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Contenuti:
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006)
Legge regionale 10 agosto 2006, n. 18 (BUR n. 72/2006) [sommario] [RTF]
DISPOSIZIONI DI RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA - COLLEGATO ALLA
LEGGE FINANZIARIA 2006 IN MATERIA DI URBANISTICA, CARTOGRAFIA,
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PAESAGGISTICA, AREE NATURALI PROTETTE,
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, VIABILITÀ, MOBILITÀ E TRASPORTI A
FUNE
CAPO I - Disposizioni in materia di
urbanistica, cartografia, pianificazione territoriale e paesaggistica ed
aree naturali protette
Art. 1 - Modifiche all'articolo 48
della legge regionale
23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio”
e successive modificazioni.
Art. 2 - Modifiche
all’articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni.
1. Al comma 7 bis 2 dell’ articolo 48 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 dopo
le parole “finalizzate alla ristrutturazione, riconversione,
cessazione, riattivazione e ampliamento di attività produttive
esistenti” sono aggiunte le parole “nonché alla
trasposizione, a parità di superficie di zona e per comprovate ragioni
di tutela ambientale e della salute, di zone territoriali omogenee D a
carattere industriale e artigianale interessate da un’unica struttura
aziendale”.
Art. 3 - Disposizioni
transitorie in materia di varianti al piano regolatore generale annullate a
seguito di contenzioso.
1. L’adozione di varianti al piano
regolatore generale già approvate dalla Regione e annullate in sede
giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Capo dello Stato
è sempre consentita ai soli fini di adeguare le varianti originarie al
giudicato; per tale adeguamento, fino all’approvazione del primo
piano di assetto del territorio (PAT) di cui alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio”, si applicano le
procedure di cui all’articolo 50 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61
“Norme per l’assetto e l’uso del territorio” e
successive modificazioni. ( 2)
1. Al primo comma dell’ articolo 4 le parole: “lavori
pubblici” sono sostituite dalle parole: “appalti di
pubblici servizi”.
Art. 5 - Recupero del patrimonio
edilizio degradato nelle zone di montagna.
1. In deroga a quanto previsto dall’ articolo 48 della
legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio” e
successive modificazioni, fino all’approvazione del primo piano di
assetto territoriale (PAT) e del piano degli interventi (PI) nelle zone
agricole dei territori classificati montani ai sensi dell’ articolo 1 della
legge regionale 18
gennaio 1994, n. 2 “Provvedimenti per il consolidamento e lo
sviluppo dell’agricoltura di montagna e per la tutela e la
valorizzazione dei territori montani” è consentita, nel rispetto
integrale della tipologia originaria, la ricostruzione, con la volumetria
originaria, dei fabbricati crollati nel caso in cui esistano sul terreno i
muri perimetrali che consentano di individuarne il sedime e ciò sia
riscontrabile nelle cartografie edilizie depositate presso gli enti
competenti, corredate da documentazione fotografica o iconografica.
Art. 6 - Piano
paesaggistico.
1. Fino all’adeguamento della disciplina regionale ai principi
contenuti nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei
beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137” e successive modificazioni, al fine di
assicurare la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici, la
Regione, in via sperimentale ed in funzione dell’ approvazione del
nuovo piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), quale piano
urbanistico territoriale con specifica considerazione dei valori
paesaggistici, individua gli ambiti definiti ai sensi dell’articolo
135, comma 2 del medesimo decreto legislativo nei quali avviare
prioritariamente una pianificazione paesaggistica.
2. Gli ambiti dei piani paesaggistici di cui al comma 1 sono definiti dalla
Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
3. I piani paesaggistici di cui al comma 1 sono formati con la procedura
prevista dall’ articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
“Norme per il governo del territorio” e successive
modificazioni, integrata dalle disposizioni dell’articolo 143, comma
3, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e successive modificazioni.
4. I piani paesaggistici approvati ai sensi del presente articolo
prevalgono, per quanto attiene la tutela del paesaggio, sulle disposizioni
contenute in tutti gli atti di pianificazione territoriale ai sensi
dell’articolo 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e
successive modificazioni.
5. Fino all’approvazione del Piano regionale dell’attività
di cava (PRAC), al fine di salvaguardare la singolarità del paesaggio
delle Prealpi trevigiane, caratterizzate da particolare fragilità
territoriale e idrogeologica, nelle aree classificate dal piano
d’area delle Prealpi trevigiane come zone di rilevante valenza
ambientale, nonché in quelle per cui lo stesso piano, adottato,
prevede un esplicito divieto di autorizzazione alla coltivazione di cave o
alla riapertura di quelle dismesse o abbandonate, è vietato il
rilascio di nuove autorizzazioni alla coltivazione e/o
all’ampliamento di ogni tipo di cava.
