|
Contenuti:
Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 (BUR n. 4/2003)
Legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 (BUR n. 4/2003) [sommario] [RTF]
NUOVE
NORME A FAVORE DEI VENETI NEL MONDO E AGEVOLAZIONI PER IL LORO RIENTRO
(1)
CAPO I - Disposizioni generali
Art. 1 - Finalità e
destinatari.
1. La Regione del Veneto, nell'ambito delle
finalità fissate dallo Statuto in ordine al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo economico e sociale:
a) promuove iniziative miranti a favorire e facilitare il rientro e
l'inserimento nel territorio regionale:
1) dei cittadini italiani emigrati, nati nel Veneto o che, per almeno tre
anni prima dell'espatrio, abbiano avuto residenza in uno dei comuni del
Veneto e che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero per
almeno cinque anni consecutivi;
2) del coniuge superstite e dei discendenti fino alla terza generazione dei
soggetti di cui al punto 1);
b) interviene nei confronti della collettività veneta all'estero per
garantire il mantenimento della identità veneta e migliorare la
conoscenza della cultura di origine.
2. Non rientrano tra i destinatari degli interventi previsti dalla presente
legge i dipendenti di pubbliche amministrazioni, di ditte e di imprese
italiane distaccati o inviati in missione presso uffici, cantieri o
fabbriche all'estero.
3. La permanenza all'estero deve risultare da dichiarazione rilasciata ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa".
Art. 2 - Iniziative e
interventi.
1. Le iniziative e gli interventi regionali destinati ai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono volti:
a) ad agevolare e favorire il rientro e l'inserimento nel territorio
regionale;
b) ad assumere, sostenere e sviluppare iniziative e attività
culturali, organizzando nel territorio regionale soggiorni culturali,
nonché iniziative di turismo sociale e di interscambio;
c) a concorrere con le autonomie locali e funzionali nell'assistenza,
qualora gli stessi stabiliscano la loro residenza nel Veneto.
2. Le iniziative e gli interventi regionali di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), sono volti:
a) a fornire assistenza nel caso si verifichino all'estero particolari
eventi socio-politici;
b) a curare e sostenere la diffusione, fra le comunità dei veneti
all'estero, di pubblicazioni e materiale audiovisivo e radiofonico;
c) a prevedere riconoscimenti per chi ha onorato il Veneto nel mondo.
3. La Regione effettua e sostiene, altresì, studi, indagini e ricerche
relativi al fenomeno migratorio.
CAPO II - Interventi finalizzati al
rientro e all'inserimento nel territorio regionale
Art. 3 - Sportelli
informativi.
1. La Regione promuove l'istituzione di sportelli informativi a favore dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), volti a:
a) agevolare l'incontro domanda-offerta di lavoro;
b) garantire consulenza e assistenza nelle pratiche relative al rientro e
all'inserimento degli stessi nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire gli sportelli
informativi di cui al comma 1 e può affidarne la gestione alle
amministrazioni provinciali, alle associazioni di cui all' articolo 18, comma 2, lettera a),
alle associazioni delle categorie economiche e ad altri enti e
associazioni.
Art. 4 - Alloggio.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non
più di quattro anni che nel territorio della Regione intendano
costruire o acquistare un alloggio avente le caratteristiche previste per
l'edilizia residenziale pubblica, o effettuare interventi di restauro,
risanamento conservativo, ristrutturazione, manutenzione straordinaria,
ampliamento e completamento di un immobile di proprietà o in usufrutto
ad uso abitativo del proprio nucleo familiare, la Regione può
concedere un contributo una tantum in conto capitale o, in alternativa, un
contributo nel pagamento degli interessi relativi a mutui contratti con
istituti di credito di durata non superiore a quindici anni. La Giunta
regionale stabilisce, sentita la competente commissione consiliare, i
criteri per garantire l’accesso alle fasce più deboli.
2. In caso di costruzione o di acquisto, il richiedente e i componenti del
suo nucleo familiare non devono essere titolari di diritti di
proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione nel territorio
nazionale ed estero su altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare stesso e non devono aver ottenuto l'assegnazione in
proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio costruito con
il contributo di enti pubblici. ( 2)
3. L'abitazione che viene sistemata o adeguata deve essere l'unica di
proprietà del richiedente e dei componenti il nucleo familiare o
l'unica sulla quale gli stessi possono esercitare i diritti di usufrutto,
di uso e di abitazione.
