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Contenuti:
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (BUR n. 70/2006)
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (BUR n. 70/2006) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, ECONOMIA MONTANA E CACCIA
CAPO I - Disposizioni in materia di agricoltura
SEZIONE I - Modifica della legge regionale 14 marzo 1980,
n. 16 “Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative
regionali di promozione economica” e successive modificazioni
Art. 1 - Modifica
dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
“Disciplina delle manifestazioni fieristiche e iniziative regionali
di promozione economica”.
1. Al primo comma dell’articolo 12 della legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 come
da ultimo modificato dal comma 1 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 le
parole: “ entro il 31 ottobre la Giunta regionale predispone e
sottopone all’approvazione del Consiglio regionale un
programma,” sono sostituite dalle seguenti: “e ntro il 31
ottobre la Giunta regionale approva, sentita la competente commissione
consiliare, un programma,”.
SEZIONE II - Modifiche della
legge regionale 9
agosto 1999, n. 32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo
agricolo”
Art. 2 - Modifica
dell’articolo 4 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
Art. 3 - Modifiche
dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
“Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo”.
SEZIONE III - Modifica della
legge regionale 20
gennaio 1992, n. 1 “Interventi per il sostegno della
gelsibachicoltura” e successive modificazioni
Art. 4 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1
“Interventi per il sostegno della gelsibachicoltura” e
successive modificazioni.
SEZIONE IV - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica” e successive modificazioni
Art. 5 - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1997, n. 9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica”.
SEZIONE V - Modifiche della
legge regionale 18
aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura” e successive modificazioni
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 le
parole “ vengono comunicati annualmente dalle
associazioni” sono sostituite dalle parole “ vengono
comunicati annualmente alle associazioni”.
Art. 8 - Modifiche
dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
Art. 11 - Inserimento
dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
“Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”
SEZIONE VI - Modifiche della
legge regionale 12
dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura” e successive modificazioni
Art. 12 - Modifica
all’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Al comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
come modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 25 febbraio
2005, n. 5 , in fine è aggiunto il seguente periodo “Nel
caso di organizzazioni di produttori del settore apistico, il requisito
relativo al valore minimo di produzione fatturata non viene richiesto
qualora l’organizzazione detenga almeno 650 apiari.”.
Art. 13 - Inserimento
dell’articolo 58 bis nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
è inserito il seguente articolo:
omissis ( 9)
2. Al comma 1 dell’art. 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
dopo il numero “58”, è aggiunto il numero
“58 bis”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con
gli stanziamenti, allocati all’upb U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa
nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola
competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
Art. 14 - Inserimento
dell’articolo 58 ter nella legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
“Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.
1. Dopo l’articolo 58 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
introdotto dal comma 1 dell’articolo 13 della presente legge, è
inserito il seguente articolo:
omissis ( 10)
2. Al comma 1 dell’articolo 72 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ,
dopo il numero “58 bis”, come introdotto dal comma 2
dell’articolo 13 della presente legge, è aggiunto il numero
“58 ter”.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo si fa fronte con
gli stanziamenti, allocate all’upb U0049 “Interventi
infrastrutturali a favore delle imprese e della collettività
rurale”, che verranno iscritti in termini di competenza e di cassa
nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 e in termini di sola
competenza nel bilancio pluriennale 2007-2009.
CAPO II - Disposizioni in materia
forestale
SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2003,
n. 13 “Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”
Art. 16 - Modifica
dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003,
n. 13 sono aggiunte la seguenti lettere:
omissis ( 12)
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 :
a) dopo le parole “gli interventi di cui alle lettere a), b) e
c)” sono aggiunte le seguenti parole “c bis), c ter) e c
quater)”;
b) dopo le parole “dei soggetti di cui all’articolo
2” sono aggiunte le parole “e per le associazioni anche
su terreni di proprietà degli associati”.
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 ,
è abrogato.
