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Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007)
Legge regionale 9 marzo 2007, n. 4 (BUR n. 25/2007) [sommario] [RTF]
INIZIATIVE ED INTERVENTI REGIONALI A FAVORE DELL’EDILIZIA
SOSTENIBILE
Art. 1 - Finalità.
1. Al fine di tutelare la qualità della vita, dell’ambiente e
del territorio, la Regione del Veneto promuove e incentiva la
sostenibilità energetico - ambientale nella realizzazione di opere di
edilizia pubblica e privata.
2. Per edilizia sostenibile deve intendersi l’osservanza di teorie
progettuali che fondano l’ideazione e la realizzazione del manufatto
edilizio su principi di compatibilità dello stesso con
l’ambiente e di miglioramento della qualità della vita umana.
Art. 2 - Interventi di edilizia
sostenibile e linee guida. (1)
1. Ai fini della presente legge s’intende per interventi di edilizia
sostenibile, comunemente indicata anche come bioedilizia, edilizia
naturale, edilizia ecologica, edilizia bio-etico-compatibile, edilizia
bio-ecologica, gli interventi di edilizia pubblica o privata che siano
caratterizzati dai seguenti requisiti:
a) favoriscano il risparmio energetico, l’utilizzo delle fonti
rinnovabili ed il riutilizzo delle acque piovane;
b) garantiscano il benessere, la salute e l’igiene dei fruitori;
c) si avvalgano di materiali da costruzione, di componenti per
l’edilizia, di impianti, di elementi di finitura, di arredi fissi
selezionati tra quelli che non determinano lo sviluppo di gas tossici,
emissione di particelle, radiazioni o gas pericolosi, inquinamento
dell’acqua o del suolo;
d) privilegino l’impiego di materiali e manufatti di cui sia
possibile il riutilizzo anche al termine del ciclo di vita
dell’edificio e la cui produzione comporti un basso consumo
energetico;
e) conservino, qualora si tratti di interventi di ristrutturazione, i
caratteri tipo morfologici di interesse storico.
2. Con il provvedimento di cui all’articolo 8, comma 1, la Giunta
regionale definisce le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di
seguito denominate linee guida, su cui l’amministrazione regionale
basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa
dai singoli interventi di bioedilizia, ai fini
dell’ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale
prevista dalla presente legge e della graduazione dei contributi stanziati,
nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie di
cui all’articolo 5. Dette linee guida costituiscono inoltre
riferimento per l’elaborazione e l’integrazione degli strumenti
edilizi ed urbanistici comunali.
3. Le linee guida di cui al comma 2, suddivise in singole aree di
valutazione, sono direttive di tipo prestazionale, funzionali al
riconoscimento della sostenibilità dell’intervento in base
all’elaborazione di una corrispondente scala di prestazione
qualitativa, in ragione della quale viene assegnato il punteggio di
valutazione dell’intervento stesso.
4. Fra le aree di valutazione di cui al comma 3 sono incluse quelle che
fanno riferimento:
a) alla qualità dell’ambiente esterno;
b) al consumo di risorse;
c) ai carichi ambientali;
d) alla qualità dei servizi forniti;
e) alla qualità della gestione dell’intervento e degli impianti;
f) all’accessibilità ai servizi pubblici e di trasporto.
Art. 3 - Criteri di
individuazione dei materiali da costruzione.
1. L’individuazione dei materiali da costruzione di cui
all’articolo 2, comma 1, lettera c) risponde ai seguenti criteri:
a) utilizzo di materiali ecologicamente compatibili, sulla base di
requisiti di valutazione definiti dalle linee guida di cui
all’articolo 2, comma 2, fra i quali la riciclabilità globale,
la loro natura di materie prime rinnovabili, il contenuto consumo
energetico richiesto ai fini della loro estrazione, produzione,
distribuzione e smaltimento;
b) utilizzo di materiali, oltre che di tecniche costruttive, che consentano
di recuperare la tradizione locale e di contenere i costi di trasporto;
c) utilizzo di materiali privi di sostanze riconosciute nocive per la
salute e per l’ambiente e non radioattivi.
2. I materiali isolanti termoacustici debbono soddisfare oltre ai requisiti
di cui al comma 1, le seguenti ulteriori caratteristiche, nella misura
delle soglie da definire con le linee guida di cui all’articolo 2,
comma 2:
a) permeabilità al vapore ed alta traspirabilità;
b) elettrostaticità;
c) massima durabilità nel tempo.
Art. 4 - Azioni regionali per la
promozione dell’edilizia residenziale pubblica e privata
sostenibile.
