio alla data dell’entrata in vigore
della presente legge e le strutture private che risultino provvisoriamente
accreditate ai sensi dell’articolo 6, comma 6, della legge 26
dicembre 1994, n. 724 "Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica.".
7. Fino all’approvazione dei provvedimenti di cui all’ articolo 15, comma 1, della
presente legge, i comuni rilasciano autorizzazioni all'esercizio delle
attività sociali di cui all’ articolo 14 in conformità alla verifica dei
requisiti minimi strutturali ed organizzativi stabiliti dalla disciplina
regionale vigente.
8. L’ articolo
20 della legge
regionale 15 dicembre 1982, n. 55 "Norme per l'esercizio delle funzioni
in materia di assistenza sociale.", come novellato dall’articolo 7
della legge regionale
3 febbraio 1996, n. 5 "Piano Socio-Sanitario regionale per il triennio
1996/1998.", è abrogato.
Note
( 1) L’art. 32 della legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 ai commi 5 e 6 prevede che: “5. Congiuntamente alle
procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto 2002, n. 22
“Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria maggiormente
rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il primo
semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo, possono
proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere
strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente
dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura
residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da
erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo
dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con
l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento
all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei
corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di
cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale;
agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano
le condizioni di miglior favore.”.
( 2) L’art. 36 della legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 , come modificato dall’articolo 48 della legge regionale 19 febbraio
2007, n. 2 prevede l’erogazione di contributi ai fini del
raggiungimento degli standard da erogarsi con le modalità ivi
previste.
( 3) Per la disciplina transitoria
vedi l'articolo 22 in particolare il comma 7.
SOMMARIO
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