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Contenuti:
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 (BUR n. 109/2005)
Legge regionale 18 novembre 2005, n. 18 (BUR n. 109/2005) [sommario] [RTF]
ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE REGIONALE VOLONTARIO
CAPO I - Principi e finalità
Art. 1 - Principi e
finalità.
1. La Regione del Veneto promuove e sostiene il servizio civile quale
esperienza di cittadinanza attiva per la formazione di donne e uomini
più consapevoli, partecipi, responsabili, solidali e non violenti e
quale investimento della comunità veneta sulle giovani generazioni. A
questo scopo la Regione istituisce il servizio civile regionale volontario.
CAPO II - Servizio civile regionale
volontario
Art. 2 - Ambiti di servizio.
1. Il servizio civile regionale volontario realizza le finalità di cui
all'articolo 1 attraverso l'attuazione di progetti di assistenza e servizio
sociale, di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale,
di promozione e organizzazione di attività educative e culturali,
dell’economia solidale e, di protezione civile.
Art. 3 - Durata.
1. Il servizio civile regionale volontario dura da sei a dodici mesi,
prorogabili fino a un massimo di ventiquattro mesi. Il numero di ore di
servizio può variare tra diciotto e trenta ore settimanali. Il numero
di giorni di servizio non può essere inferiore a tre e superiore a sei
la settimana.
Art. 4 - Registro.
1. Concorrono alla gestione del servizio
civile regionale volontario gli enti e le associazioni iscritte in apposito
registro tenuto presso l'ufficio per il servizio civile regionale di cui
all’articolo 10.
2. Possono chiedere l'iscrizione al registro di cui al comma 1 gli enti e
le associazioni, attive da almeno due anni, che siano in possesso dei
seguenti requisiti:
a) assenza di scopo di lucro;
b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle del
servizio civile regionale;
c) capacità organizzativa e d'impiego dei volontari del servizio
civile regionale.
3. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per la
presentazione dei progetti di cui all'articolo 5.
Art. 5 - Progetti d'impiego dei
volontari.
1. Gli enti e le associazioni iscritte al
registro di cui all'articolo 4 possono presentare alla Regione progetti
d'impiego di volontari negli ambiti di servizio indicati all'articolo 2.
2. I volontari del servizio civile regionale non possono essere impiegati
in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge.
3. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 provvedono ad assicurare i
volontari per eventuali infortuni e malattie derivanti dallo svolgimento
del servizio, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. Per la valutazione dei progetti di impiego dei volontari si considerano
nell'ordine:
a) l'utilità e la rilevanza sociale in riferimento al contesto di
attuazione;
b) il percorso di crescita civica e professionale dei volontari, attraverso
il programma di formazione e l'esperienza di servizio nella sua
totalità;
c) la possibilità di successivi sbocchi lavorativi per i volontari;
d) la capacità di concorrere allo sviluppo del servizio civile
regionale volontario;
e) l'adeguatezza della copertura assicurativa a vantaggio dei volontari.
5. I progetti, approvati dalla Giunta regionale, sono inseriti nei bandi di
cui all'articolo 7, commi 2 e 3.
Art. 6 - Contributi regionali
per l'attuazione dei progetti d'impiego dei volontari.
1. La Regione eroga contributi per
l'attuazione dei progetti di servizio civile regionale volontario,
provvedendo al rimborso delle spese sostenute dagli enti gestori:
a) nella misura massima del sessanta per cento, per gli enti locali, le
unità locali socio-sanitarie, le università degli studi e gli
altri enti pubblici;
b) nella misura massima del novanta per cento, per gli enti e le
associazioni private senza fini di lucro.
2. Sono considerate spese per l'attuazione dei progetti:
a) le spese per la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e degli
operatori di cui all' articolo
17;
b) le spese per la formazione dei volontari;
c) le spese per la copertura assicurativa dei volontari;
d) le indennità mensili;
e) le spese di trasporto, vitto e alloggio dei volontari, quando siano
presupposti necessari all'attuazione del progetto d'impiego.
3. Tutte le spese per le quali viene richiesto il contributo regionale
devono essere rendicontate.
Art. 7 - Ammissione al servizio
civile regionale volontario.
1. Possono svolgere il servizio civile
regionale volontario i cittadini italiani e comunitari residenti o
domiciliati in Veneto che:
a) abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età al momento della
presentazione della domanda;
b) siano in possesso dell'idoneità psico-fisica, certificata dal
medico di medicina generale, in relazione al servizio da svolgere.
