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Contenuti:
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004)
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38 (BUR n. 135/2004) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI, LAVORI
PUBBLICI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE
Art. 2 - Modifica degli articoli
2 e 3 della legge
regionale 24 dicembre 1999, n. 59 , “Nuove disposizioni in
materia di intervento regionale per l’ampliamento, completamento e
sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e
medie” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 1 dell’ articolo 2 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 ,
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per
le scuole materne, elementari e medie” è aggiunto il seguente
comma 1 bis:
omissis ( 2)
2. Al comma 2 dell’ articolo 3, della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 ,
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per
le scuole materne, elementari e medie” dopo la lettera d) è
aggiunta la seguente lettera d bis):
omissis ( 3)
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per
le scuole materne elementari e medie”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per
le scuole materne elementari e medie” le parole: “di lire
200 milioni (103.291,38 euro)” sono sostituite dalle seguenti:
“di 150.000 euro”.
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per
le scuole materne elementari e medie”.
Art. 5 - Disposizioni in materia
di contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59
“Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per
l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per
le scuole materne elementari e medie”.
1. Ai fini della erogazione, ai sensi dell' articolo 6 della
legge regionale 24
dicembre 1999, n. 59 “Nuove disposizioni in materia di intervento
regionale per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne elementari e medie”, dei contributi
già concessi e non revocati alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono fatte salve le rendicontazioni delle spese sostenute
dagli enti pubblici o dai comitati di gestione di cui all’ articolo 2 della stessa
legge.
2. Quanto disposto al comma 1, nel caso di istituzione privata proprietaria
dell’edificio, è subordinato al rilascio, da parte del
rappresentante legale della stessa, della dichiarazione di impegno di cui
all' articolo 3
comma 2 lettera b), della legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, come
modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 .
Art. 7 - Disposizioni
transitorie relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in
zone interessate da opere di consolidamento degli abitati.
1. In applicazione dell’articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.
741, per i progetti relativi ad interventi edilizi in zone classificate
sismiche e nei territori regionali interessati da opere di consolidamento
degli abitati, depositati presso il Comune, ai sensi dell’ articolo 66, comma 1
della legge regionale
7 novembre 2003, n. 27 , “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”, limitatamente al periodo che decorre
dall’entrata in vigore della legge regionale 21 maggio 2004, n. 13 ,
“Modifiche della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale
e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e fino al 30
giugno 2005, l’inizio dei relativi lavori può avvenire anche in
assenza del rilascio della prevista autorizzazione scritta da parte della
struttura regionale decentrata competente in materia di lavori pubblici.
2. La struttura regionale decentrata competente in materia di lavori
pubblici verifica entro sessanta giorni dall’avvenuta
ricezione , la rispondenza alle prescrizioni tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di ciascuno dei progetti e della
documentazione relativi ai lavori intrapresi ai sensi del comma 1.
3. All’esito negativo della verifica di cui al comma 2, il dirigente
della struttura regionale decentrata competente in materia di lavori
pubblici emette un decreto motivato di sospensione dei lavori, indicante le
non conformità del progetto e della documentazione depositati ai sensi
dell’ articolo
66, comma 1, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 ,
alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3 la ripresa dei lavori è
subordinata all’autorizzazione da parte della struttura regionale
decentrata competente in materia di lavori pubblici, rilasciata previa
verifica dell’adeguamento del progetto che deve includere le
necessarie modifiche ai lavori iniziati e sospesi ai sensi del medesimo
comma 3 ed eventuale integrazione della documentazione depositata.
Art. 8 - Estensione
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 54,
comma 7, della legge
regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in
materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in
zone classificate sismiche”.
1. Le disposizioni di cui all’ articolo 54, comma 7,
della legge regionale n. 27 del 7 novembre 2003 “Disposizioni
generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le
costruzioni in zone classificate sismiche”, si applicano anche ai
contributi impegnati in data antecedente all’entrata in vigore della
legge regionale medesima.
Art. 9 - Fondo per i soggetti
gestori dei programmi di finanziamento regionale.
1. L'entità del fondo da ripartire fra i soggetti gestori dei
programmi di finanziamento regionale, di cui all' articolo 54, comma 11,
della legge regionale
7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone
classificate sismiche”, qualora gli stessi non coincidano con una
delle strutture regionali, è stabilità nel 5 per cento
dell'importo dello stanziamento complessivamente destinato nel programma di
riparto approvato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
Art. 10 - Modifica dell'articolo
18 della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e la
fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e
successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
1. Al comma 2 dell’ articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , in
materia di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo, dopo
le parole: “competente Commissione consiliare” sono
inserite le seguenti: “che si esprime entro il termine di sessanta
giorni decorso il quale si prescinde dal parere,”.
