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Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 (BUR n. 23/2005)
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8 (BUR n. 23/2005) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2004 IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA,
VIABILITÀ, MOBILITÀ, URBANISTICA ED EDILIZIA (1) (2)
CAPO I - Disposizioni in materia di
edilizia residenziale pubblica
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica”.
1. Il comma 4 dell’ articolo 11 della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
omissis ( 3)
2. Dopo il comma 4 dell’ articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ,
è inserito il seguente:
omissis ( 4)
3. Al comma 5 dell’ articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 , le
parole: “con ordinanza del Sindaco, su proposta annuale della
prefettura interessata” sono sostituite dalle seguenti:
“dall'ente gestore, sulla base di una graduatoria formata, entro
il 31 marzo di ogni anno, dalla prefettura territorialmente
competente”. ( 5)
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
CAPO II - Disposizioni in materia di
viabilità e mobilità
Art. 3 - Introduzione
dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”.
Art. 4 - Modifica alla legge regionale 25 ottobre
2001, n. 29 “Costituzione di una società di capitali per la
progettazione, esecuzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti
stradali”.
Art. 5 - Disposizioni
transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore della
mobilità e dei trasporti.
1. La disposizione di cui al comma 7 articolo 54 della
legge regionale 7
novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate
sismiche", trova applicazione anche per gli interventi, già finanziati
alla data di entrata in vigore della medesima legge, relativi a contributi
concessi ai sensi delle leggi regionali 28 gennaio 1982, n. 8 "Interventi regionali per il
potenziamento delle infrastrutture e delle attrezzature nel settore dei
trasporti", 29 dicembre
1988, n. 62 "Interventi in favore della aeroportualità turistica
nel Veneto", 30 dicembre
1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale", 9 agosto 1999,
n. 36 "Norme per la razionalizzazione del traffico e della
distribuzione delle merci e per l'abbattimento dell'inquinamento
atmosferico all'interno delle aree urbane", 29 dicembre 1999, n. 61
“Norme per l'acquisizione di sedi ferroviarie dimesse”,
28 dicembre 1998, n.
32 “Erogazione di un contributo per l'installazione sulle auto di
nuova immatricolazione del Veneto di sistemi di pagamento automatico di
pedaggi autostradali e ai Comuni per l'installazione di sistemi
automatizzati di accesso ad aree o parcheggi urbani” ( 10) e ai sensi della legge 19 ottobre 1988, n.
366 "Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica", della
legge 28 giugno 1991, n. 208 “Interventi per la realizzazione di
itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane” e della legge 24
marzo 1989, n. 122 “Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché
modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della
circolazione stradale”. ( 11)
Art. 6 - Disposizioni
transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità
comunale.
1. Per l'anno 2005, in deroga alle procedure di cui all' articolo 9, commi 2 e 3,
della legge regionale
30 dicembre 1991, n. 39 "Interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale" e successive modificazioni, la somma destinata
agli interventi sulla mobilità comunale è assegnata
prioritariamente agli interventi di cui all'allegato C - annesso 2 - della
DGR n. 3214 del 15 ottobre 2004 " Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 ,
articolo 9 e s.m.i.. Riparto per l'anno 2004 e segnalazione interventi
prioritari per l'anno 2005", pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 117 del 23 novembre 2004.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale”.
Art. 8 - Modifica dell'articolo
4 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale e disposizioni transitorie".
Art. 9 - Modifica dell'articolo
18 della legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 , "Disciplina ed organizzazione del
trasporto pubblico locale".
Art. 10 – Modifica
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale.
Art. 11 - Modifiche
dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
"Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale".
1. Alla alinea del comma 3 dell' articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 ,
dopo le parole "Relativamente al finanziamento dei servizi" sono
aggiunte le parole: "ed all’espletamento delle relative funzioni
strumentali". ( 16)
2. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
, dopo le parole "del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422"
sono aggiunte le seguenti: ", agli oneri connessi all'espletamento delle
procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1, lettera
l), dell'articolo
7 e agli oneri derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio
della mobilità, al miglioramento dei livelli d'inquinamento e
congestione, alla ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai
sensi del comma 2, lettere c) ed h), dell'articolo 1;".