( 1)
2. La Regione pubblica ogni sei mesi un bando per l'avviamento al servizio
civile regionale volontario. Il numero di posti disponibili è
determinato ogni anno entro i trenta giorni successivi all'approvazione del
bilancio regionale di previsione annuale, in relazione alle risorse
finanziarie stanziate.
3. Nel bando sono indicati i requisiti di ammissione, i criteri di
selezione dei volontari, i progetti d'impiego, gli enti gestori, le sedi di
servizio, le date di avviamento al servizio, l'importo delle indennità
di servizio e dei premi di fine servizio.
Art. 8 - Indennità di
servizio e premi di fine servizio.
1. Ai volontari del servizio civile regionale di età compresa tra i
diciotto e i ventotto anni non compiuti al momento della presentazione
della domanda viene corrisposta dagli enti gestori un'indennità di
15,00 euro al giorno, compresi i giorni festivi e di riposo, a condizione
che prestino servizio trenta ore la settimana. L'indennità viene
ridotta del 40 per cento se i volontari prestano servizio diciotto ore la
settimana e, viene ridotta in proporzione, nel caso di monte orario
settimanale compreso tra le diciotto e le trenta ore.
2. La Regione corrisponde ai volontari di cui al comma 1 un premio di fine
servizio pari a 2.000,00 euro per ogni periodo di dodici mesi di servizio
svolti con un monte orario settimanale di trenta ore. Per i volontari che
abbiano prestato servizio per un periodo inferiore a dodici mesi e per un
numero di ore settimanali inferiore a trenta il premio di fine servizio
viene ridotto in analogia con quanto previsto al comma 1 per la riduzione
dell'indennità di servizio.
3. La Giunta regionale, sentita la consulta per il servizio civile
regionale di cui all’articolo 11, può stabilire con proprio
provvedimento indennità di servizio e premi di fine servizio per i
volontari che appartengano a fasce d’età diverse da quella di
cui al comma 1.
4. Le indennità di servizio e i premi di fine servizio di cui al
presente articolo sono rivalutate ogni tre anni sulla base degli indici
ISTAT.
Art. 9 - Strumenti di
valorizzazione dell’attività di servizio civile.
1. La Regione promuove il riconoscimento da parte delle università
degli studi dei crediti formativi derivanti dalla prestazione del servizio
civile volontario e dalle attività formative connesse.
2. La Regione promuove l'adozione di misure volte a favorire l'inserimento
nel mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile
regionale volontario, anche stipulando accordi con le associazioni di
imprese private, con le associazioni di rappresentanza delle cooperative e
con gli enti senza scopo di lucro.
3. Il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato
nei pubblici concorsi banditi dalla Regione e dagli enti strumentali
regionali con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato
presso enti pubblici.
4. Gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti in ambito regionale
possono riconoscere agevolazioni alla fruizione di servizi ai soggetti
impiegati nel servizio civile regionale volontario del Veneto.
5. La Regione può prevedere ulteriori benefici economici per i
volontari in servizio civile regionale.
Art. 10 - Ufficio per il
servizio civile regionale.
1. È istituito presso la Giunta regionale l'ufficio per il servizio
civile regionale.
2. La dotazione del personale dell'ufficio è fissata con apposito
provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in
vigore della presente legge. Per il funzionamento dell'ufficio la Regione
si avvale anche di collaboratori e consulenti di comprovata esperienza
nella gestione del servizio civile.
3. L'ufficio per il servizio civile regionale:
a) gestisce il registro degli enti e delle associazioni di cui all' articolo 4;
b) predispone lo schema di progetto d'impiego dei volontari di cui
all' articolo 5;
c) valuta i progetti d'impiego dei volontari di cui all'articolo 5;
d) eroga i contributi di cui all' articolo 6;
e) predispone i bandi di avviamento al servizio di cui all' articolo 7;
f) predispone il programma triennale delle azioni di promozione e sostegno
del servizio civile di cui all’articolo 12 e concorre alla loro
attuazione;
g) eroga i finanziamenti agli enti e associazioni che concorrono
all'attuazione delle azioni di cui al Capo III.
Art. 11 - Consulta per il
servizio civile regionale.
1. È istituita la consulta per il servizio civile regionale quale
organo consultivo della Giunta regionale per le attività previste
dalla presente legge.
2. La consulta è composta da non più di dieci membri, individuati
dalla Giunta regionale in maggioranza tra i rappresentanti degli enti e
delle organizzazioni che impiegano volontari in servizio civile, o abbiano
svolto attività significative e documentabili di formazione connesse
al servizio civile regionale volontario.
