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Contenuti:
Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1 (BUR n. 115/2005)
Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1 (BUR n. 115/2005) [sommario] [RTF]
REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 PER
INDIVIDUARE LE FORME DI INCENTIVAZIONE PER LA COSTITUZIONE E LA
PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CONSORZI STABILI NONCHÉ DEI CONSORZI DI
NATURA ED ORIGINE DELLA PICCOLA IMPRESA ARTIGIANA (ARTICOLO 26, COMMA
2)
Art. 1 - Finalità.
1. Il presente regolamento individua e disciplina, ai sensi
dell’ articolo
26, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e
successive modifiche, le forme di incentivazione per la costituzione e la
partecipazione alle gare di consorzi stabili, nonché dei consorzi di
natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8
agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro per l’artigianato” e
successive modifiche, e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67
“Disciplina dell’artigianato” e successive modifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è
autorizzata a concedere contributi a fondo perduto e finanziamenti
agevolati, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 2 - Contributi a fondo
perduto.
1. I contributi a fondo perduto sono concessi nella misura massima del
cinquanta per cento delle spese ammissibili sostenute per la costituzione
dei consorzi.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i consorzi stabili
ed i consorzi artigiani di cui agli articoli 11 e 11 bis della
legge regionale 31
dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato”
che hanno sede operativa nel Veneto e che sono costituiti, per almeno il
settantacinque per cento, da imprese con sede operativa nel Veneto.
3. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 le spese notarili e di
consulenza, IVA esclusa, sostenute per la costituzione del consorzio e
debitamente documentate.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della dotazione
assegnata dalla legge di bilancio, previa pubblicazione di un bando annuale
che individua i criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di
procedimento amministrativo e le modalità di erogazione.
5. I contributi sono revocati nel caso di scioglimento del consorzio
beneficiario entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.
Art. 3 - Finanziamenti
agevolati.
1. Nell’ambito dei criteri da stabilirsi annualmente per
l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti dall’ articolo 23 della
legge regionale 9
febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e
di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e
dall’ articolo
21 della legge
regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2002” sono previste specifiche priorità e
condizioni di migliore favore per i consorzi di cui all’articolo 2,
comma 2, costituiti per la partecipazione a gare.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 i
consorzi di cui all’articolo 2, comma 2.
3. I finanziamenti agevolati sono revocati, oltre che nei casi previsti dai
provvedimenti di cui al comma 4, nel caso di scioglimento del consorzio
beneficiario o di cessione dei beni, acquisiti mediante il finanziamento,
entro cinque anni dalla data di concessione del finanziamento agevolato.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, trovano
applicazione i criteri di utilizzo e le modalità di gestione dei Fondi
di rotazione, definiti con i provvedimenti della Giunta regionale di
attuazione dell’articolo 23 della legge regionale n. 5/2001 e
dell’articolo 21 della legge regionale n. 2/2002 .
Art. 4 - Casi di esclusione.
1. Non possono beneficiare dei contributi a fondo perduto e dei
finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 i consorzi che si
trovino nelle condizioni di cui agli articoli 41, comma 4, e
42, comma 2,
della legge regionale
n. 27/2003 .
Art. 5 - Rispetto della
normativa comunitaria.
1. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi secondo la
disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12
gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati
nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10.
SOMMARIO
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