( 17)
3. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25 , dopo le parole "di cui agli articoli 20 e 32" sono
aggiunte le parole ", agli oneri connessi all'espletamento delle
procedure concorsuali attribuite alla Regione ai sensi del comma 1 ter,
dell'articolo 22 e del comma 1, lettere l) e n), dell'articolo 7 e agli oneri
derivanti da provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità,
al miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla
ottimizzazione dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2,
lettere c) ed h), dell'articolo 1;". ( 18)
4. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre
1998, n. 25 , dopo le parole "dei servizi lacuali di cui
all'articolo 29" sono aggiunte le parole ", agli oneri connessi
all'espletamento delle procedure concorsuali attribuiti alla Regione ai
sensi del comma 1, lettera l), dell'articolo 7 e agli oneri derivanti da
provvedimenti finalizzati al monitoraggio della mobilità, al
miglioramento dei livelli d'inquinamento e congestione, alla ottimizzazione
dell'integrazione modale e tariffaria ai sensi del comma 2, lettere c) ed
h), dell'articolo 1.". ( 19)
Art. 12 - Interventi regionali
per favorire il trasferimento delle merci alle modalità ferroviaria ed
idroviaria. (20)
1. In attuazione degli obiettivi indicati dalla programmazione nazionale e
regionale nel settore del trasporto delle merci, per sviluppare il
trasporto ferroviario ed idroviario, più compatibile alle
criticità di natura ambientale, la Giunta regionale definisce le
modalità e i termini per l’erogazione dei contributi nonché
la quantificazione degli stessi. ( 21)
Art. 13 - Modifiche degli
articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
"Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi
di trasporto non di linea per via di terra".
CAPO III - Disposizioni in materia
di urbanistica ed edilizia e modifica dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre
2004, n. 30
Art. 14 – [Installazione,
modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile. (25)
1. Ai fini della verifica di compatibilità igienico-sanitaria,
l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per
la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di
emissione dei medesimi, è subordinata al rilascio del provvedimento
autorizzatorio da parte dei comuni territorialmente interessati nelle forme
e nei tempi previsti dall’articolo 87 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”.
2. Ai fini della conformità urbanistica ed edilizia
l’installazione, la modifica e l’adeguamento degli impianti per
la telefonia mobile necessitano del rilascio del permesso di costruire ai
sensi degli articoli 10 e 3, comma 1, lettere e.2) ed e.4) del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.]
Art. 15 - Modifica dell'articolo
6 della legge
regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti da
campi elettromagnetici generati da elettrodotti".
1. Alla lettera b), comma 1 bis dell’ articolo 6 della
legge regionale 30
giugno 1993, n. 27 e successive modificazioni, dopo le parole:
“servizi igienici” sono aggiunte le parole:
“nonché le costruzioni pertinenziali prive di
funzionalità autonoma.”.( 26)
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
1. Alla fine del comma 17 dell' articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
è aggiunta la seguente frase: "Le altezze dei locali di edifici da
adibire alle destinazioni di cui alle lettere c) ed f) del comma 1,
costruiti anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 5
luglio 1975 “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno
1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti
igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione” possono
derogare ai minimi di legge e, comunque, non devono essere inferiori a
quelle esistenti.".( 27)
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”.
Art. 18 - Modifiche degli
articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 7
“Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di zona degli
strumenti urbanistici generali in favore delle persone handicappate
gravi”.
Art. 19 - Interpretazione
autentica e modifica dell’articolo 3 della legge regionale legge regionale 5 novembre
2004, n. 21 “Disposizioni in materia di condono
edilizio”.
1. Ai fini dell’applicazione dell’ articolo 3 della
legge regionale 5
novembre 2004, n. 21 per ampliamento si intende
“l’ampliamento della costruzione esistente all’esterno
della sagoma esistente” così come previsto
dall’articolo 3, comma 1, lettera e.1) del decreto del Presidente
della Repubblica 8 giugno 2001, n. 380 “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
2. Ai sensi dell' articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
devono intendersi sanabili, alle medesime condizioni, gli interventi di cui
all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del DPR n. 380 del
2001, ancorché gli stessi non siano connessi ad un mutamento di
destinazione d'uso.
3. Dopo il comma 4 dell’ articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 30)
Art. 20 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
Art. 21 - Modifiche
dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. L’articolo 11 della regionale 23 aprile 2004, n. 11 è
così sostituito:
omissis ( 32)
Art. 22 - Modifiche
all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
1. Al comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo
le parole “e successive modificazioni” sono aggiunte le
parole “o in caso di impedimento, dal dirigente regionale
competente in materia urbanistica”. ( 33)
Art. 23 – Disposizioni
transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio”.
