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Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004)
Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 (BUR n. 12/2004) [sommario] [RTF]
LEGGE
FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2004
Art. 1 – Quadro finanziario
di riferimento.
1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario per
l’esercizio 2004, comprensivo delle operazioni a carico dello Stato e
della ristrutturazione di passività preesistenti, è fissato, in
termini di competenza, in euro 1.033.712.957,00.
Art. 2 – Rifinanziamenti e
fondi speciali.
1. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio
2004 e pluriennale 2004-2006, in relazione a leggi settoriali di spesa, la
cui quantificazione, ai sensi dell’ articolo 2 della
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”, è rinviata alla legge
finanziaria, sono indicate nella tabella A allegata alla presente legge.
2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali, ai sensi e per gli effetti
dell’ articolo
20 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 , per il finanziamento dei
provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati
nell’esercizio 2004, sono determinati, per ciascuno degli anni 2004,
2005 e 2006 nelle misure indicate nelle tabelle B e C allegate alla
presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese
correnti e per il fondo speciale destinato alle spese d’investimento.
3. Le quote dei fondi speciali di cui al comma 2 non possono essere
utilizzate per destinazioni diverse dalla copertura finanziaria di nuovi
provvedimenti legislativi da approvare nel corso dell’esercizio.
Art. 3 – “Modifica
della legge regionale
2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire
l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della legge 15
marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n. 127” .
1. Il titolo della legge regionale 2 dicembre 1991, n. 30 ,
come modificato dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 settembre 1999, n.
46 , è così sostituito: “Interventi per favorire
l’attuazione del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni, nonché della legge 15 marzo 1997, n. 59 e
della legge 15 maggio 1997, n. 127”.
2. L’ articolo
1 della legge
regionale 2 dicembre 1991, n. 30 , come modificata dall’articolo
2, comma 2, della legge regionale 9 settembre 1999, n. 46 ,
è così sostituito:
omissis ( 1)
3. Agli oneri di cui al comma 2, quantificati in euro 200.000,00 per
l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate
all’u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli enti
locali” del bilancio di previsione 2004.
Art. 4 – Interventi
regionali per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali.
Art. 5 – Intervento a
favore del Comune di Malborghetto-Valbruna.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo fino a
un massimo di euro 1.000.000,00 al Comune di Malborghetto-Valbruna (UD),
colpito dall'alluvione dell'agosto 2003, da destinare alla ricostruzione
del campanile della chiesa parrocchiale in frazione Ugovizza.
2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1 si applicano le
modalità previste dalla legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per la costruzione in zone classificate sismiche”.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte mediante l’utilizzo
delle risorse allocate nell’u.p.b. U0224 “Interventi
strutturali nel campo della solidarietà” del bilancio di
previsione 2004.
Art. 6 – Disposizioni per
il personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della
Regione.
1. Al personale regionale residente nel Veneto, assegnato ad una sede di
servizio situata fuori dal territorio della Regione ma nell’ambito
del territorio nazionale, spetta un rimborso spese forfetario correlato
agli indici del costo della vita della città in cui si trova la sede
di assegnazione (u.p.b. U0017 “Oneri per il personale”).
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare,
determina la durata e il trattamento economico di cui al comma 1.
Art. 7 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione” e
successive modificazioni.
Art. 8 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
“Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo 3
della legge regionale
9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione dell’ufficio di
protezione e pubblica tutela dei minori”.
Art. 9 - Modifica dell'articolo
7 della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali".
Art. 10 – Contributi a
favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano
attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione
Veneto.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che
esercitano attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione
del Veneto, a parziale ristoro dei danni subiti a causa delle gravi morie
di mitili (Mytilus galloprovincialis) verificatesi nelle acque lagunari
della Regione del Veneto durante il periodo estivo 2003. A tal fine la
Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione consiliare, i
criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 1.000.000,00 per
l’esercizio 2004, si fa fronte mediante l’utilizzo delle
risorse finanziarie allocate nell’u.p.b. U0034 “Servizi
integrati agro-faunistico-venatori e sviluppo delle attività ittiche e
della pesca” del bilancio di previsione 2004.
3. Gli effetti del presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte
della Commissione europea ai sensi del Trattato CE e alla pubblicazione del
relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Art. 11 – Programma di
zonazione vitivinicola regionale.
1. Al fine di migliorare i livelli qualitativi delle produzioni
vitivinicole e consolidare i livelli di commercializzazione delle stesse,
la Giunta regionale approva un programma triennale di zonazione delle aree
viticole interessate dalle denominazioni d'origine.
2. La Giunta regionale determina, sentita la competente Commissione
consiliare, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni che hanno fatto
richiesta e nel limite delle disponibilità di cui al comma 4,
prevedendo una compartecipazione finanziaria fino ad un massimo del 70 per
cento della spesa complessiva per la realizzazione della zonazione. La
restante quota è a carico del consorzio beneficiario.
3. Il coordinamento tecnico e scientifico nonché la realizzazione
della zonazione delle aree viticole è affidato all'Azienda regionale
Veneto Agricoltura che assicura la messa a disposizione dei dati, secondo i
criteri dettati dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato per la
ricerca e sviluppo di cui alla Comunicazione n. 45 del 1996 (96/C 45/06)
4. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in euro 400.000,00 per
l’esercizio 2004 e in euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi
2005 e 2006, si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0040
“Interventi strutturali nel settore delle colture” del bilancio
di previsione 2004 e pluriennale 2004-2006.
Art. 12 - Disposizioni
integrative e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
"Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
Art. 13 – Contributi a
favore dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, ai consorzi di
bonifica, un contributo straordinario sulle maggiori spese sostenute per
l’utilizzo della energia elettrica necessaria per l’esercizio
degli impianti irrigui, a seguito degli eventi eccezionali siccitosi
verificatesi nell’estate 2003.
2. La Giunta regionale determina le modalità di presentazione delle
domande e della documentazione relativa alle maggiori spese sostenute e
comprovate dai bilanci consuntivi, nonché i criteri di ripartizione
del contributo di cui al comma 1 tra i consorzi di bonifica.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
1.000.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse
allocate all’u.p.b. U0091 “Gestione e manutenzione ordinaria
degli impianti di bonifica” del bilancio di previsione per
l’esercizio 2004.
Art. 14 - Indennizzi per le
infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
1. Al fine di sostenere i redditi delle imprese agricole e di quelle
svolgenti attività vivaistica i cui impianti arborei sono stati
interessati dall’infezione di “Erwinia amylovora”, fuoco
batterico delle pomacee, è concesso un aiuto per indennizzare i
mancati redditi e i maggiori oneri conseguenti ai provvedimenti restrittivi
dell’attività disposti dall’autorità fitosanitaria.
2. L’aiuto è concesso nella misura massima dell’ottanta
per cento dei danni indiretti subiti dall’azienda ed interviene
quando l’incidenza del danno sull’attività economica
dell’impresa è almeno pari o superiore al trenta per cento.
3. Per far fronte all’onere di cui al presente articolo è
previsto uno stanziamento di euro 1.000.000,00 per l’esercizio
finanziario 2004 (u.p.b. U0039 “Lotta e profilassi delle malattie
delle colture agricole”).
4. L’attuazione del presente articolo è subordinata
all’acquisizione del parere di conformità da parte della
Commissione Europa ai sensi dell’articolo 88 del Trattato.
Art. 15 - Contributo
straordinario per le spese di primo insediamento a Verona
dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare.