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 4 della regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per
la realizzazione di boschi nella pianura veneta”.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003,
n. 13 , le parole: “copertura arboreo-arbustiva che interessi
almeno il cinquanta per cento della superficie” sono sostituite
dalle seguenti: “copertura arboreo-arbustiva che interessi almeno
l’ottanta per cento della superficie”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003,
n. 13 sono aggiunte le seguenti lettere:
omissis ( 13)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano
ai progetti di interventi per i quali sia stato pubblicato, alla data di
entrata in vigore della presente legge, il bando per la presentazione di
domande di ammissione a contributo.
Art. 19 - Modifiche
dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , dopo
le parole “ quaranta ettari per intervento” sono aggiunte
le parole “e cinquemila metri lineari di siepi e filari
alberati.”
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le
parole: “ unitamente ad un progetto preliminare che definisca gli
interventi” sono sostituite dalle seguenti: “ unitamente
ad un progetto che definisca gli interventi”.
3. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le
parole: “alla predisposizione delle graduatorie, distinte per
province, dei progetti finanziabili” sono sostituite dalle
seguenti: “alla predisposizione di una graduatoria dei progetti
finanziabili”.
4. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13 , le
parole: “sulla base delle graduatorie approvate” sono
sostituite dalle seguenti: “sulla base della graduatoria
approvata”.
Art. 20 - Modifiche
dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
“Norme per la realizzazione di boschi nella pianura
veneta”.
SEZIONE II - Modifiche alla
legge regionale 13
settembre 1978, n. 52 “Legge forestale regionale” e
successive modificazioni
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 ,
le parole “sono attuati dall’Azienda regionale delle
foreste” sono sostituite con le parole “sono attuati
dall’Azienda regionale Veneto Agricoltura che è altresì
delegata dalla Regione ad autorizzare ed approvare i progetti di taglio di
cui all’articolo 23 per i boschi gestiti dalla medesima
Azienda”.
2. Al comma 3 dell’articolo 33 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 ,
le parole “la Regione può avvalersi dell’Azienda
regionale delle foreste” sono sostituite con le parole
“la Regione può avvalersi dell’Azienda regionale Veneto
Agricoltura”.
SEZIONE III - Modifiche alla
legge regionale 28
giugno 1988, n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi”
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi”
Art. 25 - Modifiche
dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi”
Art. 26 - Modifiche
dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi”
1. Al comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 , la
parola “ quinquennale” è sostituita con la parola
“ decennale”.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle tartufaie
già riconosciute alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
è così sostituito:
omissis ( 18)
4. Il registro di cui al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno
1988, n. 30 , così come sostituito dal comma 3 del presente
articolo, è istituito entro novanta giorni dall’entrata in
vigore della presente legge.
5. Le tartufaie riconosciute già iscritte all’albo previsto al
comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30 sono
iscritte d’ufficio nel registro istituito dalla presente legge.
Art. 27 - Modifiche
dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi”
Art. 28 - Modifiche
dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
“Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei
tartufi”
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno
1988, n. 30 , è aggiunta la seguente lettera:
omissis ( 20)
2. Gli effetti del presente articolo sono subordinati
all’acquisizione del parere di compatibilità da parte della
Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del
trattato CE e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino
ufficiale della Regione del Veneto.
CAPO III - Modifica della
legge regionale 6
giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori montani e
approvazione del progetto montagna” e successive modificazioni
Art. 29 - Modifica
dell’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29
“Interventi a favore dei territori montani e approvazione del
progetto montagna”.
CAPO IV - Rideterminazione di
termini in materia di pianificazione faunistico venatoria
Art. 30 - Rideterminazione dei
termini della legge
regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio
regionale (1996-2001)” e successive modificazioni.