1. Per l’anno 2004, in deroga alle procedure di cui
all’ articolo
47 della legge
regionale 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del
territorio” i contributi previsti dal medesimo articolo, sono
assegnati dalla Giunta regionale ai comuni che predispongono piani di
assetto del territorio intercomunali (PATI).
Art. 24 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”.
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30
“Disposizioni di interpretazione autentica e di modifica in materia
di trasporto pubblico locale di cui alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale “ e
successive modificazioni”.
Note
(1) La legge è stata
impugnata dal Governo innanzi alla Corte Costituzionale con ricorso n.
50/2005 (G.U. 1ª serie speciale n. 21/2005) con il quale è stata
sollevata questione di legittimità costituzionale dell’articolo
14 relativamente all’articolo 117, comma terzo, della Costituzione e
dell’articolo 25, comma primo, relativamente all’articolo 117,
commi primo e secondo, lettera e) della Costituzione. La legge è stata
altresì impugnata in via incidentale dal TAR del Veneto con ordinanza
n. 551/2005 (G.U. 1° serie speciale n. 46/2005), con la quale è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 14, relativamente agli articoli 11 e 117 della
Costituzione. Con sentenza n. 80/2006 (G.U. 1° serie speciale n.
10/2006) la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità
dell’articolo 25, in quanto contenente una disciplina afferente la
materia della tutela della concorrenza (art. 117, comma 2 lett. e)) di
competenza legislativa esclusiva del legislatore statale. Quanto sopra
anche in presenza della ulteriore proroga da parte dello Stato del termine
ultimo – art. 1, commi 393 e 394, della legge 23 dicembre 2005, n.
266 della legge finanziaria per il 2006 – al 31 dicembre 2006, ora
coincidente con quello previsto dalla disposizione impugnata. Con sentenza
n. 265/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 28/2006) la Corte ha dichiarato
altresì l’illegittimità dell’articolo 14, per
violazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in
quanto contrastante con i princìpi fondamentali di semplificazione del
procedimento e di celerità dettati dall’articolo 87 del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni
elettroniche), il quale prevede un unico procedimento per
l’installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica
senza che sia necessaria l’attivazione di un ulteriore procedimento
volto ad ottenere anche il rilascio di un titolo abilitativo per fini
edilizi. Infine con ordinanza n. 282/2006 (G.U. 1° serie speciale n.
28/2006) la Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR del Veneto
affinchè valuti se la sollevata questione di legittimità
costituzionale sia tuttora rilevante, considerato che con la citata
sentenza n. 265 del 2006 è già stata dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’articolo 14.
( 2) Nel testo pubblicato nel BUR a
causa di un refuso tipografico sono state erroneamente inserite le parole
“Capo VI Disposizioni in materia di Veneti nel mondo e norma
finale” che vanno soppresse così come risulta dall’errata
corrige pubblicata nel BUR n. 31 del 22 marzo 2005.
( 3) Testo riportato al comma 4
dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
( 4) Testo riportato dopo il comma 4
bis dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
( 5) Testo riportato nel comma 5
dell’articolo 11 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
( 6) Testo riportato nella lettera
m) comma 1 dell’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
( 7) Testo riportato dopo il comma 1
quater all’articolo 65 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
( 8) Testo riportato dopo
l’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
( 9) Testo riportato
all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
( 10) Il riferimento alla
legge regionale 29
dicembre 1999, n. 61 , alla legge regionale 28 dicembre 1998, n. 32
è stato inserito da comma 1 art. 15 legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 .
( 11) Il riferimento alla legge
28 giugno 1991, n. 208 è stato aggiunto da comma 1 art. 15 legge regionale 3 febbraio
2006, n. 2 .
( 12) Testo riportato dopo
lettera b) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39
( 13) Testo riportato dopo comma
4 dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 14) Testo riportato dopo comma
11 dell’articolo 18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 e
successive modificazioni.
( 15) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 16) Testo riportato al comma 3
dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 17) Testo riportato alla
lettera a) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 18) Testo riportato alla
lettera b) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 19) Testo riportato alla
lettera c) del comma 3 dell’articolo 47 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
( 20) Rubrica così
modificata da comma 1 art. 43 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 21) Comma così modificato
da comma 2 art. 43 legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1 .