1. Per le spese di primo insediamento nel Comune di Verona
dell’Autority nazionale per la sicurezza alimentare, la Giunta
regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di euro
1.000.000,00 (u.p.b. U0046 “Servizi alle imprese e alla
collettività rurale”).
2. Le modalità per l’erogazione del contributo sono definite con
apposito protocollo di intesa tra la Giunta regionale e gli enti
interessati.
Art. 16 - Piano di monitoraggio
per la ricerca di aflatossine nel latte.
1. Al fine di aumentare il livello della qualità di sicurezza del
latte e dei prodotti lattiero caseari esitati al consumo umano, la Giunta
regionale per il tramite della associazione regionale produttori latte e
degli enti strumentali della regione, predispone, nell’ambito del
piano triennale per la sicurezza alimentare, un progetto di monitoraggio
per la ricerca di aflatossine da effettuarsi presso le aziende produttrici
di latte.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere aiuti nella misura
massima del 60 per cento delle spese ammissibili per le analisi di
laboratorio previste dal progetto di cui al comma 1.
3. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge, un disciplinare che stabilisce criteri e
sistemi di controllo al fine di garantire la salubrità degli alimenti
destinati alle persone e anche agli animali.
4. Viene istituito un fondo apposito per la ricerca finalizzata a stabilire
e prevenire fattori di rischio nel sistema alimentare.
5. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
di euro 200.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0031 “Servizi a
favore delle produzioni zootecniche”).
1. Il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come
modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 8)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 ,
è inserito il seguente comma:
omissis ( 9)
3. Il comma 2 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come
modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ,
è sostituito dal seguente:
omissis ( 10)
4. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 5 maggio 1998, n. 21 come
modificato dall’articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 ,
dopo le parole : ”fino a 15.000 abitanti” sono inserite
le parole “ e gli Enti di gestione di cui al comma 1
bis”; dopo le parole: “ base dati” sono
soppresse le parole: “ di cui al comma 1 e connesse spese
per consulenze tecniche”.
5. Agli oneri conseguenti all’attuazione del presente articolo,
quantificati in euro 200.000,00 per l’esercizio 2004, si provvede con
le risorse allocate all’u.p.b. U0085 “Studi, ricerche ed
indagini al servizio del territorio” del bilancio di previsione 2004.
( 11)
Art. 18 – Spese per
l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
1. La Giunta regionale , in armonia con gli obiettivi programmatici e
secondo le finalità previste dal "Terzo programma di attuazione"
approvato ai sensi della legge regionale 16 luglio 1976, n. 28
“Formazione della Carta tecnica regionale”, promuove la
creazione e lo sviluppo del Sistema informativo territoriale (SIT) che si
relaziona con il Sistema informativo regionale del Veneto (SIRV), strumento
informatico e informativo finalizzato alla raccolta, elaborazione e
diffusione delle informazioni relative agli aspetti fisici e morfologici,
ambientali e socio-economici dei dati territoriali.
2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati
in euro 150.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte per euro
75.000,00 con le risorse allocate all’u.p.b. U0085 "Studi, ricerche
ed indagini al servizio del territorio" e per euro 75.000,00 con le risorse
allocate all’u.p.b. U0087 “Interventi per l’assetto
territoriale” del bilancio di previsione 2004.
Art. 19 – Partecipazione
regionale ad una costituenda società per favorire la realizzazione e
la gestione dell’area ecologicamente attrezzata di Porto
Marghera.
1. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare, tramite la
finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A., alla costituenda società
mista a prevalente capitale pubblico, con la partecipazione paritaria e
complessivamente maggioritaria del Comune di Venezia e della Regione, al
fine di promuovere la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto
Marghera, individuato ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la realizzazione di infrastrutture per
l’area produttiva di Porto Marghera, nonché la sua gestione
quale area ecologicamente attrezzata, per migliorare gli standard
ambientali di processo e di prodotto, anche mediante processi integrati di
trattamento e recupero di rifiuti industriali e materie seconde.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la società promuove:
a) la realizzazione di impianti ed infrastrutture;
b) la predisposizione e l’integrazione di studi tecnici e ricerche di
mercato sulle tecnologie utili e convenienti per gli interventi di messa in
sicurezza, di bonifica dell’area e per i servizi ambientali in
generale;
c) la progettazione e realizzazione di singoli interventi di
caratterizzazione, messa in sicurezza, bonifica, trasformazione,
valorizzazione e commercializzazione delle aree;
d) la stipula di convenzioni con la Regione del Veneto per la
predisposizione e la realizzazione di particolari programmi o progetti di
attività riguardanti il sito di Porto Marghera;
e) la partecipazione della popolazione alle scelte da attuare a Porto
Marghera, attraverso forme di coinvolgimento che assicurino
l’informazione e la consultazione, secondo la metodologia ed i
principi di Agenda 21.
3. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, quantificati
in euro 100.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante
l’utilizzo delle risorse allocate all’u.p.b. U0065
“Partecipazione al capitale sociale” del bilancio di previsione
2004.
Art. 20 – Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali”.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 15 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, sono inseriti i
seguenti commi 2 bis, 2 ter e 2 quater:
omissis ( 12)
2. omissis ( 13)
3. Nella lettera a) del comma 1 dell’ articolo 17 e nel comma
3 dell’ articolo 52 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 , le
parole “della portata” sono sostituite dalle parole
“dei volumi”.
4. La lettera b) del comma 2 dell’ articolo 13 della
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 40 e successive modificazioni, è così
modificata:
omissis ( 14)
5. Nell’ articolo 15 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma
6 bis:
omissis ( 15)
6. Nel comma 1 dell’ articolo 49 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 e
successive modificazioni, dopo le parole “e termali”
aggiungere “o altra struttura regionale”.
Art. 21 – Modifiche alla
legge regionale 13
aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 2 dell’ articolo 82 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
sono aggiunti i seguenti commi 2 bis ed 2 ter:
omissis ( 16)
2. Dopo il comma 1 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma 1 bis:
omissis ( 17)
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, tutte le derivazioni di
acque sotterranee devono essere dotate di idonei strumenti per la misura
dei volumi utilizzati; il disciplinare che regola la concessione di
derivazione deve indicare le caratteristiche di detta strumentazione e le
modalità di comunicazione o visura dei dati misurati per cui il
concessionario deve attenersi.
4. Dopo il comma 3 dell’ articolo 84, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma 3 bis:
omissis ( 18)
5. Dopo il comma 4 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
è aggiunto il seguente comma 4 bis:
omissis ( 19)
6. Agli oneri necessari per l’applicazione del presente articolo si
provvede con le risorse allocate all’u.p.b. U0102 “Studi,
monitoraggio e controllo per la difesa del suolo”.