Art. 7 - Procedure per
l'alienazione di immobili di proprietà della Regione.
1. Gli immobili di proprietà della Regione per i quali siano venuti
meno la destinazione a pubblico servizio o il pubblico interesse
all’utilizzo possono essere alienati secondo le modalità
dell’ articolo
39 della legge
regionale 4 febbraio 1980, n. 6 “Disciplina dei servizi di
approvvigionamento, manutenzione e conservazione dei beni regionali”.
2. Per poter essere alienati, i beni di cui al comma 1, vengono
declassificati e passano al patrimonio disponibile della Regione. La
cancellazione dei beni dal patrimonio indisponibile e la conseguente
iscrizione nel patrimonio disponibile è disposta con decreto del
dirigente regionale della struttura competente, su autorizzazione della
Giunta regionale e previo parere vincolante della competente commissione
consiliare. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.
3. Per le finalità di cui al comma 2, il dirigente regionale della
struttura competente trasmette alla Giunta regionale apposita richiesta di
autorizzazione con l’indicazione:
a) dei motivi per i quali si intende procedere alla cancellazione;
b) dei fini perseguiti con la cancellazione stessa;
c) del valore di stima del bene.
4. I beni immobili della Regione, declassificati ai sensi del presente
articolo, prima della loro alienazione, possono essere oggetto di cambio di
destinazione d’uso; qualora gli strumenti urbanistici prevedano una
destinazione non compatibile, le aree su cui insistono gli immobili sono
soggette a variazione degli strumenti urbanistici secondo le modalità
di cui al comma 5.
5. Ai fini della variante di cui al comma 4, il dirigente regionale della
struttura competente convoca una conferenza di servizi, ai sensi
dell’articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241
“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni,
alla quale prendono parte i soggetti interessati. Il verbale della
decisione della conferenza costituisce adozione di variante qualora
ratificato dal Consiglio comunale nel termine perentorio di novanta giorni.
Art. 9 - Modifiche alla
legge regionale 10
ottobre 1989, n. 38 “Norme per l'istituzione del Parco regionale
dei Colli Euganei” e successive modificazioni.
1. Dopo il comma 3 dell’ articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 ,
è aggiunto il seguente comma:
omissis ( 4)
2. Dopo l’articolo 12 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38 ,
è inserito il seguente articolo:
omissis ( 5)
3. Nell’articolo 16, comma 2, lettera a) della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 38
le parole: “le funzioni amministrative delegate alla Regione ai
sensi dell’articolo 82, del DPR 24 luglio 1977, n. 616 in materia di
tutela dei beni ambientali e subdelegate alle Province, a norma
dell’articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 11
” sono sostituite dalle parole “le funzioni di cui
all’articolo 63, comma 1, lettera a) della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 ,
fatto salvo quanto previsto dall’articolo 12 bis”.
Art. 10 - Modifiche alla
legge regionale 16
agosto 1984, n. 40 “Nuove norme per la istituzione di parchi e
riserve naturali regionali” e successive modificazioni.
CAPO II - Disposizione in materia di
edilizia residenziale pubblica
Art. 11 - Modifica
dell’articolo 2 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
"Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica" e successive modificazioni.
1. Alla lettera e) del comma 1 dell' articolo 2 della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 come modificata dal comma 1 dell’articolo 68
della legge regionale
28 gennaio 2000, n. 5 , le parole “in misura non superiore al
limite per l’accesso stabilito dalla Giunta regionale per un nucleo
familiare di due componenti e vigente al momento della scadenza del bando
di concorso” sono sostituite dalle seguenti: “in misura
non superiore ad euro 22.388,00, importo annualmente rivalutato sulla base
della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
le famiglie degli operai e degli impiegati” e le parole
“dei redditi fiscalmente imponibili” sono sostituite
dalle seguenti: “dei redditi di cui all’articolo 8 del DPR
22 dicembre 1986, n. 917 “Approvazione del testo unico delle imposte
sui redditi” e successive modificazioni, dedotti gli oneri di cui
all’articolo 10 del citato decreto”.
2. Il comma 2, dell’articolo 2, della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 è
sostituito con il seguente:
omissis ( 6)
Art. 12 - Modifica
dell’articolo 7 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
Art. 13 - Modifica dell'articolo
9 della legge
regionale 2 aprile 1996, n. 10 "Disciplina per l’assegnazione e
la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica" e
successive modificazioni.
