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Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003)
Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR n. 72/2003) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2003 IN MATERIA DI MOBILITÀ, VIABILITÀ,
EDILIZIA RESIDENZIALE, URBANISTICA ED EDILIZIA
CAPO I - Modifiche in materia di
mobilità
Art. 1 - Modifica dell'articolo
25 della legge
regionale 5 febbraio 1996, n. 6 "Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 1996)".
1. Al comma 1 dell' articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 , le
parole "impianti di trasporto a fune adibiti a pubblico servizio di
trasporto" sono sostituite dalle parole: "impianti di risalita
adibiti a pubblico servizio di trasporto".
Art. 2 – Modifica
dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive
modificazioni.
Art. 3 – Modifica
dell'articolo 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e successive
modificazioni.
Art. 4 – Modifica
dell'articolo 46 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
Art. 5 - Interventi d'urgenza in
materia di pubblica incolumità e di opere pubbliche di navigazione di
competenza regionale.
1. Qualora sussistano pericoli imminenti per la pubblica incolumità o
pericolo di gravi danni alle opere pubbliche di navigazione di competenza
regionale, il Dirigente del Centro Operativo Veneto per la Navigazione
Interna (COVNI) può disporre, per ragioni di pubblico interesse, con
le procedure di cui alla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1
l'esecuzione, a totale carico del bilancio regionale, di interventi
d'urgenza e di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 “Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio
1994, n. 109”.
CAPO II - Modifiche in materia di
viabilità e trasporti
Art. 6 - Modifica dell'articolo
94 della legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112".
Art. 7 - Modifiche all'articolo
9 della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale." e successive modificazioni e
disposizioni transitorie.
1. L' articolo 9
della legge regionale
30 dicembre 1991, n. 39 è così sostituito:
omissis ( 4)
2. Per l'anno 2002 il termine di novanta giorni, previsto dall'articolo 9,
comma 4, della legge
regionale 30 dicembre 1991, n. 39 previgente all'entrata in vigore
della presente legge, è fissato in centottanta giorni.
3. Per l'anno 2003, in deroga alle procedure di cui all'articolo 9 della
legge regionale 30
dicembre 1991, n. 39 così come modificato dal comma 1 della
presente legge, la somma destinata agli interventi sulla mobilità
comunale è assegnata prioritariamente agli interventi di cui
all'allegato B della D.G.R. 20 dicembre 2002, n. 3738 " legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 - legge
regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , articolo 16. Assegnazione contributi
per l'anno 2002 e assegnazione interventi per l'anno 2003" (BUR 28 gennaio
2003, n. 9).
Art. 8 – Disposizioni in
materia di cave di prestito per la realizzazione di infrastrutture di
trasporto.
1. Per gli interventi di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 "Norme
per la realizzazione di infrastrutture di trasporto, per la progettazione,
realizzazione e gestione di autostrade e strade a pedaggio regionali e
relative disposizioni in materia di finanza di progetto e conferenza di
servizi", i cui progetti siano stati approvati prima dell'entrata in vigore
della medesima legge regionale e i relativi lavori siano in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, è consentito il rilascio di
autorizzazioni per cave di prestito con le modalità di cui ai commi 2,
3, 4, 5 e 6.
2. In deroga alle procedure di cui alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
"Norme per la disciplina dell'attività di cava" e successive
modificazioni, e ferma restando la normativa vigente in materia di
valutazione di impatto ambientale (VIA), l'autorizzazione è rilasciata
dalla Giunta regionale, sentita la Commissione tecnica regionale per le
attività estrattive, a favore dell'ente che realizza l'opera sulla
base di uno specifico progetto che indichi, anche, le modalità della
ricomposizione ambientale delle aree interessate; tale progetto è
approvato dalla Giunta regionale contestualmente al rilascio
dell'autorizzazione.
3. L'approvazione del progetto di cava di prestito, in quanto connesso alle
opere di cui al comma 1, comporta la dichiarazione di pubblica utilità
dell'opera relativa all'attività estrattiva.
4. L'autorizzazione è limitata nel tempo, al tipo e alle quantità
di materiale strettamente necessario per realizzare l'opera, di cui al
comma 1, e non può avere durata superiore a quella prevista per la
realizzazione dell'opera stessa.
5. Il materiale estratto dalle cave di prestito di cui al presente articolo
deve essere utilizzato esclusivamente per la realizzazione delle opere
indicate al comma 1.
6. L'autorizzazione delle cave di prestito comporta la sottoscrizione di
una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa che
garantisca la ricomposizione ambientale di cui al comma 2.
CAPO III - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale
Art. 9 – Aggiornamento del
limite di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale
agevolata destinati alla locazione.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il limite massimo
di reddito per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale
agevolata destinati alla locazione, ai sensi dell’articolo 8 della
legge 17 febbraio 1992, n. 179 “Norme per l’edilizia
residenziale pubblica” e dell’articolo 9 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 398 “Disposizioni per l’accelerazione degli
investimenti a sostegno dell’occupazione e per la semplificazione dei
procedimenti in materia edilizia”, convertito con modificazioni nella
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e loro successive modificazioni, realizzati
da imprese di costruzione, cooperative edilizie di abitazione, aziende
territoriali per l’edilizia residenziale e comuni, è fissato in
euro 52.000,00.
