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Contenuti:
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (BUR n. 23/2005)
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 6 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI PERSONALE, DI ENTI LOCALI E DI ENTI
STRUMENTALI
CAPO I - Norme in materia di personale
Art. 1 - Modifiche alla legge regionale 10 gennaio
1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione"
e successive modificazioni.
Art. 2 - Interpretazione
autentica degli articoli 11 e 22 della legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1
"Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione" e successive
modificazioni.
1. Gli articoli
11, comma 8 e 22, comma 3 della legge regionale n. 10 gennaio 1997, n. 1 vanno
interpretati nel senso che il collocamento in aspettativa senza assegni dei
dipendenti regionali non comporta la novazione del rapporto di lavoro. La
retribuzione complessiva annua corrisposta per l'espletamento degli
incarichi, esclusa la parte variabile correlata ai risultati conseguiti,
è da ritenersi equiparata, ai fini della determinazione del
trattamento pensionistico, alle voci economiche relative al trattamento
economico fondamentale dirigenziale costituito dallo stipendio tabellare
annuo fissato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
regioni autonomie locali e, per la parte eccedente lo stipendio tabellare e
fino a concorrenza dell'intero importo spettante, dalla retribuzione di
posizione.
Art. 3 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 9 marzo 1995, n. 10 "Norme
per il riordinamento degli enti di edilizia residenziale pubblica" e
dell’articolo 13 della legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Norme per l’istituzione ed il funzionamento dell’Agenzia
regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
(ARPAV)”.
Art. 4 - Modifica dell'articolo
11 della legge
regionale 14 gennaio 2003, n. 3 "Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2003".
1. Al comma 1 dell' articolo 11, della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3 , le
parole "il trattamento determinato con le modalità previste
dall'articolo 111, commi 4 e 5 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12
"Organizzazione amministrativa e ordinamento del personale", sono
sostituite dalle seguenti: "il trattamento previdenziale nella misura
pari ad un dodicesimo dell'ottanta per cento dell'ultima retribuzione annua
lorda di natura fissa e continuativa percepita dal dipendente per ogni anno
di servizio utile. La Regione pone a suo carico l'eventuale differenza tra
la suddetta somma e quella lorda corrisposta allo stesso titolo dall'ente
presso il quale è instaurato il rapporto previdenziale.".
2. Dopo il comma 2 dell' articolo 11 della legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3
è inserito il seguente:
omissis ( 2)
Art. 5 - Sostituzione
dell'articolo 24 della legge regionale 8 settembre 1997, n. 36
così come modificato dall'articolo 30 comma 5 della legge regionale 28 gennaio
2000, n. 5 “Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta
del Po”.
CAPO II - Modifiche alla legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112” e successive modificazioni
CAPO III - Modifica alla legge regionale 10 ottobre
1989, n. 38 “Norme per l’istituzione del Parco regionale
dei colli Euganei” e successive modificazioni
1. L' articolo
18 è così sostituito:
omissis ( 5)
2. Il Consiglio così come composto ai sensi del comma 1 è
nominato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
A tal fine entro quindici giorni da tale data il Presidente della Giunta
regionale invita la Provincia a provvedere entro quarantacinque giorni alle
designazioni di competenza. Decorso inutilmente tale termine il Presidente
della Giunta regionale provvede alla nomina del Consiglio dell'Ente parco
sulla base delle designazioni pervenute.
3. Il Consiglio in carica all'entrata in vigore della presente legge
continua ad esercitare le sue funzioni sino alla nomina del nuovo consiglio
ai sensi del comma 2.
CAPO IV - Disposizioni transitorie
in materia di
Comitato Regionale delle Comunicazioni.
Art. 10 - Disposizioni
transitorie in materia di eleggibilità.
1. In deroga a quanto previsto dal comma 7 dell' articolo 3 della
legge regionale 10
agosto 2001, n. 18 , "Istituzione organizzazione e funzionamento del
Comitato Regionale delle Comunicazioni (CORECOM)" i componenti del CORECOM
in carica all'entrata in vigore della presente legge, limitatamente
all'ottava legislatura, sono rieleggibili.
Art. 11 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
SOMMARIO
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