Art. 22 - Interventi per il
risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
1. Al fine di dare soluzione ai problemi ambientali del fiume Fratta
Gorzone e del suo bacino, la Giunta regionale promuove l'esecuzione delle
seguenti attività:
a) completamento del censimento per l'individuazione di tutte le fonti di
inquinamento;
b) monitoraggio costante qualitativo-quantitativo delle acque superficiali
e di quelle di falda;
c) prevenzione ed abbattimento degli inquinanti nei processi produttivi e
di quelli relativi alla produzione conciaria in particolare;
d) interventi di miglioramento dell'efficacia di depurazione degli scarichi
mediante il miglioramento delle reti fognarie e degli impianti di
depurazione sia pubblici che privati;
e) riduzione dell'utilizzo di acque di falda per uso industriale, compresi
gli interventi per favorire il riciclo ed il riutilizzo di acqua nei
processi industriali;
f) interventi di riqualificazione ambientale, compresa la bonifica delle
discariche per fanghi di depurazione esistenti nel bacino e dei corsi
d'acqua interessati;
g) interventi di sperimentazione, compresa la realizzazione di iniziative
tecnologiche ed impianti pilota.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Giunta
regionale è autorizzata a:
a) tenere in particolare evidenza nei finanziamenti delle leggi regionali
di settore le domande che rientrano nelle finalità di cui al comma 1;
b) promuovere la stipula di una apposito Accordo integrativo all'Accordo di
Programma Quadro per la tutela delle acque e la gestione integrata delle
risorse idriche (APQ2), sottoscritto dalla Regione del Veneto e dai
Ministeri competenti in data 23 dicembre 2002;
c) promuovere la stipula di un protocollo d'intesa tra la Regione, le
Province interessate, le Autorità d’ambito territoriale ottimale
(AATO) competenti territorialmente, le associazioni di categoria, che
definisca il programma degli interventi urgenti e di relativi impegni delle
parti per il triennio 2004-2006.
3. Per i fini del presente articolo è autorizzata la spesa di euro
5.000.000,00 per anno, nel triennio 2004-2006 (u.p.b. U0117 "Fognature ed
impianti di depurazione").
Art. 23 - Redazione di un
Master Plan per il coordinamento degli interventi in materia di
salvaguardia del territorio, recupero e protezione ambientale.
1. La Regione del Veneto, nella consapevolezza che la questione ambientale
è strettamente connessa alla questione sociale ed economica, per cui
va affermata un'idea di sostenibilità che assume la dimensione sociale
e quindi la qualità della vita come cardine dell'equilibrio
ambiente-economia, assume come strumento di intervento la programmazione
globale degli interventi di salvaguardia del territorio e di recupero e
protezione ambientale diretti in particolare alla tutela del sistema
idro-geologico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta,
sentite le competenti Commissioni consiliari, un Master Plan che deve
interessare la riorganizzazione globale della gestione del territorio ivi
compresa la gestione del ciclo integrato dell'acqua e relaziona
periodicamente alle competenti Commissioni consiliari sullo stato di
attuazione.
3. Il Master Plan deve prevedere un'organizzazione di progetto che
costituirà la struttura di lavoro operativo, di coordinamento, di
verifica e di controllo delle attività di piano, definendo poi le
attività previste e i relativi programmi temporali.
4. Il Master Plan deve, inoltre, rapportarsi organicamente con tutti i
piani, progetti ed iniziative in corso o previsti da enti regionali, di
bonifica o da enti locali che possono ragionevolmente avere connessioni con
gli obiettivi sopra definiti.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati
in euro 200.000,00 per l'anno 2004 si provvede con i proventi derivanti
dalla gestione del demanio idrico (u.p.b. U0102 "Studi, monitoraggio e
controllo per la difesa del suolo").
Art. 24 - Nuove norme per la
disciplina della attività di cava.
1. In deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
"Norme per la disciplina di cava" e fino all'approvazione del Piano
regionale per le attività di cava (PRAC), il parere espresso
dall’amministrazione provinciale attraverso la Commissione tecnica
provinciale per le attività di cava (CTPAC) nell'ambito dei
procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni o delle concessioni per
le nuove attività di cava e per l'ampliamento delle esistenti è
obbligatorio e vincolante.
2. Non sono consentite autorizzazioni o concessioni di cava o miglioramento
fondiario con asporto di materiale, sulle aree interessate dalla presenza
di dune fossili soggette a tutela paesaggistica, così come indicate
sulla tavola 2 del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC) ed
ubicate nei comuni di Ariano Polesine, Porto Viro, Rosolina. Le concessioni
od autorizzazioni in atto, per la parte relativa a tali aree, sono revocate
a far data dall'entrata in vigore della presente legge, fermo restando per
i titolari l'obbligo alla ricomposizione ambientale, da effettuarsi con le
modalità indicate dalla direzione regionale competente e prescritte
dalla Giunta regionale.
3. I lavori di miglioramento fondiario autorizzati senza termini di
scadenza temporale, devono essere ultimati entro e non oltre il 30
settembre 2004. In caso di mancata ultimazione dei lavori l'autorizzazione
comunque decade.
4. Agli oneri connessi all'attuazione del presente articolo quantificati in
euro 100.000,00 si fa fronte con le risorse allocate all’u.p.b. U0006
"Trasferimenti generali per funzioni delegate agli enti locali".
Art. 25 – Fondo di
rotazione per interventi urgenti di protezione civile.
1. É istituito un fondo di rotazione finalizzato ad accelerare le
procedure di pagamento delle somme dovute dalla Regione, nel settore della
protezione civile, per le quali non sussiste, in tutto o in parte,
immediata disponibilità finanziaria, da allocare all’u.p.b.
U0120 “Azioni a sostegno del volontariato”.
2. La Giunta regionale destina le risorse finanziarie del fondo di cui al
comma 1 per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni di
volontariato nonché dai datori di lavoro dei soggetti che hanno
partecipato all'attività di protezione civile, a seguito di eventi
calamitosi.
3. Le somme utilizzate per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e per le
quali sia intervenuto successivamente il previsto finanziamento dello
Stato, sono riassegnate al fondo di cui al comma 1.
4. La struttura regionale competente in materia di protezione civile
provvede al monitoraggio dei pagamenti effettuati, tenendo separati quelli
finanziati con il fondo di cui al comma 1 da quelli finanziati dallo Stato.
5. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo,
quantificati in euro 50.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con
le risorse allocate all’u.p.b. U0120 “Azioni a sostegno del
volontariato” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 26 - Definizione
agevolata del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi.
1. In applicazione dell’articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n.
289 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, gli interessi e le
sanzioni dovuti fino al 31 dicembre 2001 dagli enti pubblici e dalle
società ad integrale capitale pubblico, esercenti attività di
discarica autorizzata, per l’omesso versamento del tributo speciale
per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, a seguito di procedure di
accertamento, possono essere definiti con il versamento del tributo omesso
e degli interessi moratori calcolati al tasso legale, vigente
all’entrata in vigore della presente legge, con maturazione giorno
per giorno, purché il pagamento avvenga entro il termine di dodici
mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2. I contribuenti, al fine di beneficiare delle disposizioni di cui al
presente articolo, presentano una domanda alla struttura competente,
chiedendo la definizione secondo quanto previsto nel comma 1 entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 27 – Sistema
ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
1. Per il completamento delle opere connesse alla realizzazione del I°
stralcio del Sistema ferroviario metropolitano regionale è autorizzata
nel triennio 2004/2006 una spesa complessiva pari ad euro 113.000.000,00
ripartita in euro 40.000.000,00 per il 2004, euro 38.000.000,00 per il 2005
e euro 35.000.000,00 per il 2006 (u.p.b. U0133 “Interventi
strutturali nel trasporto su rotaia e SFMR”).
2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 si applica la
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”.
Art. 28 – Modifica
dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
1. Al comma 1 dell' articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" le parole " entro il
31 dicembre 1997" sono sostituite dalle parole " fino al 31 dicembre
1998" e le parole "30 settembre 2003" sono sostituite dalle
parole " 30 settembre 2004".
Art. 29 – Disposizioni
relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre
1991, n. 39 “Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale” e successive modificazioni.