3. Alle riunioni della consulta partecipano il Presidente della Giunta
regionale o un suo delegato ed un rappresentante del Consiglio regionale,
il responsabile dell'ufficio per il servizio civile regionale ed un
rappresentante dell'Osservatorio regionale permanente sulla condizione
giovanile di cui all’articolo 3 della legge regionale 29 luglio 1988, n. 29
“Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei
giovani” come sostituito dall’articolo 2 della legge regionale 11 agosto
1994, n. 37 . ( 2)
4. La consulta dura in carica cinque anni. I componenti possono essere
riconfermati.
5. La consulta esprime il proprio parere:
a) sul programma triennale degli interventi di cui all'articolo 12;
b) sui progetti di impiego dei volontari presentati dagli enti ed
associazioni di cui all' articolo
5;
c) sull'assegnazione di contributi e finanziamenti per attività
connesse al servizio civile regionale volontario.
6. La consulta ed i suoi componenti possono presentare proposte per la
predisposizione del programma triennale di cui all'articolo 12.
7. La consulta viene convocata per la prima volta entro sessanta giorni
dalla sua costituzione. In seguito viene convocata almeno due volte
all'anno e ogniqualvolta lo richieda la Giunta regionale o almeno un terzo
dei componenti della consulta stessa.
8. Il funzionamento della consulta è disciplinato dalla Giunta
regionale con apposito provvedimento, emanato entro sessanta giorni dalla
prima convocazione, nel quale viene disciplinato anche il rimborso delle
spese ai componenti la consulta.
CAPO III - Azioni di promozione,
qualificazione e sostegno del servizio civile
Art. 12 - Azioni e programma triennale.
1. Ai fini della presente legge sono azioni di promozione, qualificazione e
sostegno del servizio civile regionale volontario:
a) il finanziamento dei progetti di impiego dei volontari;
b) il reperimento di dati ed elementi conoscitivi relativi alle diverse
tipologie ed esperienze di servizio civile volontario;
c) l'informazione;
d) la formazione e l'aggiornamento dei responsabili del servizio civile
regionale volontario;
e) la formazione generale e specifica dei volontari;
f) la verifica delle attività di formazione e aggiornamento;
g) la verifica dei progetti di impiego dei volontari e della loro
attuazione;
h) la costituzione e la valorizzazione di coordinamenti, associazioni o
consorzi di enti per la formazione dei volontari, l'aggiornamento dei
responsabili e per la gestione del servizio civile regionale volontario.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere della consulta per il servizio civile regionale, il
Consiglio regionale approva il primo programma triennale delle azioni di
cui al comma 1, su proposta della Giunta regionale. I successivi programmi
triennali sono approvati entro novanta giorni dalla scadenza del programma
precedente.
3. Il programma triennale fissa le priorità e i tempi d'intervento,
nonché i criteri di concessione dei contributi e dei finanziamenti
regionali agli enti e alle associazioni che realizzano gli interventi.
4. Entro trenta giorni dalla scadenza del programma triennale, la Giunta
regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sulle attività
svolte.
5. Il programma triennale mantiene validità sino
all’approvazione del programma triennale successivo.
Art. 13 - Ricognizione delle
esperienze e tipologie di servizio civile volontario.
1. In fase di prima applicazione al fine di individuare elementi utili per
la redazione e valutazione dei progetti d'impiego dei volontari in servizio
civile regionale, l'ufficio per il servizio civile regionale provvede a una
ricognizione delle esperienze di servizio civile volontario svolte in
Veneto prima dell’entrata in vigore della presente legge.
2. Sono oggetto di ricognizione anche l'anno di volontariato sociale
promosso dalla Caritas italiana e le esperienze di servizio civile
femminile svolte presso gli enti locali del Veneto che hanno aderito alla
sperimentazione promossa dal dipartimento affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, e altre analoghe forme di servizio civile
femminile.
Art. 14 - Informazione.
1. La Regione promuove la conoscenza del servizio civile regionale
volontario attraverso:
a) i mezzi d'informazione televisiva e radiofonica;
b) la rete dei servizi Informagiovani;
c) l'organizzazione di campagne informative nelle scuole, nelle
università e nel terzo settore;
d) la partecipazione a fiere di interesse giovanile;
e) l'istituzione di una banca dati degli enti e dei progetti di servizio
civile, consultabile in Internet;
f) l'organizzazione di una conferenza annuale sul servizio civile,
finalizzata a divulgare i progetti migliori e a favorire uno scambio di
esperienze tra gli operatori.