4. L'alloggio non può essere destinato a uso diverso da quello di
abitazione del titolare e dei suoi familiari, per un periodo di dieci anni
dalla data di erogazione del contributo, pena la revoca dello stesso.
5. La documentazione relativa alla costruzione, acquisto o sistemazione
dell'alloggio può riferirsi ad interventi effettuati nei due anni
precedenti la data di presentazione della domanda.
6. Ai fini della liquidazione del contributo concesso, la documentazione
relativa agli interventi di cui al comma 5 viene prodotta, pena la
decadenza del beneficio, entro due anni dalla concessione del contributo
regionale.
7. I comuni, nel determinare le graduatorie per l'assegnazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge regionale 2 aprile 1996,
n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni,
possono riservare ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
una quota fino ad un massimo del dieci per cento.
8. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni, che
prevedono anche concessioni di contributi, con le imprese che assumono a
tempo indeterminato i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
al fine di agevolare il reperimento di alloggi.
Art. 5 - Incentivazione di
attività produttive.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, anche tramite gli
enti locali, contributi ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non più di due
anni, che intendano avviare nel territorio regionale attività
produttive in forma singola o cooperativistica.
2. Il contributo in conto capitale è concesso per investimenti
finalizzati all'avvio dell'attività produttiva nella misura massima
del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili e comunque entro i
limiti massimi fissati nel programma annuale di cui all' articolo 14, comma 2. Tale
contributo non può essere cumulato con quelli previsti da altre norme
regionali, nazionali e comunitarie.
3. I destinatari dei contributi di cui al comma 1 devono essere in possesso
dei requisiti professionali necessari allo svolgimento dell'attività
di impresa.
4. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono erogabili nel
rispetto del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio
2001 pubblicato nella GUCE del 13 gennaio 2001, n. L10 relativo
all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di
importanza minore (de minimis).
Art. 6 - Inserimento
scolastico.
1. Allo scopo di assicurare l'inserimento nell'ordinamento scolastico
nazionale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la
Regione, in concorso con i programmi nazionali e comunitari, promuove:
a) corsi di orientamento, di formazione linguistica e di inserimento
scolastico;
b) iniziative miranti al riconoscimento degli studi compiuti all'estero.
Art. 7 - Formazione e
riqualificazione professionale.
1. La Regione, nell'ambito dei programmi di formazione professionale e in
concorso con i piani nazionali e comunitari, assume iniziative per la
formazione e la riqualificazione professionale dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a).
2. La Regione promuove, altresì, iniziative di aggiornamento culturale
per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) in collaborazione
con enti, istituzioni e associazioni.
Art. 8 - Interventi
socio-assistenziali.
1. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma
1, lettera a), provenienti dall'estero e residenti nel Veneto da non
più di due anni possono essere concessi, dai comuni dove viene fissata
la residenza, contributi per:
a) spese sostenute per il viaggio comprendenti anche le spese del nucleo
familiare che viaggia assieme agli aventi diritto o che agli stessi si
riunisca entro un periodo massimo di sei mesi; ( 3)
b) spese di trasporto degli oggetti personali, del vestiario, dell'arredo,
della mobilia e di attrezzature varie;
c) spese di prima sistemazione;
d) il riscatto ai fini previdenziali di periodi di lavoro prestato
all'estero in paesi privi di convenzioni bilaterali in materia di sicurezza
sociale. Tale contributo è finalizzato al raggiungimento dei minimi
pensionistici;
e) situazioni di particolare bisogno.
2. I comuni possono concedere contributi a chi provveda alle spese di
trasporto dall'estero nel territorio regionale di salme dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera a).
3. Su richiesta dei comuni, la Giunta regionale provvede a rimborsare le
somme dagli stessi assegnate per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 con
onere a carico del fondo regionale per le politiche sociali di cui
all' articolo
133 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112" e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale definisce le modalità e i termini per il
rimborso totale o parziale delle somme erogate dai comuni ai sensi dei
commi 1 e 2.
