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Legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 (BUR n. 30/2007)
Legge regionale 23 marzo 2007, n. 7 (BUR n. 30/2007) [sommario] [RTF]
SOSPENSIONE DELL’OBBLIGO VACCINALE PER L’ETÀ EVOLUTIVA
(1)
Art.
1 - Sospensione dell’obbligo vaccinale.
1. Per tutti i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008 è
sospeso nella Regione del Veneto l’obbligo vaccinale disposto dalle
seguenti leggi:
a) legge 6 giugno 1939, n. 891 “Obbligatorietà della
vaccinazione antidifterica”;
b) legge 5 marzo 1963, n. 292 “Vaccinazione antitetanica
obbligatoria” e successive modificazioni e legge 20 marzo 1968, n.
419 “Modificazioni alla legge 5 marzo 1963, n. 292, recante
provvedimenti per la vaccinazione antitetanica obbligatoria”;
c) legge 4 febbraio 1966, n. 51 “Obbligatorietà della
vaccinazione antipoliomielitica”;
d) legge 27 maggio 1991, n. 165 “Obbligatorietà della
vaccinazione contro l’epatite virale B”.
2. Le vaccinazioni previste dalle leggi di cui al comma 1, continuano a
costituire livello essenziale di assistenza ai sensi e per gli effetti di
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29
novembre 2001 “Definizione dei livelli essenziali di
assistenza” e dalla vigente normativa in materia; tali vaccinazioni
sono offerte attivamente e gratuitamente dalle aziende unità locali
socio-sanitarie (ulss), restando inserite nel calendario vaccinale
dell’età evolutiva, approvato e periodicamente aggiornato dalla
Giunta regionale, in conformità agli indirizzi contenuti nel vigente
Piano nazionale vaccini, secondo quanto previsto dalla normativa statale in
materia.
3. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210
“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo
irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e
somministrazione di emoderivati” e successive modificazioni e dalla
legge 29 ottobre 2005, n. 229 “Disposizioni in materia di indennizzo
a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a
causa di vaccinazioni obbligatorie”.
Art.
2 - Disposizioni attuative.
1 La Giunta regionale, al fine di garantire un’offerta vaccinale
uniforme su tutto il territorio regionale, emana le linee guida per la
definizione delle azioni da applicarsi da parte delle competenti strutture
delle aziende ulss.
2. Fino all’adozione del provvedimento di cui al comma 1, le aziende
ulss continuano ad eseguire le procedure attualmente praticate per le
vaccinazioni dell’età evolutiva.
Art.
3 - Comitato tecnico scientifico.
1. Al fine di valutare gli effetti derivanti dall’applicazione della
presente legge, è istituito un Comitato tecnico scientifico, di
seguito denominato Comitato, presso la struttura della Giunta regionale
competente in materia di prevenzione.
2. La Giunta regionale definisce la composizione ed il funzionamento del
Comitato.
3. Previa intesa con il Ministero competente alle riunioni del Comitato
partecipano il direttore del centro nazionale per la prevenzione ed il
controllo delle malattie ed un rappresentante dell’Istituto superiore
di sanità.
4. Il Comitato redige semestralmente un documento contenente la valutazione
dell’andamento epidemiologico delle malattie per le quali la presente
legge sospende l’obbligo vaccinale ed il monitoraggio
dell’andamento dei tassi di copertura vaccinale nel territorio
regionale, e lo trasmette, entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni
anno, alla struttura della Giunta regionale competente in materia di
prevenzione.
Art.
4 - Ripristino dell’obbligo vaccinale.
1. In caso di pericolo per la salute pubblica conseguente al verificarsi di
eccezionali e imprevedibili eventi epidemiologici relativi alle malattie
per le quali la presente legge ha sospeso l’obbligo vaccinale,
ovvero, derivante da una situazione di allarme per quanto attiene i tassi
di copertura vaccinale evidenziata dal documento di cui all’articolo
3 redatto dal Comitato, il Presidente della Giunta regionale sospende, con
motivata ordinanza, l’applicazione della presente legge.
Art.
5 - Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3,
quantificati in euro 5.000,00 per ciascun esercizio del triennio 2007-2009,
si fa fronte utilizzando le risorse allocate sull’upb U0140
“Obiettivi di piano per la sanità” del bilancio di
previsione 2007 e pluriennale 2007-2009.
Note
( 1) La legge è stata impugnata
in via incidentale dal Giudice di pace di Padova innanzi alla Corte
Costituzionale con ordinanza n. 201/2008 (G.U. 1ª serie speciale n.
33/2009), con la quale è stata sollevata questione di legittimità
costituzionale dell’articolo 1 per contrasto con l’articolo 3
della Costituzione. Secondo il giudice rimettente, la disposizione
impugnata, nel disporre la non obbligatorietà dell’obbligo
vaccinale solo per i nuovi nati a far data dal 1° gennaio 2008, crea
una palese disparità di trattamento tra cittadini, a seconda che la
nascita dei bimbi sia avvenuta prima o dopo tale data e pertanto contrasta
con il principio di uguaglianza. Con ordinanza n. 87/2010 (G.U. 1ª
serie speciale n. 10/2010) la Corte costituzionale ha dichiarato
manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale sollevata dal Giudice di pace di Padova, in
quanto l’omessa descrizione della fattispecie del giudizio principale
impedisce alla Corte di valutare la rilevanza della questione medesima.
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SOMMARIO
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