( 22) Testo riportato alla fine
del comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
( 23) Testo aggiunto dopo il
comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22 .
( 24) Testo aggiunto dopo il
comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 22
( 25) Articolo dichiarato
illegittimo dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 265 del 2006
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2006, n. 28 prima serie
speciale.
( 26) Testo riportato alla
lettera b), comma 1 bis dell’articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
( 27) Testo aggiunto alla fine
del comma 17 dell’art. 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
( 28) Testo riportato al comma 6
dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
( 29) Articolo abrogato ai sensi
dell’art. 28 comma 1 lett. b) della legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 che
ha abrogato la legge
regionale 30 agosto 1993, n. 41 .
( 30) Testo riportato al comma 4
dell’articolo 3 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 21
( 31) Testo riportato al comma 2
articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 32) Testo riportato
all’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 33) Testo riportato al comma 1
dell’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 34) Testo riportato al comma 1
quatter dell’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
( 35) La Corte Costituzionale con
sentenza n. 80/2006 (G.U. 1° serie speciale n. 10/2006) ha dichiarato
l’illegittimità dell’articolo 25, comma 1.
( 36) Testo riportato dopo il
comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n. 30 .
( 37) Testo riportato al comma 4
dell’articolo 3 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 25 febbraio 2005, n. 8
(BUR n. 23/2005)
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2004 IN
MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, VIABILITÀ, MOBILITÀ,
URBANISTICA ED EDILIZIA (1) (2)
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia di
edilizia residenziale pubblica
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
di viabilità e mobilità
-
-
Art. 3 - Introduzione
dell’articolo 96 bis nella legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”.
-
Art. 4 - Modifica alla
legge
regionale 25 ottobre 2001, n. 29 “Costituzione di una
società di capitali per la progettazione, esecuzione,
manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali”.
-
Art. 5 - Disposizioni
transitorie relative all'erogazione di contributi nel settore
della mobilità e dei trasporti.
-
Art. 6 - Disposizioni
transitorie per l'assegnazione di contributi per la mobilità
comunale.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1991, n.
39 “Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale”.
-
Art. 8 - Modifica dell'articolo
4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale e disposizioni transitorie".
-
Art. 9 - Modifica dell'articolo
18 della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 , "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale".
-
Art. 10 – Modifica
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 “Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale.
-
Art. 11 - Modifiche
dell'articolo 47, della legge regionale 30 ottobre 1998, n.
25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico
locale".
-
Art. 12 - Interventi regionali
per favorire il trasferimento delle merci alle modalità
ferroviaria ed idroviaria. (20)
-
Art. 13 - Modifiche degli
articoli 4 e 5 della legge regionale 30 luglio 1996, n.
22 "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia di servizi di trasporto non di linea per via di terra".
-
CAPO III - Disposizioni in materia
di urbanistica ed edilizia e modifica dell’articolo 3 della
legge regionale
26 novembre 2004, n. 30
-
-
Art. 14 – [Installazione,
modifica e adeguamento degli impianti per la telefonia mobile.
(25)
-
Art. 15 - Modifica
dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 1993, n.
27 "Prevenzione dei danni derivanti da campi elettromagnetici
generati da elettrodotti".
-
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 25 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
-
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 30 della legge regionale 4 novembre 2002, n.
33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
turismo”.
-
Art. 18 - Modifiche degli
articoli 1 e 2 della legge regionale 4 aprile 2003, n.
7 “Deroghe alle volumetrie previste dagli indici di
zona degli strumenti urbanistici generali in favore delle persone
handicappate gravi”.
-
Art. 19 - Interpretazione
autentica e modifica dell’articolo 3 della legge
regionale legge regionale 5 novembre 2004, n.
21 “Disposizioni in materia di condono edilizio”.
-
Art. 20 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 21 - Modifiche
dell’articolo 11 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 22 - Modifiche
all’articolo 27 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 23 – Disposizioni
transitorie relative ai contributi di cui all’articolo 47
della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 24 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n.
11 “Norme per il governo del territorio”.
-
Art. 25 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 26 novembre 2004, n.
30 “Disposizioni di interpretazione autentica e di
modifica in materia di trasporto pubblico locale di cui alla
legge
regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “Disciplina ed
organizzazione del trasporto pubblico locale “ e successive
modificazioni”.
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Art. 26 - Modifiche alla
legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
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