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Contenuti: Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1 (BUR n. 115/2005)

Regolamento regionale 5 dicembre 2005, n. 1 (BUR n. 115/2005) [sommario] [RTF]

REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 7 NOVEMBRE 2003, n. 27 PER INDIVIDUARE LE FORME DI INCENTIVAZIONE PER LA COSTITUZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLE GARE DI CONSORZI STABILI NONCHÉ DEI CONSORZI DI NATURA ED ORIGINE DELLA PICCOLA IMPRESA ARTIGIANA (ARTICOLO 26, COMMA 2)

Art. 1 - Finalità.
1. Il presente regolamento individua e disciplina, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche” e successive modifiche, le forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro per l’artigianato” e successive modifiche, e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” e successive modifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati, secondo le modalità di cui agli articoli 2 e 3.
Art. 2 - Contributi a fondo perduto.
1. I contributi a fondo perduto sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili sostenute per la costituzione dei consorzi.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 i consorzi stabili ed i consorzi artigiani di cui agli articoli 11 e 11 bis della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 “Disciplina dell’artigianato” che hanno sede operativa nel Veneto e che sono costituiti, per almeno il settantacinque per cento, da imprese con sede operativa nel Veneto.
3. Sono ammissibili ai contributi di cui al comma 1 le spese notarili e di consulenza, IVA esclusa, sostenute per la costituzione del consorzio e debitamente documentate.
4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nei limiti della dotazione assegnata dalla legge di bilancio, previa pubblicazione di un bando annuale che individua i criteri di valutazione ai sensi dell’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, in materia di procedimento amministrativo e le modalità di erogazione.
5. I contributi sono revocati nel caso di scioglimento del consorzio beneficiario entro cinque anni dalla data di concessione del contributo.
Art. 3 - Finanziamenti agevolati.
1. Nell’ambito dei criteri da stabilirsi annualmente per l’utilizzo dei fondi di rotazione istituiti dall’articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)” e dall’articolo 21 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002” sono previste specifiche priorità e condizioni di migliore favore per i consorzi di cui all’articolo 2, comma 2, costituiti per la partecipazione a gare.
2. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 i consorzi di cui all’articolo 2, comma 2.
3. I finanziamenti agevolati sono revocati, oltre che nei casi previsti dai provvedimenti di cui al comma 4, nel caso di scioglimento del consorzio beneficiario o di cessione dei beni, acquisiti mediante il finanziamento, entro cinque anni dalla data di concessione del finanziamento agevolato.
4. Per quanto non diversamente disciplinato dal presente articolo, trovano applicazione i criteri di utilizzo e le modalità di gestione dei Fondi di rotazione, definiti con i provvedimenti della Giunta regionale di attuazione dell’articolo 23 della legge regionale n. 5/2001 e dell’articolo 21 della legge regionale n. 2/2002 .
Art. 4 - Casi di esclusione.
1. Non possono beneficiare dei contributi a fondo perduto e dei finanziamenti agevolati di cui agli articoli 2 e 3 i consorzi che si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 41, comma 4, e 42, comma 2, della legge regionale n. 27/2003 .
Art. 5 - Rispetto della normativa comunitaria.
1. I finanziamenti di cui agli articoli 2 e 3 sono concessi secondo la disciplina di cui ai regolamenti CE n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 e n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 pubblicati nella G.U.C.E. 13 gennaio 2001, n. L 10.



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