Art. 30 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature nel settore dei trasporti" e successive modificazioni.
Art. 31 - Modifica della
legge regionale 28
gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il potenziamento
delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei trasporti”
in materia di trasferimento merci su rotaia.
Art. 32 – Prestazioni
socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti in
strutture residenziali accreditate.
1. Le prestazioni sanitarie per l’assistenza di persone non
autosufficienti in strutture residenziali accreditate, con oneri a carico
del Servizio sanitario nazionale (SSN) e gestite da istituzioni pubbliche o
private , sono a carico dell’Azienda ULSS nella quale la
persona risulta iscritta al momento dell’ingresso, indipendentemente
dalla variazione dell’iscrizione anagrafica successivamente
intervenuta a termini di legge o regolamento.
2. Le prestazioni di cui al comma 1 sono determinate dalla Giunta regionale
sentita la competente Commissione consiliare, nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza (LEA).
3. Per le prestazioni sociali si applica l’ articolo 13 bis
della legge regionale
3 febbraio 1996, n. 5 “Piano socio-sanitario regionale per il
triennio 1996-1998” e successive modificazioni.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti
delle persone provenienti da Aziende ULSS e da comuni situati al di fuori
del territorio regionale.
5. Congiuntamente alle procedure di accreditamento previste dalla legge regionale 16 agosto
2002, n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie, socio-sanitarie e sociali” le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative operanti nel settore socio sanitario, entro il
primo semestre di ciascun anno a valere per l’esercizio successivo,
possono proporre alla Giunta regionale un elenco di servizi di benessere
strutturali, ambientali e personali ulteriori a quelle ordinariamente
dovute, come previste nella Carta dei servizi di ciascuna struttura
residenziale accreditata, nonché i corrispettivi applicabili, da
erogarsi a richiesta di parte e con onere a carico totale ed esclusivo
dell’interessato, secondo un contratto tipo da stipularsi con
l’ente gestore proponente.
6. La Giunta regionale definisce annualmente, in riferimento
all’esercizio successivo, l’elenco delle prestazioni e dei
corrispettivi di riferimento e approva, altresì, il contratto tipo di
cui al comma 5, con esclusione di oneri a carico del bilancio regionale;
agli attuali ospiti delle strutture residenziali accreditate si applicano
le condizioni di miglior favore.
7. Al fine di agevolare la composizione del contenzioso giudiziario
pendente nel settore socio-sanitario, la Giunta regionale concede
contributi straordinari finalizzati a favorire l’iniziativa delle
parti volta a definire in via transattiva le controversie, secondo i
criteri indicati ai commi 1, 2, 3 e 4.
8. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, con
proprio provvedimento definisce criteri e modalità per
l’erogazione dei contributi straordinari di cui al comma 7.
9. Per l’attuazione del comma 7 si utilizzano le risorse allocate
nell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità”
del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.
Art. 33 – Criteri di
accesso per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
1. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche di
carattere assistenziale e socio-sanitario, escluso l’accesso al
contributo sanitario nelle strutture extra ospedaliere, destinate dalla
Regione del Veneto a beneficio di persone in condizioni di non
autosufficienza, accertata secondo la normativa regionale vigente, è
operata in riferimento alla situazione economica del nucleo familiare in
cui vive la persona medesima, così come definita dai parametri ISEE
stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 “Definizioni
di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti
che richiedono prestazioni sociali agevolate a norma dell’articolo
59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449” e successive
modifiche, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 maggio 1999, n. 221 e successive modifiche.
2. L’accesso alle agevolazioni ed alle provvidenze economiche
regionali a favore di persone disabili, è operata in riferimento alla
situazione economica della singola persona disabile determinata ai sensi
dell’articolo 1 bis, comma 7, del DPCM n. 221/1999.
3. La Giunta regionale, ai fini dell’ammissione alle agevolazioni ed
alle provvidenze economiche di cui al presente articolo, stabilisce, con
proprio provvedimento, sentita la competente Commissione regionale, i
limiti e le fasce di reddito dei richiedenti per l’accesso ai
benefici.
4. Le agevolazioni e le provvidenze di cui al presente articolo si
conformano a criteri di eguaglianza e non discriminazione
nell’accesso nonché di progressività rispetto al reddito.
Art. 34 - Indirizzi per
l’assistenza delle persone non autosufficienti.
Art. 35 - Disposizioni in
materia di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
1. L'erogazione delle prestazioni assistenziali e riabilitative nelle
strutture semiresidenziali a favore dei disabili fisici o psichici,
certificati ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate", non è soggetta a compartecipazione della
spesa sociale (u.p.b. U0152 "Servizi a favore delle persone disabili,
adulte ed anziane").
Art. 36 – Contributi per
l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel
settore socio-sanitario.
1. omissis ( 22)
2. omissis ( 23)
3. omissis ( 24)
4. omissis ( 25)
5. omissis ( 26)
6. omissis ( 27)
7. omissis ( 28)
8. Sono abrogati:
a) le lettere c), d), e), f), g) del primo comma dell’ articolo 11 della
legge regionale 9
giugno 1975, n. 72 “Interventi regionali per la realizzazione e
il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone
anziane”, come sostituito dall’articolo 4 della legge regionale 21 giugno
1979, n. 45 ;
b) l’ articolo
12 della legge
regionale 10 settembre 1982, n. 48 “Provvedimento generale di
rifinanziamento di leggi regionali di spesa, nei diversi settori di
intervento, contenente modifiche alle procedure e modalità di
intervento, assunto in coincidenza della legge regionale di assestamento
del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1982 e
pluriennale 1982-1984” come modificato dall’articolo 32 della
legge regionale 3
febbraio 1998, n. 3 ;
c) la legge regionale
18 dicembre 1986, n. 51 “Interventi regionali per la
realizzazione e riqualificazione di strutture
educativo-assistenziali” e successive modificazioni;
d) gli articoli
1, 2,
3 della
legge regionale 4
giugno 1987, n. 26 “Provvidenze straordinarie a favore delle
persone anziane” come modificata dall’articolo 5 della
legge regionale 12
settembre 1997, n. 37 ;
e) l’ articolo
11 della legge
regionale 1 settembre 1993, n. 43 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1993”;
f) l’ articolo
15 della legge
regionale 14 settembre 1994, n. 58 “Provvedimento generale di
rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza
dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno
finanziario 1994”.
Art. 37 – Modifiche alla
legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino del
servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria",
così come modificato dal Decreto legislativo 7 dicembre 1993, n.
517”.
Art. 38 - Rapporti con
l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
1. I costi per la gestione e il funzionamento della sede OMS a Venezia sono
imputati alla u.p.b. U0021 "Gestione dei beni mobili" e alla u.p.b. U0025
"Beni ed opere immobiliari" liberando così le risorse della quota del
fondo sanitario impiegata finora per tale finalità (u.p.b. U0140
"Obiettivi di piano per la sanità").
Art. 39 - Disposizioni in
materia di poli ospedalieri unici.
1. In attuazione della programmazione, al fine di pervenire a soluzioni
idonee a garantire qualità, efficienza ed economicità
nell'erogazione dei servizi sanitari ed ospedalieri, la realizzazione dei
poli ospedalieri unici è proposta dalla Giunta regionale sentita la
Conferenza dei Sindaci dell'ULSS interessata e sottoposta a parere della
competente Commissione consiliare (u.p.b. U0145 "Patrimonio sanitario
mobiliare ed immobiliare").