CAPO V - Norma finale
Art. 31 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo
44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato dopo
l’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
( 2) Testo riportato dopo il comma 3
dell’articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
( 3) Testo riportato dopo il comma 1
dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 1
( 4) Testo riportato alla lettera e)
comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
( 5) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
( 6) Testo riportato
all’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
( 7) Testo riportato al comma 5
dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
( 8) Testo riportato dopo
l’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
( 9) Testo riportato dopo
l’articolo 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
( 10) Testo riportato dopo
l’articolo 58 bis della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
( 11) Testo riportato dopo la
lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
( 12) Testo riportato dopo la
lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
( 13) Testo riportato dopo la
lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
( 14) Testo riportato dopo il
comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 2 maggio 2003, n. 13
( 15) Testo riportato dopo
l’articolo 23 della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52
( 16) Testo riportato dopo il
comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
( 17) Testo riportato dopo il
comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
( 18) Testo riportato al comma 6
dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
( 19) Testo riportato al comma 2
dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
( 20) Testo riportato dopo la
lettera c) del comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988, n. 30
( 21) Testo riportato
all’articolo 5 bis della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29
( 22) Articolo abrogato da lett.
i) comma 1 art. 6 legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 .
SOMMARIO
-
Legge regionale 4 agosto 2006, n. 15 (BUR
n. 70/2006)
-
-
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E
SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA LEGGE FINANZIARIA 2006 IN
MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, ECONOMIA MONTANA E CACCIA
-
-
-
CAPO I - Disposizioni in materia di
agricoltura
-
-
SEZIONE I - Modifica della
legge
regionale 14 marzo 1980, n. 16 “Disciplina delle
manifestazioni fieristiche e iniziative regionali di promozione
economica” e successive modificazioni
-
-
SEZIONE II - Modifiche
della legge regionale 9 agosto 1999, n.
32 “Organizzazione dei servizi di sviluppo
agricolo”
-
-
SEZIONE III - Modifica
della legge regionale 20 gennaio 1992, n.
1 “Interventi per il sostegno della
gelsibachicoltura” e successive modificazioni
-
-
SEZIONE IV - Modifiche
della legge regionale 18 aprile 1997, n.
9 “Nuova disciplina per l’esercizio
dell’attività agrituristica” e successive
modificazioni
-
-
SEZIONE V - Modifiche della
legge
regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la tutela,
lo sviluppo e la valorizzazione dell’apicoltura” e
successive modificazioni
-
-
Art. 6 - Modifiche
dell’articolo 2 e dell’articolo 5 della
legge
regionale 18 aprile 1994, n. 23 “Norme per la
tutela, lo sviluppo e la valorizzazione
dell’apicoltura”.
-
Art. 7 - Modifica
dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 8 - Modifiche
dell’articolo 7 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 9 - Modifica
dell’articolo 8 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 10 - Modifica
dell’articolo 9 della legge regionale 18 aprile 1994,
n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”.
-
Art. 11 - Inserimento
dell’articolo 9 bis della legge regionale 18 aprile
1994, n. 23 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la
valorizzazione dell’apicoltura”
-
SEZIONE VI - Modifiche
della legge regionale 12 dicembre 2003, n.
40 “Nuove norme per gli interventi in
agricoltura” e successive modificazioni
-
-
CAPO II - Disposizioni in materia
forestale
-
-
SEZIONE I - Modifiche alla
legge
regionale 2 maggio 2003, n. 13 “Norme per la
realizzazione di boschi nella pianura veneta”
-
-
SEZIONE II - Modifiche
alla legge regionale 13 settembre 1978, n.
52 “Legge forestale regionale” e successive
modificazioni
-
-
SEZIONE III - Modifiche
alla legge regionale 28 giugno 1988, n.
30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
-
-
Art. 23 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
-
Art. 24 - Modifica
dell’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
-
Art. 25 - Modifiche
dell’articolo 4 della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
-
Art. 26 - Modifiche
dell’articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
-
Art. 27 - Modifiche
dell’articolo 9 della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
-
Art. 28 - Modifiche
dell’articolo 15 della legge regionale 28 giugno 1988,
n. 30 “Disciplina della raccolta, coltivazione e
commercializzazione dei tartufi”
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CAPO III - Modifica della
legge regionale
6 giugno 1983, n. 29 “Interventi a favore dei territori
montani e approvazione del progetto montagna” e successive
modificazioni
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CAPO IV - Rideterminazione di
termini in materia di pianificazione faunistico venatoria
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CAPO V - Norma finale
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