2. La Giunta regionale organizza ogni anno un corso di formazione e
aggiornamento per gli operatori che promuovono e diffondono la conoscenza
del servizio civile e provvede altresì alla produzione e distribuzione
negli Informagiovani, nelle scuole e nelle università e negli enti del
terzo settore, di materiale informativo cartaceo e multimediale. A tal fine
si procede ad una ricognizione preliminare delle attività svolte in
questo ambito da associazioni ed enti locali, per recuperare e valorizzare
le esperienze positive.
Art. 15 - Formazione dei
volontari.
1. La Regione promuove e sostiene attività di formazione generale e
specifica, che abbiano come destinatari i volontari in servizio civile
regionale.
2. La formazione generale dei volontari in servizio civile è
formazione civica improntata ai valori espressi nella Costituzione della
Repubblica italiana, e in particolare al dovere di solidarietà sociale
e al dovere di concorrere al progresso materiale e spirituale della
società. La Regione sostiene prioritariamente le attività di
formazione civica che includano forme di ricerca e sperimentazione di
soluzione non violenta dei conflitti.
3. La formazione specifica è variabile in relazione alla tipologia
d’impiego del volontario. La Regione sostiene prioritariamente le
attività di formazione specifica volte a migliorare la capacità
di relazione tra i volontari e i destinatari dei servizi alla persona, con
particolare riguardo ad anziani, minori e giovani in condizione di disagio
familiare o sociale, disabili fisici e psichici, persone senza fissa
dimora, alcolisti e tossicodipendenti, nomadi, emarginati gravi.
4. La formazione ha complessivamente una durata minima di ottanta ore, di
cui almeno trenta dedicate alla formazione generale e cinquanta alla
formazione specifica, da tenersi in prevalenza nel periodo iniziale di
servizio.
Art. 16 - Associazioni e
coordinamenti di enti per la formazione.
1. Al fine di rimuovere le difficoltà organizzative ed economiche che
rendono problematica la realizzazione delle attività formative, la
Regione promuove e sostiene tutte le forme di associazione e coordinamento
fra gli enti, che abbiano come scopo la formazione dei volontari del
servizio civile regionale.
2. La Regione promuove, d'intesa con l’Unione delle province e con
l'ANCI regionale, coordinamenti provinciali di enti locali e ULSS, a cui
possono essere ammessi anche altri enti pubblici che ne facciano richiesta.
La Regione promuove e sostiene analoghi coordinamenti delle associazioni di
volontariato e delle organizzazioni senza fini di lucro, preferibilmente
presso il centro servizi per il volontariato di ciascuna provincia.
Art. 17 - Formazione e
aggiornamento dei responsabili.
1. La Giunta regionale organizza corsi di
formazione e aggiornamento, con cadenza annuale, per i responsabili del
servizio civile, riconoscendo e valorizzando le migliori esperienze degli
enti e delle associazioni che gestiscono il servizio civile.
2. I corsi hanno per oggetto la predisposizione dei progetti d'impiego dei
volontari del servizio civile regionale, e la conoscenza, gestione e
valorizzazione della peculiare risorsa umana rappresentata dai volontari.
3. La Giunta regionale organizza specifici corsi di formazione e
aggiornamento per gli operatori che svolgono attività di affiancamento
e tutoraggio formativo dei volontari del servizio civile regionale.
Art. 18 - Verifiche e
attività di monitoraggio.
1. Al fine di garantire la qualità e lo sviluppo del servizio civile
regionale volontario, la Giunta regionale provvede a verificare la corretta
attuazione dei progetti approvati, dedicando particolare attenzione al
monitoraggio delle attività formative.
CAPO IV - Disposizioni finanziarie
Art. 19 - Fondo regionale per
il servizio civile regionale volontario.
1. È istituito il Fondo regionale per il servizio civile regionale
volontario, al fine di far fronte agli oneri finanziari derivanti
dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Al finanziamento del Fondo concorrono:
a) le risorse comunitarie;
b) i contributi di soggetti pubblici o privati, con o senza vincoli
specifici;
c) la quota di stanziamento annuale stabilita in sede di approvazione della
legge finanziaria.
Art. 20 - Norma
finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati
in euro 250.000,00 per gli esercizi 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante
prelevamento di pari importo dall’upb U0185 “Fondo speciale per
le spese correnti”, partita n 20, iscritta nello stato di previsione
della spesa del bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007; contestualmente la
dotazione dell’upb U0161 “Interventi di sostegno al terzo
settore” viene incrementata di euro 250.000,00 per competenza e cassa
nell’esercizio 2005 e per sola competenza nei due successivi.
Note
SOMMARIO
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