Art. 40 - Realizzazione di un
centro regionale sulla sclerosi multipla.
1. La Giunta regionale è autorizzata
ad avviare uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di un
centro regionale sulla sclerosi multipla e sclerosi laterale amiotrofica.
2. Il progetto di cui al comma 1 prevede l’accoglienza residenziale
delle persone bisognose di assistenza sino alla copertura massima della
disponibilità della struttura.
3. Agli oneri del presente articolo si fa fronte mediante le risorse
allocate all’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la
sanità”. ( 30)
Art. 41 - Modifica degli
articoli 1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n. 6
"Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap psicofisici che
applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata dalla legge regionale 19 dicembre
2003, n. 41 .
Art. 42 - Contributi per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
1. La Regione del Veneto interviene con un contributo di euro 150.000,00
per la prosecuzione gratuita della sorveglianza sanitaria degli ex esposti,
anche successivamente alla pubblicazione del report finale della
sperimentazione ultimata nel 2002.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate
all'u.p.b. U0140 "Obiettivi di piano per la sanità".
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56
"Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in
attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della
disciplina in materia sanitaria" così come modificato dal decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
Art. 44 – Intervento per
la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center.
1. La Regione del Veneto promuove e sostiene la realizzazione del progetto
per la collocazione del frammento della Torre sud del World Trade Center,
donato dal Dipartimento di Stato di New York, presso i giardini delle Porte
Contarine in Comune di Padova.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per
l'affidamento dell’incarico e per la realizzazione del progetto,
nonché la quota di contributo straordinario da assegnare al Comune di
Padova per la valorizzazione e sistemazione dell'area interessata.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, quantificati in euro
1.000.000,00, si fa fronte con le risorse allocate all'u.p.b. U0171
"Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto" del bilancio di
previsione 2004.
Art. 45 – Interventi
regionali per l'arte contemporanea.
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere iniziative per la
diffusione dell’arte contemporanea nel territorio regionale in
applicazione del “Patto per l’arte contemporanea”.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 150.000,00 euro per
l’anno 2004 si fa fronte mediante l’utilizzo degli stanziamenti
allocati all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni e istituzioni
culturali” del bilancio di previsione 2004.
Art. 46 – Interventi per
le celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro (1604
- 2004).
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un programma di
iniziative per la celebrazione del quarto centenario del taglio del Po di
Porto Viro per la valorizzazione degli aspetti idraulici, scientifici,
storico-politici e culturali dell’opera.
2. Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale nomina un comitato
scientifico composto da cinque esperti di cui tre designati dal Consiglio
regionale.
3. Le funzioni di segretario del comitato scientifico sono svolte da un
funzionario della struttura regionale competente in materia di cultura.
4. Ai componenti esterni del comitato scientifico è corrisposta una
indennità di partecipazione alle sedute nella misura prevista
dall’ articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
“Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale della
Regione” e successive modificazioni.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in euro
250.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte con le risorse allocate
all’u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali” del bilancio di previsione per l’esercizio 2004.
Art. 47 - Costituzione di una
fondazione culturale nel comune di Rovigo.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per la costituzione, con il comune di Rovigo e altri soggetti
pubblici e privati, di una fondazione di diritto privato, con lo scopo di
sviluppare e diffondere la cultura nel comune e nella provincia di Rovigo.
2. La partecipazione della Regione alla fondazione di cui al comma 1 è
condizionata alla presenza, nel consiglio di amministrazione della
fondazione, di un rappresentante della Regione nominato dal Presidente
della Giunta regionale.
3. Per la finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di
euro 100.000,00 (u.p.b. U0169 “Manifestazioni ed istituzioni
culturali”).
Art. 48 – Modifiche
della legge regionale
6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i patti
territoriali” e successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come
modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
dopo le parole: “del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112,” sono inserite le seguenti parole “e della delibera
CIPE 25 luglio 2003, n. 26 “Regionalizzazione dei patti
territoriali”,”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’ articolo 6 della
legge regionale 6
aprile 1999, n. 13 , come modificato dall’articolo 29 della
legge regionale 14
gennaio 2003, n. 3 , è inserita la seguente:
omissis ( 32)
3. Dopo il comma 3 dell’ articolo 6 della legge regionale 6 aprile 1999, n. 13 , come
modificato dall’articolo 29 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
sono inseriti i seguenti:
omissis ( 33)
Art. 49 – Modifiche alla
legge regionale 29
novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”
Art. 50 - Ricapitalizzazione
della Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n. 47
“Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
Art. 51 - Modifiche della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese ubicate
nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
1. Al comma 6, lettera a), dell’ articolo 3 della
legge regionale 7
aprile 1994, n. 18 , come da ultimo modificato dall’articolo 35
della legge regionale
14 gennaio 2003, n. 3 , la frase “nel limite massimo
rispettivamente del dieci per cento e del venti per cento rispetto
all’importo complessivo dell’investimento” è
sostituita con “destinati alle attività imprenditoriali
agevolate della presente legge”.
2. Il comma 6 bis dell’ articolo 3 della legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 , come
aggiunto dall’articolo 35 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
è così sostituito:
omissis ( 36)
Art. 52 - Contributi alle
Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale trasferito
dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’articolo 12, comma 1,
della legge regionale
3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il
funzionamento delle Comunità montane”.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo
straordinario di euro 310.500,00 alle Comunità montane interessate per
gli oneri da queste sostenuti negli anni 2002, 2003, 2004 per il personale
trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi dell’ articolo 12, comma 1,
della legge regionale
3 luglio 1992, n. 19 , abrogato dall’articolo 18 della legge regionale 9 settembre
1999, n. 39 (u.p.b. U0005 “Interventi indistinti a favore degli
enti locali”).
2. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge,
la Giunta regionale determina i criteri per la ripartizione e
l’erogazione del contributo di cui al comma 1 alle Comunità
montane aventi diritto, tenuto conto, per gli anni 2002 e 2003, della spesa
da queste sostenuta per il personale in servizio dei disciolti Consorzi
forestali, nonché della spesa che le medesime Comunità prevedono,
allo stesso titolo, di sostenere nell’anno 2004.
Art. 53 - Partecipazione in
qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la Casa
Onlus di Padova.
1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere tutti gli atti
necessari per aderire in qualità di socio alla Fondazione “La
Casa” Onlus con sede a Padova cui hanno già aderito la Camera di
commercio di Padova, le amministrazioni provinciali di Padova, Rovigo e
Venezia, la Banca Popolare Etica, soggetti del terzo settore nonché
alcuni comuni veneti, rivolta a rimuovere il disagio abitativo e realizzare
iniziative di accoglienza abitativa per la mobilità dei lavoratori, di
rientro degli emigrati veneti, di inserimento ed integrazione degli
immigrati extra comunitari e delle loro famiglie regolarmente presenti nel
territorio.
2. La Regione partecipa alla Fondazione con un contributo, comprensivo
dell'adesione, di euro 250.000,00 per l'esercizio 2004 (u.p.b. U0079
"Azioni nel campo delle abitazioni"). Per gli esercizi successivi si
provvede con legge di bilancio.
Art. 54 - Gestione dei corsi
per l'obbligo formativo.
1. A tutti gli enti accreditati in obbligo formativo per la gestione dei
corsi in apprendistato è riconosciuto il medesimo parametro di costo
orario.
Art. 55 - Modifica della
legge regionale 30
ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione
professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro”
e successive modificazioni e integrazioni.