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 ,
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e
successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”
dopo le parole “provvedimento” sono inserite le
seguenti: “i canoni dovuti per l’uso di acque pubbliche
e”.
2. Al comma 4 dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 dopo
le parole “l’entità dei canoni” sono inserite
le seguenti: “nonché i relativi aggiornamenti annuali tenendo
conto delle variazioni dell’indice dei prezzi al consumo rilevato
nell’anno precedente”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’ articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 sono
inseriti i seguenti:
omissis ( 9)
4. Per i canoni con pagamento nel corso dell’anno 2004,
l’importo dovuto è conguagliato in ragione di dodicesimi per
ciascun mese intercorso tra la scadenza dell’anno precedente e il 31
dicembre 2004. La frazione del mese superiore a quindici giorni è
considerata pari a un mese.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile” e successive modificazioni.
1. Al sesto comma dell’ articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile” le parole: “Presidente della Giunta
regionale”, ove ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
“dirigente regionale competente in materia di protezione
civile”.
2. All’ottavo comma dell’ articolo 17 della
legge regionale 27
novembre 1984, n. 58 le parole: “dalla Giunta
regionale” sono sostituite dalle seguenti: “dal
dirigente regionale competente in materia di protezione civile”.
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e successive
modificazioni.
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto
ambientale e successive modifiche”.
Art. 17 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Articolo riportato
all’art. 1 legge regionale 6 maggio 1985, n. 49
( 2) Comma riportato dopo il comma 1
dell’art. 2 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 3) Lettera riportata al comma 2
dell’art. 3 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 4) Comma riportato dopo il comma 4
dell’art. 6 legge regionale 24 dicembre 1999, n. 59 .
( 5) Comma riportato all’art.
66 legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 .
( 6) Comma riportato all’art.
66 legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 .
( 7) Comma riportato dopo il comma 1
dell’art. 18 legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 .
( 8) Comma riportato dopo il comma 4
dell’art. 52 legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 .
( 9) Commi 4 ter, 4 quater e 4
quinquies riportati dopo il comma 4 bis dell’art. 83 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 .
( 10) Comma riportato
all’art. 33 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 11) Comma riportato dopo il
comma 3 dell’art. 33 legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 .
( 12) Comma riportato dopo il
comma 5 dell’art. 4 legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 28 dicembre 2004, n. 38
(BUR n. 135/2004)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN
MATERIA DI NAVIGAZIONE A MOTORE SUI LAGHI, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA, DIFESA DEL SUOLO E AMBIENTE
-
-
Art. 1 - Modifica dell'articolo 1
della legge
regionale 6 maggio 1985, n. 49 .
-
Art. 2 - Modifica degli articoli 2
e 3 della legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 , “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale
per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne, elementari e medie” e
successive modificazioni.
-
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale
per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
-
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale
per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
-
Art. 5 - Disposizioni in materia di
contributi di cui alla legge regionale 24 dicembre 1999, n.
59 “Nuove disposizioni in materia di intervento regionale
per l’ampliamento, completamento e sistemazione di edifici
scolastici per le scuole materne elementari e medie”.
-
Art. 6 - Modifica
dell’articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”, come modificato dalla legge regionale 21 maggio 2004, n. 13
.
-
Art. 7 - Disposizioni transitorie
relative a progetti di interventi edilizi in zone sismiche o in zone
interessate da opere di consolidamento degli abitati.
-
Art. 8 - Estensione
dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
54, comma 7, della legge regionale 7 novembre 2003, n.
27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di
interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche”.
-
Art. 9 - Fondo per i soggetti
gestori dei programmi di finanziamento regionale.
-
Art. 10 - Modifica dell'articolo 18
della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l'assegnazione e
la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale
pubblica" e successive modificazioni ed integrazioni.
-
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 16 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2003”.
-
Art. 12 - Modifiche
all’articolo 52 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
, “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2003”.
-
Art. 13 - Modifica
dell’articolo 83 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112” e successive modificazioni.
-
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 17 della legge 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione
civile” e successive modificazioni.
-
Art. 15 - Modifica
dell’articolo 33 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e
successive modificazioni.
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di
impatto ambientale e successive modifiche”.
-
Art. 17 - Dichiarazione
d’urgenza.
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