CAPO III - Interventi a favore dei
veneti nel mondo
Art. 9 - Iniziative e
attività culturali.
1. La Regione favorisce iniziative e attività culturali dirette a
conservare e a tutelare fra le comunità venete nel mondo il valore
della identità veneta e della patria di origine e a rinsaldare i
rapporti culturali con il Veneto.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere realizzate anche in
concorso con altre amministrazioni pubbliche, istituzioni culturali e
associazioni per l’emigrazione di cui all’ articolo 18.
Art. 10 - Informazione.
1. La Regione provvede:
a) all'informazione sulle proprie attività legislative e
amministrative, sulla realtà economica, culturale e sociale del Veneto
e su quanto sia di interesse per i veneti nel mondo, compreso l'utilizzo
dei benefici previsti dalla normativa regionale e nazionale;
b) alla diffusione, tra le comunità dei veneti nel mondo, di
quotidiani, di pubblicazioni e di materiale audiovisivo e radiofonico e di
quanto risulti utile per rinsaldare e per sviluppare i rapporti culturali
ed economici con la terra di origine;
c) a promuovere l'informazione di ritorno da parte delle comunità
venete all'estero.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale può
sostenere iniziative promosse da enti e associazioni.
Art. 11 - Formazione e
aggiornamento culturale.
1. La Regione, in collaborazione anche con enti, associazioni ed
istituzioni, assume iniziative per la formazione, la riqualificazione
professionale e l'aggiornamento culturale a favore dei soggetti di cui
all' articolo 1, comma 1,
lettera a), che intendano mantenere la propria residenza all'estero.
Art. 12 - Soggiorni, scambi e
turismo sociale.
1. La Regione, anche in collaborazione con enti e con organismi pubblici e
privati, promuove a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1:
a) l'organizzazione di soggiorni culturali nella Regione;
b) iniziative di turismo sociale;
c) iniziative di interscambio.
2. Per le iniziative di cui al comma 1 la Giunta regionale utilizza anche
le risorse previste dalla legge regionale 8 novembre 1983, n. 54
"Interventi della Regione del Veneto nel settore della produzione degli
scambi socio-culturali" e successive modificazioni, nel rispetto di quanto
stabilito dalla stessa.
Art. 13 - Interventi in caso
di situazioni particolari.
1. La Giunta regionale, nel caso si verifichino all'estero calamità
naturali o particolari eventi sociali, economici o politici, può
stipulare accordi con il Governo interessato che prevedano prestazioni di
tipo socio-sanitario a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1
ivi residenti, sentita la competente commissione consiliare.
CAPO IV - Disposizioni comuni
Art. 14 - Piano triennale e
programma annuale degli interventi.
1. La Giunta regionale, entro il mese di
ottobre, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale il piano di
massima degli interventi da perseguire nel triennio successivo contenente
gli indirizzi, gli obiettivi, le priorità e trasmette,
contestualmente, la relazione sull'attività svolta nel triennio
precedente. Nelle more dell'approvazione del piano triennale, la Giunta
regionale è autorizzata alla programmazione di cui al comma 2, sulla
base degli indirizzi dell'ultimo piano triennale approvato.
2. La Giunta regionale, entro il mese di marzo, approva il programma
annuale degli interventi stabilendo criteri e modalità per
l'attuazione delle singole iniziative.
Art. 15 - Conferenza
d'area.
1. Allo scopo di garantire un proficuo collegamento con i veneti delle
diverse aree geografiche e per assicurare una più estesa
partecipazione, la Giunta regionale può promuovere conferenze d'area
all'estero, alle quali partecipano il Presidente della commissione
consiliare regionale competente, o suo delegato, i rappresentanti dei
soggetti di cui all' articolo
1, comma 1 residenti in quelle aree, nonché i rappresentanti di
enti, istituzioni e associazioni, culturali ed economiche, operanti in
Italia e nell'area geografica prescelta.
2. La Giunta regionale, in sede di approvazione del programma annuale,
individua l'area geografica, definisce le modalità di organizzazione
delle conferenze d'area, ivi compresi i rimborsi dei viaggi e i costi per
l'ospitalità dei partecipanti.