1. All’ articolo 11 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 ,
come integrato dall’articolo 37 della legge regionale 5 febbraio 1996, n. 6 ,
dopo il comma 4 ter, sono aggiunti i seguenti commi:
omissis ( 37)
2. Al comma 4 dell’ articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1990, n. 10 ,
come sostituito dall’articolo 7 della legge regionale 7 maggio 1991, n. 10 , le
parole “dagli insegnanti del corso” sono sostituite con
le parole “da un minimo di due ad un massimo di quattro insegnanti
del corso individuati dal responsabile del corso, sentito il collegio dei
docenti.”.
Art. 56 - Disposizioni
relative alla legge
regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi regionali
per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi
innovativi".
1. L'ammontare previsto all'u.p.b. U0148 "Servizi ed interventi per lo
sviluppo sociale della famiglia" è incrementato di euro 4.850.000,00
per i contributi in conto gestione di cui all' articolo 27 della
legge regionale 23
aprile 1990, n. 32 .
Art. 57 - Interventi di
promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere ad elevare la qualità
della scuola veneta, in coerenza con il processo di riforma e con gli
orientamenti programmatici generali, promuove, favorisce e sostiene
iniziative e progetti di ricerca-azione, di formazione-aggiornamento, di
sperimentazione didattica, di innovazione tecnologica, di integrazione, di
sensibilizzazione, direttamente o in collaborazione con associazioni, enti,
istituzioni, università, altri soggetti o istituzioni scolastiche
pubbliche e paritarie, singole o in rete tra loro.
2. La Giunta regionale stabilisce annualmente entro il 1° marzo,
sentita la competente Commissione consiliare, gli indirizzi e i settori
d’intervento sui quali articolare le azioni previste dal comma 1.
3. In applicazione degli indirizzi e dei settori d’intervento
individuati secondo le modalità stabilite dal comma 2, la Giunta
regionale approva, anche con più atti deliberativi, il programma delle
iniziative.
4. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
di euro 300.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi
per il diritto allo studio”). ( 38)
Art. 58 - Contributo alla
Fondazione Studi Universitari Vicenza.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Studi
Universitari di Vicenza, un contributo straordinario di euro 250.000,00 per
l’avvio dei nuovi corsi di laurea in Meccatronica e in Micromeccanica
in collaborazione con l’Università degli Studi di Padova (u.p.b.
U0172 “Interventi per il diritto allo studio”).
Art. 59 - Disposizioni in
materia di diritto allo studio non universitario.
Art. 60 - Contributo
straordinario a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
1. Al fine di garantire la continuità della tradizione artistica del
vetro di Murano e di sostenere i giovani che si dedicano all'apprendimento
delle tecniche artigianali di lavorazione del vetro la Giunta regionale
è autorizzata a concedere un contributo straordinario di euro
100.000,00 per l'anno 2004 alla Scuola Abate Zanetti di Murano.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse allocate
all'u.p.b. U0175 "Formazione professionale" mediante riduzione dell'u.p.b.
U0029 "Attività di supporto al ciclo della programmazione" del
bilancio di previsione 2004.
Art. 61 - Intervento per la
scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti
dall’Argentina.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad attivare un progetto
finalizzato a consentire ad un numero di otto audiolesi di origine veneta o
italiana residenti in Argentina il conseguimento del diploma di ragioniere
o geometra.
2. Per la predisposizione e la gestione del progetto nonché per il
reperimento delle strutture scolastiche e alloggiative, la Giunta regionale
si avvale dell’Istituto Statale di Istruzione Specializzata per Sordi
(ISISS) - ITCG Magarotto e del Convitto Statale per Sordi con sede a
Padova.
3. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa
di euro 350.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0172 “Interventi
per il diritto allo studio”).
Art. 62 - Politiche di pari
opportunità: centri risorse.
1. La Giunta regionale nell'ambito delle politiche a sostegno delle pari
opportunità è autorizzata ad erogare agli enti locali contributi
per sostenere servizi permanenti a sostegno delle pari opportunità,
come gli sportelli donne e o i centri risorse.
2. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare e la
Commissione pari opportunità regionale, definisce i criteri e le
modalità per l'accesso ai finanziamenti.
3. Per gli oneri del presente articolo è autorizzata per l'anno 2004
la spesa di euro 200.000,00 da imputare all'u.p.b. U0013 "Diritti umani,
cooperazione e solidarietà internazionale".
Art. 63 - Disposizioni in
materia di attività sportiva nelle scuole.
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre, sentita la
competente Commissione consiliare, un progetto finalizzato ad incentivare
l’avviamento alla pratica sportiva nelle scuole attraverso un
incremento delle attività motorio sportive in esse praticate,
avvalendosi degli insegnanti ed in sinergia con federazioni sportive, enti
di promozione sportiva e società ed associazioni loro affiliate. A tal
fine la Giunta regionale è autorizzata ad erogare contributi alle
istituzioni scolastiche che fanno domanda a seguito di apposito bando.
2. Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata una
spesa di euro 1.500.000,00 per l’anno 2004 (u.p.b. U0178
“Iniziative per lo sviluppo dello sport”).
Art. 64 - Contributo alla
Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri Ebraici di
Padova e Rovigo.
1. La Regione del Veneto, nell’ambito degli interventi di
conservazione e tutela del patrimonio storico, artistico e monumentale dei
cimiteri ebraici di Padova e Rovigo, concede alla Comunità ebraica di
Padova un contributo di euro 700.000,00 per l’esercizio 2004 e di
euro 650.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
Art. 65 - Interventi urgenti
per il recupero della Chiesa degli Eremitani.
1. la Regione del Veneto, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 4 del proprio Statuto, promuove ed incentiva il
recupero del complesso artistico ed architettonico della Chiesa degli
Eremitani di Padova mediante:
a) un contributo alla Parrocchia dei S.S. Filippo e Giacomo degli Eremitani
per il restauro e la conservazione dell’edificio e del patrimonio
artistico ivi conservato;
b) un finanziamento per la realizzazione di uno studio volto ad accertare
la possibilità di recupero degli affreschi di Andrea Mantegna nella
cappella Ovetari.
2. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera a)
è autorizzata la spesa di euro 300.000,00 per l’esercizio 2004
ed euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2005 e 2006 (u.p.b. U0171
“Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di culto”).
3. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 1, lettera b)
è autorizzata la spesa di euro 50.000,00 per l’esercizio 2004
(u.p.b. U0171 “ Edilizia, patrimonio culturale ed edifici di
culto”).
Art. 66 - Costruzione di una
scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo di euro
650.000,00 alla Fondazione S. Capitanio di Piove di Sacco per la
costruzione della Scuola Cattolica Materna ed Elementare (u.p.b. U0150
“Interventi strutturali per lo sviluppo sociale della
famiglia”).
2. Il contributo regionale di cui al comma 1 viene assegnato secondo le
modalità previste dall’ articolo 54 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”.
Art. 67 - Contributo
straordinario al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito
storico - architettonico di Borgo Malanotte.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario al Comune di Vazzola di euro 600.000,00 per opere di
urbanizzazione e recupero del sito storico-architettonico di Borgo
Malanotte (u.p.b. U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale
pubblica”).
Art. 68 - Contributo
straordinario per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
1. Al fine di favorire il rilancio dell’economia della Valpolicella
attraverso la riqualificazione dell’area del quartiere fieristico,
già sede della “marmo-macchine” attualmente trasferita
all’Ente Fiera di Verona, la Giunta regionale è autorizzata a
concedere al Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella un contributo
straordinario in conto capitale di euro 500.000,00 (u.p.b. U0052
“Interventi strutturali per la promozione fieristica”) da
destinarsi al risanamento degli edifici del quartiere fieristico.