Art. 14 - Modifica
dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10
“Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” e successive
modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come
modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14 , le
parole: “reddito imponibile” e “reddito
imponibile annuo” e “redditi fiscalmente
imponibili” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti:
“reddito fiscale” e “redditi
fiscali”.
2. Al comma 1, lettera B.1, dell’articolo 18, della legge regionale 2 aprile 1996,
n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14
, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), non superiore al limite previsto per l’accesso”
sono sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale non
superiore al limite di euro 10.846,00”.
3. Al comma 1, lettere B.2, B.3, C.1 e C.2 dell’articolo 18 della
legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 come modificato dall’articolo 9 della
legge regionale 16
maggio 1997, n. 14 , le parole “con reddito di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera e) compreso tra il limite per
l’accesso” sono sostituite dalle seguenti: “con
reddito convenzionale compreso tra il limite previsto alla lettera
B.1”.
4. Al comma 1, lettera C.3 dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996,
n. 10 come modificato dall’articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1997, n. 14
, le parole “con reddito di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera e), superiore al limite dell’accesso” sono
sostituite dalle seguenti: “con reddito convenzionale superiore al
limite previsto alla lettera B.1”.
5. Il comma 1 bis, dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 come
introdotto dal comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2004, n.
38 è sostituito con il seguente:
omissis ( 8)
6. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 18 della legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 ,
così come sostituito dalla presente legge, è inserito il seguente
comma:
omissis ( 9)
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai contratti di locazione
stipulati a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 15 - Modifica del punto 6,
della tabella parametrica 3, dell'allegato C), della legge regionale 9 settembre 1999, n.
42 “Determinazione del costo teorico base di costruzione e
approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo
per l’edilizia convenzionata”.
Art. 16 - Disposizioni in
materia di diritto di prelazione nella alienazione degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica.
1. Il diritto di prelazione di cui al comma 20 dell’articolo 1 della
legge 24 dicembre 1993, n. 560 “Norme in materia di alienazione degli
alloggi di edilizia residenziale pubblica” si estingue qualora
l'acquirente dell'alloggio, ceduto in applicazione di tale legge, versi
all'Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) cedente
un importo pari al 10 per cento del valore calcolato applicando un
moltiplicatore pari a cento alla rendita catastale, con l’obbligo per
la stessa azienda di reinvestire i proventi così conseguiti nella
costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero nel
recupero e nella manutenzione straordinaria di quelli esistenti.
CAPO III - Disposizioni in materia
di viabilità
Art. 17 - Modifica
dell’articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie
locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112” e
successive modificazioni.
1. Al comma 1 dell’ articolo 96 bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e
successive modificazioni le parole: “La tutela ed il controllo
sull’uso delle strade di cui all’articolo 11, comma 1, lettera
e)” sono sostituite dalle seguenti: “Le funzioni di cui
all’articolo 11, comma 1, lettere a) ed e)”.
Art. 18 - Modifica
dell’articolo 22 della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002” e successive
modificazioni.
CAPO IV - Disposizioni in materia
di mobilità
Art. 19 - Modifica
dell’articolo 33 bis della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
“Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale” e
successive modificazioni.
CAPO V - Disposizioni in materia
di trasporti a fune ed innevamento programmato
Art. 20 - Modifica
dell’articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2
“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006”.
1. Al comma 1 dell’ articolo 47 della legge regionale 3 febbraio 2006, n. 2 le
parole: “completamento ed ammodernamento degli impianti di
risalita” sono sostituite dalle seguenti:
“realizzazione, completamento, ammodernamento e collegamento degli
impianti di risalita, nonché per la realizzazione di impianti di
innevamento programmato”.
CAPO VI - Norma finale
Art. 21 - Dichiarazione
d’urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’ articolo 44 dello
Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Note
( 1) Testo riportato all’art.
48 legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 .
( 2) Comma così sostituito da
comma 1 art. 10 legge
regionale 26 giugno 2008, n. 4 .
( 3) Testo riportato all’art.
48 legge regionale 23
aprile 2004, n. 11 .
( 4) Testo riportato all’art.
12 legge regionale 10
ottobre 1989, n. 38 .
( 5) Testo riportato dopo
l’art. 12 legge
regionale 10 ottobre 1989, n. 38 .
( 6) Testo riportato all’art.
2 legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 .
( 7) Testo riportato all’art.
9 legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 .
( 8) Testo riportato all’art.
18 legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 .
( 9) Testo riportato all’art.
18 legge regionale 2
aprile 1996, n. 10 .
( 10) Testo riportato
all’allegato C) legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 .
( 11) Testo riportato
all’art. 22 legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 .
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