Art. 16 - Consulta dei veneti
nel mondo.
1. È istituita la Consulta dei veneti
nel mondo di seguito denominata Consulta.
2. La Consulta è presieduta e convocata dal Presidente della Giunta
regionale, o dall'Assessore delegato.
3. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della commissione consiliare regionale competente, o suo
delegato;
b) da un rappresentante per ciascun comitato o federazione all'estero, di
cui all'articolo 18, comma 2, lettera c);
c) da cinque rappresentanti designati congiuntamente dalle associazioni di
cui di cui all'articolo 18, comma 2, lettera a);
d) da un rappresentante designato rispettivamente dall’Associazione
nazionale comuni d'Italia (ANCI) del Veneto, dall'Unione regionale province
venete (URPV), dall'Unione nazionale comuni comunità ed enti montani
(UNCEM);
e) da un rappresentante designato dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura del Veneto;
f) da un rappresentante designato dalle Università del Veneto;
g) da un rappresentante designato dai patronati sindacali operanti in
Italia a favore dei veneti nel mondo.
4. La Consulta è convocata almeno una volta all'anno e ha il compito
di formulare proposte per la predisposizione del piano triennale e del
programma annuale di cui all'articolo 14. ( 4)
5. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente
della Giunta regionale, su designazione degli organismi interessati, e
restano in carica fino a sei mesi dopo la scadenza della Giunta regionale;
qualora le designazioni di cui al comma 3 non pervengano entro trenta
giorni dalla richiesta, se ne prescinde.
6. La Consulta, nella prima riunione, elegge al proprio interno un
Vicepresidente scelto tra i membri di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
7. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario
della struttura amministrativa regionale competente nella materia, nominato
dal Presidente della Giunta regionale.
8. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alle spese per
l'attività della Consulta, nonché alle spese di viaggio e
ospitalità per i partecipanti, qualora non sia già previsto il
rimborso da parte dell'ente di appartenenza.
Art. 17 - Riconoscimento a
cittadini di origine veneta.
1. La Giunta regionale definisce criteri e modalità per il
conferimento di riconoscimenti ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1
che lavorino o abbiano lavorato all’estero onorando il Veneto nel
mondo.
Art. 18 - Associazionismo.
1. La Regione riconosce le attività
svolte dalle associazioni che operano a favore dei soggetti di cui
all'articolo 1, comma 1 residenti all'estero o nel Veneto, al fine di
assicurare la tutela dei diritti civili e sociali, conservare il valore
dell'identità della terra di origine e sviluppare i rapporti con la
comunità veneta.
2. Presso la Giunta regionale sono istituiti distinti registri:
a) delle associazioni che hanno sede nella Regione e che operano da almeno
tre anni a favore dei soggetti di cui all' articolo 1, comma 1;
b) dei circoli dei soggetti di cui all'articolo 1 aventi sedi all'estero
che abbiano almeno cento iscritti e che svolgano attività da almeno
tre anni; ( 5)
c) dei comitati o delle federazioni all'estero che svolgano attività
da almeno tre anni ( 6) e a cui
aderisca la maggioranza dei circoli di cui alla lettera b) operanti nello
Stato. ( 7)
3. Le associazioni, i circoli e i comitati o le federazioni all'estero
già iscritti nei registri regionali ai sensi della legge regionale 18 aprile
1995, n. 25 "Interventi regionali per i veneti nel mondo" e successive
modificazioni, sono iscritti di diritto nei registri previsti al comma 2.
4. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi alle
associazioni, ai comitati e alle federazioni iscritti ai registri regionali
per le iniziative di cui alla presente legge.
4 bis. La Giunta regionale è altresì autorizzata a sostenere i
comitati e le federazioni di circoli di cui alla lettera c) del comma 2,
mediante contributi per le spese di gestione, da assegnare sulla base delle
risultanze dei bilanci consuntivi presentati da tali organismi. ( 8)
CAPO V - Disposizioni finali
Art. 19- Abrogazioni e norme
transitorie.