Art. 69 - Contributo al Comune
di S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada
Costabella.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo
straordinario di euro 1.000.000,00 (u.p.b. U0130 “Interventi
strutturali nel settore dei trasporti”) al Comune di S. Zeno di
Montagna per ammodernamento dell’impianto di risalita Prada
Costabella.
Art. 70 - Modifiche alla
legge regionale 22
giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
orientale” e successive modificazioni.
Art. 71 - Contributo
straordinario ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel
Mondo.
1. Nell’ambito delle finalità previste dall’ articolo 18 della
legge regionale 9
gennaio 2003, n. 2 “Nuove norme a favore dei Veneti nel Mondo e
agevolazioni per il loro rientro”, la Giunta regionale concede un
contributo straordinario per l’anno 2004 ai Comitati e alle
Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel Mondo riconosciute dalla
Regione, finalizzato alla promozione di interscambi giovanili e progetti di
formazione professionale, quantificato in euro 250.000,00 (u.p.b. U0170
“Iniziative per gli emigrati veneti”).
Art. 72 – Dichiarazione
d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
TABELLE OMESSE
Note
( 1) Vedi modifiche apportate
all'art. 1 legge
regionale 2 dicembre 1991, n. 30 .
( 2) Articolo abrogato da comma 4
art. 6 legge
regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 3) Vedi modifiche apportate
all'art. 8 legge
regionale 10 gennaio 1997, n. 1 .
( 4) Vedi modifiche apportate
all'art. 14 legge
regionale 6 giugno 1988, n. 28 .
( 5) Vedi modifiche apportate
all'art. 3 legge
regionale 9 agosto 1988, n. 42 .
( 6) Vedi modifiche apportate
all'art. 7 legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 .
( 7) Vedi modifiche apportate
all'art. 1 legge
regionale 12 aprile 1999, n. 19 .
( 8) Vedi modifiche apportate
all'articolo 3 legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 9) Vedi modifiche apportate
all'art. 3 legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 10) Vedi modifiche apportate
all'art. 3 legge
regionale 5 maggio 1998, n. 21 .
( 11) L’art. 3 della
legge regionale 5
maggio 1998, n. 21 è stato abrogato da art. 49 comma 1 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 , con decorrenza dal 22 ottobre 2004 data di
pubblicazione nel BUR n. 105/2004 della deliberazione della Giunta
regionale n. 3178/2004 con la quale sono stati adottati i provvedimenti
previsti dall’art. 50 comma 1 della medesima legge regionale.
( 12) Vedi modifiche apportate
all'art. 15 legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 13) Comma abrogato da comma 2
art. 3 legge
regionale 18 settembre 2009, n. 22 .
( 14) Vedi modifiche apportate
all'art. 13 legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 15) Vedi modifiche apportate
all'art. 15 legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 40 .
( 16) Vedi modifiche apportate
all'art. 82 legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 17) Vedi modifiche apportate
all'art. 83 legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 18) Vedi modifiche apportate
all'art. 84 legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 19) Vedi modifiche apportate
all'art. 83 legge
regionale 13 aprile 2001, n. 11 .
( 20) Vedi modifiche apportate
all'art. 2 legge
regionale 28 gennaio 1982, n. 8 .
( 21) Articolo abrogato da lett.
b) comma 1 art. 9 legge regionale 18 dicembre 2009, n. 30 .
( 22) Comma abrogato da art. 8,
comma 7, legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 23) Comma abrogato da art. 8,
comma 7, legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 24) Comma abrogato da art. 8,
comma 7, legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 25) Comma abrogato da art. 8,
comma 7, legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 26) Comma abrogato da art. 8,
comma 7, legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 27) Comma abrogato da art. 8,
comma 7, legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 28) Comma abrogato da art. 8,
comma 7, legge
regionale 18 marzo 2011, n. 7 .
( 29) Vedi modifiche apportate
all'art. 26 legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 30) L’articolo 8 della
legge regionale 3
febbraio 2006, n. 2 ha integrato lo stanziamento, ha dettato
disposizioni attuative ed ha previsto la presentazione di una relazione
alla competente commissione consiliare entro il 30 settembre di ogni anno;
in precedenza vedi l’articolo 20 della legge regionale 25 febbraio 2005, n. 9 .
( 31) Vedi modifiche apportate
all'art. 11 legge
regionale 14 settembre 1994, n. 56 .
( 32) Vedi modifiche apportate
all'art. 6 legge
regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
( 33) Vedi modifiche apportate
all'art. 6 legge
regionale 6 aprile 1999, n. 13 .
( 34) Vedi modifiche apportate
all'art. 51 legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 .
( 35) Vedi modifiche apportate
all'art. 8 legge
regionale 3 maggio 1975, n. 47 .
( 36) Vedi modifiche apportate
all'art. 3 legge
regionale 7 aprile 1994, n. 18 .
( 37) Vedi modifiche apportate
all'art. 11 legge
regionale 30 ottobre 1990, n. 10 .
( 38) Vedi l’articolo 8
della legge regionale
19 febbraio 2007, n. 2 che per i soggetti privati del presente articolo
prevede un ulteriore finanziamento di 60.000,00 euro e lo scorrimento della
graduatoria dell’anno scolastico 2006/2007.
( 39) Articolo abrogato da comma
7 art. 30 legge
regionale 25 febbraio 2005, n. 9 , che ha ridisciplinato la materia.
( 40) Vedi modifiche apportate
dopo l'art. 5 bis legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
( 41) Vedi modifiche apportate
dopo l'art. 5 ter legge regionale 22 giugno 1993, n. 16 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1
(BUR n. 12/2004)
-
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER
L’ESERCIZIO 2004
-
-
Art. 1 – Quadro finanziario di
riferimento.
-
Art. 2 – Rifinanziamenti e
fondi speciali.
-
Art. 3 – “Modifica
della legge
regionale 2 dicembre 1991, n. 30 “ Interventi per favorire
l’attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sull’ordinamento delle autonomie locali, nonché della
legge 15 marzo 1997, n. 59 e della legge 15 maggio 1997, n.
127” .
-
Art. 4 – Interventi regionali
per favorire l’esercizio associato di funzioni e servizi
comunali.
-
Art. 5 – Intervento a favore
del Comune di Malborghetto-Valbruna.
-
Art. 6 – Disposizioni per il
personale regionale assegnato a strutture situate al di fuori della
Regione.
-
Art. 7 - Modifiche
dell’articolo 8 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
“Ordinamento delle funzioni e delle strutture della
Regione” e successive modificazioni.
-
Art. 8 - Modifica
all’articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28
“Istituzione del Difensore civico” e dell’articolo
3 della legge
regionale 9 agosto 1988, n. 42 “Istituzione
dell’ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori”.
-
Art. 9 - Modifica dell'articolo 7
della legge
regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali".
-
Art. 10 – Contributi a favore
dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano
attività di mitilicoltura nelle acque interne della Regione
Veneto.
-
Art. 11 – Programma di
zonazione vitivinicola regionale.
-
Art. 12 - Disposizioni integrative
e modifiche della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19
"Norme per la tutela e la valorizzazione delle produzioni
orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".