1. Ai fini di cui all’articolo 1, comma 1, la Regione del Veneto
adotta le seguenti iniziative:
a) promozione di concorsi di idee e progettazione, in collaborazione con
gli enti locali, per la realizzazione di interventi edili pubblici o
privati, secondo le tecniche e principi costruttivi di edilizia sostenibile
indicati dalle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2;
b) attivazione, mediante intese con l’Università, con le
istituzioni scolastiche, gli enti di formazione professionale, gli ordini
professionali e le associazioni di categoria interessate, di iniziative di
ricerca e diffusione culturale in materia di architettura ed edilizia
ecocompatibili, nonché di corsi di formazione in tecniche e principi
costruttivi di edilizia sostenibile per tecnici e operatori del settore;
c) individuazione di agevolazioni regionali per la realizzazione di
interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi
costruttivi di edilizia sostenibile indicati dalle linee guida di cui
all’articolo 2, comma 2, a favore dei seguenti soggetti:
1) cooperative edilizie che esercitino attività edile nel territorio
della Regione del Veneto;
2) soggetti d’impresa che esercitino attività edile nel
territorio della Regione del Veneto;
3) soggetti pubblici e privati titolari della proprietà o di altro
diritto reale sul bene oggetto dell’intervento di costruzione o
ristrutturazione.
2. I criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e
l’attuazione delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), oltre
che per l’individuazione delle agevolazioni regionali di cui al comma
1, lettera c) sono stabiliti col provvedimento della Giunta regionale di
cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 5 - Scomputo della
superficie e delle volumetrie per gli interventi di edilizia
sostenibile.
1. Per gli interventi in edilizia sostenibile
finalizzati al contenimento del fabbisogno energetico, riconosciuti
conformi alle linee guida di cui all’articolo 2, comma 2, i comuni
prevedono nel regolamento edilizio lo scomputo dei volumi tecnici e delle
murature perimetrali degli edifici.
Art. 6 - Intervento finanziario
della Regione.
1. La Regione del Veneto assegna contributi destinati alla realizzazione di
interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e principi
costruttivi di edilizia sostenibile posti dalle linee guida di cui
all’articolo 2, comma 2. La assegnazione è regolata da specifici
bandi con i quali si individuano, in particolare:
a) i soggetti ammissibili al contributo;
b) le modalità di accesso al contributo;
c) le spese ammissibili al contributo;
d) i termini di presentazione delle domande;
e) i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute;
f) le modalità di pubblicizzazione dell’intervento finanziato
dalla Regione.
2. Il provvedimento d’assegnazione dei contributi oggetto dei bandi
di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere
della competente commissione consiliare.
3. Gli interventi di costruzione o ristrutturazione secondo le tecniche e
principi costruttivi di edilizia sostenibile finanziati dalla Regione del
Veneto esibiscono, a titolo di segnalazione, un logo regionale recante un
simbolo distintivo individuato dal provvedimento della Giunta regionale di
cui all’articolo 8, comma 1.
Art. 7 - Rispetto della
normativa comunitaria.
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono disposti in
conformità alla normativa dell’Unione europea e, in particolare
a:
a) la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie
imprese, pubblicato in Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C213
del 23 luglio 1996 e successive modificazioni;
b) gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale
pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C74 del 10
marzo 1998 e successive modificazioni;
c) la disciplina comunitaria prevista per specifici settori.
Art. 8 - Disposizioni
finali.
1. Con provvedimento della Giunta regionale, da approvare previo parere
della Commissione consiliare competente, entro centottanta giorni
dall’entrata in vigore della presente legge sono adottati:
a) le linee guida in materia di edilizia sostenibile, di cui
all’articolo 2, comma 2;
b) i criteri, le modalità e le procedure per la predisposizione e
l’attuazione delle azioni di cui all’articolo 4, comma 1,
lettere a) e b), oltre che per l’individuazione delle agevolazioni
regionali di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera c);
c) il logo regionale di cui all’articolo 6, comma 3.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge, promuovendo gli interventi
di edilizia sostenibile ed, in particolare, il ricorso a materiali che
garantiscano, oltre all’elevata qualità abitativa, la minima
dispersione di calore all’esterno ed il massimo accumulo di energia,
assicurano il contenimento energetico nelle more dell’approvazione di
una legge regionale organica di attuazione del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell’edilizia”.
Art. 9 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge,
quantificati in euro 1.000.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari
2007, 2008 e 2009, si provvede con le risorse allocate sull’upb U0186
“Fondo speciale per le spese d’investimento”, partita n.
8 “Interventi per la casa ecologica”, del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009; contestualmente lo stanziamento
dell’upb U0211 “Interventi indistinti di edilizia speciale
pubblica” viene aumentato di euro 1.000.000,00 per competenza e cassa
nell’esercizio 2007 e per sola competenza negli esercizi 2008 e 2009.
Note
( 1) L’articolo 3 comma 2
della legge regionale
8 luglio 2009, n. 14 prevede che gli interventi per favorire il
rinnovamento del patrimonio edilizio esistente previsti dal medesimo
articolo 3 siano assentibili sulla base dei criteri integrativi delle linee
guida di cui al presente articolo da adottare entro 60 giorni
dall’entrata in vigore (11 luglio) della medesima legge regionale 8 luglio 2009,
n. 14 . In precedenza il comma 5 dell’art. 85 della legge regionale 27 febbraio
2008, n. 1 privilegia gli interventi a favore delle politiche per la
casa, previsti dai commi 1 e 3 del medesimo art. 85, attuati in
conformità alle linee guida previste dal presente comma.
SOMMARIO
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