1. Sono abrogate la legge regionale 18 aprile 1995, n. 25
"Interventi regionali per i veneti nel mondo" e le seguenti leggi e
disposizioni regionali di modificazione: articolo 27, comma 2
della legge regionale
3 dicembre 1998, n. 29 ; articolo 44 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7 ;
legge regionale 9
agosto 1999, n. 30 ; articolo 19 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ;
articolo 20
della legge regionale
13 settembre 2001, n. 27 .
2. Ai procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della
presente legge, si applica la previgente disciplina di cui alla legge regionale 18 aprile
1995, n. 25 e successive modificazioni.
3. Fino all’insediamento della Consulta di cui all’articolo 16,
e comunque per un periodo non superiore a 60 giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, il comitato permanente per i veneti nel mondo
di cui all’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 25 e
successive modificazioni, rimane insediato e svolge le funzioni attribuite
dalla presente legge alla Consulta.
Art. 20 - Norma
finanziaria.
1. Alle spese di natura corrente indotte dall'attuazione della presente
legge si fa fronte come segue:
a) per euro 1.000.000,00 relativi alle iniziative di informazione,
istruzione e culturali, ai sensi degli articoli 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 15,
16 e 17, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0170 "Iniziative per gli emigrati
veneti" iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale
2002 e pluriennale 2002-2004;
b) per euro 1.000.000,00 relativi agli interventi socio-assistenziali, ai
sensi dell'articolo 8, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0165 "Interventi di
contrasto alle situazioni di emergenza sociale" iscritto nello stato di
previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004.
2. Alle spese d'investimento indotte dall'attuazione della presente legge
si fa fronte come segue:
a) per euro 2.500.000,00 relativi alle iniziative di edilizia residenziale,
ai sensi dell'articolo 4, con lo stanziamento dell'u.p.b. U0081 "Interventi
nel campo delle abitazioni per i veneti rimpatriati" iscritto nello stato
di previsione della spesa del bilancio annuale 2002 e pluriennale
2002-2004, incrementato mediante riduzione, di pari importo, dei fondi
previsti nell'u.p.b. U0080 "Interventi per programmi di edilizia abitativa
pubblica", iscritta nel medesimo stato di previsione della spesa;
b) per l'incentivazione di attività produttive, ai sensi dell'articolo
5, nell'ambito delle u.p.b. di competenza per i settori interessati, di cui
alle funzioni obiettivo F0006 "Agricoltura e sviluppo rurale", F0007
"Sviluppo del sistema produttivo e delle PMI", F0010 "Commercio" e F0011
"Turismo", iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio
annuale 2002 e pluriennale 2002-2004, mediante riserva di quota parte dei
fondi stanziati per le leggi regionali di settore.
3. Per gli esercizi successivi, alle spese di cui ai commi 1 e 2 si
provvede ai sensi dell' articolo 2 della legge ( 9) regionale 29 novembre 2001, n.39 "Ordinamento del bilancio e
della contabilità della regione".
Note
( 1) La legge è stata impugnata
dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n. 27/2003 (G.U.
1ª serie speciale n. 18/2003). La Corte costituzionale con sentenza n.
387/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 42/2005) ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13
sollevata in riferimento all’art. 117 comma secondo lettera a) e nono
comma riconoscendo che le regioni, nelle materie di propria competenza,
possono stipulare oltre che intese con enti omologhi esteri, anche veri e
propri accordi con gli Stati, nei casi e nelle forme determinate da leggi
statali.
( 2) Comma così sostituito da
comma 1 art. 5 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 3) Lettera così modificata da
comma 1 art. 6 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 4) Comma così sostituito da
comma 1 art. 7 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 5) Lettera così modificata da
comma 1 art. 8 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 in precedenza modificata da art. 18
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 7 .
( 6) Lettera così modificata da
comma 2 art. 8 legge
regionale 16 agosto 2007, n. 21 .
( 7) Lettera modificata da art. 18
legge regionale 25
febbraio 2005, n. 7 che ha abrogato l’espressione “che
svolgano attività da almeno tre anni”.
( 8) Comma aggiunto da comma 2 art.
8 legge regionale 16
agosto 2007, n. 21 .
( 9) Nel testo approvato dal
Consiglio regionale per mero errore materiale è stata omessa la parola
“legge”.
SOMMARIO
|