-
Art. 13 – Contributi a favore
dei consorzi di bonifica per l’emergenza siccità.
-
Art. 14 - Indennizzi per le
infezioni di fuoco batterico delle pomacee.
-
Art. 15 - Contributo straordinario
per le spese di primo insediamento a Verona dell’Autority
nazionale per la sicurezza alimentare.
-
Art. 16 - Piano di monitoraggio per
la ricerca di aflatossine nel latte.
-
Art. 17 – Modifica della
legge regionale
5 maggio 1998, n. 21 “Modifiche alla legge regionale 27 giugno 1985, n.
61 “Norme per l’assetto e l’uso del
territorio” e disposizioni in materia di basi informative
territoriali”.
-
Art. 18 – Spese per
l'attuazione del Sistema informativo territoriale.
-
Art. 19 – Partecipazione
regionale ad una costituenda società per favorire la
realizzazione e la gestione dell’area ecologicamente attrezzata
di Porto Marghera.
-
Art. 20 – Modifiche alla
legge regionale
10 ottobre 1989, n. 40 “Disciplina della ricerca,
coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”.
-
Art. 21 – Modifiche alla
legge regionale
13 aprile 2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e successive modificazioni.
-
Art. 22 - Interventi per il
risanamento del fiume Fratta Gorzone e del suo bacino.
-
Art. 23 - Redazione di un Master
Plan per il coordinamento degli interventi in materia di salvaguardia
del territorio, recupero e protezione ambientale.
-
Art. 24 - Nuove norme per la
disciplina della attività di cava.
-
Art. 25 – Fondo di rotazione
per interventi urgenti di protezione civile.
-
Art. 26 - Definizione agevolata
del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi.
-
Art. 27 – Sistema
ferroviario metropolitano regionale (SFMR).
-
Art. 28 – Modifica
dell'articolo 30 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
"Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003".
-
Art. 29 – Disposizioni
relative al termine previsto dal comma 3 dell'articolo 9 della
legge regionale
30 dicembre 1991, n. 39 “Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale” e successive
modificazioni.
-
Art. 30 – Modifica
dell'articolo 2 della legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8
"Interventi regionali per il potenziamento delle infrastrutture e
delle attrezzature nel settore dei trasporti" e successive
modificazioni.
-
Art. 31 - Modifica della
legge regionale
28 gennaio 1982, n. 8 “Interventi regionali per il
potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore
dei trasporti” in materia di trasferimento merci su rotaia.
-
Art. 32 – Prestazioni
socio-sanitarie per l’assistenza di persone non autosufficienti
in strutture residenziali accreditate.
-
Art. 33 – Criteri di accesso
per gli interventi rivolti alle persone non autosufficienti.
-
Art. 34 - Indirizzi per
l’assistenza delle persone non autosufficienti.
-
Art. 35 - Disposizioni in materia
di sistema integrato di interventi e servizi socio sanitari.
-
Art. 36 – Contributi per
l'adeguamento e la realizzazione di strutture, impianti e arredi nel
settore socio-sanitario.
-
Art. 37 – Modifiche alla
legge regionale
14 settembre 1994, n. 56 “Norme e principi per il riordino
del servizio sanitario regionale in attuazione del Decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in
materia sanitaria", così come modificato dal Decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517”.
-
Art. 38 - Rapporti con
l'organizzazione mondiale della sanità (OMS).
-
Art. 39 - Disposizioni in materia
di poli ospedalieri unici.
-
Art. 40 - Realizzazione di un
centro regionale sulla sclerosi multipla.
-
Art. 41 - Modifica degli articoli
1 e 3 della legge regionale 22 febbraio 1999, n.
6 "Contributo ai cittadini veneti portatori di handicap
psicofisici che applicano il metodo Doman o Vojta", come modificata
dalla legge
regionale 19 dicembre 2003, n. 41 .
-
Art. 42 - Contributi per la
sorveglianza sanitaria sugli ex esposti all'amianto e CVM.
-
Art. 43 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 14 settembre 1994, n.
56 "Norme e principi per il riordino del servizio sanitario
regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria" così come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517".
-
Art. 44 – Intervento per la
collocazione del frammento della Torre sud del World Trade
Center.
-
Art. 45 – Interventi
regionali per l'arte contemporanea.
-
Art. 46 – Interventi per le
celebrazioni del quarto centenario del taglio del Po di Porto Viro
(1604 - 2004).
-
Art. 47 - Costituzione di una
fondazione culturale nel comune di Rovigo.
-
Art. 48 – Modifiche
della legge
regionale 6 aprile 1999, n. 13 “Interventi regionali per i
patti territoriali” e successive modificazioni.
-
Art. 49 – Modifiche alla
legge regionale
29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della
contabilità della Regione”
-
Art. 50 - Ricapitalizzazione della
Veneto Sviluppo S.p.A. e modifica della legge regionale 3 maggio 1975, n.
47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”.
-
Art. 51 - Modifiche della
legge regionale
7 aprile 1994, n. 18 “Interventi in favore delle imprese
ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi
dell’articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive
modificazioni”.
-
Art. 52 - Contributi alle
Comunità montane per gli oneri sostenuti per il personale
trasferito dai Consorzi forestali soppressi ai sensi
dell’articolo 12, comma 1, della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
“Norme sull’istituzione e il funzionamento delle
Comunità montane”.
-
Art. 53 - Partecipazione in
qualità di socio della Regione del Veneto alla Fondazione la
Casa Onlus di Padova.
-
Art. 54 - Gestione dei corsi per
l'obbligo formativo.
-
Art. 55 - Modifica della
legge regionale
30 ottobre 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di
formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali
del lavoro” e successive modificazioni e integrazioni.
-
Art. 56 - Disposizioni relative
alla legge
regionale 23 aprile 1990, n. 32 "Disciplina degli interventi
regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e
servizi innovativi".
-
Art. 57 - Interventi di
promozione, sostegno e valorizzazione della scuola veneta.
-
Art. 58 - Contributo alla
Fondazione Studi Universitari Vicenza.
-
Art. 59 - Disposizioni in materia
di diritto allo studio non universitario.
-
Art. 60 - Contributo straordinario
a favore della Scuola del Vetro Abate Zanetti di Murano.
-
Art. 61 - Intervento per la
scolarizzazione di audiolesi di origine veneta provenienti
dall’Argentina.
-
Art. 62 - Politiche di pari
opportunità: centri risorse.
-
Art. 63 - Disposizioni in materia
di attività sportiva nelle scuole.
-
Art. 64 - Contributo alla
Comunità ebraica di Padova per il ripristino dei Cimiteri
Ebraici di Padova e Rovigo.
-
Art. 65 - Interventi urgenti per
il recupero della Chiesa degli Eremitani.
-
Art. 66 - Costruzione di una
scuola materna ed elementare in Piove di Sacco.
-
Art. 67 - Contributo straordinario
al Comune di Vazzola (TV) per interventi di recupero del sito storico
- architettonico di Borgo Malanotte.
-
Art. 68 - Contributo straordinario
per il comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella.
-
Art. 69 - Contributo al Comune di
S. Zeno di Montagna per l’impianto di risalita Prada
Costabella.
-
Art. 70 - Modifiche alla
legge regionale
22 giugno 1993, n. 16 “Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale nel Veneto
orientale” e successive modificazioni.
-
Art. 71 - Contributo straordinario
ai Comitati e Federazioni delle Associazioni dei Veneti nel
Mondo.
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Art. 72 – Dichiarazione
d’urgenza
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