Art. 10 – Disposizioni
transitorie in materia di vendita di alloggi di edilizia residenziale
pubblica.
1. I piani di vendita di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 24
dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli alloggi
di edilizia residenziale pubblica” e successive modificazioni,
conservano la loro validità per le domande, presentate fino alla data
di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29
“Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato
alla legge finanziaria 2002 in materia di beni ambientali ed edilizia
residenziale pubblica”, concernenti gli alloggi inseriti nei piani di
vendita approvati dal Consiglio regionale con provvedimento 11 marzo 1994,
n. 912, come modificato dal provvedimento 10 dicembre 1998, n. 108,
rimanendo validi le modalità ed i criteri di vendita di cui alla
medesima legge n. 560/1993 e successive modificazioni. Per le domande
presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 agosto 2002, n. 29 ,
fino alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 2 della medesima legge regionale n. 29/2002
.
1 bis. Per le domande aventi ad oggetto l'acquisto di alloggi di edilizia
residenziale pubblica di proprietà comunale inseriti nei piani di
vendita di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n.
560 presentate dagli assegnatari al comune o all'ente gestore entro il 30
giugno 2003, si applicano le modalità ed i criteri di vendita di cui
alla medesima legge n. 560/1993. ( 5)
CAPO IV - Modifiche in materia di
urbanistica
Art. 11 – Interpretazione
autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n.
35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10
"Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica" ".
Art. 12 – Modifiche
dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35
"Modifica della legge
regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto
dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e disposizioni
transitorie in materia urbanistica"".
1. omissis ( 7)
2. omissis ( 8)
3. omissis ( 9)
4. All'alinea del comma 8 dopo le parole "fatti salvi" sono aggiunte le
parole " le istanze presentate e".
5. La lettera b), del comma 8, dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 , è così sostituita:
omissis ( 10)
CAPO V – Disposizioni in
materia di edilizia
Art. 13 – Disciplina
transitoria dell’attività edilizia.
1. Fino all’entrata in vigore della legge regionale di riordino della
disciplina edilizia trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
edilizia” e successive modificazioni, nonché le disposizioni
della legge regionale
27 giugno 1985, n. 61 “Norme per l’assetto e l’uso
del territorio” e successive modificazioni, che regolano la materia
dell’edilizia in maniera differente dal testo unico e non siano in
contrasto con i principi fondamentali desumibili dal testo unico medesimo.
CAPO VI – Norma finale
Art. 14 - Dichiarazione
d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44
dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Vedi modifiche apportate al
comma 1 bis dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 2) Vedi modifiche apportate dopo
la lett. a) del comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 .
( 3) Vedi modifiche apportate al
comma 4 dell'art. 94 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 4) Vedi modifiche apportate
all'art. 9 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 .
( 5) Comma inserito da comma 1 art.
1 legge regionale 21
maggio 2004, n. 12 .
( 6) Articolo abrogato da lett. n)
comma 1 art. 49 legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 , a decorrere dall'adozione da parte
della Giunta regionale e pubblicazione nel BUR dei provvedimenti previsti
dall'art. 50 comma 1 della medesima legge regionale 11/2004 (provvedimenti
adottati con unica deliberazione n. 3178/2004 pubblicata nel BUR n. 105 del
22 ottobre 2004). Gli articoli 48 e 49 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 come
modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 ottobre 2004, n. 20 che
hanno prorogato l’efficacia dell’articolo 1 commi da 2 a 6
della legge regionale
27 dicembre 2002, n. 35 sino al 28 febbraio 2005.
( 7) Comma 1 abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
( 8) Comma 2 abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
( 9) Comma 3 abrogato per effetto
dell’abrogazione dell’articolo 1 commi da 2 a 6 legge regionale 27 dicembre
2002, n. 35 operata dal combinato disposto degli articoli 48 e 49 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 e successive modificazioni.
( 10) Vedi modifiche apportate
alla lett. b) del comma 8, dell'art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35 .
SOMMARIO
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Legge regionale 1 agosto 2003, n. 16 (BUR
n. 72/2003)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2003 IN
MATERIA DI MOBILITÀ, VIABILITÀ, EDILIZIA RESIDENZIALE,
URBANISTICA ED EDILIZIA
-
-
CAPO I - Modifiche in materia di
mobilità
-
-
CAPO II - Modifiche in materia di
viabilità e trasporti
-
-
CAPO III - Disposizioni in materia
di edilizia residenziale
-
-
CAPO IV - Modifiche in materia di
urbanistica
-
-
Art. 11 – Interpretazione
autentica dei commi 2, 3, e 5 dell'articolo 1 della legge regionale 27
dicembre 2002, n. 35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002,
n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo
58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia urbanistica"
".
-
Art. 12 – Modifiche
dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n.
35 "Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n.
10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58,
comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112" e disposizioni transitorie in materia
urbanistica"".
-
CAPO V – Disposizioni in
materia di edilizia
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CAPO VI – Norma finale
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